HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:137 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 0.638949 "namelookup_time" => 0.009519 "connect_time" => 0.014086 "pretransfer_time" => 0.129973 "size_download" => 38496.0 "speed_download" => 60248.0 "starttransfer_time" => 0.403087 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 51854 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 129814 "connect_time_us" => 14086 "namelookup_time_us" => 9519 "pretransfer_time_us" => 129973 "starttransfer_time_us" => 403087 "total_time_us" => 638949 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770710106.6974 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:137" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:137 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Tue, 10 Feb 2026 07:55:07 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Tue, 10 Feb 2026 07:55:07 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"137","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"PETITTI","relatore":"PETITTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"26/04/2022","data_decisione":"26/04/2022","data_deposito":"03/06/2022","pubbl_gazz_uff":"08/06/2022","num_gazz_uff":"23","norme":"Art. 93, c. 1° bis, ter e quater, e 7° bis e ter, del decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), come introdotti dall\u0027 art. 29 bis, c. 1, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 04/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 01/12/2018, n. 132.","atti_registro":"ord. 2/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 137\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 93, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come introdotti dall\u0026#8217;art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, promosso dal Giudice di pace di Massa nel procedimento vertente tra D. M. e J. D. e la Prefettura di Massa Carrara - Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara, con ordinanza del 7 ottobre 2020, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione di D. M. e di J. D., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 26 aprile 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Giovanni Battista Conte per D. M. e J. D. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 26 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che il Giudice di pace di Massa, con ordinanza depositata il 7 ottobre 2020, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2021, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter dell\u0026#8217;art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall\u0026#8217;art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali disposizioni vengono censurate per il fatto, in particolare, di prevedere un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da pi\u0026#249; di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all\u0026#8217;estero (comma 1-bis), tranne per il caso in cui il veicolo sia concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un\u0026#8217;impresa costituita in altro Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero sia concesso in comodato da un\u0026#8217;impresa costituita analogamente all\u0026#8217;estero a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione (comma 1-ter), pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all\u0026#8217;eventuale confisca (comma 7-bis);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce di essere stato adito da D. M. e J. D., i quali ricorrevano nei confronti della Prefettura di Massa Carrara per ottenere l\u0026#8217;annullamento della contravvenzione elevata nei loro confronti dalla polizia stradale per violazione dell\u0026#8217;art. 93, comma 1-bis, cod. strada;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i ricorrenti sono stati sanzionati perch\u0026#233; D. M., residente in Italia, \u0026#232; stato colto alla guida dell\u0026#8217;autoveicolo immatricolato all\u0026#8217;estero di propriet\u0026#224; della coniuge J. D., residente in Slovacchia e solo temporaneamente soggiornante in Italia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo lamenta la violazione degli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, sarebbe, innanzi tutto, violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., in ragione della disparit\u0026#224; di trattamento tra le fattispecie previste ai commi 1-bis e 1-ter dell\u0026#8217;art. 93, cod. strada; laddove il primo, infatti, pone un generale divieto alla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all\u0026#8217;estero da parte di chi risulti residente in Italia da pi\u0026#249; di sessanta giorni, il secondo prevede delle eccezioni a tale divieto, riferite al caso in cui il veicolo in questione sia concesso in leasing o in locazione senza conducente da un\u0026#8217;impresa costituita in un altro Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, ovvero all\u0026#8217;ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un\u0026#8217;impresa costituita in un altro Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sostiene il rimettente, nessun motivo ragionevole giustificherebbe la diversit\u0026#224; delle due discipline, con la conseguenza che \u0026#171;appare irragionevole distinguere tra veicoli europei immatricolati all\u0026#8217;estero in propriet\u0026#224; di persone fisiche residenti all\u0026#8217;estero e in propriet\u0026#224; di persone giuridiche con sede all\u0026#8217;estero, in quanto si tratta pur sempre di veicoli immatricolati all\u0026#8217;ester[o] e circolanti in Italia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la \u0026#171;normativa recata dal nuovo art. 93\u0026#187; contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 3 Cost. anche sotto il profilo della sua intrinseca irrazionalit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche essa, infatti, \u0026#232; stata introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, come convertito, ed \u0026#232; stata inserita nel Titolo II, Capo II, di esso, contenente \u0026#171;[d]isposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalit\u0026#224; mafiosa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, la