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C. nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 giugno 2025 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Giuseppe Pavan per M. C. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 maggio 2024 (r.o. n. 149 del 2024), il Tribunale ordinario di Padova, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprimo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale, e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui esclude, dall\u0026#8217;ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti qualificato di lieve entit\u0026#224; (d\u0026#8217;ora in avanti, per comodit\u0026#224; espositiva si utilizzer\u0026#224; anche la sineddoche \u0026#8220;piccolo spaccio\u0026#8221; o \u0026#8220;spaccio di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente premette di procedere in sede di giudizio direttissimo, dopo aver convalidato l\u0026#8217;arresto in flagranza di M. C., avvenuto il 17 gennaio 2024, per il suddetto reato, \u0026#171;in quanto deteneva ai fini di cessione 51,65 grammi di hashish, suddivisi in 11 panetti, nonch\u0026#233; materiale per il confezionamento dello stupefacente in singole dosi\u0026#187;; senza applicare, tuttavia, alcuna misura cautelare, \u0026#171;attesa la giovanissima et\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato (maggiorenne da pochi mesi) e la totale assenza di precedenti a suo carico,  non  solo  giudiziari  ma anche di polizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;udienza predibattimentale fissata successivamente alla concessione del termine a difesa ex art. 558, comma 7, cod. proc. pen., l\u0026#8217;imputato ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. e 464-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., depositando, a tal fine, la documentazione richiesta dall\u0026#8217;art. 141-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003enorme att. cod. proc. pen. ed eccependo, contestualmente, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 168-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003eladdove \u0026#171;preclude l\u0026#8217;accesso al rito speciale richiesto per il delitto contestato all\u0026#8217;imputato\u0026#187;. Su questa richiesta, il pubblico ministero esprimeva parere negativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del Tribunale rimettente le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero rilevanti nel giudizio\u003cem\u003e a quo, \u003c/em\u003erisultando soddisfatte le condizioni in presenza delle quali, ai sensi dell\u0026#8217;art. 464-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003ecod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova pu\u0026#242; essere disposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, avendo convalidato l\u0026#8217;arresto in flagranza per la sussistenza dei \u0026#171;gravi indizi di colpevolezza a carico [dell\u0026#8217;imputato] come emergenti dal verbale di arresto e dagli atti allegati allo stesso\u0026#187;, il giudice\u003cem\u003e a quo \u003c/em\u003enon ravvisa \u0026#171;elementi che consentano di ritenere infondata la contestazione del P.M. o che comportino una sentenza di proscioglimento per improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione o di estinzione del reato\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, egli ritiene \u0026#171;che sia possibile formulare un giudizio prognostico nel senso che l\u0026#8217;imputato non commetter\u0026#224; altri reati\u0026#187;, in quanto quella contestatagli costituisce \u0026#171;la prima violazione dei precetti penali, non essendo egli mai stato n\u0026#233; segnalato n\u0026#233; indagato n\u0026#233; tantomeno condannato per altri reati\u0026#187;. Peraltro, questa valutazione sarebbe supportata dalla \u0026#171;sua giovane et\u0026#224; e [dal] contegno serbato in udienza di convalida dell\u0026#8217;arresto\u0026#187;, avendo, in sede di interrogatorio, \u0026#171;confessato il fatto e manifestato non solo a parole ma anche piangendo il proprio rammarico e il pentimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povert\u0026#224; educativa e alla criminalit\u0026#224; minorile, nonch\u0026#233; per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, ha innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite edittale massimo della pena prevista per il reato di spaccio di lieve entit\u0026#224;, contestato all\u0026#8217;imputato, precludendogli cos\u0026#236; l\u0026#8217;accesso alla messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprimo comma,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen. limita, infatti, l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di detto istituto alle ipotesi in cui si proceda \u0026#171;per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonch\u0026#233; per i delitti indicati dal comma 2 dell\u0026#8217;articolo 550 del codice di procedura penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, la circostanza che il reato contestato all\u0026#8217;imputato \u0026#232;, ora, punito con la pena \u0026#171;da sei mesi a cinque anni\u0026#187; di reclusione, oltre la multa, e non rientra nel novero di quelli a cui, ai sensi del comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen., si applica il procedimento per citazione diretta a giudizio costituisce l\u0026#8217;\u0026#171;unico ostacolo all\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova\u0026#187;, \u0026#171;essendo soddisfatti tutti gli altri requisiti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene, in primo luogo, che il combinato disposto degli artt. 168-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003eprimo comma,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen., e 73, comma 5, t.u. stupefacenti violi l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza e della disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), infatti, ha ampliato l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto della messa alla prova, aumentando i \u0026#171;casi di citazione diretta a giudizio\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., tra cui ha inserito, alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), il reato previsto dall\u0026#8217;art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (\u0026#171;Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore\u0026#187;; d\u0026#8217;ora in avanti, anche: \u0026#8220;istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti\u0026#8221;), che punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164, \u0026#171;[c]hiunque pubblicamente istiga all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivit\u0026#224; di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all\u0026#8217;uso medesimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn virt\u0026#249; del richiamo contenuto nell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003eprimo comma,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen., al comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen., la fattispecie di istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti rientra, quindi, nell\u0026#8217;ambito dei reati per i quali pu\u0026#242; essere disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; si tratterebbe di una condotta lesiva del medesimo bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dello spaccio di lieve entit\u0026#224;, sanzionata peraltro con una pena edittale maggiore, \u0026#171;nel minimo e nel massimo\u0026#187;, la mancata previsione della possibilit\u0026#224; di accedere alla messa alla prova per l\u0026#8217;imputato di quest\u0026#8217;ultimo reato genererebbe un\u0026#8217;\u0026#171;evidente disparit\u0026#224; di trattamento tra le due fattispecie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; \u0026#171;[d]etto irragionevole trattamento differenziato potrebbe costituire una conseguenza non contemplata dall\u0026#8217;intervento legislativo che ha innalzato la pena massima del delitto\u0026#187; di piccolo spaccio, il quale, precedentemente, essendo punito con la pena edittale massima di quattro anni di reclusione, rientrava \u0026#171;nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero\u0026#187; di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen. e, di conseguenza, nell\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInsomma, a seguito della modifica introdotta dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221;), il reato di spaccio di lieve entit\u0026#224; \u0026#232; escluso dai casi di citazione diretta a giudizio di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen. e, di conseguenza, dall\u0026#8217;ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo, \u003c/em\u003eperaltro, anche qualora questa esclusione \u0026#171;fosse frutto di una precisa e consapevole scelta del Legislatore\u0026#187;, \u0026#171;si tratterebbe [comunque] di una scelta arbitraria\u0026#187;, in quanto non vi sarebbero motivi giustificativi della disparit\u0026#224; di trattamento, ai fini dell\u0026#8217;ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova, tra le due fattispecie incriminatrici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni sarebbero non manifestamente infondate anche con riferimento all\u0026#8217;art. 27 Cost.: \u0026#171;[l]a pretermissione del reato di cui ci si occupa dall\u0026#8217;ambito della messa alla prova contrasta [infatti] con il finalismo rieducativo della pena, non permettendo a chi \u0026#8211; come nel caso di specie \u0026#8211; si trova  per la  prima  volta  a  giudizio  di  riparare  alla  propria  condotta, attraverso un  programma  appositamente elaborato di concerto con l\u0026#8217;Ufficio Locale dell\u0026#8217;Esecuzione Penale Esterna, comprensivo dello svolgimento di lavori di pubblica utilit\u0026#224;, con  ci\u0026#242;  riducendo  il pericolo di reiterazione dell\u0026#8217;illecito e reinserendo l\u0026#8217;imputato nella societ\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il rimettente ritiene, invece, che non \u0026#171;superi il vaglio di non manifesta infondatezza [\u0026#8230;] la censura, sollevata dalla Difesa, in relazione alla violazione dell\u0026#8217;art. 31, comma secondo, Cost. (tutela della giovent\u0026#249;), in quanto la circostanza che l\u0026#8217;imputato sia da poco maggiorenne non impone un trattamento privilegiato, equiparabile a quello previsto per i minorenni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo, \u003c/em\u003e\u0026#232;, infine, da escludere un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate, sia perch\u0026#233; non sarebbe possibile \u0026#171;aumentare arbitrariamente i limiti edittali dell\u0026#8217;art. 168 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p. per la sospensione con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;, che peraltro appaiono non