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C., A. D. e O. G.; C. C.; P. G.; C. L.; M. D.M.; E.M. P.; E. B.; M. C.; D. N.; M. C.; V. P.; G. C.; G. P. e altri; M.M.B. C.; C.S. G.; F. N.; G. V.; L. B.; P. C.; M.G. N. e G. V.; nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 maggio 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati e le avvocate Manlio Morcella per V. C.; Vittorio Manes, Giovanni Flora e Francesco Maria Falcinelli per P. G.; Vincenzo Maiello e Maria Donata Licata per G. C.; Giovanni Grasso per G. P. e per le altre parti costituite; Tommaso Guerini e Guido Aldo Carlo Camera per G. V.; Michele Nannarone e Nicola Di Mario per A. D. e O. G.; Angelica Maria Giusi Montalbano e Vincenzo Mellia per V. P.; Lorenzo Zilletti per M. C.; Ubaldo Minelli per C. C.; Donatella Donati per C. L.; Francesco Azzolina per C.S. G.; Giuseppe Lo Faro e Vincenzo Mellia per G. V.; Giovanni Borgna per L. B.; Francesca Ronsisvalle e Vincenzo Mellia per F. N.; Giovanni Fiorile e Giorgio Salvatore Antoci per P. C.; Calogero Domenico Licata per M.M.B. C.; Riccardo Martini per E.M. P.; Fulvio Francesco Simoni per M. D.M.; Gaetano Viciconte per M. C.; nonch\u0026#233; gli avvocati dello Stato Ettore Figliolia e Massimo Di Benedetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con quattordici diverse ordinanze \u0026#8211; tredici emesse da giudici di merito (iscritte ai numeri 201, 222, 232 e 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 4, 5, 8, 10, 17, 18, 20, 25 e 33 reg. ord. del 2025) e una dalla Corte di cassazione (iscritta al n. 50 del reg. ord. del 2025) \u0026#8211; vengono sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all\u0026#8217;ordinamento giudiziario e al codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), che ha abrogato l\u0026#8217;art. 323 del codice penale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione (ordinanze iscritte ai numeri 201, 222, 232, 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 5, 8, 10, 18, 33 e 50 reg. ord. del 2025) o solo in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. (ordinanze iscritte ai numeri 4, 17, 20 e 25 del reg. ord. 2025), in relazione agli obblighi discendenti complessivamente dagli artt. 1, 5, 7, paragrafo 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall\u0026#8217;Assemblea generale dell\u0026#8217;ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito indicata anche come: \u0026#8220;Convenzione di M\u0026#233;rida\u0026#8221;, \u0026#8220;Convenzione\u0026#8221;, o \u0026#8220;UNCAC\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlcuni rimettenti dubitano altres\u0026#236; della legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione abrogatrice in riferimento agli artt. 3 Cost. (ordinanza iscritte ai numeri 233 reg. ord. del 2024 e 33 reg. ord. del 2025) e 97 Cost. (ordinanza iscritte ai numeri 222 e 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 4, 8 e 33 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In relazione ai fatti oggetto dei giudizi principali, i rimettenti espongono quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 30 settembre 2024 (n. 201 del reg. ord. 2024), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Locri riferisce di dover decidere, con rito abbreviato, sull\u0026#8217;imputazione di abuso d\u0026#8217;ufficio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen., ascritta al responsabile dell\u0026#8217;Area tecnica di un comune perch\u0026#233;, nello svolgimento delle sue pubbliche funzioni, \u0026#171;avrebbe violato le specifiche regole di condotta espressamente impostegli dal R.D. n. 827/24 e dall\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e legge n. 241/90 e senza attribuirgli alcun margine di discrezionalit\u0026#224;\u0026#187;, al fine di aggiudicare in via definitiva il contratto di compravendita di un immobile del patrimonio disponibile dell\u0026#8217;ente comunale alla societ\u0026#224; che lo conduceva in locazione, previa revoca dell\u0026#8217;aggiudicazione provvisoria in origine riconosciuta ad altro soggetto, costituitosi parte civile nel giudizio principale. Nella prospettazione d\u0026#8217;accusa, la condotta si sarebbe risolta nell\u0026#8217;intenzionale attribuzione di un ingiusto vantaggio alla societ\u0026#224; conduttrice dell\u0026#8217;immobile, con ingiusto danno alla parte civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 24 settembre 2024 (iscritta al n. 222 reg. ord. del 2024), il Tribunale ordinario di Firenze espone di dover statuire, all\u0026#8217;esito del dibattimento, su imputazioni aventi ad oggetto reati contro la pubblica amministrazione, due delle quali incise dall\u0026#8217;abrogazione disposta con la norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prima imputazione \u0026#232; relativa a un abuso d\u0026#8217;ufficio continuato asseritamente commesso da una magistrata ordinaria in servizio presso una Procura della Repubblica, da due appartenenti all\u0026#8217;Arma dei Carabinieri e da un privato. Gli imputati, in concorso tra loro, avrebbero concordato contenuti e tempistica di un decreto di sequestro preventivo d\u0026#8217;urgenza, materialmente predisposto e adottato dalla magistrata, di una quota di una societ\u0026#224; a responsabilit\u0026#224; limitata, in violazione di specifiche disposizioni di legge. Il sequestro avrebbe provocato un ingiusto danno alla societ\u0026#224;, procurando un correlativo e ingiusto vantaggio patrimoniale a un privato interessato all\u0026#8217;acquisto delle relative quote societarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa seconda imputazione \u0026#232; relativa a una corruzione in atti giudiziari asseritamente commessa, in concorso tra loro, dalla medesima magistrata, da un ufficiale di polizia giudiziaria, da un avvocato e da un imprenditore. Secondo la prospettazione accusatoria, la magistrata avrebbe compiuto, in concorso con l\u0026#8217;avvocato, una serie di atti contrari ai doveri d\u0026#8217;ufficio allo scopo di favorire l\u0026#8217;imprenditore, sottoposto a indagini per associazione per delinquere e truffa, in cambio di utilit\u0026#224; corrisposte dallo stesso imprenditore all\u0026#8217;ufficiale di polizia giudiziaria, unito da una \u0026#171;duratura relazione personale\u0026#187; alla magistrata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la magistrata avrebbe tra l\u0026#8217;altro: preavvisato l\u0026#8217;imprenditore del compimento di un atto che avrebbe dovuto essere a sorpresa; predisposto una richiesta di archiviazione a lui favorevole; aperto un procedimento penale a carico di un luogotenente del Nucleo di Polizia tributaria che aveva condotto le indagini sull\u0026#8217;imprenditore; acquisito la documentazione di tutte le attivit\u0026#224; di indagine svolte dal Nucleo nei suoi confronti, impedendo in tal modo che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; di polizia giudiziaria trasmettesse la documentazione alla procura regionale della Corte dei conti, in relazione al procedimento per danno erariale promosso nei confronti dell\u0026#8217;indagato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitenendo doversi escludere in radice il conseguimento di alcuna utilit\u0026#224; da parte della magistrata, e difettando la prova certa di un suo accordo con l\u0026#8217;ufficiale di polizia giudiziaria, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta una possibile riqualificazione in abuso d\u0026#8217;ufficio di questa seconda ipotesi accusatoria formulata a carico dell\u0026#8217;imputata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 21 ottobre 2024 (iscritta al n. 232 reg. ord. del 2024), il Tribunale ordinario di Busto Arsizio espone di dover decidere, nelle forme del giudizio ordinario, sulle imputazioni di abuso d\u0026#8217;ufficio, nella forma tentata o consumata, contestate a cinque persone in relazione alla partecipazione alle procedure selettive comunali per il conferimento di consulenze e incarichi dirigenziali, in violazione dell\u0026#8217;obbligo di astensione in presenza di conflitto di interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sollevata sarebbe rilevante nonostante che, nel caso di specie, l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio sia contestato in via alternativa rispetto ad altre imputazioni (turbata libert\u0026#224; degli incanti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 353 cod. pen., e turbata libert\u0026#224; del procedimento di scelta del contraente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 353-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen). Il rimettente rileva infatti che, \u0026#171;in caso di contestazione alternativa, ben potrebbe il Giudice pronunciarsi [\u0026#8230;] sulla insussistenza di una delle imputazioni e poi, nel prosieguo, in merito all\u0026#8217;altra\u0026#187;. La questione sarebbe egualmente rilevante anche se \u0026#171;si ritenesse che la contestazione alternativa, riguardando il medesimo fatto storico, impedisse una decisione autonoma su ognuna delle due imputazioni\u0026#187; poich\u0026#233;, \u0026#171;nel caso in cui permanesse nel nostro ordinamento il delitto di cui all\u0026#8217;art. 323 c.p.\u0026#187;, il Tribunale non potrebbe prosciogliere immediatamente gli imputati ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen., ma dovrebbe proseguire l\u0026#8217;istruttoria dibattimentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.4.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 3 ottobre 2024 (iscritta al n. 233 reg. ord. del 2024), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale di Firenze riferisce di dover decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nei confronti di alcuni degli imputati per fatti qualificati come abuso d\u0026#8217;ufficio. Gli imputati \u0026#8211; il rettore e il pro-rettore di una universit\u0026#224;, nonch\u0026#233; professori universitari e direttori generali di una azienda ospedaliera universitaria e di una clinica ospedaliera \u0026#8211; sono accusati di avere commesso vari illeciti nell\u0026#8217;ambito di concorsi universitari per posti di professore ordinario e associato, in particolare mediante: a) il turbamento del procedimento amministrativo di programmazione per la chiamata a posti di personale universitario docente presso il dipartimento di chirurgia e medicina; b) la predeterminazione \u0026#171;a monte\u0026#187; dei vincitori di concorso ancora prima che questi fossero banditi; c) l\u0026#8217;artata predisposizione dei parametri di valutazione dei titoli, specificamente calibrati sui profili professionali dei candidati preferiti; d) l\u0026#8217;impedimento di qualsiasi esercizio di una scelta discrezionale da parte della commissione selezionatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe condotte sarebbero state tenute, in ipotesi di accusa, in violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge e dell\u0026#8217;obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio, e avrebbero procurato ai professori assunti l\u0026#8217;ingiusto vantaggio patrimoniale pari alla progressione economica conseguente al conferimento del posto, a discapito degli altri aspiranti muniti di titolo prioritario di legittimazione nei settori scientifico-disciplinari esclusi dalla programmazione per la chiamata o svantaggiati dalla artata predisposizione dei parametri di valutazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.5.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 22 novembre 2024 (iscritta al n. 4 reg. ord. del 2025), il Tribunale ordinario di Teramo riferisce di dover decidere nelle forme del giudizio ordinario, all\u0026#8217;esito di lunga e complessa istruttoria dibattimentale, su imputazioni di tentato abuso d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli addebiti riguardano l\u0026#8217;asserito compimento, da parte del direttore generale dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la tutela ambientale e dal dirigente del Servizio gestione rifiuti regionale, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge e dalle quali non residuavano margini di discrezionalit\u0026#224;, di atti idonei finalizzati a procurare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale ad un\u0026#8217;azienda regionale, e in particolare ad evitarle gli esborsi conseguenti alla procedura prevista dalla legge in caso di potenziale contaminazione del sito industriale, cos\u0026#236; consentendole di portare a definizione la vendita di due lotti di sua propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.6.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 5 dicembre 2024 (iscritta al n. 5 reg. ord. del 2025), il Tribunale ordinario di Locri riferisce di essere investito, ai sensi dell\u0026#8217;art. 673, comma 2, del codice di procedura penale, di un incidente di esecuzione con il quale l\u0026#8217;istante chiede di revocare la sentenza (non appellata e ormai irrevocabile) che lo aveva prosciolto dall\u0026#8217;imputazione di abuso d\u0026#8217;ufficio per estinzione del reato per prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.7.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 25 ottobre 2024 (iscritta al n. 8 reg. ord. del 2025), il Tribunale di Firenze riferisce di dover decidere su un\u0026#8217;imputazione per abuso d\u0026#8217;ufficio in relazione a un bando di concorso per l\u0026#8217;assegnazione di un incarico di insegnamento in un dipartimento di medicina sperimentale e clinica di un\u0026#8217;universit\u0026#224;, bando che sarebbe stato artatamente predisposto e gestito per favorire immeritatamente un candidato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.8.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 13 gennaio 2025 (iscritta al n. 10 reg. ord. del 2025), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale di Locri espone di essere stato investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di persona imputata, tra l\u0026#8217;altro, di abuso d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli addebiti riguardano una pluralit\u0026#224; di condotte illecite\u003cem\u003e \u003c/em\u003econ le quali l\u0026#8217;imputato, nello svolgimento delle funzioni di direttore dell\u0026#8217;Area dei servizi veterinari di un\u0026#8217;azienda sanitaria provinciale, avrebbe favorito l\u0026#8217;ambulatorio veterinario di cui era titolare il figlio, danneggiando la concorrenza presente sui territori limitrofi. In particolare, egli avrebbe omesso di astenersi in presenza dell\u0026#8217;interesse proprio e del prossimo congiunto e, in violazione di specifiche regole di condotta, prive di margini di discrezionalit\u0026#224;, avrebbe intenzionalmente arrecato un danno ingiusto ai richiedenti l\u0026#8217;autorizzazione sanitaria per l\u0026#8217;apertura di nuovi ambulatori o per la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di quelli gi\u0026#224; esistenti, impedendo od ostacolando le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni, s\u0026#236; da evitare che le attivit\u0026#224; dei richiedenti potessero porsi in concorrenza con quella del figlio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.9.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;11 novembre 2024 (iscritta al n. 17 reg. ord. del 2025), il Tribunale ordinario di Bolzano riferisce di dover tra l\u0026#8217;altro decidere, nelle forme del giudizio ordinario, su di un\u0026#8217;imputazione di abuso d\u0026#8217;ufficio continuato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;ipotesi accusatoria, i due imputati \u0026#8211; l\u0026#8217;uno nella sua qualit\u0026#224; di sindaco di un comune, l\u0026#8217;altra nella duplice veste di socia accomandataria e legale rappresentante della societ\u0026#224; beneficiaria del provvedimento, nonch\u0026#233; di assessore alla cultura del medesimo comune e appartenente allo stesso partito politico del coimputato \u0026#8211; avrebbero concorso tra loro affinch\u0026#233; venisse illecitamente rilasciata alla societ\u0026#224; una concessione edilizia relativa alla realizzazione di un parcheggio in assenza dei presupposti di legge, con contestuale danno ingiusto alla persona che aveva presentato un progetto alternativo di parcheggio sul proprio terreno, non approvato dal comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.10.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 26 novembre 2024 (iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025), il Tribunale ordinaria di Catania riferisce di dover decidere, nelle forme del giudizio ordinario, nei confronti di cinquantuno imputati \u0026#8211; rettori, docenti universitari, ricercatori e personale amministrativo \u0026#8211; accusati di avere posto in essere, nella gestione di concorsi universitari per l\u0026#8217;assegnazione di incarichi di insegnamento, condotte integranti diversi reati, tra i quali quello di abuso di ufficio e di turbata libert\u0026#224; del procedimento di scelta del contraente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 353-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il Tribunale che la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione esclude l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 353-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. nel caso di alterazione del procedimento volto all\u0026#8217;assegnazione di incarichi universitari, sicch\u0026#233; \u0026#8211; stante l\u0026#8217;avvenuta abrogazione del delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio \u0026#8211; il processo dovrebbe essere definito \u0026#171;con un\u0026#8217;assoluzione perch\u0026#233; il fatto non \u0026#232; pi\u0026#249; previsto dalla legge come reato\u0026#187;, sia per i fatti gi\u0026#224; contestati ai sensi dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen., sia per quelli che fossero cos\u0026#236; riqualificati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.11.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 12 novembre 2024 (iscritta al n. 20 reg. ord. del 2025), il Tribunale ordinario di Modena riferisce di dover decidere con rito ordinario, tra l\u0026#8217;altro, su due imputazioni di abuso d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prima \u0026#232; relativa a condotte illecite che il dirigente del Servizio autorizzazioni e controlli ambientali di una provincia avrebbe commesso nella procedura di rinnovo dell\u0026#8217;autorizzazione integrata ambientale in favore di una societ\u0026#224;, previo accordo con i due coimputati (l\u0026#8217;amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione della stessa societ\u0026#224;). Dalle condotte sarebbe derivato alla societ\u0026#224; beneficiata un ingiusto vantaggio patrimoniale di \u0026#171;rilevante entit\u0026#224;\u0026#187;, consistente nella possibilit\u0026#224; di continuare a procedere con i conferimenti di rifiuti nonostante il superamento della capienza massima della discarica, nell\u0026#8217;evitare gli oneri di chiusura dell\u0026#8217;impianto esaurito e nel poter predisporre un progetto di grande ampliamento della discarica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl medesimo pubblico ufficiale \u0026#232; poi contestata la dolosa omissione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa ambientale, sebbene egli fosse consapevole del superamento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione del sito gestito dalla medesima societ\u0026#224;. Anche in questo caso, il dirigente pubblico avrebbe intenzionalmente procurato alla societ\u0026#224; un vantaggio patrimoniale di rilevante entit\u0026#224;, \u0026#171;consistente nell\u0026#8217;evitare di eseguire le onerose procedure di prevenzione, caratterizzazione, ripristino e messa in sicurezza o bonifica del sito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.12.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 12 novembre 2024 (iscritta al n. 25 reg. ord. del 2025), il Tribunale di Modena riferisce di dovere decidere, con rito ordinario, di un\u0026#8217;imputazione per abuso d\u0026#8217;ufficio a carico di un\u0026#8217;architetta, nella sua duplice veste di dirigente dell\u0026#8217;Area tecnica di un comune (comprendente anche l\u0026#8217;Area edilizia privata) e direttrice generale della societ\u0026#224; patrimoniale del medesimo comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la prospettazione d\u0026#8217;accusa, l\u0026#8217;imputata, rilasciando un parere tecnico favorevole a un intervento edilizio in violazione della normativa urbanistica in vigore, avrebbe indotto in errore la Giunta comunale, che avrebbe autorizzato l\u0026#8217;intervento alla stregua di una struttura temporanea, in area inedificabile, quando invece si trattava di una nuova costruzione. In tal modo, l\u0026#8217;imputata avrebbe procurato \u0026#171;al committente l\u0026#8217;ingiusto vantaggio patrimoniale di realizzare e successivamente condurre un\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale che non avrebbe potuto essere, di contro, autorizzata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.13.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza del 5 febbraio 2025 (iscritta al n. 33 reg. ord. del 2025), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma riferisce di essere stato investito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova da parte di due imputati del delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio tentato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI fatti riguardano il tentativo, da parte di un candidato e di un componente della commissione esaminatrice di un concorso per cinquecento posti di magistrato ordinario, di alterare l\u0026#8217;andamento e l\u0026#8217;esito del concorso medesimo mediante plurime violazioni di legge (in particolare relative agli obblighi di astensione nel caso di rapporti personali tra commissario e candidato, all\u0026#8217;adozione di criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti, e al dovere di annullamento dell\u0026#8217;esame dei concorrenti che si siano fatti riconoscere), allo scopo di far conseguire al candidato il vantaggio ingiusto consistente nel superamento del concorso e nell\u0026#8217;assunzione della funzione di magistrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.14.\u0026#8211; Infine, nell\u0026#8217;ordinanza del 21 febbraio 2025 (iscritta al reg. ord. n. 50 del 2025), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, riferisce di essere stata investita del ricorso avverso la sentenza con la quale la corte d\u0026#8217;appello ha confermato la condanna di un imputato per abuso d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella prospettazione d\u0026#8217;accusa, l\u0026#8217;imputato, nella sua qualit\u0026#224; di segretario comunale e in concorso con il presidente del consiglio comunale, in violazione della disciplina del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali) sulle modalit\u0026#224; di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, avrebbe intenzionalmente procurato un danno ingiusto al capogruppo del partito di opposizione, facendolo illegittimamente decadere dalla carica di consigliere comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, secondo i giudici di merito il segretario comunale, omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi, avrebbe redatto due note e un parere che attestavano la regolarit\u0026#224; delle dimissioni asseritamente rese dal consigliere comunale, pur in carenza dei presupposti di legge, provocando intenzionalmente alla persona offesa un danno ingiusto, patrimoniale e non patrimoniale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, tutte le ordinanze di rimessione espongono di dover fare applicazione della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;abrogazione della disposizione incriminatrice dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio imporrebbe infatti, nei giudizi di cognizione, l\u0026#8217;immediata declaratoria di non doversi procedere per \u003cem\u003eabolitio criminis, \u003c/em\u003eai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen.; e, nella fase di esecuzione, la revoca della sentenza ai sensi dell\u0026#8217;art. 673 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNei giudizi di cognizione, in particolare, l\u0026#8217;accoglimento delle questioni, e il conseguente ripristino della disposizione incriminatrice abrogata, consentirebbero invece ai giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e di pronunciare sentenza di condanna, laddove fosse ritenuta sussistente la responsabilit\u0026#224; penale degli imputati; ovvero di pronunciare assoluzione per cause diverse dalla \u003cem\u003eabolitio criminis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale ultimo riguardo, numerose ordinanze richiamano la giurisprudenza costituzionale in forza della quale a integrare il requisito della rilevanza \u0026#232; sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e la pronuncia di accoglimento possa influire sull\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo della decisione nel processo principale o sul relativo dispositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ancora in punto di ammissibilit\u0026#224; delle questioni, i rimettenti si mostrano tutti consapevoli della preclusione che, in linea di principio, incontra il sindacato costituzionale di costituzionalit\u0026#224; \u003cem\u003ein malam partem,\u003c/em\u003e in ragione della riserva di legge in materia penale di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssi ritengono tuttavia che tale preclusione non operi rispetto alle questioni ora proposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Numerosi giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e richiamano anzitutto le decisioni con le quali questa Corte ha derogato a tale generale preclusione e, in particolare, quelle che hanno ammesso la sindacabilit\u0026#224; \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e delle norme contrarie agli obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0026#8217;art. 11 o dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. Le questioni sollevate rientrerebbero in questa eccezione, assumendosi nelle ordinanze di rimessione la contrariet\u0026#224; della disposizione censurata all\u0026#8217;obbligo sovranazionale, che deriverebbe dalla UNCAC, di non decriminalizzare l\u0026#8217;abuso di ufficio (cos\u0026#236; le ordinanze iscritte ai numeri 201, 222, 232 e 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 4, 5, 8, 10, 17, 18, 20, 25 e 33 reg. ord. del 2025) o, quanto meno, di non arretrare rispetto al complessivo livello di efficacia ed effettivit\u0026#224; nella prevenzione degli abusi funzionali intenzionalmente posti in essere dagli agenti pubblici in danno dei privati (ordinanza iscritta al n. 50 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Alcuni rimettenti, a supporto dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., evocano altres\u0026#236; le decisioni che hanno ammesso la sindacabilit\u0026#224; \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e delle cosiddette norme penali di favore (ordinanze iscritte al n. 233 reg. ord. del 2024 e al n. 33 reg. ord. del 2025, nella quale il rimettente suggerisce che \u0026#171;il raffronto tra la incriminazione [di cui all\u0026#8217;art.] 353 del codice penale e la norma abrogativa dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio potrebbe valere [\u0026#8230;] a leggere quest\u0026#8217;ultima, nello specifico settore, come una norma penale di favore, suscettibile del giudizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;, dal momento che sottrarrebbe, \u0026#171;senza alcuna ragione giustificatrice, una categoria di soggetti dall\u0026#8217;attuazione della norma penale generale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Altri rimettenti ancora sollecitano questa Corte ad allargare ulteriormente le maglie del sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e, ammettendolo anche in relazione a diversi parametri costituzionali, laddove la norma censurata produca un effetto grave e sistemico sul principio di imparzialit\u0026#224; e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost. (ordinanze iscritte al n. 222 reg. ord. del 2024 e al n. 8 reg. ord. del 2025) o lasci privi di tutela i diritti fondamentali del cittadino lesi dalle condotte degli agenti pubblici (ordinanza n. 4 reg. ord. del 2025, nella quale si prospetta che l\u0026#8217;art. 28 Cost., nella parte in cui dispone che \u0026#171;i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti\u0026#187;, aprirebbe lo spazio per una nuova eccezione al principio della \u0026#171;riserva di legge parlamentare in materia penale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il Tribunale di Firenze (ordinanza iscritta al n. 222 reg. ord. del 2024) sostiene che il quadro normativo attuale sarebbe profondamente mutato rispetto a quello scrutinato in precedenti occasioni, e comunque non pi\u0026#249; in grado di assicurare adeguata protezione ai valori tutelati dal parametro costituzionale evocato, tanto pi\u0026#249; a fronte delle modifiche riduttive di altre fattispecie penali nel frattempo operate dal legislatore (quale quella che avrebbe interessato l\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., relativo al traffico di influenze illecite).