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Uff.\" n. 173 bis del 24 luglio 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                         Pres. e rel. ROEHRSSEN                           \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv.  \r\n ORONZO  REALE  -  Dott.  BRUNETTO  BUCCIARELLI  DUCCI  -  Avv.  ALBERTO  \r\n MALAGUGINI  -  Prof.  LIVIO  PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof.  \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -  Dott.  FRANCESCO  SAJA  -  \r\n Prof.  GIOVANNI  CONSO  -  Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI -  \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.  FRANCESCO GRECO, Giudici,             \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio promosso con  ricorso  del  Presidente  della  Regione  \r\n Veneto,  notificato  il  22 marzo 1983, depositato in cancelleria il 30  \r\n successivo ed iscritto al n. 12 del  registro  1983  per  conflitto  di  \r\n attribuzione  sorto a seguito del provvedimento dell\u0027Ingegnere Capo del  \r\n Distretto Minerario di Padova nn. 381/382 del 22 gennaio 1983 avente ad  \r\n oggetto \"concessione mineraria Malga Ofra in comune  di  Recoaro  Terme  \r\n (VI)  s.p.a.  Valdol - dichiarazione 12 novembre 1982 per la tutela del  \r\n vincolo idrogeologico\".                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza  pubblica  del 5 marzo 1985 il Giudice relatore  \r\n Guglielmo Roehrssen;                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi gli avv.ti Giangiacomo Pancino e Guido Viola per  la  Regione  \r\n Veneto  e  l\u0027Avvocato  dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente  \r\n del Consiglio dei ministri.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Regione Veneto ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione  \r\n avverso il provvedimento dell\u0027Ingegnere Capo del distretto minerario di  \r\n Padova comunicatole il 26 gennaio 1983, avente ad oggetto  \"concessione  \r\n mineraria Malga Ofra comune di Recoaro Terme\".                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel ricorso si espone che - trascorsi senza risposta della Regione,  \r\n trenta  giorni  dalla  comunicazione  da  parte della ditta interessata  \r\n dell\u0027intenzione di iniziare i lavori di sfruttamento di una  miniera  -  \r\n ritenendo  verificata  la  previsione  dell\u0027art.  20 del r.d. 16 maggio  \r\n 1926, n. 1126 con l\u0027atto impugnato l\u0027ingegnere capo aveva  invitato  la  \r\n ditta  ad  iniziare i lavori di sfruttamento non ostante che la Regione  \r\n avesse invitato la ditta a munirsi di autorizzazione ai sensi dell\u0027art.  \r\n 4 l. reg. 13 settembre 1978, n. 52, essendo la concessione  ubicata  in  \r\n zona sottoposta a vincolo idrogeologico e la ditta non vi avesse ancora  \r\n ottemperato.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Lamentando  l\u0027invasione  della  propria  sfera  di  competenze,  la  \r\n Regione chiede che,  previa  sospensione  dell\u0027atto  impugnato,  questa  \r\n Corte  voglia  dichiarare  illegittimo  e  annullare  l\u0027atto impugnato,  \r\n nonch\u0026#233; dichiarare il difetto di attribuzione  dello  Stato  in  ordine  \r\n all\u0027autorizzazione   allo   sfruttamento   di   miniere  ed  \"affermare  \r\n l\u0027appartenenza  alla  sfera  di  attribuzioni  regionali   del   potere  \r\n autorizzatorio  del  vincolo  idrogeologico  anche  per lo sfruttamento  \r\n delle miniere\".                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A sostegno del ricorso, la Regione deduce la violazione dell\u0027art. 1  \r\n d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, dell\u0027art. 1 l. 22 luglio 1975,  n.  382,  \r\n degli  artt.  66, 68 e 69 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell\u0027art. 4 l.  \r\n reg. 13 settembre 1978, n. 52, dell\u0027art. 7 r.d.l. 30 dicembre 1923,  n.  \r\n 3267,  degli  artt.  19,  20  e  21  r.d.  16  maggio 1926, n. 1126, in  \r\n relazione  agli  artt.  117  e  118  della  Costituzione,  nonch\u0026#233;   la  \r\n violazione  dell\u0027art.  55  delle  prescrizioni  di massima e di polizia  \r\n forestale approvate dal Consiglio Regionale Veneto con provvedimento n.  \r\n 83 del 18 dicembre 1980.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Davanti a questa Corte si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio  \r\n dei ministri, difeso dall\u0027Avvocatura  dello  Stato,  chiedendo  che  il  \r\n ricorso sia respinto perch\u0026#233; infondato.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo   quanto   esposto   nelle   deduzioni   depositate,  prima  \r\n dell\u0027instaurazione dell\u0027ordinamento regionale, in  base  al  r.d.    30  \r\n dicembre  1923,  n. 3267 e al r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 \"la gestione  \r\n del vincolo idrogeologico\" era articolata su tre livelli di intervento,  \r\n consistente:                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     a)   nell\u0027obbligo   della   preventiva   autorizzazione   per    la  \r\n trasformazione   dei   boschi   in  altre  qualit\u0026#224;  di  coltura  e  la  \r\n trasformazione  di  terreni  saldi  in  terreni  soggetti  a  periodica  \r\n lavorazione (art. 7 r.d.l. n. 3267 del 1923);                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     b)  nell\u0027obbligo  di osservanza delle \"prescrizioni di massima e di  \r\n polizia forestale\" (artt. 8, 9 e 10 r.d.l. n. 3267 del  1923;  art.  19  \r\n r.d. n. 1126 del 1926);                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     c)  per tutti i lavori comportanti movimenti di terreno, diversi da  \r\n quelli  contemplati  dall\u0027art.  7,  nell\u0027obbligo  di  darne  preventiva  \r\n comunicazione   all\u0027Ufficio   Forestale  e  di  attenersi,  nella  loro  \r\n esecuzione, alle modalit\u0026#224; prescritte (art. 20 r.d. n.  1126 del 1926).  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Fra le disposizioni dei su detti rr.dd., un  riferimento  specifico  \r\n al  campo  minerario  si  rinveniva  soltanto  nell\u0027art.    19 del r.d.  \r\n 1126/1926 dove erano elencati gli oggetti che dovevano essere  regolati  \r\n dalle  \"prescrizioni  di  massima  e di polizia forestale\": tra questi,  \r\n alla lettera m), figurano gli scavi e l\u0027estrazione di minerali.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Da  ci\u0026#242;,  secondo  l\u0027Avvocatura  dello  Stato,   deriverebbe   che  \r\n l\u0027attivit\u0026#224;  mineraria  ricadeva sotto l\u0027ipotesi di cui alla precedente  \r\n lettera b),  mentre  quanto  agli  altri  due  livelli  di  intervento,  \r\n rispettivamente  previsti  dall\u0027art.  7  r.d.l.  n.  3267  del  1923  e  \r\n dall\u0027art. 20 r.d. n. 1126 del 1926, queste due norme si  porrebbero  in  \r\n un  rapporto  di  genere a specie, dove la norma generale appare essere  \r\n l\u0027art. 20 che riguarda tutti i  movimenti  di  terreno  che  non  siano  \r\n diretti  alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni  \r\n saldi, eccettuando cos\u0026#236; la fattispecie contemplata dall\u0027art. 7.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Vero sarebbe che, secondo alcune pronunce del Consiglio  di  Stato,  \r\n l\u0027applicazione  dell\u0027art.  7  \u0026#232; stata contrassegnata da una estensione  \r\n dell\u0027impiego del controllo autorizzatorio  oltre  i  casi  testualmente  \r\n previsti   da   quella   norma,   essenzialmente  centrata,  nella  sua  \r\n formulazione,  sulle vicende connesse ad una utilizzazione agricola del  \r\n territorio. Ma questo fenomeno espansivo ha  essenzialmente  riguardato  \r\n l\u0027attivit\u0026#224;  edilizia  e l\u0027urbanizzazione del territorio, mentre non si  \r\n \u0026#232; rivolta verso le attivit\u0026#224; di sfruttamento minerario, riguardo  alle  \r\n quali  non vi \u0026#232; stata mai nessuna decisione del Consiglio di Stato che  \r\n non si \u0026#232; pronunciato ex  professo  su  alcun  caso  di  autorizzazione  \r\n idrogeologica,  o  diniego  della  stessa,  alla  coltivazione  di  una  \r\n miniera.