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D.L., con ordinanza del 17 settembre 2020, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di E. D.L., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 luglio 2023 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Vittorio Manes e Nicola Canestrini per E. D.L. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 17 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 settembre 2020 (reg. ord. n. 194 del 2020), la Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d\u0026#8217;arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 110 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 111, come chiarito dalla Corte rimettente nella successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 2 febbraio 2021) della Costituzione, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell\u0026#8217;ambito delle procedure di mandato d\u0026#8217;arresto europeo, \u0026#171;ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravit\u0026#224; per la persona richiesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte rimettente espone di dover decidere sulla richiesta di consegna di E. D.L., in esecuzione di un mandato d\u0026#8217;arresto europeo emesso dal Tribunale Comunale di Zara (Croazia) il 9 settembre 2019, per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale a carico del ricercato, imputato del reato di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, commesso in territorio croato nel 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla perizia psichiatrica disposta su E. D.L. \u0026#232; emersa la presenza di un \u0026#171;disturbo psicotico non altrimenti specificato\u0026#187;, che richiede la prosecuzione di terapia farmacologica e psicoterapica per evitare probabili episodi di scompenso psichico, nonch\u0026#233; di un \u0026#171;forte rischio suicidario\u0026#187; connesso alla possibile incarcerazione; sicch\u0026#233;, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il trasferimento in Croazia dell\u0026#8217;interessato, oltre a interrompere la possibilit\u0026#224; di cura, comporterebbe \u0026#171;un concreto rischio per la salute del soggetto che potrebbe avere effetti di eccezionale gravit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Milano rileva tuttavia che tra i motivi di rifiuto dell\u0026#8217;esecuzione di un mandato di arresto europeo, tassativamente previsti dagli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005, non \u0026#232; prevista una causa generale fondata sulla necessit\u0026#224; di evitare violazioni ai diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, e segnatamente al suo diritto alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe idonea ad assicurare piena tutela ai diritti dell\u0026#8217;interessato la possibilit\u0026#224; \u0026#8211; una volta che la Corte d\u0026#8217;appello abbia disposto la consegna dell\u0026#8217;interessato \u0026#8211; che il presidente della Corte o un suo delegato ne sospendano l\u0026#8217;esecuzione ai sensi dell\u0026#8217;art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005. La valutazione circa lo stato di salute dell\u0026#8217;interessato verrebbe infatti rinviata a una fase di natura esecutiva destinata a concludersi con atto non impugnabile. La sospensione del procedimento avrebbe inoltre durata indeterminabile, stante la natura cronica della patologia di cui soffre la persona richiesta, in contrasto con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del rimedio di cui all\u0026#8217;art. 23, comma 3, che sarebbe invece preordinato a sospendere il mandato di arresto \u0026#171;in presenza di uno stato di malattia che abbia una diagnosi ed una durata prevedibile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In queste condizioni, osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la decisione di disporre la consegna dell\u0026#8217;interessato determinerebbe la violazione del suo diritto alla salute, \u0026#171;declinato nelle varie accezioni di diritto all\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; fisica, e di diritto ad avere cure adeguate\u0026#187;, e tutelato come tale tanto dagli artt. 2 e 32 Cost., quanto \u0026#8211; a livello di diritto europeo \u0026#8211; dall\u0026#8217;art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la disciplina vigente violerebbe il principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., trattando in modo deteriore le persone colpite da un mandato d\u0026#8217;arresto europeo rispetto a quelle di cui sia richiesta l\u0026#8217;estradizione, per le quali l\u0026#8217;art. 705, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del codice di procedura penale prevede che la Corte d\u0026#8217;appello pronunci sentenza sfavorevole all\u0026#8217;estradizione \u0026#171;se ragioni di salute o di et\u0026#224; comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravit\u0026#224; per la persona richiesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la mancata previsione di un motivo di rifiuto legato alle condizioni di salute dell\u0026#8217;interessato, in caso di malattia cronica e potenzialmente irreversibile, contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo di cui all\u0026#8217;art. 111 Cost. In simili ipotesi, la disciplina vigente produrrebbe \u0026#8211; per effetto del provvedimento di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione successivo alla pronuncia che dispone la consegna, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 \u0026#8211; \u0026#171;una paralisi processuale destinata a durare un tempo del tutto indefinito\u0026#187;, con conseguente pregiudizio sia all\u0026#8217;\u0026#171;esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo\u0026#187;, sia al \u0026#171;diritto dell\u0026#8217;imputato ad essere giudicato \u0026#8211; o comunque a vedere conclusa la fase procedimentale cui \u0026#232; sottoposto \u0026#8211; in un tempo ragionevole\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente rileva, anzitutto, che la possibilit\u0026#224; di sospensione della consegna, garantita dall\u0026#8217;art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005, scongiurerebbe in radice qualsiasi violazione del diritto alla salute della persona richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva poi che dai risultati della perizia disposta dalla Corte d\u0026#8217;appello, come riassunti nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, non emergerebbero l\u0026#8217;irreversibilit\u0026#224; delle patologie psichiatriche da cui l\u0026#8217;interessato sarebbe affetto, n\u0026#233; elementi specifici in grado di corroborare l\u0026#8217;ipotizzato rischio suicidario; ci\u0026#242; che determinerebbe una insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, la Corte d\u0026#8217;appello avrebbe potuto seguire, nel caso concreto, la procedura indicata dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea in una serie di casi recenti relativi a condizioni di sovraffollamento carcerario o a carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l\u0026#8217;indipendenza del potere giudiziario dello Stato di emissione (sono citate le sentenze 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e C\u0026#259;ld\u0026#259;raru; 25 luglio 2018, in causa C-216/18 PPU, LM; 25 luglio 2018, in causa C-220/18 PPU, ML; 15 ottobre 2019, in causa C-128/18, Dorobantu). Dunque \u0026#171;il Giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe dovuto innanzitutto provvedere all\u0026#8217;integrazione del quadro conoscitivo a sua disposizione (soprattutto [\u0026#8230;] in riferimento alle forme di assistenza terapeutica e psicologica e di sorveglianza attivabili, in caso di consegna, da parte dello Stato di emissione) e, solo all\u0026#8217;esito, determinarsi di conseguenza, eventualmente [\u0026#8230;] anche \u0026#8220;\u0026#8230;ponendo termine\u0026#8230;\u0026#8221; alla procedura MAE laddove l\u0026#8217;ipotizzata problematica non apparisse risolvibile \u0026#8220;\u0026#8230;in tempi ragionevoli\u0026#8230;\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attivazione della procedura introdotta dalle sentenze della Corte di giustizia, a partire dalla sentenza Aranyosi, priverebbe di fondamento anche le censure relative all\u0026#8217;asserita lesione del principio di eguaglianza rispetto alla disciplina del procedimento di estradizione, \u0026#171;sostanzialmente identico apparendo, a parit\u0026#224; di condizioni, il possibile sblocco negativo delle due diverse procedure\u0026#187;, nonch\u0026#233; quella relativa alla ragionevole durata del procedimento di consegna, che sarebbe essa stessa incorporata nel \u0026#8220;test Aranyosi\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; E. D.L. si \u0026#232; costituito in giudizio a mezzo dei propri difensori, i quali nelle proprie memorie hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni prospettate, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sottolineando in particolare come l\u0026#8217;esecuzione del mandato di arresto europeo non possa mai andare a discapito, nello stesso ordinamento dell\u0026#8217;Unione oltre che nell\u0026#8217;ordinamento italiano, della tutela dei diritti fondamentali della persona, tra i quali quello alla salute, direttamente connesso al valore inalienabile della dignit\u0026#224; umana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Hanno depositato opinioni scritte, in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;Unione delle camere penali italiane (UCPI), nonch\u0026#233; le associazioni European Criminal Bar Association e Fair Trials.