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn termini analoghi, il Tribunale di Teramo (ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2025) osserva che, sebbene la natura sussidiaria della sanzione penale imponga il ricorso all\u0026#8217;incriminazione solo quando, secondo una valutazione rimessa al discrezionale apprezzamento del legislatore, le altre e meno severe soluzioni si rivelino insufficienti o inadeguate, sarebbe tuttavia inammissibile che la riduzione dell\u0026#8217;area penale sia sempre insindacabile, specie quando ci\u0026#242; \u0026#171;finisca per negare qualsivoglia forma di tutela a valori di rilevanza costituzionale primaria quali quelli che conformano l\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187;. In questa prospettiva, la specificit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento legislativo oggetto di censura, rispetto alle riformulazioni in senso restrittivo della fattispecie apportate in passato, consentirebbe il superamento degli argomenti con i quali, in precedenza, questa Corte aveva dichiarato l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del sindacato costituzionale sulle norme che avevano circoscritto la portata del reato di abuso ufficio. Se, infatti, le precedenti riformulazioni della fattispecie di abuso d\u0026#8217;ufficio in senso restrittivo avevano determinato un fenomeno di \u003cem\u003eabolitio criminis\u003c/em\u003e parziale, lasciando residuare una forma, seppure ridimensionata, di tutela dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, oggi la legge n. 114 del 2024 sarebbe intervenuta \u0026#171;su quella medesima area di tutela elidendola definitivamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, in relazione alla denunciata violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (o del solo art. 117, primo comma, Cost.), gli argomenti dei rimettenti, pur condividendo un nucleo comune di censure imperniate sulla violazione degli obblighi internazionali discendenti dalla UNCAC, si sviluppano lungo due direttrici parzialmente diverse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; La prospettazione di fondo delle tredici ordinanze provenienti dai giudici di merito (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, da 1.1.1. a 1.1.13.) \u0026#232; che l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen. avrebbe violato l\u0026#8217;obbligo che discenderebbe dalla UNCAC \u0026#8211; interpretata alla luce delle spiegazioni fornite dalla \u003cem\u003eLegislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption\u003c/em\u003e, elaborata dall\u0026#8217;Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e dei criteri fissati nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati \u0026#8211; di mantenere nell\u0026#8217;ordinamento la norma incriminatrice dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio, e dunque di non abrogarla, laddove gi\u0026#224; presente nella legislazione interna al momento della ratifica (cosiddetto divieto di regresso o obbligo di \u003cem\u003estand still\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni della UNCAC dalle quali discenderebbe tale obbligo sono individuate, da alcuni dei rimettenti, nel solo art. 19 (ordinanze iscritte ai numeri 4, 20 e 25 reg. ord. del 2025) e, da parte dei pi\u0026#249;, nel combinato disposto degli artt. 7, paragrafo 4, e 19. In qualche ordinanza sono aggiunte all\u0026#8217;elenco ulteriori disposizioni, da leggersi unitamente alle prime, in una interpretazione sistematica e finalistica del trattato che ne valorizzi l\u0026#8217;oggetto e le finalit\u0026#224;: l\u0026#8217;art. 1 (ordinanze iscritte al n. 1 e al n. 17 reg. ord. del 2025); l\u0026#8217;art. 5 (ordinanza iscritte al n. 17 reg. ord. del 2025); l\u0026#8217;art. 65 (ordinanze iscritte ai numeri 222, 232 e 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 8, 17, 18, 33 e 50 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.1.\u0026#8211; Sul piano dell\u0026#8217;interpretazione letterale, \u0026#232; constatazione pressocch\u0026#233; trasversale a tutte le ordinanze, pur con accenti e sfumature diverse, che il dato testuale dell\u0026#8217;art. 19 UNCAC, dedicato all\u0026#8217;abuso di funzioni, non ponga uno specifico obbligo di incriminazione in capo agli Stati membri. La disposizione, infatti, impegnerebbe gli Stati solo a prendere in considerazione (\u0026#171;\u003cem\u003eshall consider adopting\u003c/em\u003e\u0026#187;) l\u0026#8217;introduzione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel pari condiviso \u0026#232; il richiamo alle spiegazioni fornite nella \u003cem\u003eLegislative guide \u003c/em\u003esulla diversa natura delle disposizioni della UNCAC, che non esprimerebbero tutte lo stesso livello di cogenza (\u0026#171;\u003cem\u003edo not \u003c/em\u003e\u003cem\u003eall \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehave the same level of obligation\u003c/em\u003e\u0026#187;), ma si distinguerebbero in tre categorie:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e(a) un primo gruppo includerebbe le disposizioni che impongono \u0026#171;\u003cem\u003emandatory requirements\u003c/em\u003e\u0026#187;, ossia una \u003cem\u003e\u0026#171;obligation to take legislative or other measures\u003c/em\u003e\u0026#187; (un vero e proprio obbligo di adottare misure legislative o di altro tipo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e(b) un secondo gruppo, nel quale rientrerebbe l\u0026#8217;art. 19, in materia di abuso d\u0026#8217;ufficio, indicherebbe \u0026#171;\u003cem\u003eoptional requirements\u003c/em\u003e\u0026#187;, che sanciscono una \u0026#171;\u003cem\u003eobligation to consider\u003c/em\u003e\u0026#187; (un obbligo di prendere in considerazione);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e(c) un terzo gruppo sancirebbe mere \u0026#171;\u003cem\u003eoptional measures\u003c/em\u003e\u0026#187;, ossia misure che \u0026#171;\u003cem\u003eStates parties may wish to consider\u003c/em\u003e\u0026#187; (misure che gli Stati hanno la facolt\u0026#224; di prendere in considerazione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla stregua di quanto previsto per le disposizioni del secondo tipo dal paragrafo 12 della \u003cem\u003eLegislative guide\u003c/em\u003e (secondo cui gli Stati parte \u0026#171;\u003cem\u003eare urged to consider adopting a certain measure and to make a genuine effort to see whether it would be compatible with their legal systems\u003c/em\u003e\u0026#187;), le disposizioni riconducibili alla categoria (b) non sarebbero meramente facoltative e non esprimerebbero semplici raccomandazioni, ma fonderebbero un vero e proprio obbligo per gli Stati membri di fare un ragionevole sforzo per verificare se l\u0026#8217;introduzione di una determinata ipotesi di reato sia compatibile con il proprio ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal che, secondo alcuni rimettenti (ordinanze iscritte al n. 201 e al n. 233 reg. ord. del 2024), deriverebbe la conseguenza che, ove tale compatibilit\u0026#224; fosse riscontrata, lo Stato sarebbe obbligato a introdurre la fattispecie incriminatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.2.\u0026#8211; Per la gran parte dei giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e, invece, sebbene la disposizione convenzionale non imponga un obbligo di criminalizzazione (ci\u0026#242; per cui la Convenzione di M\u0026#233;rida utilizza la diversa locuzione \u003cem\u003e\u0026#171;shall adopt\u003c/em\u003e\u0026#187;), ma un mero obbligo di prendere in considerazione l\u0026#8217;introduzione del reato (\u0026#171;\u003cem\u003eshall consider adopting\u0026#187;\u003c/em\u003e), sarebbe l\u0026#8217;esegesi teleologica e sistematica della stessa disposizione, letta in rapporto all\u0026#8217;oggetto e allo scopo del trattato e in combinato disposto con altri articoli a dimostrare l\u0026#8217;esistenza, quanto meno, di un obbligo convenzionale di \u0026#171;non regresso\u0026#187; rispetto alle incriminazioni gi\u0026#224; esistenti nell\u0026#8217;ordinamento nazionale e compatibili con esso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVerrebbero in rilievo, in particolare, l\u0026#8217;oggetto, le finalit\u0026#224; e l\u0026#8217;approccio multilivello della UNCAC. Significativi, al riguardo, sarebbero gli obiettivi di contrasto espressi dal preambolo e dall\u0026#8217;art. 1 UNCAC (che include nelle finalit\u0026#224; della convenzione \u0026#171;la promozione e il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo pi\u0026#249; efficace\u0026#187;), cos\u0026#236; come la circostanza che, nella materia penale, le disposizioni del terzo capitolo del trattato vincolerebbero gli Stati contraenti a integrare la propria legislazione penale prevedendo una molteplicit\u0026#224; di illeciti a carattere corruttivo, ove gli stessi non siano gi\u0026#224; disciplinati come reati dal diritto interno, e impegnerebbero i contraenti a criminalizzare non solo le ipotesi tradizionali o pi\u0026#249; gravi di corruzione, ma anche condotte intermedie, spesso propedeutiche alla conclusione di accordi corruttivi in senso stretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fini di una corretta interpretazione sistematica e teleologica della Convenzione, poi, andrebbero considerate, in una lettura coordinata, anche altre disposizioni: l\u0026#8217;art. 5, secondo cui \u0026#171;[c]iascuno Stato Parte [\u0026#8230;] elabora e applica o mantiene politiche contro la corruzione efficaci e coordinate che [\u0026#8230;] rispecchino i principi dello stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d\u0026#8217;integrit\u0026#224;, di trasparenza e di responsabilit\u0026#224;\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 65, paragrafo 1, da cui discenderebbe la doverosit\u0026#224; dell\u0026#8217;attuazione degli obblighi internazionali previsti dalla convenzione stessa; il paragrafo 2 dello stesso articolo, da cui si desumerebbe che quelli imposti dalla convenzione sono soltanto standard minimi di tutela, restando nella facolt\u0026#224; degli Stati parte di adottare misure pi\u0026#249; rigorose; l\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, a mente del quale \u0026#171;[c]iascuno stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti d\u0027interesse\u0026#187; (\u0026#171;\u003cem\u003eEach State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, endeavour to adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts of interest\u0026#187;\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 19 UNCAC, letto alla luce delle indicazioni interpretative contenute nella \u003cem\u003eLegislative guide\u003c/em\u003e e, soprattutto, in correlazione al citato art. 7, paragrafo 4, della stessa Convenzione, dispiegherebbe dunque una diversa efficacia vincolante a seconda che lo Stato aderente abbia o meno gi\u0026#224; adottato nel proprio ordinamento la fattispecie di abuso d\u0026#8217;ufficio. In particolare, a) lo Stato parte che non abbia introdotto il reato prima dell\u0026#8217;adesione alla UNCAC, sarebbe tenuto a valutare concretamente e seriamente la sua introduzione in conformit\u0026#224; al proprio diritto interno, dovendo compiere uno sforzo reale per vedere se esso sia compatibile con il proprio ordinamento giuridico; b) lo Stato parte che invece, come l\u0026#8217;Italia, contempli gi\u0026#224; nel proprio ordinamento il reato e abbia, dunque, gi\u0026#224; positivamente valutato la conformit\u0026#224; della fattispecie rispetto al proprio diritto interno \u0026#8211; essendo tenuto a mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse (art. 7, paragrafo 4) \u0026#8211; sarebbe tenuto a non abrogare la fattispecie gi\u0026#224; vigente. E ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; se l\u0026#8217;abrogazione non sia accompagnata dalla contestuale adozione di alcuna misura preventiva o repressivo-sanzionatoria caratterizzata da concreta ed effettiva dissuasivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.3.\u0026#8211; Una conferma dell\u0026#8217;esistenza di un tale \u0026#171;divieto di regressione\u0026#187; si trarrebbe, secondo uno dei rimettenti, anche dall\u0026#8217;atteggiamento del legislatore che, successivamente alla ratifica della UNCAC, pur nel susseguirsi di novelle che hanno interessato l\u0026#8217;art. 323 cod. pen., mai avrebbe mostrato di voler mettere in discussione la rilevanza penale dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio, neppure con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell\u0026#8217;illegalit\u0026#224; nella pubblica amministrazione), con la quale sarebbe stata rimodulato in maniera organica e sistematica l\u0026#8217;intero Titolo II del codice penale, addirittura aggravando la pena prevista dall\u0026#8217;art. 323 cod. pen. (ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.4.\u0026#8211; Secondo altri rimettenti, ulteriore indice della sussistenza di un obbligo internazionale e di una possibile violazione della Convenzione si trarrebbe dalle preoccupazioni espresse per l\u0026#8217;abrogazione del reato di abuso di ufficio (oltre che per la limitazione dell\u0026#8217;ambito di applicazione del reato di traffico di influenze illecite) nella Relazione annuale della Commissione UE sullo Stato di diritto per il 2024, adottata a Bruxelles il 24 luglio 2024 (ordinanze iscritte ai numeri 201 e 222 reg. ord. del 2024 e al n. 10 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.5.\u0026#8211; In alcune ordinanze, infine, si osserva che la scelta di depenalizzare l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio si porrebbe in controtendenza rispetto alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunit\u0026#224; europee o degli Stati membri dell\u0026#8217;Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, considerato che tale proposta di direttiva, in attuazione proprio della UNCAC, all\u0026#8217;art. 11, impegnerebbe gli Stati membri a prevedere espressamente come reato l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio (ordinanze iscritte ai numeri 201 e 222 reg. ord. del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; Diversa \u0026#232; la prospettazione svolta nell\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 1.1.14).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Sezione rimettente individua l\u0026#8217;obbligo rilevante rispetto al sindacato di costituzionalit\u0026#224;, al metro degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., non gi\u0026#224; in un dovere di incriminazione o di non decriminalizzazione dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio, che reputa insussistente, bens\u0026#236; nel pi\u0026#249; ampio obbligo di mantenere standard di efficace attuazione della UNCAC nel suo complesso, nonch\u0026#233; rispetto allo specifico obiettivo di efficace attuazione dei sistemi di prevenzione della corruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, i vincoli per il legislatore derivanti dagli obblighi internazionali in materia penale, rilevanti ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., non si esaurirebbero negli obblighi di criminalizzazione, come sarebbe stato chiarito da questa Corte nella sentenza n. 28 del 2010. Oltre agli obblighi di criminalizzazione previsti dalla UNCAC, verrebbero qui in rilievo gli obblighi \u0026#171;di efficace persecuzione, di perseguimento e di mantenimento degli standard di efficacia stabiliti nella prevenzione della corruzione\u0026#187;: obblighi rispetto ai quali la penalizzazione delle condotte di abuso di ufficio sarebbe rilevante \u0026#171;quale strumento normativo specificamente destinato a rendere efficace ed effettivo il sistema di prevenzione della corruzione, favorendo la trasparenza e prevenendo i conflitti di interesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;abrogare il reato di abuso di ufficio, il legislatore non avrebbe correlativamente rafforzato \u0026#171;il livello di prevenzione, a livello amministrativo, contro le condotte abusive e la violazione dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; da parte dei pubblici agenti in danno dei privati, come imposto dagli articoli 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione di Merida\u0026#187;. E ci\u0026#242; in contrasto con quanto previsto dall\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, infatti, porrebbe \u0026#171;uno specifico obbligo (\u0026#8220;ciascuno Stato si adopera\u0026#8221;) di perseguimento degli standard di efficace prevenzione della corruzione sanciti dalla Convenzione, mediante l\u0026#8217;adozione di \u0026#8220;sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse\u0026#8221;\u0026#187;. Inoltre, come si evincerebbe dall\u0026#8217;uso del verbo \u0026#171;\u003cem\u003ema\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003entain\u003c/em\u003e\u0026#187;, essa obbligherebbe gli Stati contraenti \u0026#171;a impegnarsi a preservare gli standard di tutela raggiunti e, dunque, [ad] astenersi dall\u0026#8217;adottare misure, legislative o amministrative, che comportino il regresso rispetto al livello di attuazione raggiunto nel perseguimento degli scopi della Convenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale obbligo non comporterebbe, invero, che le norme penali interne necessarie a garantire l\u0026#8217;obiettivo debbano rimanere cristallizzate al livello pi\u0026#249; rigoroso che hanno attinto (e non escluderebbe in radice la riduzione delle aree di illiceit\u0026#224; penale o, persino, l\u0026#8217;esclusione del ricorso alla sanzione penale). Esso, per\u0026#242;, attribuirebbe alle norme attuative della convenzione una particolare \u0026#171;forza di resistenza\u0026#187; all\u0026#8217;abrogazione, che le sottrarrebbe a novazioni legislative non conformi al vincolo posto dal trattato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;abrogazione del reato di abuso di ufficio avrebbe, dunque, violato questo specifico obbligo, in quanto non sarebbe stata \u0026#171;compensata\u0026#187; dall\u0026#8217;adozione di meccanismi, preventivi o repressivi, penali o amministrativi volti a mantenere il medesimo standard di efficacia ed effettivit\u0026#224; nella prevenzione degli abusi funzionali intenzionalmente posti in essere dagli agenti pubblici ai danni dei cittadini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInadeguati, in tal senso, sarebbero \u0026#171;i rimedi preventivi anticorruzione (quali quelli introdotti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97)\u0026#187;, perch\u0026#233; gli stessi \u0026#171;riguard[erebbero] molto marginalmente i comportamenti dei singoli funzionari e si concentr[erebbero] sull\u0026#8217;organizzazione dell\u0026#8217;azione complessiva dell\u0026#8217;amministrazione, senza assumere alcun effetto specifico nei confronti della singola azione illecita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnaloghe considerazioni varrebbero per i rimedi giurisdizionali, onerosi e non sempre attivabili, \u0026#171;in quanto, non di rado, le prevaricazioni dei pubblici agenti si tradu[rrebbero] non in atti amministrativi, ma in meri comportamenti, come tali non impugnabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina amministrativa dei conflitti di interesse, per altro verso, sarebbe \u0026#171;frammentaria e non sempre coerente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure i sistemi disciplinari, \u0026#171;estremamente frastagliati\u0026#187;, fornirebbero una risposta soddisfacente, considerato che \u0026#171;le sanzioni disciplinari per la violazione dell\u0026#8217;obbligo di astensione previsto nei vari codici deontologici richiesti dall\u0026#8217;art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [sarebbero] difficilmente applicabili ai dirigenti di pi\u0026#249; alto livello per i quali pi\u0026#249; che la responsabilit\u0026#224; disciplinare vale quella di risultato, in forza dell\u0026#8217;art. 21 dello stesso decreto, e non oper[erebbero] per gli amministratori eletti\u0026#187;. D\u0026#8217;altra parte, questi rimedi sarebbero azionabili soltanto su denuncia del privato, stante l\u0026#8217;assenza, nel procedimento disciplinare, di incisivi poteri di istruttoria e della possibilit\u0026#224; di intervento della persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno la responsabilit\u0026#224; contabile ed erariale, infine, assicurerebbe \u0026#171;una prevenzione efficace e adeguata degli abusi funzionali commessi in danno dei privati\u0026#187;, in quanto tale sistema di responsabilit\u0026#224; sarebbe \u0026#171;incentrato sul danno arrecato allo Stato e non [sarebbe] attivabile a fronte di danni subiti meramente dal privato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., le due ordinanze che evocano tale parametro sviluppano argomenti in parte coincidenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.1.\u0026#8211; A parere del GUP del Tribunale di Firenze (ordinanza iscritta al n. 233 reg. ord. del 2024) l\u0026#8217;abrogazione della fattispecie incriminatrice dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio sarebbe irrispettosa del \u0026#171;principio di uguaglianza, in particolare nella sua specificazione della necessaria ragionevolezza nell\u0026#8217;esercizio del potere legislativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto dell\u0026#8217;\u003cem\u003eabolitio crimin\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003es \u003c/em\u003esi sarebbe prodotta, infatti, \u0026#171;una disparit\u0026#224; di trattamento giuridico e sanzionatorio tra fattispecie analoghe o con fattispecie esprimenti un disvalore oggettivo ancor pi\u0026#249; lieve rispetto a quello della fattispecie abrogata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA titolo esemplificativo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e addita l\u0026#8217;incongruenza logica della depenalizzazione dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio a fronte della persistente rilevanza penale del rifiuto od omissione di atti di ufficio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 328 cod. pen. In tal modo, si sarebbe scelto di punire condotte omissive le cui conseguenze dannose potrebbero essere molto meno gravi di quelle discendenti dalle condotte commissive che integravano l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio, lasciato privo di sanzione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParticolarmente rilevante, in relazione alle imputazioni del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sarebbe poi la discrasia rispetto ai fatti di cui all\u0026#8217;art. 353 cod. pen. (che punisce la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con altri mezzi collusivi o fraudolenti, turbi la gara in un pubblico incanto o in una licitazione privata) e all\u0026#8217;art. 353-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (che punisce analoghe condotte realizzate nella fase precedente all\u0026#8217;emanazione del bando di gara). Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, nel caso di abusi commessi nella predisposizione dei bandi o nello svolgimento dei concorsi per l\u0026#8217;accesso al pubblico impiego non sarebbero configurabili n\u0026#233; il delitto di turbata libert\u0026#224; degli incanti, n\u0026#233; quello di turbata libert\u0026#224; di scelta del contraente, l\u0026#8217;abrogazione del reato di abuso d\u0026#8217;ufficio avrebbe privato di qualsiasi presidio penale tali procedure, mantenendo rilevanza penale solo all\u0026#8217;irregolare svolgimento dei pubblici incanti, nonostante la pari importanza di ambedue i settori ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.2.\u0026#8211; Anche il GIP del Tribunale di Roma (ordinanza iscritta al n. 33 reg. ord. del 2025) evidenzia che, a seguito dell\u0026#8217;abrogazione, le condotte di favoritismo intenzionale, in violazione della legge, riguardanti l\u0026#8217;ambito delle procedure concorsuali pubbliche sarebbero rimaste prive di sanzione penale, a differenza di analoghe condotte in settori omogenei, quali quelle che \u0026#171;violano la correttezza delle procedure che conducono alla scelta del contraente e allo svolgimento della gara nelle procedure di appalto pubblico\u0026#187;, punite dagli artt. 353 e 353-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 3 Cost. deriverebbe dalla manifesta arbitrariet\u0026#224; della scelta di abolire il reato di abuso d\u0026#8217;ufficio, in una con l\u0026#8217;irragionevolezza di mantenere l\u0026#8217;incriminazione per fatti che sarebbero omogenei rispetto a quelli sanzionati dalla disposizione abrogata. Il risultante assetto normativo, infatti, sarebbe connotato da una \u0026#171;rilevante disparit\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito dello stesso settore della pubblica amministrazione\u0026#187;, essendo stato introdotto \u0026#171;in modo irragionevole, un trattamento di favore per i soggetti che partecipano ai procedimenti di selezione del personale dipendente dello Stato rispetto a quelli che si occupano di procedure per l\u0026#8217;acquisto, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi\u0026#187;. La norma abrogatrice dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio, pertanto, assumerebbe la fisionomia di una norma penale di favore, che sottrarrebbe \u0026#171;senza alcuna ragione giustificatrice, una categoria di soggetti dall\u0026#8217;attuazione della norma penale generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Ancora in punto di non manifesta infondatezza, in relazione alla violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost. (denunciata con le ordinanze iscritte ai numeri 222 e 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 4, 8 e 33 reg. ord. del 2025), i giudici rimettenti, con argomentazioni variamente articolate, prospettano tutte, nella sostanza, che l\u0026#8217;abrogazione della fattispecie incriminatrice, tanto pi\u0026#249; in quanto non accompagnata dall\u0026#8217;introduzione di illeciti amministrativi o dal potenziamento di misure di prevenzione di condotte lesive del buon andamento e della imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, avrebbe creato un vuoto di tutela contro le particolari modalit\u0026#224; di aggressione di tali valori di rilievo costituzionale, in precedenza contrastate dal delitto di cui all\u0026#8217;art. 323 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.1.\u0026#8211; In particolare, il Tribunale di Firenze (ordinanze iscritte al n. 222 reg. ord. del 2024 e al n. 8 reg. ord. del 2025) lamenta che l\u0026#8217;abolizione di tale reato, sia nella forma dell\u0026#8217;abuso per violazione di legge che per omessa astensione, sia quale abuso di danno che di vantaggio:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; avrebbe inibito la repressione e la tutela sul piano penale non solo nei casi di violazione di legge intenzionalmente posta in essere dal pubblico agente per danneggiare o favorire taluno (casi che erano ormai limitati ai pi\u0026#249; gravi, obiettivi e conclamati, in ragione della riformulazione in senso restrittivo della fattispecie operata con l\u0026#8217;art. 23, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante \u0026#171;Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120), ma anche in quelli di mancata astensione, in presenza di conflitto di interessi o di situazioni di incompatibilit\u0026#224;. Delle condotte finora incriminate dall\u0026#8217;art. 323 cod. pen., infatti, rimarrebbero sanzionate penalmente solo quelle che integrano il cosiddetto peculato per distrazione (limitato, tuttavia, alla distrazione di denaro o cose mobili), in forza della introduzione della nuova fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 314-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (\u0026#171;Indebita destinazione di denaro o cose mobili\u0026#187;) ad opera dell\u0026#8217;art. 9 del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, nonch\u0026#233; le forme \u0026#171;abuso d\u0026#8217;ufficio \u0026#8220;per omissione\u0026#8221;, tuttora incriminate dall\u0026#8217;art. 328 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; avrebbe depotenziato, indirettamente, lo stesso obbligo di astensione del pubblico ufficiale in caso di conflitto di interessi, tenuto conto che nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; la disposizione abrogata fungeva, in un tempo, da norma repressiva della violazione dell\u0026#8217;obbligo di astensione e da norma fondativa dell\u0026#8217;obbligo stesso, specialmente in settori nei quali l\u0026#8217;obbligo non era oggetto di una specifica disciplina;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; e avrebbe prodotto un effetto ulteriormente restrittivo dell\u0026#8217;ambito di applicazione del reato di traffico di influenze illecite, gi\u0026#224; fortemente inciso dalla riformulazione dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. ad opera dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della legge n. 114 del 2024. La definizione di \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187; introdotta con il nuovo art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (ossia quella posta in essere \u0026#171;per indurre [\u0026#8230;] a compiere un atto contrario ai doveri d\u0026#8217;ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito\u0026#187;), avrebbe subito, infatti, una grave limitazione indiretta, derivante dal fatto che l\u0026#8217;\u0026#171;atto contrario ai doveri d\u0026#8217;ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito\u0026#187; non potrebbe pi\u0026#249; essere integrato da fatti riconducibili all\u0026#8217;abrogato abuso d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia, inoltre, il rimettente che il legislatore sarebbe intervenuto in maniera drastica sul sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, eliminando importanti presidi penali a tutela del buon andamento e dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, senza adeguatamente considerare gli effetti della parziale \u003cem\u003eabolitio\u003c/em\u003e prodotta dalla riformulazione della fattispecie nel 2020 e delle altre riforme \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e entrate in vigore, tutte convergenti nel senso di ridurre significativamente la possibilit\u0026#224; di effetti \u0026#8220;paralizzanti\u0026#8221; della minaccia della sanzione penale sulla attivit\u0026#224; discrezionale del pubblico amministratore (la cosiddetta \u0026#8220;paura della firma\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra gli elementi che sarebbero stati trascurati, il rimettente indica: a) l\u0026#8217;esiguo numero di procedimenti per abuso d\u0026#8217;ufficio incardinati dopo la riforma del 2020; b) la profonda revisione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, attestatasi sulla irrilevanza delle violazioni di principi generali di imparzialit\u0026#224;, buon andamento e trasparenza o di generici obblighi comportamentali; c) le maggiori tutele introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) a garanzia di iscrizioni tempestive e \u0026#171;non avventate\u0026#187; nel registro delle notizie di reato da parte degli uffici di procura, dell\u0026#8217;assenza di effetti pregiudizievoli discendenti dalla semplice iscrizione nel registro delle notizie di reato (al cui riguardo \u0026#232; richiamata la sentenza n. 21 del 2024 di questa Corte), nonch\u0026#233; del \u0026#171;ben pi\u0026#249; rilevante \u0026#8220;filtro\u0026#8221; effettuato, sia in fase di indagini preliminari \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 408, comma 1, c.p.p., sia in udienza preliminare, ex art. 425 comma 3 c.p.p., con archiviazione e declaratoria di non luogo a procedere, in difetto di ragionevole previsione di condanna\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer contro, sarebbero gravi gli effetti sistemici connessi all\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen., considerata la platea dei potenziali destinatari della fattispecie incriminatrice, tra i quali pubblici ufficiali titolari di poteri rilevantissimi, in grado di incidere pesantemente su diritti inviolabili, costituzionalmente garantiti, e considerata altres\u0026#236; l\u0026#8217;inadeguatezza, rispetto allo strumento penale, degli altri sistemi di protezione del privato cittadino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la scelta di abrogare l\u0026#8217;art. 323 cod. pen. non sarebbe riconducibile a un legittimo esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, ma sarebbe arbitraria e avrebbe prodotto un vuoto di tutela dei beni costituzionalmente protetti dall\u0026#8217;art. 97 Cost., tale da giustificare l\u0026#8217;intervento ripristinatorio di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.2.