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D.F., con ordinanza del 18 novembre 2019, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 18 novembre 2019 (reg. ord. n. 41 del 2020), il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, del codice penale; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente deve definire, mediante rito abbreviato, il giudizio nei confronti di persona accusata del reato di rapina cosiddetta impropria (art. 628, secondo comma, cod. pen.), per avere, appena uscita da un supermercato con merce non pagata, esercitato a pi\u0026#249; riprese violenza e minacce nei confronti di un sorvegliante, al fine di conseguire l\u0026#8217;impunit\u0026#224; per il reato commesso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo, condivisa la qualificazione giuridica del fatto enunciata nell\u0026#8217;imputazione, evidenzia l\u0026#8217;identit\u0026#224; di trattamento sanzionatorio tra il reato in contestazione e il delitto di rapina cosiddetta propria (art. 628, primo comma, cod. pen.), ponendo in luce la crescita esponenziale dei valori edittali di pena che accomuna i due reati; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che egli ricorda, in particolare, come il valore minimo per la sanzione detentiva sia stato elevato da tre a quattro anni ex art. 1, comma 8, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario), e da quattro a cinque anni ex art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;equiparazione tra le pene comminate per la rapina propria e per quella impropria, secondo il rimettente, contrasterebbe con il principio di uguaglianza, data l\u0026#8217;asserita disomogeneit\u0026#224; strutturale delle due figure di reato; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, nella rapina propria, l\u0026#8217;azione si incentra sulla violenza alla persona quale mezzo finalizzato all\u0026#8217;impossessamento della cosa mobile altrui, rivelandosi per questo \u0026#8211; a parere del rimettente \u0026#8211; quale reato soggettivamente e oggettivamente pi\u0026#249; grave della rapina impropria, in occasione della quale l\u0026#8217;agente, invece, non programma l\u0026#8217;uso della violenza quale mezzo essenziale per la commissione del reato, e vi fa ricorso dopo l\u0026#8217;impossessamento e solo eventualmente, per effetto di una \u0026#171;tensione istintiva alla libert\u0026#224;\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la parificazione del trattamento sanzionatorio risulterebbe ingiustificata anche considerando che, mentre la rapina propria si consuma solo quando la sottrazione della cosa mobile altrui \u0026#232; seguita da un effettivo impossessamento, con la possibilit\u0026#224; dunque che il delitto sia integrato nella sola forma del tentativo, la rapina impropria \u0026#232; consumata gi\u0026#224; con l\u0026#8217;atto della sottrazione, anche quando il reo non sia riuscito a conseguire il possesso indisturbato del bene; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, il rimettente osserva come la condotta violenta o minacciosa, tenuta allo scopo di conseguire l\u0026#8217;impunit\u0026#224; o il profitto del reato di furto, integri il delitto punito ex art. 628 cod. pen. solo quando sia attuata \u0026#171;immediatamente\u0026#187; dopo la sottrazione, e come altrimenti l\u0026#8217;agente subisca un trattamento sanzionatorio assai pi\u0026#249; mite, dato dal cumulo delle pene per il furto e per il successivo reato, strumentale a conservare il possesso della cosa o a conseguire l\u0026#8217;impunit\u0026#224; (ad esempio, resistenza a pubblico ufficiale o violenza privata); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del Tribunale rimettente la sussistenza, o meno, del carattere di immediatezza della violenza o della minaccia non inciderebbe sulla sostanziale analogia dei due comportamenti appena posti in comparazione, i quali dunque meriterebbero un identico trattamento sanzionatorio, per entrambi assai meno severo di quello riservato alla rapina propria; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disciplina censurata, secondo il rimettente, violerebbe anche il principio di offensivit\u0026#224;, desunto dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 25 Cost., posto che differenti livelli di gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa esigerebbero risposte sanzionatorie difformi, sia sul piano edittale, sia in termini di adeguata regolazione, attraverso cornici edittali sufficientemente articolabili con riferimento alle peculiarit\u0026#224; dei casi concreti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;attuale trattamento della rapina impropria non corrisponderebbe al modello indicato, mentre la qualifica del medesimo fatto come furto (tentato o consumato) seguito da una condotta violenta o minacciosa, consentirebbe di considerare le fattispecie concrete con la necessaria duttilit\u0026#224;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche infine, secondo il giudice a quo, la disciplina censurata contrasterebbe anche con il secondo (recte: terzo) comma dell\u0026#8217;art. 27 Cost., poich\u0026#233; la funzionalit\u0026#224; rieducativa della pena esige un rapporto di adeguata proporzione tra il fatto e la pena medesima, e tale rapporto sarebbe squilibrato, a fronte delle condotte di rapina impropria, considerando che il minimo edittale, per la reclusione, \u0026#232; ora pari a cinque anni; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sulla base delle premesse indicate, il Tribunale di Torino sollecita un intervento di ablazione del secondo comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;eliminazione