irragionevoli, avendo voluto il legislatore \u0026#171;limitare lo speciale rito premiale ai soli reati considerati meno gravi\u0026#187;, sia perch\u0026#233; non potrebbe ampliarsi l\u0026#8217;elenco, di carattere tassativo, dei \u0026#171;casi di citazione diretta a giudizio\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio, con atto depositato il 17 settembre 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa erariale, il legislatore ha previsto, non irragionevolmente, per il reato di istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti, un trattamento sanzionatorio, complessivamente considerato, pi\u0026#249; favorevole di quello previsto per lo spaccio di lieve entit\u0026#224;, pur nel \u0026#171;medesimo ambito di oggettivit\u0026#224; giuridica\u0026#187;. Nonostante una cornice edittale pi\u0026#249; elevata, infatti, si deve tener conto \u0026#171;di altri indici della minor gravit\u0026#224; del reato [di cui al citato art. 82, comma 1], ricavabili da ulteriori profili del trattamento sanzionatorio, quali l\u0026#8217;inserimento [tra i reati] non necessitanti del vaglio dell\u0026#8217;udienza preliminare e non preclusivi della messa alla prova\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi sarebbe infatti assistito, \u0026#171;in materia di contrasto alla diffusione degli stupefacenti\u0026#187;, a un mutato apprezzamento legislativo del disvalore del reato di piccolo spaccio, \u0026#171;evidentemente ritenuto pi\u0026#249; grave dell\u0026#8217;omologo reato previsto dall\u0026#8217;articolo 82, nell\u0026#8217;ambito di quell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; di cui dispone il legislatore\u0026#187; e il cui limite si rinviene solamente \u0026#171;nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca gravit\u0026#224; delle condotte abbracciate da una singola figura di reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, in conclusione, le norme censurate non violerebbero l\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; \u0026#171;la severit\u0026#224; della risposta sanzionatoria\u0026#187; non risulterebbe \u0026#171;manifestamente sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; oggettiva e soggettiva del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sarebbe poi manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 27 Cost., \u0026#171;valendo per la scelta preclusiva dell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto di favore le medesime considerazioni sinora svolte in punto di uso non irragionevole della propria discrezionalit\u0026#224; da parte del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRientra, infatti, in detta discrezionalit\u0026#224; \u0026#171;la definizione dell\u0026#8217;ampiezza del ventaglio di possibilit\u0026#224; di recupero dell\u0026#8217;imputato (le quali rimangono intatte, nel caso di specie, tranne che per la messa alla prova), sia nella fase di cognizione che in quella di esecuzione\u0026#187;, nell\u0026#8217;ambito di un bilanciamento, che nel caso di specie non sarebbe irragionevole n\u0026#233; arbitrario, \u0026#171;tra il \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e per gli istituti di \u003cem\u003eprobation\u003c/em\u003e e l\u0026#8217;esigenza di una risposta punitiva tradizionale per talune categorie di reati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Con memoria depositata il 17 settembre 2024, si \u0026#232; costituito in giudizio M. C., imputato nel giudizio principale, che ha chiesto che le questioni siano accolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicostruita l\u0026#8217;evoluzione normativa dell\u0026#8217;art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, la difesa della parte si \u0026#232; soffermata sulle novit\u0026#224; introdotte dal \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221;, che, mediante il suo art. 4, comma 3, oltre ad aver innalzato da quattro a cinque anni di reclusione il massimo della pena per il reato in esame, ha introdotto, al secondo periodo del citato art. 73, comma 5, la nuova fattispecie criminosa del \u0026#171;\u0026#8220;fatto lieve non occasionale\u0026#8221;\u0026#187;, per la quale \u0026#232; previsto un pi\u0026#249; elevato minimo edittale, pari a diciotto mesi, ossia al doppio di quello previsto per l\u0026#8217;\u0026#171;ipotesi c.d. occasionale (di cui al primo periodo)\u0026#187;; il che confermerebbe lo sdoppiamento del reato \u0026#171;in due titoli autonomi, il cui discrimine \u0026#232; rappresentato dalla \u0026#8220;occasionalit\u0026#224;\u0026#8221; o meno della condotta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, l\u0026#8217;introdotto \u0026#171;aggravio sanzionatorio\u0026#187; sarebbe dovuto alla volont\u0026#224; di rendere applicabile, \u0026#171;anche in queste situazioni (spaccio di lieve entit\u0026#224;)\u0026#187;, la misura cautelare della custodia in carcere; mentre la conseguente \u0026#171;esclusione [\u0026#8230;] dall\u0026#8217;ambito di applicazione della messa alla prova non sembra essere stata oggetto di una scelta consapevole\u0026#187;. Anzi, tenuto conto della natura e della \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell\u0026#8217;istituto in esame, per come ricostruite dalla stessa giurisprudenza costituzionale, questa conseguenza \u0026#171;appare ancor pi\u0026#249; incoerente e distonica nel nostro quadro ordinamentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, la difesa dell\u0026#8217;imputato osserva che le questioni sollevate dal Tribunale di Padova sarebbero rilevanti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in quanto, se venissero accolte, l\u0026#8217;imputato stesso potrebbe accedere alla messa alla prova, sussistendone tutti gli altri presupposti di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eChiarito, inoltre, che le questioni non concernono la \u0026#171;dosimetria sanzionatoria\u0026#187; del reato di spaccio di lieve entit\u0026#224;, ma la sua esclusione dall\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;istituto della messa alla prova, esse sarebbero non manifestamente infondate, in primo luogo in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl d.lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221;), infatti, ha ampliato \u0026#171;il catalogo dei reati per cui \u0026#232; prevista la citazione diretta a giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 550, co. 2, c.p.p., con conseguente indiretta estensione dei reati per cui \u0026#232; possibile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova\u0026#187;, in quanto questa \u0026#232; consentita, alternativamente, per i reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero per quelli indicati dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; \u0026#232; derivata l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra la fattispecie di piccolo spaccio \u0026#8211; che all\u0026#8217;epoca della riforma del 2022 era punita con la pena massima della reclusione fino a quattro anni e rientrava, per ci\u0026#242; stesso, tra i reati per cui era possibile accedere alla messa alla prova \u0026#8211; e quella di istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti, che, nonostante sia punita, nel massimo, con la reclusione fino a sei anni, \u0026#232; oggi espressamente inserita tra i \u0026#171;casi di citazione diretta a giudizio\u0026#187; di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI due reati, infatti, sarebbero omogenei sotto il profilo del bene giuridico tutelato, rispetto al quale si trovano in rapporto di sussidiariet\u0026#224;, tanto che \u0026#171;nel caso in cui un soggetto ceda a un altro un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente, inducendolo [\u0026#8230;] a farne uso, l\u0026#8217;autore della condotta risponderebbe soltanto della pi\u0026#249; grave fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 82, D.P.R. 309/1990 [\u0026#8230;], rimanendo [\u0026#8230;] assorbito [\u0026#8230;] il meno grave reato di cui all\u0026#8217;art. 73, co. 5\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero, poi, non manifestamente infondate anche in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca, e all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, infatti, intrinsecamente irragionevole e contrario alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena escludere, dall\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;istituto in esame, un reato che \u0026#171;rappresenta, per un verso, una ipotesi attenuata, ancorch\u0026#233; autonoma, rispetto alla fattispecie base (quella di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 73), nonch\u0026#233; \u0026#8220;minore\u0026#8221; rispetto alla fattispecie gemella (quella di cui al secondo periodo), e per la cui sussistenza \u0026#232; richiesto il riscontro di una serie di indici che corrispondono parzialmente a quelli che il giudice \u0026#232; chiamato a valutare in presenza di una istanza di messa alla prova\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa vigente finirebbe, allora, del tutto irragionevolmente, per escludere dall\u0026#8217;accesso alla messa alla prova \u0026#8211; che, conformemente alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena, mira a facilitare il recupero del condannato, mediante un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale, evitandone l\u0026#8217;ingresso in carcere \u0026#8211; proprio quelle fattispecie criminose, non solo di lieve entit\u0026#224;, ma addirittura occasionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; L\u0026#8217;Unione delle camere penali italiane (UCPI) ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, argomentando a sostegno della fondatezza delle questioni sollevate. L\u0026#8217;\u003cem\u003eopinio\u003c/em\u003e \u0026#232; stata ammessa con decreto presidenziale del 6 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;UCPI sottolinea, in particolare, come recenti interventi normativi, non coordinati tra loro, abbiano, da un lato, \u0026#171;elevato i margini edittali della pena detentiva\u0026#187; del reato di piccolo spaccio, a opera del \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221; \u0026#8211; cos\u0026#236; escludendolo dall\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;istituto della messa alla prova \u0026#8211; dall\u0026#8217;altro, abbiano aggiunto, all\u0026#8217;elenco dei reati di cui all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., quello di istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti, in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#8211; cos\u0026#236; inserendolo in detto ambito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesto assetto normativo darebbe luogo a una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost., se solo si considera che le due fattispecie incriminatrici in esame \u0026#171;presentano