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C.C. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e altro, con ordinanza del 29 gennaio 2021, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di J. C.C. e dell\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 gennaio 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Alberto Guariso per J. C.C., Mauro Sferrazza per l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l\u0026#8217;introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povert\u0026#224;), che, fra i diversi requisiti necessari per l\u0026#8217;ottenimento del reddito di inclusione (di seguito, anche: ReI), richiedeva agli stranieri il \u0026#171;possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo\u0026#187;, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38, 117 della Costituzione, nonch\u0026#233; in relazione all\u0026#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudizio a quo \u0026#232; stato promosso da J. C.C., cittadina boliviana, con ricorso proposto ai sensi dell\u0026#8217;art. 28 del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), contro il Comune di Bergamo e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente, soggiornante in Italia dal 2010, il 6 marzo 2018 aveva presentato al Comune domanda finalizzata ad ottenere il reddito di inclusione. Tale domanda \u0026#232; stata respinta per mancato uso delle modalit\u0026#224; telematiche e per il mancato possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. La ricorrente riferiva di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal d.lgs. n. 147 del 2017 per beneficiare del reddito di inclusione, ad eccezione del permesso di soggiorno di lungo periodo, ed eccepiva in giudizio l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in parte qua dell\u0026#8217;art. 3 di tale decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente argomenta l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione proposta, osservando che si tratta di azione contro la discriminazione e non di azione in materia previdenziale: la domanda della ricorrente \u0026#171;ha ad oggetto l\u0026#8217;accertamento della discriminazione, la sua cessazione, la rimozione degli effetti e, quale conseguenza di ci\u0026#242;, l\u0026#8217;erogazione della prestazione, [\u0026#8230;] per cui correttamente \u0026#232; stato attivato il procedimento\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011. Non osterebbe all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, poi, il fatto che il Comune abbia applicato una norma legislativa \u0026#171;in quanto la nozione di discriminazione accolta dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale \u0026#232; di tipo oggettivo e ha riguardo all\u0026#8217;effetto pregiudizievole prodotto da qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, indipendentemente dalla motivazione e dall\u0026#8217;intenzione di chi li pone in essere\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo ritiene dirimente, per la soluzione della controversia, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, \u0026#171;vigente al momento della richiesta della prestazione\u0026#187;, l\u0026#224; dove richiede agli stranieri il permesso di soggiorno di lungo periodo, \u0026#171;escludendo gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o per altri motivi)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente si sofferma sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione censurata nonostante la sua abrogazione a decorrere dal 1\u0026#176; aprile 2019, ad opera dell\u0026#8217;art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26. Il giudice a quo illustra la norma transitoria, contenuta nell\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, e osserva che i requisiti del diritto a un beneficio, previsto da una norma poi abrogata, vanno verificati con riferimento al momento della domanda; a tale proposito, menziona la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima, del 19 febbraio 2019, n. 4890, che ha affermato analogo criterio per le domande di permesso umanitario presentate prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132. Precisa inoltre che l\u0026#8217;abrogazione del reddito di inclusione da parte del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, non \u0026#232; stata disposta con efficacia retroattiva, e che l\u0026#8217;accoglimento del ricorso comporterebbe il riconoscimento della prestazione \u0026#8220;ora per allora\u0026#8221;, ovvero dall\u0026#8217;aprile 2018 fino al 31 marzo 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in punto di rilevanza, il giudice a quo rileva che non sono in discussione tutti gli altri requisiti per l\u0026#8217;accesso al beneficio, dal momento che la ricorrente \u0026#171;risultava residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni\u0026#187; e sussistevano, altres\u0026#236;, i requisiti relativi alla condizione economica e alla composizione del nucleo familiare. N\u0026#233; rileverebbe il fatto che la domanda sia stata presentata in forma cartacea, anzich\u0026#233; telematicamente, \u0026#171;trattandosi solo di irregolarit\u0026#224; formale, peraltro imputabile alla strutturazione del sistema, che non incide sul riconoscimento della prestazione, ove sussista il diritto\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ricorda che il reddito di inclusione era \u0026#171;una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all\u0026#8217;adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all\u0026#8217;affrancamento dalla condizione di povert\u0026#224;\u0026#187; (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2017) e ne illustra i requisiti, sia economici sia attinenti al nucleo familiare. Secondo il giudice a quo, il reddito di inclusione \u0026#232; una prestazione essenziale, volta al soddisfacimento di \u0026#171;\u0026#8220;bisogni primari\u0026#8221; inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana\u0026#187;: di fronte a tali prestazioni, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 14 CEDU (vengono citate le sentenze n. 40 del 2013 e n. 187 del 2010 di questa Corte). Il reddito di inclusione sarebbe una prestazione essenziale perch\u0026#233; \u0026#232; finalizzato all\u0026#8217;affrancamento da una condizione di \u0026#171;vera e propria povert\u0026#224;\u0026#187; e alla garanzia del \u0026#171;diritto ad un\u0026#8217;esistenza libera e dignitosa\u0026#187;, nell\u0026#8217;ottica di una \u0026#171;lettura coordinata degli artt. 2, 3 e 38 Cost.\u0026#187;. Il rimettente ricorda che numerose norme costituzionali si pongono l\u0026#8217;obiettivo di contrastare la povert\u0026#224; economica in quanto ostacolo al godimento dei diritti fondamentali; inoltre, in base all\u0026#8217;art. 2, comma 13, del d.lgs. n. 147 del 2017 il reddito di inclusione costituiva \u0026#171;livello essenziale delle prestazioni [\u0026#8230;] nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povert\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo Stato sarebbe soggetto a controllo giurisdizionale nel momento in cui limita il godimento di prestazioni essenziali e di diritti fondamentali; nel caso di specie, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 31, 38, 117 Cost., nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, anche qualora il reddito di inclusione fosse considerato \u0026#171;prestazione esterna al nucleo dei bisogni essenziali\u0026#187;, la limitazione delle prestazioni sociali \u0026#171;deve pur sempre rispondere al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.