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Si contesta all\u0026#8217;imputato di avere minacciato un passeggero facendogli credere di essere armato, cos\u0026#236; da ottenere la consegna della somma di cinquanta euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuella stessa sera, grazie alla descrizione del soggetto e degli indumenti fornita dalla persona offesa, la polizia ferroviaria di Vercelli individuava il rapinatore, il quale veniva riconosciuto come l\u0026#8217;autore del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa condotta dell\u0026#8217;imputato, secondo il rimettente, sarebbe sussumibile nella fattispecie della rapina propria consumata, in virt\u0026#249; della minaccia, del nesso eziologico tra quest\u0026#8217;ultima e l\u0026#8217;impossessamento del denaro, della compromissione della facolt\u0026#224; di autodeterminazione della persona offesa, del dolo specifico volto a conseguire un profitto ingiusto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle forme di manifestazione del reato, sarebbe indubitabile la sussistenza dell\u0026#8217;aggravante prevista dall\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e), cod. pen., essendo stato il fatto commesso a bordo di un treno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Vercelli ritiene che potrebbe essere applicata al caso di specie la circostanza attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto. Valutati i mezzi, le modalit\u0026#224; e le altre circostanze della condotta dell\u0026#8217;imputato sarebbe, infatti, possibile riconoscere il disvalore del fatto nei termini di una gravit\u0026#224; contenuta in quanto verrebbe in rilievo una condotta estemporanea e priva di profili organizzativi; il danno patrimoniale cagionato alla vittima sarebbe di non rilevante entit\u0026#224; (ancorch\u0026#233; non cos\u0026#236; irrisorio da rendere configurabile l\u0026#8217;attenuante della speciale tenuit\u0026#224; del danno di cui all\u0026#8217;art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.); le stesse modalit\u0026#224; della condotta, compendiate esclusivamente nel ricorso alla minaccia, pur incidenti sulla libert\u0026#224; di autodeterminazione della persona offesa, si contraddistinguerebbero per una lesivit\u0026#224; minima anche in considerazione del fatto che l\u0026#8217;autore del reato si sia scusato per quanto appena commesso e abbia invitato la vittima a denunciarlo (con ci\u0026#242;, da un lato, mostrando di essere consapevole e di accettare le conseguenze delle proprie azioni e, dall\u0026#8217;altro, rassicurando la vittima in ordine all\u0026#8217;assenza di future ritorsioni nel caso in cui si fosse rivolta alle forze dell\u0026#8217;ordine).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale nascerebbe dal fatto che il divieto di cui all\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. di ritenere equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti diverse da quella della minore et\u0026#224; rispetto all\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e), cod. pen., farebbe s\u0026#236; che, nella commisurazione della pena, si dovrebbe muovere da una pena base di sei anni di reclusione ed euro 2.000 di multa (minimo di legge previsto dall\u0026#8217;art. 628, terzo comma, cod. pen.) e, anche a voler riconoscere in favore dell\u0026#8217;imputato, in aggiunta alla circostanza della lieve entit\u0026#224; del fatto, le attenuanti generiche, valorizzando la sua condotta immediatamente successiva al fatto, le successive diminuzioni di pena determinerebbero l\u0026#8217;irrogazione di una sanzione non inferiore a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 889 di multa, ritenuta sproporzionata in relazione alla modesta gravit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale del suddetto divieto nascerebbe dall\u0026#8217;esigenza di offrire una risposta individualizzante al trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di proporzionalit\u0026#224; ed eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, la previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224;, sulla falsariga di quanto gi\u0026#224; avvenuto in relazione al delitto di estorsione e di sequestro di persona a scopo di estorsione, risponderebbe all\u0026#8217;esigenza di offrire una \u0026#171;valvola di sicurezza\u0026#187; a fronte di un minimo edittale comminato dal legislatore particolarmente aspro. Ad essere avvertita, in chiave comparativa, sarebbe la necessit\u0026#224; di scongiurare il rischio di irrogare una sanzione non proporzionata all\u0026#8217;effettiva gravit\u0026#224; del fatto, ove questo sia immune da quei profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a comminare un minimo edittale cos\u0026#236; severo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNelle ipotesi, come quella in esame, in cui venga in rilievo