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Di fatto, comunque,  prima  del  passaggio  delle  competenze  alle  \r\n regioni,  il  controllo  idrogeologico  sulle  attivit\u0026#224;  minerarie  si  \r\n svolgeva,   sul    piano    procedurale,    attraverso    consultazione  \r\n dell\u0027Autorit\u0026#224;  Forestale  da  parte del Distretto Minerario; sul piano  \r\n sostanziale, attraverso prescrizioni che non debordavano dai limiti  di  \r\n cui all\u0027art. 20 r.d. n. 1126 del 1926.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Da   ci\u0026#242;  deriverebbe  che  la  Regione  non  pu\u0026#242;  pretendere  di  \r\n esercitare le sue funzioni inerenti al vincolo idrogeologico in forme e  \r\n modi che comportino un potere di assenso - con il suo  logico  risvolto  \r\n negativo  -  sulle  attivit\u0026#224; di apertura e coltivazione delle miniere,  \r\n giacch\u0026#233;  una   simile   latitudine   ed   intensit\u0026#224;   del   controllo  \r\n idrogeologico  non  \u0026#232;  sostenibile  in  base  all\u0027assetto  dei  poteri  \r\n amministrativi   vigente   nel   periodo    anteriore    all\u0027attuazione  \r\n dell\u0027ordinamento regionale.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Inoltre,  le  miniere  costituiscono  beni  pubblici  di pertinenza  \r\n statale cosicch\u0026#233;, da un lato \u0026#232; logico che competano allo Stato  tutti  \r\n i  poteri  inerenti  alla  garanzia  di destinazione pubblica di questi  \r\n beni, nel quadro di una razionale utilizzazione delle risorse minerarie  \r\n nel generale interesse dell\u0027economia nazionale, d\u0027altro lato non appare  \r\n compatibile  con  queste  attribuzioni  dello  Stato   una   competenza  \r\n regionale  in materia di tutela idrogeologica che si esprima attraverso  \r\n una incondizionata potest\u0026#224; autorizzatoria, trattandosi  di  una  forma  \r\n cos\u0026#236;  penetrante  di  controllo  che  potrebbe  estrinsecarsi  in  una  \r\n completa preclusione alla coltivazione della miniera e  quindi  in  una  \r\n sostanziale  pianificazione  della concessione statale, attuativa della  \r\n destinazione pubblica del bene.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Il ricorso della regione Veneto \u0026#232;  fondato  e  deve,  quindi,  \r\n essere accolto.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  - Con l\u0027impugnato provvedimento del 22 gennaio 1983 l\u0027ingegnere  \r\n capo del distretto minerario di Padova ha ordinato al titolare  di  una  \r\n concessione  mineraria  sita in zona sottoposta a vincolo idrogeologico  \r\n di dare inizio ai lavori minerari conseguenti alla  detta  concessione,  \r\n nel  presupposto  che  la  zona medesima fosse ormai esente dal vincolo  \r\n stesso in quanto i competenti uffici della Regione Veneto non si  erano  \r\n espressi  su  una  richiesta all\u0027uopo presentata dal concessionario nei  \r\n termini di legge.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - Ci\u0026#242; premesso, il collegio deve ricordare  che  l\u0027art.  1  del  \r\n r.d.  30  dicembre  1923,  n.  3267  (\"Riordinamento  e  riforma  della  \r\n legislazione in materia di boschi e terreni montani\"),  stabilisce  che  \r\n sono  soggetti  a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e  \r\n destinazione che per effetto di forma di utilizzazione contrastante con  \r\n il disposto dei successivi artt. 7, 8 e 9 possono, con danno  pubblico,  \r\n subire  denudazioni,  perdere  la  stabilit\u0026#224; o turbare il regime delle  \r\n acque.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art.  7  (che  maggiormente  interessa nel caso di specie), a sua  \r\n volta, stabilisce che nei terreni vincolati a norma  dell\u0027art.    1  la  \r\n trasformazione   dei   boschi   in  altra  qualit\u0026#224;  di  coltura  o  la  \r\n trasformazione dei terreni  solidi  in  terreni  soggetti  a  periodica  \r\n lavorazione   sono   subordinati  ad  autorizzazione  della  Camera  di  \r\n commercio... ed alle modalit\u0026#224; da questa  prescritte  per  prevenire  i  \r\n danni dei quali \u0026#232; cenno nell\u0027art. 1.