una sostanziale omogeneit\u0026#224; quanto all\u0026#8217;interesse giuridico tutelato\u0026#187;, costituito, in entrambi i casi, dalla \u0026#171;tutela della salute pubblica\u0026#187;, le cui cornici edittali fino al 2014 sono state uguali, consistendo nella reclusione da uno a sei anni, oltre la multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;Nel tempo il legislatore ha mostrato di ritenere il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 complessivamente meno grave di quello di cui all\u0026#8217;art. 82, comma 1. Infatti, mentre le cornici edittali del primo sono state progressivamente abbassate a opera del D.L. n. 146/2013 e D.L. n. 36/2014, quelle del secondo sono rimaste invariate\u0026#187;. Peraltro, anche dopo l\u0026#8217;intervento del \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221;, che si \u0026#232; posto in termini di discontinuit\u0026#224; rispetto alle modifiche precedenti e ha irrigidito la pena prevista per l\u0026#8217;art. 73, comma 5, \u0026#171;tale reato continua ad essere punito meno gravemente di quello contemplato dall\u0026#8217;art. 82, comma 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA entrambi i reati, poi, si applica l\u0026#8217;istituto della particolare tenuit\u0026#224; del fatto, previsto dall\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., avendo entrambi una pena detentiva minima non superiore ai due anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Padova sarebbero, infine, non manifestamente infondate anche in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto \u0026#171;appare incongruo [\u0026#8230;] che i fatti di lieve entit\u0026#224; sanzionati dall\u0026#8217;art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 siano esclusi dal perimetro applicativo dell\u0026#8217;art. 168 \u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ec.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Il 19 maggio 2025 la parte ha depositato una memoria, contestando le deduzioni dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato e insistendo per l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e la fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 luglio 2024 (r.o. n. 194 del 2024), il Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprimo comma, cod. pen., e 550, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude, dall\u0026#8217;ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita, altres\u0026#236;, della legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui ha innalzato la pena edittale massima per il reato di piccolo spaccio da quattro a cinque anni di reclusione, cos\u0026#236; precludendo l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Il rimettente premette di procedere in sede di giudizio direttissimo, dopo aver convalidato l\u0026#8217;arresto in flagranza di R. B., avvenuto il 3 febbraio 2024 per il reato di spaccio di lieve entit\u0026#224;, \u0026#171;per aver detenuto a fini di spaccio grammi 15,790 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 9,618 di sostanza stupefacente di tipo hashish\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;udienza all\u0026#8217;uopo fissata, l\u0026#8217;imputato ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. e 464-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., \u0026#171;depositando [la] documentazione inerente l\u0026#8217;attivazione della procedura\u0026#187; ed eccependo, contestualmente, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., 550 cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, del \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221;; il pubblico ministero si rimetteva alla decisione del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, a seguito della modifica apportata dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, il limite edittale massimo della pena detentiva prevista per il reato di spaccio di lieve entit\u0026#224; \u0026#232; stato aumentato, da quattro a cinque anni di reclusione, con conseguente \u0026#171;esclusione dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del rito speciale di cui all\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen.\u0026#187;. Di conseguenza, all\u0026#8217;imputato ne \u0026#232; precluso l\u0026#8217;accesso, nonostante possa \u0026#171;essere sin d\u0026#8217;ora ritenuta positiva la prognosi rispetto alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, posto che l\u0026#8217;imputato, di giovane et\u0026#224;, ha effettivamente due precedenti, ma si tratta di contravvenzioni relative a violazioni del Codice della Strada, commesse nel giro di pochi giorni, tre anni prima dei fatti per cui qui si procede\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;istanza da questi presentata, inoltre, \u0026#232; tempestiva e accompagnata dalla richiesta del programma trattamentale presentata all\u0026#8217;Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, di cui per\u0026#242; non pu\u0026#242; valutarsi l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; perch\u0026#233; non ancora elaborata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;unico elemento ostativo all\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;imputato alla messa alla prova \u0026#232;, quindi, la modifica normativa relativa al massimo edittale della pena del reato per cui si procede; dal che discende la rilevanza delle questioni. Detta rilevanza sarebbe confermata dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, in virt\u0026#249; della \u0026#171;chiarezza del dato normativo\u0026#187;, di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice\u003cem\u003e a quo \u003c/em\u003erichiama l\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Padova sopra esaminata, con riferimento alle censure di violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRibadito che l\u0026#8217;esclusione del reato di spaccio di lieve entit\u0026#224; dall\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova \u0026#232; \u0026#171;con ogni probabilit\u0026#224; effetto non previsto e non voluto dal legislatore, che mirava esclusivamente [\u0026#8230;] all\u0026#8217;inserimento\u0026#187; di detto reato tra quelli \u0026#171;per cui fosse possibile disporre la custodia cautelare in carcere\u0026#187;, il rimettente sottolinea come si sia creata una \u0026#171;manifesta discrasia con il fatto che il delitto di cui all\u0026#8217;art. 82 d.P.R. 309/1990 [\u0026#8230;] sia stato invece recentemente ricompreso espressamente nell\u0026#8217;art. 550, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen. [\u0026#8230;]\u0026#187; e, pertanto, in virt\u0026#249; del richiamo contenuto nell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprimo comma,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen., tra quelli per cui detto istituto \u0026#232; ammesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, questa differenza di trattamento tra le due fattispecie incriminatrici sarebbe priva di giustificazione e, quindi, irragionevole, perch\u0026#233; sono poste, entrambe, a tutela della salute pubblica e privata e, anzi, \u0026#171;nel delitto di cui all\u0026#8217;art. 82 il bene giuridico \u0026#232; messo in maggior pericolo, in quanto la condotta di diffusione dell\u0026#8217;assunzione di stupefacenti coinvolge soggetti evidentemente non assuntori o comunque che non sarebbero autonomamente portati al consumo\u0026#187;. Invece, lo spaccio di lieve entit\u0026#224; presuppone \u0026#171;un rapporto \u0026#8220;paritario\u0026#8221; di compravendita, in cui il consumatore si approvvigiona dal reo per la soddisfazione di un desiderio di consumo che ha maturato personalmente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl piccolo spaccio, inoltre, \u0026#171;coinvolge nella stragrande maggioranza dei casi soggetti che sono a loro volta assuntori e che utilizzano i proventi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; illecita per approvvigionarsi di stupefacente\u0026#187;. Di conseguenza, per questo reato, l\u0026#8217;istituto della messa alla prova consentirebbe, conformemente alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena, di evitare l\u0026#8217;ingresso in carcere, che pu\u0026#242; mettere \u0026#171;in contatto il condannato con soggetti ben pi\u0026#249; professionali nell\u0026#8217;ambito dello spaccio di stupefacenti\u0026#187;, di \u0026#171;affrontare in via privilegiata il problema della tossicodipendenza\u0026#187;, nonch\u0026#233; di \u0026#171;consentire all\u0026#8217;imputato di affrontare il percorso rieducativo in tempi prossimi alla commissione del delitto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e16.\u0026#8211; Ad avviso del Tribunale di Bolzano, le questioni sarebbero non manifestamente infondate anche in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., in quanto il \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221; \u0026#232; stato adottato per far fronte a un \u0026#171;\u0026#8220;caso straordinario\u0026#8221; determinato da episodi di criminalit\u0026#224; giovanile ritenuti pericolosamente in aumento\u0026#187;, come emerge dai lavori preparatori e dal preambolo dello stesso. Rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite dal legislatore, \u0026#171;l\u0026#8217;intervento di cui all\u0026#8217;art. 4, terzo comma, appare affatto inconferente\u0026#187;, ponendosi come \u0026#171;norma oggettivamente e teleologicamente sconnessa con il resto del corpo dell\u0026#8217;atto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;aumento del massimo edittale della pena detentiva per il reato di spaccio di lieve entit\u0026#224;, infatti, non pu\u0026#242; \u0026#171;in alcun modo, nemmeno astrattamente, essere ricondotto alla necessit\u0026#224; di contrastare il disagio giovanile, la criminalit\u0026#224; minorile o la sicurezza dei minori in ambito digitale\u0026#187;. Peraltro, non risulterebbe alcun legame tra \u0026#171;i delitti in tema di stupefacenti (in particolare le ipotesi lievi)\u0026#187; e la \u0026#171;criminalit\u0026#224; minorile\u0026#187;, considerato comunque che l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;accesso alla messa alla prova riguarda solamente \u0026#171;gli indagati adulti\u0026#187; e, quindi, l\u0026#8217;eventuale obiettivo legislativo di contrasto alla criminalit\u0026#224; minorile sarebbe \u0026#171;manifestamente mancato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e17.