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon decreto del Presidente di questa Corte del 12 luglio 2021 sono state ammesse le opinioni dell\u0026#8217;UCPI e di European Criminal Bar Association che hanno addotto argomenti in favore della fondatezza delle questioni sollevate, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea. L\u0026#8217;opinione di Fair Trials non \u0026#232; stata ammessa in quanto redatta in lingua diversa dall\u0026#8217;italiano, che \u0026#232; lingua processuale nei giudizi innanzi a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con ordinanza n. 216 del 2021, questa Corte ha osservato che le questioni sottopostele coinvolgono anzitutto l\u0026#8217;interpretazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, atteso che gli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005, censurati dal rimettente, costituiscono attuazione degli artt. 3, 4 e 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, che \u0026#8211; nel disciplinare i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi della consegna \u0026#8211; non contemplano la situazione di grave pericolo per la salute dell\u0026#8217;interessato derivante dalla consegna stessa, connesso a una patologia cronica e di durata potenzialmente indeterminabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la menzionata ordinanza si \u0026#232;, dunque, sospeso il procedimento e si \u0026#232; sottoposto alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea, il seguente quesito: \u0026#171;se l\u0026#8217;art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorch\u0026#233; non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; La Corte di giustizia ha fornito risposta a tali questioni pregiudiziali con sentenza del 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E. D.L.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La Corte di giustizia ha anzitutto rammentato che in base al principio del mutuo riconoscimento \u0026#171;le autorit\u0026#224; giudiziarie dell\u0026#8217;esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d\u0026#8217;arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, cos\u0026#236; come interpretata dalla Corte\u0026#187; (paragrafo 34).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa decisione quadro citata non prevede la possibilit\u0026#224; di rifiutare l\u0026#8217;esecuzione di un mandato d\u0026#8217;arresto europeo per il solo fatto che la persona richiesta sia afflitta da gravi patologie, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili, atteso che, \u0026#171;[i]n considerazione del principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio di libert\u0026#224;, sicurezza e giustizia\u0026#187;, sussiste una presunzione di adeguatezza delle cure e dei trattamenti offerti negli altri Stati membri per la presa in carico di tali patologie (paragrafo 35).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nondimeno, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione pu\u0026#242; sospendere temporaneamente la consegna della persona ricercata, laddove essa rischi di \u0026#171;mettere in pericolo, in maniera manifesta, la salute di tale persona, ad esempio in ragione di una malattia o di una condizione medica temporanea [\u0026#8230;] antecedente alla data prevista per la sua consegna\u0026#187; (paragrafo 37).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale potere di sospensione va esercitato alla luce dell\u0026#8217;art. 4 CDFUE, non potendosi escludere che \u0026#171;la consegna di una persona gravemente malata possa comportare, per quest\u0026#8217;ultima, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti [\u0026#8230;], e ci\u0026#242; a causa del livello qualitativo delle cure disponibili nello Stato membro emittente oppure, in determinate circostanze, a prescindere da esso\u0026#187; (paragrafo 39). Una simile situazione \u0026#8211; che presuppone \u0026#171;una soglia minima di gravit\u0026#224; [del trattamento] che ecceda l\u0026#8217;inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione\u0026#187; (paragrafo 40) \u0026#8211; \u0026#171;si verificherebbe nel caso della consegna di una persona gravemente malata per la quale esista un rischio di morte imminente o vi siano seri motivi di ritenere che, pur non correndo un rischio imminente di morire, essa si troverebbe, nelle circostanze del caso di specie, dinanzi ad un rischio reale di essere esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita\u0026#187; (paragrafo 41).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe consegue che, ove l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione abbia, \u0026#171;alla luce degli elementi oggettivi a sua disposizione, motivi seri e comprovati\u0026#187;, di ritenere che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe a un simile rischio, essa \u0026#232; tenuta a disporre la sospensione della consegna ai sensi dell\u0026#8217;art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI (paragrafo 42) e, in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;obbligo di leale cooperazione sancito dall\u0026#8217;art. 4, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sull\u0026#8217;Unione europea (TUE), deve \u0026#171;chiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente di trasmettere qualsiasi informazione necessaria per assicurarsi che le modalit\u0026#224; con le quali verranno esercitate le azioni penali all\u0026#8217;origine del mandato d\u0026#8217;arresto europeo o le condizioni dell\u0026#8217;eventuale detenzione di tale persona permettono di escludere il rischio\u0026#187; (paragrafo 47).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Qualora vengano fornite dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente \u0026#171;assicurazioni\u0026#187; quanto al fatto che la patologia \u0026#171;eccezionalmente grave\u0026#187; e di \u0026#171;carattere cronico e potenzialmente duraturo\u0026#187; di cui soffre l\u0026#8217;interessato \u0026#171;sar\u0026#224; oggetto, in tale Stato membro, di trattamenti o di cure appropriati, e ci\u0026#242;, indifferentemente, in ambiente carcerario o nel contesto di modalit\u0026#224; alternative di mantenimento di tale persona a disposizione delle autorit\u0026#224; giudiziarie di detto Stato membro\u0026#187; (paragrafo 49), l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione sar\u0026#224; tenuta a dare esecuzione al mandato d\u0026#8217;arresto, informando immediatamente l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente e concordando con essa una nuova data per la consegna (paragrafo 48).