disciplina in questione non parrebbe perseguire le finalit\u0026#224; per cui \u0026#232; stata introdotta, perch\u0026#233; essa sanzionerebbe \u0026#171;comportamenti del tutto leciti e meritevoli di tutela giuridica\u0026#187;, come quello del residente all\u0026#8217;estero che conceda la guida del proprio mezzo a un residente da pi\u0026#249; di sessanta giorni in Italia perch\u0026#233; stanco o vittima di infortunio o perch\u0026#233; ha bevuto alcolici;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, le asserite finalit\u0026#224; della norma sarebbero chiaramente apparenti, poich\u0026#233; non vi sarebbe alcuna difficolt\u0026#224; a identificare il responsabile di eventuali contravvenzioni commesse da veicoli esteri e a riscuotere le eventuali somme, tenuto conto della \u0026#171;cooperazione amministrativa ed assistenza reciproca operante tra gli Stati membri, regolati da note Direttive e Regolamenti europei\u0026#187;; cos\u0026#236; come apparenti sarebbero le finalit\u0026#224; di contrasto al fenomeno della \u0026#171;esterovestizione\u0026#187; degli autoveicoli, che risulterebbe gi\u0026#224; regolato da convenzioni internazionali rivolte a evitare la doppia imposizione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche un ulteriore profilo di disparit\u0026#224; di trattamento e di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; poi rinvenuto dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione nel fatto che i commi 1-bis e 1-quater dell\u0026#8217;art. 93 cod. strada sottoporrebbero a oneri ingiustificati tanto i cittadini italiani con vettura immatricolata all\u0026#8217;estero, quanto i cittadini europei, \u0026#171;rispetto a quanto accade per i cittadini italiani con veicolo immatricolato in Italia\u0026#187;, perch\u0026#233; si troverebbero a sopportare costi di immatricolazione aggiuntivi rispetto a quelli gi\u0026#224; sostenuti per poter circolare con la propria autovettura nel territorio italiano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 93, comma 1-bis, cod. strada sarebbe parimenti lesivo dell\u0026#8217;art. 3 Cost., anche congiuntamente con l\u0026#8217;art. 42 Cost., perch\u0026#233; l\u0026#8217;apparato sanzionatorio che accede alla violazione del divieto da esso introdotto appare irragionevolmente spropositato, oltre che lesivo dell\u0026#8217;\u0026#171;esigenza di proporzionalit\u0026#224;\u0026#187; tra \u0026#171;l\u0026#8217;importanza del fine di contrastare il fenomeno dell\u0026#8217;esterovestizione dei veicoli e la sanzione che in ipotesi potrebbe essere irrogata nella misura di euro 2.848,00, oltre al sequestro ed eventuale confisca del veicolo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, prosegue il giudice a quo, le censurate disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 93 cod. strada, introdotte in sede di conversione del d.l. n. 113 del 2018, potrebbero inoltre essere sindacate anche alla stregua dell\u0026#8217;art. 77 Cost., e in particolare \u0026#171;per carenza dei presupposti di attivazione della decretazione d\u0026#8217;urgenza, nonch\u0026#233; per carenza del requisito dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; delle misure introdotte con il decreto in questione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la normativa oggetto di censura si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 11, 41 e 117 Cost., perch\u0026#233; la disciplina da essa introdotta si ripercuoterebbe in una \u0026#171;limitazione di diritti, di alcuni cittadini europei, all\u0026#8217;interno dello spazio europeo\u0026#187;, consistente nel divieto di utilizzo di un\u0026#8217;auto immatricolata in un altro Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#171;alle persone che risiedono in Italia per pi\u0026#249; di sessanta giorni\u0026#187;: tale divieto si tradurrebbe, infatti, in un obbligo di immatricolazione in Italia, aggiuntivo rispetto a quello gi\u0026#224; espletato nel paese d\u0026#8217;origine, o, in alternativa, in un obbligo di esportazione del proprio veicolo all\u0026#8217;estero, sulla base di un documento e di targhe provvisorie rilasciate dagli uffici della Motorizzazione civile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, il complesso di tali adempimenti determinerebbe, quindi, una discriminazione a carico di cittadini europei in base alla loro nazionalit\u0026#224;, perch\u0026#233; gli oneri investirebbero questi ultimi in modo pi\u0026#249; gravoso di quanto non avvenga per i cittadini italiani, i quali possono liberamente circolare con la loro autovettura anche all\u0026#8217;estero \u0026#171;in quanto in nessun altro Stato europeo \u0026#232; previsto l\u0026#8217;obbligo della nazionalizzazione dell[\u0026#8217;]auto dopo cos\u0026#236; breve tempo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, l\u0026#8217;obbligo di immatricolazione limiterebbe le libert\u0026#224; di soggiorno e di stabilimento dei cittadini di Stati membri dell\u0026#8217;UE, come nel caso dei lavoratori stagionali o di chi soggiorni per motivi turistici o di studio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, preliminarmente, l\u0026#8217;Avvocatura generale d\u0026#224; conto del fatto che il medesimo giudice a quo ha sollevato, nel medesimo giudizio, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, con ordinanza del 16 giugno 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, non sussisterebbe alcun contrasto tra la normativa censurata e l\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; essa sarebbe giustificata da motivi imperativi di interesse generale e comunque idonea a garantire la realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo perseguito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale obiettivo, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, consisterebbe soprattutto nella \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;equilibrio del mercato dell\u0026#8217;assicurazione della responsabilit\u0026#224; civile automobilistica e della formazione dei premi assicurativi che dovrebbe corrispondere all\u0026#8217;ammontare effettivo del rischio assicurato