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Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 731 del codice penale, promossi dal Giudice onorario di pace di Taranto con due ordinanze del 24 maggio 2019 e del 30 novembre 2019, rispettivamente iscritte al n. 162 del registro ordinanze 2020 e al n. 7 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020 e n. 6, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con due ordinanze di analogo tenore (r.o. n. 162 del 2020 e n. 7 del 2021), il Giudice onorario di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione (quest\u0026#8217;ultimo parametro solo quanto all\u0026#8217;ordinanza r.o. n. 162 del 2020), questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 731 del codice penale, nella parte in cui punisce l\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;obbligo di impartire o far impartire ai minori l\u0026#8217;istruzione elementare e non anche l\u0026#8217;analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore ed al primo biennio della scuola secondaria superiore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riguardo al giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza r.o. n. 162 del 2020, il rimettente si limita a riferire che sta celebrando un dibattimento nei confronti di persone imputate del reato di cui all\u0026#8217;art. 731 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel giudizio cui attiene l\u0026#8217;ordinanza r.o. n. 7 del 2021, risulta che il medesimo rimettente \u0026#232; chiamato a valutare una richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero, nei confronti di genitori \u0026#171;che esercitano la potest\u0026#224; sui minori frequentanti la scuola di 1\u0026#176; grado presso l\u0026#8217;Istituto Comprensivo\u0026#187;, dei quali si sarebbero registrate numerose assenze durante l\u0026#8217;anno scolastico 2018/2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, le due ordinanze di rimessione presentano un\u0026#8217;identica motivazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente rileva come la previsione sanzionatoria dell\u0026#8217;art. 731 cod. pen. riguardi solo l\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;obbligo di procurare l\u0026#8217;istruzione elementare, poich\u0026#233; la disposizione che ne aveva a suo tempo esteso l\u0026#8217;applicazione all\u0026#8217;omessa frequentazione della scuola media (cio\u0026#232; l\u0026#8217;art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, recante \u0026#171;Istituzione e ordinamento della scuola media statale\u0026#187;) \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell\u0026#8217;articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il presidio penale concernente l\u0026#8217;istruzione media \u0026#8211; prosegue il giudice a quo \u0026#8211; non \u0026#232; stato ripristinato nella legislazione successiva, sebbene l\u0026#8217;obbligo di formazione scolastica sia stato prolungato, fino a comprendere un ciclo di studi della durata di almeno dodici anni, o comunque fino all\u0026#8217;ottenimento di una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di et\u0026#224; (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante \u0026#171;Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all\u0026#8217;istruzione e alla formazione, a norma dell\u0027articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53\u0026#187;; \u0026#232; citato anche il comma 622 dell\u0026#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2007)\u0026#187;, che qualifica come obbligatoria l\u0026#8217;istruzione impartita per almeno dieci anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di et\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, tutto ci\u0026#242; premesso, assume che l\u0026#8217;art. 731 cod. pen. sarebbe \u0026#171;manifestamente incostituzionale\u0026#187;, nella parte in cui non sanziona l\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo di impartire o far impartire l\u0026#8217;istruzione oltre la soglia della scuola elementare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche una tale disciplina varrebbe anzitutto a creare una discriminazione ingiustificata tra \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo dei genitori di istruire i figli sino alla scuola elementare\u0026#187; e \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo dei genitori di istruire i figli sino ai primi due anni della scuola superiore\u0026#187;, aggravando il fenomeno della dispersione scolastica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 30 Cost. e (quanto all\u0026#8217;ordinanza r.o. n. 162 del 2020) il secondo comma del successivo art. 34 \u0026#8211; letti \u0026#171;in riferimento\u0026#187; al ricordato art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006 \u0026#8211; sarebbero lesi dalla disposizione censurata, nella parte in cui configurano un obbligo scolastico esteso all\u0026#8217;istruzione media inferiore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la proposta dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, nella forma dell\u0026#8217;addizione, consentirebbe di adeguare la norma censurata \u0026#171;ai principi sovraordinati della legislazione ordinaria attuale\u0026#187;, come sanciti dalla citata legge n. 296 del 2006, e perci\u0026#242; di conformare la disciplina penale del fenomeno alle sopravvenute variazioni \u0026#171;delle circostanze e dei rapporti sociali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto in entrambi i giudizi, sollecitando una decisione di manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche infatti mancherebbero, in entrambi i provvedimenti di rimessione, adeguate indicazioni sui fatti e sui procedimenti principali, restando preclusa, di conseguenza, ogni valutazione circa la rilevanza delle medesime questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, tali questioni sarebbero comunque inammissibili, poich\u0026#233; mirate ad ottenere dalla Corte costituzionale una addizione in malam partem rispetto ad una disposizione incriminatrice, ci\u0026#242; che comporterebbe una violazione del secondo comma dell\u0026#8217;art. 25 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche infine \u0026#8211; sempre secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; le questioni non sarebbero nel merito fondate, posto che il legislatore avrebbe nella specie esercitato in maniera ragionevole la propria discrezionalit\u0026#224;, in particolare limitando la sanzione penale ai soli casi di inosservanza dell\u0026#8217;obbligo dell\u0026#8217;istruzione elementare dei minori, cio\u0026#232; dell\u0026#8217;istruzione di primo livello, indispensabile per un \u0026#171;basico inserimento nella societ\u0026#224; civile\u0026#187; e propedeutica ad una formazione pi\u0026#249; completa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con due ordinanze di analogo tenore, il Giudice onorario di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 731 del codice penale, nella parte in cui punisce l\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;obbligo di impartire o far impartire ai minori l\u0026#8217;istruzione elementare e non anche l\u0026#8217;analogo inadempimento con riferimento alla scuola media inferiore e al primo biennio della scuola secondaria superiore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i due provvedimenti in questione (r.o. n. 162 del 2020 e n. 7 del 2021), deliberati dal medesimo rimettente, censurano la medesima