della norma comporterebbe, per gli attuali casi di rapina impropria, l\u0026#8217;applicazione congiunta della fattispecie di furto e della figura di reato di volta in volta integrata dall\u0026#8217;azione successiva alla sottrazione della cosa altrui (violenza privata, ad esempio, o resistenza a pubblico ufficiale), cos\u0026#236; delineandosi una reazione sanzionatoria proporzionata ai fatti, e doverosamente distinta da quella riservata al delitto di rapina propria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel giudizio con atto depositato il 3 giugno 2020, chiedendo che la questione sia dichiarata \u0026#171;inammissibile, improcedibile e comunque infondata\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche infatti sarebbe infondato il principale assunto del rimettente, secondo cui il ricorso premeditato alla violenza costituirebbe un profilo necessario ed esclusivo delle ipotesi di rapina propria, ben potendo una reazione violenta o minacciosa essere programmata anche per il caso di resistenze opposte alla consumazione di un furto; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, le fattispecie di rapina in comparazione si distinguerebbero solo per il momento nel quale il comportamento violento o minaccioso si inserisce all\u0026#8217;interno di una serie causale sostanzialmente analoga: prima della sottrazione ed al fine di realizzarla, oppure dopo la sottrazione ed al fine di conseguirne i vantaggi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe di contro evidente la maggior gravit\u0026#224; dei fatti di rapina impropria rispetto a quelli in cui la condotta violenta o minacciosa, non seguendo immediatamente la sottrazione, sarebbe ormai estranea all\u0026#8217;aggressione patrimoniale, e calata per questo in un contesto normativo del tutto diverso (cessata legittimazione della vittima alla difesa personale e possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;agente di utilizzare gli strumenti della tutela possessoria); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le ragioni indicate \u0026#8211; sempre secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale \u0026#8211; varrebbero ad escludere anche il fondamento delle censure costruite sul principio di offensivit\u0026#224;, in assoluto e nel confronto con la previsione concernente la rapina propria, la quale disegnerebbe un reato di capacit\u0026#224; lesiva del tutto analoga a quella della rapina impropria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, parimenti non fondate sarebbero le censure relative alla carenza di proporzionalit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio, anche tenuto conto dell\u0026#8217;ampiezza della forbice edittale, e della correlata possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione di circostanze attenuanti, tale da consentire, nei casi di minor gravit\u0026#224;, un trattamento sanzionatorio proporzionato e dunque efficace in chiave di risocializzazione del reo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ordinanza del 18 novembre 2019 (reg. ord. n. 41 del 2020), il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, del codice penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la norma censurata, secondo il rimettente, sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto prevede per il reato di rapina impropria la stessa pena stabilita per quello di rapina propria, di cui al primo comma dello stesso art. 628 cod. pen.; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;anzidetta parificazione sarebbe ingiustificata, a mente dell\u0026#8217;art. 3 Cost., per la minor gravit\u0026#224; del primo reato (ove il ricorso alla violenza o alla minaccia non sarebbe programmato, come tipicamente accadrebbe, invece, nel caso di rapina propria), per l\u0026#8217;anticipazione del momento consumativo alla fase di mera sottrazione della cosa altrui (mentre la consumazione della rapina propria richiede anche l\u0026#8217;impossessamento), per la sproporzione della pena rispetto al caso, ritenuto analogo, in cui la violenza o la minaccia non si verificano immediatamente dopo la sottrazione della cosa mobile altrui (caso per il quale il cumulo delle pene \u0026#8211; avuto riguardo al furto e ai reati successivi come, ad esempio, la resistenza a pubblico ufficiale o la violenza privata \u0026#8211; pu\u0026#242; condurre all\u0026#8217;irrogazione di pene assai pi\u0026#249; moderate); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per le stesse ragioni, secondo il Tribunale rimettente, sarebbe violato anche il principio di offensivit\u0026#224;, come stabilito all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., non corrispondendo il trattamento sanzionatorio all\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa tipica del reato in questione, n\u0026#233; in assoluto n\u0026#233; in rapporto alle fattispecie evocate in comparazione; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sempre a parere del giudice a quo, sarebbe violato anche il disposto del secondo (recte: terzo) comma dell\u0026#8217;art. 27 Cost., posto che la necessaria finalizzazione rieducativa della pena impone un rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra la sanzione inflitta e la gravit\u0026#224; del reato commesso, non ottenibile alla luce degli elevati valori edittali della norma censurata; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tutte le censure indicate sono gi\u0026#224; state valutate da questa Corte, con esito di non fondatezza, con la sentenza n. 190 del 2020, concernente tra l\u0026#8217;altro un\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;odierno rimettente, dal tenore