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Qualora invece, \u0026#171;in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente, nonch\u0026#233; di qualsiasi altra informazione di cui l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione disponga\u0026#187; quest\u0026#8217;ultima concluda che la consegna esporrebbe la persona ricercata a un rischio di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, e che tale rischio non possa essere escluso \u0026#171;entro un termine ragionevole\u0026#187; (paragrafo 50), non sarebbe possibile utilizzare l\u0026#8217;art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro per \u0026#171;differire la consegna di una persona ricercata per un periodo di tempo considerevole, o addirittura indefinito\u0026#187; (paragrafo 51). Una simile interpretazione sarebbe contraria alla lettera e all\u0026#8217;\u0026#171;economia generale\u0026#187; di tale disposizione, e lascerebbe la persona ricercata \u0026#171;esposta per un tempo indefinito al mandato d\u0026#8217;arresto europeo spiccato contro di essa ed alle misure coercitive adottate, eventualmente, dallo Stato membro di esecuzione, malgrado non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale persona venga consegnata allo Stato membro emittente\u0026#187; (\u003cem\u003eibidem\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi appena delineata, \u0026#171;occorre altres\u0026#236; tener conto dell\u0026#8217;articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in virt\u0026#249; del quale l\u0026#8217;esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali pu\u0026#242; consentire all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione di astenersi, in via eccezionale e a seguito di un esame appropriato, dal dare seguito ad un mandato d\u0026#8217;arresto europeo\u0026#187; (paragrafo 52), sicch\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione non pu\u0026#242;, conformemente all\u0026#8217;articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, interpretato alla luce dell\u0026#8217;articolo 4 della Carta, dare seguito al mandato d\u0026#8217;arresto europeo\u0026#187; (paragrafo 53).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.5.\u0026#8211; La Corte di giustizia ha dunque concluso che \u0026#171;[l]\u0026#8217;articolo 1, paragrafo 3, e l\u0026#8217;articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d\u0026#8217;arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce dell\u0026#8217;articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d\u0026#8217;arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione pu\u0026#242;, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; qualora l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d\u0026#8217;arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonch\u0026#233; alle possibilit\u0026#224; di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; laddove, alla luce delle informazioni fornite dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente nonch\u0026#233; di tutte le altre informazioni a disposizione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione, risulti che tale rischio non pu\u0026#242; essere escluso entro un termine ragionevole, quest\u0026#8217;ultima autorit\u0026#224; deve rifiutare di eseguire il mandato d\u0026#8217;arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente una nuova data di consegna\u0026#187; (paragrafo 55 e dispositivo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 4 luglio 2023, la difesa della parte ha chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle questioni alla luce della sentenza della Corte di giustizia, mentre l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha insistito nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 194 del 2020), la Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell\u0026#8217;ambito delle procedure di mandato d\u0026#8217;arresto europeo, \u0026#171;ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravit\u0026#224; per la persona richiesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata, anzitutto, l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, secondo cui dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione non emergerebbe quale \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e potrebbe prospettarsi rispetto al diritto alla salute della persona ricercata, dal momento che la possibilit\u0026#224; di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione garantita dall\u0026#8217;art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 scongiurerebbe in radice ogni possibile pregiudizio alla sua salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e fornisce puntuale motivazione circa le ragioni per cui, a suo avviso, la possibilit\u0026#224; di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione ai sensi dell\u0026#8217;art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 non sarebbe idonea a garantire piena tutela al diritto alla salute della persona ricercata. Tanto basta ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, attenendo invece al merito la valutazione di questa Corte circa l\u0026#8217;effettiva idoneit\u0026#224; di tale rimedio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Neppure \u0026#232; fondata l\u0026#8217;ulteriore eccezione svolta dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, secondo cui l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non avrebbe adeguatamente illustrato le patologie di cui soffrirebbe la persona ricercata nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, con conseguente insufficiente motivazione sulla rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha infatti plausibilmente argomentato, sulla base delle risultanze documentali acquisite e della perizia psichiatrica svolta, le ragioni per le quali l\u0026#8217;interruzione della terapia cui la persona ricercata \u0026#232; attualmente sottoposta e il suo eventuale collocamento in un carcere in Croazia potrebbero determinare un aggravamento delle patologie psichiatriche di cui \u0026#232; affetta, con conseguente significativo rischio suicidario. Ci\u0026#242; che deve ritenersi sufficiente ai fini dell\u0026#8217;apprezzamento della rilevanza delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; N\u0026#233;, infine, \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione \u0026#8211; pure formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; secondo cui l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non avrebbe considerato la possibilit\u0026#224; di seguire la procedura indicata dalla Corte di giustizia nelle sentenze Aranyosi e C\u0026#259;ld\u0026#259;raru, LM, ML e Dorobantu (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 2 del \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e), e assumere informazioni presso l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente al fine di individuare una collocazione idonea per la persona richiesta durante la celebrazione del processo a suo carico, ponendo termine alla procedura ove una tale soluzione non potesse essere individuata in tempi ragionevoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte le sentenze della Corte di giustizia menzionate concernono, infatti, situazioni caratterizzate dalla presenza di deficit sistemici nello Stato emittente \u0026#8211; relativi, in particolare, a situazioni di generalizzato sovraffollamento carcerario o di insufficienti garanzie di indipendenza del potere giudiziario \u0026#8211; che non vengono, invece, in considerazione, nel caso oggetto del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e; di talch\u0026#233; i principi in tali sentenze enunciati non avrebbero potuto \u003cem\u003esic et simpliciter\u003c/em\u003e \u0026#8211; in difetto almeno di chiarimenti interpretativi da parte della Corte di giustizia \u0026#8211; essere applicati dal rimettente alla diversa ipotesi in cui le condizioni patologiche, di carattere cronico e di durata indeterminabile, della singola persona richiesta siano suscettibili di aggravarsi in modo significativo nel caso di consegna, in particolare laddove lo Stato di emissione ne dovesse disporre la custodia in carcere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Si deve altres\u0026#236; escludere la necessit\u0026#224; di restituire gli atti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce dello \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e rappresentato dalle modifiche apportate alle due disposizioni censurate, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 2 della legge n. 69 del 2005, dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d\u0026#8217;arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117). E ci\u0026#242; per le ragioni gi\u0026#224; illustrate nell\u0026#8217;ordinanza n. 216 del 2021 (punti 3 e 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), che debbono intendersi qui integralmente richiamate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, devono anzitutto essere