\u0026#8211; Sviluppando argomenti in larga parte coincidenti con quelli proposti dal Tribunale di Firenze, anche il Tribunale di Teramo e il GIP del Tribunale di Roma (ordinanze iscritte ai numeri 4, 5 e 33 reg. ord. del 2025) delineano un quadro di severo \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla \u0026#171;tutela dei diritti del privato a fronte degli atti di favoritismo e di deliberata prevaricazione del pubblico agente nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni\u0026#187; che, per effetto dell\u0026#8217;abrogazione, si sarebbe prodotto. Tale \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e\u003cem\u003eulnus \u003c/em\u003esarebbe aggravato dalla scelta di non bilanciare l\u0026#8217;abolizione del reato con l\u0026#8217;introduzione, quanto meno, di un corrispondente illecito amministrativo. Considerata anche la contestuale riduzione del campo applicativo dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e il modesto spazio operativo coperto dalla nuova fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 314-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., il \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ein parola si sostanzierebbe nella attribuzione \u0026#171;al funzionario pubblico [di] un potere assoluto, suscettibile di essere impunemente impiegato quale strumento di aggressione della libert\u0026#224; dei privati, in violazione dei valori costituzionali che governano l\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187; (cos\u0026#236; l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero, cos\u0026#236;, \u0026#171;rimaste prive di qualunque tutela penale le diverse ipotesi in cui un pubblico ufficiale, che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, ometta di astenersi dall\u0026#8217;adozione di una decisione da assumere in relazione al proprio Ufficio, ovvero, in violazione di norme che non prevedono discrezionalit\u0026#224;, faccia uso del potere a lui conferito per favorire o danneggiare taluno, procurando, a seconda dei casi, vantaggi o danni ingiusti\u0026#187; (ordinanza iscritta al n. 33 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In tutti i giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili e, in via gradata, infondate. La difesa dello Stato sviluppa, complessivamente, gli argomenti di seguito sintetizzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In via preliminare, l\u0026#8217;Avvocatura eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per inadeguata motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze iscritte:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; al n. 233 reg. ord. del 2024 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 1.1.4.), perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#171;assolutamente nulla di concreto e specifico\u0026#187; avrebbe argomentato in relazione alla rilevanza della questione in riferimento al caso sottoposto al suo esame, limitandosi a segnalare che l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio \u0026#232; uno dei reati oggetto dell\u0026#8217;imputazione formulata dal pubblico ministero a carico di alcuni degli imputati; n\u0026#233; avrebbe precisato che, in caso di dichiarazione di incostituzionalit\u0026#224;, si troverebbe a dover pronunciare un decreto di rinvio a giudizio e non una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; al n. 4 e al n. 17 reg. ord. del 2025 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, rispettivamente 1.1.5. e 1.1.9), per omessa motivazione in ordine alla possibilit\u0026#224; di un proscioglimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 129 cod. proc. pen. e alla possibilit\u0026#224; che i reati siano estinti per prescrizione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; al n. 18 e al n. 20 reg. ord. del 2025 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, rispettivamente 1.1.10 e 1.1.11.), per omessa motivazione in relazione alla possibilit\u0026#224; di un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al perdurante rilievo penale dei fatti contestati dopo la riforma in termini restrittivi della fattispecie, apportata dal d.l. n. 76 del 2020, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; al n. 33 reg. ord. del 2025 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 1.1.13.), per omessa motivazione riguardo alla possibilit\u0026#224; di un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente eccepisce, altres\u0026#236;, la non pertinenza del parametro dell\u0026#8217;art. 11 Cost., che darebbe \u0026#171;copertura costituzionale\u0026#187; al diritto eurounionale e sarebbe stato evocato impropriamente, rispetto agli obblighi internazionali pattizi, dalle ordinanze iscritte ai numeri 201, 222, 232 e 233, reg. ord. del 2024 nonch\u0026#233; ai numeri 5, 8, 10, 18, 33 e 50 reg. ord. del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il nucleo centrale delle difese in rito dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, tuttavia, \u0026#232; rappresentato dall\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, al metro di tutti i parametri evocati, in relazione all\u0026#8217;effetto \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e di un loro eventuale accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Viene richiamata, al riguardo, la \u0026#171;granitica giurisprudenza\u0026#187; costituzionale secondo cui, \u0026#171;in linea di principio, sono inammissibili questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che tendano ad ottenere declaratorie di incostituzionalit\u0026#224; con effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;ambito del diritto penale sostanziale\u0026#187;. In applicazione del principio, sarebbero, quindi, generalmente inammissibili le questioni volte a conseguire il ripristino di norme incriminatrici abrogate (come nei casi in esame) o di discipline penali sfavorevoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen. non sarebbe sussumibile in alcuna delle eccezioni a tale generale principio enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, non ricorrerebbe la deroga inerente alle norme contrarie ad obblighi sovranazionali, considerato che tutte le sentenze direttamente o indirettamente richiamate dai giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e (in particolare, la sentenza n. 37 del 2019, nonch\u0026#233; le sentenze n. 32 del 2014 e 28 del 2010, menzionate nella prima) non sarebbero pertinenti, perch\u0026#233; relative a casi in cui i rimettenti avevano invocato una fonte di diritto eurounionale, e non di diritto internazionale pattizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, l\u0026#8217;Avvocatura lamenta la totale mancanza di motivazione sulla assimilazione tra diritto internazionale pattizio e diritto eurounionale operata dai rimettenti, incurante delle rilevanti diversit\u0026#224; delle due fonti di obblighi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Quanto alle censure sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost., le ragioni esposte da questa Corte nella sentenza n. 8 del 2022 a sostegno dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni volte a conseguire il ripristino di norme incriminatrici abrogate non sarebbero affatto inficiate dalle \u0026#171;sopravvenienze\u0026#187; che i rimettenti adducono come ragione giustificatrice di un nuovo esame della medesima questione, a causa del supposto indebolimento della tutela della imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione: ci\u0026#242; in quanto la motivazione dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; riposerebbe, in quella sentenza, su \u0026#171;chiare considerazioni che nulla avevano a che vedere con il livello di tutela, pi\u0026#249; o meno robusto, dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224;\u0026#187; della pubblica amministrazione. Questa Corte, d\u0026#8217;altra parte, non si sarebbe mai spinta \u0026#171;a sancire n\u0026#233; a lasciar intendere che ragione dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; fosse una valutazione in concreto sul livello di garanzia delle singole componenti normative che, nei vari settori dell\u0026#8217;ordinamento, in quel momento storico contribuivano a tutelare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.3.\u0026#8211; Inammissibili, alla luce della giurisprudenza costituzionale, sarebbero anche le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., rispetto alle quali non ricorrerebbe la deroga consentita in caso di norme penali \u0026#171;di favore\u0026#187;. Anche a tale riguardo \u0026#232; richiamata la sentenza n. 8 del 2022, ove si afferma che tale qualifica compete alla norma penale che \u0026#171;stabilisca, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico pi\u0026#249; favorevole di quello che risulterebbe dall\u0026#8217;applicazione di norme generali o comuni compresenti nell\u0026#8217;ordinamento\u0026#187;, e si aggiunge che \u0026#171;[l]a qualificazione come norma penale di favore non pu\u0026#242; essere fatta, di contro, discendere, come nel caso di specie, dal raffronto tra una norma vigente e una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell\u0026#8217;area di rilevanza penale\u0026#187;. In tal caso, infatti, \u0026#171;la richiesta di sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e non mira a far riespandere una norma tuttora presente nell\u0026#8217;ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non pi\u0026#249; attuale: operazione preclusa alla Corte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe infondata, pertanto, la tesi (prospettata nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 33 reg. ord. del 2025, in riferimento ai rapporti fra la disposizione censurata e l\u0026#8217;art. 353 cod. pen.) \u0026#171;secondo cui una norma che abroga un reato potrebbe rilevare come norma penale di favore sol perch\u0026#233; la giurisprudenza aveva ricondotto a tale reato delle condotte parzialmente sovrapponibili a quelle che, se calate in fattispecie pacificamente diverse, possono avere rilievo penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Nel merito, tutte le questioni sarebbero comunque infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Le censure incentrate sull\u0026#8217;asserito contrasto con l\u0026#8217;art. 117 Cost., per violazione degli obblighi sovranazionali, sarebbero prive di fondamento per l\u0026#8217;assorbente ragione che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici rimettenti, una corretta esegesi del testo della UNCAC, rispettosa del dato letterale e sistematico e dei criteri di interpretazione posti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, renderebbe evidente che nessuna delle disposizioni del trattato obbliga gli Stati a introdurre il reato di abuso d\u0026#8217;ufficio o, nel caso in cui gi\u0026#224; lo abbia fatto, a mantenerlo nell\u0026#8217;ordinamento interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;unico obbligo previsto dalle norme pattizie sarebbe quello, contenuto nell\u0026#8217;art. 19, di \u0026#171;prendere in considerazione\u0026#187; l\u0026#8217;introduzione del reato di abuso di funzioni. Un obbligo, dunque, di natura \u0026#171;soltanto procedurale\u0026#187;, che impegnerebbe lo Stato a compiere la verifica di compatibilit\u0026#224; del reato con il proprio diritto domestico; senza che, peraltro, dall\u0026#8217;esito eventualmente positivo di tale verifica discenda l\u0026#8217;obbligo di introdurre il reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe del resto la stessa \u003cem\u003eLegislative Guide\u003c/em\u003e (alle pagine 76 e 83-84) a qualificare espressamente l\u0026#8217;abuso di funzioni come \u0026#171;\u003cem\u003enon mandatory offence\u0026#187;\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; alcun obbligo di introdurre, e men che meno di mantenere, tale incriminazione potrebbe farsi derivare da una lettura combinata di due norme \u0026#8211; quelle contenute nell\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, e nell\u0026#8217;art. 19 UNCAC \u0026#8211; tra loro assai eterogenee, per formulazione letterale, ambito di applicazione e collocazione sistematica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;indicato art. 7, paragrafo 4, collocato nel Titolo II, relativo alle \u0026#171;Misure preventive\u0026#187; (e, pertanto, n\u0026#233; nel Titolo I, relativo alle \u0026#171;Disposizioni generali\u0026#187;, n\u0026#233; nel Titolo III, relativo alla \u0026#171;Incriminazione, individuazione e repressione\u0026#187;), riguarderebbe le questioni relative alla trasparenza nel settore pubblico, e non la rilevanza penale della condotta di abuso di funzioni per approfittamento. Il testo della disposizione, lungi dal trattare \u0026#171;di quella specifica figura criminale che \u0026#232; l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio\u0026#187;, consegnerebbe agli interpreti un \u0026#171;indirizzo generale\u0026#187;, limitandosi a prevedere che gli Stati compiano \u0026#171;uno sforzo significativo\u0026#187; nella prospettiva indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimili considerazioni varrebbero anche in relazione all\u0026#8217;art. 65, paragrafo 1, UNCAC, parametro \u0026#171;assolutamente neutrale e irrilevante\u0026#187;, perch\u0026#233; si limiterebbe a \u0026#171;ribadire la necessit\u0026#224; che gli Stati contraenti assicurino l\u0026#8217;esecuzione degli obblighi in capo a loro incombenti in forza della Convenzione\u0026#187;, senza imporre esso stesso nuovi obblighi e senza prevedere alcunch\u0026#233; in relazione all\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato, peraltro, denuncia l\u0026#8217;\u0026#171;esito pratico illogico e irragionevole\u0026#187; che restituirebbe la proposta interpretativa dei rimettenti, non obbligando gli Stati a introdurre la fattispecie incriminatrice dell\u0026#8217;abuso di funzioni, e \u0026#171;al contempo tuttavia obbligando gli Stati che gi\u0026#224; avessero nell\u0026#8217;ordinamento tale fattispecie a non rimuoverla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.2.\u0026#8211; Sarebbero parimenti da disattendere \u0026#8211; rispetto alle censure riferite all\u0026#8217;art. 97 Cost., ma anche alla questione sollevata dalla Corte di cassazione, al metro degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; le conclusioni dei rimettenti circa l\u0026#8217;indebolimento complessivo del livello di tutela del bene giuridico costituzionalmente rilevante, atteso che l\u0026#8217;abrogazione del reato di abuso d\u0026#8217;ufficio non avrebbe tolto alcunch\u0026#233; \u0026#171;agli innumerevoli altri strumenti, di diritto penale ma non solo, che presidiano l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, tanto nella prospettiva della prevenzione, quanto in quella della repressione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA titolo esemplificativo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato richiama: i numerosi delitti che compongono \u0026#171;l\u0026#8217;universo dei reati contro la pubblica amministrazione\u0026#187;; l\u0026#8217;introduzione del nuovo reato di cui all\u0026#8217;art. 314-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (fattispecie delittuosa che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; avrebbe gi\u0026#224; considerato in regime di continuit\u0026#224; normativa con l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio in relazione alle ipotesi di cosiddetto abuso distrattivo di fondi pubblici); le norme che obbligano i pubblici dipendenti all\u0026#8217;astensione in caso di conflitto di interesse; le possibili conseguenze, anche disciplinari, della mancata astensione; le sanzioni, anche penali, nelle quali pu\u0026#242; incorrere il pubblico dipendente che dichiari dolosamente la falsa insussistenza di cause di incompatibilit\u0026#224;; la possibilit\u0026#224; di annullare provvedimenti adottati in violazione di legge; la responsabilit\u0026#224; erariale e contabile quando la condotta offensiva dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; abbia cagionato un danno alle pubbliche finanze; la possibilit\u0026#224; per i soggetti, privati o pubblici, danneggiati da condotte illecite di chiedere il risarcimento dei danni subiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;[I]l livello di tutela, globalmente considerata, che l\u0026#8217;ordinamento appresta in relazione all\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e al buon andamento nella pubblica amministrazione\u0026#187; sarebbe, insomma, \u0026#171;ancora robusto\u0026#187;, cos\u0026#236; come \u0026#171;effettiva\u0026#187; sarebbe \u0026#171;la capacit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento di contrastare il malaffare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.3.\u0026#8211; Ancora rispetto alla questione sollevata dalla Corte di cassazione, poi, viene denunciata come \u0026#171;intrinsecamente contraddittoria\u0026#187; la stessa impostazione argomentativa del giudice \u003cem\u003ea quo, \u003c/em\u003eche rinviene il supposto difetto di costituzionalit\u0026#224; non, \u003cem\u003esic et simpliciter\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;avere lo Stato italiano abrogato il reato di abuso d\u0026#8217;ufficio, ma nell\u0026#8217;averlo abrogato senza compensare l\u0026#8217;abbassamento di tutela del principio di imparzialit\u0026#224; con l\u0026#8217;inserimento di altre sanzioni, anche extrapenali, o addirittura di misure puramente preventive. In tale situazione, sarebbe \u0026#171;impensabile la pronuncia di incostituzionalit\u0026#224; che ripristini la rilevanza penale della fattispecie abrogata, proprio perch\u0026#233; [sarebbe] lo stesso [g]iudice a \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e a non contestare che l\u0026#8217;abrogazione del reato sarebbe stata costituzionalmente compatibile (se accompagnata da qualche altra misura compensativa, addirittura solo preventiva)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.4.\u0026#8211; Anche le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbero prive di fondamento, difettando i presupposti per un \u0026#171;giudizio triadico\u0026#187; in cui apprezzare il trattamento irragionevolmente diverso di situazioni analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si sono costituite in giudizio le seguenti parti dei procedimenti principali:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 222 reg. ord. del 2024 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 1.1.2), gli imputati A. D., O. G., C. C., C. L., P. G.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 232 reg. ord. del 2024 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 1.1.3.), gli imputati M. D.M., E.M. P., E. B.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 233 reg. ord. del 2024 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 1.1.4.), gli imputati M. C., D. N., M. C.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 1.1.10), gli imputati V. P., G. C., G. P., R. P., R. R., M.C. P., O. L., G. L., M.M.B. C., C.S. G., F. N., G. V., L. B., P. C., M.G. N.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. del 2025 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 1.1.11), l\u0026#8217;imputato G. V.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 50 reg. ord. del 2025 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 1.1.14), la parte civile V. C..\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte al n. 222, n. 232 e al n. 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 18 e 20 reg. ord. del 2025, tutte le parti chiedono che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Nei rispettivi atti di costituzione, le parti propongono argomentazioni analoghe a quelle svolte dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, incentrate: sulla preclusione di un sindacato costituzionale con effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e nella materia penale sostanziale (cui le questioni sollevate dai rimettenti non farebbero eccezione); sulla inesistenza di obblighi di incriminazione o divieti di abrogazione, derivanti dalla UNCAC, in relazione all\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio; sulla infondatezza, nel merito, di tutte le censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.3.\u0026#8211; Alcune parti eccepiscono altres\u0026#236; l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni, dovendo il giudice comunque pronunziare sentenza di proscioglimento per altre ragioni, ossia:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; perch\u0026#233; i reati sarebbero estinti per prescrizione (cos\u0026#236; la difesa di C. C. e, con argomenti illustrati nella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la difesa di A. D., O. G. e C. L., tutti nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 222 reg. ord. del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; perch\u0026#233; il reato di abuso di ufficio sarebbe stato contestato in alternativa a quello di cui all\u0026#8217;art. 353 cod. pen. (cos\u0026#236; la difesa di E.M. P., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 232 reg. ord. del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; perch\u0026#233; i fatti contestati avrebbero perso rilevanza penale gi\u0026#224; per effetto della riformulazione in termini restrittivi della fattispecie incriminatrice, operata dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, d.l. n. 76 del 2020, come convertito (cos\u0026#236; le difese di V. P., C.S. G. e, con argomenti illustrati nella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, altres\u0026#236; G. P., R. P., R. R., M.C. P., O. L. e G. L., tutti nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn un caso, quale motivo di irrilevanza della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., viene prospettato che la risoluzione della questione dovrebbe semmai comportare \u0026#171;un riequilibrio verso il basso\u0026#187; di fattispecie penali estranee alla cognizione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (cos\u0026#236; la difesa di D. N., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 233 reg. ord. del 2024, in riferimento al reato di cui all\u0026#8217;art. 328 cod. pen., posto dal rimettente a raffronto con l\u0026#8217;art. 323 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.4.\u0026#8211; In aggiunta agli argomenti svolti dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, o a loro ulteriore specificazione, viene evidenziato quanto segue in ordine alla ritenuta inammissibilit\u0026#224; delle questioni prospettate:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; questa Corte non avrebbe mai affrontato esplicitamente la tematica relativa all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale con effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e di una norma, che preveda l\u0026#8217;abrogazione di una preesistente fattispecie penale o la modifichi in senso pi\u0026#249; favorevole, per contrasto con gli obblighi internazionalmente assunti dall\u0026#8217;Italia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; per un verso, infatti, la sentenza n. 37 del 2019 (nella quale questa Corte ha affermato che un controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale, con potenziali effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e, \u0026#171;pu\u0026#242; risultare ammissibile ove si assuma la contrariet\u0026#224; della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0026#8217;art. 11 o dell\u0026#8217;art. 117, primo comma Cost.\u0026#187;) sembrerebbe semplicemente fare riferimento ai principi espressi nella sentenza n. 32 del 2014, che, a sua volta, non avrebbe affrontato direttamente il tema della compatibilit\u0026#224; o incompatibilit\u0026#224; delle norme (denunciate come costituzionalmente illegittime) rispetto ad obblighi sovranazionali, ma si sarebbe limitata ad osservare \u0026#171;come la \u0026#8220;ripresa dell\u0026#8217;applicazione delle norme sanzionatorie\u0026#8221; gi\u0026#224; contenute nel D.P.R. n. 309/1990, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalit\u0026#224;, trovasse giustificazione (anche) negli obblighi di penalizzazione in materia di traffico illecito di stupefacenti previsti dalla Decisione quadro n. 2004/757/GAI dell\u0026#8217;Unione [e]uropea\u0026#187;; per altro verso, quanto alla sentenza n. 28 del 2010, si tratterebbe di una pronuncia \u0026#171;con la quale questa Corte aveva dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma non penale (art. 183, comma 1 lett. n) del D.lgs. 152/2006), che escludeva dalla nozione di rifiuto, in contrasto con le Direttive Europee in materia, le ceneri di pirite\u0026#187;. La declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale norma extrapenale, quindi, avrebbe comportato non gi\u0026#224; la reviviscenza di una norma penale abrogata, ma semplicemente la riespansione del perimetro di applicazione della disciplina sui rifiuti (difesa di M. D.M., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 232 reg. ord. del 2024; propone considerazioni analoghe, in ordine alla non pertinenza delle sentenze richiamate dal rimettente, anche la difesa di E. B., nel medesimo giudizio);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; alla generale preclusione delle pronunzie ablative \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e, per l\u0026#8217;assoluta inderogabilit\u0026#224; che connoterebbe il principio di riserva di legge di cui all\u0026#8217;art. 25 Cost., \u0026#171;anche quando confligge con altri principi costituzionalmente significativi\u0026#187;, non potrebbe, quindi, farsi eccezione sulla base di quanto affermato nelle sentenze di questa Corte sopra richiamate, riguardanti casi diversi e non pertinenti (difesa di P. C., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.5.