\u0026#187; e tale principio pu\u0026#242; ritenersi rispettato solo qualora \u0026#171;sussista una ragionevole correlazione tra la richiesta e le situazioni di bisogno o di disagio, in vista delle quali le singole prestazioni sono state previste\u0026#187; (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 166 e n. 107 del 2018). Il giudice a quo rileva che la disciplina in questione gi\u0026#224; contemplava \u0026#171;il requisito del radicamento\u0026#187;, essendo necessario \u0026#8211; per ottenere il beneficio \u0026#8211; essere \u0026#171;residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda\u0026#187; (art. 3, comma 1, lettera a, numero 2, d.lgs. n. 147 del 2017). L\u0026#8217;esclusione degli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno di lungo periodo andrebbe \u0026#171;a penalizzare proprio i nuclei familiari pi\u0026#249; bisognosi, tradendo l\u0026#8217;intento dichiarato dal legislatore\u0026#187;. Infatti, molto spesso gli stranieri non riescono a ottenere il permesso in questione \u0026#171;in quanto titolari di un reddito inferiore a quello (pur basso) prescritto a tal fine dall\u0026#8217;art. 9 T.U. immigrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene che per la norma censurata varrebbero a fortiori le argomentazioni svolte dall\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, del 17 giugno 2019, n. 16164, con cui \u0026#232; stata sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in relazione al cosiddetto bonus beb\u0026#232;. Inoltre, la norma censurata si discosterebbe dall\u0026#8217;art. 42 (recte: 41) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che garantisce parit\u0026#224; di trattamento \u0026#8211; in materia di assistenza sociale \u0026#8211; agli stranieri titolari di permesso di soggiorno valido almeno un anno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017 avrebbe introdotto, in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;un elemento di distinzione arbitrario, nella mancanza di alcuna ragionevole correlazione tra la residenza protratta per il tempo necessario all\u0026#8217;ottenimento del permesso di lungo soggiorno e la situazione di disagio economico che il legislatore ha posto alla base della provvidenza\u0026#187;; n\u0026#233; si comprenderebbe perch\u0026#233; il legislatore non abbia \u0026#171;ritenuto sufficiente, quale elemento indicativo di uno stabile radicamento sul territorio, il requisito della residenza continuativa biennale, pretendendo il permesso di lungo soggiorno\u0026#187;. Inoltre, il rimettente rileva che il reddito di inclusione sarebbe un beneficio limitato nel tempo, nell\u0026#8217;ottica di un reinserimento sociale, e diverso dall\u0026#8217;assegno sociale, per il quale la sentenza n. 50 del 2019 di questa Corte ha fatto salvo il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la norma censurata si porrebbe in contrasto, oltre che con l\u0026#8217;art. 3 Cost., con gli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE, \u0026#171;che enunciano il principio di uguaglianza e di non discriminazione, garantiscono \u0026#8220;la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale\u0026#8221; (art. 33, 1\u0026#176; comma, CDFUE) e \u0026#8220;il diritto all\u0026#8217;assistenza sociale e all\u0026#8217;assistenza abitativa [\u0026#8230;]\u0026#8221; (art. 34, comma 3, CDFUE)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo precisa poi che la prestazione in esame non ricadrebbe nell\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, \u0026#171;non rientrando nell\u0026#8217;elenco dei rischi di cui all\u0026#8217;art. 3 del Regolamento n. 883/04\u0026#187;: infatti, il reddito di inclusione non avrebbe la finalit\u0026#224; di \u0026#171;compensare i carichi familiari, poich\u0026#233; il suo riconoscimento non \u0026#232; subordinato alla sussistenza di nucleo familiare numericamente consistente, ma alla situazione di povert\u0026#224; del nucleo familiare, che pu\u0026#242; essere semplicemente composto anche da solo due persone\u0026#187;. In ogni caso, aggiunge il rimettente, se anche la direttiva 2011/98/UE fosse applicabile, \u0026#171;ci\u0026#242; non impedirebbe un vaglio di legittimit\u0026#224; della disposizione per le motivazioni gi\u0026#224; esposte dalla Corte di cassazione con la richiamata ordinanza n. 16164/19, che si intendono qui richiamate\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il 6 settembre 2021 si \u0026#232; costituito davanti a questa Corte l\u0026#8217;INPS, convenuto nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, la parte eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente, omettendo di dar conto di quanto statuito dalla norma transitoria di cui all\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, non avrebbe colmato le lacune rilevate dalla sentenza n. 146 del 2020 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, la questione sarebbe inammissibile perch\u0026#233; il rimettente \u0026#8211; in assenza di pronunce della Cassazione \u0026#8211; avrebbe omesso di sperimentare una possibile interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero inoltre \u0026#171;[d]el tutto generici\u0026#187; i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale riferiti all\u0026#8217;art. 14 CEDU e agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVenendo alla non manifesta infondatezza, la parte riepiloga la normativa dettata in materia e osserva che il reddito di inclusione non potrebbe essere considerato, n\u0026#233; un \u0026#171;mero sussidio per l\u0026#8217;affrancamento dalla povert\u0026#224;\u0026#187;, n\u0026#233; \u0026#171;una prestazione che afferisce a bisogni primari ed essenziali della persona\u0026#187;. Il reddito di inclusione non sarebbe solo un beneficio economico ma \u0026#171;un pi\u0026#249; ampio progetto personalizzato [\u0026#8230;] volto a \u0026#8220;traghettare\u0026#8221; verso l\u0026#8217;autonomia chi \u0026#232; in condizioni di povert\u0026#224;\u0026#187;. Non sarebbe una \u0026#171;prestazione meramente assistenziale e generalizzata\u0026#187;, poich\u0026#233; esso non viene corrisposto \u0026#171;ove il nucleo familiare non sottoscriva e persegua il \u0026#8220;progetto personalizzato\u0026#8221;\u0026#187;. La realizzazione di tale progetto comporterebbe \u0026#171;una giustificata e necessaria correlazione tra la prestazione ed un maggiore e pi\u0026#249; intenso radicamento del soggetto nel territorio dello Stato italiano tale da rendere ragionevole la previsione del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo\u0026#187;: invero, la realizzazione del progetto potrebbe essere \u0026#171;vanificata e/o non perseguibile ove fosse sufficiente, ai fini dell\u0026#8217;accesso al ReI, un permesso lavorativo di pi\u0026#249; breve periodo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ReI sarebbe una prestazione diretta a superare le criticit\u0026#224; in cui \u0026#232; incorso il nucleo familiare gi\u0026#224; radicato stabilmente nel territorio italiano, non a creare il radicamento sociale dei nuclei non integrati. Esso non sarebbe una prestazione