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V. e A. L. contro il Ministero dell\u0026#8217;interno, Ufficio territoriale del Governo di Napoli, con ordinanza del 16 novembre 2023, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 maggio 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 novembre 2023 (r.o. n. 159 del 2023), la Corte d\u0026#8217;appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalit\u0026#224; organizzata e all\u0026#8217;immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione censurata nega i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalit\u0026#224; organizzata a chi sia \u0026#171;parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l\u0026#8217;applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all\u0026#8217;articolo 51, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello di Napoli afferma di dover applicare tale previsione, in considerazione del rapporto di parentela di una parte con un soggetto colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso della Corte rimettente, la preclusione, che condurrebbe al rigetto della domanda, sarebbe irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa poggerebbe su una massima d\u0026#8217;esperienza che potrebbe essere agevolmente contraddetta e, per altro verso, rischierebbe di pregiudicare proprio coloro che coraggiosamente si siano dissociati dalle famiglie d\u0026#8217;origine e per questo abbiano perso un congiunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa finalit\u0026#224; di evitare che le risorse pubbliche siano distolte a vantaggio di persone legate alla criminalit\u0026#224; organizzata sarebbe gi\u0026#224; soddisfatta con il requisito dell\u0026#8217;estraneit\u0026#224; a tali ambienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. anche in riferimento alla violazione del principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;rigida previsione\u0026#187; dettata dalla legge, peraltro applicabile solo ai superstiti e non al \u0026#171;soggetto direttamente danneggiato\u0026#187;, implicherebbe \u0026#171;una vera e propria discriminazione fondata esclusivamente sull\u0026#8217;origine familiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel precludere ogni prova contraria, la disposizione censurata lederebbe, infine, il diritto di difesa tutelato dall\u0026#8217;art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In linea preliminare, le questioni sollevate dalla Corte d\u0026#8217;appello di Napoli sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl diniego delle provvidenze non sarebbe giustificato soltanto dalla \u0026#171;presunzione \u003cem\u003eiuris et de iure\u003c/em\u003e di vicinanza ai contesti della criminalit\u0026#224; organizzata\u0026#187;, ma anche da molteplici elementi, che confermerebbero in concreto tale vicinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le censure del rimettente sarebbero prive di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina sottoposta al vaglio di questa Corte si prefiggerebbe di impedire che i sodalizi criminali lucrino i benefici economici concessi dallo Stato, in virt\u0026#249; dei \u0026#171;legami di cointeressenza, solidariet\u0026#224;, copertura o, quanto meno, di soggezione o tolleranza\u0026#187; che si instaurano nel contesto familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta discrezionale del legislatore si tradurrebbe, pertanto, in una presunzione \u0026#171;assoluta ma non irragionevole\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 159 del 2023), la Corte d\u0026#8217;appello di Napoli dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;originaria formulazione, inserita dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, escludeva i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalit\u0026#224; soltanto per chi fosse \u0026#171;coniuge, affine o convivente\u0026#187; dei soggetti che si trovavano nelle peculiari condizioni definite dalla legge. Nessuna esclusione era prevista in rapporto ai parenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito alle innovazioni apportate dall\u0026#8217;art. 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, tale disposizione oggi nega i benefici elargiti ai superstiti delle vittime della criminalit\u0026#224; organizzata non soltanto al coniuge o al convivente, ma anche a chi sia \u0026#171;parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l\u0026#8217;applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all\u0026#8217;articolo 51, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSull\u0026#8217;esclusione, applicabile a parenti e affini, si incentrano le censure del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La condizione ostativa, estesa a un\u0026#8217;ampia platea di parenti e affini, a prescindere dal rapporto di frequentazione, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente denuncia, in primo luogo, la violazione del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata si fonderebbe su una massima d\u0026#8217;esperienza fallace, che potrebbe essere \u0026#171;sconfessata dalla realt\u0026#224;\u0026#187;, in quanto non \u0026#232; \u0026#171;affatto impossibile, n\u0026#233; tantomeno difficile, nella realt\u0026#224;, che soggetti che abbiano rapporti di parentela o affinit\u0026#224; anche