\u0026#8211; Per quanto concerne, infine, la ritenuta infondatezza nel merito delle questioni, i difensori degli imputati costituiti svolgono i seguenti argomenti ulteriori rispetto a quelli gi\u0026#224; articolati dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; quanto all\u0026#8217;art. 19 UNCAC, dalla sua formulazione non potrebbe ricavarsi \u0026#171;alcun obbligo di natura assoluta, connotato da perentoriet\u0026#224; e inderogabilit\u0026#224; al punto da risultare costituzionalmente sindacabile quale fonte di \u0026#8220;inattuazione sopravvenuta\u0026#8221;\u0026#187; (difesa di G. C., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025; in termini analoghi, rimarcando l\u0026#8217;inesistenza di un obbligo internazionale di cui il legislatore debba tenere conto nella rimodulazione dell\u0026#8217;area di rilevanza penale, cio\u0026#232; nell\u0026#8217;esercizio di una prerogativa costituzionalmente garantita al Parlamento dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., anche la difesa di G. V., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord del. 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la norma da ultimo richiamata porrebbe soltanto un obbligo di prendere in considerazione l\u0026#8217;introduzione del reato di abuso d\u0026#8217;ufficio nell\u0026#8217;ordinamento interno: obbligo al quale il legislatore avrebbe adempiuto, come confermato dalla introduzione della nuova fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 314-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. Tale innovazione legislativa, infatti, dimostrerebbe che \u0026#171;la fattispecie prima cristallizzata nell\u0026#8217;art. 323 c.p. \u0026#232; stata ponderata dal Legislatore\u0026#187;, che l\u0026#8217;avrebbe \u0026#171;in parte mantenuta nell\u0026#8217;alveo dell\u0026#8217;illecito penale, opportunamente sanzionato, in parte esclusa, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;abrogazione della \u0026#8220;porzione di illecito\u0026#8221; non \u0026#8220;veicolata\u0026#8221; \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e art. 314-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\u0026#187; (difesa di D. N., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 233 reg. ord. del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la netta distinzione fra obblighi e facolt\u0026#224; di incriminazione nella sistematica della Convenzione, con la limitazione dei primi \u0026#171;all\u0026#8217;oggetto indispensabile dell\u0026#8217;accordo internazionale, cio\u0026#232; la repressione delle condotte criminose pi\u0026#249; gravi e/o pi\u0026#249; strettamente legate al fenomeno corruttivo ampiamente inteso\u0026#187; e la previsione delle seconde per le \u0026#171;manifestazioni criminose meno gravi e/o non immediatamente rientranti negli obiettivi di contrasto espressi dal Preambolo e dall\u0026#8217;art. 1 della Convenzione\u0026#187;, troverebbe conferma negli atti adottati dagli organismi creati dalla stessa Convenzione, ossia la Conferenza degli Stati parte della Convenzione e il Segretariato, che formulano agli Stati parte la raccomandazione di prevedere, ove non lo avessero gi\u0026#224; fatto, le fattispecie di reato di cui agli artt. 15, 16, paragrafo 1, 17, 23 e 25, \u0026#171;vale a dire proprio le disposizioni in cui \u0026#232; utilizzata la formula \u0026#8220;\u003cem\u003eshall adopt\u0026#8221;\u003c/em\u003e\u0026#187; (difesa di G. V., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; il fatto contemplato dall\u0026#8217;art. 323 cod. pen. costituirebbe \u0026#171;ancora, pur dopo l\u0026#8217;abrogazione della norma, un illecito, perseguibile sia sotto il profilo amministrativo che contabile, disciplinare e civile\u0026#187;; considerato il carattere \u0026#171;punitivo\u0026#187; che possono rivestire le sanzioni amministrative e la loro riconducibilit\u0026#224;, in ambito internazionale, alla nozione di \u0026#171;sanzioni penali\u0026#187;, sarebbe quindi soddisfatta la previsione contenuta nell\u0026#8217;art. 19 della UNCAC: a prescindere dalla sua cogenza, infatti, la norma, nel riferirsi a \u0026#171;misure che abbiano il \u0026#8220;carattere di illecito penale\u0026#8221;\u0026#187;, includerebbe anche le sanzioni amministrative (difesa di P. C., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; sotto altro profilo, l\u0026#8217;invito ad adottare misure preventive del conflitto di interessi, contemplato all\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, UNCAC, insieme a quello indirizzato al rafforzamento dei meccanismi di trasparenza, non potrebbe essere interpretato \u0026#171;come rivolto alle sole forme di tutela apprestate dal diritto penale\u0026#187;, ma andrebbe collocato, pi\u0026#249; propriamente, \u0026#171;nel quadro di una strategia integrata di intervento, ove l\u0026#8217;impiego della risorsa penalistica [\u0026#8230;] non pu\u0026#242; che maturare nel registro della sussidiariet\u0026#224;, ponendosi, cos\u0026#236;, quale ultima Thule rispetto al variegato arsenale di congegni sanzionatori contemplati dall\u0026#8217;ordinamento\u0026#187; (difesa di G. C., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen. non avrebbe prodotto un vuoto di tutela incompatibile con gli obiettivi UNCAC, i quali sarebbero \u0026#171;comunque assicurati da tutta una serie di altri meccanismi di tutela, ed in particolare dalle altre fattispecie penali contenute nel capo I, titolo II del codice penale, concernente i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione\u0026#187;; contro gli abusi del pubblico ufficiale, inoltre, il privato avrebbe a disposizione il rimedio della tutela giurisdizionale amministrativa, che consente \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di impugnare il provvedimento amministrativo proprio per il vizio dell\u0026#8217;eccesso di potere-sviamento di potere\u0026#187; (difesa di L. B., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;assunto per cui l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen. avrebbe determinato un vuoto di tutela sarebbe, in ogni caso, \u0026#171;argomento irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;, perch\u0026#233; la \u003cem\u003eabolitio\u003c/em\u003e sarebbe frutto di \u0026#171;una scelta che appartiene al potere legislativo, valutabile unicamente sotto i profili dell\u0026#8217;opportunit\u0026#224; politica, ma \u0026#232; ben lungi da comportare una qualsivoglia violazione di parametri costituzionali\u0026#187; (difesa di P. C., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;\u003cem\u003eabolitio criminis\u003c/em\u003e si inserirebbe \u0026#171;in un pi\u0026#249; ampio disegno di razionalizzazione del sistema penale\u0026#187;, volto ad evitare \u0026#171;il rischio di una criminalizzazione eccessiva dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187; e a garantire \u0026#171;maggiore certezza giuridica ai pubblici funzionari\u0026#187;, in ossequio al principio di determinatezza della norma penale sancito dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. (difesa di M.G. N., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 50 reg. ord. del 2025, la parte civile V. C. chiede invece che la Corte dichiari la illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte contesta nel merito le ragioni poste dal legislatore alla base della scelta abrogativa ed evidenzia che l\u0026#8217;abolizione del reato di abuso d\u0026#8217;ufficio e la rimodulazione del reato di traffico di influenze illecite avrebbero prodotto un \u0026#171;vuoto repressivo\u0026#187;, facendo venir meno presidi di tutela penale avverso \u0026#171;condotte spesso immediatamente prodromiche alle azioni di corruzione (o in ogni caso alle azioni \u003cem\u003econtra ius\u003c/em\u003e), mirate ad alterare il buon funzionamento e la imparzialit\u0026#224; della P.A.\u0026#187;. N\u0026#233; tale criticit\u0026#224; sarebbe stata superata \u0026#171;dall\u0026#8217;inappagante tentativo di recupero della area depenalizzata dalla abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 c.p. mediante la introduzione del delitto previsto dall\u0026#8217;art. 314 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p., rubricato \u0026#8220;Indebita destinazione di denaro o cose mobili\u0026#8221;\u0026#187;, stante la solo parziale continuit\u0026#224; normativa tra le due fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla non manifesta infondatezza della questione, alla stregua di una interpretazione letterale, logica e sistematica delle norme pattizie, la parte sostiene che dalla UNCAC (letta alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Convenzione di Vienna) discenderebbe un obbligo internazionale di \u0026#171;\u003cem\u003estand still\u003c/em\u003e\u0026#187; o un \u0026#171;divieto di regresso\u0026#187;, che impedirebbe allo Stato di abolire il delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio, in quanto gi\u0026#224; presente nella legislazione interna al momento della sottoscrizione del trattato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl tempo stesso, la parte ritiene che una ulteriore base normativa dell\u0026#8217;obbligazione internazionale sarebbe da rintracciare nell\u0026#8217;art. 27 della Convenzione: questa norma, nel prevedere l\u0026#8217;obbligo di incriminare (\u0026#171;\u003cem\u003eEach State Party shall adopt\u003c/em\u003e\u0026#187;) la \u0026#171;\u003cem\u003eparticipation in any capacity such as an accomplice, assistant or instigator in an offence established in accordance with this Convention\u003c/em\u003e\u0026#187; (ossia la partecipazione in qualsiasi veste, quale complice, assistente o istigatore, a un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione), si riferirebbe a tutti i reati stabiliti conformemente alla convenzione, \u0026#171;ivi compresi le \u003cem\u003enon-mandatory offences,\u003c/em\u003e quando previste negli ordinamenti degli Stati aderenti al Trattato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltri argomenti a sostegno della lettura proposta sarebbero ricavabili da \u0026#171;plurime disposizioni, racchiuse sotto il Capitolo IV del Trattato delle Nazioni Unite contro la Corruzione, intitolato \u0026#8220;\u003cem\u003eInternational Cooperation\u003c/em\u003e\u0026#8221;\u0026#187;: in particolare, dall\u0026#8217;art. 46, rubricato \u0026#171;\u003cem\u003eMutual legal assistance\u003c/em\u003e\u0026#187;, paragrafo 9, si trarrebbe l\u0026#8217;evidenza che, rinunciando a punire i fatti di abuso, lo Stato italiano potrebbe non accordare pi\u0026#249; la cooperazione internazionale, sulla base dell\u0026#8217;assenza del requisito della \u0026#171;\u003cem\u003edual criminality\u003c/em\u003e\u0026#187;, venendo cos\u0026#236; meno a quell\u0026#8217;obbligo di ampia collaborazione cui lo impegnerebbero gli artt. 43 (\u0026#171;\u003cem\u003eStates Parties shall cooperate in criminal matters in accordance with articles 44 to 50 of this Convention\u003c/em\u003e\u0026#187;) e 46, paragrafo 1, della convenzione (\u0026#171;\u003cem\u003eState Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention\u003c/em\u003e\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA differenza del giudice rimettente, pur riconoscendo che \u0026#171;la sanzione penale non \u0026#232; l\u0026#8217;unico strumento attraverso il quale il legislatore pu\u0026#242; cercare di perseguire la effettivit\u0026#224; della imposizione di obblighi o di doveri, come quelli inerenti allo svolgimento di funzioni amministrative\u0026#187;, la parte ritiene che \u0026#171;la forma di tutela pi\u0026#249; pregnante che possa essere accordata ad un bene giuridico si sostanzia solo e soltanto in quella penalistica\u0026#187;; con la conseguenza che, per rispettare l\u0026#8217;obbligo discendente dall\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, della UNCAC, di non attenuare gli strumenti di contrasto contro la corruzione, \u0026#171;giammai l\u0026#8217;Italia avrebbe potuto depenalizzare il delitto di abuso di ufficio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte, infine, richiama le sentenze di questa Corte dalle quali emergerebbe che \u0026#171;la retroattivit\u0026#224; della norma abrogativa di una fattispecie incriminatrice non esclude il suo assoggettamento allo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale in materia di sindacato penale \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 148 del 1983 e n. 32 del 2014), e che \u0026#171;il possibile effetto \u0026#8220;\u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e\u0026#8221; della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma abrogativa di un reato non inibisce la verifica della conformit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultima previsione, rispetto alle disposizioni di diritto internazionale pattizio: disposizioni che, in ragione degli artt. 11 e 117 Cost., [sarebbero] cogenti e sovraordinate alle leggi ordinarie\u0026#187; (sono richiamate le sentenze n. 28 del 2010 e n. 37 del 2019). Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, del resto, avrebbe accolto il principio per cui l\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224; della norma pi\u0026#249; favorevole impedirebbe la sua applicazione retroattiva ai fatti commessi nella operativit\u0026#224; della normativa precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memorie di identico tenore depositate in ciascun giudizio il 15 aprile 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito gli argomenti sviluppati a fondamento delle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; e infondatezza sollevate con gli atti di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica hanno altres\u0026#236; depositato memorie le difese di vari imputati dei giudizi \u003cem\u003ea quibus \u003c/em\u003ecostituitisi innanzi a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1\u0026#8211; Nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 222 reg. ord. del 2024, le parti A. D., O. G., C. L. e P. G., che all\u0026#8217;atto della costituzione si erano riservate l\u0026#8217;illustrazione delle difese, hanno esposto i motivi a sostegno delle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; e infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal rimettente. Le argomentazioni difensive sono analoghe a quelle svolte dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato e nell\u0026#8217;interesse degli altri imputati costituiti e attengono, sostanzialmente, all\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del sindacato costituzionale \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale; alla insussistenza di condizioni che giustifichino una deroga a tale generale principio; all\u0026#8217;inesistenza di obblighi di incriminazione o divieti di abrogazione, di matrice convenzionale, in relazione all\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta, le parti puntualizzano i seguenti aspetti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; le questioni sarebbero inammissibili in quanto irrilevanti, perch\u0026#233; i reati loro rispettivamente ascritti sarebbero gi\u0026#224; estinti per prescrizione (difese di A. D., O. G. e C. L.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; quanto alle censure di violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., \u0026#171;la norma, di carattere organizzativo-programmatico\u0026#187;, si limiterebbe a fissare \u0026#171;gli standard di economicit\u0026#224;, efficacia, efficienza ed obiettivit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187; a cui il legislatore deve attenersi e mai potrebbe autorizzare la \u0026#171;riesumazione\u0026#187; di una norma incriminatrice oramai estromessa dall\u0026#8217;ordinamento giuridico, atteso che tale prospettazione darebbe luogo ad una \u0026#171;immotivata sovrapposizione tra poteri dello Stato del tutto inammissibile in un ordinamento democratico ispirato al principio di stretta legalit\u0026#224; (art. 25, comma 2, Cost.)\u0026#187; (difesa di A. D. e O. G.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; in relazione a tale parametro, inoltre, per quanto l\u0026#8217;abrogato art. 323 cod. pen. contribuisse a tutelare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e il buon andamento della pubblica amministrazione, da ci\u0026#242; non potrebbe ricavarsi un obbligo di incriminazione, che nella Costituzione sarebbe stabilito solo dall\u0026#8217;art. 13, quarto comma. Il principio di frammentariet\u0026#224;, del resto, renderebbe \u0026#171;doverose ed inevitabili proprio quelle lacune di tutela che il ricorso agli obblighi di criminalizzazione penale intende invece scongiurare\u0026#187;, mentre la \u0026#171;tendenziale frizione degli obblighi di incriminazione con i principi fondamentali in materia penale\u0026#187; (frammentariet\u0026#224;, sussidiariet\u0026#224; ed \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e) comporterebbe \u0026#171;la necessit\u0026#224; di restringere il pi\u0026#249; possibile il relativo perimetro di azione, limitandolo alle ipotesi \u0026#8211; del tutto eccezionali \u0026#8211; gi\u0026#224; enucleate dalla stessa Corte costituzionale, fra le quali indubbiamente non rientra l\u0026#8217;abrogazione del reato di abuso d\u0026#8217;ufficio\u0026#187; (difesa di P. G.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 7 UNCAC sarebbe del tutto inidoneo a fondare \u0026#171;un supposto \u0026#8220;divieto di regresso\u0026#8221;\u0026#187;, in considerazione del suo dato topografico e testuale, della sua natura programmatica, della sua \u0026#171;radicale inconferenza rispetto al delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio\u0026#187;; esso riguarderebbe, piuttosto, \u0026#171;quel fitto insieme di istituti extrapenali (\u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e: di carattere amministrativistico), volti a presidiare imparzialit\u0026#224; e buon andamento da indebite interferenze private\u0026#187; (difesa di P. G.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le parti M. D.M. (nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 232 reg. ord. del 2024), M. C. (nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 233 reg. ord. del 2024), V. P., G. P., R. P., R. R., M.C. P., O. L., G. L., F. N., G. V. e P. C. (nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025) hanno ribadito le posizioni difensive gi\u0026#224; illustrate nei rispettivi atti di costituzione, nel senso della inammissibilit\u0026#224; e infondatezza delle questioni, salvo che per alcune considerazioni aggiuntive, di seguito sinteticamente richiamate:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; le questioni sollevate nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025 sarebbero \u003cem\u003eprima facie\u003c/em\u003e irrilevanti, in quanto dalle stesse imputazioni risulterebbe l\u0026#8217;insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 323 cod. pen., come riformulata in senso restrittivo nel 2020 (difesa di G. P., R. P., R. R., M.C. P., O. L., G. L., in rapporto alle rispettive imputazioni, nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; quanto alla pretesa esistenza di un \u0026#171;divieto (internazionale) di regresso\u0026#187;, in passato un simile divieto sarebbe stato ravvisato soltanto con riferimento al Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall\u0026#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, ma a fronte di una specifica disposizione \u0026#8211; quella dell\u0026#8217;art. 2 del Patto \u0026#8211; che impone agli Stati parte l\u0026#8217;obbligo di \u0026#171;conseguire progressivamente la piena realizzazione dei diritti \u0026#8220;ivi riconosciuti\u0026#8221; con tutti i mezzi appropriati, ivi compresa in particolare l\u0026#8217;adozione di misure legislative\u0026#187;. In termini analoghi si sarebbe espressa anche la Commissione interamericana dei diritti umani, con riferimento agli obblighi previsti dall\u0026#8217;art. 26 della Convenzione americana sui diritti umani del 1969, anche in questo caso a partire da una specifica disposizione della Convenzione. Al contrario, la pretesa di inferire dalle disposizioni della UNCAC l\u0026#8217;esistenza di un \u0026#171;obbligo internazionale di \u003cem\u003estand still\u003c/em\u003e\u0026#187; non troverebbe alcun fondamento nelle norme della Convenzione e negli strumenti interpretativi della stessa (difesa di M. D.M., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 232 reg. ord. del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; in relazione alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., per il diverso trattamento riservato ai fatti di abuso rispetto al rifiuto o alla omissione di atti d\u0026#8217;ufficio (art. 328 cod. pen.), non convincerebbe \u0026#171;l\u0026#8217;automatismo con il quale il Gup di Firenze attribuisce maggiore gravit\u0026#224; astratta a un comportamento attivo rispetto a quello caratterizzato da mera inerzia\u0026#187;, considerato anche che la diversit\u0026#224; tra il settore dei pubblici concorsi e quello dei pubblici appalti giustificherebbe la scelta discrezionale del legislatore di differenziarne la disciplina penale (difesa di M. C. nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 233 reg. ord. del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la prospettazione della Corte di cassazione, nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 50 reg. ord. del 2025, si fonderebbe su un\u0026#8217;interpretazione delle previsioni della UNCAC che non troverebbe riscontro n\u0026#233; nel testo del trattato, n\u0026#233; nella \u003cem\u003eLegislative guide\u003c/em\u003e per la sua attuazione. Essa combinerebbe in un rapporto sinergico disposizioni attinenti ad ambiti di disciplina diversi e a \u0026#171;profili estremamente differenti nell\u0026#8217;organizzazione alla lotta alla corruzione\u0026#187;, attribuendo impropriamente valore di interpretazione autentica alla \u003cem\u003eLegislative guide\u003c/em\u003e (difesa di V. P., nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025; considerazioni analoghe sono proposte, nello stesso giudizio, dalla difesa di: F. N., con riguardo alla lettura \u0026#171;combinata\u0026#187; che la Corte di cassazione propone di disposizioni eterogenee; P. C., che sottolinea come l\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, UNCAC non contenga \u0026#171;alcun riferimento al fatto che \u0026#8220;i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse\u0026#8221; debbano essere mantenuti per il tramite del ricorso alla sanzione penale\u0026#187;; G. P., R. P., R. R., M.C. P., O. L. e G. L., sia sotto il profilo dell\u0026#8217;attribuzione alla\u003cem\u003e Legislative guide\u003c/em\u003e di un improprio \u0026#171;ruolo\u0026#187; di strumento di interpretazione autentica, sia per la impossibilit\u0026#224; di trarre dall\u0026#8217;art. 7, comma 4, UNCAC, \u0026#171;in modo tortuoso attraverso un\u0026#8217;attivit\u0026#224; interpretativa complessa\u0026#187;, un obbligo di incriminazione in violazione del principio di legalit\u0026#224;);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; in ogni caso, non sarebbe condivisibile l\u0026#8217;assunto per cui l\u0026#8217;attuale apparato di presidi di tipo amministrativo, disciplinare e contabile sarebbe inidoneo \u0026#171;a tutelare il privato cittadino che sia vittima di comportamenti in precedenza qualificabili come abusi \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 323 c.p.\u0026#187;. La Corte di cassazione, in tal senso, avrebbe omesso \u0026#171;di considerare i presidi esistenti a tutela dello Stato e del privato cittadino come un sistema complesso (ed efficace) di tutele\u0026#187;; ci\u0026#242; che non \u0026#232; pi\u0026#249; penalmente rilevante sarebbe rimasto, infatti, \u0026#171;un illecito dal punto di vista civile, amministrativo, disciplinare ed erariale, con conseguente possibilit\u0026#224; per il cittadino (in sede civile o amministrativa) e per lo Stato (in sede erariale) di ottenere un ristoro dei danni subiti\u0026#187; (difesa di P. C., sempre nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; con riferimento alla pretesa violazione degli obblighi internazionali, bisognerebbe poi distinguere tra obblighi internazionali e obblighi di fonte sovranazionale, ai quali soltanto sarebbe limitata la possibilit\u0026#224; di un sindacato \u003cem\u003ein malam partem. \u003c/em\u003eQuest\u0026#8217;ultimo dovrebbe ritenersi circoscritto, in particolare, unicamente agli obblighi di derivazione eurounitaria, per i quali il principio di legalit\u0026#224; sarebbe pienamente rispettato, considerato che per la competenza penale indiretta \u0026#232; previsto, alla luce del Trattato di Lisbona, un triplice livello di partecipazione dell\u0026#8217;istituzione parlamentare. N\u0026#233; potrebbe farsi derivare in capo agli Stati membri della Unione europea alcun obbligo sovranazionale di incriminazione \u0026#171;dall\u0026#8217;approvazione della Convenzione da parte della Comunit\u0026#224; Europea\u0026#187;, considerato che \u0026#171;la parte della Convenzione relativa agli obblighi di incriminazione non rientra in alcun modo nell\u0026#8217;ambito delle competenze richiamate nella dichiarazione formulata al momento dell\u0026#8217;adesione della Comunit\u0026#224; europea\u0026#187; (limitata all\u0026#8217;ambito della prevenzione). Queste conclusioni non sarebbero superate \u0026#171;dalla nota informativa depositata dalla Commissione Europea che chiarisce la modifica alle competenze delle istituzioni europee intervenuta per effetto del Trattato di Lisbona (richiamando, per esempio, gli art. 82 e 83 del TFUE)\u0026#187;. sia perch\u0026#233; la nota preciserebbe che essa \u0026#171;ha esclusivamente un valore informativo\u0026#187;, sia perch\u0026#233; \u0026#171;dovrebbe certamente valere la limitazione, scaturente dalla dichiarazione originaria, secondo la quale l\u0026#8217;Unione Europea accetta le obbligazioni nascenti dalla Convenzione con riguardo a \u0026#8220;\u003cem\u003eits own public administration\u0026#8221;\u003c/em\u003e\u0026#187; (difesa di G. P., R. P., R. R., M.C. P., O. L. e G. L., sempre nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025; nella prospettazione della difesa di G. V., nello stesso giudizio, gli obblighi internazionali limiterebbero invece la potest\u0026#224; legislativa statale e regionale solo nel caso di \u0026#171;norme della CEDU\u0026#187;, che sarebbero le sole a poter assurgere a \u0026#171;norme interposte\u0026#187; in relazione al parametro dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La parte civile nel procedimento di cui al giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 50 reg. ord. del 2025, V. C., all\u0026#8217;opposto, insiste perch\u0026#233; venga dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta agli argomenti gi\u0026#224; spesi nell\u0026#8217;atto di costituzione, la difesa allega alla propria memoria il parere \u003cem\u003epro\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003everitate\u003c/em\u003e del Prof. Sergio Marchisio, secondo il quale, alla luce dei criteri ermeneutici propri del diritto internazionale:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la UNCAC non conterrebbe raccomandazioni, ma norme vincolanti per le Parti contraenti titolari di diverse situazioni giuridiche soggettive;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; tali sarebbero anche le norme che impongono di prendere in considerazione l\u0026#8217;adozione delle misure previste (\u0026#8220;\u003cem\u003eshall consider adopting\u003c/em\u003e\u0026#8221;) o le norme attributive di una facolt\u0026#224; giuridica (\u0026#8220;\u003cem\u003eEach State Party may adopt\u003c/em\u003e\u0026#8221;);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; dall\u0026#8217;oggetto e dallo scopo della Convenzione sarebbe possibile ricavare in via implicita il principio di \u0026#171;\u003cem\u003estand still\u0026#187;\u003c/em\u003e, risultando \u0026#171;incompatibile con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della Convenzione ogni condotta statale che si risolva in un regresso normativo, attraverso la soppressione di reati o istituti gi\u0026#224; operanti a tutela della legalit\u0026#224; pubblica\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; tale principio impedirebbe agli Stati di smantellare le misure gi\u0026#224; esistenti, soprattutto se coerenti con i modelli previsti dal trattato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; il divieto di depenalizzare il reato di abuso d\u0026#8217;ufficio, ove gi\u0026#224; previsto nell\u0026#8217;ordinamento di uno Stato contraente, costituirebbe una \u0026#171;clausola di salvaguardia minima, coerente con l\u0026#8217;obbligo di \u0026#8220;mantenimento degli standard di efficacia nella prevenzione della corruzione\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal che la conclusione che l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen. avrebbe violato gli obblighi internazionali, ponendosi \u0026#171;in contrasto con il minimo standard convenzionale di tutela, compromettendo il rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Merida e compromettendo la realizzazione dell\u0026#8217;oggetto e dello scopo dello strumento convenzionale\u0026#187;, anche con riferimento agli obblighi posti in tema di cooperazione internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel parere \u003cem\u003epro\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003everitate\u003c/em\u003e si prospetta anche la possibilit\u0026#224; di una richiesta fondata sull\u0026#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione Europea. Il rinvio pregiudiziale riguarderebbe l\u0026#8217;interpretazione della decisione 2008/801/CE del Consiglio del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunit\u0026#224; europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Avendo