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C., con ordinanza del 16 dicembre 2024, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 3 novembre 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 dicembre 2024 (reg. ord. n. 6 del 2025), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato due questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel codice penale, la prima in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione e la seconda, formulata in via di subordine, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il Tribunale premette di dover giudicare sull\u0026#8217;imputazione di furto in abitazione nei confronti di M.H. C., fermato dopo essersi impossessato di una scatola contenente anticaglie, del complessivo valore di euro 500,00, che il proprietario aveva momentaneamente depositato nell\u0026#8217;androne dell\u0026#8217;edificio condominiale ove risiedeva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tale base, ritiene necessario un pronunciamento di questa Corte in ordine alla legittimit\u0026#224; costituzionale della norma incriminatrice, laddove si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali; in subordine, assume che la stessa norma sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo \u0026#171;quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza della questione principale, il rimettente, premesso che nel reato di furto in abitazione la condotta incriminata \u0026#232; posta in essere \u0026#171;mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa\u0026#187;, osserva che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, con orientamento consolidato e tale da costituire diritto vivente, ha affermato che gli spazi comuni di un edificio condominiale costituiscono pertinenze di un \u0026#171;luogo di privata dimora\u0026#187; ai fini dell\u0026#8217;applicazione della fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso in questione, poich\u0026#233; la condotta furtiva \u0026#232; stata posta in essere nell\u0026#8217;androne di un edificio condominiale, il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale assumerebbe pertanto rilievo decisivo nell\u0026#8217;affermazione della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato per il reato di furto in abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, e quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente sostiene che la norma incriminatrice, nella parte in cui si applica anche alle parti comuni del condominio, violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonch\u0026#233; \u0026#171;il principio di offensivit\u0026#224; enucleabile dall\u0026#8217;art. 25 co. 2 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo parametro impone che la condotta incriminata, in tutti i suoi profili, sia munita di obiettivo disvalore, tale da cagionare un danno (o un pericolo) effettivo al bene giuridico protetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo senso, l\u0026#8217;individuazione dei beni meritevoli di tutela e delle offese passibili di incriminazione \u0026#232; riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, le cui scelte possono formare oggetto di sindacato costituzionale ove manifestamente irragionevoli o arbitrarie; e tale, per l\u0026#8217;appunto, sarebbe la scelta operata nella specie, che avrebbe l\u0026#8217;effetto di \u0026#171;tratta[re] in modo identico situazioni radicalmente differenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Se, infatti, la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma incriminatrice \u0026#232; punire, con sanzioni pi\u0026#249; gravi di quelle previste per il furto semplice ex art. 624 cod. pen., la condotta di chi si introduce nell\u0026#8217;altrui \u0026#171;privata dimora\u0026#187; \u0026#8211; avuto riguardo alla dimensione personalistica dei beni che tale luogo coinvolge, in quanto vi si esplicano atti della vita privata \u0026#8211; vi sarebbe, tuttavia, un\u0026#8217;evidente differenza tra le pertinenze delle propriet\u0026#224; individuali (garage, magazzino degli attrezzi, locale lavanderia) e gli spazi comuni di un edificio condominiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesti ultimi, per vero, coinvolgerebbero \u0026#171;un diverso livello di riservatezza ed esclusivit\u0026#224;\u0026#187;, in quanto normalmente frequentati da un numero elevato di persone, spesso fra loro sconosciute, che accedono all\u0026#8217;edificio condominiale, anche per ragioni familiari o lavorative, in virt\u0026#249; del consenso prestato da alcuni soltanto degli aventi diritto, dimodoch\u0026#233; il livello di sicurezza e riservatezza coessenziale alla nozione di \u0026#171;privata dimora\u0026#187; sarebbe, qui, \u0026#171;decisamente ridotto e pi\u0026#249; prossimo a quello degli spazi pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Del resto, osserva ancora il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per altri profili dell\u0026#8217;ordinamento penale la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; non ha assicurato agli spazi condominiali la medesima tutela apprestata per le abitazioni private.