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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 5, lettera a), della legge della Regione Molise 30 aprile 2020, n. 1 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 giugno-1\u0026#176; luglio 2020, depositato in cancelleria il 3 luglio 2020, iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Molise;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 maggio 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Claudia Angiolini per la Regione Molise, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato in data 26 giugno-1\u0026#176; luglio 2020 e depositato il 3 luglio 2020 (reg. ric. n. 56 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione \u0026#8211; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 5, lettera a), della legge della Regione Molise 30 aprile 2020, n. 1 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata aggiunge all\u0026#8217;art. 27 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 1-bis, il quale stabilisce che: \u0026#171;Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico, sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticit\u0026#224; arrecate, pu\u0026#242; con propri atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l\u0026#8217;intero arco temporale inteso dall\u0026#8217;inizio al termine dell\u0026#8217;intera stagione venatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, tale norma invaderebbe la competenza esclusiva statale nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#187; in quanto si porrebbe in contrasto con gli artt. 18, commi 1, 2 e 4, e 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), i quali detterebbero standard minimi di tutela della fauna sull\u0026#8217;intero territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Nello specifico, la norma impugnata confliggerebbe con il citato art. 18 innanzitutto perch\u0026#233; consentirebbe di estendere l\u0026#8217;arco temporale del prelievo venatorio all\u0026#8217;intero periodo intercorrente tra le date di apertura e di chiusura della stagione della caccia e ci\u0026#242;, per di pi\u0026#249;, in assenza del parere dell\u0026#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale precisa, al riguardo, che l\u0026#8217;art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992 riconoscerebbe s\u0026#236; alle Regioni la possibilit\u0026#224; di modificare i termini, previsti dal precedente comma 1, entro i quali \u0026#232; autorizzata l\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, ma solo a condizione che tale modifica: a) assicuri che a ciascuna specie rimanga \u0026#171;associato\u0026#187; un periodo di caccia \u0026#171;il cui arco temporale \u0026#232; nella maggior parte dei casi pi\u0026#249; ristretto\u0026#187; dell\u0026#8217;intera stagione venatoria; b) sia preceduta dall\u0026#8217;acquisizione del parere dell\u0026#8217;ISPRA; c) sia adottata nell\u0026#8217;ambito del procedimento amministrativo rivolto, a mente del successivo comma 4 del medesimo art. 18, all\u0026#8217;approvazione annuale del calendario venatorio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto al contrasto con l\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, il ricorrente ritiene che la norma impugnata preveda \u0026#171;un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo (recte: prelievo venatorio)\u0026#187; della fauna senza, tuttavia, il preventivo vaglio dell\u0026#8217;ISPRA in merito alla inefficacia dei metodi ecologici, con compromissione, quindi, del principio di gradualit\u0026#224; desumibile dall\u0026#8217;evocata norma statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Molise, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo il rigetto del ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo la resistente, l\u0026#8217;art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, nel consentire alle Regioni di modificare i termini entro i quali \u0026#232; permesso il prelievo venatorio, in sostanza richiederebbe unicamente che questi \u0026#171;restino contenuti tra il 1\u0026#176; settembre e il 31 gennaio\u0026#187;, senza, pertanto, escludere che la durata dei periodi destinati alla caccia possa essere estesa all\u0026#8217;intera stagione venatoria. La disposizione impugnata non divergerebbe, pertanto, dalla disciplina statale, limitandosi a \u0026#171;ribadire una facolt\u0026#224; gi\u0026#224; prevista [\u0026#8230;] ed a collegarla ad una particolare circostanza\u0026#187;, ovvero all\u0026#8217;eccessiva presenza di una specie cacciabile \u0026#8211; come quella dei cinghiali, ormai diffusi in maniera \u0026#171;incontrollata ed incontrollabile\u0026#187; \u0026#8211; e alle criticit\u0026#224; da ci\u0026#242; derivanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;asserito contrasto con l\u0026#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992 non sussisterebbe nemmeno sotto l\u0026#8217;aspetto \u0026#171;procedurale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA giudizio della difesa regionale, la norma impugnata non recherebbe alcuna violazione dell\u0026#8217;\u0026#171;assetto