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio, con atto depositato il 18 novembre 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRibadite le argomentazioni gi\u0026#224; svolte in ordine alle censure di violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con la memoria depositata nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale instaurato dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Padova, la difesa statale ritiene insussistente anche la lesione dell\u0026#8217;art. 77 Cost. In considerazione dell\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; dei contenuti e delle \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.l. n. 123 del 2023, appare all\u0026#8217;Avvocatura coerente con esse il censurato art. 4, comma 3, che persegue a suo avviso, indubbiamente, anche lo scopo di contrasto alla criminalit\u0026#224; minorile.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze indicate in epigrafe, i Tribunali ordinari di Padova e di Bolzano, entrambi per mezzo delle rispettive sezioni penali, in composizione monocratica, hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen., e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambi i rimettenti lamentano che le norme censurate escludono dall\u0026#8217;ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti qualificato di lieve entit\u0026#224; (d\u0026#8217;ora in avanti, per comodit\u0026#224; espositiva si utilizzer\u0026#224; anche la sineddoche \u0026#8220;piccolo spaccio\u0026#8221; o \u0026#8220;spaccio di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;), ponendosi cos\u0026#236; in contrasto, innanzitutto, con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl piccolo spaccio infatti \u0026#8211; a seguito della modifica introdotta dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221;) \u0026#8211; \u0026#232; ora punito con la pena della reclusione da sei mesi (diciotto in caso di \u0026#8220;non occasionalit\u0026#224; della condotta\u0026#8221;) a cinque anni, oltre la pena pecuniaria, ossia con un massimo edittale superiore a quello entro cui il primo comma dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. ammette la messa alla prova (\u0026#171;pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, lo spaccio di lieve entit\u0026#224; non \u0026#232; ricompreso nell\u0026#8217;elenco dei reati di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen., per i quali il pubblico ministero esercita l\u0026#8217;azione penale con la citazione diretta a giudizio, disposizione alla quale l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. rinvia per ampliare le ipotesi in cui \u0026#232; ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del vigente quadro normativo, quindi, la messa alla prova non \u0026#232; ammissibile per il reato di piccolo spaccio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 82, comma 1, t.u. stupefacenti (\u0026#171;Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore\u0026#187;; d\u0026#8217;ora in avanti, anche: \u0026#8220;istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti\u0026#8221;), invece \u0026#8211; in virt\u0026#249; del suo inserimento nella lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen. e del richiamo operato dall\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. a detto articolo \u0026#8211;, rientra nell\u0026#8217;ambito dei reati per i quali pu\u0026#242; essere disposta la messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; si tratta di condotta lesiva del medesimo bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dello spaccio di lieve entit\u0026#224;, sanzionata peraltro con una pena edittale maggiore, \u0026#171;nel minimo e nel massimo\u0026#187;, la mancata previsione della possibilit\u0026#224; di accedere alla messa alla prova per l\u0026#8217;imputato di quest\u0026#8217;ultimo reato genererebbe, ad avviso dei rimettenti, un\u0026#8217;\u0026#171;evidente disparit\u0026#224; di trattamento tra le due fattispecie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sarebbero non manifestamente infondate anche in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.: l\u0026#8217;esclusione del reato di spaccio di lieve entit\u0026#224; dalla messa alla prova contrasterebbe, infatti, con il finalismo rieducativo della pena, non permettendo all\u0026#8217;imputato di riparare alla propria condotta attraverso un programma appositamente elaborato, che riduca, tra l\u0026#8217;altro, il pericolo di reiterazione dell\u0026#8217;illecito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il solo Tribunale di Bolzano dubita, altres\u0026#236;, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;aumento del massimo edittale del reato di piccolo spaccio, ad avviso del rimettente, non potrebbe \u0026#171;in alcun modo, nemmeno astrattamente, essere ricondotto alla necessit\u0026#224; di contrastare il disagio giovanile, la criminalit\u0026#224; minorile o la sicurezza dei minori in ambito digitale\u0026#187;, che costituiscono le finalit\u0026#224; perseguite dal provvedimento governativo d\u0026#8217;urgenza. Peraltro, non risulterebbe alcun legame tra \u0026#171;i delitti in tema di stupefacenti (in particolare le ipotesi lievi)\u0026#187; e la \u0026#171;criminalit\u0026#224; minorile\u0026#187;, considerato comunque che l\u0026#8217;esclusione della messa alla prova riguarda solamente \u0026#171;gli indagati adulti\u0026#187; e, quindi, l\u0026#8217;eventuale obiettivo legislativo di contrasto alla criminalit\u0026#224; minorile sarebbe \u0026#171;manifestamente mancato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; I due giudizi concernono questioni in larga misura sovrapponibili e, pertanto, meritano di essere riuniti ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per ragioni di precedenza logico-giuridica, la questione da esaminare preliminarmente \u0026#232; quella relativa alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., in quanto attinente al corretto esercizio della funzione normativa primaria (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 151 del 2023, n. 8 del 2022, n. 115 del 2020, n. 288 e n. 247 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente lamenta che l\u0026#8217;art. 4, comma 3, del \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221; abbia modificato la cornice edittale dello spaccio di lieve entit\u0026#224; \u0026#8211; modifica da cui \u0026#232; conseguita, a suo dire involontariamente, l\u0026#8217;esclusione della messa alla prova \u0026#8211; in assenza dei presupposti della decretazione di urgenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assunto, implicito, su cui il Tribunale di Bolzano fonda la propria censura \u0026#232; che l\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata farebbe rivivere quella da essa sostituita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetto assunto \u0026#232; corretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, \u0026#171;l\u0026#8217;atto affetto da vizio radicale nella sua formazione \u0026#232; inidoneo ad innovare l\u0026#8217;ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010)\u0026#187; (sentenza n. 32 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn considerazione del particolare vizio procedurale censurato \u0026#8211; la carenza dei presupposti \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 77, secondo comma, Cost. \u0026#8211;, quindi, a seguito della caducazione della disposizione censurata, tornerebbe a essere applicabile la norma incriminatrice del piccolo spaccio nella formulazione precedente, che consente l\u0026#8217;accesso dell\u0026#8217;imputato alla messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa qui la rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, il Tribunale rimettente lamenta, in sostanza, che la modifica del trattamento sanzionatorio del reato di piccolo spaccio, introdotta dalla norma censurata, sia del tutto avulsa, per materia e finalit\u0026#224;, rispetto al decreto-legge in cui \u0026#232; inserita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poich\u0026#233; \u0026#171;[l]\u0026#8217;inserimento di norme eterogenee all\u0026#8217;oggetto o alla finalit\u0026#224; del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell\u0026#8217;urgenza del provvedere ed \u0026#8220;i provvedimenti provvisori con forza di legge\u0026#8221;, di cui alla norma costituzionale\u0026#187; (sentenze n. 8 del 2022, n. 149 del 2020 e n. 22 del 2012; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 146 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riconoscimento dell\u0026#8217;esistenza dei presupposti fattuali, di cui all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., resta, dunque, collegato a una intrinseca coerenza delle norme del decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L\u0026#8217;urgente necessit\u0026#224; del provvedere pu\u0026#242; riguardare, cio\u0026#232;, una pluralit\u0026#224; di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate oppure dall\u0026#8217;intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all\u0026#8217;unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione (tra le altre, sentenze n. 8 del 2022, n. 149 del 2020, n. 137 del 2018, n. 170 del 2017, n. 244 del 2016 e n. 22 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i decreti-legge \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e a contenuto plurimo, dunque, quel che rileva \u0026#232; il profilo teleologico, ossia l\u0026#8217;osservanza della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dominante l\u0026#8217;intervento normativo d\u0026#8217;urgenza (sentenze n. 146 del 2024, n. 8 del 2022, n. 213 del 2021, n. 170 e n. 16 del 2017, e n. 287 del 2016). Su tale fronte, il sindacato di questa Corte resta, peraltro, circoscritto ai casi in cui la rottura del nesso tra la situazione di necessit\u0026#224; e urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione del decreto-legge risulti evidente, cos\u0026#236; da connotare quest\u0026#8217;ultima come \u0026#171;totalmente \u0026#8220;estranea\u0026#8221;\u0026#187; o addirittura \u0026#171;intrusa\u0026#187;, analogamente a quanto avviene con riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione (sentenze n. 8 del 2022 e n. 213 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Come emerge dal titolo del provvedimento d\u0026#8217;urgenza, dal suo preambolo e dai lavori preparatori, il d.l. n. 123 del 2023 reca un complesso di norme accomunate dall\u0026#8217;obiettivo di fronteggiare situazioni di disagio e degrado giovanili e, al contempo, di contrastare la criminalit\u0026#224; minorile, in risposta a episodi delittuosi di particolare gravit\u0026#224;, perpetrati da minori in danno di minori nel territorio del comune di Caivano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl decreto si articola in quattro capi, raggruppanti disposizioni relative a \u0026#171;[i]nterventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano\u0026#187; (Capo I), \u0026#171;in materia di offerta educativa\u0026#187; (Capo III), \u0026#171;per la sicurezza dei minori in ambito digitale\u0026#187; (Capo IV).