l\u0026#8217;attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto, il divieto di bilanciamento di cui all\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., precluderebbe il raggiungimento di questo risultato a fronte di fatti connotati da minore gravit\u0026#224; e disvalore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce il rimettente che nella giurisprudenza costituzionale sarebbero rinvenibili molteplici decisioni atte a censurare la previsione di automatismi sanzionatori a discapito della centrale valutazione della gravit\u0026#224; del fatto di reato, in particolare per quanto riguarda il divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva reiterata previsto dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 146 \u0026#8211;\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: n. 143 \u0026#8211; del 2021, con la quale \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di quest\u0026#8217;ultima norma proprio con riguardo alla circostanza attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene il rimettente che i principi di diritto affermati da questa Corte varrebbero anche nel caso di specie, poich\u0026#233; l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224; sarebbe volta a tutelare il principio di eguaglianza sancito dall\u0026#8217;art. 3 Cost. in quanto permetterebbe di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;automatismo previsto dall\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., non consentirebbe invece di adeguare il trattamento sanzionatorio rispetto alla concreta offensivit\u0026#224; del fatto sottoposto al vaglio del giudice, perch\u0026#233; ove di minore entit\u0026#224;, come quello oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, verrebbero irragionevolmente puniti con la stessa pena prevista per le ipotesi pi\u0026#249; gravi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, l\u0026#8217;eliminazione del divieto di bilanciamento non comprometterebbe la tutela degli interessi sottesi alla scelta del legislatore di puntualizzare il disvalore del fatto mediante la previsione dell\u0026#8217;aggravante di cui si discute, che resterebbe comunque un elemento da prendere in considerazione e valutare nel contesto del giudizio di bilanciamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl divieto in questione, oltre a vanificare l\u0026#8217;esigenza di riequilibrio sanzionatorio a fronte di fatti di pi\u0026#249; contenuta gravit\u0026#224;, sarebbe ancor pi\u0026#249; irragionevole alla luce della possibilit\u0026#224; di bilanciare senza vincoli l\u0026#8217;attenuante della lieve entit\u0026#224; con le diverse aggravanti di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e), cod. pen. che pure potrebbero astrattamente configurare situazioni di analogo o addirittura maggiore disvalore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate, in quanto numerose sono le disposizioni che, in riferimento a particolari reati, hanno previsto aggravanti speciali sottratte alla comparazione dell\u0026#8217;art. 69 cod. pen., tra cui le aggravanti speciali dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime, per le quali l\u0026#8217;art. 590-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. pen. prevederebbe un divieto di bilanciamento del tutto analogo a quello oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia la difesa statale che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione, nella sentenza n. 88 del 2019 \u0026#232; stato affermato che il giudizio di bilanciamento delle circostanze consente al giudice di apprezzare lo specifico disvalore della condotta penalmente sanzionata; tuttavia, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, come il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica, ben pu\u0026#242; il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l\u0026#8217;aggravamento di pena per particolari circostanze e successivamente la riduzione per le attenuanti (con riguardo ad altre aggravanti privilegiate, sono citate le sentenze di questa Corte n. 217 del 2023 e n. 117 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale avrebbe dunque escluso che un simile meccanismo di \u0026#8220;blindatura totale\u0026#8221; delle aggravanti sia, di per s\u0026#233;, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati, purch\u0026#233; il giudice applichi in concreto la diminuzione di pena prevista per l\u0026#8217;attenuante, sia pure sulla pena gi\u0026#224; aumentata per effetto del riconoscimento dell\u0026#8217;aggravante cosiddetta \u0026#8220;blindata\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo contesto si inserirebbe la disposizione censurata, che contemplerebbe un analogo divieto con riferimento alle circostanze aggravanti di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numeri 3), 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale divieto segnerebbe un marcato irrigidimento della