dichiarate non fondate le censure formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., che assumono come \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e l\u0026#8217;art. 705, comma 2, lettera \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e), cod. proc. pen., il quale prevede che la corte d\u0026#8217;appello pronunci sentenza contraria all\u0026#8217;estradizione \u0026#171;se ragioni di salute o di et\u0026#224; comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravit\u0026#224; per la persona richiesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e evocato non \u0026#232;, tuttavia, omogeneo. La decisione quadro 2002/584/GAI ha inteso, infatti, sostituire alle tradizionali procedure di estradizione un sistema semplificato di consegna imperniato sul rapporto diretto tra le autorit\u0026#224; giudiziarie degli Stati membri, ispirato al principio della \u0026#171;libera circolazione delle decisioni giudiziarie\u0026#187; (considerando n. 5) fondato a sua volta sull\u0026#8217;idea, enunciata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, del loro \u0026#171;riconoscimento reciproco\u0026#187; (considerando n. 6). Tale sistema \u0026#171;si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri\u0026#187; (considerando n. 10), in particolare per ci\u0026#242; che concerne il rispetto, da parte di ciascuno Stato membro, dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell\u0026#8217;Unione (Corte di giustizia, sentenza E. D.L., paragrafo 30, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome da ultimo osservato nella sentenza E. D.L, proprio questa fiducia reciproca preclude, di regola, \u0026#171;che le autorit\u0026#224; giudiziarie dell\u0026#8217;esecuzione possano rifiutare di eseguire un mandato d\u0026#8217;arresto europeo per il solo fatto che la persona colpita da tale mandato d\u0026#8217;arresto \u0026#232; afflitta da gravi patologie, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili. In considerazione del principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio di libert\u0026#224;, sicurezza e giustizia, sussiste, infatti, una presunzione secondo cui le cure e i trattamenti offerti negli Stati membri per la presa in carico, segnatamente, di tali patologie sono adeguati\u0026#187; (paragrafo 35); tale presunzione potendo essere vinta, nel singolo caso, soltanto alle tassative condizioni enunciate dalla stessa Corte di giustizia, su cui si torner\u0026#224; tra qualche istante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel tutto differente \u0026#232;, invece, il contesto in cui operano i tradizionali strumenti di estradizione, in cui la presunzione in parola in radice non opera: ci\u0026#242; che rende impraticabile la comparazione tra le due tipologie di strumenti di cooperazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto invece alle questioni di legittimit\u0026#224; sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost., alla luce della sentenza E. D.L. esse devono essere ritenute non fondate nei sensi di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Secondo il giudice rimettente, la mancata previsione, da parte della legge n. 69 del 2005, di un motivo di non esecuzione del mandato di arresto europeo, laddove sussista un \u0026#171;rischio di conseguenze di eccezionale gravit\u0026#224;\u0026#187; in caso di consegna, connesso a \u0026#171;ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile\u0026#187; che riguardano la persona ricercata, contrasterebbe con il suo diritto inviolabile alla salute, fondato sugli artt. 2 e 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer scongiurare un simile rischio non sarebbe sufficiente il rimedio della sospensione dell\u0026#8217;esecuzione di cui all\u0026#8217;art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005, dal momento che tale rimedio \u0026#8211; in ragione proprio del carattere cronico della patologia di cui soffre la persona richiesta \u0026#8211; comporterebbe una paralisi processuale di durata indeterminabile, con conseguente pregiudizio, in particolare, per il diritto dell\u0026#8217;interessato a veder definita in un lasso di tempo ragionevole la propria posizione processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Con ordinanza n. 216 del 2021 questa Corte ha, anzitutto, condiviso la valutazione del rimettente circa l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; del rimedio di cui all\u0026#8217;art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005, rispetto alla necessit\u0026#224; di tutela del diritto alla salute della persona ricercata. Si \u0026#232; in proposito sottolineato che nella disciplina della decisione quadro, alla luce della quale la disposizione italiana deve essere interpretata, il differimento \u0026#171;a titolo eccezionale\u0026#187; della consegna sembra previsto in relazione a situazioni di carattere meramente \u0026#8220;temporaneo\u0026#8221; e appare un rimedio incongruo in relazione a patologie croniche e di durata indeterminabile. In simili ipotesi \u0026#8211; si \u0026#232; ancora osservato nell\u0026#8217;ordinanza n. 216 del 2021 \u0026#8211; \u0026#171;il differimento dell\u0026#8217;esecuzione del mandato di arresto europeo [\u0026#8230;] rischierebbe di protrarsi nel tempo per una durata indefinita\u0026#187;, da un lato impedendo allo Stato di emissione di esercitare l\u0026#8217;azione penale o di eseguire la pena nei confronti dell\u0026#8217;interessato; e dall\u0026#8217;altro costringendo quest\u0026#8217;ultimo a far valere le proprie patologie croniche non nel procedimento di consegna \u0026#8211; nel quale si dispiegano appieno le sue garanzie di difesa \u0026#8211; ma in una fase procedimentale successiva, destinata a sfociare in un provvedimento del presidente della corte o di un suo delegato, mantenendo peraltro l\u0026#8217;interessato \u0026#171;in una situazione di continua incertezza circa la propria sorte, in contrasto con l\u0026#8217;esigenza di garantire un termine ragionevole di durata in ogni procedimento suscettibile di incidere sulla sua libert\u0026#224; personale\u0026#187; (punto 6.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; quindi sottolineata l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di rifiutare la consegna, nella situazione all\u0026#8217;esame, sulla base della clausola generale del rispetto dei \u0026#171;principi supremi dell\u0026#8217;ordine costituzionale dello Stato\u0026#187; e dei \u0026#171;diritti inalienabili della persona\u0026#187; contenuta oggi nell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 69 del 2005, come riformulato dal d.lgs. n. 10 del 2021 (ovvero sulla base della previgente formulazione \u0026#8211; applicabile \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; degli artt. 1 e 2 della legge n. 69 del 2005, che condizionavano l\u0026#8217;esecuzione del mandato di arresto europeo nell\u0026#8217;ordinamento italiano, tra l\u0026#8217;altro, ai \u0026#171;principi e [al]le regole contenuti nella Costituzione\u0026#187;). Simili clausole, infatti, non possono essere interpretate nel senso di autorizzare la corte d\u0026#8217;appello competente a rifiutare la consegna al di fuori dei casi previsti dal diritto dell\u0026#8217;Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia; spettando poi unicamente alla Corte costituzionale \u0026#171;la verifica della compatibilit\u0026#224; del diritto dell\u0026#8217;Unione, o del diritto nazionale attuativo del diritto dell\u0026#8217;Unione, con tali principi supremi e diritti inviolabili\u0026#187; (punto 7.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza n. 216 del 2021 ha, tuttavia, rammentato come lo stesso diritto dell\u0026#8217;Unione non possa \u0026#171;tollerare che l\u0026#8217;esecuzione del mandato di arresto europeo determini una violazione dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;interessato riconosciuti dalla Carta e dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, TUE\u0026#187; (punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), come si evince del resto dall\u0026#8217;art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, pertanto, ritenuto di chiedere alla Corte di giustizia se i principi gi\u0026#224; da quest\u0026#8217;ultima enunciati con riferimento ai casi in cui la consegna della persona richiesta potrebbe esporla al serio rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali in conseguenza di carenze sistemiche nello Stato di emissione \u0026#8211; come, segnatamente, situazioni di sovraffollamento carcerario o di difetto di indipendenza del potere giudiziario \u0026#8211; siano suscettibili di essere estesi anche a una ipotesi come quella ora in esame. Ci\u0026#242; al fine di consentire una diretta interlocuzione tra le autorit\u0026#224; giudiziarie dello Stato di emissione e quello di consegna, onde individuare una soluzione in grado di evitare il rischio di grave pregiudizio alla salute della persona richiesta connesso alla consegna stessa, nonch\u0026#233; di porre fine alla procedura di consegna, qualora la sussistenza di un tale rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole (punto 8.