analogo a quella ora in esame; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non \u0026#232; fondato, in primo luogo, l\u0026#8217;assunto della diversa gravit\u0026#224; soggettiva e oggettiva dei fatti di rapina propria ed impropria, considerati nella loro fisionomia tipica, che infatti comprende per entrambi, nella rappresentazione dell\u0026#8217;agente, sia l\u0026#8217;impossessamento della cosa mobile altrui, sia il ricorso alla violenza o alla minaccia, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il ricorso alla violenza pu\u0026#242; non essere preordinato nel caso della rapina propria, cos\u0026#236; come pu\u0026#242; essere invece preordinato nella programmazione di un furto, per il caso si renda necessario al fine di mantenere il possesso della cosa o di conseguire l\u0026#8217;impunit\u0026#224;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, la solo parziale simmetria tra le due figure di rapina (data dalla sufficienza della sottrazione della cosa a fini di consumazione della rapina impropria) non impone affatto una previsione sanzionatoria differenziata, poich\u0026#233; le due fattispecie condividono il tratto essenziale del ricorso alla violenza o minaccia in un contesto attuale di aggressione patrimoniale; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a tale ultimo proposito, la sequenza tra sottrazione della cosa e ricorso alla condotta violenta o minacciosa, quando segnata dal connotato di immediatezza, distingue la rapina impropria dal caso del furto cui pure conseguano condotte analoghe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso di violenza o minaccia immediata, il fatto presenta una pi\u0026#249; marcata gravit\u0026#224; in termini di capacit\u0026#224; criminale del reo, nonch\u0026#233; di offesa per la vittima e per la sua sicurezza, tanto da giustificare risolutive differenze di disciplina sul piano della difesa pubblica e privata (possibilit\u0026#224; di arresto in flagranza, ammissibilit\u0026#224; della legittima difesa); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per tali ragioni, riguardo al trattamento sanzionatorio della rapina impropria, va esclusa tanto la necessit\u0026#224; di ridurne la portata rispetto ai valori edittali fissati per la rapina propria, tanto la necessit\u0026#224; di assimilare il livello della pena rispetto al caso del furto seguito da condotte strumentali di violenza o minaccia; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per le stesse ragioni, vanno respinte le censure riferite al secondo comma dell\u0026#8217;art. 25 Cost.; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche risultano altres\u0026#236; infondati i rilievi concernenti il principio di proporzionalit\u0026#224;, sia nella dimensione comparativa proposta dal ricorrente, sia in termini assoluti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche a tale ultimo proposito \u0026#8211; pur dovendosi ribadire come la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio sia divenuta assai rilevante, tanto da richiedere che il legislatore ne riconsideri l\u0026#8217;assetto, anche alla luce della protezione penale attualmente assicurata a beni diversi \u0026#8211; resta che la severa previsione edittale concernente la rapina impropria non \u0026#232; disallineata rispetto al trattamento delle fattispecie omologhe, e non presenta dunque connotati di anomalia o sintomi di intrinseca irragionevolezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le odierne questioni, sollevate prima della citata sentenza n. 190 del 2020, non apportano nuovi argomenti rispetto a quelli gi\u0026#224; vagliati in tale pronuncia e devono di conseguenza essere dichiarate manifestamente infondate (ex multis, ordinanze n. 204 e n. 93 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reato di rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione rispetto al reato di rapina impropria.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43877","titoletto":"Reati e pene - Rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione rispetto alla rapina propria - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di offensività e di proporzionalità della pena - Censure analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni - Rinnovato invito al legislatore a riconsiderare la pressione punitiva relativa ai delitti contro il patrimonio.","testo":"Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 628, secondo comma, cod. pen., in quanto prevede per il reato di rapina impropria la stessa pena stabilita per quello di rapina propria, di cui al primo comma dello stesso articolo. L\u0027ordinanza di rimessione non prospettata argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla sopravvenuta sentenza n. 190 del 2020, che ha dichiarato non fondate questioni analoghe, sollevate dallo stesso rimettente, sul rilievo che entrambi i reati condividono il tratto essenziale del ricorso alla violenza o minaccia in un contesto attuale di aggressione patrimoniale e che la pur severa previsione edittale della rapina impropria non è disallineata rispetto a fattispecie omologhe, né connotata da anomalia o sintomi di intrinseca irragionevolezza. Va peraltro ribadita la necessità che il legislatore riconsideri l\u0027assetto dei delitti contro il patrimonio, per i quali la pressione punitiva è divenuta assai rilevante, anche alla luce della protezione penale attualmente assicurata a beni diversi. (\u003cem\u003ePrecedente specifico citato: sentenze n. 190 del 2020\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"628","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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