l\u0026#8217;Unione europea approvato tale convenzione in data 12 novembre 2008, la stessa sarebbe divenuta parte integrante dell\u0026#8217;ordinamento giuridico dell\u0026#8217;Unione e, quindi, sarebbe vincolante per tutti gli Stati membri, ai sensi dell\u0026#8217;art. 216, paragrafo 2, TFUE (secondo cui \u0026#171;gli accordi conclusi dall\u0026#8217;Unione vincolano le istituzioni dell\u0026#8217;Unione e gli Stati membri\u0026#187;). Quale accordo misto (ossia concluso anche dagli Stati membri in base ad una competenza della UE con essi condivisa) entrato a far parte del \u0026#171;diritto sovranazionale dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;, la UNCAC consentirebbe la formulazione del rinvio pregiudiziale sull\u0026#8217;interpretazione delle sue disposizioni, in particolare sulla portata dell\u0026#8217;obbligo, per gli Stati membri, \u0026#171;di considerare l\u0026#8217;introduzione\u0026#187; del reato d\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio secondo l\u0026#8217;art. 19; sulla compatibilit\u0026#224; tra l\u0026#8217;adempimento di tale obbligo e il comportamento di uno Stato, che gi\u0026#224; prevede nel suo ordinamento il reato di abuso di ufficio, consistente nell\u0026#8217;abrogazione del reato stesso; sulla compatibilit\u0026#224; fra tale condotta e la realizzazione in buona fede dell\u0026#8217;oggetto e dello scopo della UNCAC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla stregua di quanto esposto nel parere \u003cem\u003epro\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003everitate, \u003c/em\u003ela parte ribadisce, quindi, in via principale la richiesta di una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via \u0026#171;principale concorrente\u0026#187;, laddove residuassero dubbi sulla interpretazione dell\u0026#8217;art. 19 UNCAC, la parte sollecita questa Corte a formulare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea del seguente tenore: \u0026#171;[s]e, per gli Stati come l\u0026#8217;Italia, che alla data di ratifica della Convenzione di Merida gi\u0026#224; annoveravano nel proprio ordinamento il reato di abuso d\u0026#8217;ufficio, l\u0026#8217;art. 19, da leggere pure in combinazione con gli artt. 1, 7 par. 4, 19 e 65 par. 1 del Trattato delle Nazioni Unite contro la Corruzione, osti alla adozione di una disposizione legislativa interna, abrogatrice del modello penale di abuso in atti d\u0026#8217;ufficio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI) ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e in ciascuno dei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai numeri 201, 222, 232 e 233 reg. ord. del 2024 e al n. 50 reg. ord. del 2025, argomentando in senso contrario alle censure dei rimettenti e chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate. Le opinioni sono state ammesse, in tutti i giudizi indicati, con decreto presidenziale del 2 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e svolge considerazioni analoghe a quelle dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e delle difese degli imputati costituitisi in giudizio, riconducibili alla inesistenza di obblighi di incriminazione o divieti di depenalizzazione (\u0026#171;\u003cem\u003estand still\u003c/em\u003e\u0026#187;) di matrice pattizia e alla conseguente preclusione del sindacato di costituzionalit\u0026#224;, poich\u0026#233; la censurata abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen. non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi di sindacato con effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale riconosciute dalla giurisprudenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd ulteriore specificazione degli argomenti gi\u0026#224; proposti dall\u0026#8217;interveniente e dalle parti, nelle opinioni scritte sono evidenziati i seguenti aspetti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nella valutazione degli obblighi discendenti dalla UNCAC sarebbe rilevante la lettura del suo art. 65, laddove si prevede che \u0026#171;[c]iascuno Stato adotta le misure necessarie, comprese misure legislative ed amministrative, in conformit\u0026#224; con i principi fondamentali del suo diritto interno, per assicurare l\u0026#8217;esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione\u0026#187;. Tra i \u0026#171;principi fondamentali del [\u0026#8230;] diritto interno\u0026#187; rientrerebbero, infatti, \u0026#171;i principi di frammentariet\u0026#224;, sussidiariet\u0026#224; ed \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e che intimamente connotano la materia penale e che sarebbero indubbiamente vulnerati, qualora l\u0026#8217;unica possibile reazione sanzionatoria innescata dall\u0026#8217;ordinamento, a fronte di abusi dei pubblici ufficiali, dovesse sempre e comunque avere carattere penale\u0026#187; (\u0026#232; richiamata, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 8 del 2022, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;inesistenza di un obbligo d\u0026#8217;incriminazione di matrice pattizia si trarrebbe non solo dal dato testuale e sistematico, ma anche dalla differenza lessicale tra la formulazione dell\u0026#8217;art. 19 UNCAC e quella dell\u0026#8217;art. 11 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che \u0026#171;indica espressamente la necessit\u0026#224; di definire il reato di abuso d\u0026#8217;ufficio tra le condizioni necessarie per perseguire gli obiettivi di lotta globale alla corruzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ipotizzare un \u0026#171;divieto di regresso\u0026#187; rispetto a una criminalizzazione che non \u0026#232; obbligatoria sarebbe irragionevole, perch\u0026#233; cos\u0026#236; facendo \u0026#171;si legherebbe il divieto di depenalizzazione non ad un imperativo, ma ad una facolt\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; con le riforme del 1990, 1997 e 2020, il legislatore avrebbe \u0026#171;progressivamente contratto le condotte penalmente rilevanti dell\u0026#8217;art. 323 c.p\u0026#187;.; questa \u0026#171;attenzione\u0026#187; integrerebbe \u0026#171;una forma di \u0026#8220;esame\u0026#8221; e \u0026#8220;considerazione\u0026#8221;\u0026#187;, rilevante ai fini dell\u0026#8217;\u0026#171;adeguato vaglio\u0026#187; imposto agli Stati dall\u0026#8217;art. 19 della Convenzione; all\u0026#8217;esito di tale valutazione, il legislatore avrebbe \u0026#171;optato per l\u0026#8217;abrogazione della disposizione, considerata distonica \u0026#8211; per ragioni di politica criminale \u0026#8211; nel sistema punitivo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; pur in assenza di un obbligo, l\u0026#8217;Italia avrebbe introdotto \u0026#171;nell\u0026#8217;alveo dei c.d. reati spia (condotte intermedie propedeutiche alla corruzione) l\u0026#8217;art. 314-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili)\u0026#187;, una norma che fungerebbe \u0026#171;da contrappeso rispetto all\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 c.p.\u0026#187;, di cui sarebbe una \u0026#171;gemmazione per distacco\u0026#187;. Oltre alla tutela penale, sarebbero inoltre presenti \u0026#171;diversi strumenti in funzione preventiva introdotti a partire dalla L. 190 del 2012 contro la corruzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Le quattordici ordinanze di rimessione indicate in epigrafe e di cui si \u0026#232; analiticamente dato conto nel \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e sollevano questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 114 del 2024, che ha abrogato l\u0026#8217;art. 323 cod. pen., in riferimento complessivamente:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; all\u0026#8217;art. 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ovvero al solo art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi discendenti complessivamente dagli artt. 1, 5, 7, paragrafo 4, 19 e 65 UNCAC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le ordinanze prospettano questioni analoghe, sicch\u0026#233; i relativi giudizi meritano di essere riuniti ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In sintesi, i rimettenti sostengono in primo luogo che la scelta legislativa di abolire il delitto di abuso di ufficio contrasterebbe con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di M\u0026#233;rida; con conseguente illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (ovvero, secondo talune ordinanze, al solo art. 117, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, secondo le tredici ordinanze emesse da giudici di merito (ordinanze iscritte ai numeri 201, 222, 232 e 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 4, 5, 8, 10, 17, 18, 20, 25 e 33 reg. ord. del 2025), l\u0026#8217;abrogazione del reato violerebbe le obbligazioni discendenti dalla UNCAC, dalla quale deriverebbe, a carico degli Stati parte che gi\u0026#224; prevedessero nel rispettivo ordinamento penale l\u0026#8217;incriminazione dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio al momento della ratifica della Convenzione, un \u0026#8220;divieto di regresso\u0026#8221; (o obbligo di \u003cem\u003estand still\u003c/em\u003e), e dunque il divieto di abrogare tale norma incriminatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la propria ordinanza di rimessione (iscritta al n. 50 reg. ord. del 2025), la Corte di cassazione reputa invece che l\u0026#8217;abolizione del delitto in questione abbia piuttosto determinato la violazione dell\u0026#8217;obbligo di mantenere standard di efficace attuazione della UNCAC nel suo complesso, nonch\u0026#233; rispetto allo specifico obiettivo di assicurare l\u0026#8217;efficace attuazione dei sistemi di prevenzione della corruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le ordinanze iscritte al n. 233 reg. ord. del 2024 e al n. 33 reg. ord. del 2025 dubitano poi della compatibilit\u0026#224; della disposizione con l\u0026#8217;art. 3 Cost., ritenendo che la scelta abrogativa del delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio costituisca il frutto di un esercizio irragionevole del potere legislativo, irrispettoso del principio di eguaglianza. Il legislatore avrebbe infatti creato irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento tra condotte dotate di analogo contenuto offensivo, lasciando altres\u0026#236; prive di sanzione penale condotte pi\u0026#249; gravi di altre, che continuano a essere qualificate come reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Infine, le ordinanze iscritte ai numeri 222 e 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 4, 8 e 33 reg. ord. del 2025 lamentano che l\u0026#8217;abolizione del delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio abbia creato un vuoto di tutela contro aggressioni particolarmente gravi ai principi del buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, con conseguente ulteriore \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Devono essere anzitutto esaminate le numerose eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;interveniente Avvocatura generale dello Stato e dalle parti costituite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali eccezioni possono essere distinte in due gruppi. Una prima serie di eccezioni, concernenti solo alcune delle ordinanze di rimessione, si appunta sull\u0026#8217;asserita irrilevanza delle questioni prospettate, in relazione a carenze motivazionali in ordine alla necessit\u0026#224; di fare applicazione della disposizione censurata nei singoli giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4). Un secondo gruppo di eccezioni concerne invece, trasversalmente, tutte le ordinanze di rimessione, e si incentra sul divieto di questioni di legittimit\u0026#224; \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Prendendo le mosse dal primo gruppo di eccezioni, va preliminarmente ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 45 del 2024, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 164 del 2023, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ai fini della rilevanza delle questioni \u0026#232; sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo della decisione nel processo principale (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 25 del 2024 , punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 249 del 2021, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 154 del 2021, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; ordinanza n. 194 del 2022), specificamente \u0026#8211; in materia penale \u0026#8211; con riguardo alla formula di proscioglimento da adottarsi nel dispositivo, anche ove non muti l\u0026#8217;esito assolutorio per l\u0026#8217;imputato (sentenza n. 148 del 1983, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, con principio successivamente ribadito, \u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, dalla sentenza n. 394 del 2006, punto 6.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; sentenza n. 28 del 2010, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e; sentenza n. 223 del 2015, punto 4.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali criteri, nessuna delle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione sulla rilevanza formulate in relazione alle singole ordinanze di rimessione merita accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dell\u0026#8217;imputato C. C., nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 222 reg. ord. del 2024, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e ha ben chiarito che, quand\u0026#8217;anche per gli imputati fosse gi\u0026#224; maturato il termine di prescrizione del reato, il collegio rimettente dovrebbe oggi pronunciare una sentenza di assoluzione \u0026#171;perch\u0026#233; il fatto non \u0026#232; previsto dalla legge come reato\u0026#187;, ex artt. 129, comma 2, e 530, comma 1, cod. proc. pen., prevalendo la suddetta causa assolutoria sulla improcedibilit\u0026#224; per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, stante il carattere di assoluta evidenza della \u003cem\u003eabolitio criminis\u003c/em\u003e. L\u0026#8217;accoglimento delle questioni prospettate aprirebbe invece necessariamente a esiti decisori diversi, anche solo sotto il profilo dell\u0026#8217;eventuale formula di proscioglimento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dell\u0026#8217;imputato E.M. P. nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 232 reg. ord. del 2024, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eha fornito ampia e non implausibile motivazione della rilevanza della questione, anche a fronte di un\u0026#8217;imputazione per abuso d\u0026#8217;ufficio formulata, nel caso di specie, in via alternativa rispetto a quelle di turbata libert\u0026#224; degli incanti e di turbata libert\u0026#224; del procedimento di scelta del contraente. Il rimettente ha chiarito, infatti, che la questione sollevata sarebbe rilevante perch\u0026#233; \u0026#171;in caso di contestazione alternativa, ben potrebbe il Giudice pronunciarsi [\u0026#8230;] sulla insussistenza di una delle imputazioni e poi, nel prosieguo, in merito all\u0026#8217;altra\u0026#187;. La questione sarebbe egualmente rilevante anche se \u0026#171;si ritenesse che la contestazione alternativa, riguardando il medesimo fatto storico, impedisse una decisione autonoma su ognuna delle due imputazioni\u0026#187;. Infatti, \u0026#171;nel caso in cui permanesse nel nostro ordinamento il delitto di cui all\u0026#8217;art. 323 c.p.\u0026#187;, il Tribunale non potrebbe prosciogliere immediatamente gli imputati ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen., ma dovrebbe proseguire l\u0026#8217;istruttoria dibattimentale. Tale duplice motivazione supera ampiamente il vaglio di non implausibilit\u0026#224; sulla motivazione in punto di rilevanza demandato a questa Corte, la quale ha gi\u0026#224; chiarito \u0026#8211; proprio in un caso in cui era stata formulata una imputazione alternativa \u0026#8211; che in tale ipotesi \u0026#171;il giudice \u0026#232; chiamato a misurarsi con entrambe le fattispecie alternativamente evocate\u0026#187; (sentenza n. 127 del 2017, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dell\u0026#8217;imputato D. N. (peraltro senza alcuna enunciazione delle ragioni dell\u0026#8217;eccezione) e dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 233 reg. ord. del 2024 il GUP rimettente ha fornito motivazione adeguata della rilevanza delle questioni, affermando: di dover decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nei confronti di alcuni degli imputati per i fatti descritti nell\u0026#8217;ordinanza e qualificati come abuso d\u0026#8217;ufficio; di non poter ricondurre i fatti contestati ad altre fattispecie di reato; e di escludere che i reati si fossero estinti per prescrizione. L\u0026#8217;accoglimento delle questioni inciderebbe dunque, come giustamente sottolinea il rimettente, \u0026#171;sulla possibilit\u0026#224; di celebrare un processo, di addivenire a un giudizio di responsabilit\u0026#224; penale per condotte certamente abusive (se verificate) o di proscioglimento nel merito\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; contrariamente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2025 il rimettente ha chiarito le ragioni della rilevanza della questione, riferendo di dover fare applicazione della disposizione abrogatrice della cui costituzionalit\u0026#224; dubita, pronunciando sentenza di proscioglimento immediato degli imputati, ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen., perch\u0026#233; il fatto non \u0026#232; pi\u0026#249; previsto come reato. Ove invece la questione di legittimit\u0026#224; fosse accolta, ha proseguito il rimettente, il giudizio potrebbe proseguire per l\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; penale degli imputati: il che tra l\u0026#8217;altro lascia chiaramente intendere che, ad avviso del Tribunale, non sussistono allo stato le condizioni per un proscioglimento immediato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen., per ragioni diverse dall\u0026#8217;\u003cem\u003eabolitio\u003c/em\u003e del reato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; contrariamente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 17 reg. ord. del 2025 il rimettente ha pure chiarito la rilevanza della questione, precisando di dover fare immediata applicazione della disposizione abrogatrice con la sentenza di proscioglimento degli imputati perch\u0026#233; il fatto non \u0026#232; pi\u0026#249; previsto come reato. Con ci\u0026#242;, ha proseguito il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, resterebbe esclusa la possibilit\u0026#224; di proseguire il giudizio e di giungere tanto a una sentenza di condanna e al conseguente vaglio della richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile, quanto al proscioglimento degli imputati con una formula assolutoria pi\u0026#249; favorevole di quella imposta dall\u0026#8217;abrogazione del reato. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, inoltre, ha motivato espressamente circa l\u0026#8217;ininfluenza della eventuale maturazione del termine di prescrizione, sottolineando che i fatti contestati avrebbero perso, a seguito dell\u0026#8217;abrogazione della fattispecie di reato, \u0026#171;qualsiasi connotazione criminosa che possa giustificare tale pronuncia di estinzione\u0026#187;: affermazione, quest\u0026#8217;ultima, puntualmente confortata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 15 dicembre 1999-14 gennaio 2000, n. 356);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; contrariamente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 18 reg. ord. del 2025 il rimettente ha fornito una motivazione sintetica, ma chiara, sulla rilevanza della questione, spiegando che, se fosse dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della norma abrogatrice, \u0026#171;si potrebbe giungere in ordine ai medesimi casi o ad un\u0026#8217;assoluzione nel merito [\u0026#8230;] o ad una condanna, con conseguenti ripercussioni favorevoli o sfavorevoli sia per gli imputati sia per le persone offese costituite parti civili\u0026#187;, mentre in caso contrario non resterebbe che la declaratoria immediata di improcedibilit\u0026#224; per \u003cem\u003eabolitio crimin\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e. Tale motivazione deve ritenersi sufficiente, non potendo pretendersi che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, considerato anche lo stato del giudizio principale (pendente nelle fasi di replica della discussione finale, a dibattimento di primo grado ormai chiuso, in un momento in cui una decisione di proscioglimento nel merito andrebbe assunta al metro dell\u0026#8217;art. 530 cod. proc. pen), sia tenuto a fornire una motivazione puntuale di tutti gli elementi dai quali dipende l\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e della responsabilit\u0026#224; penale degli imputati, anticipando in questo modo valutazioni che hanno la propria sede naturale nella sentenza che concluder\u0026#224; il processo (in tal senso la gi\u0026#224; richiamata sentenza n. 27 del 2025, punto 3.2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; contrariamente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. del 2025 il rimettente ha parimenti fornito una concisa, ma chiara, motivazione sulla rilevanza, illustrando di dover addivenire \u0026#171;automaticamente e immediatamente\u0026#187; \u0026#8211; nell\u0026#8217;ipotesi in cui non venisse dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata \u0026#8211; a una sentenza di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen. per \u003cem\u003eabolitio criminis\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; contrariamente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 33 reg. ord. del 2025, infine, il rimettente \u0026#8211; lungi dall\u0026#8217;omettere ogni motivazione sulla rilevanza delle questioni \u0026#8211; si \u0026#232; soffermato specificamente sui rapporti fra proscioglimento nel merito, con la pi\u0026#249; ampia formula liberatoria \u0026#171;perch\u0026#233; il fatto non sussiste\u0026#187; o \u0026#171;perch\u0026#233; il fatto non costituisce reato\u0026#187;, e proscioglimento perch\u0026#233; il fatto non \u0026#232; pi\u0026#249; previsto come reato, ritenendo quest\u0026#8217;ultima formula pregiudiziale rispetto alle altre, con valutazione certamente plausibile, anche alla luce della gi\u0026#224; citata giurisprudenza di legittimit\u0026#224; in materia (Cass., n. 356 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Devono a questo punto essere esaminate le eccezioni, formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e dalle difese degli imputati nei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e costituitisi innanzi a questa Corte, che mirano a una pronuncia di inammissibilit\u0026#224; di tutte le questioni prospettate, in quanto tendenti a una pronuncia \u003cem\u003ein malam partem \u003c/em\u003ein materia penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa direzione \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e delle questioni non \u0026#232; messa in dubbio da alcuna delle ordinanze di rimessione (n\u0026#233; dall\u0026#8217;unica parte costituita \u003cem\u003ead adiuvandum\u003c/em\u003e): oggetto dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati \u0026#232; l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 114 del 2024, che ha abrogato l\u0026#8217;art. 323 cod. pen., in tal modo determinando l\u0026#8217;\u003cem\u003eabolitio\u003c/em\u003e del delitto di abuso di ufficio. L\u0026#8217;auspicio di tutti i rimettenti \u0026#232; che questa Corte dichiari l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione abrogatrice, con conseguente ripristino dell\u0026#8217;incriminazione abrogata. Con un effetto, dunque, (ri)espansivo dell\u0026#8217;area di rilevanza penale rispetto alla scelta riduttiva compiuta dal legislatore del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePremessa una ricapitolazione della costante giurisprudenza costituzionale su presupposti e limiti di ammissibilit\u0026#224; di questioni \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.1.), si vaglier\u0026#224; separatamente l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni in questa sede prospettate, con riferimento anzitutto agli artt. 3 e 97 Cost. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.2.), e poi agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Questa Corte ha recentemente ribadito che, in materia penale, \u0026#171;l\u0026#8217;adozione di pronunce con effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\u0026#187;. Tale principio, \u0026#171;rimettendo al \u0026#8220;soggetto-Parlamento\u0026#8221; (sentenza n. 5 del 2014), che incarna la rappresentanza politica della Nazione (sentenza n. 394 del 2006), le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte, sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2022, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 84 del 2024, punto 2.2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e e ordinanza n. 29 del 2022, nonch\u0026#233; in precedenza, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 17 del 2021, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 37 del 2019, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 46 del 2014, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 324 del 2008, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 394 del 2006 punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; 161 del 2004, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio ammette tuttavia varie eccezioni, riassunte dalla sentenza n. 37 del 2019 (punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) nei termini seguenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; In primo luogo, viene in considerazione \u0026#171;la necessit\u0026#224; di evitare la creazione di \u0026#8220;zone franche\u0026#8221; immuni dal controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale, laddove il legislatore introduca, in violazione del principio di eguaglianza, norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una pi\u0026#249; ampia classe di condotte, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, ovvero prevedano per detto sottoinsieme \u0026#8211; altrettanto irragionevolmente \u0026#8211; un trattamento sanzionatorio pi\u0026#249; favorevole (sentenza n. 394 del 2006)\u0026#187; (sentenza n. 37 del 2019, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legittimit\u0026#224; costituzionale di siffatte \u0026#8220;norme penali di favore\u0026#8221; \u0026#232; dunque scrutinabile da questa Corte, ancorch\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale accoglimento della questione determini necessariamente un ampliamento dell\u0026#8217;area di rilevanza penale, coperta dalla norma incriminatrice il cui ambito applicativo \u0026#232; destinato a riespandersi in conseguenza della pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; La seconda categoria di eccezioni riguarda i vizi genetici del provvedimento abrogativo, quando a essere censurato \u0026#232; lo \u0026#171;scorretto esercizio del potere legislativo: da parte dei Consigli regionali, ai quali non spetta neutralizzare le scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore nazionale (sentenza n. 46 del 2014, e ulteriori precedenti ivi citati); da parte del Governo, che abbia abrogato mediante decreto legislativo una disposizione penale, senza a ci\u0026#242; essere autorizzato dalla legge delega (sentenza n. 5 del 2014); ovvero anche da parte dello stesso Parlamento, che non abbia rispettato i principi stabiliti dalla Costituzione in materia di conversione dei decreti-legge (sentenza n. 32 del 2014). In tali ipotesi, qualora la disposizione dichiarata incostituzionale sia una disposizione che semplicemente abrogava una norma incriminatrice preesistente (come nel caso deciso dalla sentenza n. 5 del 2014), la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della prima non potr\u0026#224; che comportare il ripristino della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata\u0026#187; (sentenza 37 del 2019, punto 7.1 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in termini analoghi, pi\u0026#249; recentemente, sentenza n. 8 del 2022, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; \u0026#8211; in precedenza \u0026#8211; sentenza n. 46 del 2014, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.3.\u0026#8211; Un terzo novero di deroghe \u0026#232; stato ammesso da questa Corte quando l\u0026#8217;effetto peggiorativo della disciplina sanzionatoria in materia penale conseguente alla pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale si configuri come \u0026#171;mera conseguenza indiretta della \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e di una norma processuale\u0026#187;, derivante \u0026#171;dall\u0026#8217;eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale\u0026#187; (sentenza n. 236 del 2018, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.4.