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AMBROSINI - Rel. JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof.   GIOVANNI  CASSANDRO  -  \r\n Prof.  BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  GIUSEPPE BRANCA  \r\n - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO  MORTATI  -  Prof.  GIUSEPPE  \r\n CHIARELLI  - Dott. GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI  \r\n - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,       \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027articolo unico del  \r\n D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui  rende  obbligatorio  \r\n erga  omnes  l\u0027art.  30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24  \r\n luglio 1959, promosso con ordinanza  emessa  il  26  ottobre  1965  dal  \r\n Pretore di Cavalese nel procedimento penale a carico di Rossi Domenico,  \r\n iscritta  al  n.  213  del  Registro  ordinanze 1965 e pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 1 febbraio 1967 la relazione del  \r\n Giudice Nicola Jaeger;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio  Azzariti,  \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  verbale  in  data  20  agosto 1965 l\u0027ispettore Pietro Candela,  \r\n addetto   all\u0027Ispettorato   del   lavoro   di   Trento,   elevava   una  \r\n contravvenzione  a  certo  Domenico  Rossi,  titolare  di  una  impresa  \r\n edilizia di Pozza di Fassa, avendo accertato che tale imprenditore  non  \r\n aveva   corrisposto   a   diversi   lavoratori  da  lui  dipendenti  le  \r\n retribuzioni loro spettanti entro il termine di quindici  giorni  dalla  \r\n scadenza;  per  uno  di  essi,  Giovanni  Battista Pederiva, il ritardo  \r\n sarebbe stato - a quanto si legge nel verbale - addirittura di circa  9  \r\n mesi, essendo cessato il rapporto di lavoro fin dal 30 novembre 1964.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ispettore  riferiva  di  essersi  recato presso il cantiere della  \r\n ditta e di avere accertato che essa \u0026#232; soggetta alla  osservanza  delle  \r\n disposizioni   sul  trattamento  economico  e  normativo  degli  operai  \r\n dipendenti dalle imprese esercenti attivit\u0026#224;  edilizia,  contenute  nel  \r\n contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 24 luglio 1959 ed  \r\n esteso  erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032.  La ditta stessa  \r\n infatti esercita attivit\u0026#224; di costruzioni edili o non risulta  iscritta  \r\n all\u0027albo  delle  imprese artigiane. Si fa presente inoltre che, a norma  \r\n dell\u0027art. 30 del  contratto  collettivo  citato,  essa  avrebbe  dovuto  \r\n provvedere  a  liquidare  le  retribuzioni  non oltre i quindici giorni  \r\n dalla scadenza dei periodi di paga cui esse si riferivano.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dal  verbale  risulta  infine  che  la  ditta   stessa,   diffidata  \r\n formalmente  a  liquidare  le  somme  dovute  e  ad esibire la relativa  \r\n documentazione, non dette alcun riscontro alla diffida ricevuta.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con ordinanza emessa il 26 ottobre  1965  il  Pretore  di  Cavalese  \r\n sospendeva   il  giudizio,  sollevando  d\u0027ufficio  la  questione  della  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027articolo unico del  D.P.R.  14  luglio  \r\n 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l\u0027art.  \r\n 30  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro 24 luglio 1959, in  \r\n relazione all\u0027art. 76 della Costituzione.