procedimentale delineato dal legislatore statale\u0026#187;: essa sarebbe infatti priva \u0026#171;di effetti immediati\u0026#187;, dovendo concretizzarsi attraverso provvedimenti amministrativi comunque tenuti a rispettare detto assetto, anche per ci\u0026#242; che riguarda il preventivo parere dell\u0026#8217;ISPRA, traducendosi altrimenti in vizi di legittimit\u0026#224; denunciabili dinanzi al giudice amministrativo; il richiamo alle norme statali sarebbe stato, pertanto, \u0026#171;superfluo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il medesimo argomento renderebbe, infine, priva di fondamento anche la doglianza basata sulla difformit\u0026#224; tra la norma impugnata e l\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992: la facolt\u0026#224; di modifica riconosciuta alla Giunta regionale presupporrebbe, infatti, in ogni caso il preventivo \u0026#171;utilizzo infruttuoso di metodi ecologici, giusta parere favorevole dell\u0026#8217;ISPRA\u0026#187;, sicch\u0026#233; il principio di gradualit\u0026#224; espresso dalla citata disposizione statale non sarebbe stato leso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria depositata il 20 aprile 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa e ha contestato le difese della Regione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, in particolare, ribadisce che la modifica dei termini entro i quali \u0026#232; consentito cacciare sarebbe possibile solo previa acquisizione del parere dell\u0026#8217;ISPRA e all\u0026#8217;esito del procedimento amministrativo volto all\u0026#8217;adozione, entro il 15 giugno di ogni anno, del calendario venatorio. N\u0026#233;, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, le Regioni potrebbero autorizzare l\u0026#8217;emanazione di provvedimenti amministrativi tesi a superare la durata massima del prelievo venatorio stabilita dal legislatore statale per ciascuna specie, bench\u0026#233; dannosa. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 56 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione \u0026#8211; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 5, lettera a), della legge della Regione Molise 30 aprile 2020, n. 1 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione aggiunge all\u0026#8217;art. 27 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 1-bis, il quale prevede che: \u0026#171;Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico, sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticit\u0026#224; arrecate, pu\u0026#242; con propri atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l\u0026#8217;intero arco temporale inteso dall\u0026#8217;inizio al termine dell\u0026#8217;intera stagione venatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, tale norma invaderebbe la competenza esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#187;, in quanto in contrasto con gli artt. 18, commi 1, 2 e 4, e 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); queste disposizioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, detterebbero infatti standard minimi di tutela della fauna sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, non derogabili in peius nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa residuale regionale in materia di caccia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 27, comma 1-bis, della legge reg. Molise n. 19 del 1993 colliderebbe con il citato art. 18 sotto diversi profili: in primo luogo, perch\u0026#233; consentirebbe di estendere all\u0026#8217;intera stagione venatoria l\u0026#8217;arco temporale entro cui \u0026#232; permessa la caccia a determinate specie; in secondo luogo, poich\u0026#233; mancherebbe di prevedere l\u0026#8217;acquisizione del parere dell\u0026#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in merito alla modifica dei periodi venatori da esso disciplinata; infine, perch\u0026#233; il provvedimento di modifica in parola dovrebbe essere adottato all\u0026#8217;esito del medesimo procedimento volto ad approvare, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio e, quindi, coincidere con questo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, invece, all\u0026#8217;asserito conflitto con l\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, il ricorso statale ritiene che la norma impugnata pregiudichi il principio di gradualit\u0026#224; in quanto consentirebbe, in sostanza, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo faunistico senza tuttavia il preventivo parere dell\u0026#8217;ISPRA in ordine, segnatamente, all\u0026#8217;inefficacia dei metodi ecologici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 27, comma 1-bis, della legge reg. Molise n. 19 del 1993 prevede che la Giunta regionale \u0026#171;con propri atti\u0026#187; possa, in presenza di determinati presupposti e per specifiche finalit\u0026#224;, modificare i periodi durante i quali \u0026#232; permessa la caccia a determinate specie estendendoli \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;intera stagione venatoria\u0026#187;, cio\u0026#232; all\u0026#8217;intero arco temporale intercorrente tra il 1\u0026#176; settembre