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Capo II (artt. 3-9), in cui \u0026#232; inserita la norma censurata, detta invece disposizioni \u0026#171;in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalit\u0026#224; minorile\u0026#187;, con lo scopo \u0026#8211; dichiarato nel preambolo del decreto-legge \u0026#8211; di \u0026#171;contrasto alla criminalit\u0026#224; minorile e all\u0026#8217;elusione scolastica, e [di] tutela delle minori vittime di reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme di questo Capo, caratterizzate da una certa eterogeneit\u0026#224; contenutistica, si snodano lungo tre direttrici: a) potenziamento delle misure di prevenzione \u0026#171;a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citt\u0026#224;\u0026#187; (art. 3); b) interventi di diritto penale sostanziale, consistenti nell\u0026#8217;introduzione di nuove fattispecie di reato e nell\u0026#8217;inasprimento sanzionatorio di quelle esistenti, in materia di armi  e di stupefacenti (art. 4); c) modifiche in materia di processo e di esecuzione penali minorili (artt. 6-9).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDai lavori preparatori emerge che l\u0026#8217;aumento della pena detentiva per il reato di piccolo spaccio \u0026#232; finalizzato, tra l\u0026#8217;altro, a consentire l\u0026#8217;applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche per i soggetti adulti (art. 280, comma 2, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento ai minori, peraltro, l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1), del \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221; ha modificato l\u0026#8217;art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), riducendo da nove a sei anni di reclusione il limite edittale per l\u0026#8217;applicazione della custodia cautelare ai minorenni, ma stabilendo che essa \u0026#232; comunque consentita per una serie di reati, tra cui quelli previsti dall\u0026#8217;art. 73 t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in considerazione di ci\u0026#242; \u0026#232; individuabile un collegamento tra l\u0026#8217;incremento sanzionatorio per il reato di piccolo spaccio e gli obiettivi di fondo del provvedimento d\u0026#8217;urgenza: che \u0026#232; anzitutto quello di contrastare la criminalit\u0026#224; giovanile, e non solo minorile, intervenendo in modo pi\u0026#249; severo nella repressione di alcune fattispecie criminose, come quella dello spaccio di lieve entit\u0026#224;, che di detta criminalit\u0026#224; sono espressione e manifestazione frequenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, questo intervento risponde alla finalit\u0026#224;, anch\u0026#8217;essa propria del decreto-legge in esame, di arginare situazioni di disagio e degrado minorile e, pi\u0026#249; specificamente, di tutelare le vittime di reato minori di et\u0026#224;, considerato che spesso proprio i minori, e i giovani in genere, sono i destinatari dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di spaccio cosiddetto di strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la modifica della cornice edittale del reato in esame non \u0026#232; neanche un intervento isolato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; visto, nell\u0026#8217;ambito del Capo II del \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221;, l\u0026#8217;art. 4 opera diversi interventi di diritto penale sostanziale, consistenti nell\u0026#8217;introduzione di nuove fattispecie di reato o nell\u0026#8217;inasprimento sanzionatorio di quelle esistenti, relative alle armi e agli stupefacenti. Con specifico riferimento ai reati in materia di stupefacenti, poi, il decreto-legge oggetto di censura ha introdotto altre modifiche in ambito di produzione, traffico e detenzione illeciti degli stupefacenti di lieve entit\u0026#224;, ad esempio in tema di cosiddetta confisca in casi particolari (art. 85-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003et.u. stupefacenti) e di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere (art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 448 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, deve escludersi che la norma censurata sia palesemente estranea alla \u0026#171;traiettoria finalistica portante del decreto\u0026#187; (sentenze n. 151 del 2023 e n. 8 del 2022). Detto decreto-legge, infatti, nell\u0026#8217;intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata \u0026#8211; come quella volta a reagire alla reiterata commissione di episodi delittuosi di notevole gravit\u0026#224;, sintomatici di una situazione di degrado sociale di una determinata area territoriale e, in generale, della diffusione di comportamenti devianti e criminali da parte di giovani e a carico di vittime minori di et\u0026#224; \u0026#8211; ha s\u0026#236; previsto interventi oggettivamente eterogenei, perch\u0026#233; afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all\u0026#8217;unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione (cos\u0026#236;, sentenze n. 146 del 2024 e n. 8 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Pu\u0026#242; ora passarsi all\u0026#8217;esame delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In via preliminare, questa Corte deve esaminare alcuni profili attinenti all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; I giudici rimettenti censurano, nel combinato disposto con gli artt. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. e 550, comma 2, cod. proc. pen., anche l\u0026#8217;art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, quest\u0026#8217;ultima disposizione \u0026#232; estranea e non pertinente al contenuto delle questioni ora in esame, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in s\u0026#233; considerata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; il Tribunale di Padova n\u0026#233; quello di Bolzano, infatti, contestano, con dette questioni, la conformit\u0026#224; a Costituzione della \u0026#8220;nuova\u0026#8221; cornice edittale dello spaccio di lieve entit\u0026#224;, ma solamente la conseguenza che, dall\u0026#8217;innalzamento del massimo edittale della pena detentiva per esso prevista, ne \u0026#232; derivata: la preclusione della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni aventi a oggetto l\u0026#8217;art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti sono quindi inammissibili, perch\u0026#233; non \u0026#232; su questa norma che i rimettenti dirigono le loro censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In sede di discussione orale l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha poi eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per carente descrizione della fattispecie concreta, in quanto i rimettenti non avrebbero chiarito se le condotte contestate agli imputati nei rispettivi giudizi configurino fattispecie di piccolo spaccio \u0026#8220;occasionale\u0026#8221; o \u0026#8220;non occasionale\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sede di conversione del \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221;, infatti, la legge n. 159 del 2023 ha aggiunto un secondo periodo al comma 5 dell\u0026#8217;art. 73 t.u. stupefacenti, a mente del quale \u0026#171;[c]hiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo \u0026#232; punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa novella legislativa ha cos\u0026#236; introdotto un aggravamento della pena edittale minima prevista per lo spaccio di lieve entit\u0026#224;, qualora sia caratterizzato dalla non occasionalit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; corretto ritenere, conformemente alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che la non occasionalit\u0026#224; della condotta di spaccio di lieve entit\u0026#224; configuri \u0026#171;una peculiare ipotesi circostanziale della fattispecie base prevista dal primo periodo del comma 5 dell\u0026#8217;art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come si desume [appunto] non solo dalla collocazione della previsione in esame all\u0026#8217;interno del medesimo comma, ma anche dal rinvio, quanto alla descrizione della condotta punita, alla fattispecie prevista dal primo periodo del medesimo comma 5, differenziandosi, rispetto ad essa, per l\u0026#8217;elemento specializzante della \u0026#8220;non occasionalit\u0026#224;\u0026#8221; della condotta\u0026#187; (Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 22 gennaio-13 febbraio 2025, n. 5842).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; \u0026#171;il criterio distintivo di identificazione dei reati, per i quali \u0026#232; possibile la messa alla prova, riman[e] affidato alla pena edittale nel massimo, senza considerare gli \u003cem\u003eaccidentalia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelicti\u003c/em\u003e, n\u0026#233; le aggravanti, n\u0026#233; le attenuanti, quantunque ad effetto speciale\u0026#187; (sentenza n. 146 del 2023), \u0026#232; evidente che la presunta omessa motivazione in ordine all\u0026#8217;integrazione della fattispecie base o di quella aggravata \u0026#232; priva di rilievo, al fine dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; In via ulteriormente preliminare, questa Corte deve perimetrare \u0026#171;l\u0026#8217;oggetto dell[e] question[i] da scrutinare, in quanto non coincidente con il portato letterale del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e formulato\u0026#187; dai rimettenti (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 223 del 2022 e n. 145 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambi i giudici \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eritengono che l\u0026#8217;esclusione della messa alla prova per il reato di piccolo spaccio integri un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., rimediabile con una pronuncia additiva, che aggiunga, alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., il riferimento allo spaccio di lieve entit\u0026#224; accanto al reato di istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti, stante la presunta omogeneit\u0026#224; tra le due fattispecie delittuose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., infatti, nel delineare i limiti oggettivi dell\u0026#8217;ambito applicativo della messa alla prova, non si riferisce solamente alla pena massima del reato per cui si procede, ma rinvia anche all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., il quale, a sua volta, individua un catalogo di reati, puniti con pene eccedenti il suddetto massimo edittale, per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;accoglimento delle questioni cos\u0026#236; come formulate dai rimettenti produrrebbe effetti eccedenti il \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003edenunciato; in particolare, renderebbe applicabile alla fattispecie criminosa in questione l\u0026#8217;intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e \u0026#232;, quindi, eccedente rispetto alla reale portata delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome pi\u0026#249; volte precisato dalla giurisprudenza costituzionale, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#171;ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure\u0026#187;, ma non vincola questa Corte, la quale, \u0026#171;ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003esentenze n. 138, n. 90 e n. 12 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, l\u0026#8217;intervento che consente di rimuovere il denunciato \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ecostituzionale consiste in una pronuncia additiva di questa Corte, che inserisca il riferimento al reato di spaccio di lieve entit\u0026#224; nella norma che prevede, in via generale, i limiti di applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto della messa alla prova (l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen.), a cui va, pertanto, limitato l\u0026#8217;oggetto delle questioni sollevate. Le questioni relative all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen. vanno, invece, dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Venendo al merito, la questione, cos\u0026#236; circoscritta, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.1.