disciplina di contrasto con riguardo a quelle condotte predatorie in cui l\u0026#8217;offensivit\u0026#224; investe non solo il patrimonio, ma anche la libert\u0026#224; fisica e morale della vittima, ovvero la sua capacit\u0026#224; di autodeterminazione nei confronti della realt\u0026#224; esterna e che percepisce in quel dato momento, assumendo una peculiare connotazione le condizioni in cui la rapina si realizza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e delle aggravanti di cui sopra sarebbe rinvenibile nelle peculiari condizioni di minorata difesa in cui verrebbe a trovarsi la vittima, che la renderebbero pi\u0026#249; vulnerabile sul presupposto che la stessa, attesa la natura dei luoghi evocati dalla disposizione, si sentirebbe in tali posti pi\u0026#249; al sicuro, cos\u0026#236; da abbassare la propria soglia di attenzione, oppure non potrebbe dispiegare le normali precauzioni verso possibili condotte predatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl divieto di bilanciamento delle aggravanti privilegiate del delitto di rapina, pertanto, rientrerebbe nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;esercizio non irragionevole della discrezionalit\u0026#224; del legislatore che avrebbe ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo pi\u0026#249; energico condotte gravemente lesive anche della libert\u0026#224; delle persone che, negli ultimi anni, avrebbero creato un diffuso allarme sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la disposizione censurata non determinerebbe una totale \u0026#8220;neutralizzazione\u0026#8221; della circostanza attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto perch\u0026#233; l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;attenuante sulla pena determinata a seguito dell\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;aggravante a effetto speciale escluderebbe che si debba ritenere violato il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena al fatto di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon gioverebbe, inoltre, il richiamo effettuato dal giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e \u003cem\u003equo \u003c/em\u003eal modello previsto per la recidiva reiterata dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. perch\u0026#233; il divieto di bilanciamento stabilito dalla disposizione censurata opererebbe in base a un meccanismo differente, in quanto se, da un lato, preclude il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, cos\u0026#236; rafforzandosi il \u0026#8220;privilegio\u0026#8221; delle aggravanti, dall\u0026#8217;altro, per\u0026#242;, stabilisce che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, le aggravanti cosiddette privilegiate atterrebbero al piano oggettivo del fatto costituente reato (mezzi, tempo e luogo dell\u0026#8217;azione) e sarebbero idonee ad abbattere o affievolire le capacit\u0026#224; reattive della vittima, contrariamente alla recidiva reiterata che rifletterebbe i due aspetti della colpevolezza e della pericolosit\u0026#224;, i quali \u0026#8211; pur essendo pertinenti al reato \u0026#8211; non potrebbero assumere nel processo di individualizzazione della pena una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, nessuna irragionevolezza del censurato divieto di bilanciamento sarebbe ipotizzabile in ragione del fatto che tale divieto non opera, invece, per le altre aggravanti a effetto speciale previste dall\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e), cod. pen., poich\u0026#233; queste ultime farebbero riferimento a una particolare modalit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione dell\u0026#8217;aggressore, oppure a una condizione soggettiva della vittima derivante dallo stato anagrafico, cosicch\u0026#233; la posizione di inferiorit\u0026#224; della vittima dipenderebbe dallo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di questa ovvero dal soggetto che l\u0026#8217;ha determinata.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 83 del 2025), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in particolare, in relazione ai principi di eguaglianza e necessaria proporzionalit\u0026#224; della pena tesa alla rieducazione del condannato, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice, che procede per il reato di rapina, di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto rispetto alla circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e), della stessa disposizione censurata, che \u0026#232; integrata allorch\u0026#233; il suddetto delitto avvenga all\u0026#8217;interno di un mezzo di pubblico trasporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene innanzitutto violato il principio di eguaglianza, in quanto il divieto di bilanciamento previsto dall\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., farebbe s\u0026#236; che fatti di minore gravit\u0026#224;, come quello oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, verrebbero irragionevolmente puniti con la stessa pena prevista per le ipotesi pi\u0026#249; gravi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto anche con il principio di necessaria proporzionalit\u0026#224; della pena rispetto al fatto di reato commesso in quanto, pure laddove la stessa sia ridotta per l\u0026#8217;attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto e per altre eventuali circostanze (nella specie, quelle generiche), la sanzione da irrogare sarebbe comunque eccessiva rispetto alla condotta posta in essere dal reo. Ci\u0026#242; in quanto il giudice sarebbe costretto a partire, per il calcolo della pena, da quella minima di sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa, prevista dal terzo comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. per il reato di rapina aggravata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente censura, dunque, il divieto per il giudice di neutralizzare, mediante la circostanza attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto, gli effetti negativi \u003cem\u003equoad\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epoenam\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;aggravante, consistente, nel caso di specie, nell\u0026#8217;essersi consumata la rapina all\u0026#8217;interno di un mezzo di trasporto pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Occorre, innanzitutto, ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 628 cod. pen., al primo comma, stabilisce che \u0026#171;[c]hiunque, per procurare a s\u0026#233; o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s\u0026#8217;impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, \u0026#232; punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500\u0026#187;. Al terzo comma, prevede che \u0026#171;[l]a pena \u0026#232; della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: [\u0026#8230;] 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) se il fatto \u0026#232; commesso all\u0026#8217;interno di mezzi di pubblico trasporto\u0026#187;. Il quinto comma, infine, stabilisce che \u0026#171;[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall\u0026#8217;articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette aggravanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha introdotto sia la circostanza aggravante oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sia il meccanismo che ne contempla la cosiddetta \u0026#8220;blindatura totale\u0026#8221; di cui si duole il rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 27, della suddetta legge stabilisce infatti: \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti: \u0026#8220;[\u0026#8230;] 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) se il fatto \u0026#232; commesso all\u0026#8217;interno di mezzi di pubblico trasporto; [\u0026#8230;]\u0026#8221;; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) dopo il terzo comma \u0026#232; aggiunto il seguente: \u0026#8220;[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall\u0026#8217;articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette aggravanti\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Occorre considerare, come gi\u0026#224; affermato da questa Corte, che \u0026#171;deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell\u0026#8217;ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), non potendo per\u0026#242; giungere in alcun caso a determinare un\u0026#8217;alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilit\u0026#224; penale (sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012)\u0026#187; (sentenza n. 117 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Quanto, in particolare, alla cosiddetta \u0026#8220;blindatura totale\u0026#8221; dell\u0026#8217;aggravante del fatto commesso all\u0026#8217;interno di mezzi di pubblico trasporto, ossia al meccanismo secondo cui la suddetta aggravante non pu\u0026#242; essere bilanciata dall\u0026#8217;attenuante della lieve entit\u0026#224;, proprio con riferimento al reato di rapina, questa Corte ha escluso che un simile meccanismo sia, di per s\u0026#233;, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati (sentenza n. 217 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; in proposito osservato che, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale, ad esempio, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica, \u0026#171;ben pu\u0026#242; il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l\u0026#8217;aggravamento di pena di particolari circostanze\u0026#187;, dal momento che, \u0026#171;[c]ome gi\u0026#224; evidenziato (sentenza n. 251 del 2012), \u0026#8220;[d]eroghe al bilanciamento [\u0026#8230;] sono possibili e rientrano nell\u0026#8217;ambito delle scelte del legislatore\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 88 