e il 31 gennaio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente, nel riconoscere, per determinate specie e in considerazione delle peculiari situazioni ambientali, alle Regioni la facolt\u0026#224; di modificare i termini entro i quali \u0026#232; possibile l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, l\u0026#8217;art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, al suo terzo periodo, una volta disposto che questi restino comunque contenuti tra il 1\u0026#176; settembre e il 31 gennaio, richiede espressamente anche il \u0026#171;rispetto dell\u0026#8217;arco temporale massimo indicato al comma 1\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo, a sua volta, individua cinque gruppi di specie cacciabili con il relativo, circoscritto, arco temporale entro cui \u0026#232; autorizzato l\u0026#8217;esercizio venatorio: si tratta di periodi dalle differenti durate, ma sempre e in ogni caso inferiori all\u0026#8217;intero intervallo di tempo intercorrente tra il 1\u0026#176; settembre e il 31 gennaio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue \u0026#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente \u0026#8211; che, in base al citato art. 18, se i termini dei periodi di caccia sono modificabili, non lo sono, invece, le relative durate, che non possono essere superiori a quelle stabilite, e che, comunque, non possono essere estese all\u0026#8217;intera stagione venatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il \u0026#171;chiaro dettato normativo, che fa riferimento all\u0026#8217;\u0026#8220;arco temporale massimo\u0026#8221;\u0026#187;, determina che l\u0026#8217;eventuale apertura anticipata della stagione venatoria deve essere \u0026#8220;compensata\u0026#8221; dall\u0026#8217;anticipazione anche del termine finale (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 23 dicembre 2019, n. 8669). In altre parole, \u0026#171;se la regione si avvale del potere di anticipare l\u0026#8217;apertura, deve anticipare anche la chiusura\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 22 marzo 2005, n. 1170).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale, nell\u0026#8217;esercizio della propria competenza legislativa residuale in materia di caccia, ha dunque violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perch\u0026#233; ha ridotto il livello di protezione della fauna selvatica stabilito \u0026#8211; mediante la definizione della durata dei periodi venatori \u0026#8211; dall\u0026#8217;art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 157 del 1992. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte tale disciplina rientra infatti nella tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema, essendo finalizzata ad assicurare, attraverso standard minimi e uniformi di tutela valevoli sull\u0026#8217;intero territorio nazionale (ex plurimis, sentenza n. 7 del 2019), la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili (ex plurimis, sentenza n. 40 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il vulnus all\u0026#8217;evocato parametro costituzionale \u0026#232; apprezzabile anche sotto l\u0026#8217;altro profilo evidenziato dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992 subordina la suddetta modifica dei termini del prelievo venatorio anche al \u0026#171;previo parere dell\u0026#8217;Istituto nazionale per la fauna selvatica\u0026#187;, poi confluito nell\u0026#8217;ISPRA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale parere non \u0026#232; previsto dalla norma impugnata, che, limitandosi a stabilire che la Giunta regionale possa estendere il periodo del prelievo venatorio, si risolve, anche sotto quest\u0026#8217;aspetto, in una riduzione di standard uniformi di tutela della fauna definiti dalla normativa statale (sentenza n. 10 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel tutto privo di pregio \u0026#232;, d\u0026#8217;altro canto, l\u0026#8217;assunto della resistente secondo cui la norma impugnata non produrrebbe \u0026#171;effetti immediati\u0026#187;, dovendo tradursi in successivi provvedimenti amministrativi che si ipotizzano, pena la loro illegittimit\u0026#224;, conformi alle previsioni statali. Essa, infatti, dispone di una propria e autonoma forza precettiva nello stabilire i requisiti di legittimit\u0026#224; della modifica dei periodi venatori, che consente avvenga con \u0026#171;atti propri\u0026#187; della Giunta e a prescindere dal coinvolgimento dell\u0026#8217;ISPRA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto basta a ritenerla lesiva dell\u0026#8217;evocato parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; \u0026#200; assorbito l\u0026#8217;ulteriore profilo della censura afferente al conflitto con l\u0026#8217;art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Meritevole di accoglimento, infine, \u0026#232; anche il motivo di doglianza incentrato sul contrasto della norma impugnata con l\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che consente alle Regioni di esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica solo nel rispetto del principio di gradualit\u0026#224;: tale