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Come  \u0026#232;  noto,  si  tratta  di  una  legislazione  di  particolare  \r\n importanza data la configurazione idrogeologica del nostro Paese:  essa  \r\n ha  lo  scopo  di  prevenire  i  gravi  danni  che  possono agevolmente  \r\n verificarsi come conseguenza  di  utilizzazioni  indiscriminate  e  non  \r\n controllate  di  terreni  che  si  trovino  in  particolari  condizioni  \r\n naturali. Per  questo  motivo  la  legge  da  un  lato  ha  imposto  la  \r\n individuazione  delle  zone  nelle quali \u0026#232; possibile il verificarsi di  \r\n gravi conseguenze per effetto delle loro  utilizzazioni  e  dall\u0027altro,  \r\n pur  non  vietando  totalmente  la  utilizzazione,  l\u0027ha  sottoposta al  \r\n controllo tecnico della autorit\u0026#224; competente, che  ormai,  per  effetto  \r\n del  disposto dell\u0027art. 69, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n.  \r\n 616 \u0026#232; la Regione.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Sulla base  di  quest\u0027ultima  disposizione  la  Regione  Veneto  ha  \r\n promulgato  la  legge  regionale  13  settembre  1978,  n. 52, la quale  \r\n nell\u0027art. 2 stabilisce che nel suo territorio si applica senz\u0027altro  il  \r\n titolo I del predetto r.d. del 1923, n. 3267.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altro  canto la giurisprudenza amministrativa ha avuto pi\u0026#249; volte  \r\n modo  di  affermare  che  nelle  zone  nelle  quali  opera  il  vincolo  \r\n idrogeologico  l\u0027autorizzazione  di  cui  al  citato art. 7 occorre per  \r\n qualsiasi trasformazione del suolo (ivi compresi la edificazione  ed  i  \r\n lavori  conseguenti  alla attuazione delle concessioni minerarie), dato  \r\n che si tratta di lavori i quali per  la  loro  natura  sono  capaci  di  \r\n arrecare  ai  terreni  danni  analoghi o peggiori di quelli conseguenti  \r\n alle modifiche colturali alle quali le norme in esame espressamente  si  \r\n riferiscono.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nello  spirito di questa giurisprudenza si muove ora l\u0027art. 4 della  \r\n citata legge regionale veneta n. 52 del 1978, la quale ha precisato che  \r\n nell\u0027ambito del disposto dell\u0027art. 7 del r.d. n.   3267  rientrano  non  \r\n soltanto  le  trasformazioni  indicate  nello stesso art. 7, ma pi\u0026#249; in  \r\n generale  \"il  mutamento  permanente  di   destinazione   dei   terreni  \r\n vincolati\".  E  perci\u0026#242;  nessun  dubbio pu\u0026#242; sussistere, per il caso di  \r\n specie, dopo l\u0027intervento di detta legge regionale.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La stessa  giurisprudenza  ha  altres\u0026#236;  precisato,  per  quel  che  \r\n attiene  ai  rapporti  fra  l\u0027atto  amministrativo  che ha ad oggetto i  \r\n lavori che comportano trasformazione (licenza o  concessione  edilizia,  \r\n concessione  mineraria,  ecc.)  e  la  autorizzazione  delle  autorit\u0026#224;  \r\n forestali, che questa  seconda  non  incide  sulla  legittimit\u0026#224;  della  \r\n concessione  mineraria  (la quale, quindi, \u0026#232; legittima anche se quella  \r\n autorizzazione manchi), ma incide sulla  liceit\u0026#224;  della  utilizzazione  \r\n della miniera: nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, cio\u0026#232;, i  \r\n lavori  conseguenti  alla  concessione  mineraria  non  possono  essere  \r\n eseguiti ove manchi  l\u0027autorizzazione  dell\u0027autorit\u0026#224;  forestale,  alla  \r\n quale, ovviamente, non pu\u0026#242; sostituirsi quella mineraria.