\u0026#8211; Infine, un controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale con potenziali effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e pu\u0026#242; \u0026#171;risultare ammissibile ove si assuma la contrariet\u0026#224; della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0026#8217;art. 11 o dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\u0026#187; (sentenza n. 37 del 2019, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale controllo \u0026#232; stato compiuto da questa Corte in relazione a una disposizione extrapenale che, sottraendo temporaneamente le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti, aveva escluso, durante il periodo della sua vigenza, l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle sanzioni penali previste per la gestione illegale dei rifiuti. Rilevato il contrasto, di cui il giudice rimettente si doleva, tra tale disposizione e gli obblighi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti, questa Corte ne ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., osservando in particolare che, \u0026#171;se si stabilisse che il possibile effetto \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e della sentenza di questa Corte inibisce la verifica di conformit\u0026#224; delle norme legislative interne rispetto alle norme comunitarie [\u0026#8230;], si toglierebbe a queste ultime ogni efficacia vincolante per il legislatore italiano, come effetto del semplice susseguirsi di norme interne diverse, che diverrebbero insindacabili a seguito della previsione, da parte del medesimo legislatore italiano, di sanzioni penali. La responsabilit\u0026#224; penale, che la legge italiana prevede per l\u0026#8217;inosservanza delle fattispecie penali connesse alle direttive comunitarie, per dare alle stesse maggior forza, diverrebbe paradossalmente una barriera insuperabile per l\u0026#8217;accertamento della loro violazione\u0026#187; (sentenza n. 28 del 2010, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio della prevalenza del rispetto degli obblighi sovranazionali rispetto alla generale preclusione di pronunce che determinino un effetto \u003cem\u003ein malam partem \u003c/em\u003ein materia penale \u0026#232; stato, poi, incidentalmente ribadito dalla sentenza n. 32 del 2014, la quale \u0026#8211; nel dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di modifiche alla disciplina penale in materia di stupefacenti attuate in sede di conversione di un decreto-legge in violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost. \u0026#8211; ha ritenuto che il proprio sindacato non fosse precluso dai possibili effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e della pronuncia, osservando che la reviviscenza della norma illegittimamente abrogata fosse imposta, tra l\u0026#8217;altro, dalla necessit\u0026#224; di non lasciare impunite \u0026#171;alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, che l\u0026#8217;Italia \u0026#232; tenuta a rispettare in virt\u0026#249; degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.\u0026#187; (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa sentenza n. 37 del 2019 \u0026#8211; che pure ha dichiarato inammissibili una serie di censure sollevate dal giudice rimettente nei confronti della disposizione che, nel 2016, aveva abrogato il delitto di ingiuria in relazione all\u0026#8217;allegato contrasto di tale scelta legislativa con le norme di diritto internazionale dei diritti umani che tutelano i diritti all\u0026#8217;onore e alla reputazione \u0026#8211; ha fondato la propria decisione sul totale difetto di motivazione, da parte del rimettente, circa la sussistenza di uno specifico obbligo, derivante dal diritto internazionale, di assicurare la tutela del diritto in questione mediante l\u0026#8217;adozione di sanzioni penali (punto 7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Il che ovviamente non esclude, ed anzi \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e conferma, che \u0026#8211; ove un obbligo di tutela penale sia effettivamente stabilito dal diritto internazionale \u0026#8211; la sua violazione da parte del legislatore penale possa essere censurata innanzi a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.5.\u0026#8211; In tutte le ipotesi in cui \u0026#232; ammesso un sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; univoca nel ritenere che, in forza del divieto di applicazione retroattiva della norma penale pi\u0026#249; sfavorevole di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., chi abbia commesso il fatto mentre era in vigore la disposizione pi\u0026#249; favorevole dichiarata costituzionalmente illegittima debba continuare a beneficiare di quest\u0026#8217;ultima, in deroga ai normali effetti \u003cem\u003eex tunc\u003c/em\u003e delle sentenze di accoglimento della Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge penale che abroghi l\u0026#8217;incriminazione preesistente o, comunque, preveda un trattamento penale pi\u0026#249; favorevole potr\u0026#224; invece dispiegare i propri effetti rispetto ai fatti posti in essere prima dell\u0026#8217;entrata in vigore di quella legge, sotto l\u0026#8217;impero di una legge penale pi\u0026#249; severa che, per effetto della pronuncia di questa Corte, dovesse essere ripristinata o in ogni caso veder riespandere il proprio ambito di applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, in tali ipotesi l\u0026#8217;autore del fatto \u0026#232; stato posto in condizione di autodeterminarsi \u0026#171;sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo\u0026#187;, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. non osterebbe a una sua condanna (sentenza n. 394 del 2006, punto 6.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). N\u0026#233; a tale condanna osterebbe il principio della generale retroattivit\u0026#224; della \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e, che la giurisprudenza di questa Corte ricava dall\u0026#8217;art. 3 Cost. e, oggi, dall\u0026#8217;art. 7 CEDU, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. (ampiamente sul punto, sentenze n. 63 del 2019, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 236 del 2011, punto 11 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), trattandosi di principio che \u0026#171;deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale\u0026#187;, e che comunque \u0026#171;in tanto \u0026#232; destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per s\u0026#233;, costituzionalmente legittima\u0026#187; (sentenza n. 394 del 2006, punto 6.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, sentenza n. 143 del 2018, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, le censure formulate dai giudici rimettenti in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Precedenti disposizioni legislative che, pur senza abolire il delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio, ne avevano significativamente ristretto l\u0026#8217;ambito applicativo rispetto alla disciplina previgente sono gi\u0026#224; state censurate dinanzi a questa Corte in relazione ai medesimi parametri. Tuttavia, le relative questioni sono state dichiarate inammissibili \u0026#8211; in particolare dalle sentenze n. 447 del 1998 e n. 8 del 2022 \u0026#8211; proprio in relazione all\u0026#8217;effetto \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e che sarebbe conseguito dal loro eventuale accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 447 del 1998 ha, in particolare, osservato che gli allora rimettenti non avevano indicato \u0026#171;l\u0026#8217;esistenza di una norma costituzionale suscettibile di costituire essa stessa la base legale dell\u0026#8217;incriminazione di tali condotte, e che possa dunque ritenersi direttamente violata dalla scelta del legislatore\u0026#187;. Essi infatti si erano limitati, \u0026#171;da un lato, a lamentare una mera differenza di trattamento, che sarebbe di per s\u0026#233; ingiustificata, fra le condotte rese non pi\u0026#249; punibili e quelle per le quali permane invece la punibilit\u0026#224; [\u0026#8230;]; dall\u0026#8217;altro lato, a sostenere che i principi costituzionali di imparzialit\u0026#224; e di buon andamento della pubblica amministrazione non sarebbero adeguatamente tutelati a causa della esclusione di taluni tipi di condotte dalla fattispecie di reato\u0026#187;. Simili prospettazioni \u0026#8211; si era rilevato \u0026#8211; non possono fondare una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale mirante a estendere la portata di una norma incriminatrice \u0026#171;che si assuma troppo restrittiva nella individuazione delle condotte punite, in vista di una pronuncia di questa Corte che ne estenda la portata\u0026#187;: le pur indubitabili esigenze costituzionali di protezione di beni costituzionalmente rilevanti come l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e l\u0026#8217;andamento della pubblica amministrazione ben possono infatti \u0026#171;essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni (cfr. sentenza n. 317 del 1996)\u0026#187;, in armonia con il principio di \u003cem\u003eextrema ratio \u003c/em\u003edella tutela penale, cui il legislatore ricorre quando \u0026#171;lo ritenga necessario per l\u0026#8217;assenza o la insufficienza o la inadeguatezza di altri mezzi di tutela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa d\u0026#8217;altra parte escluso, aveva proseguito questa Corte, che possa \u0026#171;tradursi in una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma incriminatrice il rilievo che altre condotte, diverse da quelle individuate come fatti di reato dal legislatore, avrebbero dovuto essere a loro volta incriminate per ragioni di parit\u0026#224; di trattamento di situazioni omogenee, o in nome di esigenze di ragionevolezza o di armonia dell\u0026#8217;ordinamento\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto la \u0026#171;mancanza della base legale \u0026#8211; costituzionalmente necessaria \u0026#8211; dell\u0026#8217;incriminazione, cio\u0026#232; della scelta legislativa di considerare certe condotte come penalmente perseguibili, preclude radicalmente la possibilit\u0026#224; di prospettare una estensione ad esse delle fattispecie incriminatrici attraverso una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 447 del 1998, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ulteriormente chiarito dalla sentenza n. 8 del 2022 in relazione a un\u0026#8217;analoga censura ex art. 3 Cost., \u0026#171;ove pure, in ipotesi, la norma incriminatrice (non qualificabile come norma penale di favore) determinasse intollerabili disparit\u0026#224; di trattamento o esiti irragionevoli, il riequilibrio potrebbe essere operato dalla Corte solo \u0026#8220;verso il basso\u0026#8221; (ossia \u003cem\u003ein bonam partem\u003c/em\u003e): non gi\u0026#224; \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e, e in particolare tramite interventi dilatativi del perimetro di rilevanza penale (sulla inammissibilit\u0026#224; di questioni \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e basate sulla denuncia di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 411 del 1995; ordinanze n. 437 del 2006 e n. 580 del 2000)\u0026#187; (punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Questa Corte ritiene di dover riconfermare tali principi in relazione alle odierne questioni, le quali concernono una disposizione che addirittura abroga una precedente incriminazione, e mirano alla integrale reviviscenza di quest\u0026#8217;ultima. E ci\u0026#242; in riferimento all\u0026#8217;allegata violazione tanto dell\u0026#8217;art. 3 Cost. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.2.3. e 5.2.4.) quanto dell\u0026#8217;art. 97 Cost. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.2.5.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Quanto alla censura ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 3 Cost., i rimettenti si dolgono in sostanza della disparit\u0026#224; di trattamento tra le condotte che non sono pi\u0026#249; punibili in seguito all\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen., e altre condotte, in tesi anche meno offensive, che conservano oggi rilevanza penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, conviene preliminarmente sottolineare che il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; nella delimitazione delle condotte punibili. Tale discrezionalit\u0026#224; deve essere invero sottoposta a un controllo particolarmente attento da parte di questa Corte in relazione alle scelte di incriminazione, in quanto necessariamente limitative dei diritti fondamentali della persona (sentenza n. 46 del 2024, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e); ma deve essere riconosciuta in termini assai ampi rispetto alle scelte di \u003cem\u003enon punire\u003c/em\u003e determinate condotte in precedenza incriminate, pur lesive di interessi costituzionalmente rilevanti o comunque meritevoli di tutela, sempre che il legislatore appresti altri strumenti di tutela di tali interessi, nell\u0026#8217;ottica dell\u0026#8217;\u003cem\u003eextrema ratio \u003c/em\u003edella tutela penale \u0026#8211; criterio, quest\u0026#8217;ultimo, esso pure di rilevo costituzionale, alla luce del principio del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale (sentenze n. 84 del 2024, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 22 del 2022, punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa anche a prescindere da tale considerazione, la costante giurisprudenza costituzionale poc\u0026#8217;anzi richiamata ha sempre escluso che una pronuncia di questa Corte possa intervenire a modificare il confine dei fatti penalmente rilevanti tracciato dal legislatore, con un effetto estensivo della responsabilit\u0026#224; penale dei destinatari delle norme penali, soltanto per porre riparo a eventuali disparit\u0026#224; di trattamento tra condotte sanzionate aventi, in ipotesi, analogo o minore disvalore. Un simile risultato, sinora, \u0026#232; sempre stato considerato precluso dalla riserva di legge in materia penale di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., che, invece, non si oppone alla riduzione dell\u0026#8217;area di responsabilit\u0026#224; penale tracciata dal legislatore a opera di questa stessa Corte, nell\u0026#8217;ambito del proprio sindacato ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 3 Cost. (come accaduto, ad esempio, nella sentenza n. 508 del 2000, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale principio questa Corte non ravvisa ragioni cogenti per discostarsi (sulle ragioni che militano in favore del tendenziale rispetto degli orientamenti cristallizzati nei precedenti, sentenze n. 24 del 2025, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 203 del 2024, punto 4.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.4.\u0026#8211; N\u0026#233; la preclusione di un sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. potrebbe essere superata nel caso ora all\u0026#8217;esame, come suggerisce il GIP del Tribunale di Roma nella propria ordinanza di rimessione (iscritta al n. 33 reg. ord. del 2025), inquadrando la disposizione censurata come \u0026#8220;norma penale di favore\u0026#8221; che sottrarrebbe, \u0026#171;senza alcuna ragione giustificatrice, una categoria di soggetti dall\u0026#8217;attuazione di una norma penale generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa categoria delle \u0026#8220;norme penali di favore\u0026#8221; rispetto alle quali \u0026#232; ammesso un sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale comprende infatti \u0026#8211; secondo quanto di recente ribadito da questa Corte \u0026#8211; quelle norme \u0026#171;che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico pi\u0026#249; favorevole di quello che risulterebbe dall\u0026#8217;applicazione di norme generali o comuni \u003cem\u003ecompresenti nell\u0026#8217;ordinamento\u003c/em\u003e [corsivo aggiunto]. L\u0026#8217;effetto \u003cem\u003ein malam partem \u003c/em\u003econseguente alla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tali norme non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione, rappresentando una conseguenza dell\u0026#8217;automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso gi\u0026#224; oggetto di ingiustificata disciplina derogatoria. La qualificazione come norma penale di favore non pu\u0026#242; essere fatta, di contro, discendere, come nel caso di specie, dal raffronto tra una norma vigente e una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell\u0026#8217;area di rilevanza penale. In tal caso, la richiesta di sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e non mira a far riespandere una norma tuttora presente nell\u0026#8217;ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non pi\u0026#249; attuale: operazione preclusa alla Corte\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2022, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso ora all\u0026#8217;esame, come giustamente rileva tra gli altri l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il raffronto suggerito dal rimettente (\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e, punto 1.5.2.) non \u0026#232;, per l\u0026#8217;appunto, tra una norma generale e una norma che sottragga talune categorie di soggetti o talune condotte al perimetro di punibilit\u0026#224; di quella stessa norma, destinata a riespandersi una volta caducata la norma derogatoria illegittima. Il raffronto, piuttosto, \u0026#232; fra una norma incriminatrice vigente (e in particolare l\u0026#8217;art. 353 cod. pen., che punisce le turbative della gara in un pubblico incanto o in una licitazione privata) e la disposizione che ha abrogato l\u0026#8217;art. 323 cod. pen., nel cui ambito applicativo la giurisprudenza aveva ricondotto condotte parzialmente sovrapponibili a quelle che integrano le turbative d\u0026#8217;asta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altre parole, come gi\u0026#224; nel caso esaminato da questa Corte nella sentenza n. 8 del 2022, la richiesta di sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e non mira qui a far \u0026#8220;riespandere\u0026#8221; una norma gi\u0026#224; presente nell\u0026#8217;ordinamento, ma a \u0026#8220;ripristinare\u0026#8221; una norma abrogata. Ci\u0026#242; che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene non sia consentito, almeno in sede di sindacato ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.5.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;allegata violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., vari giudici rimettenti lamentano in sintesi che l\u0026#8217;abolizione del reato di abuso d\u0026#8217;ufficio, non accompagnata dall\u0026#8217;introduzione di illeciti amministrativi o dal potenziamento di misure di prevenzione di condotte lesive del buon andamento e della imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, avrebbe creato un vuoto di tutela rispetto a modalit\u0026#224; di aggressione di tali beni, di rilievo costituzionale, in precedenza contrastate dal delitto di cui all\u0026#8217;art. 323 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsapevoli dell\u0026#8217;orientamento che considera in via generale inammissibile un sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale, taluni rimettenti invitano questa Corte a rimeditare i propri precedenti, almeno per quanto riguarda le censure formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost., sottolineando come il quadro normativo attuale sia profondamente mutato rispetto a quello scrutinato in passato. Esso, ad avviso dei rimettenti, non sarebbe oggi pi\u0026#249; in grado di assicurare adeguata protezione ai principi di buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, anche a fronte della riduzione dell\u0026#8217;ambito applicativo di altre norme incriminatrici operato nel frattempo dal legislatore. Ci\u0026#242;, in particolare, rispetto a molte condotte di abuso per omessa astensione, in presenza di conflitto di interessi o di situazioni di incompatibilit\u0026#224;, nonch\u0026#233; in quelle di violazioni di legge intenzionalmente poste in essere dal pubblico agente per danneggiare o favorire taluno; con conseguente non punibilit\u0026#224; di condotte abusive compiute da pubblici ufficiali titolari di poteri rilevantissimi, in grado di incidere pesantemente su diritti inviolabili, costituzionalmente garantiti, a fronte della ritenuta inadeguatezza, rispetto allo strumento penale, degli altri sistemi di protezione del cittadino. Di talch\u0026#233; la scelta di abrogare l\u0026#8217;art. 323 cod. pen., lungi dal costituire legittimo esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, dovrebbe essere considerata arbitraria e, pertanto, costituzionalmente illegittima, lasciando del tutto privi di tutela i beni protetti dall\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCensure del tutto analoghe erano state, tuttavia, formulate in relazione alle modifiche legislative riduttive dell\u0026#8217;ambito di applicazione del delitto di cui all\u0026#8217;art. 323 cod. pen. Come poc\u0026#8217;anzi rammentato, tanto la sentenza n. 447 del 1998 quanto la sentenza n. 8 del 2022 hanno ritenuto in radice inammissibili tali censure, sulla base dell\u0026#8217;argomento che le esigenze costituzionali di tutela sottese all\u0026#8217;art. 97 Cost. non richiedono necessariamente l\u0026#8217;attivazione della tutela penale, ben potendo essere soddisfatte attraverso una pluralit\u0026#224; di strumenti alternativi preventivi e sanzionatori diversi dal diritto penale: strumenti che debbono, anzi, preferirsi \u0026#8211; in omaggio al principio di \u003cem\u003eextrema ratio \u003c/em\u003e\u0026#8211; sempre che siano in grado di assicurare un\u0026#8217;efficace tutela ai beni in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, laddove non sussistano puntuali obblighi di incriminazione discendenti dalla Costituzione o da altre fonti vincolanti per il legislatore, non pu\u0026#242; che spettare a quest\u0026#8217;ultimo la decisione circa l\u0026#8217;\u003cem\u003ean \u003c/em\u003edell\u0026#8217;eventuale tutela \u003cem\u003epenale\u003c/em\u003e da assicurare agli interessi che la stessa Costituzione impone in via generale di proteggere, senza per\u0026#242; specificare con quali strumenti tale protezione debba essere assicurata. Un eventuale sindacato di questa Corte sulle scelte compiute in proposito dal legislatore finirebbe, infatti, per non trovare alcuna base di legittimazione n\u0026#233; nel testo, n\u0026#233; nella stessa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima considerazione va tenuta ferma anche a fronte dell\u0026#8217;argomento, proposto dal Tribunale di Teramo nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2025, secondo cui la legittimazione di questa Corte a un sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost. deriverebbe dal principio, enunciato dall\u0026#8217;art. 28 Cost., per cui \u0026#171;[i] funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti\u0026#187;. Tale previsione costituzionale sancisce, infatti, il principio della diretta responsabilit\u0026#224; del pubblico dipendente in caso di violazione dei diritti stabiliti dalle leggi (anche penali) vigenti; ma tale principio non pu\u0026#242; essere dilatato in via interpretativa sino a fondare un obbligo costituzionale, gravante sul legislatore, di prevedere una sanzione penale per \u003cem\u003eogni\u003c/em\u003e condotta del pubblico dipendente che abbia abusato del proprio potere a danno di un privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutto ci\u0026#242; induce questa Corte, anche in questo caso, a confermare il proprio costante orientamento preclusivo all\u0026#8217;esame nel merito di tutte le doglianze svolte dai rimettenti con riferimento specifico all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Considerazioni in parte differenti si impongono in relazione all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle censure formulate dai rimettenti in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione a un nutrito gruppo di obblighi discendenti dalla Convenzione di M\u0026#233;rida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, conviene subito rilevare la fondatezza dell\u0026#8217;eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato relativa all\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure formulate da numerosi rimettenti in riferimento all\u0026#8217;art. 11 Cost. Nessuno di essi, infatti, ha chiarito per quale ragione la violazione di obblighi di diritto internazionale pattizio darebbe luogo a una violazione \u0026#8211; oltre che dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; anche dell\u0026#8217;art. 11 Cost., che la costante giurisprudenza di questa Corte considera coinvolto allorch\u0026#233; vengano in considerazione obblighi derivanti dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea, rispetto ai quali operano le \u0026#171;limitazioni di sovranit\u0026#224;\u0026#187; ivi menzionate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale lacuna motivazionale delle ordinanze di rimessione costituisce causa di inammissibilit\u0026#224; delle questioni dalle stesse prospettate (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanza n. 159 del 2021; sentenza n. 37 del 2019, punti 5 e 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; ordinanze n. 12 del 2017 e n. 29 del 2015), che non pu\u0026#242; ritenersi sanata dalle considerazioni estesamente svolte nella memoria illustrativa e nella discussione orale in udienza dalla difesa della parte civile del procedimento davanti alla Corte di cassazione, costituita \u003cem\u003ead adiuvandum\u003c/em\u003e, miranti a ricondurre gli obblighi sanciti dalla Convenzione di M\u0026#233;rida all\u0026#8217;ambito applicativo del diritto dell\u0026#8217;Unione, in forza dell\u0026#8217;approvazione della Convenzione stessa da parte dell\u0026#8217;allora Comunit\u0026#224; europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e da numerose parti costituite, devono invece ritenersi ammissibili le doglianze formulate da tutti i rimettenti in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione alle norme della Convenzione di M\u0026#233;rida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte queste questioni prospettano l\u0026#8217;esistenza di obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione, che sarebbero stati violati dalla scelta del legislatore di abrogare, mediante la disposizione censurata, l\u0026#8217;incriminazione preesistente. Tanto basta, per le ragioni di seguito chiarite, ad assicurare l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, restando poi riservata all\u0026#8217;esame del merito ogni valutazione circa l\u0026#8217;effettiva sussistenza di tali obblighi sul piano dell\u0026#8217;interpretazione del diritto internazionale, e in particolare delle norme della Convenzione specificamente invocate dai rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi rammentato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 5.1.4.), la giurisprudenza di questa Corte considera ammissibili questioni \u003cem\u003ein malam partem \u003c/em\u003ein materia penale allorch\u0026#233; venga in considerazione il rispetto di \u0026#171;obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0026#8217;art. 11 o dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\u0026#187; (cos\u0026#236;, in particolare, la sentenza n. 37 del 2019, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e le difese di varie parti costituite \u003cem\u003ead opponendum\u003c/em\u003e sostengono che tale deroga sarebbe unicamente riferibile agli obblighi discendenti dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea e non, invece, agli obblighi internazionali di natura pattizia, come quelli statuiti dalla Convenzione di M\u0026#233;rida, rispetto ai quali non vi sarebbero precedenti specifici di sindacato costituzionale \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata, perch\u0026#233;: (a) il dato testuale dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. equipara i vincoli derivanti dal diritto dell\u0026#8217;Unione e quelli statuiti dal diritto internazionale pattizio, dalla violazione di tali obblighi da parte della legge statale o regionale discendendo in entrambi i casi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge medesima (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.3.2.); (b) questo meccanismo vale anche per le leggi penali, alla sua operativit\u0026#224; non ostando \u0026#8211; in particolare \u0026#8211; il principio di legalit\u0026#224; dei reati e delle pene di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.3.3.); (c) il rispetto della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e anche \u0026#8220;democratica\u0026#8221; del principio di legalit\u0026#224; in materia penale \u0026#232; comunque assicurato dal coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di ratifica delle convenzioni internazionali (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.3.