essenziale e si distinguerebbe dalle provvidenze oggetto delle sentenze di questa Corte n. 40 del 2013 e n. 187 del 2010, attinenti ai bisogni primari della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva che il reddito di inclusione si porrebbe al di fuori dei settori di sicurezza sociale tutelati dal diritto europeo e richiama la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la quale limiterebbe al soggiornante di lungo periodo il diritto alla parit\u0026#224; di trattamento riguardo alle prestazioni sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;INPS richiama la sentenza n. 50 del 2019 di questa Corte (che ha fatto salvo il requisito del permesso di lungo periodo per l\u0026#8217;assegno sociale) e osserva che l\u0026#8217;uguaglianza tra cittadini italiani (ed europei) e stranieri andrebbe garantita solo per le prestazioni finalizzate al soddisfacimento di un bisogno primario dell\u0026#8217;individuo, \u0026#171;che si configura come diritto inviolabile\u0026#187;. Al di fuori di questi casi, il legislatore potrebbe richiedere agli stranieri un titolo di soggiorno che attesti \u0026#171;un\u0026#8217;attiva partecipazione [\u0026#8230;] alla vita sociale ed allo sviluppo/progresso del Paese\u0026#187;. Le considerazioni espresse nella citata sentenza n. 50 del 2019 sarebbero estendibili a tutte le prestazioni \u0026#171;che non sono poste a garanzia della stessa sopravvivenza\u0026#187;, che potrebbero essere limitate a quegli stranieri che hanno contribuito al \u0026#171;progresso morale e materiale\u0026#187; della collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl reddito di inclusione non ricadrebbe nell\u0026#8217;ambito di applicazione della direttiva 2011/98/UE, non rientrando nei settori di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e ci\u0026#242; implicherebbe \u0026#171;la discrezionalit\u0026#224; dello Stato membro di disciplinare e condizionare il riconoscimento della misura di politica attiva [\u0026#8230;] in considerazione della peculiare finalit\u0026#224; della prestazione all\u0026#8217;esame\u0026#187;. La questione riferita all\u0026#8217;art. 34 CDFUE sarebbe dunque del tutto infondata, dato che la Carta si applica solo nell\u0026#8217;attuazione del diritto europeo (art. 51 CDFUE). La materia del contrasto alla povert\u0026#224; rientrerebbe nella competenza degli Stati membri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl requisito del permesso di lungo periodo si raccorderebbe con la previsione dell\u0026#8217;art. 9 t.u. immigrazione, in connessione con l\u0026#8217;art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il 14 settembre 2021 si \u0026#232; costituita davanti a questa Corte J. C.C., ricorrente nel giudizio a quo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte osserva, in primo luogo, che, data la motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, le ragioni che hanno condotto alla sentenza di questa Corte n. 146 del 2020 sarebbero ora venute meno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, espone che i profili rilevanti, quali emergono dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, sono due: a) la prestazione tutelerebbe la dignit\u0026#224; della persona e, dunque, non sarebbe \u0026#171;suscettibile di limitazioni afferenti lo status civitatis\u0026#187;; b) il requisito in questione (permesso di soggiorno di lungo periodo) non risponderebbe al criterio di \u0026#171;ragionevole correlabilit\u0026#224;\u0026#187; di cui alla giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il primo profilo, la parte ricorda alcune pronunce di accoglimento di questa Corte relative alle prestazioni di invalidit\u0026#224;, che si sono fondate su diversi parametri, che sarebbero pertinenti anche nel caso in esame. Infatti, anche il bisogno di emanciparsi \u0026#171;da una condizione di povert\u0026#224; assoluta\u0026#187; e di \u0026#171;avviamento all\u0026#8217;inserimento sociale\u0026#187; sarebbe riconducibile alla ratio delle sentenze menzionate e avrebbe copertura costituzionale. La parte rammenta che la legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povert\u0026#224;, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), definisce il reddito di inclusione come livello essenziale delle prestazioni sociali, da garantire in tutto il territorio nazionale, \u0026#171;con l\u0026#8217;ampiezza garantita dal principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.\u0026#187;, e rileva che la soglia economica fissata dalla norma censurata \u0026#232; \u0026#171;ampiamente inferiore a quella utilizzata dall\u0026#8217;ISTAT per definire le famiglie in condizioni di povert\u0026#224; assoluta\u0026#187;. Sarebbe evidente che \u0026#171;l\u0026#8217;uscita da una condizione di povert\u0026#224; assoluta appartiene al nucleo dei bisogni primari ed essenziali della persona\u0026#187;. Il diritto ad un\u0026#8217;esistenza libera e dignitosa dovrebbe essere tutelato in quanto tale, al di l\u0026#224; del \u0026#8220;canale\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 36 Cost. e dei casi di inabilit\u0026#224; al lavoro ex art. 38 Cost. Anche l\u0026#8217;art. 34, paragrafo 3, CDFUE parlerebbe di \u0026#171;esistenza dignitosa\u0026#187; senza fare riferimento al lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento ai bisogni primari, nessuna limitazione potrebbe essere opposta con riferimento a condizioni personali estranee al bisogno: men che meno potrebbero essere esclusi gli stranieri ratione census (cio\u0026#232; per non aver raggiunto il reddito necessario ad ottenere il permesso di lungo periodo) o ratione temporis (cio\u0026#232; per non aver maturato la residenza quinquennale necessaria per il permesso in questione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte fornisce un esempio per dimostrare che il reddito di inclusione \u0026#232; destinato a persone prive di reddito o comunque in condizione di povert\u0026#224; assoluta e precisa di essere residente in Italia dal 2010, con un figlio a carico e titolare di permesso unico di lavoro e (al momento della domanda) di un ISEE di 4.707 euro: perci\u0026#242;, pur essendo destinata a restare in Italia per molti anni, non potr\u0026#224; mai accedere al ReI n\u0026#233; al reddito di cittadinanza, non avendo entrate sufficienti per conseguire il permesso di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il secondo profilo, la parte evidenzia il \u0026#171;circolo vizioso\u0026#187; tra un titolo di soggiorno (permesso di lungo periodo) che richiede due requisiti reddituali minimi (reddito pari all\u0026#8217;assegno sociale e alloggio idoneo) e una prestazione destinata ai casi di povert\u0026#224; assoluta. Anche a tale proposito la parte richiama la giurisprudenza costituzionale relativa alle prestazioni di invalidit\u0026#224;, osservando che non ci sarebbe differenza tra la condizione di sofferenza causata da invalidit\u0026#224; e quella derivante da altre cause.