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si osserva nella ordinanza che  il  fatto  attribuito  all\u0027imputato  \r\n consiste  nel  non  avere  pagato  ai  suoi  dipendenti la retribuzione  \r\n pattuita  entro  il  termine  previsto  dall\u0027art.  30   del   contratto  \r\n collettivo suddetto; che per una persona non iscritta alla associazione  \r\n dei  datori  di  lavoro che stipul\u0026#242; con la categoria dei lavoratori il  \r\n contratto collettivo, il ritardo nel pagamento o il  mancato  pagamento  \r\n della  retribuzione sembra costituire inadempimento di una obbligazione  \r\n civile  prevista  dall\u0027art.  2099  del  Codice  civile,  piuttosto  che  \r\n violazione  dei  minimi inderogabili del trattamento economico pattuito  \r\n con i suoi dipendenti; che il prestatore di lavoro pu\u0026#242; far  valere  il  \r\n suo  diritto  alla retribuzione citando in giudizio l\u0027obbligato davanti  \r\n al competente giudice civile; che, pertanto, il termine entro il  quale  \r\n deve  essere  soddisfatta  l\u0027obbligazione non sembra corrispondere alla  \r\n specifica finalit\u0026#224; che la legge intendeva raggiungere  ed  assicurare,  \r\n cos\u0026#236;  che la norma in questione avrebbe ecceduto i limiti della delega  \r\n contenuta nell\u0027art. 1 della legge n. 741  del  1959,  nella  parte  che  \r\n rende  obbligatorio  erga  omnes  l\u0027art.  30  del  contratto collettivo  \r\n nazionale di lavoro.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  \u0026#232;  stata  regolarmente   comunicata,   notificata   e  \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 326 del 31 dicembre 1965).       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     \u0026#200;  intervenuto  in  giudizio  solo il Presidente del Consiglio dei  \r\n Ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura Generale dello  Stato,  \r\n che  ha sostenuto decisamente la tesi della evidente infondatezza della  \r\n questione proposta, richiamando in particolare la giurisprudenza  della  \r\n Corte costituzionale sull\u0027argomento.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Alla  udienza  del 1 febbraio 1967 \u0026#232; intervenuto il rappresentante  \r\n della Avvocatura generale dello Stato, che ha ribadito gli argomenti  e  \r\n le conclusioni esposti nell\u0027atto di intervento.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La   Corte   non  ritiene  fondata  la  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale sollevata dal Pretore di Cavalese, n\u0026#233; pu\u0026#242;  considerare  \r\n validi  gli  argomenti addotti nella motivazione dell\u0027ordinanza, con la  \r\n quale la questione di legittimit\u0026#224; \u0026#232; stata proposta.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La menzione del fatto  che  l\u0027imputato  Domenico  Rossi  non  fosse  \r\n iscritto   all\u0027Associazione   costruttori   edili   non  \u0026#232;  rilevante,  \r\n trattandosi  di  contratto  collettivo  esteso  erga  omnes,  n\u0026#233;  pu\u0026#242;  \r\n giustificare  -  non  soltanto  in sede di processo civile, ma anche ed  \r\n ancor pi\u0026#249; in sede penale - l\u0027enorme ritardo (circa nove  mesi  in  uno  \r\n dei  casi  riferiti  nella  esposizione  del  fatto)  nel pagamento dei  \r\n salari, che soprattutto nei riguardi di semplici operai hanno  precipuo  \r\n carattere  alimentare  e  perci\u0026#242; devono essere corrisposti entro breve  \r\n tempo dalla prestazione del lavoro (precisamente entro quindici  giorni  \r\n dalla  scadenza,  a  norma del contratto collettivo nazionale di lavoro  \r\n esteso erga omnes con il D.P.R. n. 1032 del 1960).                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;  la  Corte  pu\u0026#242; considerare accettabile la tesi, esposta nella  \r\n ordinanza di rimessione, che la disposizione in esame  non  corrisponda  \r\n \"alla  specifica  finalit\u0026#224;  che  la  legge  intendeva  raggiungere  ed  \r\n assicurare, cos\u0026#236; che la norma in questione avrebbe ecceduto  i  limiti  \r\n della  delega\",  essendo noto ed ovvio che i contratti collettivi hanno  \r\n sempre avuto, fin dalla loro origine, anzitutto il fine di garantire ai  \r\n lavoratori subordinati un trattamento  economico  minimo,  non  esposto  \r\n alle  falcidie,  che avrebbero facilmente potuto essere provocate dalla  \r\n concorrenza fra gli stessi lavoratori.