\u0026#8211; Ad avviso di entrambi i rimettenti, l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. \u0026#8211; nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entit\u0026#224; \u0026#8211; violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al reato di istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti, punito con pena pi\u0026#249; elevata, per il quale, tuttavia, la messa alla prova \u0026#232; astrattamente ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative \u0026#8211; nel caso di specie in ordine all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, in astratto, alla messa alla prova \u0026#8211; deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ipotesi di reato messe a confronto \u0026#8211; il piccolo spaccio e l\u0026#8217;istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti \u0026#8211; attengono alla medesima materia e sono sostanzialmente omogenee sotto il profilo dell\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; giuridica, nonch\u0026#233; della strutturazione come reati di pericolo astratto o presunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e delle relative incriminazioni, infatti, \u0026#232; di combattere il mercato della droga, espellendolo dal circuito nazionale, per la tutela \u0026#171;sia della salute pubblica [\u0026#8230;], sempre pi\u0026#249; compromessa [dalla] diffusione [delle sostanze stupefacenti], sia [\u0026#8230;] della sicurezza pubblica e dell\u0026#8217;ordine pubblico [\u0026#8230;] negativamente incisi [..] dal prosperare intorno a tale mercato del fenomeno della criminalit\u0026#224; organizzata [\u0026#8230;], nonch\u0026#233; a fini di tutela delle giovani generazioni\u0026#187; (sentenza n. 333 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali fattispecie inoltre si iscrivono, entrambe, nell\u0026#8217;ambito dei reati di pericolo astratto o presunto, nei quali \u0026#8211; data la rilevanza dei beni giuridici tutelati \u0026#8211; la soglia di punibilit\u0026#224; \u0026#232; anticipata, non essendo richiesta, per il loro perfezionamento, la lesione di detti beni, bens\u0026#236; la mera esposizione a pericolo, che la legge presume sussistente nel caso di realizzazione delle condotte incriminate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, mentre l\u0026#8217;art. 82, comma 1, t.u. stupefacenti, incrimina, alternativamente, l\u0026#8217;istigazione pubblica, il proselitismo e l\u0026#8217;induzione al consumo di sostanze stupefacenti, sanzionandoli con la pena detentiva da uno a sei anni di reclusione, oltre la multa; il reato di spaccio di lieve entit\u0026#224;, \u0026#171;che un tempo costituiva una fattispecie attenuata rispetto al reato-base di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, si delinea oggi quale illecito autonomo (sentenze n. 88 del 2023 e n. 223 del 2022) che, \u0026#8220;per i mezzi, la modalit\u0026#224; o le circostanze dell\u0026#8217;azione ovvero per la qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; delle sostanze, \u0026#232; di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 43 del 2024) ed \u0026#232; punito con la pena della reclusione da sei mesi (diciotto in caso di \u0026#8220;non occasionalit\u0026#224; della condotta\u0026#8221;) a cinque anni, oltre la multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti incrimina, quindi, un fatto di ridotta (o addirittura \u0026#171;minima\u0026#187;, secondo la sentenza n. 40 del 2019) offensivit\u0026#224; dei beni giuridici tutelati, allo scopo di mitigare il sistema repressivo dei reati in materia di stupefacenti (cos\u0026#236;, sentenze n. 43 del 2024, n. 88 del 2023 e n. 223 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur nella diversit\u0026#224; sul piano della tipizzazione delle condotte \u0026#8211; di induzione dei destinatari delle esortazioni al consumo di stupefacenti, da un lato, e di produzione, traffico e detenzione a fini di spaccio, ancorch\u0026#233; di lieve entit\u0026#224;, dall\u0026#8217;altro \u0026#8211; \u0026#232; comunque riscontrabile una similitudine di disvalore tra le due fattispecie poste a raffronto, attestata appunto dall\u0026#8217;identit\u0026#224; dei beni giuridici e dall\u0026#8217;anticipazione della loro tutela penale; similitudine che rende priva di giustificazione la diversa disciplina per esse prevista con riferimento alla messa alla prova, soprattutto in considerazione della natura e delle finalit\u0026#224; di detto istituto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa messa alla prova, infatti, \u0026#232; prevista per reati di moderata gravit\u0026#224;, \u0026#171;rispetto ai quali l\u0026#8217;ordinamento, per finalit\u0026#224; di deflazione giudiziaria, sospende il processo in vista dell\u0026#8217;eventuale estinzione del reato, sempre che l\u0026#8217;imputato ne faccia richiesta\u0026#187;, oggi anche su proposta del pubblico ministero (sentenza n. 139 del 2020), perseguendo cos\u0026#236; \u0026#171;scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene \u0026#8220;infranta\u0026#8221; la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto\u0026#187; (sentenza n. 91 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, pertanto, irragionevole, e comunque foriero di disparit\u0026#224; di trattamento, che, per la fattispecie meno grave tra le due poste a confronto (il piccolo spaccio), l\u0026#8217;accesso alla messa alla prova sia precluso, mentre per quella pi\u0026#249; grave (l\u0026#8217;istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti) sia, in astratto, ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa maggiore severit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio denota, infatti, una condotta criminosa pi\u0026#249; grave; con la conseguenza che mentre la messa alla prova \u0026#232; riferita in generale, per scelta legislativa, ai reati di minore gravit\u0026#224;, in materia di stupefacenti essa risulta preclusa proprio in ordine alla fattispecie che, per costante giurisprudenza costituzionale, presenta \u0026#171;tratti di ridotta offensivit\u0026#224;, che segnano la sua marcata distanza dalle altre fattispecie di reato \u0026#8220;inerenti agli stupefacenti\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 43 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esclusione del reato di piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova \u0026#8211; che \u0026#232; derivata dall\u0026#8217;innalzamento del massimo edittale da quattro a cinque anni di reclusione realizzato dal \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221; \u0026#8211; ha cos\u0026#236; determinato un\u0026#8217;anomalia, ribaltando la scala di gravit\u0026#224; tra le due figure criminose in comparazione, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici, di cui incriminano la mera esposizione a pericolo. L\u0026#8217;ipotesi meno grave \u0026#232; soggetta a un trattamento pi\u0026#249; rigoroso, sul versante considerato, ossia l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; alla messa alla prova, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.2.\u0026#8211; Il sovvertimento della scala di disvalore segnata dalle comminatorie edittali, considerato che si tratta di ipotesi di reato omogenee in rapporto ai beni protetti e alle relative modalit\u0026#224; di aggressione, \u0026#232; privo di giustificazione alla luce della finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto della messa alla prova e della funzione della fattispecie attenuata dello spaccio di lieve entit\u0026#224;. Anzi, proprio la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e su cui si fonda il comma 5 dell\u0026#8217;art. 73 \u0026#8211; ossia mitigare il sistema repressivo dei reati in materia di stupefacenti, in presenza di condotte che realizzano un\u0026#8217;offesa attenuata all\u0026#8217;interesse protetto e sono \u0026#171;espressione di criminalit\u0026#224; minore\u0026#187;, propria di \u0026#171;fasce marginali\u0026#187; della societ\u0026#224; (sentenza n. 223 del 2022) \u0026#8211; \u0026#232; particolarmente rispondente alle finalit\u0026#224; risocializzanti, da un lato, e deflattive, dall\u0026#8217;altro, della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, questa Corte osserva che, a differenza di \u0026#171;altri istituti (quali le misure alternative alla detenzione, nonch\u0026#233; la sospensione condizionale della pena), parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato\u0026#187; (sentenza n. 146 del 2023), la messa alla prova \u0026#171;disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo [oltre che] alla pena [\u0026#8230;], che conduce, in caso di esito positivo, all\u0026#8217;estinzione del reato\u0026#187; (sentenza n. 146 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla giurisprudenza costituzionale, peraltro, \u0026#171;emerge un \u003cem\u003efavor \u003c/em\u003eper la messa alla prova\u0026#187;, in costanza della quale \u0026#171;il processo \u0026#232; sospeso e la valutazione del giudice \u0026#232; fatta \u003cem\u003ein limine, \u003c/em\u003eossia prima dell\u0026#8217;accertamento giudiziale sull\u0026#8217;incolpazione\u0026#187; (sentenza n. 146 del 2023), con la conseguenza che il programma di trattamento alternativo alla pena, cui si sottopone volontariamente l\u0026#8217;imputato (sentenza n. 91 del 2018), inizia immediatamente senza la necessit\u0026#224; di attendere la conclusione del processo e la pronuncia della sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questa ragione, la messa alla prova coniuga la funzione premiale \u0026#8211; derivante dalla circostanza che il suo \u0026#171;positivo