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto \u003c/em\u003ee dispositivo). Il tutto in un\u0026#8217;ottica di contemperamento tra le ragioni di salvaguardia della salute della persona richiesta \u0026#8211; che \u0026#232; oggetto di tutela tanto nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost., quanto nell\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione, ai sensi degli artt. 3, 4 e 35 CDFUE (punti 9.1. e 9.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; cos\u0026#236; come dell\u0026#8217;\u0026#171;interesse a perseguire i sospetti autori di reato, ad accertarne la responsabilit\u0026#224; e, se giudicati colpevoli, ad assicurare nei loro confronti l\u0026#8217;esecuzione della pena\u0026#187; nello spazio giuridico europeo: interesse, quest\u0026#8217;ultimo, che \u0026#232; sotteso alla disciplina dell\u0026#8217;Unione e a quella nazionale sul mandato d\u0026#8217;arresto europeo (punto 9.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale contemperamento \u0026#8211; ha concluso questa Corte \u0026#8211; potrebbe essere al meglio perseguito mediante la ricerca, condivisa tra le autorit\u0026#224; giudiziarie dello Stato emittente e di quello dell\u0026#8217;esecuzione, di \u0026#171;soluzioni che permettano, nel caso concreto, di sottoporre a processo l\u0026#8217;interessato nello Stato di emissione garantendogli la pienezza dei diritti di difesa e al contempo evitino di esporlo al pericolo di grave danno alla salute, ad esempio attraverso la sua collocazione in idonea struttura nello Stato di emissione durante il processo\u0026#187; (punto 9.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In risposta alla questione cos\u0026#236; formulata, la Corte di giustizia ha anzitutto ribadito, nella sentenza E. D.L. (su cui pi\u0026#249; ampiamente \u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 6 del \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e), che le autorit\u0026#224; giudiziarie dello Stato di esecuzione possono in linea di principio rifiutare la consegna della persona richiesta soltanto nei casi previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, dovendosi in particolare presumere che ciascuno Stato membro sia in grado di garantire trattamenti adeguati per le patologie di cui soffra la persona richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la Corte di giustizia ha altres\u0026#236; rammentato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione pu\u0026#242; sospendere la consegna della persona richiesta, allorch\u0026#233; essa possa comportare per quest\u0026#8217;ultima \u0026#171;un rischio reale di essere esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita\u0026#187;, o a maggior ragione un pericolo per la sua stessa vita, anche in considerazione della mancanza di cure adeguate alle sue condizioni patologiche nello Stato di emissione. Qualora, infatti, la consegna della persona richiesta la esponesse a simili rischi, la sua effettiva esecuzione risulterebbe incompatibile con il diritto di tale persona a non subire trattamenti inumani o degradanti, sancito dall\u0026#8217;art. 4 CDFUE (paragrafi da 39 a 41).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, la stessa Corte di giustizia ha affermato che, ove l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione abbia, \u0026#171;alla luce degli elementi oggettivi a sua disposizione, motivi seri e comprovati\u0026#187; di ritenere che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe a un simile rischio, essa \u0026#232; tenuta a disporre la sospensione della consegna ai sensi dell\u0026#8217;art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 (paragrafo 42).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; come ipotizzato da questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza n. 216 del 2021, la Corte di giustizia ha chiarito che in tale ipotesi l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione dovr\u0026#224; \u0026#171;chiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente di trasmettere qualsiasi informazione necessaria per assicurarsi che le modalit\u0026#224; con le quali verranno esercitate le azioni penali all\u0026#8217;origine del mandato d\u0026#8217;arresto europeo o le condizioni dell\u0026#8217;eventuale detenzione di tale persona permettono di escludere il rischio\u0026#187; (paragrafo 47).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLaddove l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dello Stato emittente fornisca, \u0026#171;entro un termine ragionevole\u0026#187;, assicurazioni relative ai trattamenti e alle cure cui la persona richiesta sar\u0026#224; sottoposta \u0026#8211; in ambiente carcerario o nel contesto di misure non detentive \u0026#8211;, che consentano di escludere tale rischio, il mandato di arresto dovr\u0026#224; essere eseguito (paragrafi 48 e 49).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi invece in cui, in esito alle interlocuzioni, non sia possibile escludere tale rischio entro un termine ragionevole, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione non potr\u0026#224; che \u0026#171;astenersi, in via eccezionale e a seguito di un esame appropriato, dal dare seguito ad un mandato d\u0026#8217;arresto europeo\u0026#187;, e conseguentemente \u0026#171;rifiutare di eseguir[lo]\u0026#187;, tenendo conto del generale divieto di violare i diritti fondamentali della persona richiesta sancito dall\u0026#8217;art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro (paragrafi 52 e 53 e dispositivo). Non potrebbe infatti tollerarsi, secondo la Corte di giustizia, una situazione di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione che lasci l\u0026#8217;interessato esposto, per un tempo indefinito, a una procedura potenzialmente limitativa dei suoi diritti fondamentali malgrado l\u0026#8217;assenza di alcuna prospettiva realistica di consegna all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente (paragrafo 51).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Questa Corte condivide la valutazione, espressa concordemente dal giudice rimettente e dalla stessa Corte di giustizia, secondo cui l\u0026#8217;esecuzione di un mandato d\u0026#8217;arresto europeo \u0026#8211; emesso ai fini tanto dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale, quanto dell\u0026#8217;esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libert\u0026#224; personale \u0026#8211; non dovrebbe mai comportare l\u0026#8217;esposizione della persona richiesta a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e di una riduzione dell\u0026#8217;aspettativa di vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDare seguito al mandato di arresto in tali circostanze comporterebbe \u0026#8211; come la stessa Corte di giustizia sottolinea \u0026#8211; una violazione dell\u0026#8217;art. 4 CDFUE, esponendo l\u0026#8217;interessato al rischio di un trattamento inumano e degradante; e determinerebbe in ogni caso, dal punto di vista del diritto costituzionale, una lesione del diritto inviolabile alla salute della persona ricercata, tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il rimedio\toriginariamente prospettato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; rappresentato da una mera sospensione dell\u0026#8217;esecuzione, di durata potenzialmente indefinita, in presenza di una grave patologia cronica che affligga la persona ricercata \u0026#8211; risulterebbe incompatibile con il diritto di quest\u0026#8217;ultima, tutelato dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., a una sollecita definizione della propria vicenda processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa soluzione individuata dalla Corte di giustizia nella sentenza E. D.L. permette, ora, di scongiurare un simile scenario, attraverso un percorso che si snoda in tre tappe essenziali: (a) la sospensione della decisione sulla consegna, finalizzata a consentire (b) una diretta interlocuzione tra le autorit\u0026#224; giudiziarie, allo scopo di individuare una soluzione che consenta di evitare gravi rischi alla salute della persona ricercata; interlocuzione a sua volta suscettibile di sfociare (c) nell\u0026#8217;esecuzione della consegna, ovvero in una decisione finale di rifiuto della consegna medesima, nell\u0026#8217;ipotesi residuale in cui una tale soluzione non possa essere individuata, neppure in esito a tale interlocuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Resta, a questo punto, da precisare come la soluzione indicata dalla Corte di giustizia con lo sguardo rivolto all\u0026#8217;intero spazio giuridico dell\u0026#8217;Unione debba inserirsi nello specifico contesto normativo italiano, rappresentato dalla legge n. 69 del 2005 di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI, in modo da escluderne i profili di contrariet\u0026#224; alla Costituzione paventati dal rimettente, oltre che agli stessi diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell\u0026#8217;Unione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.1.\u0026#8211; Al riguardo, occorre \u003cem\u003ein limine\u003c/em\u003e considerare che le indicazioni interpretative fornite dalla Corte di giustizia sono relative a uno strumento \u0026#8211; la decisione quadro 2002/584/GAI \u0026#8211; \u0026#171;vincolant[e] per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorit\u0026#224; nazionali in merito alla forma e ai mezzi\u0026#187;, e comunque privo di efficacia diretta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 34, paragrafo 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del Trattato sull\u0026#8217;Unione europea, nella versione risultante dal Trattato di Amsterdam vigente al momento della sua adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, nell\u0026#8217;integrare nell\u0026#8217;ordinamento italiano il meccanismo procedurale individuato dalla Corte di giustizia, non potr\u0026#224; non tenersi conto del peculiare contesto normativo rappresentato dalla legge n. 69 del 2005, nella quale il legislatore nazionale ha fatto uso dell\u0026#8217;ampio spazio discrezionale, quanto alla scelta della \u0026#171;forma\u0026#187; e dei \u0026#171;mezzi\u0026#187;, concessogli dalla decisione quadro per adeguare le indicazioni di scopo contenute in quest\u0026#8217;ultima alle caratteristiche specifiche del processo italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233; anche le indicazioni ora fornite dalla Corte di giustizia relativamente al risultato da raggiungere \u0026#8211; evitare la lesione dei diritti fondamentali di una persona ricercata gravemente malata, attraverso una diretta interlocuzione tra le autorit\u0026#224; giudiziarie dello Stato emittente e di quello dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#8211; vanno calibrate e precisate in modo da inserirsi armonicamente in quel contesto normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.2.\u0026#8211; La sentenza E. D.L. focalizza la propria attenzione sull\u0026#8217;art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro, il quale consente all\u0026#8217;\u0026#171;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione\u0026#187; di differire temporaneamente la consegna in presenza di \u0026#171;gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato\u0026#187;. La Corte di giustizia interpreta tale clausola alla luce dell\u0026#8217;art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro, nel senso che la medesima \u0026#171;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione\u0026#187; dovrebbe chiedere informazioni alle autorit\u0026#224; giudiziarie di emissione per individuare una soluzione idonea a evitare rischi per la salute della persona ricercata, ed eventualmente rifiutare la consegna, qualora una tale interlocuzione si riveli infruttuosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore italiano ha trasposto l\u0026#8217;art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro mediante l\u0026#8217;art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005. Tale disposizione attribuisce la competenza a sospendere la consegna con decreto motivato \u0026#8211; in presenza, tra l\u0026#8217;altro, di \u0026#171;gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona\u0026#187; \u0026#8211; non gi\u0026#224; all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente per la decisione sulla consegna (e cio\u0026#232; la corte d\u0026#8217;appello nell\u0026#8217;ordinaria composizione collegiale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 69 del 2005), ma al solo \u0026#171;presidente della corte d\u0026#8217;appello\u0026#187;, ovvero a un \u0026#171;magistrato da lui delegato\u0026#187;, cui la legge attribuisce in linea generale la competenza a curare l\u0026#8217;esecuzione del mandato d\u0026#8217;arresto dopo la decisione favorevole alla consegna assunta dalla corte d\u0026#8217;appello.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di chiarire nell\u0026#8217;ordinanza n. 216 del 2021 che tale rimedio \u0026#8211; affidato a un\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale monocratica diversa da quella, a composizione collegiale, che ha disposto la consegna, e sfociante in un provvedimento che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; considera non impugnabile per cassazione (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 26 aprile \u0026#8211; 10 maggio 2018, n. 20849) \u0026#8211; non \u0026#232; idoneo a garantire adeguata tutela al diritto inviolabile alla salute, e \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e alla stessa vita, della persona richiesta, in ipotesi come quella ora all\u0026#8217;esame. La natura del diritto fondamentale in gioco esige, infatti, una cognizione piena da parte del giudice, nell\u0026#8217;ambito di un procedimento rispettoso di tutte le garanzie del giusto processo e puntualmente regolato dalla legge; un procedimento necessariamente destinato a concludersi con un provvedimento ricorribile per cassazione, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 111, settimo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la logica della decisione quadro \u0026#8211; e della stessa sentenza E. D.L. \u0026#8211; riposa sull\u0026#8217;assunto dell\u0026#8217;identit\u0026#224; tra l\u0026#8217;\u0026#171;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione\u0026#187;, competente a decidere sulla sussistenza dei presupposti della consegna ai sensi degli artt. 3, 4 e 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della medesima decisione quadro, e quella competente a decidere sull\u0026#8217;eventuale sospensione della stessa ai sensi del successivo art. 23, paragrafo 4, parimenti denominata \u0026#171;autorit\u0026#224; giudiziaria dell\u0026#8217;esecuzione\u0026#187;. In quest\u0026#8217;ottica, in effetti, ben si spiega perch\u0026#233; la Corte di giustizia affidi a questa medesima autorit\u0026#224; il potere di \u0026#8220;rifiutare\u0026#8221; l\u0026#8217;esecuzione del mandato, allorch\u0026#233; la fase di interlocuzione prefigurata dalla sentenza E. D.L. risulti infruttuosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che, al fine di garantire al meglio l\u0026#8217;effetto utile della decisione quadro 2002/584/GAI, come interpretata dalla sentenza E. D.L., la competenza ad assicurare il rimedio procedurale articolato dalla Corte di giustizia deve necessariamente essere affidata, nell\u0026#8217;ordinamento italiano, alla medesima autorit\u0026#224; giurisdizionale gi\u0026#224; competente per la decisione sulla consegna ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 69 del 2005: e dunque alla corte d\u0026#8217;appello in composizione collegiale, cui il legislatore italiano ha affidato, in linea di principio, le decisioni in materia di mandato di arresto europeo suscettibili di incidere direttamente sui diritti fondamentali della persona ricercata, a cominciare dalla sua libert\u0026#224; personale, nonch\u0026#233; le eventuali decisioni sul rifiuto della consegna; decisioni, tutte, contro le quali \u0026#232; prevista la possibilit\u0026#224; di ricorso per cassazione, in conformit\u0026#224; al menzionato vincolo discendente dall\u0026#8217;art. 111, settimo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.3.