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., sancisce a carico del legislatore (statale e regionale) il generale obbligo di rispettare i \u0026#171;vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario\u0026#187; e gli \u0026#171;obblighi internazionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe due categorie di obblighi sono equiparate quanto agli effetti vincolanti per il legislatore statale e regionale, impregiudicata restando soltanto la diversa estensione dei \u003cem\u003elimiti\u003c/em\u003e di tali vincoli, cos\u0026#236; come precisati dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007: il nucleo dei principi fondamentali dell\u0026#8217;ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, rispetto ai vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario (oggi, dell\u0026#8217;Unione europea); l\u0026#8217;intero \u003cem\u003ecorpus\u003c/em\u003e delle norme di rango costituzionale, rispetto agli obblighi di diritto internazionale pattizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;effetto della violazione degli obblighi unionali e internazionali da parte della legge, statale o regionale che sia, \u0026#232; per\u0026#242; identico, e consiste nella illegittimit\u0026#224; costituzionale della stessa, da dichiararsi da parte di questa Corte \u0026#8211; salva naturalmente la possibilit\u0026#224; per il giudice comune, rispetto al solo diritto dell\u0026#8217;Unione europea dotato di effetto diretto, di disapplicare la legge nazionale o regionale che risulti con esso incompatibile (sul tema, da ultime, anche per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza recente in materia, sentenza n. 31 del 2025, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e; ordinanza n. 21 del 2025, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; sentenza n. 7 del 2025, punti 2.2.2. e 2.2.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; sentenza n. 1 del 2025, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; sentenza n. 181 del 2024, punto 6.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.3.\u0026#8211; Questi principi valgono anche per le leggi in materia penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; \u0026#232; incontestato per quanto concerne la possibilit\u0026#224; per questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni penali in contrasto con gli obblighi internazionali, con effetto riduttivo dell\u0026#8217;area di rilevanza penale (ad esempio, sentenze n. 150 del 2021 e n. 25 del 2019, dichiarative della parziale illegittimit\u0026#224; costituzionale di leggi penali per il loro esclusivo contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione a norme della CEDU). Ma non vi \u0026#232; ragione per ritenere che i medesimi principi non si applichino allorch\u0026#233; questa Corte sia chiamata a censurare il contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell\u0026#8217;Unione o dal diritto internazionale pattizio (anche diverso dalla CEDU: sentenze n. 120 del 2018, punto 10.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 194 del 2018, punto 14 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), con effetti potenzialmente espansivi della punibilit\u0026#224; rispetto ai limiti fissati dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; rammentato, la sentenza n. 28 del 2010 concerneva una situazione in cui il legislatore italiano aveva escluso una particolare categoria di rifiuti \u0026#8211; le ceneri di pirite \u0026#8211; dalla disciplina generale in materia, e segnatamente dagli obblighi penalmente sanzionati in materia di rifiuti, in contrasto con le pertinenti direttive comunitarie. Questa Corte, ritenendo fondate le censure allora sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione derogatoria nazionale, provocando cos\u0026#236; la riespansione della disciplina penale generale in materia di rifiuti: con un effetto, dunque, espansivo della punibilit\u0026#224; (e dunque, nella terminologia consolidata, \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso meccanismo ben pu\u0026#242; operare anche nei confronti degli obblighi derivanti dal diritto internazionale pattizio, equiparati dallo stesso art. 117, primo comma, Cost. ai vincoli derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;operare di tale meccanismo \u0026#8211; nei confronti tanto degli obblighi unionali, quanto di quelli di natura internazionale pattizia \u0026#8211; non osta, segnatamente, il principio di legalit\u0026#224; in materia penale di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., sul quale hanno insistito varie parti costituite, anche nella discussione orale in udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; dubbio, invero, che il principio di legalit\u0026#224; in materia penale costituisca un principio fondamentale dell\u0026#8217;ordinamento costituzionale, idoneo a operare quale \u0026#8220;controlimite\u0026#8221; rispetto alle stesse limitazioni di sovranit\u0026#224; acconsentite dallo Stato italiano ai sensi dell\u0026#8217;art. 11 Cost. Proprio muovendo da tale principio questa Corte ha ritenuto che non fosse compatibile con la stessa identit\u0026#224; costituzionale italiana una soluzione interpretativa che facesse discendere direttamente da una sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea un effetto di aggravamento della responsabilit\u0026#224; penale di un individuo, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di allungamento retroattivo dei termini di prescrizione di un reato, o addirittura di riapertura di un termine di prescrizione gi\u0026#224; spirato (ordinanza n. 24 del 2017, punti 2 e 5 del \u003cem\u003eRitenuto in fatto e c\u003c/em\u003e\u003cem\u003eonsiderato in diritto\u003c/em\u003e; sentenza n. 115 del 2018, punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessun contrasto con il principio di legalit\u0026#224; in materia penale si verifica per\u0026#242; allorch\u0026#233; una norma di diritto dell\u0026#8217;Unione o \u0026#8211; per quanto qui pi\u0026#249; direttamente rileva \u0026#8211; una norma di diritto internazionale pattizio si limiti a imporre un obbligo di criminalizzazione, cio\u0026#232; a vincolare il legislatore nazionale a introdurre o mantenere nel proprio ordinamento una legge penale che incrimini una data tipologia di condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ipotesi, infatti, la responsabilit\u0026#224; penale di un individuo non discender\u0026#224; direttamente dall\u0026#8217;atto di diritto dell\u0026#8217;Unione o dall\u0026#8217;obbligo internazionale. La responsabilit\u0026#224; penale individuale si fonder\u0026#224;, invece, unicamente sulla legge nazionale attuativa dell\u0026#8217;obbligo internazionale, una volta che questa sia stata effettivamente introdotta nell\u0026#8217;ordinamento dal legislatore nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLaddove poi \u0026#8211; come auspicato dagli odierni rimettenti \u0026#8211; questa Corte dovesse dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una legge abrogativa di una legge penale rispettosa di un obbligo unionale o internazionale di criminalizzazione, ritenendo che la sua abrogazione contravvenga a tale obbligo, l\u0026#8217;effetto della sentenza sarebbe semplicemente quello di ripristinare la vigenza di una legge nazionale abrogata illegittimamente, perch\u0026#233; in violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.: esattamente come accaduto pi\u0026#249; volte in passato, allorch\u0026#233; le sentenze di questa Corte hanno ripristinato la vigenza di leggi penali abrogate dal legislatore in violazione delle norme costituzionali in materia di formazione delle leggi (sentenze n. 32 e n. 5 del 2014). Proprio come in quei casi, dopo la sentenza della Corte la responsabilit\u0026#224; penale degli individui continuerebbe a fondarsi sull\u0026#8217;originaria disciplina stabilita dal legislatore, e dunque a essere basata sulla legge statale vigente al momento del fatto; nel rispetto, peraltro, del principio di garanzia che esclude l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della legge ripristinata ai fatti commessi durante il periodo di vigenza della legge abrogativa poi dichiarata incostituzionale dalla Corte (sul punto, \u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 5.1.5.). In piena consonanza, dunque, tanto con la riserva di legge, quanto con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale, entrambi corollari del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.4.\u0026#8211; Nemmeno pu\u0026#242; ritenersi, come sostenuto da taluna delle parti costituite, che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eanche \u0026#8220;democratica\u0026#8221; della riserva di legge in materia penale \u0026#8211; che vuole affidato al Parlamento, quale istituzione rappresentativa dell\u0026#8217;intera comunit\u0026#224; nazionale, il compito di valutare se apprestare una sanzione penale per proteggere determinati beni giuridici \u0026#8211; venga in effetti svuotata, laddove si riconosca alle fonti unionali e internazionali una legittimazione a dettare indicazioni vincolanti per il legislatore nazionale in materia penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli obblighi di criminalizzazione stabiliti dal diritto internazionale pattizio sono infatti liberamente accettati dallo stesso Parlamento per il tramite della legge che autorizza la ratifica dei singoli trattati, la quale pu\u0026#242; altres\u0026#236; indicare al Governo di apporre riserve e dichiarazioni, nei limiti consentiti dal diritto internazionale, in ordine a loro specifiche previsioni all\u0026#8217;atto della ratifica. Si deve dunque ritenere che, autorizzando \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e la ratifica, il Parlamento abbia consapevolmente condiviso le scelte compiute dallo strumento pattizio negoziato dal Governo con gli altri Stati firmatari (anche) in merito all\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e alle specifiche condizioni della criminalizzazione, o non criminalizzazione, di determinate condotte; e abbia cos\u0026#236; accettato di assumere, anche rispetto a tali scelte, impegni giuridicamente vincolanti nei confronti delle altre Parti contraenti, contestualmente assoggettando la propria successiva produzione normativa al rispetto degli obblighi medesimi ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe predicarsi, come ancora paventato da talune difese delle parti costituite, una sorta di \u0026#8220;tirannia\u0026#8221; degli obblighi internazionali sul principio di legalit\u0026#224; penale, o di \u0026#8220;espropriazione\u0026#8221; della riserva di legge, sulla base dell\u0026#8217;argomento che \u0026#8211; una volta assunto un obbligo internazionale di criminalizzazione \u0026#8211; non sarebbe pi\u0026#249; concesso al legislatore modificare le sue scelte di politica criminale. Vero \u0026#232;, infatti, che dopo la ratifica di un trattato il legislatore italiano \u0026#232; vincolato agli obblighi dallo stesso derivanti ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., anche nella materia penale; ma ci\u0026#242; non preclude allo Stato di discostarsi in seguito da tali obblighi con le modalit\u0026#224; previste dallo stesso diritto internazionale, e in particolare promuovendo un emendamento al trattato, ovvero denunciandolo. Evento che si pu\u0026#242; verificare anche grazie all\u0026#8217;intervento del Parlamento, nell\u0026#8217;esercizio della sua essenziale funzione di indirizzo e controllo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto in particolare alla Convenzione di M\u0026#233;rida, che qui viene in considerazione, con la legge n. 116 del 2009 il Parlamento ne ha autorizzato la ratifica senza formulare alcuna riserva, ordinandone contestualmente la piena e intera esecuzione: e ci\u0026#242; in esito a un dibattito parlamentare, sfociato in una legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione, che ha modificato in pi\u0026#249; punti il quadro normativo nazionale proprio per conformarsi agli obblighi assunti con la Convenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali obblighi debbono, pertanto, essere oggi considerati vincolanti per il legislatore italiano ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., nella misura \u0026#8211; naturalmente \u0026#8211; in cui risultino compatibili con l\u0026#8217;insieme dei superiori principi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In conclusione, devono essere dichiarate inammissibili tutte le censure formulate dai rimettenti in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDevono, invece, essere ritenute ammissibili, e vanno esaminate nel merito, tutte le censure formulate dai rimettenti in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle previsioni della Convenzione di M\u0026#233;rida da essi evocate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Tali censure non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; I rimettenti, nel loro complesso, riconoscono che l\u0026#8217;unica disposizione della Convenzione specificamente dedicata all\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio (\u0026#171;\u003cem\u003eAbuse of functions\u003c/em\u003e\u0026#187;, nella versione ufficiale inglese) \u0026#232; l\u0026#8217;art. 19; e giustamente osservano che tale disposizione si limita a statuire che gli Stati parte hanno l\u0026#8217;obbligo di considerare (\u0026#171;\u003cem\u003eshall consider adopting\u003c/em\u003e\u0026#187;) la criminalizzazione di condotte in larga misura corrispondenti a quelle coperte dall\u0026#8217;abrogata disposizione di cui all\u0026#8217;art. 323 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza dunque di altre disposizioni della Convenzione che impongono agli Stati parte un preciso obbligo di criminalizzazione (in particolare, gli artt. 15 e 16 in materia di corruzione, l\u0026#8217;art. 17 in materia di peculato, l\u0026#8217;art. 23 in materia di riciclaggio, l\u0026#8217;art. 25 in materia di intralcio alla giustizia), l\u0026#8217;art. 19 configura semplicemente \u0026#8211; nel linguaggio della \u003cem\u003eLegislative guide\u003c/em\u003e alla Convenzione, elaborata dall\u0026#8217;United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) \u0026#8211; una \u0026#171;\u003cem\u003enon-mandatory offence\u003c/em\u003e\u0026#187;: e cio\u0026#232; una condotta la cui possibile criminalizzazione gli Stati hanno il mero obbligo (procedurale) di \u0026#171;considerare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 201 e 233 reg. ord. del 2024, tuttavia, tale obbligo di \u0026#171;considerare\u0026#187; alluderebbe soltanto all\u0026#8217;obbligo di verificare che l\u0026#8217;introduzione del reato in questione sia compatibile con il sistema giuridico nazionale; di talch\u0026#233;, in caso di riscontrata \u003cem\u003ecompatibilit\u0026#224;\u003c/em\u003e, il legislatore dovrebbe senz\u0026#8217;altro ritenersi obbligato a introdurre il reato nel proprio ordinamento, o se del caso a mantenerlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere invece delle altre undici ordinanze di rimessione provenienti dai giudici di merito, l\u0026#8217;obbligo statuito dall\u0026#8217;art. 19 dovrebbe leggersi in combinato disposto con altre disposizioni della Convenzione e con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e complessiva di quest\u0026#8217;ultima, s\u0026#236; da comportare \u0026#8211; se non l\u0026#8217;obbligo di introdurre \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e il reato, per gli ordinamenti che non lo contemplavano al momento della ratifica della Convenzione \u0026#8211; quanto meno un obbligo di \u0026#8220;non regressione\u0026#8221; nella tutela penale, e dunque un \u003cem\u003edivieto di abrogare\u003c/em\u003e la corrispondente incriminazione, ove gi\u0026#224; esistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze di rimessione fanno leva, in proposito:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; sull\u0026#8217;art. 1, che include nelle finalit\u0026#224; della convenzione \u0026#171;la promozione e il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo pi\u0026#249; efficace\u0026#187;, tra le quali si collocherebbero la criminalizzazione di condotte preparatorie o in vario modo collegate alla corruzione vera e propria, come quelle di abuso delle funzioni pubbliche;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; sull\u0026#8217;art. 5, che impegna gli Stati parte a elaborare, applicare e mantenere \u0026#171;politiche di prevenzione contro la corruzione efficaci e coordinate che [\u0026#8230;] rispecchino i principi dello stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d\u0026#8217;integrit\u0026#224;, di trasparenza e di responsabilit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; sull\u0026#8217;art. 65, paragrafo 1, da cui discende il generale obbligo degli Stati di adottare tutte le misure necessarie, incluse quelle di natura legislativa, per assicurare l\u0026#8217;esecuzione degli obblighi convenzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; sull\u0026#8217;art. 65, paragrafo 2, da cui si desume il principio secondo cui gli Stati possono adottare misure pi\u0026#249; severe di quelle previste dalla Convenzione; nonch\u0026#233;, soprattutto,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; sull\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, che stabilisce l\u0026#8217;obbligo a carico degli Stati di adoperarsi, \u0026#171;conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti d\u0026#8217;interesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAbolendo il delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio \u0026#8211; questa la conclusione dei rimettenti \u0026#8211; lo Stato italiano avrebbe dunque violato i propri obblighi convenzionali, segnatamente quello \u0026#8211; sancito dall\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, da ultimo citato \u0026#8211; di \u0026#171;mantenere e rafforzare\u0026#187; i sistemi esistenti finalizzati a promuovere la trasparenza nella pubblica amministrazione e a prevenire i conflitti di interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Dal canto suo, la Corte di cassazione assume \u0026#8211; nella propria ordinanza di rimessione \u0026#8211; che dall\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, della Convenzione si evincerebbe non tanto un assoluto divieto di abolire l\u0026#8217;incriminazione dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio a carico di quegli Stati che, come l\u0026#8217;Italia, gi\u0026#224; contemplassero questo reato nel proprio sistema penale; quanto, piuttosto, un obbligo di mantenere i complessivi standard di efficace attuazione della UNCAC, in particolare dei sistemi di prevenzione della corruzione. Sicch\u0026#233; la censurata abolizione del reato si sarebbe posta in contrasto con tale obbligo in quanto non accompagnata, in concreto, da misure compensative in grado di assicurare un livello di tutela almeno equivalente a quello garantito, sino a quel momento, dall\u0026#8217;incriminazione in parola; ci\u0026#242; che avrebbe realizzato, pertanto, un regresso netto nella efficace attuazione degli obblighi convenzionali da parte dello Stato italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Questa Corte, tuttavia, non \u0026#232; persuasa da alcuno di tali argomenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.1.\u0026#8211; Anzitutto, nessun elemento evincibile dal testo o dalla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 della Convenzione autorizza a concludere che lo Stato sarebbe obbligato a introdurre (o a mantenere) nel proprio ordinamento l\u0026#8217;incriminazione delle condotte di abuso di ufficio, alla sola condizione che tale incriminazione risulti compatibile con i principi generali dell\u0026#8217;ordinamento nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inequivoco testo della disposizione enuncia un mero obbligo di \u0026#8220;considerare\u0026#8221; tale introduzione: e dunque non solo di assicurarsi della compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;incriminazione con i principi generali dell\u0026#8217;ordinamento penale nazionale (il che non \u0026#232; in discussione rispetto all\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio, a differenza di quanto accade per altre pi\u0026#249; problematiche fattispecie penali, come quella di arricchimento illecito di cui al successivo art. 20); ma anche di valutare attentamente i \u003cem\u003epro \u003c/em\u003ee i \u003cem\u003econtra \u003c/em\u003edi tale opzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, ogni scelta di criminalizzazione presenta ovvi vantaggi, in termini di pi\u0026#249; energica tutela degli interessi lesi dalla condotta che si voglia sottoporre a sanzione penale, ma anche una nutrita serie di svantaggi, quanto alla sua sicura incidenza sui diritti fondamentali dei destinatari del precetto, nonch\u0026#233; ai suoi effetti collaterali a danno di altri interessi collettivi \u0026#8211; come il possibile \u003cem\u003echilling effect\u003c/em\u003e rispetto a condotte lecite e anzi utili dal punto di vista sociale (in particolare, con riferimento ai rischi di \u0026#8220;burocrazia difensiva\u0026#8221; connessi all\u0026#8217;incriminazione dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio, sentenza n. 8 del 2022, punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Convenzione ha scelto di affidare la valutazione comparativa dei benefici attesi e delle conseguenze negative dell\u0026#8217;incriminazione delle condotte di abuso d\u0026#8217;ufficio alla prudente discrezionalit\u0026#224; del legislatore di ogni Stato; e ci\u0026#242; anche a fronte della variet\u0026#224; di soluzioni sul punto presenti negli ordinamenti penali degli Stati firmatari. Circostanza, quest\u0026#8217;ultima, che \u0026#8211; come risulta dai lavori preparatori della Convenzione \u0026#8211; ha indotto gli Stati firmatari a trasformare le originarie proposte di introdurre un vero e proprio obbligo di incriminazione di questa specifica condotta, formulate da Messico, Colombia e Turchia, in un mero obbligo di \u0026#8220;considerare\u0026#8221; tale soluzione, recependo cos\u0026#236; una proposta formulata dalla Croazia in coordinamento con il Canada e con la stessa delegazione italiana (UNODC, \u003cem\u003eTravaux pr\u0026#233;paratoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention Against Corruption\u003c/em\u003e, United Nations Publications, 2010, p. 191-193).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo punto, ci\u0026#242; che unicamente rileva, dal punto di vista della Convenzione, \u0026#232; che lo Stato adempia l\u0026#8217;obbligazione (concepita come di mezzi, non gi\u0026#224; di risultato) di valutare attentamente la possibilit\u0026#224; di dotarsi dell\u0026#8217;incriminazione in parola, a fronte della complessit\u0026#224; dei fattori in gioco e della rilevanza di tutti gli interessi coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, non vi \u0026#232; alcuna ragione per ritenere che, una volta compiuta \u0026#8211; prima o dopo la ratifica della Convenzione \u0026#8211; la scelta di incriminare le condotte di abuso d\u0026#8217;ufficio, lo stesso art. 19 precluda allo Stato di ritornare sui propri passi, e di (ri)considerare i \u003cem\u003epro \u003c/em\u003ee i \u003cem\u003econtra\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;incriminazione, eventualmente pervenendo alla conclusione di abolirla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; \u0026#232; per l\u0026#8217;appunto accaduto nel nostro Paese, in occasione dell\u0026#8217;approvazione della disposizione qui censurata, la cui \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e \u0026#232; esplicitata nei lavori preparatori, in particolare nella relazione illustrativa al disegno di legge A. S. n. 808 \u0026#8211; XIX Legislatura, di iniziativa governativa. In tale relazione si sottolinea l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di porre rimedio al persistente \u0026#171;squilibrio tra le iscrizioni della notizia di reato e decisioni di merito\u0026#187; relative alla figura criminosa in questione, rimasto sostanzialmente invariato anche dopo le modifiche legislative volte a realizzare una pi\u0026#249; rigorosa tipizzazione della fattispecie; si valorizza l\u0026#8217;esistenza di un articolato sistema nazionale di repressione e prevenzione della \u0026#171;\u003cem\u003emalpractice\u003c/em\u003e nel settore pubblico\u0026#187;, composto da una vasta gamma di incriminazioni e un ventaglio di strumenti in funzione preventiva, tra i quali i piani anticorruzione e la vigilanza dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; nazionale anticorruzione (ANAC); e si esprime l\u0026#8217;intenzione di recuperare \u0026#171;risorse al sistema, non impegnando inutilmente l\u0026#8217;apparato giudiziario e sollevando l\u0026#8217;azione amministrativa ed il singolo indagato dalle ricadute negative derivanti da iscrizioni per fatti che risultano non rientrare in alcuna categoria di illecito penale\u0026#187;. Valutazioni, tutte, attraverso le quali si deve ritenere adempiuto quell\u0026#8217;obbligo di \u0026#8220;considerazione\u0026#8221; che unicamente discende dall\u0026#8217;art. 19 della Convenzione, e rispetto al cui esito la stessa disposizione convenzionale si rimette alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.2.\u0026#8211; Proprio nella consapevolezza dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di derivare un divieto di abrogazione della previgente disposizione incriminatrice dall\u0026#8217;art. 19, la maggior parte delle ordinanze di rimessione \u0026#8211; ivi compresa quella della Corte di cassazione \u0026#8211; fondano le rispettive argomentazioni sul combinato disposto dell\u0026#8217;art. 19 con altre previsioni della Convenzione, in particolare attribuendo un rilievo centrale al suo art. 7, paragrafo 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, quest\u0026#8217;ultima disposizione deve essere letta nelle sue connessioni sistematiche con i paragrafi precedenti. L\u0026#8217;art. 7, paragrafo 1, obbliga gli Stati a adoperarsi (\u0026#171;\u003cem\u003eendeavour\u003c/em\u003e\u0026#187;) per adottare, mantenere e rafforzare sistemi di assunzione e gestione delle risorse umane nel pubblico impiego improntati a principi di efficienza, trasparenza e a criteri oggettivi, quali il merito, l\u0026#8217;eguaglianza e le attitudini (paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e). Tali sistemi devono includere procedure adeguate di selezione e formazione per le persone particolarmente esposte al rischio di corruzione e, se opportuno, la rotazione nelle rispettive posizioni (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); devono promuovere la retribuzione adeguata degli agenti pubblici non elettivi (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e devono organizzare programmi di formazione che li rendano capaci di svolgere la funzione pubblica in modo corretto, onorevole e appropriato (lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e). I successivi paragrafi 2 e 3, pur con formulazione meno stringente (\u0026#171;\u003cem\u003eshall also consider adopting\u003c/em\u003e\u0026#187;, \u0026#171;\u003cem\u003eshall also consider taking\u003c/em\u003e\u0026#187;), obbligano gli Stati a \u0026#8220;considerare\u0026#8221; l\u0026#8217;adozione di criteri per le candidature agli uffici elettivi e per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici. Il paragrafo 4, infine, dispone: \u0026#171;\u003cem\u003eEach State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, endeavour to adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts of interest\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, nel suo complesso l\u0026#8217;art. 7 si occupa delle misure volte a \u003cem\u003eprevenire\u003c/em\u003e la corruzione tramite l\u0026#8217;applicazione di principi di efficienza, competenza e trasparenza nel settore pubblico, a tal fine imponendo agli Stati, attraverso il paragrafo 4, l\u0026#8217;obbligo di adoperarsi per \u0026#171;adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChe da tale disposizione, e in particolare dal paragrafo 4, sia desumibile implicitamente anche un \u0026#8220;divieto di regressione\u0026#8221; (o obbligo di \u0026#8220;\u003cem\u003estand\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003estill\u003c/em\u003e\u0026#8221;) nella repressione dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio \u0026#8211; divieto che si estrinsecherebbe in un divieto assoluto di abrogare la relativa incriminazione ove prevista nell\u0026#8217;ordinamento dello Stato firmatario al momento della ratifica della Convenzione, o almeno, come sostenuto nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, in un divieto di abrogare l\u0026#8217;incriminazione in assenza di misure compensatorie \u0026#8211; \u0026#232; per\u0026#242; smentito dai seguenti argomenti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;intero art. 7 \u0026#232; inserito nel Capitolo II della Convenzione, in cui sono disciplinati gli obblighi relativi ai sistemi di \u0026#171;prevenzione\u0026#187; della corruzione, mentre gli obblighi repressivi di natura penale sono disciplinati dal successivo Capitolo III (in cui \u0026#232; invece collocato il gi\u0026#224; esaminato art. 19);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; in ogni caso, l\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, non impone alcuna specifica misura allo Stato contraente, lasciando allo stesso ampia discrezionalit\u0026#224; rispetto all\u0026#8217;obiettivo di introdurre, mantenere e rinforzare i sistemi di prevenzione della corruzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; i \u0026#171;sistemi\u0026#187; cui si riferisce l\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, peraltro, sono unicamente quelli finalizzati alla promozione della \u0026#171;trasparenza\u0026#187; e alla prevenzione dei \u0026#171;conflitti di interessi\u0026#187;. Il primo obiettivo era del tutto estraneo alla sfera di tutela dell\u0026#8217;abrogata incriminazione dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio; mentre il secondo interferiva solo tangenzialmente \u0026#8211; come possibile modalit\u0026#224; della condotta \u0026#8211; con tale incriminazione, incentrata primariamente sul risultato di danno al privato o di ingiusto vantaggio per il pubblico agente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un simile contesto, \u0026#232; assai arduo \u0026#8211; come rilevato in dottrina, nonch\u0026#233; da varie difese degli imputati \u0026#8211; ipotizzare che dagli obblighi di natura puramente preventiva di cui all\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, possa derivarsi in via interpretativa il divieto di abrogare una disposizione incriminatrice, la cui introduzione la stessa Convenzione rinuncia espressamente, nella naturale \u003cem\u003esedes materiae \u003c/em\u003ededicata agli obblighi di natura penale, a indicare come doverosa per gli Stati parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; risulta persuasiva l\u0026#8217;ipotesi ermeneutica formulata dalla Corte di cassazione, secondo cui, in forza dell\u0026#8217;art. 7, paragrafo 4, lo Stato che decidesse di abrogare l\u0026#8217;incriminazione gi\u0026#224; esistente dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio sarebbe tenuto a adottare misure compensatorie per mantenere il preesistente livello di promozione della trasparenza e della prevenzione dei conflitti di interessi. Infatti, anche ipotizzando che l\u0026#8217;abrogato art. 323 cod. pen. potesse interpretarsi quale strumento funzionale a prevenire i conflitti di interesse nella pubblica amministrazione, dalla disposizione convenzionale in esame non pare evincibile alcun obbligo di risultato, il cui conseguimento possa essere valutato da questa Corte in sede di giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale. Il contenuto precettivo di tale disposizione si esaurisce piuttosto \u0026#8211; come evidenziato dal suo dato testuale, imperniato sul verbo \u0026#171;\u003cem\u003eshall endeavour\u003c/em\u003e\u0026#187; \u0026#8211; nell\u0026#8217;obbligare lo Stato ad \u0026#8220;adoperarsi\u0026#8221; per raggiungere gli obiettivi indicati: senza imporgli per\u0026#242; di adottare alcuno specifico mezzo, e in ogni caso senza fissare alcun preciso standard di efficacia dei meccanismi preventivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.3.