disposizione, con identica motivazione e in riferimento a parametri costituzionali in larga parte coincidenti, di talch\u0026#233; pu\u0026#242; essere disposta la riunione dei relativi procedimenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; secondo il giudice a quo \u0026#8211; l\u0026#8217;attuale irrilevanza penale dell\u0026#8217;inadempimento degli obblighi concernenti l\u0026#8217;istruzione secondaria comporterebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato tra soggetti tutti gravati dal dovere di procurare ai minori i livelli di istruzione resi obbligatori dalla legge e contrasterebbe, altres\u0026#236;, con gli artt. 30 e 34, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; da queste stesse disposizioni costituzionali si evincerebbe il carattere obbligatorio dell\u0026#8217;istruzione per la durata di almeno otto anni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione con cui la previsione sanzionatoria era stata estesa all\u0026#8217;inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore (cio\u0026#232; l\u0026#8217;art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, recante \u0026#171;Istituzione e ordinamento della scuola media statale\u0026#187;), \u0026#232; stata abrogata a opera dell\u0026#8217;art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell\u0026#8217;articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ne consegue in effetti, secondo costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il mancato allineamento tra durata del periodo di istruzione obbligatoria e relativo presidio sanzionatorio penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, peraltro, nulla argomenta su tale specifica vicenda abrogativa e comunque non coinvolge nelle proprie censure la ricordata disposizione abrogatrice;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, entrambe le ordinanze di rimessione mancano di descrivere adeguatamente le fattispecie per cui \u0026#232; giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; sollevate (ex multis, sentenza n. 154 del 2021 e ordinanze n. 159 e n. 136 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ogni caso, come gi\u0026#224; rilevato da questa Corte definendo un primo procedimento incidentale introdotto dal medesimo giudice rimettente in rapporto alle stesse questioni di legittimit\u0026#224;, entrambe le ordinanze in esame sollecitano un intervento additivo in malam partem in materia penale, finalizzato ad estendere l\u0026#8217;ambito di applicazione di una previsione incriminatrice (ordinanza n. 219 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la giurisprudenza costituzionale, alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell\u0026#8217;art. 25 Cost., ha da tempo chiarito che non sono consentite, in tale materia, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili (tra le decisioni pi\u0026#249; recenti, ex multis, sentenze n. 17 del 2021, n. 155 e n. 37 del 2019, nonch\u0026#233; la gi\u0026#224; citata ordinanza n. 219 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche d\u0026#8217;altra parte, nel caso di specie, non si \u0026#232; al cospetto di alcuna delle specifiche ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale considera ammissibile il controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale con potenziali effetti in malam partem: non si versa, cio\u0026#232;, in un caso in cui sono da applicare norme di ingiustificato favore, riguardo a soggetti o a comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, n\u0026#233; si \u0026#232; in presenza di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora della violazione di obblighi di matrice sovranazionale (di recente, sentenza n. 37 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la denunciata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte dal rimettente non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 731 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Taranto con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00271 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Obbligo dell\u0027istruzione elementare dei minori - Sanzione per la sua inosservanza - Analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore di primo grado e ai primi due anni dell\u0027istruzione secondaria superiore - Omessa previsione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44728","titoletto":"Reati e pene - In genere - Obbligo dell\u0027istruzione elementare dei minori - Sanzione per la sua inosservanza - Analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore di primo grado e al primo biennio dell\u0027istruzione secondaria superiore - Omessa previsione - Denunciata discriminazione, violazione del dovere dei genitori di istruire i figli e dell\u0027obbligatorietà dell\u0027istruzione inferiore - Incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e precluso alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice onorario di pace di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost. - dell\u0027art. 731 cod. pen., nella parte in cui punisce l\u0027inosservanza dell\u0027obbligo di impartire o far impartire ai minori l\u0027istruzione elementare e non anche l\u0027analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore ed al primo biennio della scuola secondaria superiore. Il rimettente nulla argomenta sulla specifica vicenda abrogativa della disposizione che aveva esteso la previsione sanzionatoria all\u0027inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore e manca di descrivere adeguatamente le fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sollecita, inoltre, un intervento additivo \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale, finalizzato ad estendere l\u0027ambito di applicazione di una previsione incriminatrice, al quale osta il principio di riserva di legge posto nel secondo comma dell\u0027art. 25 Cost., il quale nel caso di specie non subisce eccezioni, poiché la denunciata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 154/2021 - mass. 44063; O. 159/2021 - mass. 44115; O. 136/2021 - mass. 43947; O. 219/2020 - mass. 42827\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44729","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"731","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44729","titoletto":"Riserva di legge - In genere - Applicabilità del principio in materia penale - Conseguente impossibilità, per la Corte costituzionale, di interventi che estendano il novero delle condotte punibili - Possibili eccezioni, in caso di norme di ingiustificato favore, di scorretto esercizio del potere legislativo, o della violazione di obblighi di matrice sovranazionale. (Classif. 226001).","testo":"Alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell\u0027art. 25 Cost., non sono consentite, in materia penale, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili. Il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e è ammissibile nelle specifiche ipotesi di applicazione di norme di ingiustificato favore, riguardo a soggetti o a comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, oppure di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora della violazione di obblighi di matrice sovranazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 17/2021 - mass. 43463; S. 155/2019 - mass. 41418; S. 37/2019 - mass. 41546\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44728","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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