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questa  giurisprudenza,  ad  avviso  della  Corte, appare del tutto  \r\n rispondente alla finalit\u0026#224;  delle  disposizioni  legislative  che  sono  \r\n state  ricordate,  anche  se  merita  osservare  che sarebbe opportuno,  \r\n soprattutto dopo che le attribuzioni della materia forestale sono state  \r\n trasferite  alle  Regioni (per cui si pongono in essere, oggi, rapporti  \r\n non pi\u0026#249; fra organi del medesimo soggetto ma fra lo Stato e le Regioni)  \r\n un  intervento  del  legislatore  atto  a  porre  in  essere  le  norme  \r\n occorrenti   per   raccordare   le   diverse   competenze   ed  evitare  \r\n inconvenienti del genere di quello verificatosi nel caso  che  ha  dato  \r\n luogo al presente conflitto di attribuzioni e cio\u0026#232; nello spirito delle  \r\n sentenze di questa Corte n. 223 del 1984 e n. 239 del 1982.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Da  queste  premesse  si  \u0026#232;  sicuramente  discostato  il  capo del  \r\n distretto minerario di Padova con il  provvedimento  impugnato,  da  un  \r\n lato dando preminente rilievo all\u0027interesse minerario (mentre invece \u0026#232;  \r\n preminente  l\u0027interesse  connesso  alla  situazione  dei  luoghi  ed al  \r\n mantenimento del loro assetto, che pu\u0026#242; essere anche gravemente turbato  \r\n dai lavori  che  incidono  profondamente  sulla  situazione  stessa)  e  \r\n dall\u0027altro  - il che maggiormente conta ai fini del presente giudizio -  \r\n negando  qualsiasi  valore  all\u0027intervento   dell\u0027autorit\u0026#224;   forestale  \r\n regionale, da manifestarsi nella forma dell\u0027autorizzazione: in tal modo  \r\n quell\u0027organo  ha disconosciuto i poteri spettanti alla Regione e questa  \r\n in realt\u0026#224; esercita una vera vindicatio potestatis.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027Avvocatura dello Stato, nel tentativo di salvare la  legittimit\u0026#224;  \r\n del   provvedimento   impugnato,   afferma  che  nel  caso  di  specie,  \r\n trattandosi di attivit\u0026#224; mineraria, non  occorrerebbe  l\u0027autorizzazione  \r\n ex  art.  7  del r.d. n. 3267, ma solo osservanza delle prescrizioni di  \r\n massima e di polizia forestale di cui \u0026#232; cenno negli artt. 8,  9  e  10  \r\n dello  stesso  r.d..    Ma  l\u0027affermazione  della  difesa  erariale  \u0026#232;  \r\n palesemente smentita dalla ricordata giurisprudenza amministrativa che,  \r\n dinanzi alla lettera ed allo spirito delle norme  statali  e  regionali  \r\n applicabili,  ha  ritenuto  necessaria l\u0027autorizzazione ex art. 7, pi\u0026#249;  \r\n volte citato, e ci\u0026#242;, ovviamente, in  considerazione  dei  gravi  danni  \r\n che,  come  pur  si  \u0026#232; detto,  possono  essere  provocati  da lavori di  \r\n carattere minerario.                                                     \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     1)  dichiara  che  spetta  alla  regione  Veneto   il   potere   di  \r\n autorizzazione  alla  esecuzione  dei  lavori per lo sfruttamento delle  \r\n miniere esistenti nella Regione  laddove  gi\u0026#224;  sia  stato  imposto  il  \r\n vincolo idrogeologico;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     2) annulla, per l\u0027effetto, il provvedimento dell\u0027ingegnere capo del  \r\n distretto  minerario  di Padova, n. 381/382 del 22 gennaio 1983, avente  \r\n ad oggetto \"Concessione mineraria Malga  Ofra\"  in  Comune  di  Recoaro  \r\n Terme  (Vicenza) S.p.a.  Valdol - Dichiarazione 12 novembre 1982 per la  \r\n tutela del vincolo idrogeologico.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  GUGLIELMO  ROEHRSSEN  - ORONZO  \r\n                                   REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI  -  \r\n                                   ALBERTO  MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -  \r\n                                   ANTONIO   LA   PERGOLA   -   VIRGILIO  \r\n                                   ANDRIOLI   -   GIUSEPPE   FERRARI   -  \r\n                                   FRANCESCO SAJA  -  GIOVANNI  CONSO  -  \r\n                                   ETTORE  GALLO  -  ALDO  CORASANITI  -  \r\n                                   GIUSEPPE   BORZELLINO   -   FRANCESCO  \r\n                                   GRECO.