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236;, ad esempio, \u0026#232; stato ritenuto che non vadano preventivamente autorizzate le riprese video disposte dalla polizia giudiziaria nell\u0026#8217;atrio o nel vano scale di un immobile condominiale, in quanto \u0026#171;luogo frequentabile da un\u0026#8217;intera categoria di persone o da un numero indeterminato di soggetti che hanno la possibilit\u0026#224; giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi su detto luogo esercita un potere di fatto o di diritto\u0026#187;; ancora, ai fini dell\u0026#8217;integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all\u0026#8217;art. 615-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., si \u0026#232; escluso che costituiscano \u0026#171;luoghi di privata dimora\u0026#187; le scale condominiali e i relativi pianerottoli, difettando negli stessi quella \u0026#171;particolare relazione del soggetto con l\u0026#8217;ambiente in cui egli vive la sua vita privata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il rimettente esclude la percorribilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione, poich\u0026#233; quella censurata si deve assumere come diritto vivente e pu\u0026#242;, pertanto, essere sottoposta a controllo di compatibilit\u0026#224; con i parametri evocati senza necessit\u0026#224; di esperire il tentativo di una diversa soluzione ermeneutica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto alla questione subordinata, il Tribunale ne illustra la rilevanza assumendo che il fatto oggetto di giudizio sarebbe caratterizzato da particolare tenuit\u0026#224;, non solo per il modesto valore della refurtiva, ma anche perch\u0026#233; l\u0026#8217;imputato si sarebbe \u0026#171;trattenuto all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;edificio per un brevissimo lasso temporale\u0026#187; senza \u0026#171;usa[re] alcuna effrazione\u0026#187;, mentre la persona offesa avrebbe \u0026#171;perso il possesso dei propri beni solo per un periodo di tempo molto limitato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tali elementi, sinergicamente considerati, dovrebbe inferirsi il \u0026#171;disvalore [\u0026#8230;] estremamente ridotto\u0026#187; del fatto contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In ordine, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama la decisione di questa Corte (sentenza n. 117 del 2021) con la quale un\u0026#8217;identica questione \u0026#232; stata dichiarata inammissibile, auspicandone una rivisitazione alla luce della sua successiva giurisprudenza, che ha introdotto un\u0026#8217;analoga fattispecie attenuata, rispettivamente, per i reati di rapina ed estorsione (sono citate le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso, osserva che il trattamento sanzionatorio del reato di furto in abitazione ha subito un progressivo inasprimento, fino a giungere all\u0026#8217;attuale cornice edittale, che prevede la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a euro 1.500.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, per effetto delle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa), nel caso di concorso di una o pi\u0026#249; circostanze aggravanti, la pena \u0026#232; della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500, ed eventuali circostanze attenuanti concorrenti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn tale trattamento, in mancanza dell\u0026#8217;intervento additivo richiesto, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., comportando una risposta sanzionatoria sproporzionata rispetto a fatti di ridotta portata offensiva; la pena irrogabile, peraltro, finirebbe per corrispondere con quella che, per effetto delle richiamate pronunzie di questa Corte, \u0026#232; oggi prevista per i pi\u0026#249; gravi reati di rapina ed estorsione, ove il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe, inoltre, un effetto frustrante per la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, espressa dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., perch\u0026#233; una sanzione violativa del canone di proporzionalit\u0026#224; verrebbe necessariamente percepita dal condannato come ingiusta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale ha sostenuto che la scelta del legislatore di equiparare tutte le pertinenze ai luoghi di privata dimora non \u0026#232; n\u0026#233; arbitraria n\u0026#233; irragionevole, avuto riguardo al fatto che quello di furto in abitazione \u0026#232; un delitto plurioffensivo, volto a tutelare non solo l\u0026#8217;interesse patrimoniale sotteso alla condotta di sottrazione, ma anche il domicilio, inteso come presidio di sicurezza e della sfera di inviolabilit\u0026#224; e riservatezza dell\u0026#8217;individuo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In questo senso, anche gli spazi comuni di un edificio condominiale appaiono connotati da tale destinazione, in quanto vi si svolgono attivit\u0026#224; strettamente connesse a quelle tipiche della dimensione abitativa e, quindi, volte anch\u0026#8217;esse a soddisfare esigenze di vita privata del loro proprietario, ancorch\u0026#233; non esclusivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al fatto, poi, che altri soggetti possano accedere agli spazi comuni, si tratta di circostanza sempre e comunque subordinata al consenso dell\u0026#8217;avente diritto e parimenti connessa al carattere strumentale di tali luoghi alle propriet\u0026#224; individuali; esattamente in questi termini, del resto, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha ricondotto gli spazi comuni condominiali al concetto di \u0026#171;privata dimora\u0026#187; rilevante nella specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Infine, con riguardo alla questione subordinata, il Governo sottolinea che le scelte di dosimetria sanzionatoria competono in via esclusiva al legislatore, il quale, nella specie, ha ritenuto di punire gravemente una condotta munita di particolare disvalore in ragione delle significative ripercussioni che essa arreca alla generalit\u0026#224; dei consociati, verso i quali il reato di furto in abitazione alimenta \u0026#171;una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione [\u0026#8230;] incidendo negativamente sulla qualit\u0026#224; della loro vita quotidiana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, d\u0026#8217;altro canto, la fattispecie in esame pu\u0026#242; essere validamente posta in comparazione con i delitti di estorsione o rapina; questi, infatti, rispetto ad essa