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Uff.\" n. 173 bis del 24 luglio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. e rel. ROEHRSSEN \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. \r\n ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO \r\n MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione \r\n Veneto, notificato il 22 marzo 1983, depositato in cancelleria il 30 \r\n successivo ed iscritto al n. 12 del registro 1983 per conflitto di \r\n attribuzione sorto a seguito del provvedimento dell\u0027Ingegnere Capo del \r\n Distretto Minerario di Padova nn. 381/382 del 22 gennaio 1983 avente ad \r\n oggetto \"concessione mineraria Malga Ofra in comune di Recoaro Terme \r\n (VI) s.p.a. Valdol - dichiarazione 12 novembre 1982 per la tutela del \r\n vincolo idrogeologico\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore \r\n Guglielmo Roehrssen; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi gli avv.ti Giangiacomo Pancino e Guido Viola per la Regione \r\n Veneto e l\u0027Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente \r\n del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione Veneto ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione \r\n avverso il provvedimento dell\u0027Ingegnere Capo del distretto minerario di \r\n Padova comunicatole il 26 gennaio 1983, avente ad oggetto \"concessione \r\n mineraria Malga Ofra comune di Recoaro Terme\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel ricorso si espone che - trascorsi senza risposta della Regione, \r\n trenta giorni dalla comunicazione da parte della ditta interessata \r\n dell\u0027intenzione di iniziare i lavori di sfruttamento di una miniera - \r\n ritenendo verificata la previsione dell\u0027art. 20 del r.d. 16 maggio \r\n 1926, n. 1126 con l\u0027atto impugnato l\u0027ingegnere capo aveva invitato la \r\n ditta ad iniziare i lavori di sfruttamento non ostante che la Regione \r\n avesse invitato la ditta a munirsi di autorizzazione ai sensi dell\u0027art. \r\n 4 l. reg. 13 settembre 1978, n. 52, essendo la concessione ubicata in \r\n zona sottoposta a vincolo idrogeologico e la ditta non vi avesse ancora \r\n ottemperato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Lamentando l\u0027invasione della propria sfera di competenze, la \r\n Regione chiede che, previa sospensione dell\u0027atto impugnato, questa \r\n Corte voglia dichiarare illegittimo e annullare l\u0027atto impugnato, \r\n nonch\u0026#233; dichiarare il difetto di attribuzione dello Stato in ordine \r\n all\u0027autorizzazione allo sfruttamento di miniere ed \"affermare \r\n l\u0027appartenenza alla sfera di attribuzioni regionali del potere \r\n autorizzatorio del vincolo idrogeologico anche per lo sfruttamento \r\n delle miniere\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A sostegno del ricorso, la Regione deduce la violazione dell\u0027art. 1 \r\n d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, dell\u0027art. 1 l. 22 luglio 1975, n. 382, \r\n degli artt. 66, 68 e 69 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell\u0027art. 4 l. \r\n reg. 13 settembre 1978, n. 52, dell\u0027art. 7 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. \r\n 3267, degli artt. 19, 20 e 21 r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, in \r\n relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonch\u0026#233; la \r\n violazione dell\u0027art. 55 delle prescrizioni di massima e di polizia \r\n forestale approvate dal Consiglio Regionale Veneto con provvedimento n. \r\n 83 del 18 dicembre 1980. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Davanti a questa Corte si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio \r\n dei ministri, difeso dall\u0027Avvocatura dello Stato, chiedendo che il \r\n ricorso sia respinto perch\u0026#233; infondato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo quanto esposto nelle deduzioni depositate, prima \r\n dell\u0027instaurazione dell\u0027ordinamento regionale, in base al r.d. 30 \r\n dicembre 1923, n. 3267 e al r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 \"la gestione \r\n del vincolo idrogeologico\" era articolata su tre livelli di intervento, \r\n consistente: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e a) nell\u0027obbligo della preventiva autorizzazione per la \r\n trasformazione dei boschi in altre qualit\u0026#224; di coltura e la \r\n trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica \r\n lavorazione (art. 7 r.d.l. n. 3267 del 1923); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e b) nell\u0027obbligo di osservanza delle \"prescrizioni di massima e di \r\n polizia forestale\" (artt. 8, 9 e 10 r.d.l. n. 3267 del 1923; art. 19 \r\n r.d. n. 1126 del 1926); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e c) per tutti i lavori comportanti movimenti di terreno, diversi da \r\n quelli contemplati dall\u0027art. 7, nell\u0027obbligo di darne preventiva \r\n comunicazione all\u0027Ufficio Forestale e di attenersi, nella loro \r\n esecuzione, alle modalit\u0026#224; prescritte (art. 20 r.d. n. 1126 del 1926). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Fra le disposizioni dei su detti rr.dd., un riferimento specifico \r\n al campo minerario si rinveniva soltanto nell\u0027art. 19 del r.d. \r\n 1126/1926 dove erano elencati gli oggetti che dovevano essere regolati \r\n dalle \"prescrizioni di massima e di polizia forestale\": tra questi, \r\n alla lettera m), figurano gli scavi e l\u0027estrazione di minerali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da ci\u0026#242;, secondo l\u0027Avvocatura dello Stato, deriverebbe che \r\n l\u0027attivit\u0026#224; mineraria ricadeva sotto l\u0027ipotesi di cui alla precedente \r\n lettera b), mentre quanto agli altri due livelli di intervento, \r\n rispettivamente previsti dall\u0027art. 7 r.d.l. n. 3267 del 1923 e \r\n dall\u0027art. 20 r.d. n. 1126 del 1926, queste due norme si porrebbero in \r\n un rapporto di genere a specie, dove la norma generale appare essere \r\n l\u0027art. 20 che riguarda tutti i movimenti di terreno che non siano \r\n diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni \r\n saldi, eccettuando cos\u0026#236; la fattispecie contemplata dall\u0027art. 7. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Vero sarebbe che, secondo alcune pronunce del Consiglio di Stato, \r\n l\u0027applicazione dell\u0027art. 7 \u0026#232; stata contrassegnata da una estensione \r\n dell\u0027impiego del controllo autorizzatorio oltre i casi testualmente \r\n previsti da quella norma, essenzialmente centrata, nella sua \r\n formulazione, sulle vicende connesse ad una utilizzazione agricola del \r\n territorio. Ma questo fenomeno espansivo ha essenzialmente riguardato \r\n l\u0027attivit\u0026#224; edilizia e l\u0027urbanizzazione del territorio, mentre non si \r\n \u0026#232; rivolta verso le attivit\u0026#224; di sfruttamento minerario, riguardo alle \r\n quali non vi \u0026#232; stata mai nessuna decisione del Consiglio di Stato che \r\n non si \u0026#232; pronunciato ex professo su alcun caso di autorizzazione \r\n idrogeologica, o diniego della stessa, alla coltivazione di una \r\n miniera. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Di fatto, comunque, prima del passaggio delle competenze alle \r\n regioni, il controllo idrogeologico sulle attivit\u0026#224; minerarie si \r\n svolgeva, sul piano procedurale, attraverso consultazione \r\n dell\u0027Autorit\u0026#224; Forestale da parte del Distretto Minerario; sul piano \r\n sostanziale, attraverso prescrizioni che non debordavano dai limiti di \r\n cui all\u0027art. 20 r.d. n. 1126 del 1926. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da ci\u0026#242; deriverebbe che la Regione non pu\u0026#242; pretendere di \r\n esercitare le sue funzioni inerenti al vincolo idrogeologico in forme e \r\n modi che comportino un potere di assenso - con il suo logico risvolto \r\n negativo - sulle attivit\u0026#224; di apertura e coltivazione delle miniere, \r\n giacch\u0026#233; una simile latitudine ed intensit\u0026#224; del controllo \r\n idrogeologico non \u0026#232; sostenibile in base all\u0027assetto dei poteri \r\n amministrativi vigente nel periodo anteriore all\u0027attuazione \r\n dell\u0027ordinamento regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre, le miniere costituiscono beni pubblici di pertinenza \r\n statale cosicch\u0026#233;, da un lato \u0026#232; logico che competano allo Stato tutti \r\n i poteri inerenti alla garanzia di destinazione pubblica di questi \r\n beni, nel quadro di una razionale utilizzazione delle risorse minerarie \r\n nel generale interesse dell\u0027economia nazionale, d\u0027altro lato non appare \r\n compatibile con queste attribuzioni dello Stato una competenza \r\n regionale in materia di tutela idrogeologica che si esprima attraverso \r\n una incondizionata potest\u0026#224; autorizzatoria, trattandosi di una forma \r\n cos\u0026#236; penetrante di controllo che potrebbe estrinsecarsi in una \r\n completa preclusione alla coltivazione della miniera e quindi in una \r\n sostanziale pianificazione della concessione statale, attuativa della \r\n destinazione pubblica del bene. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Il ricorso della regione Veneto \u0026#232; fondato e deve, quindi, \r\n essere accolto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Con l\u0027impugnato provvedimento del 22 gennaio 1983 l\u0027ingegnere \r\n capo del distretto minerario di Padova ha ordinato al titolare di una \r\n concessione mineraria sita in zona sottoposta a vincolo idrogeologico \r\n di dare inizio ai lavori minerari conseguenti alla detta concessione, \r\n nel presupposto che la zona medesima fosse ormai esente dal vincolo \r\n stesso in quanto i competenti uffici della Regione Veneto non si erano \r\n espressi su una richiesta all\u0027uopo presentata dal concessionario nei \r\n termini di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Ci\u0026#242; premesso, il collegio deve ricordare che l\u0027art. 1 del \r\n r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (\"Riordinamento e riforma della \r\n legislazione in materia di boschi e terreni montani\"), stabilisce che \r\n sono soggetti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e \r\n destinazione che per effetto di forma di utilizzazione contrastante con \r\n il disposto dei successivi artt. 7, 8 e 9 possono, con danno pubblico, \r\n subire denudazioni, perdere la stabilit\u0026#224; o turbare il regime delle \r\n acque. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 7 (che maggiormente interessa nel caso di specie), a sua \r\n volta, stabilisce che nei terreni vincolati a norma dell\u0027art. 1 la \r\n trasformazione dei boschi in altra qualit\u0026#224; di coltura o la \r\n trasformazione dei terreni solidi in terreni soggetti a periodica \r\n lavorazione sono subordinati ad autorizzazione della Camera di \r\n commercio... ed alle modalit\u0026#224; da questa prescritte per prevenire i \r\n danni dei quali \u0026#232; cenno nell\u0027art. 1. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Come \u0026#232; noto, si tratta di una legislazione di particolare \r\n importanza data la configurazione idrogeologica del nostro Paese: essa \r\n ha lo scopo di prevenire i gravi danni che possono agevolmente \r\n verificarsi come conseguenza di utilizzazioni indiscriminate e non \r\n controllate di terreni che si trovino in particolari condizioni \r\n naturali. Per questo motivo la legge da un lato ha imposto la \r\n individuazione delle zone nelle quali \u0026#232; possibile il verificarsi di \r\n gravi conseguenze per effetto delle loro utilizzazioni e dall\u0027altro, \r\n pur non vietando totalmente la utilizzazione, l\u0027ha sottoposta al \r\n controllo tecnico della autorit\u0026#224; competente, che ormai, per effetto \r\n del disposto dell\u0027art. 69, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. \r\n 616 \u0026#232; la Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sulla base di quest\u0027ultima disposizione la Regione Veneto ha \r\n promulgato la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, la quale \r\n nell\u0027art. 2 stabilisce che nel suo territorio si applica senz\u0027altro il \r\n titolo I del predetto r.d. del 1923, n. 3267. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altro canto la giurisprudenza amministrativa ha avuto pi\u0026#249; volte \r\n modo di affermare che nelle zone nelle quali opera il vincolo \r\n idrogeologico l\u0027autorizzazione di cui al citato art. 7 occorre per \r\n qualsiasi trasformazione del suolo (ivi compresi la edificazione ed i \r\n lavori conseguenti alla attuazione delle concessioni minerarie), dato \r\n che si tratta di lavori i quali per la loro natura sono capaci di \r\n arrecare ai terreni danni analoghi o peggiori di quelli conseguenti \r\n alle modifiche colturali alle quali le norme in esame espressamente si \r\n riferiscono. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nello spirito di questa giurisprudenza si muove ora l\u0027art. 4 della \r\n citata legge regionale veneta n. 52 del 1978, la quale ha precisato che \r\n nell\u0027ambito del disposto dell\u0027art. 7 del r.d. n. 3267 rientrano non \r\n soltanto le trasformazioni indicate nello stesso art. 7, ma pi\u0026#249; in \r\n generale \"il mutamento permanente di destinazione dei terreni \r\n vincolati\". E perci\u0026#242; nessun dubbio pu\u0026#242; sussistere, per il caso di \r\n specie, dopo l\u0027intervento di detta legge regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La stessa giurisprudenza ha altres\u0026#236; precisato, per quel che \r\n attiene ai rapporti fra l\u0027atto amministrativo che ha ad oggetto i \r\n lavori che comportano trasformazione (licenza o concessione edilizia, \r\n concessione mineraria, ecc.) e la autorizzazione delle autorit\u0026#224; \r\n forestali, che questa seconda non incide sulla legittimit\u0026#224; della \r\n concessione mineraria (la quale, quindi, \u0026#232; legittima anche se quella \r\n autorizzazione manchi), ma incide sulla liceit\u0026#224; della utilizzazione \r\n della miniera: nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, cio\u0026#232;, i \r\n lavori conseguenti alla concessione mineraria non possono essere \r\n eseguiti ove manchi l\u0027autorizzazione dell\u0027autorit\u0026#224; forestale, alla \r\n quale, ovviamente, non pu\u0026#242; sostituirsi quella mineraria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa giurisprudenza, ad avviso della Corte, appare del tutto \r\n rispondente alla finalit\u0026#224; delle disposizioni legislative che sono \r\n state ricordate, anche se merita osservare che sarebbe opportuno, \r\n soprattutto dopo che le attribuzioni della materia forestale sono state \r\n trasferite alle Regioni (per cui si pongono in essere, oggi, rapporti \r\n non pi\u0026#249; fra organi del medesimo soggetto ma fra lo Stato e le Regioni) \r\n un intervento del legislatore atto a porre in essere le norme \r\n occorrenti per raccordare le diverse competenze ed evitare \r\n inconvenienti del genere di quello verificatosi nel caso che ha dato \r\n luogo al presente conflitto di attribuzioni e cio\u0026#232; nello spirito delle \r\n sentenze di questa Corte n. 223 del 1984 e n. 239 del 1982. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Da queste premesse si \u0026#232; sicuramente discostato il capo del \r\n distretto minerario di Padova con il provvedimento impugnato, da un \r\n lato dando preminente rilievo all\u0027interesse minerario (mentre invece \u0026#232; \r\n preminente l\u0027interesse connesso alla situazione dei luoghi ed al \r\n mantenimento del loro assetto, che pu\u0026#242; essere anche gravemente turbato \r\n dai lavori che incidono profondamente sulla situazione stessa) e \r\n dall\u0027altro - il che maggiormente conta ai fini del presente giudizio - \r\n negando qualsiasi valore all\u0027intervento dell\u0027autorit\u0026#224; forestale \r\n regionale, da manifestarsi nella forma dell\u0027autorizzazione: in tal modo \r\n quell\u0027organo ha disconosciuto i poteri spettanti alla Regione e questa \r\n in realt\u0026#224; esercita una vera vindicatio potestatis. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027Avvocatura dello Stato, nel tentativo di salvare la legittimit\u0026#224; \r\n del provvedimento impugnato, afferma che nel caso di specie, \r\n trattandosi di attivit\u0026#224; mineraria, non occorrerebbe l\u0027autorizzazione \r\n ex art. 7 del r.d. n. 3267, ma solo osservanza delle prescrizioni di \r\n massima e di polizia forestale di cui \u0026#232; cenno negli artt. 8, 9 e 10 \r\n dello stesso r.d.. Ma l\u0027affermazione della difesa erariale \u0026#232; \r\n palesemente smentita dalla ricordata giurisprudenza amministrativa che, \r\n dinanzi alla lettera ed allo spirito delle norme statali e regionali \r\n applicabili, ha ritenuto necessaria l\u0027autorizzazione ex art. 7, pi\u0026#249; \r\n volte citato, e ci\u0026#242;, ovviamente, in considerazione dei gravi danni \r\n che, come pur si \u0026#232; detto, possono essere provocati da lavori di \r\n carattere minerario. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1) dichiara che spetta alla regione Veneto il potere di \r\n autorizzazione alla esecuzione dei lavori per lo sfruttamento delle \r\n miniere esistenti nella Regione laddove gi\u0026#224; sia stato imposto il \r\n vincolo idrogeologico; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2) annulla, per l\u0027effetto, il provvedimento dell\u0027ingegnere capo del \r\n distretto minerario di Padova, n. 381/382 del 22 gennaio 1983, avente \r\n ad oggetto \"Concessione mineraria Malga Ofra\" in Comune di Recoaro \r\n Terme (Vicenza) S.p.a. Valdol - Dichiarazione 12 novembre 1982 per la \r\n tutela del vincolo idrogeologico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO \r\n REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - \r\n ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - \r\n ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO \r\n ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - \r\n FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - \r\n ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO \r\n GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11023","titoletto":"SENT. 201/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE VENETO - MINIERE - TERRITORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO - NECESSITA\u0027, PER I LAVORI DI UTILIZZAZIONE, DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE - DISCONOSCIMENTO DEI POTERI DELLA REGIONE (VENETO) IN PROVVEDIMENTO DELL\u0027INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI PADOVA - ANNULLAMENTO. - provv dismi Padova. - dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, quarto comma.","testo":"Nelle zone soggette (ai sensi dell\u0027art. 1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267) a vincolo idrogeologico, per qualsiasi lavoro di trasformazione del suolo (come piu\u0027 volte affermato dalla giursprudenza amministrativa) e quindi anche per le opere di utilizzazione delle miniere, occorre l\u0027autorizzazione forestale di cui all\u0027art. 7 r.d. citato. Tale autorizzazione - che in virtu\u0027 del disposto dell\u0027art. 69, quarto comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e\u0027 ora di competenza delle regioni - e\u0027 necessaria, per i lavori suddetti, anche quando sia stata accordata la concessione mineraria, non potendo questa ritenersi sostitutiva di quella. Spetta quindi alla Regione Veneto, laddove sia stato imposto il vincolo idrogeologico, il potere di autorizzazione alla esecuzione dei lavori per lo sfruttamento delle miniere esistenti nella Regione, e va percio\u0027 annullato l\u0027ordine di esecuzione di lavori impartito, riguardo alla \"Concessione mineraria Malga Ofra\", in Comune di Recoaro Terme, con provvedimento dell\u0027ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 381/382 del 22 gennaio 1983.","numero_massima_successivo":"11024","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"provvedimento distretto minerario","data_legge":"22/01/1983","numero":"381","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/07/1977","numero":"616","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"11024","titoletto":"SENT. N. 201/85 B. FORESTE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DALLO STATO ALLE REGIONI - D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 69, QUARTO COMMA - RACCORDO FRA LE COMPETENZE REGIONALI E STATALI - NECESSITA\u0027 DI UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE. - provv dismi n. 381/382 del 22 gennaio 1983. - dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, quarto comma.","testo":"Sarebbe opportuno, soprattutto dopo che le attribuzioni in materia forestale sono state trasferite alle Regioni - per cui si pongono in essere, oggi, rapporti non piu\u0027 fra organi del medesimo soggetto ma fra Stato e Regioni - un intervento del legislatore atto a porre in essere le norme occorrenti per raccordare le diverse competenze al fine di evitare l\u0027insorgere di nuovi conflitti di attribuzione. - S.nn. 223/1984 e 239/1982.","numero_massima_precedente":"11023","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"provvedimento distretto minerario","data_legge":"22/01/1983","numero":"381","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/07/1977","numero":"616","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"7676","autore":"MELI M.","titolo":"ATTIVITA\u0027 ESTRATTIVA, TUTELA IDROGEOLOGICA E CONFLITTI DI AMMINISTRAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1988","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"65","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7824","autore":"SICA M.","titolo":"VINCOLO IDROGEOLOGICO E COLTIVAZIONE DI MINIERE","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"153","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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