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11023","titoletto":"SENT.   201/85 A.  CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E  REGIONI (GIUDIZIO  PER) - REGIONE VENETO - MINIERE - TERRITORI SOGGETTI A VINCOLO   IDROGEOLOGICO   -   NECESSITA\u0027,   PER   I   LAVORI   DI UTILIZZAZIONE,  DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE - DISCONOSCIMENTO DEI POTERI  DELLA  REGIONE (VENETO) IN  PROVVEDIMENTO  DELL\u0027INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI PADOVA - ANNULLAMENTO. - provv dismi Padova. - dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, quarto comma.","testo":"Nelle zone soggette (ai sensi dell\u0027art.  1 r.d. 30 dicembre 1923, n.  3267)  a  vincolo  idrogeologico,  per  qualsiasi  lavoro  di trasformazione   del  suolo  (come  piu\u0027  volte  affermato  dalla giursprudenza  amministrativa)  e quindi anche per  le  opere  di utilizzazione  delle miniere,  occorre l\u0027autorizzazione forestale di  cui all\u0027art.  7 r.d.  citato.  Tale autorizzazione  - che  in virtu\u0027 del disposto  dell\u0027art. 69, quarto comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e\u0027 ora di competenza delle regioni  - e\u0027 necessaria, per  i  lavori  suddetti,  anche quando sia  stata  accordata  la concessione  mineraria,  non potendo questa ritenersi sostitutiva di quella.  Spetta quindi alla Regione Veneto,  laddove sia stato imposto  il vincolo idrogeologico,  il potere  di  autorizzazione alla  esecuzione  dei  lavori per lo sfruttamento  delle  miniere esistenti  nella  Regione,  e va percio\u0027  annullato  l\u0027ordine  di esecuzione  di  lavori  impartito,   riguardo  alla  \"Concessione mineraria   Malga  Ofra\",   in  Comune  di  Recoaro  Terme,   con provvedimento  dell\u0027ingegnere  capo del  distretto  minerario  di Padova n. 381/382 del 22 gennaio 1983.","numero_massima_successivo":"11024","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"provvedimento distretto minerario","data_legge":"22/01/1983","numero":"381","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/07/1977","numero":"616","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"11024","titoletto":"SENT.  N.  201/85 B. FORESTE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DALLO STATO ALLE REGIONI - D.P.R.  24 LUGLIO 1977,  N.  616,  ART.  69, QUARTO  COMMA - RACCORDO FRA LE COMPETENZE REGIONALI E STATALI  - NECESSITA\u0027 DI UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE. - provv  dismi  n.  381/382 del 22 gennaio 1983. - dpr 24  luglio 1977, n. 616, art. 69, quarto comma.","testo":"Sarebbe  opportuno,  soprattutto  dopo  che  le  attribuzioni  in materia forestale sono state trasferite alle Regioni - per cui si pongono  in  essere,  oggi,  rapporti  non piu\u0027  fra  organi  del medesimo  soggetto  ma  fra Stato e Regioni - un  intervento  del legislatore  atto  a  porre in essere  le  norme  occorrenti  per raccordare  le diverse competenze al fine di evitare  l\u0027insorgere di nuovi conflitti di attribuzione.  - S.nn. 223/1984 e 239/1982.","numero_massima_precedente":"11023","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"provvedimento distretto minerario","data_legge":"22/01/1983","numero":"381","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/07/1977","numero":"616","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"7676","autore":"MELI M.","titolo":"ATTIVITA\u0027 ESTRATTIVA, TUTELA IDROGEOLOGICA E CONFLITTI DI AMMINISTRAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1988","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"65","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7824","autore":"SICA M.","titolo":"VINCOLO IDROGEOLOGICO E COLTIVAZIONE DI MINIERE","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"153","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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