\u0026#8211; Il dettagliato procedimento delineato dalla sentenza E. D.L. trova pertanto la propria collocazione naturale, nel sistema della legge n. 69 del 2005, all\u0026#8217;interno del procedimento di decisione sulla richiesta di esecuzione, disciplinato dai suoi artt. 17 e seguenti; e potr\u0026#224; ivi utilmente collocarsi dopo il vaglio delle condizioni positive e negative previste in particolare dagli artt. 17, 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ma prima della decisione finale sulla consegna, la quale rester\u0026#224; cos\u0026#236; soggetta a un unico ricorso per cassazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 22 \u0026#8211; evitandosi in tal modo il rischio di dover instaurare, a valle del ricorso per cassazione esperito contro la decisione sulla consegna, un nuovo procedimento avanti alla corte d\u0026#8217;appello, ai soli fini della verifica delle condizioni per la consegna stabilite dalla sentenza E. D.L.; procedimento destinato anch\u0026#8217;esso a concludersi con un provvedimento nuovamente ricorribile per cassazione. Una tale soluzione determinerebbe, all\u0026#8217;evidenza, un inutile allungamento dei tempi di definizione del procedimento, in diametrale contrasto con la finalit\u0026#224; \u0026#8211; sottesa all\u0026#8217;intero impianto della decisione quadro 2002/584/GAI \u0026#8211; di assicurare una pi\u0026#249; spedita esecuzione alle decisioni di consegna rispetto alle tradizionali procedure di estradizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, una volta accertati tutti i presupposti che legittimano la consegna, cos\u0026#236; come l\u0026#8217;assenza di cause ostative ai sensi degli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005, la corte d\u0026#8217;appello dovr\u0026#224; valutare l\u0026#8217;eventuale sussistenza di una situazione di grave malattia della persona ricercata, nonch\u0026#233; di \u0026#171;motivi seri e comprovati di ritenere che [la] consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute\u0026#187; (Corte di giustizia, sentenza E. D.L., secondo alinea del dispositivo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in cui la corte riscontri l\u0026#8217;effettiva sussistenza di tali condizioni, essa dovr\u0026#224; \u0026#8211; secondo quanto stabilito, ancora, nel secondo alinea del dispositivo della sentenza E. D.L. \u0026#8211; sospendere la decisione sulla consegna, e \u0026#171;sollecitare l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonch\u0026#233; alle possibilit\u0026#224; di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio\u0026#187;, secondo le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 16 della legge n. 69 del 2005 e gi\u0026#224; utilizzate dalle corti d\u0026#8217;appello per effettuare gli accertamenti circa l\u0026#8217;effettiva sussistenza di un \u0026#171;rischio concreto di trattamento inumano o degradante\u0026#187; in conseguenza di situazioni di sovraffollamento carcerario nello Stato emittente, in conformit\u0026#224; alla sentenza Aranyosi e C\u0026#259;ld\u0026#259;raru, ovvero di un \u0026#171;rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo\u0026#187;, in conformit\u0026#224; alla sentenza LM.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLaddove le interlocuzioni cos\u0026#236; realizzate consentano di individuare una soluzione idonea a evitare tale rischio, la corte d\u0026#8217;appello emetter\u0026#224; decisione favorevole alla consegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi invece in cui non sia stato possibile pervenire \u0026#171;entro un termine ragionevole\u0026#187;, in esito alle interlocuzioni con l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria emittente, all\u0026#8217;individuazione di una soluzione adeguata allo scopo, la stessa corte d\u0026#8217;appello dovr\u0026#224; pronunciare decisione di rifiuto della consegna, in conformit\u0026#224; a quanto stabilito dal terzo alinea del dispositivo della sentenza E. D.L.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta ferma, ovviamente, la competenza del presidente della corte d\u0026#8217;appello, o del giudice da questi delegato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23, commi da 2 a 4, della legge n. 69 del 2005, per l\u0026#8217;eventuale sospensione della consegna per le ragioni ivi indicate, comprese eventuali situazioni di pericolo per la vita o per la salute di natura transitoria, o comunque sorte successivamente alla decisione favorevole alla consegna da parte della corte d\u0026#8217;appello: situazioni cui si riferisce il primo alinea del dispositivo della sentenza E. D.L., in cui la Corte di giustizia in sostanza riprende quanto gi\u0026#224; previsto in via generale dall\u0026#8217;art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.\u0026#8211; Al complessivo risultato appena delineato \u0026#232; possibile pervenire in via interpretativa, senza che sia necessaria la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005 sollecitata dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esecuzione dei mandati d\u0026#8217;arresto europeo \u0026#232;, infatti, condizionata dal rispetto dei diritti fondamentali della persona richiesta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI: disposizione, quest\u0026#8217;ultima, alla quale il legislatore italiano aveva dato originariamente attuazione con gli artt. 1 e 2 della legge n. 69 del 2005, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021, e d\u0026#224; ora attuazione \u0026#8211; successivamente a tali modifiche \u0026#8211; con la nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di precisare che tali disposizioni non autorizzavano \u0026#8211; e non autorizzano \u0026#8211; l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria italiana a rifiutare la consegna delle persone richieste sulla base di \u0026#171;standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali [\u0026#8230;] laddove ci\u0026#242; possa compromettere il primato, l\u0026#8217;unit\u0026#224; e l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto dell\u0026#8217;Unione (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Fransson, paragrafo 29; sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni, paragrafo 60)\u0026#187;. I diritti fondamentali al cui rispetto la decisione quadro e \u0026#8211; conseguentemente \u0026#8211; le legislazioni nazionali di trasposizione sono vincolati, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, \u0026#171;sono, piuttosto, quelli riconosciuti dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea, e conseguentemente da tutti gli Stati membri allorch\u0026#233; attuano il diritto dell\u0026#8217;Unione: diritti fondamentali alla cui definizione, peraltro, concorrono in maniera eminente le stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (artt. 6, paragrafo 3, TUE e 52, paragrafo 4, CDFUE)\u0026#187; (ordinanza n. 216 del 2021, punto 7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; analogamente, ordinanza n. 217 del 2021, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, le disposizioni in parola ben possono, e anzi debbono, essere lette in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro, ed operare pertanto come valvole di sicurezza funzionali a evitare che l\u0026#8217;esecuzione dei mandati di arresto conduca a risultati contrari ai diritti fondamentali nell\u0026#8217;estensione loro attribuita dal diritto dell\u0026#8217;Unione, cos\u0026#236; come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che la corte d\u0026#8217;appello \u0026#8211; una volta verificata, in sede di decisione sulla consegna, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di individuare una soluzione idonea a tutelare la salute della persona ricercata nello Stato emittente, in esito al procedimento indicato dalla sentenza E. D.L. \u0026#8211; sar\u0026#224; tenuta a rifiutare la consegna medesima, in applicazione delle clausole generali appena menzionate, alla luce delle puntuali indicazioni della stessa Corte di giustizia sull\u0026#8217;estensione dei diritti fondamentali in gioco (cos\u0026#236;, rispetto all\u0026#8217;ipotesi di rifiuto di consegna da parte della corte d\u0026#8217;appello in