derivante dalla circolazione di un autoveicolo\u0026#187;; inoltre, la normativa in esame non eccederebbe quanto necessario per perseguire tale obiettivo, poich\u0026#233; essa lega l\u0026#8217;obbligo di immatricolazione in Italia all\u0026#8217;acquisto della residenza, ci\u0026#242; che denota un soggiorno di lungo periodo, e si applica indifferentemente al cittadino italiano o straniero;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non sussisterebbe neanche il denunciato contrasto con l\u0026#8217;art. 77 Cost., atteso che le norme censurate si raccorderebbero all\u0026#8217;obiettivo del d.l. n. 113 del 2018, consistente nella prevenzione e contrasto della criminalit\u0026#224; mafiosa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con riguardo, infine, al contrasto con i parametri di diritto dell\u0026#8217;Unione europea, l\u0026#8217;Avvocatura osserva che le disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 93 cod. strada non integrerebbero alcuna violazione del principio di parit\u0026#224; di trattamento, perch\u0026#233; il divieto sarebbe rivolto tanto ai cittadini italiani, quanto ai cittadini di altri Stati dell\u0026#8217;Unione, e sarebbe legato a un requisito, quello della residenza in Italia, privo in s\u0026#233; di qualsiasi portata discriminatoria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si sono costituiti in giudizio D. M. e J. D., aderendo alle prospettazioni e alle conclusioni del rimettente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa delle parti private ha depositato memoria in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, prendendo atto della sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea del 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN, WX contro Prefettura di Massa Carrara, nella quale \u0026#232; stato ravvisato un contrasto tra le norme censurate dal giudice a quo e l\u0026#8217;art. 63 TFUE, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;intervenuta abrogazione delle medesime ad opera dell\u0026#8217;art. 2 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento degli obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; Legge europea 2019-2020) e della loro contestuale sostituzione con la disciplina introdotta nell\u0026#8217;art. 93-bis cod. strada;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce di tali circostanze sopravvenute, la medesima difesa chiede pertanto a questa Corte di ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche l\u0026#8217;Avvocatura generale ha depositato memoria in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, insistendo affinch\u0026#233; questa Corte dichiari non fondate le questioni sollevate dal Giudice di pace di Massa anche alla luce delle richiamate sopravvenienze normative e giurisprudenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Giudice di pace di Massa, con ordinanza depositata il 7 ottobre 2020 (reg. ord. n. 2 del 2021), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter dell\u0026#8217;art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall\u0026#8217;art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali disposizioni vengono censurate per il fatto, in particolare, di prevedere un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da pi\u0026#249; di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all\u0026#8217;estero (comma 1-bis), tranne per il caso in cui il veicolo sia concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un\u0026#8217;impresa costituita in altro Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero sia concesso in comodato da un\u0026#8217;impresa costituita analogamente all\u0026#8217;estero a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione (comma 1-ter), pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all\u0026#8217;eventuale confisca (comma 7-bis);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente lamenta la violazione degli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il medesimo rimettente, con ordinanza depositata in data 16 giugno 2020, ha altres\u0026#236; disposto rinvio pregiudiziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 TFUE, chiedendo alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea di accertare la compatibilit\u0026#224; delle medesime disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 93 cod. strada con le menzionate disposizioni del TFUE;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in pendenza del presente giudizio, la Corte di giustizia si \u0026#232; pronunciata sulla richiesta formulata con la predetta ordinanza di rinvio pregiudiziale, dichiarando che \u0026#171;[l]\u0026#8217;articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev\u0026#8217;essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da pi\u0026#249; di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo \u0026#232; intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l\u0026#8217;interessato possa far valere un diritto a un\u0026#8217;esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente n\u0026#233; sia, di fatto, utilizzato in tal modo\u0026#187; (sentenza 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN, WX contro Prefettura di Massa Carrara);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte ha costantemente affermato che \u0026#171;i princ\u0026#236;pi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, si inseriscono direttamente nell\u0026#8217;ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo\u0026#187; (ordinanze n. 195 del 2016 e n. 268 del 2005, nonch\u0026#233;, nello stesso senso, ordinanze n. 80 del 2015, n. 124 del 2012, n. 216 del 2011 e n. 255 del 1999);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in disparte ogni possibile valutazione sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate senza che l\u0026#8217;odierno rimettente abbia dato conto delle ragioni che lo hanno spinto ad attivare i due rimedi giurisdizionali, questo orientamento deve essere ribadito in questa sede alla luce della specifica statuizione contenuta nella richiamata sentenza della Corte di giustizia, secondo cui il contrasto tra la normativa in esame e l\u0026#8217;art. 