svolgimento determina [per l\u0026#8217;imputato] le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato\u0026#187; (sentenza n. 163 del 2022) \u0026#8211; con una forte vocazione risocializzante: la risocializzazione del soggetto, infatti, si svolge in \u0026#171;una fase anticipata\u0026#187; (sentenza n. 91 del 2018) rispetto alla stessa celebrazione del processo e all\u0026#8217;eventuale condanna a una pena condizionalmente sospesa, a una pena sostitutiva di una pena detentiva breve o, comunque, a una pena la cui esecuzione sia sostituita da una misura alternativa. Ci\u0026#242; indubbiamente comporta maggiori possibilit\u0026#224; di esito positivo della prova con conseguente recupero dell\u0026#8217;imputato, che viene \u0026#8220;affidato\u0026#8221;, senza ritardo, all\u0026#8217;ente o al soggetto presso il quale svolger\u0026#224; le sue prestazioni (art. 141-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e norme att. cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la messa alla prova non implica una mera prognosi circa l\u0026#8217;astensione dal commettere reati, bens\u0026#236; la valutazione in ordine all\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del programma di trattamento, che \u0026#8211; pur \u0026#171;funzional[e] alla risocializzazione del soggetto\u0026#187; \u0026#8211; al contempo assume \u0026#171;una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato\u0026#187; (sentenza n. 68 del 2019). Il carattere sanzionatorio della messa alla prova \u0026#232; evidenziato, tra l\u0026#8217;altro, proprio dalla prestazione del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, che ne \u0026#232; una componente imprescindibile (sentenze n. 23 del 2025, n. 163 del 2022, n. 75 del 2020 e n. 68 del 2019). Le prescrizioni oggetto del programma trattamentale, inoltre, incidono \u0026#171;in maniera significativa sulla libert\u0026#224; personale del soggetto che vi \u0026#232; sottoposto\u0026#187;, tanto da doversi mantenere \u0026#171;entro un rapporto di proporzionalit\u0026#224; rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto commesso\u0026#187; (sentenza n. 68 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; delle finalit\u0026#224; specialpreventiva e risocializzante che deve perseguire, il trattamento \u0026#232; per\u0026#242; \u0026#171;ampiamente modulabile, tenendo conto della personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato e dei reati oggetto dell\u0026#8217;imputazione\u0026#187; (sentenza n. 91 del 2018). Esso \u0026#232;, infatti, \u0026#171;determinato legislativamente solo attraverso l\u0026#8217;indicazione dei tipi di condotta che ne possono formare oggetto, rimettendone la specificazione [\u0026#8230;] all\u0026#8217;ufficio di esecuzione penale esterna e al giudice, con il consenso dell\u0026#8217;imputato\u0026#187; (sentenza n. 91 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene pertanto questa Corte che \u0026#8211; stante la particolare natura del reato di spaccio di lieve entit\u0026#224; che, come evidenziato, si traduce in un fatto pur sempre attinente alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ma di limitata offensivit\u0026#224; e, soprattutto, indice di una ridotta pericolosit\u0026#224; (sentenza n. 43 del 2024) \u0026#8211; la messa alla prova ben si presta al conseguimento dello scopo \u0026#8211; costituzionalmente imposto dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; della risocializzazione del soggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, non pu\u0026#242; non evidenziarsi come l\u0026#8217;esclusione del piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova frustrerebbe anche le \u0026#171;finalit\u0026#224; generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravit\u0026#224;\u0026#187;, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;istituto persegue (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003esentenza n. 139 del 2020). Si \u0026#232; al cospetto, infatti, di un reato di minore gravit\u0026#224; e di facile accertamento, soprattutto in riferimento alla fattispecie base non circostanziata \u0026#8211; che viene in rilievo \u0026#171;quale discrimine per l\u0026#8217;accesso al beneficio\u0026#187; della messa alla prova (sentenza n. 146 del 2023) \u0026#8211; la cui condotta \u0026#232; caratterizzata, alla luce delle modifiche apportate dal \u0026#8220;decreto Caivano\u0026#8221;, oltre che dalla minima offensivit\u0026#224;, anche dall\u0026#8217;occasionalit\u0026#224;. \u0026#200; dunque un reato che ben si presta a una definizione alternativa del procedimento, con evidenti effetti deflattivi (sentenze n. 146 del 2022, n. 14 del 2020, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; alla messa alla prova per il pi\u0026#249; grave reato di istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti e non per quello di piccolo spaccio si traduce in una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti qualificato di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. comporta l\u0026#8217;assorbimento della censura relativa all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall\u0026#8217;art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, e dell\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povert\u0026#224; educativa e alla criminalit\u0026#224; minorile, nonch\u0026#233; per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco Saverio MARINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;1 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250701154750.pdf","oggetto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Delitti di cui all\u0026#8217;art. 73, c. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all\u0027art. 550, c. 2\u0026#176;, lett. c), codice di procedura penale (Casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilit\u0026#224; di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla fattispecie di istigazione, proselitismo e induzione all\u0027uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all\u0026#8217;art. 82, c. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46828","titoletto":"Giudizio costituzionale – Thema decidendum – Ordine di esame delle questioni – Questione sollevata in riferimento al corretto esercizio della funzione normativa (nel caso di specie: mediante decreto-legge) – Pregiudizialità logico-giuridica di tale censura – Conseguente esame prioritario rispetto alle altre. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. riveste carattere di pregiudizialità logico-giuridica, perché attinente al corretto esercizio della funzione normativa primaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 151/2023 - mass. 45708; S. 8/2022 - mass. 44470; S. 115/2020 - mass. 43526; S. 288/2019 - mass. 41900; S. 247/2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46829","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46829","titoletto":"Legge – Abrogazione – Effetto prodotto da atto radicalmente viziato nella sua formazione – Esclusione. (Classif. 141002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’atto affetto da vizio radicale nella sua formazione [come per la carenza dei presupposti \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 77, secondo comma, Cost.] è inidoneo ad innovare l’ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 32/2014 - mass. 37670; S. 123/2011; S. 361/2010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46830","numero_massima_precedente":"46828","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46830","titoletto":"Decreto-legge - Requisiti - Omogeneità di contenuto e urgenza del provvedere - Decreti-legge a contenuto plurimo - Condizione di ammissibilità - Nesso teleologico tra la situazione di necessità e urgenza che il decreto-legge mira a fronteggiare e la singola disposizione - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale - Limite - Evidente mancanza di tale nesso (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, che ha innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite edittale massimo di pena previsto per il reato di spaccio di lieve entità). (Classif. 076002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poiché l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 146/ 2024 - mass. 46357; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 149/2020 - mass. 43412; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 146/2024 - mass. 46357\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., resta collegato a una intrinseca coerenza delle norme del decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L’urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate oppure dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 22/2012 - mass. 36070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer i decreti-legge \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e a contenuto plurimo, quel che rileva è il profilo teleologico, ossia l’osservanza della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dominante l’intervento normativo d’urgenza. A questo riguardo, il sindacato della Corte costituzionale resta circoscritto ai casi in cui la rottura del nesso tra la situazione di necessità e urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione del decreto-legge risulti evidente, così da connotare quest’ultima come totalmente “estranea” o addirittura “intrusa”, analogamente a quanto avviene con riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 146/ 2024 - mass. 46357; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 213/2021- mass. 44352; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 16/2017 - mass. 39244; S. 287/2016 - mass. 39389\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Bolzano, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. – dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., che ha innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite edittale massimo della pena previsto per il reato di spaccio di lieve entità. La disposizione censurata non è palesemente estranea alla traiettoria finalistica portante del decreto-legge in esame, che reca un complesso di norme accomunate dall’obiettivo di contrastare la criminalità giovanile e minorile, in risposta a episodi delittuosi di particolare gravità, perpetrati da minori in danno di minori in una determinata area territoriale, intervenendo in modo più severo nella repressione di alcune fattispecie criminose, come quella dello spaccio di lieve entità, che di detta criminalità sono espressione e manifestazione frequenti. Al contempo, questo intervento risponde alla finalità, anch’essa propria del provvedimento d’urgenza, di arginare situazioni di disagio e degrado minorile e, più specificamente, di tutelare le vittime di reato minori di età, considerato che spesso proprio i minori, e i giovani in genere, sono i destinatari dell’attività di spaccio