stretta con appartenenti all\u0026#8217;ambiente criminale siano estranei ad esso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; congegnata, la preclusione finirebbe \u0026#171;per danneggiare, senza ragione alcuna, proprio i soggetti pi\u0026#249; meritevoli, cio\u0026#232; coloro che, pur avendo legami familiari con appartenenti alle organizzazioni criminali, se ne siano discostati e che magari proprio per tale ragione abbiano subito la perdita di un loro caro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;esclusione indiscriminata prevista dalla disposizione censurata sarebbe giustificata dall\u0026#8217;esigenza di impedire che delle risorse dello Stato profitti la criminalit\u0026#224; organizzata. Tale esigenza sarebbe gi\u0026#224; soddisfatta dal requisito dell\u0026#8217;assoluta estraneit\u0026#224; agli ambienti delinquenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa presunzione assoluta sarebbe lesiva, inoltre, del principio di eguaglianza, in quanto determinerebbe \u0026#171;una vera e propria discriminazione fondata esclusivamente sull\u0026#8217;origine familiare\u0026#187; e riserverebbe ai parenti della vittima un trattamento deteriore rispetto al \u0026#171;soggetto direttamente danneggiato\u0026#187;, viceversa escluso dall\u0026#8217;\u0026#224;mbito applicativo della \u0026#171;rigida previsione\u0026#187; di cui si discute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ravvisa, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. e, a tale riguardo, sostiene che la presunzione assoluta, nel negare ingresso alla prova contraria, comprometta il diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La difesa dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto carenti di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Anche nella prospettiva di un pi\u0026#249; diffuso accesso al sindacato di costituzionalit\u0026#224;, la rilevanza postula l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione censurata nel giudizio principale e non si identifica nell\u0026#8217;utilit\u0026#224; concreta che una pronuncia di accoglimento pu\u0026#242; apportare alle parti (fra le molte, sentenza n. 174 del 2019, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; necessario e sufficiente che la disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale incida sul percorso argomentativo che il rimettente \u0026#232; chiamato a compiere, quand\u0026#8217;anche il tenore della decisione non muti (di recente, sentenza n. 25 del 2024, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valutazione di tali presupposti \u0026#232; demandata al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e si sottrae al sindacato di questa Corte, ove sia suffragata da una motivazione non implausibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il rimettente ha evidenziato che assume priorit\u0026#224; logica l\u0026#8217;esame della condizione ostativa assoluta, per la sua portata dirimente e per la sua attinenza alla ragione pi\u0026#249; liquida di decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo percorso argomentativo, lineare e coerente, solo la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della previsione censurata imporrebbe quell\u0026#8217;accertamento in concreto che, nella delibazione compiuta dai giudici d\u0026#8217;appello, implica una pi\u0026#249; articolata indagine, in mancanza di elementi decisivi, idonei \u003cem\u003eprima \u003c/em\u003e\u003cem\u003efacie\u003c/em\u003e a giustificare il diniego delle provvidenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl vaglio compiuto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato contrappone un diverso inquadramento dei dati probatori acquisiti, che esula dal sindacato devoluto a questa Corte e non vale a connotare come implausibile il ragionamento svolto in ordine alla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il legislatore, con la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalit\u0026#224; organizzata), ha riconosciuto un\u0026#8217;elargizione, oggi determinata nell\u0026#8217;ammontare complessivo di euro 200.000,00 (art. 4), ai superstiti di chi perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti di terrorismo o di eversione dell\u0026#8217;ordine democratico o di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalit\u0026#224; delle associazioni mafiose. L\u0026#8217;importo \u0026#232; stato cos\u0026#236; ridefinito, per gli eventi successivi al primo gennaio 2003, dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 (Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all\u0026#8217;estero), convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 369.