\u0026#8211; N\u0026#233;, infine, uno scrutinio di questa Corte sulla complessiva efficacia del sistema di prevenzione e di repressione delle condotte illegittime dei pubblici agenti potrebbe legittimarsi sulla base delle altre disposizioni della Convenzione evocate da taluni rimettenti, sulle quali nemmeno pu\u0026#242; fondarsi l\u0026#8217;ipotetico divieto di regressione, o obbligo di \u0026#8220;\u003cem\u003estand\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003estill\u003c/em\u003e\u0026#8221;, che gli stessi rimettenti ipotizzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 1, si tratta di disposizione meramente programmatica che enuncia le finalit\u0026#224; della Convenzione: il cui concreto contenuto precettivo per gli Stati parte deriva per\u0026#242; esclusivamente dalle successive disposizioni, tra le quali l\u0026#8217;art. 19 pi\u0026#249; sopra esaminato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 5, rubricato \u0026#171;Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione\u0026#187; e anch\u0026#8217;esso collocato, come l\u0026#8217;art. 7, nel Capitolo II dedicato alle \u0026#171;Misure preventive\u0026#187;, si tratta di previsione che si limita a descrivere ad ampio spettro gli obblighi degli Stati di adoperarsi allo scopo di prevenire le pratiche corruttive, senza per\u0026#242; direttamente prescrivere alcuna specifica misura, tanto meno nella materia penale, regolata dal successivo Capitolo III.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, infine, all\u0026#8217;art. 65, collocato tra le \u0026#171;Disposizioni finali\u0026#187;, esso prevede al paragrafo 1 l\u0026#8217;obbligo per ciascuno Stato parte di adottare le misure necessarie \u0026#171;per assicurare l\u0026#8217;esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione\u0026#187;, in quanto definiti per\u0026#242; dalle disposizioni che precedono \u0026#8211; tra cui, naturalmente, l\u0026#8217;art. 19, nei limiti da esso fissati \u0026#8211;, senza imporre esso stesso nuovi obblighi. Al paragrafo 2 si chiarisce poi che \u0026#171;[c]iascuno Stato Parte pu\u0026#242; adottare misure pi\u0026#249; restrittive o severe di quelle previste dalla presente Convenzione\u0026#187;: senza che con ci\u0026#242; si introduca alcun obbligo aggiuntivo per gli Stati, e soprattutto senza che si stabilisca \u0026#8211; in difetto di qualsiasi appiglio testuale che possa avvalorare una tale conclusione, che limiterebbe incisivamente la discrezionalit\u0026#224; del Parlamento nello svolgimento della propria politica criminale \u0026#8211; alcun divieto di regresso rispetto alle misure di tutela penale che gli Stati avessero scelto autonomamente di adottare. Lasciando cos\u0026#236; sempre aperta, anche in tale ipotesi, la possibilit\u0026#224; per lo Stato di liberamente riconsiderare le misure di tutela gi\u0026#224; adottate (per la medesima conclusione, nell\u0026#8217;ambito del diritto internazionale dei diritti umani, Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, sentenza 7 dicembre 2021, Filat contro Moldavia, paragrafo 33, ove si nega l\u0026#8217;esistenza di un obbligo di non regressione rispetto a scelte di tutela pi\u0026#249; avanzata dei diritti rispetto agli standard convenzionali, che pure lo Stato parte \u0026#232; certamente libero di compiere ai sensi dell\u0026#8217;art. 53 CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.4.\u0026#8211; Non occorre, infine, esaminare nel dettaglio le ulteriori disposizioni della Convenzione evocate dalla parte civile del giudizio iscritto al n. 50 reg. ord. del 2025 costituitasi innanzi a questa Corte, alla luce del costante orientamento secondo cui intervenienti e parti del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale non possono ampliare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e cristallizzato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenza n. 198 del 2022, punto 5.1 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In definitiva, questa Corte ritiene di non potere, sulla base dei parametri evocati, sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante dall\u0026#8217;abolizione del delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall\u0026#8217;abolizione del reato \u0026#8211; emblematicamente illustrati dalle vicende oggetto dei quattordici giudizi \u003cem\u003ea qu\u003c/em\u003e\u003cem\u003eibus\u003c/em\u003e \u0026#8211; possano ritenersi o meno compensati dai benefici che il legislatore si \u0026#232; ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, \u0026#232; questione che investe esclusivamente la responsabilit\u0026#224; politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Un\u0026#8217;ultima precisazione appare opportuna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; chiarito, n\u0026#233; il tenore letterale delle disposizioni della Convenzione di M\u0026#233;rida evocate dai rimettenti, n\u0026#233; la loro \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e collocazione sistematica, n\u0026#233; \u0026#8211; ancora \u0026#8211; i relativi \u003cem\u003etravaux pr\u0026#233;paratoires \u003c/em\u003esupportano in alcun modo la tesi secondo cui dalla Convenzione stessa deriverebbe un obbligo di introdurre il reato di abuso di ufficio o un divieto di abrogare la disposizione incriminatrice eventualmente gi\u0026#224; prevista nell\u0026#8217;ordinamento interno. L\u0026#8217;inesistenza, a giudizio di questa Corte, di un dubbio interpretativo in proposito dispensa dal valutare la possibilit\u0026#224;, sulla quale ha insistito la parte civile costituita\u003cem\u003e ad adiuvandum\u003c/em\u003e, di formulare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea avente a oggetto l\u0026#8217;interpretazione di dette disposizioni, che peraltro vincolano l\u0026#8217;Unione nei soli limiti delle sue competenze: rinvio pregiudiziale che, secondo la stessa parte civile, sarebbe possibile in conseguenza dell\u0026#8217;avvenuta approvazione della Convenzione da parte dell\u0026#8217;allora Comunit\u0026#224; europea, in forza della decisione del Consiglio del 25 settembre 2008 (2008/801/CE).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all\u0026#8217;ordinamento giudiziario e al codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Locri, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione penale, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, dal Tribunale ordinario di Teramo, dal Tribunale ordinario di Locri, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione seconda penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma e dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 114 del 2024, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., complessivamente in relazione agli artt. 1, 5, 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall\u0026#8217;Assemblea generale dell\u0026#8217;ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Locri, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione penale, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, dal Tribunale ordinario di Teramo, dal Tribunale ordinario di Locri, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione seconda penale, dal Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma e dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250703235809.pdf","oggetto":"Reati e pene \u0026#8211; Abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 del codice penale (Abuso d\u0027ufficio) \u0026#8211; Violazione del principio di uguaglianza, in particolare nella sua specificazione della necessaria ragionevolezza dell\u0027esercizio del potere legislativo, con la necessit\u0026#224; che non vi sia una disparit\u0026#224; di trattamento tra fattispecie analoghe o esprimenti un disvalore oggettivo ancor pi\u0026#249; lieve rispetto a quello della fattispecie abrogata \u0026#8211; Violazione del principio di buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione - Inosservanza degli obblighi internazionali, in relazione agli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida).\nDisparit\u0026#224; di trattamento nell\u0026#8217;ambito dello stesso settore della pubblica amministrazione, a fronte della persistente rilevanza penale delle condotte commesse dal pubblico ufficiale riconducibili al perimetro dell\u0026#8217;art. 353 cod. pen. (Turbata libert\u0026#224; degli incanti).","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46780","titoletto":"Reati e pene - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limiti - Tutela dei diritti fondamentali della persona - Possibilità di non punire condotte precedentemente sanzionate - Necessità di apprestare idonei strumenti di difesa - Controllo spettante alla Corte costituzionale - Limiti. (Classif. 210048).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore gode di ampia discrezionalità nella delimitazione delle condotte punibili, pur sottoposta a un controllo particolarmente attento di costituzionalità, in relazione alle scelte di incriminazione, in quanto necessariamente limitative dei diritti fondamentali della persona; ma deve essere riconosciuta in termini assai ampi rispetto alle scelte di non punire determinate condotte in precedenza incriminate, pur lesive di interessi costituzionalmente rilevanti o comunque meritevoli di tutela, sempre che siano apprestati altri strumenti di tutela di tali interessi, nell’ottica dell’\u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e della tutela penale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2024 - mass. 46178; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 22/2022 - mass. 44585\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eVa escluso che una pronuncia della Corte costituzionale possa intervenire a modificare il confine dei fatti penalmente rilevanti tracciato dal legislatore, con un effetto estensivo della responsabilità penale dei destinatari delle norme penali, soltanto per porre riparo a eventuali disparità di trattamento tra condotte sanzionate aventi, in ipotesi, analogo o minore disvalore. Un simile risultato, sinora, è sempre stato considerato precluso dalla riserva di legge in materia penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che, invece, non si oppone alla riduzione dell’area di responsabilità penale tracciata dal legislatore a opera di questa stessa Corte, nell’ambito del proprio sindacato ex art. 3 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 203/2024 - mass. 46476; S. 508/2000 - mass. 25894\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46781","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46781","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetto in malam partem in materia penale - Preclusione stante il principio della riserva di legge - Eccezioni - Divieto di consentire zone franche - Uso scorretto del potere legislativo - Effetto indiretto di una declaratoria riguardante una norma processuale - Necessità di salvaguardare il rispetto degli obblighi internazionali - Effetti - Riespansione della norma generale, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale. (Classif. 204003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn materia penale, l’adozione di pronunce con effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e risulta in via generale preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. Tale principio, rimettendo al “soggetto-Parlamento”, che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità; il principio ammette tuttavia varie eccezioni. In primo luogo, viene in considerazione la necessità di evitare la creazione di “zone franche” immuni dal controllo di legittimità costituzionale, laddove il legislatore introduca norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, ovvero prevedano per detto sottoinsieme – altrettanto irragionevolmente – un trattamento sanzionatorio più favorevole. La seconda categoria riguarda i vizi genetici del provvedimento abrogativo, quando a essere censurato è lo scorretto esercizio del potere legislativo: da parte dei Consigli regionali, del Governo, ovvero dello stesso Parlamento. In tali ipotesi, qualora la disposizione dichiarata incostituzionale sia una disposizione che semplicemente abrogava una norma incriminatrice preesistente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della prima non potrà che comportare il ripristino della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata. Un terzo novero di deroghe è stato ammesso quando l’effetto peggiorativo conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale si configuri come mera conseguenza indiretta della \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e di una norma processuale, derivante dall’eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale. Infine, un controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e può risultare ammissibile ove si assuma la contrarietà della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell’art. 11 o dell’art. 117, primo comma, Cost. In tutte le ipotesi in cui è ammesso un sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e, peraltro, in forza del divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., chi abbia commesso il fatto mentre era in vigore la disposizione più favorevole dichiarata costituzionalmente illegittima deve continuare a beneficiare di quest’ultima. L’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge penale che abroghi l’incriminazione preesistente o, comunque, preveda un trattamento penale più favorevole potrà invece dispiegare i propri effetti rispetto ai fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore di quella legge, sotto l’impero di una legge penale più severa che, per effetto della pronuncia, dovesse essere ripristinata o in ogni caso veder riespandere il proprio ambito di applicazione. In tali ipotesi l’autore del fatto è stato posto in condizione di autodeterminarsi sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo, sicché l’art. 25, secondo comma, Cost. non osterebbe a una sua condanna. Né a tale condanna osterebbe il principio della generale retroattività della \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e, trattandosi di principio che deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, e che comunque in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 17/2021 - mass. 43462; S. 63/2019 - mass. 42611; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 236/2018 - mass. 40570; S. 143/2018 - mass. 40184; S. 46/2014 - mass. 37770; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 236/2011 35791; S. 28/2010 - mass. 34300; S. 324/2008 - mass. 32801; S. 394/2006 - mass. 30804; S. 161/2004 - mass. 28492; S. 447/1998 - mass. 24351; O. 29/2022 - mass. 44729\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46782","numero_massima_precedente":"46780","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46782","titoletto":"Trattati e convenzioni internazionali - In genere - Eventuale contrasto con norme interne - Possibilità di disapplicare le disposizioni interne, se necessario previo rinvio pregiudiziale, ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale - Possibilità ammessa anche in materia penale - Effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di favore - Riespansione della disciplina penale generale e della punibilità - Possibile violazione del principio democratico alla base della supremazia della legge nazionale - Esclusione. (Classif. 254001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio per cui la violazione degli obblighi unionali e internazionali da parte della legge, statale o regionale che sia, produce l’illegittimità costituzionale della stessa – salva naturalmente la possibilità per il giudice comune, rispetto al solo diritto dell’Unione europea dotato di effetto diretto, di disapplicare la legge nazionale o regionale che risulti con esso incompatibile – vale anche nel diritto penale. In tal caso, la illegittimità costituzionale della disposizione derogatoria nazionale provoca la riespansione della disciplina penale generale: con un effetto, dunque, espansivo della punibilità (e dunque in \u003cem\u003emalam partem\u003c/em\u003e). Lo stesso meccanismo ben può operare anche nei confronti degli obblighi derivanti dal diritto internazionale pattizio, equiparati dallo stesso art. 117, primo comma, Cost. ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Infatti, se non è dubbio che il principio di legalità in materia penale costituisca un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, idoneo a operare quale “controlimite” rispetto alle stesse limitazioni di sovranità acconsentite dallo Stato italiano ai sensi dell’art. 11 Cost., nessun contrasto con il principio di legalità in materia penale si verifica però allorché una norma di diritto dell’Unione o di diritto internazionale pattizio si limiti a imporre un obbligo di criminalizzazione. In tale ipotesi, infatti, la responsabilità penale di un individuo non discenderà direttamente dall’atto di diritto dell’Unione o dall’obbligo internazionale, ma si fonderà, invece, unicamente sulla legge nazionale attuativa dell’obbligo internazionale, una volta che questa sia stata effettivamente introdotta nell’ordinamento dal legislatore nazionale. E nemmeno può ritenersi che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e anche “democratica” della riserva di legge in materia penale venga svuotata laddove si riconosca alle fonti unionali e internazionali una legittimazione a dettare indicazioni vincolanti per il legislatore nazionale in materia penale. Gli obblighi di criminalizzazione stabiliti dal diritto internazionale pattizio sono infatti liberamente accettati dallo stesso Parlamento per il tramite della legge che autorizza la ratifica dei singoli trattati. Né potrebbe predicarsi una sorta di “tirannia” degli obblighi internazionali sul principio di legalità penale, o di “espropriazione” della riserva di legge: vero è, infatti, che dopo la ratifica di un trattato il legislatore italiano è vincolato agli obblighi dallo stesso derivanti, ma ciò non preclude allo Stato di discostarsi in seguito da tali obblighi con le modalità previste dallo stesso diritto internazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 7/2025 - mass. 46662; S. 1/2025 - mass. 46620; S. 181/2024 - mass. 46445; S. 150/2021 - mass. 44041; S. 25/2019 - mass. 41560; S. 120/2018 - mass. 40505; S. 115/2018 - mass. 41256; O. 24/2017 - mass. 39721\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46783","numero_massima_precedente":"46781","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46783","titoletto":"Reati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Abrogazione dell\u0027art. 323 del codice penale (Abuso d\u0027ufficio) - Denunciata irragionevolezza nell\u0027esercizio del potere legislativo, per la disparità di trattamento tra fattispecie analoghe o esprimenti un disvalore oggettivo ancor più lieve rispetto a quello della fattispecie abrogata, nonché violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e degli obblighi internazionali di tipo pattizio - Richiesta di sindacato in malam partem precluso alla Corte costituzionale - Difetto di motivazione in riferimento all\u0027art. 11 Cost. - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210046).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost., dal GUP del Tribunale di Locri, dal Tribunale di Firenze, sez. terza penale, dal Tribunale di Busto Arsizio, sez. penale, dal GUP del Tribunale di Firenze, dal Tribunale di Teramo, dal Tribunale di Locri, sez. penale, dal Tribunale di Catania, sez. seconda penale, dal GIP del Tribunale di Roma e dalla Cassazione, sesta sez. penale, dell’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 114 del 2024, che abroga il delitto di abuso d’ufficio ex art. 323 cod. pen. Quanto alla censura ex art. 3 Cost., la richiesta dei rimettenti di sindacato \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e non mira qui a far “riespandere” una norma già presente nell’ordinamento, ma a “ripristinare” una norma abrogata. Ciò che non è consentito, almeno in sede di sindacato ex art. 3 Cost. Né la preclusione di un sindacato in \u003cem\u003emalam partem\u003c/em\u003e in riferimento all’art. 3 Cost. potrebbe essere superata inquadrando la disposizione censurata come “norma penale di favore” che sottrarrebbe, senza alcuna ragione giustificatrice, una categoria di soggetti dall’attuazione di una norma penale generale. La categoria delle “norme penali di favore” comprende infatti quelle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni compresenti nell’ordinamento. L’effetto in \u003cem\u003emalam partem\u003c/em\u003e conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali norme non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione, rappresentando una conseguenza dell’automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di ingiustificata disciplina derogatoria. La qualificazione come norma penale di favore non può essere fatta, di contro, discendere, come nel caso di specie, dal raffronto tra una norma vigente e una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell’area di rilevanza penale. In tal caso, la richiesta di sindacato in \u003cem\u003emalam partem\u003c/em\u003e non mira a far riespandere una norma tuttora presente nell’ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non più attuale: operazione preclusa alla Corte. Quanto all’art. 11 Cost., nessuno dei rimettenti ha chiarito per quale ragione la violazione di obblighi di diritto internazionale pattizio darebbe luogo a una violazione del parametro indicato, che può essere evocato allorché vengano in considerazione obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, rispetto ai quali operano le limitazioni di sovranità ivi menzionate. Quanto, infine, all’art. 97 Cost., le esigenze costituzionali di tutela sottese all’indicato parametro non richiedono necessariamente l’attivazione della tutela penale, ben potendo essere soddisfatte attraverso una pluralità di strumenti alternativi preventivi e sanzionatori diversi dal diritto penale: strumenti che debbono, anzi, preferirsi sempre che siano in grado di assicurare un’efficace tutela ai beni in parola. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 37/2019 - mass. 41546; O. 12/2017 - mass. 39284\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46784","numero_massima_precedente":"46782","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero":"114","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46784","titoletto":"Reati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Abrogazione dell\u0027art. 323 del codice penale (Abuso d\u0027ufficio) - Denunciata violazione degli obblighi internazionali, in relazione alla Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (Convenzione di Merida) - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210046).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., complessivamente in relazione agli artt. 1, 5, 7, par. 4, 19 e 65, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dal GUP del Tribunale di Locri, dal Tribunale di Firenze, sez. terza penale, dal Tribunale di Busto Arsizio, sez. penale, dal GUP del Tribunale di Firenze, dal Tribunale di Teramo, dal Tribunale di Locri, sez. penale, dal Tribunale di Bolzano, sez. penale, dal Tribunale di Catania, sez. seconda penale, dal Tribunale di Modena, sez. penale, dal GIP del Tribunale di Roma e dalla Cassazione, sez. sesta penale, dell’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 114 del 2024, che abroga il delitto di abuso d’ufficio ex art. 323 cod. pen.. Nessun elemento evincibile dal testo o dalla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell’art. 19 della Convenzione autorizza a concludere che lo Stato sarebbe obbligato a introdurre (o a mantenere) nel proprio ordinamento l’incriminazione delle condotte di abuso di ufficio, alla sola condizione che tale incriminazione risulti compatibile con i principi generali dell’ordinamento nazionale. Né vi è alcuna ragione per ritenere che, una volta compiuta la scelta di incriminare le condotte di abuso d’ufficio, lo stesso art. 19 precluda allo Stato di ritornare sui propri passi, e di (ri)considerare i \u003cem\u003epro \u003c/em\u003ee i \u003cem\u003econtra\u003c/em\u003e dell’incriminazione, eventualmente pervenendo alla conclusione di abolirla, come accaduto con la disposizione qui censurata. Nemmeno è violato l’art. 7, par. 4, che obbliga gli Stati ad adoperarsi per «adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse», con disposizione che deve essere letta nelle sue connessioni sistematiche con i paragrafi precedenti. Nel suo complesso l’art. 7 si occupa delle misure volte a \u003cem\u003eprevenire\u003c/em\u003e la corruzione, senza che da tale disposizione sia desumibile implicitamente anche un “divieto di regressione” (o obbligo di “\u003cem\u003estand still\u003c/em\u003e”) nella repressione dell’abuso d’ufficio. E anche ipotizzando che l’abrogato art. 323 cod. pen. potesse interpretarsi quale strumento funzionale a prevenire i conflitti di interesse nella pubblica amministrazione, dalla disposizione convenzionale in esame non pare evincibile alcun obbligo di risultato. Né, infine, uno scrutinio sulla complessiva efficacia del sistema di prevenzione e di repressione delle condotte illegittime dei pubblici agenti potrebbe legittimarsi sulla base delle altre disposizioni della Convenzione evocate da taluni rimettenti, sulle quali nemmeno può fondarsi l’ipotetico divieto di regressione, o obbligo di “\u003cem\u003estand still\u003c/em\u003e”, che gli stessi rimettenti ipotizzano.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46783","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero":"114","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione agli"}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione","data_legge":"31/10/2003","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione","data_legge":"31/10/2003","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione","data_legge":"31/10/2003","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione","data_legge":"31/10/2003","numero":"","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione","data_legge":"31/10/2003","numero":"","articolo":"65","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45837","autore":"Acconciamessa L.","titolo":"Sull’inesistenza di un obbligo internazionale di stand still e la conseguente liceità giuridica internazionale dell’eliminazione del reato d’abuso d’ufficio","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"Diritti umani e diritto internazionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"647","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46448","autore":"Carloni E.","titolo":"L’abuso di potere tra presidio penale (perduto) e tutele amministrative (deboli)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto pubblico","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"325","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46254","autore":"Carraro L.","titolo":"La Convenzione di Mérida non contempla un obbligo di incriminazione dell’abuso d’ufficio: questioni risolte e questioni ancora aperte. 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