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA orientare la valutazione di questa Corte in simili ipotesi \u0026#232; stata la considerazione che il meccanismo di calcolo degli aggravamenti e diminuzioni di pena connessi all\u0026#8217;applicazione di circostanze di segno opposto produce s\u0026#236;, nella generalit\u0026#224; dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, conformemente del resto alle intenzioni del legislatore, ma non esclude, tuttavia, che il giudice applichi in concreto la riduzione  di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena gi\u0026#224; aumentata per effetto del riconoscimento dell\u0026#8217;aggravante cosiddetta \u0026#8220;blindata\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato analogamente precisato, a proposito dell\u0026#8217;identico meccanismo, sia pur collocato all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. nell\u0026#8217;ambito dei reati di furto in abitazione e furto con strappo, che il divieto di bilanciamento sancito dal quarto comma di tale disposizione opera in base a un modello tale che \u0026#171;se da un lato \u0026#232; precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, cos\u0026#236; rafforzandosi il \u0026#8220;privilegio\u0026#8221; delle aggravanti, dall\u0026#8217;altro \u0026#232; per\u0026#242; stabilito che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate, a valere \u0026#8220;sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 117 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Questa Corte intende dare continuit\u0026#224; ai suddetti principi: ai fini della soluzione delle presenti questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale occorre, dunque, verificare se, nel caso di specie, avente a oggetto la circostanza aggravante del fatto commesso all\u0026#8217;interno di mezzi di pubblico trasporto, ricorrano quelle particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati che, secondo i citati precedenti, giustificano una deroga al generale principio della possibilit\u0026#224; per il giudice di bilanciare le circostanze eterogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato di recente affermato che \u0026#171;lo scopo perseguito con il quinto comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. [\u0026#232;] quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata \u0026#8211; ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale \u0026#8211; una pena pi\u0026#249; severa di quella cui condurrebbe, nella generalit\u0026#224; dei casi, l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;ordinario meccanismo di bilanciamento tra circostanze eterogenee del reato previsto dall\u0026#8217;art. 69 cod. pen.\u0026#187; (sentenza n. 130 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;aggravante quale risposta all\u0026#8217;allarme sociale che desta una rapina compiuta a bordo di un mezzo di trasporto pubblico \u0026#232; confermata dai lavori preparatori, nei quali si legge che \u0026#171;[s]ono introdotte nuove aggravanti per reati che destano un notevolissimo allarme sociale, quali [\u0026#8230;] la rapina [\u0026#8230;]: l\u0026#8217;inasprimento di pena \u0026#232; previsto nel caso in cui gli illeciti siano compiuti in alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, ovvero abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa\u0026#187;. Del resto, la \u0026#171;filosofia cui si ispira tale intervento\u0026#187;, precisa in apertura la relazione illustrativa al testo, \u0026#171;\u0026#232; diretta da un lato a colpire in maniera pi\u0026#249; efficace reati di gravit\u0026#224; anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riferimento all\u0026#8217;essersi la rapina consumata a bordo di un mezzo di pubblico trasporto, ritiene la Corte di cassazione che \u0026#171;la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;aggravante di cui al n. 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del comma terzo dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. va [\u0026#8230;] rinvenuta nel fatto che il trovarsi a bordo di un mezzo pubblico finisce con il limitare la possibilit\u0026#224; di reazione della vittima che, non avendo il \u0026#8220;dominio\u0026#8221; del mezzo, non ne pu\u0026#242;, ad esempio, arrestare la marcia ed allontanarsi e, cos\u0026#236;, in tal modo sottrarsi alla minaccia o alla violenza dell\u0026#8217;agente. Quel che rileva [\u0026#8230;] \u0026#232; perci\u0026#242; [\u0026#8230;] il luogo di commissione del reato che, nella rapina [\u0026#8230;], a causa della sua conformazione e per la impossibilit\u0026#224;, da parte della vittima, di poterne disporre autonomamente, pone quest\u0026#8217;ultima in una condizione di minorata difesa sia per la quantit\u0026#224; di persone presenti (non potendo il singolo utente limitare l\u0026#8217;accesso di altri al mezzo pubblico) sia, come accennato, per la impossibilit\u0026#224; di arrestarne (autonomamente e con propria decisione) la marcia e, in tal modo, allontanarsi\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 31 ottobre-12 dicembre 2023, n. 49478).