cosiddetto di strada. La modifica della cornice edittale del “piccolo spaccio” del resto non è isolata ed è in linea con gli altri interventi di diritto penale sostanziale e processuale previsti dal Capo II del d.l. n. 123 del 2023, come conv., all’interno del quale la disposizione censurata è inserita, consistenti nella introduzione di nuove fattispecie di reato o nell’inasprimento sanzionatorio di quelle già esistenti in materia di armi e stupefacenti e in modifiche alla disciplina della custodia cautelare in carcere, resa possibile anche per gli adulti in relazione a detto reato proprio dall’inasprimento sanzionatorio censurato). \u003cem\u003ePrecedente: S. 151/2023 - mass. 45709\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46831","numero_massima_precedente":"46829","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"15/09/2023","data_nir":"2023-09-15","numero":"123","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-09-15;123~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"13/11/2023","data_nir":"2023-11-13","numero":"159","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-13;159"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46831","titoletto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reato di \"piccolo spaccio\" (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) - Aumento del massimo edittale, introdotto con il c.d. \"decreto Caivano\" - Esclusione dall\u0027elenco dei reati per i quali è possibile la citazione diretta a giudizio - Conseguente impossibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Denunciata disparità di trattamento rispetto al delitto di istigazione all\u0027uso di sostanze stupefacenti e violazione del principio di rieducazione della pena - Estraneità della disposizione censurata rispetto all\u0027oggetto delle questioni sollevate e petitum eccedente rispetto alle censure proposte - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199033).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quest’ultima disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure proposte, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in sé considerata, ma la preclusione alla messa alla prova che deriva dall’innalzamento del massimo edittale previsto per questo reato dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Quanto all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – cui l’art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. rinvia per estendere l’ambito di operatività della messa alla prova a taluni reati puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione per i quali si procede con citazione diretta – il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e formulato dai rimettenti è invece eccedente rispetto alla portata delle questioni in quanto renderebbe applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024 - mass. 46099; S. 12/2024; S. 223/2022 - mass. 45134; S. 145/2021 - mass. 44013\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46832","numero_massima_precedente":"46830","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"550","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero":"309","articolo":"73","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1990-10-09;309~art73"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46832","titoletto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ratio e differenze rispetto ad altri istituti. (Classif. 199033).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eA differenza di altri istituti (quali le misure alternative alla detenzione, nonché la sospensione condizionale della pena), la messa alla prova disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo oltre che alla pena, che conduce, in caso di esito positivo, all’estinzione del reato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 146/2023 - mass. 45685; S. 146/2022 - mass. 44844\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa messa alla prova coniuga la funzione premiale – collegata alla declaratoria di estinzione del reato – con una forte vocazione risocializzante, giacché la risocializzazione del soggetto si svolge in una fase anticipata rispetto alla stessa celebrazione del processo, con maggiori possibilità di esito positivo della prova e conseguente recupero dell’imputato, che viene “affidato”, senza ritardo, all’ente o al soggetto presso il quale svolgerà le sue prestazioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 146/2023 – mass. 45685; S. 163/2022 – mass. 45022; S. 91/2018 - mass. 40073, 40074\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa messa alla prova non implica una mera prognosi circa l’astensione dal commettere reati, ma una valutazione sulla idoneità del programma di trattamento, che – pur funzionale alla risocializzazione del soggetto – assume una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato, evidenziata anche dalla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che ne è una componente imprescindibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 23/2025 – mass. 46696; S. 163/2022 – mass. 45022; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe prescrizioni oggetto del programma trattamentale dell’istituto della messa alla prova, incidendo in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto, devono mantenersi entro un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 68/2019- mass. 42115\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn virtù delle finalità specialpreventiva e risocializzante che deve perseguire, nella messa alla prova il trattamento è ampiamente modulabile, tenendo conto della personalità dell’imputato e dei reati oggetto dell’imputazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 91/2018 - mass. 40073, 40074\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa messa alla prova persegue [anche] finalità generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 139/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46833","numero_massima_precedente":"46831","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46833","titoletto":"Eguaglianza (principio di) – In genere – Comparazione di fattispecie diversamente disciplinate – Condizione – Omogeneità delle situazioni. (Classif. 092001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e[Nello scrutinio di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost.,] il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 120/2023 - mass. 45596; S. 156/2020; S. 282/2010; S. 161/2009\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46834","numero_massima_precedente":"46832","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46834","titoletto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Condizione per l\u0027ammissione - Commissione di reati puniti, nel massimo, con la pena detentiva non superiore ai quattro anni (art. 168-bis cod. pen.) - Conseguente esclusione del reato di \"piccolo spaccio\", a seguito dell\u0027innalzamento della pena intervenuto con il c.d. \"decreto Caivano\" - Disparità di trattamento rispetto al delitto di istigazione all\u0027uso di sostanze stupefacenti - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199033).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La disposizione censurata dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto l’esclusione del “piccolo spaccio” dal perimetro applicativo della messa alla prova – conseguente all’innalzamento del massimo edittale da quattro a cinque anni di reclusione realizzato dal d.l. n. 123 del 2023, come convertito – determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al più grave reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, per il quale l’ammissione a detto rito è consentita, nonostante il superamento dei limiti edittali previsti dall’art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., in forza del rinvio all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Nel sottoporre ad un trattamento più rigoroso il reato meno grave, la disciplina censurata ribalta infatti la scala di disvalore – segnata dalle rispettive comminatorie edittali (reclusione da sei mesi, o diciotto in caso di “non occasionalità della condotta”, a cinque anni per il piccolo spaccio, e da uno a sei anni per l’istigazione) – tra le due figure criminose, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici, di cui incriminano la mera esposizione a pericolo, dando luogo ad una evidente anomalia alla luce delle finalità risocializzanti e deflattive della messa alla prova (prevista proprio per reati di moderata gravità) e della stessa funzione della fattispecie attenuata dello spaccio, che è quella di mitigare il sistema repressivo dei reati in materia di stupefacenti, in presenza di condotte che realizzano un’offesa attenuata all’interesse protetto e sono espressione di criminalità minore, propria di fasce marginali della società. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 43/2024 - mass. 46050; S. 146/2023 - mass. 45685; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 146/2022 - mass. 44844; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 40/2019 - mass. 42187, 42188; S. 91/2018 - mass. 40073, 40074, 40075; S. 333/1991 - mass. 17541; S. 240/2015 - mass. 38624\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46833","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"168","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46504","autore":"Aiuti V., Penco E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 90 del 2025","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1264","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46313","autore":"Capraro L.","titolo":"La ragionevolezza come argine alle derive securitarie: di nuovo accessibile la messa alla prova per lo “spaccio di lieve entità”","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1025","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46484","autore":"Macrì M.","titolo":"Osservazioni a Corte costituzionale, sentenza 90/2025","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Responsabilità civile e previdenza","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1025","note_abstract":"","collocazione":"A.50","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46723","autore":"Sicignano G. J.","titolo":"La \"messa alla prova per adulti\" (nuovamente) al vaglio della Corte costituzionale: tra funzione deflattiva e prospettiva risocializzante","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1454","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46037","autore":"Turetta E.","titolo":"L’irragionevole esclusione dello “spaccio di lieve entità” dall’ambito applicativo della messa alla prova. Riflessioni a margine della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46036_2025_90.pdf","nome_file_fisico":"90_2025_Turetta.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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