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte poi rileva che gli argomenti della sentenza n. 50 del 2019 di questa Corte non sarebbero applicabili al ReI in quanto una prestazione volta all\u0026#8217;inclusione sociale non potrebbe essere condizionata a un permesso che richiede un inserimento gi\u0026#224; avvenuto. Inoltre, il reddito di inclusione ha durata limitata, mentre l\u0026#8217;assegno sociale \u0026#232; a tempo indeterminato. Il ReI \u0026#232; subordinato alla partecipazione ad un processo di inclusione: dunque, la garanzia del radicamento territoriale atterrebbe al futuro della prestazione, mentre l\u0026#8217;assegno sociale non \u0026#232; soggetto ad alcuna condizionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, un\u0026#8217;ulteriore illogicit\u0026#224; deriverebbe dal fatto che, pi\u0026#249; alto \u0026#232; il numero dei figli, pi\u0026#249; difficile \u0026#232; conseguire il permesso di soggiorno che consente l\u0026#8217;accesso al ReI (in quanto aumenta il reddito necessario ad ottenere il permesso di lungo periodo). Inoltre, la residenza biennale (richiesta a tutti) gi\u0026#224; garantirebbe una certa stabilit\u0026#224; sul territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, il requisito del permesso di lungo periodo sarebbe irragionevole, non proporzionato e discriminatorio verso gli stranieri. La parte osserva anche che in tutti gli Stati europei le misure di contrasto alla povert\u0026#224; sono prestazioni condizionali ma che in nessuno Stato esse sono subordinate a un titolo di soggiorno che manifesti gi\u0026#224; tale inclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il 14 settembre 2021 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, l\u0026#8217;Avvocatura eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione perch\u0026#233; il rimettente chiederebbe \u0026#171;una sentenza additiva, che modifichi la norma denunciata\u0026#187;. Il giudice a quo proporrebbe di abolire per gli stranieri il requisito del permesso di lungo periodo, \u0026#171;reputando per tali soggetti sufficiente il requisito della residenza continuativa in Italia da almeno due anni\u0026#187;. Senonch\u0026#233;, una cosa sarebbero i requisiti di residenza, un\u0026#8217;altra i requisiti di soggiorno, che sarebbero richiesti anche per i cittadini europei, dovendo questi possedere \u0026#171;il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente\u0026#187;. La difesa erariale rileva che, in base al diritto europeo (art. 11 della direttiva 2003/109/CE), l\u0026#8217;accesso degli stranieri alle prestazioni sociali \u0026#232; limitato ai soggiornanti di lungo periodo, salvo l\u0026#8217;ampliamento previsto dalla direttiva 2011/98/UE in relazione a determinati settori di sicurezza sociale. Dunque, la norma censurata avrebbe optato per \u0026#171;la sola possibilit\u0026#224;\u0026#187; a disposizione del legislatore nazionale. In base alla proposta del rimettente, il reddito di inclusione dovrebbe essere concesso agli stranieri sulla base della sola residenza biennale continuativa, mentre per i cittadini europei ci\u0026#242; non sarebbe sufficiente: ci\u0026#242; determinerebbe uno \u0026#171;stravolgimento dell\u0026#8217;impianto della norma denunciata, che verrebbe trasformata in una disciplina sostanzialmente diversa, e non costituzionalmente obbligata; e anzi costituzionalmente vietata dall\u0026#8217;art. 117 c. 1 Cost., nella misura in cui genererebbe una discriminazione a danno dei cittadini dell\u0026#8217;Unione e a vantaggio dei cittadini di paesi terzi\u0026#187;. Poich\u0026#233; quella proposta dal giudice a quo non \u0026#232; l\u0026#8217;unica soluzione configurabile in alternativa a quella censurata, la questione sarebbe inammissibile per invasione della discrezionalit\u0026#224; legislativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo l\u0026#8217;Avvocatura la motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non sarebbe idonea a superare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; accertata dalla sentenza n. 146 del 2020 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, la motivazione sulla rilevanza sarebbe insufficiente perch\u0026#233; il rimettente non specifica il titolo che legittima il soggiorno in Italia della ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione alla non manifesta infondatezza, l\u0026#8217;Avvocatura rileva che il reddito di inclusione sarebbe diverso dalle altre prestazioni assistenziali in relazione alle quali questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000: in quei casi \u0026#171;si trattava del riconoscimento di benefici attinenti ai bisogni primari e vitali della persona\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl permesso di lungo periodo offrirebbe la prova del radicamento dello straniero nell\u0026#8217;ordinamento italiano, in mancanza del quale non potrebbe \u0026#171;parlarsi di una situazione di povert\u0026#224; che spetti all\u0026#8217;ordinamento italiano soccorrere, n\u0026#233; vi \u0026#232; la base per predisporre e attuare nel tempo il progetto personalizzato\u0026#187;. Il reddito di inclusione presupporrebbe un radicamento gi\u0026#224; esistente, non sarebbe lo strumento per crearlo. La norma censurata sarebbe anche volta a scoraggiare il cosiddetto \u0026#8220;turismo assistenziale\u0026#8221;. A sostegno dell\u0026#8217;infondatezza, l\u0026#8217;Avvocatura invoca la citata sentenza n. 50 del 2019, riguardante l\u0026#8217;assegno sociale. Inoltre, proprio le sentenze di questa Corte che hanno esteso a tutti gli stranieri regolari, a prescindere dal permesso di lungo periodo, diverse prestazioni assistenziali condurrebbero ancor pi\u0026#249; a ritenere ragionevole la richiesta di tale permesso per il reddito di inclusione, trattandosi di un diritto \u0026#171;finanziariamente condizionato\u0026#187;, che impone un bilanciamento tra diritti individuali ed esigenze finanziarie. Dunque, l\u0026#8217;art. 3 Cost. non sarebbe violato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura nega poi che sia violato l\u0026#8217;art. 31 Cost., che contemplerebbe una tutela della famiglia \u0026#171;ma sempre nei limiti delle compatibilit\u0026#224; finanziarie e sul presupposto che si tratti non della famiglia \u0026#8220;in astratto\u0026#8221;, bens\u0026#236; della famiglia specificamente riferibile alla societ\u0026#224; italiana\u0026#187;. Inoltre, l\u0026#8217;art. 31 Cost. lascerebbe discrezionalit\u0026#224; al legislatore e non lo costringerebbe a prevedere proprio il reddito di inclusione e a individuare i requisiti auspicati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, la difesa erariale nega che il reddito di inclusione sia una \u0026#171;prestazione essenziale\u0026#187;: esso mirerebbe a contrastare una situazione di povert\u0026#224;, \u0026#171;per quanto difficile, comunque compatibile con lo svolgimento di attivit\u0026#224; lavorativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe infondata anche la questione riferita all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., \u0026#171;per il tramite del principio di non discriminazione di cui agli artt. 20 e 21\u0026#187; CDFUE. La scelta di limitare la prestazione de qua ai soli stranieri lungosoggiornanti sarebbe in linea con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2003/109/CE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbe insussistente la violazione dell\u0026#8217;art. 34 CDFUE. Tale disposizione non si applicherebbe perch\u0026#233; la materia del \u0026#171;contrasto alla povert\u0026#224;\u0026#187; sarebbe di competenza degli Stati membri. Comunque, come gi\u0026#224; detto per l\u0026#8217;art. 31 Cost., l\u0026#8217;art. 34 CDFUE non costringerebbe il