presentano un elemento di spiccata eterogeneit\u0026#224;, rappresentato dal concetto di \u0026#171;violenza o minaccia\u0026#187; che ne connota l\u0026#8217;elemento oggettivo, il quale, per la sua ampia latitudine, \u0026#232; astrattamente idoneo a ricomprendere anche fatti di assoluta levit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 6 del 2025), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente premette che il giudizio principale concerne un\u0026#8217;imputazione per il reato di furto in abitazione, commesso mediante impossessamento di beni posti all\u0026#8217;interno di un androne condominiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssume, in tal senso, che la norma incriminatrice sarebbe costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui \u0026#8211; in base all\u0026#8217;interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, tale da costituire diritto vivente \u0026#8211; si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn subordine, censura la medesima disposizione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo \u0026#171;quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e illustra la prima questione osservando che il principio di offensivit\u0026#224; \u0026#171;\u0026#232; chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base, ma anche rispetto alle circostanze e a tutti gli istituti che comunque incidono sulla individualizzazione della pena\u0026#187;, imponendo che il trattamento sanzionatorio consegua a un\u0026#8217;effettiva lesione, o messa in pericolo, del bene tutelato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito rileva che, seppure spetti alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore individuare i beni meritevoli di tutela, le condotte punibili e il loro trattamento sanzionatorio, le relative scelte possono essere oggetto di sindacato costituzionale ove affette da manifesta irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sarebbe l\u0026#8217;ipotesi qui ricorrente, poich\u0026#233; l\u0026#8217;offensivit\u0026#224; del furto in abitazione assume una connotazione personalistica, connessa all\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; del domicilio assicurata dall\u0026#8217;art. 14 Cost., non ravvisabile nel caso in cui la condotta sia posta in essere in uno spazio comune dell\u0026#8217;edificio condominiale, ambito che non coinvolgerebbe un tale livello di riservatezza ed esclusivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. punisce il fatto di chi \u0026#171;si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per s\u0026#233; o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;indirizzo interpretativo della giurisprudenza della Corte di cassazione, formatosi a partire dalla sentenza delle sezioni unite penali 23 marzo-2 giugno 2017, n. 31345, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si compiono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico n\u0026#233; accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivit\u0026#224; lavorativa o professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl luogo destinato a privata dimora, precisa in tal senso la menzionata decisione, rileva \u0026#171;non tanto nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cio\u0026#232; ambito primario e imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La norma incriminatrice si estende poi alle condotte realizzate nelle \u0026#171;pertinenze\u0026#187; della privata dimora, la cui nozione \u0026#171;non coincide con quella civilistica, non richiedendo ess[e] l\u0026#8217;uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario\u0026#187; e dovendosi invece privilegiare l\u0026#8217;utilit\u0026#224; che esse arrecano al luogo di privata dimora (cos\u0026#236;, fra le altre, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 16 dicembre 2019-2 marzo 2020, n. 8421).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche le pertinenze, infatti, si caratterizzano per la loro \u0026#171;strumentalit\u0026#224; [\u0026#8230;] alle esigenze di vita domestica del proprietario\u0026#187; (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 10-28 gennaio 2013, n. 4215).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In altri termini, il legislatore ha ritenuto che il furto di un bene sito in una pertinenza abbia in s\u0026#233; maggiore offensivit\u0026#224; rispetto al furto semplice e ne ha cos\u0026#236; equiparato il trattamento sanzionatorio a quello previsto per il furto commesso in un luogo di privata dimora.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta estensione ha realizzato un rafforzamento della tutela prevista per la privata dimora, cos\u0026#236; presidiata anche rispetto ai beni destinati al servizio della stessa, che costituiscono ambiti nei quali possono svolgersi attivit\u0026#224; della vita privata connesse alla dimensione del domicilio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome \u0026#232; stato sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l\u0026#8217;esigenza \u0026#171;di punire con maggiore severit\u0026#224; la particolare pericolosit\u0026#224; manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilit\u0026#224; di trovarsi innanzi al soggetto passivo [\u0026#8230;] sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell\u0026#8217;abitazione [,] come tale destinata allo svolgimento di attivit\u0026#224; strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative\u0026#187; (tra le altre, Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 5-15 dicembre 2023, n. 50105; Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 28 aprile-15 luglio 2021, n. 27326).