presenza di un rischio di trattamento inumano o degradante connesso a sovraffollamento carcerario, nel senso indicato dalla sentenza Aranyosi e C\u0026#259;ld\u0026#259;raru, anche Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 16-18 novembre 2022, n. 44015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.7. \u0026#8211; In definitiva, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. non sono fondate, essendo possibile ovviare alla mancata previsione, nelle disposizioni censurate, di un motivo di rifiuto fondato sul grave rischio per la salute dell\u0026#8217;interessato attraverso un\u0026#8217;interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005 alla luce della sentenza E. D.L.; interpretazione che \u0026#8211; nei termini appena precisati \u0026#8211; ne assicura la conformit\u0026#224; ai parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d\u0026#8217;arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri), sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sezione quinta penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost., dalla Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sezione quinta penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/sentenza-n177-del-2023-en.pdf","oggetto":"Esecuzione penale - Mandato d\u0027arresto europeo - Motivi di rifiuto della consegna - Mancata previsione, quale motivo di rifiuto, delle ragioni di salute croniche e di durata interminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravit\u0026#224; per la persona richiesta.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45770","titoletto":"Mandato d\u0027arresto europeo - In genere - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell\u0027estradizione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 148001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. quinta pen., in riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. La disciplina dell’estradizione non costituisce un \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e omogeneo, in quanto nel sistema introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI – fondato sul principio di fiducia reciproca sotteso alla spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, per ciò che concerne in particolare il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’UE – sussiste una presunzione di adeguatezza delle cure e dei trattamenti offerti da ciascuno Stato per le patologie di cui soffra la persona richiesta, che di regola preclude alle autorità giudiziarie di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto. Tale presunzione non opera invece in radice nei tradizionali strumenti di estradizione, e ciò rende impraticabile la comparazione tra le due tipologie di strumenti di cooperazione.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45771","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/04/2005","data_nir":"2005-04-22","numero":"69","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/04/2005","data_nir":"2005-04-22","numero":"69","articolo":"18","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art18"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45771","titoletto":"Mandato d\u0027arresto europeo - In genere - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell\u0027aspettativa di vita (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che\u{A0}non prevede espressamente, tra i casi di rifiuto di consegna nell\u0027ambito delle procedure di mandato d\u0027arresto europeo, le ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta). (Classif. 148001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può mai comportare l’esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e di una riduzione dell’aspettativa di vita, perché ciò determinerebbe – come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza E. D.L., a seguito di rinvio pregiudiziale – una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 4 CDFUE, nonché una lesione del diritto inviolabile alla salute, tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. quinta pen., in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. – degli artt. 18 e 18-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edella legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia E. D.L. è infatti possibile un’interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005 che, integrando nel particolare contesto normativo italiano il meccanismo procedurale delineato dalla Corte di giustizia, ne assicuri la conformità ai parametri costituzionali evocati. In ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona, la Corte d’appello in composizione collegiale – già competente a decidere sulla consegna del ricercato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 69 del 2005, e le cui decisioni sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 22 – dovrà sospendere la decisione e sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà perseguita o detenuta, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell’ipotesi in cui le interlocuzioni non consentano di individuare entro un termine ragionevole una simile soluzione, l’esecuzione del mandato d’arresto potrà essere rifiutata. Resta ferma, invece, la competenza del presidente della corte d’appello, o del giudice da questi delegato, ai sensi dell’art. 23, commi da 2 a 4, della legge n. 69 del 2005, per l’eventuale sospensione della consegna in relazione a situazioni di pericolo per la vita o per la salute di natura transitoria, o comunque sorte successivamente alla decisione favorevole alla consegna). (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 217/2021 – mass. 44360; O. 216/2021 – mass. 44272\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45770","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/04/2005","data_nir":"2005-04-22","numero":"69","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/04/2005","data_nir":"2005-04-22","numero":"69","articolo":"18","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art18"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43768","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 177/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"12","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3339","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43876","autore":"Colaiacovo G., Bondi G.","titolo":"Euromandato d\u0027arresto e diritto alla salute tra Corte di giustizia e Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"38","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44274","autore":"Donati F.","titolo":"Da Taricco a Lexitor: un cambio di passo nel cammino comunitario della Corte costituzionale?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il diritto dell\u0027Unione Europea","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3/4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"413","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43869","autore":"Recchia N.","titolo":"Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in materia penale ovvero della doppia pregiudizialità \u0027in action\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1437","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44587","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Verso una giustizia costituzionale di “equità”: quali i riflessi di ordine istituzionale?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44586_2023_177.pdf","nome_file_fisico":"95-2024+altre_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43539","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Un rebus irrisolto (e irrisolvibile?): le flessibilizzazioni dei testi di legge per il tramite della giurisprudenza costituzionale che appaiono essere, a un tempo, necessarie e... impossibili (appunti per uno studio alla luce delle più recenti esperienze)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"318","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43539_2023_177.pdf","nome_file_fisico":"177_2023+altre_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44219","autore":"Saitto F.","titolo":"Al di là della \"regola Granital\". 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Nota a Corte cost., sentenze n. 177 e n. 178 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44036_2023_177.pdf","nome_file_fisico":"177_2023+altre_Troncone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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