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi tali provvidenze beneficiano i \u0026#171;componenti la famiglia\u0026#187; (art. 4, comma 1, della legge n. 302 del 1990) e, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico, i \u0026#171;soggetti non parenti n\u0026#233; affini, n\u0026#233; legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l\u0026#8217;evento\u0026#187; e i \u0026#171;conviventi \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e\u0026#187; (art. 4, comma 2, della legge n. 302 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl coniuge di cittadinanza italiana o il convivente \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare per un assegno vitalizio personale, non reversibile, di ammontare diversamente graduato in ragione del numero dei beneficiari (art. 5 della legge n. 302 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le elargizioni e l\u0026#8217;assegno vitalizio attuano la solidariet\u0026#224; della Repubblica per le persone colpite negli affetti pi\u0026#249; cari da episodi di mafia o terrorismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa finalit\u0026#224; solidaristica che permea tali provvidenze \u0026#232; avvalorata dai criteri di attribuzione, svincolati \u0026#171;dalle condizioni economiche e dall\u0026#8217;et\u0026#224; del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi\u0026#187; (art. 10, comma 1, della legge n. 302 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Spetta alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore il compito di individuare criteri selettivi appropriati, al fine di salvaguardare un impiego oculato delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, pietra angolare di quel patto tra lo Stato e i cittadini che le misure di sostegno intervengono a rinsaldare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa connotazione solidaristica delle prestazioni, pur se estranee alla garanzia delle condizioni minime di sussistenza, impone scelte rispettose della parit\u0026#224; di trattamento e coerenti con la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eispiratrice della disciplina di favore prevista dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella delimitazione della platea dei beneficiari, il legislatore ben pu\u0026#242; enucleare presunzioni assolute di indegnit\u0026#224;, purch\u0026#233; siano corroborate da massime d\u0026#8217;esperienza plausibili e rispecchino l\u0026#8217;\u003cem\u003eid \u003c/em\u003e\u003cem\u003equod\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplerumque\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaccidit\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Da tali criteri si discosta, per molteplici ragioni, la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La disciplina dettata dal d.l. n. 151 del 2008, come convertito, si prefigge di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta legislativa di prescrivere le verifiche pi\u0026#249; approfondite nell\u0026#8217;attribuzione delle provvidenze si correla, dunque, a una finalit\u0026#224; legittima e trae origine dalla considerazione che, nei circuiti criminali e nelle famiglie che attorno ad essi gravitano, sono capillari i legami di mutuo sostegno, di connivenza o di tacita condivisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La finalit\u0026#224;, pur legittima, \u0026#232; perseguita, tuttavia, con mezzi sproporzionati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sproporzione si apprezza sotto un duplice versante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Anzitutto, la legge gi\u0026#224; prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 302 del 1990 sancisce il presupposto della totale estraneit\u0026#224; della vittima diretta agli ambienti criminali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 302 del 1990, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), puntualizza che le condizioni di estraneit\u0026#224; alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali \u0026#171;sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari\u0026#187; e, dunque, non soltanto delle vittime dirette.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine di fugare ogni dubbio e di scongiurare il rischio di interpretazioni elusive, il legislatore, con l\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, dopo aver introdotto la disposizione censurata nel presente giudizio, ha scelto di subordinare il riconoscimento delle provvidenze ai superstiti alla condizione che \u0026#171;il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell\u0026#8217;evento, gi\u0026#224; dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque immanente al sistema la necessit\u0026#224; di una verifica rigorosa della radicale estraneit\u0026#224; al contesto criminale. L\u0026#8217;estraneit\u0026#224;, peraltro, non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso pi\u0026#249; pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, grava l\u0026#8217;onere di dimostrare in modo persuasivo l\u0026#8217;estraneit\u0026#224;, che assurge a elemento costitutivo del diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assetto delineato dalla legge \u0026#232; gi\u0026#224; presidiato da accorgimenti e da cautele, che convergono nella necessit\u0026#224; di una disamina accurata e conducono, ove permangano dubbi, al rigetto delle domande per difetto di prova dei presupposti normativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di indirizzare la solidariet\u0026#224; dello Stato verso le persone meritevoli \u0026#232; gi\u0026#224; assicurata in modo efficace dalla prescrizione di una penetrante verifica giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge e dal rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; In secondo luogo, si deve rilevare che la presunzione \u0026#232; viziata da un\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; La