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Ora, una tale esigenza sussiste anche con riferimento alle parti comuni dell\u0026#8217;edificio condominiale, poich\u0026#233; esse sono costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate, nella loro interezza, dai comproprietari \u003cem\u003epro quota\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche le parti comuni del condominio, in altri termini, presentano i connotati fondamentali del \u0026#171;luogo di privata dimora\u0026#187;, costituiti dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilit\u0026#224; da parte di terzi senza il consenso, anche implicito, dei titolari, i quali ultimi mantengono, in ogni caso, il potere di limitare o impedire l\u0026#8217;accesso a persone non gradite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Non assume rilievo, infine, la circostanza, evocata dal rimettente, che in relazione a diversi profili \u0026#8211; quali, in specie, le intercettazioni effettuate mediante riprese video e il reato di interferenze illecite nella vita privata \u0026#8211; l\u0026#8217;ordinamento non riconosca alle parti comuni del condominio lo stesso grado di tutela prestato in favore delle private dimore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima interpretazione, infatti, \u0026#232; connessa a una diversa accezione del concetto di \u0026#171;domicilio\u0026#187; rispetto a quella che viene qui in rilievo, poich\u0026#233; riguarda il domicilio inteso come luogo nel quale la persona si sottrae alle ingerenze esterne, in quanto le \u0026#232; consentita \u0026#171;l\u0026#8217;esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui\u0026#187; (cos\u0026#236;, fra le altre, Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 6 luglio-1\u0026#176; agosto 2023, n. 33580).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.\u0026#8211; In conseguenza di tali rilievi, l\u0026#8217;interpretazione censurata dal rimettente, con la quale viene estesa alle parti comuni dell\u0026#8217;edificio condominiale la tutela prevista per i luoghi di privata dimora, non appare n\u0026#233; irragionevole, n\u0026#233; irrispettosa del principio di offensivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione sollevata in via principale va dunque ritenuta non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Passando alla questione subordinata, il rimettente, come si \u0026#232; detto, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma incriminatrice nella parte in cui non contempla una diminuzione di pena quando il fatto risulta di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale previsione, infatti, consentirebbe di adeguare la sanzione al disvalore della condotta, conformandola al canone di ragionevolezza e alla possibilit\u0026#224; che essa assolva alla sua finalit\u0026#224; rieducativa; sarebbe, inoltre, eliminata la disparit\u0026#224; di trattamento che ora sussiste rispetto ai reati di rapina ed estorsione, in relazione ai quali questa Corte ha rimosso detta omissione normativa, proprio al fine di consentire l\u0026#8217;adeguamento della sanzione al fatto (sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Anche tale questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha da sempre riconosciuto l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella definizione della sua politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati (in questo senso, fra le numerose altre, sentenze n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esercizio di tale discrezionalit\u0026#224; \u0026#232; sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio \u0026#171;deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o pi\u0026#249; finalit\u0026#224; legittime perseguite dal legislatore\u0026#187; e i mezzi prescelti \u0026#171;non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalit\u0026#224;\u0026#187; (cos\u0026#236;, fra le altre, sentenza n. 46 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In questo senso, e seppure in relazione a un diverso profilo del trattamento riservato al furto in abitazione, la sentenza n. 216 del 2019 ha chiarito che esso trova la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nella \u0026#171;discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravit\u0026#224; del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un\u0026#8217;abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosit\u0026#224; soggettiva manifestata dall\u0026#8217;autore di un simile reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA conferma di ci\u0026#242;, la successiva ordinanza n. 67 del 2020 ha precisato \u0026#171;che la particolare gravit\u0026#224; del fatto e la speciale pericolosit\u0026#224; soggettiva del suo autore, dimostrate dall\u0026#8217;ingresso non autorizzato nei luoghi predetti al fine di commettervi un furto, non vengono meno per il solo fatto che l\u0026#8217;autore non abbia usato violenza nei confronti di alcuno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta legislativa di adottare un trattamento sanzionatorio di maggior rigore appare dunque giustificata, ove posta in relazione a una condotta delittuosa cos\u0026#236; connotata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte come questa Corte ha affermato, la condotta punita dall\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. \u0026#232; descritta in termini definiti, e rispetto a essa non sono concretamente ipotizzabili fatti che si discostino significativamente dalla portata offensiva della fattispecie astratta (sentenza n. 117 del 2021); la stessa sentenza ha precisato, quanto al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, che \u0026#171;quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o \u0026#232; violato o non lo \u0026#232;, essendo pertanto inconcepibile gi\u0026#224; sul piano logico un ingresso \u0026#8220;lieve\u0026#8221; nell\u0026#8217;abitazione altrui\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie cos\u0026#236; diversificate tali da meritare