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F. e l\u0026#8217;Ordine degli psicologi della Lombardia, con ordinanza del 30 marzo 2022, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di C. F., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 30 novembre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Stefano de Bosio per C. F. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 1\u0026#176; dicembre 2022. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 marzo 2022 (reg. ord. n. 42 del 2022), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u0026#224; economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui, in caso di inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, non limita la sospensione dall\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria alle sole \u0026#171;prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SAR-CoV-2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone di essere investito del ricorso proposto da C. F. \u0026#8211; psicologa iscritta all\u0026#8217;Ordine degli psicologi della Lombardia ed esercitante la professione di psicoterapeuta in forma autonoma dal 1993 \u0026#8211; per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento del 22 dicembre 2021, con cui \u0026#232; stata sospesa dall\u0026#8217;esercizio della professione a seguito dell\u0026#8217;atto di accertamento dell\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, adottato dall\u0026#8217;azienda per la tutela della salute della Citt\u0026#224; metropolitana di Milano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, \u0026#171;la causa \u0026#232; stata discussa e trattenuta in decisione e la domanda cautelare \u0026#232; stata decisa con separata ordinanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alla rilevanza delle questioni, il giudice rimettente osserva come siano da ritenere non fondate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di carenza di interesse sollevate dall\u0026#8217;Ordine degli psicologi della Lombardia, costituitosi nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Inoltre, il TAR Lombardia evidenzia che l\u0026#8217;attuale formulazione della norma censurata comporterebbe il rigetto del ricorso proposto nel giudizio principale, in quanto la sospensione \u0026#171;assoluta\u0026#187;, ancorch\u0026#233; temporanea, dall\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale \u0026#232; un effetto automatico dell\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate deriverebbe, invece, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Infine, le questioni sollevate sarebbero rilevanti, nonostante la decisione sulla domanda cautelare, in quanto, come statuito dalla sentenza n. 200 del 2014 di questa Corte, \u0026#171;la concessione della misura cautelare determina l\u0026#8217;instaurazione della fase del merito del giudizio, senza necessit\u0026#224; di ulteriori adempimenti processuali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il giudice rimettente, infine, esclude, a causa del chiaro tenore letterale della norma censurata, la praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, comma 6, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, prevedeva, originariamente, che \u0026#171;[l\u0026#8217;]adozione dell\u0026#8217;atto di accertamento da parte dell\u0026#8217;azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa soppressione dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SAR-CoV-2\u0026#187; dalla formulazione della disposizione normativa in esame, ad opera del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, indicherebbe la chiara ed univoca volont\u0026#224; legislativa di estendere la sospensione conseguente all\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale a tutta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con \u0026#171;i principi di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;articolo 3 della Costituzione, anche con riferimento alla violazione degli articoli 1, 2, 4, 32, comma primo, 35, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sarebbe irragionevole estendere il divieto di svolgere la professione sanitaria a tutte le attivit\u0026#224; che richiedono l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo, nonostante non comportino alcun rischio di diffusione del contagio da SARS-Cov-2, come quelle che, ad esempio, in ambito psicologico, possono essere \u0026#171;svolte senza contatto fisico con il paziente e con modalit\u0026#224; a distanza mediante l\u0026#8217;utilizzo dei comuni strumenti telematici e telefonici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa preclusione automatica ed assoluta allo svolgimento della professione sanitaria, inoltre, andrebbe oltre \u0026#171;il necessario per conseguire l\u0026#8217;obiettivo di tutela prefigurato dalla norma, il quale avrebbe potuto essere realizzato, con pari efficacia, anche con il pi\u0026#249; mite divieto di intrattenere contatti di prossimit\u0026#224; con il paziente o dai quali derivi comunque un rischio concreto di diffusione del contagio da Sars-Cov-2\u0026#187;. La norma censurata, quindi, non costituirebbe \u0026#171;il mezzo pi\u0026#249; adeguato per garantire il contestuale parziale soddisfacimento dell\u0026#8217;interesse del professionista a svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa [\u0026#8230;], nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;interesse dei pazienti alla continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe poi \u0026#8220;incoerente\u0026#8221; non consentire a coloro che hanno scelto di esercitare la professione sanitaria in forma autonoma \u0026#171;un\u0026#8217;organizzazione alternativa e temporanea delle modalit\u0026#224; di esercizio della professione\u0026#187; stessa, che non comporti rischi di contagio da SARS-CoV-2, a differenza di quanto ammesso, dal comma 7 del medesimo art. 4, per i lavoratori dipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, applicare al sanitario non vaccinato, che chiede la prima iscrizione all\u0026#8217;albo professionale, il \u0026#171;medesimo trattamento inibitorio\u0026#187; che opera per il sanitario non vaccinato gi\u0026#224; iscritto all\u0026#8217;albo determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole parit\u0026#224; di trattamento a fronte di situazioni francamente disomogenee\u0026#187;. Per quest\u0026#8217;ultimo, a differenza che per il primo, \u0026#171;la sospensione totale dall\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187; comporterebbe effetti pregiudizievoli, \u0026#171;potenzialmente irreversibili\u0026#187;, sull\u0026#8217;avviamento professionale e sulla produzione del reddito necessario per il sostentamento personale e familiare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Il 24 maggio 2022, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Ad avviso della difesa statale, il giudice rimettente muoverebbe da un\u0026#8217;erronea interpretazione della norma censurata, che, anche prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, non contemplava la facolt\u0026#224;, per il professionista, di farsi sospendere solo da alcune modalit\u0026#224; di esercizio della professione sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, a fronte dell\u0026#8217;esercizio in via autonoma della professione, sarebbe impossibile \u0026#171;verificare se di volta in volta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; posta in essere [sia] svolta da remoto e sia effettivamente svolta secondo tali modalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl divieto assoluto di svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale, in caso di inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, non sarebbe comunque irragionevole, perch\u0026#233; rientra nella discrezionalit\u0026#224; legislativa scegliere le modalit\u0026#224; con cui fronteggiare la situazione pandemica in atto. Il legislatore ha, infatti, voluto attribuire agli Ordini professionali un potere del tutto vincolato, senza possibilit\u0026#224; di modulare l\u0026#8217;effetto della sospensione automatica e totale dall\u0026#8217;albo e dall\u0026#8217;esercizio della relativa professione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; alcuna comparazione pu\u0026#242; essere svolta con riferimento alle situazioni disciplinate dal comma 2 del censurato art. 4, che riguardano, infatti, i casi \u0026#171;di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato esclude, poi, che il legislatore avrebbe dovuto differenziare, come suggerito dal giudice rimettente, tra professionisti gi\u0026#224; iscritti all\u0026#8217;albo e coloro che vi si iscrivono per la prima volta, tenuto conto che il bene tutelato \u0026#232; sempre la salute pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, i pregiudizi economici derivanti dalla sospensione dall\u0026#8217;esercizio della professione, in caso di scelta volontaria di non sottoporsi alla vaccinazione gratuita, sarebbero senza dubbio recessivi rispetto al \u0026#171;dovere di solidariet\u0026#224; nei confronti della comunit\u0026#224; e [all\u0026#8217;]esigenza del richiamo a contribuire alla tutela della salute collettiva\u0026#187;, soprattutto da parte degli esercenti la professione sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, nessuna comparazione pu\u0026#242; essere svolta con la previsione, contenuta nel comma 7 del medesimo art. 4, dell\u0026#8217;obbligo dei datori di lavoro di adibire i lavoratori che non possono vaccinarsi per ragioni di salute \u0026#171;a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2\u0026#187;. Infatti, per i lavoratori autonomi, diversamente che per quelli dipendenti, non vi \u0026#232; alcun soggetto che potrebbe controllare le forme di svolgimento delle relative prestazioni, assumendone la responsabilit\u0026#224;. Da qui la previsione di un divieto assoluto di esercizio della professione, in caso di omessa vaccinazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Con atto depositato il 24 maggio 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio C. F., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della parte, le questioni sarebbero non manifestamente infondate, in primo luogo, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;in punto [di] identico trattamento di situazioni totalmente differenti, \u0026#8220;lavoro in presenza\u0026#8221; vs. \u0026#8220;lavoro da remoto\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato anche per il carattere sproporzionato e discriminatorio della sanzione conseguente all\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, sia rispetto ai lavoratori dipendenti che, a differenza dei liberi professionisti, incorrono nella mera sospensione dello stipendio, e non anche nella \u0026#171;distruzione della posizione professionale\u0026#187;, derivante dal divieto di svolgere attivit\u0026#224; per diversi mesi, sia rispetto a tutte le altre categorie di cittadini. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, vietare l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; terapeutiche dello psicologo che non comportano alcun rischio di infezione, come quelle svolte da remoto, significherebbe discriminarle rispetto ad attivit\u0026#224; simili che non sono regolamentate e, quindi, hanno potuto continuare ad essere svolte anche in presenza; nonch\u0026#233; rispetto alle attivit\u0026#224; che alcuni psicologi, ancorch\u0026#233; sospesi dall\u0026#8217;albo, hanno continuato ad esercitare illegittimamente e alle attivit\u0026#224; dei sanitari iscritti a ordini professionali stranieri o, comunque, non raggiunti da \u0026#171;ingiunzion[i] vaccinal[i]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sollevate sarebbero non manifestamente infondate anche in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 32, primo comma, 35 e 36, primo comma, Cost., in quanto il divieto del lavoro da remoto per i sanitari non vaccinati integrerebbe una lesione del diritto al lavoro che colpisce particolarmente i libero professionisti, i quali rischiano la perdita irreversibile della clientela. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo scopo di questa sanzione, quindi, non sarebbe quello di tutelare la salute pubblica, ma di coartare, in modo sproporzionato, la libera determinazione dei professionisti sanitari in ordine alla vaccinazione, con effetti pregiudizievoli anche per i pazienti degli psicologi a cui \u0026#232; inibita l\u0026#8217;attivit\u0026#224; terapeutica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; C. F. ha depositato una prima memoria il 5 settembre 2022, contestando le deduzioni dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato e insistendo per la fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, e una seconda memoria il 10 novembre 2022, riportandosi alle precedenti conclusioni e depositando il \u0026#171;report dell\u0026#8217;Istituto Superiore di Sanit\u0026#224; del 4 novembre 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, hanno depositato memorie l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, richiamando l\u0026#8217;art. 7 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), non ancora convertito in legge, che ha anticipato, al 1\u0026#176; novembre 2022, il termine finale di efficacia della sospensione dall\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria, e la parte, che ha contestato le deduzioni della difesa statale, insistendo per la fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 marzo 2022 (reg. ord. n. 42 del 2022), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, dubita, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nella parte in cui, in caso di inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, non limita la sospensione dall\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria alle sole \u0026#171;prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con \u0026#171;i principi di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;articolo 3 della Costituzione, anche con riferimento alla violazione degli articoli 1, 2, 4, 32, comma primo, 35, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, sarebbe irragionevole, in caso di omessa vaccinazione, estendere il divieto di svolgere la professione sanitaria a tutte le attivit\u0026#224; che richiedono l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo, quando esse non comportino alcun rischio di diffusione del COVID-19, potendo essere \u0026#171;svolte senza contatto fisico con il paziente e con modalit\u0026#224; a distanza mediante l\u0026#8217;utilizzo dei comuni strumenti telematici e telefonici\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa preclusione automatica ed assoluta allo svolgimento della professione sanitaria in forma autonoma, inoltre, andrebbe oltre \u0026#171;il necessario per conseguire l\u0026#8217;obiettivo di tutela prefigurato dalla norma, il quale avrebbe potuto essere realizzato, con pari efficacia, anche con il pi\u0026#249; mite divieto di intrattenere contatti di prossimit\u0026#224; con il paziente o dai quali derivi comunque un rischio concreto di diffusione del contagio da Sars-Cov-2\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe poi \u0026#8220;incoerente\u0026#8221; non consentire a coloro che hanno scelto di esercitare la professione sanitaria in forma autonoma \u0026#171;un\u0026#8217;organizzazione alternativa e temporanea delle modalit\u0026#224; di esercizio della professione\u0026#187; stessa, che non comporti rischi di contagio del COVID-19, a differenza di quanto ammesso, dal comma 7 del medesimo art. 4, per i lavoratori dipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, applicare al sanitario non vaccinato gi\u0026#224; iscritto all\u0026#8217;albo professionale il \u0026#171;medesimo trattamento inibitorio\u0026#187; che opera per colui che ne chiede la prima iscrizione determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole parit\u0026#224; di trattamento a fronte di situazioni francamente disomogenee\u0026#187;, in quanto \u0026#171;la sospensione totale dall\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187; comporterebbe, per il primo, effetti pregiudizievoli, \u0026#171;potenzialmente irreversibili\u0026#187;, sull\u0026#8217;avviamento professionale e sulla produzione del reddito necessario per il sostentamento personale e familiare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame nel merito delle questioni risulta precluso da un assorbente profilo di inammissibilit\u0026#224; delle medesime, legato al difetto di giurisdizione del giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il difetto di giurisdizione del giudice a quo determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per irrilevanza, quando sia palese e rilevabile ictu oculi (ex plurimis, sentenze n. 65 e n. 57 del 2021, n. 267 e n. 99 del 2020, n. 189 del 2018, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora sussista l\u0026#8217;evidenza del vizio, o nel processo a quo siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, come nel caso di specie, \u0026#232; richiesta al giudice rimettente una motivazione esplicita (sentenze n. 79 del 2022, n. 65 del 2021 e n. 267 e n. 44 del 2020), rispetto alla quale spetta a questa Corte una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza delle questioni (sentenze n. 44 del 2020, n. 52 del 2018 e n. 269 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il giudice a quo \u0026#232; il TAR Lombardia, chiamato a decidere il ricorso proposto da una psicologa iscritta all\u0026#8217;Ordine degli psicologi di tale Regione ed esercitante la professione di psicoterapeuta in forma autonoma, avverso la sospensione dall\u0026#8217;albo professionale per inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn punto di rilevanza, il TAR riferisce che l\u0026#8217;Ordine professionale, parte resistente nel giudizio principale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito. Tale eccezione, secondo il rimettente, sarebbe priva di fondamento, perch\u0026#233; l\u0026#8217;Ordine ha esercitato un potere autoritativo di per s\u0026#233; sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7 del codice del processo amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione in ordine all\u0026#8217;eccepito difetto di giurisdizione non supera il vaglio della non implausibilit\u0026#224;, al quale si attiene questa Corte in relazione alla verifica della rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in via incidentale, venendo in rilievo, nel giudizio principale, il diritto soggettivo a continuare a esercitare la professione sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe sezioni unite civili della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 29 settembre 2022, n. 28429, hanno confermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria proprio in relazione all\u0026#8217;impugnazione, da parte di un fisioterapista libero professionista, del provvedimento con cui l\u0026#8217;Ordine professionale territorialmente competente lo ha sospeso dall\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria, per mancata ottemperanza all\u0026#8217;obbligo vaccinale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronuncia la Corte di cassazione ha ritenuto che appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo \u0026#8211; nella specie, quello ad esercitare la professione sanitaria \u0026#8211; non intermediato dall\u0026#8217;esercizio del potere amministrativo. Lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero professionale, infatti, \u0026#171;viene sospeso temporaneamente [\u0026#8230;] in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa, che pone un requisito [la vaccinazione contro il SARS-CoV-2] per l\u0026#8217;esercizio [della stessa]\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente, pertanto, la carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia relativa alla sospensione dall\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria, che \u0026#8211; come sottolineato dalla richiamata ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione \u0026#8211; \u0026#171;discende, in modo automatico\u0026#187; dall\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, configurato come \u0026#171;requisito essenziale\u0026#187; imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per tale ragione, le questioni vanno dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u0026#224; economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1\u0026#176; dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230209145124.pdf","oggetto":"Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario - Previsione che l\u0027atto di accertamento dell\u0027inadempimento dell\u0027obbligo vaccinale determina l\u0027immediata sospensione dall\u0027esercizio delle professioni sanitarie ed \u0026#232; annotato nel relativo albo professionale - Omessa limitazione della sospensione, come disposto dalla disciplina previgente, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45339","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Difetto di giurisdizione palese e rilevabile  ictu oculi  (nella specie: del giudice amministrativo) - Inammissibilità delle questioni per irrilevanza - Verifica esterna e strumentale da parte della Corte costituzionale (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma che, in caso di inadempimento dell\u0027obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, non limita la sospensione dall\u0027esercizio della professione sanitaria alle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio). (Classif. 112002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl difetto di giurisdizione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e determina l\u0027inammissibilità delle questioni, per irrilevanza, quando sia palese e rilevabile \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e. Qualora sussista l\u0027evidenza del vizio, o nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza delle questioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 79/2022 - mass. 44631; S. 65/2021 - mass. 43779; S. 57/2021 - mass. 43757; S. 267/2020 - mass. 43081; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 44/2020 - mass. 43049; S. 189/2018 - mass. 40297; S. 52/2018 - mass. 39921; S. 269/2016 - mass. 39347; S. 106/2013; S. 179/1999\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di giurisdizione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia, sez. prima, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost. - dell\u0027art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come modificato dall\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nella parte in cui, in caso di inadempimento dell\u0027obbligo vaccinale, non limita la sospensione dall\u0027esercizio della professione sanitaria alle sole «prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Secondo la giurisprudenza di legittimità, appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo - nella specie, quello ad esercitare la professione sanitaria - non intermediato dall\u0027esercizio del potere amministrativo).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/05/2021","data_nir":"2021-05-28","numero":"76","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-28;76"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"26/11/2021","data_nir":"2021-11-26","numero":"172","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-11-26;172~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/01/2022","data_nir":"2022-01-21","numero":"3","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-01-21;3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43977","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 16/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"672","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43983","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 16/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"337","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42977","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 16/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"639","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43162","autore":"Aureli E.","titolo":"Tre sentenze per mettere fine alla discussione sulla legittimità del vaccino contro il Covid. Le sentenze 14, 15, 16 del 2023 e la problematica prassi dell’anticipo del contenuto delle pronunce nei comunicati stampa della Corte","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43162_2023_16.pdf","nome_file_fisico":"14-16-2023_Aureli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42436","autore":"Baldini V.","titolo":"L\u0027emergenza sanitaria: tra stato di eccezione, trasformazione della Costituzione e garanzie del pluralismo democratico.","descrizione":"Nota a 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