63 TFUE, pur affermato in linea di principio, pu\u0026#242; essere ritenuto in concreto sussistente solamente dal giudice del rinvio, cui \u0026#171;[s]petta [\u0026#8230;] valutare la durata dei comodati di cui al procedimento principale e la natura dell\u0026#8217;utilizzazione effettiva dei veicoli presi in prestito\u0026#187; (punto 35);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, la richiamata sentenza della Corte di giustizia impone al giudice rimettente di confrontarsi con un parametro quale quello dell\u0026#8217;art. 63 TFUE, relativo alla libert\u0026#224; di circolazione dei capitali, non dedotto nel presente giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, a fronte dello ius superveniens costituito da un siffatto obbligo di disapplicazione, condizionato dall\u0026#8217;accertamento in concreto dei requisiti della fattispecie sottoposta al suo esame, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Circolazione stradale - Modifiche al Codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all\u0027estero - Previsto divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all\u0027estero - Possibilit\u0026#224; di circolazione dei veicoli immatricolati all\u0027estero solamente se risultino intestati a imprese prive di sedi in Italia e ove risultino da queste concessi in leasing, locazione senza conducente o comodato a un soggetto residente in Italia - Obbligo per l\u0027intestatario, nell\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 93, c. 1-bis, del Codice della strada, di richiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine - Applicazione, per la violazione delle disposizioni di cui al c. 1-bis dell\u0027art. 93 suddetto, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, oltre al sequestro amministrativo del veicolo - Previsione della confisca amministrativa qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine - Applicazione di ulteriori sanzioni e del fermo amministrativo per la violazione delle disposizioni di cui all\u0027art. 93, c. 1-ter, primo periodo, del Codice della strada.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44938","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Principi enunciati dalla Corte di giustizia - Inserimento diretto nell\u0027ordinamento interno - Valore di ius superveniens - Applicazione anche da parte del giudice a quo (nel caso di specie: restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale di norma del cod. strada). (Classif. 111011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell\u0027ordinamento interno con il valore di \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 195/2016 - mass. 39021; O. 80/2015 - mass. 38357; O. 124/2012 - mass. 36325; O. 216/2011 -mass. 35753; O. 268/2005 - mass. 29516; O. 255/1999 - mass. 24803\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa per la valutazione, alla luce dello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e, della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE - dei commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0027art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall\u0027art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che prevedono un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all\u0027estero, tranne per il caso in cui il veicolo sia intestato a imprese costituite in altro Stato membro dell\u0027Unione europea o dello Spazio economico europeo e da queste concesse in \u003cem\u003eleasing\u003c/em\u003e, in locazione senza conducente ovvero in comodato a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all\u0027eventuale confisca. In pendenza del giudizio incidentale, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal rimettente, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN e altro, secondo cui il contrasto tra la normativa in esame e l\u0027art. 63 TFUE, pur affermato in linea di principio, può essere ritenuto in concreto sussistente solamente dal giudice del rinvio, il cui obbligo di disapplicazione è condizionato dall\u0027accertamento in concreto dei requisiti della fattispecie sottoposta al suo esame).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"93","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"93","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"93","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"quater","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"93","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"93","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"ter","nesso":"introdotta dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"113","articolo":"29","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 1)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-04;113~art29"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"113","articolo":"29","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 2)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-04;113~art29"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"01/12/2018","data_nir":"2018-12-01","numero":"132","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"45","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"50","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"52","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"54","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"55","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"56","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"57","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"58","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"59","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"60","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"61","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"62","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43015","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., ord. 137/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2056","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42196","autore":"Losana M.","titolo":"Granital confirmed? (Note a margine di Corte cost. ordinanza n. 137 del 2022)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|