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si pu\u0026#242; convenire con la  tesi  sostenuta  nell\u0027ordinanza,  che  il  \r\n mancato  o ritardato pagamento della retribuzione costituisca - anche -  \r\n inadempimento di una obbligazione civile, prevista dall\u0027art.  2099  del  \r\n Codice  civile;  ma  si  deve  subito  aggiungere che il legislatore ha  \r\n ritenuto opportuno, ed anzi necessario, rafforzare le garanzie a favore  \r\n della parte pi\u0026#249; debole e bisognosa, introducendo,  accanto  all\u0027azione  \r\n civile - che richiede spesso molto tempo e non poche spese prima che si  \r\n pervenga alla sentenza definitiva ed al possesso del titolo esecutivo -  \r\n la  previsione  di  una  sanzione  penale,  pi\u0026#249;  pronta  ed assai pi\u0026#249;  \r\n efficace. N\u0026#233;  occorre  dire  che  la  previsione  e  la  scelta  della  \r\n sanzione,  anche  penale,  nonch\u0026#233;  del  tipo  e  della misura di essa,  \r\n rientra pienamente nei poteri del legislatore.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altra parte, la tesi che l\u0027esercizio dell\u0027azione civile da  parte  \r\n di  un  lavoratore subordinato, al fine di ottenere il pagamento di una  \r\n retribuzione non percepita da molti mesi, e che - come si \u0026#232;  osservato  \r\n -  ha  carattere  alimentare,  sia  la  soluzione  pi\u0026#249;  adeguata  alle  \r\n situazioni previste, non sembra davvero convalidata dalla esperienza, a  \r\n tutti nota, della lentezza e della durata dei  procedimenti,  nei  loro  \r\n diversi  gradi, n\u0026#233; potrebbe comunque essere presa in considerazione in  \r\n questa sede.                                                             \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n dell\u0027articolo  unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in  \r\n cui rende obbligatorio erga omnes l\u0027art. 30  del  contratto  collettivo  \r\n nazionale  di lavoro 24 luglio 1959, in relazione all\u0027articolo 76 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO  \r\n                                   - NICOLA JAEGER - GIOVANNI  CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   GIUSEPPE  BRANCA  - MICHELE FRAGALI -  \r\n                                   COSTANTINO   MORTATI    -    GIUSEPPE  \r\n                                   CHIARELLI   -   GIUSEPPE    VERZ\u0026#204;   -  \r\n                                   GIOVANNI   BATTISTA    BENEDETTI    -  \r\n                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI  \r\n                                   OGGIONI.                               \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4597","titoletto":"SENT. 54/67. LAVORO CONTRATTI COLLETTIVI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032, ART. 30 CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959 - TERMINE DI 15  GIORNI  PER  LA  CORRESPONSIONE  DEL SALDO DI PAGA - SANZIONE PENALE  PER  L\u0027INOSSERVANZA  DEL  TERMINE - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA - ESCLUSIONE.","testo":"La   norma  contenuta  nell\u0027art.  30  del   contratto  collettivo nazionale  di lavoro 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes dall\u0027articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 non eccede dai  limiti  della  delega  nella  parte  in  cui  dispone che la corresponsione  del  saldo  della paga deve essere effettuata non oltre  15  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  cui  la paga si riferisce.  Rientra, d\u0027altro canto, nel potere del legislatore di rafforzare  le  garanzie  a  favore  della  parte  piu\u0027  debole e bisognosa,  introducendo  accanto all\u0027azione civile la previsione di una sanzione penale, piu\u0027 pronta ed efficace.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"14/07/1960","numero":"1032","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1032~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1643","autore":"SERMONTI A.","titolo":"RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E ART. 8 DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959.","descrizione":"","titolo_rivista":"Massimario di giurisprudenza del lavoro","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"125","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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