legislatore a prevedere proprio il reddito di inclusione n\u0026#233; a individuare i requisiti auspicati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il 20 dicembre 2021 l\u0026#8217;INPS ha depositato una memoria integrativa, ribadendo gli argomenti gi\u0026#224; svolti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 113 del 2021, il Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l\u0026#8217;introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povert\u0026#224;), che, fra i diversi requisiti necessari per l\u0026#8217;ottenimento del reddito di inclusione (di seguito, anche ReI), richiedeva agli stranieri il \u0026#171;possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente divide le questioni sollevate in due gruppi, il secondo dei quali ha carattere subordinato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi gli artt. 2, 3, 31, 38, 117 della Costituzione, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto il reddito di inclusione sarebbe una prestazione essenziale, diretta a soddisfare \u0026#171;\u0026#8220;bisogni primari\u0026#8221; inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana\u0026#187;. In relazione a questo tipo di prestazioni, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti sarebbe costituzionalmente illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il rimettente osserva che, anche qualora il reddito di inclusione fosse considerato \u0026#171;prestazione esterna al nucleo dei bisogni essenziali\u0026#187;, non vi sarebbe una ragionevole correlazione tra il requisito richiesto e le situazioni di bisogno a rimedio delle quali la prestazione \u0026#232; prevista, considerato anche che la disciplina in questione gi\u0026#224; contemplava \u0026#171;il requisito del radicamento\u0026#187;, essendo necessario \u0026#8211; per ottenere il beneficio \u0026#8211; essere \u0026#171;residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda\u0026#187; (art. 3, comma 1, lettera a, numero 2, del d.lgs. n. 147 del 2017); di qui la asserita violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le medesime questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono state gi\u0026#224; sollevate dallo stesso giudice a quo, nel medesimo giudizio, e sono state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 146 del 2020, per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente non aveva argomentato sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della norma censurata, nonostante la sua abrogazione disposta, a decorrere dal 1\u0026#176; aprile 2019, dall\u0026#8217;art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSia l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, hanno nuovamente eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente non avrebbe colmato le lacune rilevate dalla sentenza n. 146 del 2020 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza ora in esame il Tribunale di Bergamo dedica ampio spazio a motivare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della norma censurata nel giudizio a quo: dando puntualmente atto dell\u0026#8217;abrogazione operata dal d.l. n. 4 del 2019, come convertito, illustrando la portata della norma transitoria di cui all\u0026#8217;art. 13 del medesimo decreto-legge e argomentando sulla sua irretroattivit\u0026#224;. Il rimettente si sofferma inoltre sulla necessit\u0026#224; di valutare la domanda presentata nel 2018 in base alle norme vigenti all\u0026#8217;epoca, al fine di un riconoscimento giudiziale del reddito di inclusione \u0026#8220;ora per allora\u0026#8221;, e richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, del 19 febbraio 2019, n. 4890, riguardante le domande di permesso umanitario presentate prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre dunque nella precedente ordinanza il Tribunale di Bergamo aveva omesso di dare conto dell\u0026#8217;intervenuta abrogazione della norma censurata, cos\u0026#236; come di indicare le ragioni che lo inducevano a ritenerla nondimeno applicabile, e non aveva preso in considerazione la norma transitoria di cui all\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella nuova ordinanza il medesimo rimettente si d\u0026#224; carico di ricostruire in maniera adeguata il quadro normativo di riferimento e offre elementi a sostegno delle sue conclusioni circa la necessit\u0026#224; di applicare la norma censurata, ancorch\u0026#233; nel frattempo non pi\u0026#249; operante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli argomenti offerti nell\u0026#8217;ordinanza in esame forniscono una motivazione adeguata e plausibile sulla rilevanza della questione, considerato anche il fatto che, sul tema, questa Corte opera un controllo \u0026#8220;esterno\u0026#8221; sulla valutazione del giudice a quo (ex multis, sentenze n. 19 del 2022, n. 236 e n. 183 del 2021, n. 44 del 2020 e n. 128 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;Avvocatura sollevano anche altre eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;INPS, la motivazione sulla rilevanza sarebbe carente perch\u0026#233; il rimettente non avrebbe argomentato sulla \u0026#171;possibilit\u0026#224; di interpretare la norma in maniera costituzionalmente orientata\u0026#187;. La parte non indica quale sarebbe la possibile interpretazione conforme a Costituzione. Interpretazione che peraltro pare preclusa dal tenore letterale della disposizione, che limita chiaramente il beneficio ai soli stranieri titolari del permesso di lungo periodo, con la conseguenza che deve trovare applicazione il \u0026#171;principio \u0026#8211; ripetutamente affermato da questa Corte \u0026#8211; secondo il quale l\u0026#8217;onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, allorch\u0026#233; il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019; pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 19 del 2022, riguardante l\u0026#8217;analoga questione sollevata in relazione al reddito di cittadinanza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, nemmeno tale eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Inoltre, per l\u0026#8217;INPS sarebbero \u0026#171;[d]el tutto generici\u0026#187; i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale riferiti all\u0026#8217;art. 14 CEDU e agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata con riferimento all\u0026#8217;art. 14 CEDU. Il rimettente cita le sentenze n. 187 del 2010 e n. 40 del 2013 di questa Corte, che hanno accolto questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 14 CEDU, sull\u0026#8217;art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)\u0026#187;, nella parte in cui tale norma subordinava al requisito della carta di soggiorno la concessione agli stranieri di determinati benefici. Inoltre, l\u0026#8217;ordinanza menziona la decisione della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, 5 settembre 2005, Stec e altri contro Regno Unito, riguardante una lamentata violazione dell\u0026#8217;art. 14 CEDU in relazione a certe provvidenze. Ci\u0026#242; consente di ritenere sufficiente, ancorch\u0026#233; sintetica, la motivazione sulla non manifesta infondatezza di tale questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; invece fondata con riferimento agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE, che sono semplicemente menzionati e sintetizzati dal rimettente, senza alcun