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, la circostanza aggravante in questione tutela beni della persona costituzionalmente rilevanti quali la libert\u0026#224; di movimento e di circolazione (art. 16 Cost.), che viene ineluttabilmente compromessa ove i reati siano commessi all\u0026#8217;interno di mezzi di pubblico trasporto, ne deriva una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione, che pu\u0026#242; condizionare le future decisioni dei consociati relative ai loro spostamenti (sentenza n. 171 del 2025) e la stessa libert\u0026#224; personale, in quanto il mezzo di trasporto impedisce alla vittima la fuga, lasciandolo alla merc\u0026#233; del rapinatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa conseguenza \u0026#232; che, come anche evidenziato dalla Corte di cassazione, che riconosce la natura plurioffensiva del reato di cui all\u0026#8217;art. 628 cod. pen., la circostanza aggravante in questione contribuisce a rafforzare la protezione non solo del patrimonio della vittima, ma anche della libert\u0026#224; e dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica e morale del soggetto aggredito (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 giugno-15 novembre 2024, n. 42124).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, nessuna irragionevolezza del censurato divieto di bilanciamento \u0026#232; ipotizzabile per il fatto che esso non operi per le altre aggravanti a effetto speciale previste dall\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e), cod. pen. Si \u0026#232; gi\u0026#224; in precedenza ricordata, infatti, l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; di cui gode il legislatore nel sottrarre alcune circostanze dal regime ordinario del bilanciamento di cui all\u0026#8217;art. 69 cod. pen., purch\u0026#233; le scelte non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio, il che non \u0026#232; avvenuto nel caso di specie, in quanto, rispetto alle altre aggravanti citate, per le quali non opera la cosiddetta \u0026#8220;blindatura totale\u0026#8221;, solo l\u0026#8217;aggravante dell\u0026#8217;essersi la rapina consumata all\u0026#8217;interno di un mezzo di pubblico trasporto si connota per un particolare allarme sociale: ci\u0026#242; in ragione sia del numero potenzialmente molto ampio di persone che frequentano tali mezzi di trasporto, sia perch\u0026#233;, per lo meno indirettamente, viene compromessa la libert\u0026#224; di movimento dei passeggeri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; infine non evidenziarsi che la forza \u0026#8220;privilegiata\u0026#8221; delle aggravanti di cui all\u0026#8217;art. 628 cod. pen. ceda di fronte all\u0026#8217;attenuante della minore et\u0026#224; ex art. 98 cod. pen. e che questa Corte, \u0026#171;in tema di bilanciamento di circostanze nel reato di rapina, dapprima con la citata sentenza n. 217 del 2023 e, in seguito, con la sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra, nel primo caso, con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628 (ossia se il fatto \u0026#232; commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) e, nel secondo caso, con quella di cui al successivo numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(se il fatto \u0026#232; commesso nei confronti di persona che si trovi nell\u0026#8217;atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro)\u0026#187; (sentenza n. 173 del 2025 e, nello stesso senso, sentenza n. 171 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, questa stessa Corte, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata \u0026#232; diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali mitigazioni del suddetto meccanismo di \u0026#8220;blindatura totale\u0026#8221; contribuiscono \u0026#171;all\u0026#8217;equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria\u0026#187; che, come quella prevista per il furto in abitazione e il furto con strappo, \u0026#232; \u0026#171;pur certamente severa\u0026#187; (sentenza n. 117 del 2021 e, nello stesso senso, sentenza n. 171 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Dal che consegue la non fondatezza delle questioni esaminate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 gennaio 2026\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, allorquando concorra con la circostanza aggravante del fatto commesso all\u0026#8217;interno di mezzi di trasporto pubblico di cui al terzo comma, n. 3-ter, dell\u0026#8217;art. 628 codice penale - Violazione dei principi di uguaglianza e di necessaria proporzionalit\u0026#224; della pena tendente alla rieducazione del condannato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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