l\u0026#8217;introduzione, da parte di questa Corte, della circostanza attenuante della lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sussiste, pertanto, il denunziato contrasto con i principii di ragionevolezza e finalit\u0026#224; rieducativa della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; N\u0026#233; la scelta del legislatore appare violare il principio di uguaglianza, ove si consideri che l\u0026#8217;attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224; \u0026#232; stata invece introdotta da questa Corte per i reati di rapina ed estorsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali casi, la previsione di una \u0026#8220;valvola di sicurezza\u0026#8221; sanzionatoria ha tratto giustificazione dalla particolare latitudine della fattispecie tipica, nella quale l\u0026#8217;elemento \u0026#171;violenza o minaccia\u0026#187; \u0026#232; idoneo a racchiudere condotte multiformi e con ampia gradazione di offensivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn presenza di una condotta tipica cos\u0026#236; conformata, la giurisprudenza di questa Corte ha c\u0026#242;lto il fondamento della scelta del legislatore di impiegare la tecnica del \u0026#8220;ritaglio\u0026#8221; di ipotesi di minore gravit\u0026#224;, scelta che si giustifica, per l\u0026#8217;appunto, col fatto che \u0026#171;il reato base, in ragione della sua formulazione, ha una portata ampia\u0026#187; (sentenza n. 88 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale latitudine non si riscontra nel reato di furto in abitazione, nel quale invece, come si \u0026#232; osservato, assume rilievo decisivo la condotta lesiva del bene protetto sotto il profilo personalistico, che, per sua natura, \u0026#232; tale o non \u0026#232;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Va da s\u0026#233;, peraltro, che restano intatti tutti i poteri del giudice quanto alla commisurazione della pena, anche in considerazione della peculiarit\u0026#224; delle singole fattispecie, in rapporto alla possibilit\u0026#224; che la gravit\u0026#224; della lesione della sfera privata della vittima del reato si attenui man mano che ci si allontana dai luoghi in cui si svolgono le sue pi\u0026#249; personali attivit\u0026#224;, anche relazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per tutto quanto esposto, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, vanno dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto Nicola CASSINELLI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio - Denunciata applicabilit\u0026#224; anche agli spazi comuni condominiali che costituiscano pertinenze delle private dimore - Parit\u0026#224; di trattamento di situazioni differenti - Violazione del principio di ragionevolezza, anche in considerazione che, sotto altri e distinti profili, l\u0026#8217;ordinamento non assicura agli spazi condominiali comuni la stessa tutela apprestata per le abitazioni - Violazione del principio di offensivit\u0026#224;.\nIn subordine: Mancata previsione che la pena comminata \u0026#232; diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47069","titoletto":"Reati e pene – Dosimetria della pena – Ampia discrezionalità del legislatore – Limiti – Ragionevolezza delle scelte e proporzionalità dei mezzi utilizzati rispetto alle finalità perseguite. (Classif. 210048).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella definizione della politica criminale e, in particolare, nella determinazione delle pene applicabili è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore e i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/ 2021 - mass. 43897\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47070","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47070","titoletto":"Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Furto in abitazione – Configurabilità, secondo il diritto vivente, anche in relazione a condotte poste in essere negli spazi comuni degli edifici condominiali, quali pertinenze delle private dimore – In subordine: possibilità di diminuire la pena in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di offensività e della finalità rieducativa della pena – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210034).\u{A0}","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., nella parte in cui – secondo il diritto vivente – si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. L’estensione alle parti comuni dell’edificio condominiale della tutela prevista per i luoghi di privata dimora e le relative pertinenze non è irragionevole, né irrispettosa del principio di offensività, poiché le parti comuni sono a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate dai comproprietari; inoltre, anch’esse sono connotate dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso dei titolari. L’omessa previsione di una diminuzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità non viola poi i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, posto che il trattamento sanzionatorio di maggior rigore (rispetto al furto semplice) è giustificato dalla particolare gravità del fatto e dalla speciale pericolosità soggettiva del suo autore e che, diversamente da quanto accade per la rapina e l’estorsione, la violazione del bene giuridico tutelato (il domicilio) è insuscettibile di una graduazione quantitativa e la fattispecie astratta non presenta quella latitudine che giustifica l’introduzione di una “valvola di sicurezza”; il che esclude anche la violazione del principio di eguaglianza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 86/2024 - mass. 46164, 46165; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 88/2019; O. 67/2020 - mass. 42632\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47069","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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