attivit\u0026#224;, infatti, deve essere svolta \u0026#171;di norma mediante l\u0026#8217;utilizzo di metodi ecologici su parere dell\u0026#8217;Istituto nazionale per la fauna selvatica\u0026#187; e solo in caso di verificata inefficacia di tali metodi le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento (sentenza n. 21 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 27, comma 1-bis, della legge reg. Molise n. 19 del 1993, introdotto dalla norma impugnata, attraverso l\u0026#8217;indebita estensione dell\u0026#8217;arco temporale del periodo del prelievo venatorio di determinate specie, la cui presenza sul territorio sia divenuta \u0026#171;eccessiva\u0026#187; e fonte di conseguenti \u0026#171;criticit\u0026#224;\u0026#187;, ha invece introdotto, nella sostanza, una surrettizia forma di controllo faunistico, svincolata per\u0026#242; dai precisi limiti procedimentali previsti dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSiffatta disciplina compromette pertanto il principio di gradualit\u0026#224; e riduce lo standard minimo di tutela posto dal legislatore statale, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; N\u0026#233; osta a tale conclusione la considerazione dell\u0026#8217;indubbia problematica, sottolineata dalla resistente, derivante dall\u0026#8217;invasiva diffusione dei cinghiali selvatici nel territorio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte il rilievo che la norma impugnata si riferisce a qualsiasi specie cacciabile, e non solo agli ungulati, non \u0026#232; in ogni caso superfluo rammentare che questa Corte, riconoscendo le rilevanti criticit\u0026#224; prodotte sugli ecosistemi dall\u0026#8217;aumento costante e significativo delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica, ha recentemente ammesso che nei piani di abbattimento possano essere coinvolti, a precise condizioni, anche soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati dal citato art. 19, comma 2 (sentenza n. 21 del 2021), in tal modo aumentando la potenzialit\u0026#224; di efficacia di tali strumenti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 5, lettera a), della legge reg. Molise n. 1 del 2020, che aggiunge il comma 1-bis all\u0026#8217;art. 27 della legge reg. Molise n. 19 del 1993.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 5, lettera a), della legge della Regione Molise 30 aprile 2020, n. 1 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020), che aggiunge il comma 1-bis all\u0026#8217;art. 27 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 31 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Caccia - Norme della Regione Molise - Specie cacciabili e periodi di attivit\u0026#224; venatoria - Previsione che, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale pu\u0026#242; estendere il periodo del prelievo venatorio per l\u0027intero arco temporale inteso dall\u0027inizio al termine dell\u0027intera stagione venatoria.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43927","titoletto":"Caccia - Norme della Regione Molise - Durata dei periodi venatori - Facoltà della Giunta regionale di estenderli, per ogni specie cacciabile e in particolari condizioni ambientali, all\u0027intera stagione venatoria - Preventivo parere dell\u0027Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 12, comma 5, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Molise n. 1 del 2020, che aggiunge il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e all\u0027art. 27 della legge reg. Molise n. 19 del 1993, attribuendo alla Giunta regionale la facoltà di estendere la durata dei periodi venatori, per ogni specie cacciabile e in particolari condizioni ambientali, all\u0027intera stagione venatoria. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema poiché consente di estendere la durata del periodo di caccia alle singole specie oltre l\u0027arco temporale massimo per esse fissato dall\u0027art. 18, primo comma, della legge n. 157 del 1992 e perché omette di prevedere il preventivo parere dell\u0027Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), riducendo, in violazione del principio di gradualità, il livello di protezione della fauna selvatica stabilito dal legislatore statale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 21 del 2021 e n. 10 del 2019\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema la disciplina statale finalizzata ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili attraverso standard minimi e uniformi di tutela valevoli sull\u0027intero territorio nazionale, i quali pertanto non possono essere ridotti dal legislatore regionale nell\u0027esercizio della propria competenza residuale in materia di caccia. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 40 del 2020 e n. 7 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"30/04/2020","data_nir":"2020-04-30","numero":"1","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/08/1993","data_nir":"1993-08-10","numero":"19","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/02/1992","numero":"157","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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