legge conferisce rilievo a rapporti di parentela e di affinit\u0026#224; fino al quarto grado, che includono una vasta categoria di persone e si caratterizzano per una diversa, talvolta pi\u0026#249; tenue, intensit\u0026#224; del vincolo familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche da un punto di vista oggettivo, la presunzione assoluta censurata contempla requisiti di particolare ampiezza: \u0026#232; sufficiente che il parente o l\u0026#8217;affine entro il quarto grado sia sottoposto a un procedimento per l\u0026#8217;applicazione di una misura di prevenzione o che a tale misura sia gi\u0026#224; in concreto assoggettato o che, in alternativa, sia coinvolto in un procedimento penale per uno dei delitti di cui all\u0026#8217;art. 51, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale catalogo, che si \u0026#232; arricchito nel volgere degli anni, annovera fattispecie incriminatrici contraddistinte da un disvalore eterogeneo e disancorate da un comune riferimento al contesto della criminalit\u0026#224; terroristica o mafiosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.2.\u0026#8211; La latitudine del meccanismo presuntivo consente, pertanto, di ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela o di affinit\u0026#224; fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguit\u0026#224; al circuito criminale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel tempo presente, anche i vincoli familiari si allentano e non \u0026#232; infrequente che si diradino i rapporti di prossimit\u0026#224; che possono dare consistenza, anche in una cerchia pi\u0026#249; estesa di parenti e affini, alla presunzione assoluta sottoposta al vaglio di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.3.\u0026#8211; A tale profilo di irragionevolezza, che smentisce la rispondenza della presunzione a un solido fondamento empirico, si associa un ulteriore elemento di palese contraddittoriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa condizione ostativa, nella sua assolutezza, pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l\u0026#8217;isolamento e perdite dolorose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; strutturata, la presunzione assoluta si configura come uno stigma per l\u0026#8217;appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; La presunzione assoluta v\u0026#236;ola anche il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.), impedendo di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; la dialettica del processo, con il dispiegarsi del contraddittorio, che consente di ricostruire in maniera completa la storia personale e familiare delle parti e di delineare, al di l\u0026#224; di rigidi e penalizzanti meccanismi presuntivi, la specificit\u0026#224; di ogni vicenda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un giudizio che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile, emerge nitida la necessit\u0026#224; di un accertamento esaustivo, che dissipi le ombre e le incertezze e restituisca alla collettivit\u0026#224; un quadro circostanziato, senza imbrigliare nella rigidit\u0026#224; delle presunzioni assolute la ricchezza, multiforme e contraddittoria, del reale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Sar\u0026#224; il ponderato apprezzamento del giudice a riscontrare, con il metro esigente che la normativa impone, la meritevolezza di chi richiede i benefici, alla stregua delle condizioni fissate, in termini generali, dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;apprezzamento in concreto che il giudice \u0026#232; chiamato a compiere, i vincoli di parentela o di affinit\u0026#224; richiedono un vaglio ancor pi\u0026#249; incisivo sull\u0026#8217;assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell\u0026#8217;estraneit\u0026#224; che presuppone, in termini pi\u0026#249; netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; In conclusione, si deve dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, nel testo modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole \u0026#171;parente o affine entro il quadro grado\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalit\u0026#224; organizzata e all\u0026#8217;immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole \u0026#171;parente o affine entro il quarto grado\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240704154009.pdf","oggetto":"Mafia e criminalit\u0026#224; organizzata - Benefici ai superstiti delle vittime della criminalit\u0026#224; organizzata - Condizioni - Condizione che il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l\u0026#8217;applicazione o sia applicata una misura di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all\u0026#8217;art. 51, c. 3-bis, codice procedura penale - Denunciata automatica esclusione dal beneficio per effetto dei rapporti di parentela o affinit\u0026#224; individuati dalla norma","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46323","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri e finalità - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo e incidenza sul percorso argomentativo - Necessità - Identificazione con l\u0027utilità concreta - Esclusione, a garanzia di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità - Valutazione demandata al giudice a quo. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAnche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità, la rilevanza postula l’applicabilità della disposizione censurata nel giudizio principale e non si identifica nell’utilità concreta che una pronuncia di accoglimento può apportare alle parti. È sufficiente che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale incida sul percorso argomentativo che il rimettente è chiamato a compiere, quand’anche il tenore della decisione non muti. La valutazione di tali presupposti è demandata al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e si sottrae al sindacato di questa Corte, ove sia suffragata da una motivazione non implausibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 25/2024 - mass. 46001; S. 174/2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46324","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46324","titoletto":"Mafia e criminalità organizzata - In genere - Benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata - Fine solidaristico della Repubblica - Discrezionalità del legislatore nell\u0027utilizzo delle relative risorse, nei limiti della ragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione che automaticamente esclude dai benefici il parente o l\u0027affine entro il quarto grado di soggetti colpiti da una misura di prevenzione ovvero nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l\u0027applicazione della stessa o per i delitti di cui all\u0027art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen). (Classif. 146001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn riferimento alla solidarietà della Repubblica per le persone colpite negli affetti più cari da episodi di mafia o terrorismo, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare criteri selettivi appropriati, al fine di salvaguardare un impiego oculato delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, pietra angolare di quel patto tra lo Stato e i cittadini che le misure di sostegno intervengono a rinsaldare. La connotazione solidaristica delle prestazioni, pur se estranee alla garanzia delle condizioni minime di sussistenza, impone scelte rispettose della parità di trattamento e coerenti con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e ispiratrice della disciplina di favore prevista dalla legge. Nella delimitazione della platea dei beneficiari, il legislatore ben può enucleare presunzioni assolute di indegnità, purché siano corroborate da massime d’esperienza plausibili e rispecchino l’\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, anche intrinseca, disparità di trattamento e del diritto di difesa, l’art. 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del decreto-legge n. 151 del 2008, come conv., nel testo modificato dall’art. 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Napoli, che esclude dai benefici delle vittime della criminalità organizzata chi ha legami familiari con i soggetti colpiti da una misura di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965, ovvero nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione della stessa o per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., pur se persegue la finalità legittima di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare, è sproporzionata. Da un lato, la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza, che impongono una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale e una penetrante verifica giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge, con un rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario. Dall’altro lato, la condizione ostativa, nella sua assolutezza, si configura come uno stigma per l’appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita; in questo modo, impedisce sia di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare i benefici che lo Stato accorda, sia di restituire alla collettività un quadro circostanziato, senza imbrigliare nella rigidità delle presunzioni assolute la ricchezza, multiforme e contraddittoria, del reale).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46323","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"02/10/2008","data_nir":"2008-10-02","numero":"151","articolo":"2","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2008-10-02;151~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/11/2008","data_nir":"2008-11-28","numero":"186","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificata dalla","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-28;186"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2009","data_nir":"2009-07-15","numero":"94","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"21","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-15;94~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45206","autore":"Penco E.","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 122/2024","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1270","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45041","autore":"Piccardi M.","titolo":"È illegittima l\u0027automatica esclusione dei parenti delle persone sottoposte a misure di prevenzione dai benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3784","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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