argomento sulla loro pertinenza al caso di specie, n\u0026#233; sulla loro assunta violazione. In particolare, il rimettente non illustra il presupposto di applicabilit\u0026#224; della CDFUE, cio\u0026#232; la circostanza che le norme sul reddito di inclusione rappresentino \u0026#171;attuazione del diritto dell\u0026#8217;Unione\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 51 CDFUE, ci\u0026#242; che \u0026#232; sufficiente a determinare la manifesta inammissibilit\u0026#224; di tutte le censure basate sulla Carta (da ultimo, sentenze n. 19 del 2022, n. 185, n. 33 e n. 30 del 2021 e n. 278 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni sollevate per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Va dichiarata manifestamente inammissibile anche la questione ex art. 31 Cost., poich\u0026#233; tale parametro \u0026#232; meramente menzionato e il rimettente si limita a sintetizzarne il contenuto, senza spendere argomenti per illustrare la sua violazione da parte della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura eccepisce poi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni perch\u0026#233; il rimettente proporrebbe \u0026#171;una sentenza additiva, che modifichi la norma denunciata\u0026#187; in modo non costituzionalmente obbligato, con invasione della discrezionalit\u0026#224; legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo contesta l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017 \u0026#171;nella parte in cui prevede, per l\u0026#8217;accesso al ReI (reddito di inclusione), che i cittadini di nazionalit\u0026#224; extra UE debbano essere titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o per altri motivi)\u0026#187;. Il petitum formulato dal rimettente non \u0026#232; manipolativo, ma parzialmente ablativo: viene semplicemente chiesta l\u0026#8217;eliminazione del requisito del permesso di lungo periodo, cui conseguirebbe il venir meno dell\u0026#8217;esclusione degli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. A questa Corte non \u0026#232; richiesto dunque di introdurre alcuna nuova norma, con la conseguenza che il tema delle \u0026#8220;rime obbligate\u0026#8221; \u0026#232; impropriamente introdotto in questo contesto, cos\u0026#236; come \u0026#232; improprio affermare che il giudice a quo avrebbe invaso la discrezionalit\u0026#224; legislativa (in senso simile, sentenze n. 126 del 2021 e n. 166 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Infine, secondo l\u0026#8217;Avvocatura la motivazione sulla rilevanza sarebbe insufficiente perch\u0026#233; il rimettente non specifica il titolo che legittima il soggiorno in Italia della ricorrente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, l\u0026#8217;ordinanza non fornisce questa informazione (dall\u0026#8217;atto di costituzione di J. C.C. risulta che la ricorrente era titolare di permesso unico di lavoro), ma la lacuna non comporta un difetto di motivazione, perch\u0026#233; il giudice a quo contesta l\u0026#8217;esclusione degli stranieri \u0026#171;in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o per altri motivi)\u0026#187;, cio\u0026#232; di tutti gli stranieri regolari e non degli stranieri titolari di uno specifico permesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno tale eccezione \u0026#232; dunque fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Superate le eccezioni preliminari, \u0026#232; possibile passare al merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sollevate in via principale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDevono essere richiamate qui le conclusioni alle quali questa Corte \u0026#232; pervenuta nella recente sentenza n. 19 del 2022, con cui sono state dichiarate non fondate questioni analoghe, sollevate dallo stesso odierno rimettente in riferimento al reddito di cittadinanza, cio\u0026#232; all\u0026#8217;istituto che nel 2019 ha sostituito il reddito di inclusione qui in esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla scia di alcuni precedenti (sentenze n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021), questa Corte ha osservato in particolare che \u0026#171;il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povert\u0026#224;, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell\u0026#8217;individuo, ma persegue diversi e pi\u0026#249; articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale\u0026#187;, e che \u0026#171;[a] tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneit\u0026#224; della prestazione e il suo carattere condizionale, cio\u0026#232; la necessit\u0026#224; che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari\u0026#187;, il cui inadempimento implica la decadenza dal beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante le differenze che il reddito di inclusione presenta rispetto al reddito di cittadinanza \u0026#8211; il quale in effetti si connota per una pi\u0026#249; spiccata finalizzazione all\u0026#8217;inserimento lavorativo, oltre che per un maggior peso degli impegni in capo ai beneficiari e una pi\u0026#249; alta soglia economica d\u0026#8217;accesso \u0026#8211; i due istituti hanno in comune le caratteristiche che questa Corte ha valorizzato nella sentenza n. 19 del 2022 per pervenire alla conclusione della non fondatezza delle questioni che le erano state sottoposte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima conclusione raggiunta deve essere confermata, per le stesse ragioni, in relazione al (precedente) istituto del reddito di inclusione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di l\u0026#224; della sua definizione \u0026#171;quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povert\u0026#224; e all\u0026#8217;esclusione sociale\u0026#187; (art. 2, comma 1), \u0026#232; innanzitutto decisiva, per qualificarne la natura, la prevista necessaria adesione del nucleo familiare beneficiario \u0026#171;a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa\u0026#187; (art. 2, comma 2). Parimenti, il contenuto della misura non si esauriva in un beneficio economico, perch\u0026#233; con questo concorreva una componente di servizi alla persona identificata nello stesso progetto personalizzato, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare (art. 2, comma 3). Tale progetto, destinato a essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare, doveva individuare, \u0026#171;sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell\u0026#8217;ambito della valutazione multidimensionale: a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povert\u0026#224;, all\u0026#8217;inserimento o reinserimento lavorativo e all\u0026#8217;inclusione sociale; b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI; c) gli impegni a svolgere specifiche attivit\u0026#224;, a cui il beneficio economico e` condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare\u0026#187; (art. 6, comma 2). Servizi e impegni erano poi definiti nell\u0026#8217;art. 6, commi 4 e 5. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, era previsto che, in caso di mancato rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, si sarebbero applicate le sanzioni di cui all\u0026#8217;art. 12 (art. 2, comma 9) e che la durata del progetto potesse eccedere la durata del beneficio economico (art. 6, comma 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce delle gi\u0026#224; richiamate conclusioni della citata sentenza n. 19 del 2022, questa Corte deve dunque dichiarare non fondate le questioni sollevate in via principale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., non senza sottolineare nuovamente che \u0026#171;[l]a conclusione di non fondatezza cos\u0026#236; raggiunta non esclude che resta compito della Repubblica, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, Cost., garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla \u0026#8220;sopravvivenza dignitosa\u0026#8221; e al \u0026#8220;minimo vitale\u0026#8221; (sentenza n. 137 del 2021)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata neppure la questione sollevata per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 14 CEDU. Anche in questo caso, si possono riproporre le considerazioni gi\u0026#224; svolte nella sentenza n. 19 del 2022 in merito al reddito di cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il parametro interposto \u0026#232; invocato in modo pertinente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 14 CEDU costituisce completamento di altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli e pu\u0026#242; essere invocato solo in collegamento con una di esse (ex multis, sentenze della Corte EDU, 6 luglio 2021, A.M. e altri contro Russia, paragrafo 64; 8 aprile 2014, Dhahbi contro Italia, paragrafo 39).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non indica espressamente la disposizione della CEDU cui l\u0026#8217;art. 14 si collega nel caso di specie, ma implicitamente invoca l\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale, riguardante la protezione della propriet\u0026#224;, attraverso il richiamo alla gi\u0026#224; citata decisione della Corte EDU, 5 settembre 2005, Stec e altri contro Regno Unito, e alla sentenza n. 187 del 2010 di questa Corte, nella quale lo stesso art. 1 si raccorda con il principio di non discriminazione. E, poich\u0026#233; il d.lgs. n. 147 del 2017 prevedeva un diritto al reddito di inclusione (che \u0026#171;\u0026#232; riconosciuto dall\u0026#8217;INPS previa verifica del possesso dei requisiti\u0026#187;, in base al suo art. 2, comma 6, ma la cui erogazione era poi subordinata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, come previsto all\u0026#8217;art. 9, commi 5 e 6), non impropriamente il giudice a quo ha invocato il parametro convenzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciata, in pi\u0026#249; occasioni, sulla conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (l\u0026#224; dove subordinava l\u0026#8217;accesso a determinate provvidenze al possesso della carta di soggiorno) all\u0026#8217;art. 14 CEDU. Nella sentenza n. 187 del 2010, in particolare, si \u0026#232; osservato che \u0026#171;[c]i\u0026#242; che dunque assume valore dirimente\u0026#187; \u0026#232; \u0026#171;accertare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale che \u0026#232; chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico \u0026#8220;assegno\u0026#8221; che viene qui in discorso integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei \u0026#8220;bisogni primari\u0026#8221; inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che \u0026#232; compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perch\u0026#233; garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto\u0026#187;. Sicch\u0026#233;, ove \u0026#171;si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al \u0026#8220;sostentamento\u0026#8221; della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall\u0026#8217;art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, avuto riguardo alla relativa lettura che, come si \u0026#232; detto, \u0026#232; stata in pi\u0026#249; circostanze offerta dalla Corte di Strasburgo\u0026#187;. Questo criterio di giudizio \u0026#232; stato poi ribadito dalle sentenze n. 329 del 2011 e n. 50 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, le conclusioni sopra raggiunte sulle caratteristiche del reddito di inclusione \u0026#8211; che non si esaurisce in una provvidenza assistenziale volta a soddisfare un bisogno primario dell\u0026#8217;individuo, ma persegue pi\u0026#249; ampi obiettivi di inclusione sociale e lavorativa \u0026#8211; conducono a ritenere non fondata anche la questione sollevata con riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Resta da esaminare la questione sollevata in via subordinata, con riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. Il giudice a quo ritiene che, anche qualora il reddito di inclusione fosse considerato \u0026#171;prestazione esterna al nucleo dei bisogni essenziali\u0026#187; della persona, la disposizione censurata sarebbe comunque costituzionalmente illegittima per l\u0026#8217;assenza di una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo e le situazioni di bisogno in vista delle quali la prestazione \u0026#232; prevista. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno tale questione \u0026#232; fondata, giacch\u0026#233; il raffronto fra il requisito prescritto e le finalit\u0026#224; perseguite dalla misura non conduce a conclusioni di irragionevolezza della scelta operata dal legislatore nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, si possono riproporre le considerazioni gi\u0026#224; svolte nella sentenza n. 19 del 2022 in merito al reddito di cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl permesso di soggiorno di lungo periodo \u0026#232; concesso qualora ricorra una serie di presupposti che testimoniano della relativa stabilit\u0026#224; della presenza sul territorio, e il suo regime si colloca nella logica di una ragionevole prospettiva di integrazione del destinatario nella comunit\u0026#224; ospitante. Pi\u0026#249; precisamente, in base all\u0026#8217;art. 9, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), esso pu\u0026#242; essere chiesto in presenza di quattro requisiti: a) \u0026#171;possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validit\u0026#224;\u0026#187;; b) \u0026#171;disponibilit\u0026#224; di un reddito non inferiore all\u0026#8217;importo annuo dell\u0026#8217;assegno sociale\u0026#187;; c) \u0026#171;alloggio idoneo\u0026#187;; d) \u0026#171;superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana\u0026#187;. Il permesso \u0026#232; a tempo indeterminato (art. 9, comma 2, t.u. immigrazione) e fra le cause della sua revoca non \u0026#232; prevista la perdita dei requisiti di cui sopra (cio\u0026#232;, del reddito e dell\u0026#8217;alloggio idoneo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; precisato, la ragionevole correlazione tra il requisito fissato dalla norma censurata e la ratio del reddito di inclusione discende dalla circostanza, gi\u0026#224; ampiamente sottolineata, che tale provvidenza non si risolve in un mero sussidio economico, ma costituisce una misura pi\u0026#249; articolata, comportante anche l\u0026#8217;assunzione di precisi impegni dei beneficiari, diretta ad immettere il nucleo familiare beneficiario in un \u0026#171;percorso volto al superamento della condizione di povert\u0026#224;, all\u0026#8217;inserimento o reinserimento lavorativo e all\u0026#8217;inclusione sociale\u0026#187; (art. 6, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 147 del 2017). Va considerato, inoltre, che la durata del beneficio economico poteva arrivare a diciotto mesi, con possibilit\u0026#224; di rinnovo per un periodo di dodici mesi (art. 4, comma 5). Peraltro, \u0026#171;[l]a durata del progetto pu\u0026#242; eccedere la durata del beneficio economico\u0026#187; (art. 6, comma 7). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;orizzonte temporale della misura non era dunque di breve periodo, considerando, sia la durata del beneficio, sia il risultato perseguito. Gli obiettivi dell\u0026#8217;intervento implicavano infatti una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di inclusione, la titolarit\u0026#224; del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicch\u0026#233; la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non pu\u0026#242; essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l\u0026#8217;introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povert\u0026#224;), sollevate, in riferimento agli artt. 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Assistenza e solidariet\u0026#224; sociale - Straniero - Reddito di inclusione [ReI] - Requisiti di residenza e di soggiorno - Previsione per i richiedenti, cittadini di paesi terzi, del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Conseguente esclusione dal beneficio per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro [o per altri motivi].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44680","titoletto":"Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Necessità che le norme censurate siano attuazione del diritto dell\u0027Unione - Necessaria illustrazione del detto presupposto da parte del rimettente (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza). (Classif. 258002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che le norme interne censurate siano attuazione del diritto dell\u0027Unione europea, ai sensi dell\u0027art. 51 della Carta stessa.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l\u0027art. 3, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento all\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE. Questi ultimi sono semplicemente menzionati e sintetizzati dal rimettente, senza alcun argomento sulla loro pertinenza al caso di specie, né sulla loro assunta violazione e, in particolare, senza che lo stesso illustri il presupposto di applicabilità della CDFUE). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 19/2022 - mass. 44525; S. 185/2021 - mass. 44244; n S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44681","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/09/2017","data_nir":"2017-09-15","numero":"147","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 1)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~art3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44681","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di motivare la violazione del parametro evocato - Insufficienza della sua semplice menzione - Manifesta inammissibilità della questione priva di adeguata argomentazione. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl parametro meramente menzionato dal rimettente, che si limiti a sintetizzarne il contenuto, senza spendere argomenti per illustrare la sua violazione da parte della norma censurata, rende la questione inammissibile.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, avente ad oggetto l\u0027art. 3, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, è dichiarata manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all\u0027art. 31 Cost.).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44682","numero_massima_precedente":"44680","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/09/2017","data_nir":"2017-09-15","numero":"147","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 1)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~art3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44682","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Compito della Repubblica - Necessità di garantire il diritto individuale alla sopravvivenza dignitosa e al minimo vitale - Divieto, anche convenzionale, di discriminare cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, sulla base di requisiti diversi dalle condizioni soggettive. (Classif. 081004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ compito della Repubblica, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, Cost., garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla sopravvivenza dignitosa e al minimo vitale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 19/2022 - mass. 44526; S. 137/2021 - mass. 43970\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eOve si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al \"sostentamento\" della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall\u0027art. 14 CEDU. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2019 - mass. 41742; S. 187/2010 - mass. 34688; S. 329/2011 - mass. 35993\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44683","numero_massima_precedente":"44681","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44683","titoletto":"Straniero - Politiche sociali - Reddito di inclusione (ReI) - Natura giuridica - Misura che persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale - Compatibilità, con le sue finalità della richiesta di possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo i cittadini di nazionalità extra UE (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni). (Classif. 245005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl reddito di inclusione (ReI) - così come il reddito di cittadinanza, rispetto al quale pure sussistono differenze - pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell\u0027individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 19/2022 - mass. 44526; S. 126/2021 - mass. 44004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 14 CEDU, dell\u0027art. 3, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017 nella parte in cui, al fine dell\u0027accesso al reddito di inclusione - ReI -, richiede che i cittadini di nazionalità extra UE debbano essere titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Il ReI persegue articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, per cui risulta decisiva, a tal fine, la necessaria adesione del nucleo familiare beneficiario a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa e il fatto che contenuto della misura non si esauriva in un beneficio economico. Né il raffronto fra il requisito prescritto e le finalità perseguite dalla misura conduce a risultati irragionevoli, dato che la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della misura concessa, il cui orizzonte temporale non è di breve periodo, considerando la durata del beneficio e il risultato perseguito). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 19/2022 - mass. 44526; S. 7/2021 - mass. 43549\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44682","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/09/2017","data_nir":"2017-09-15","numero":"147","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 1)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~art3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41707","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 34/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1959","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - 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