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L. e altri, con ordinanza del 17 aprile 2023, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 17 aprile 2023, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2023, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 633 del codice penale, \u0026#171;nella parte in cui si applica anche all\u0026#8217;invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da pi\u0026#249; anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eriferisce che il processo pendente riguarda la posizione di quattro imputati citati a giudizio per rispondere del reato di invasione di edifici. L\u0026#8217;istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato la commissione del fatto quanto meno per tre degli imputati. Un testimone aveva esposto che l\u0026#8217;immobile occupato era un edificio \u0026#171;enorme in stato di abbandono, con un grande terreno circostante\u0026#187;, al cui interno erano state \u0026#171;rinvenute numerose persone, tra cui gli attuali imputati, oltre a masserizie varie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; riassunta la deposizione di un teste, secondo cui gli occupanti avevano ricavato nell\u0026#8217;immobile dei \u0026#171;veri e propri spazi abitativi, divisi per famiglie\u0026#187; ed erano presenti, in particolare, sette nuclei familiari, comprensivi di bambini in tenera et\u0026#224;. Al momento dell\u0026#8217;intervento operato dalle forze dell\u0026#8217;ordine, le persone rinvenute nell\u0026#8217;edificio si erano mostrate tranquille e collaboranti, ed avevano unicamente dichiarato \u0026#171;di non avere altro posto in cui potersi recare\u0026#187;. Lo sgombero era stato effettuato spontaneamente dagli occupanti a distanza di qualche giorno dall\u0026#8217;accertamento dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ha posto in evidenza che l\u0026#8217;edificio era destinato ad uso abitativo, che lo stesso versava in stato di abbandono all\u0026#8217;incirca dal 2000, che il liquidatore della societ\u0026#224; immobiliare proprietaria del bene non aveva nemmeno visionato lo stabile, n\u0026#233; sapeva della sua occupazione prima di esserne informato dalla Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, doveva escludersi che gli imputati versassero in stato di necessit\u0026#224;, avendo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ritenuto, con riguardo ad analoghe fattispecie, che difetti il connotato di attualit\u0026#224; del pericolo, di per s\u0026#233; incompatibile con \u0026#171;tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicit\u0026#224; essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo\u0026#187;. Si sarebbe, quindi, in presenza di un pericolo non attuale, ma \u0026#171;permanente proprio perch\u0026#233; l\u0026#8217;esigenza abitativa \u0026#8211; ove non sia transeunte [\u0026#8230;] \u0026#8211; necessariamente \u0026#232; destinata a prolungarsi nel tempo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sostanza, osserva il rimettente, gli imputati avevano inteso risolvere con l\u0026#8217;occupazione dell\u0026#8217;immobile altrui non una situazione eccezionale e transitoria, quanto un duraturo bisogno di abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale precisa che nella fattispecie in esame ricorrerebbe anche l\u0026#8217;elemento soggettivo del delitto di cui all\u0026#8217;art. 633 cod. pen., come delineato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione proprio in ipotesi di occupazione di immobili altrui in stato di abbandono (non essendo configurabile una dismissione del diritto di propriet\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussistendo, pertanto, gli estremi del reato di invasione di edifici, il Tribunale di Firenze si \u0026#232; interrogato sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 633 cod. pen. in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente, ricollegandosi all\u0026#8217;elaborazione risultante dalla giurisprudenza di questa Corte che include il diritto all\u0026#8217;abitazione nel catalogo dei diritti inviolabili e tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialit\u0026#224; cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione, cos\u0026#236; considera il suo oggetto un bene di primaria importanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Firenze ha, quindi, richiamato il diritto di propriet\u0026#224; privata, tutelato dall\u0026#8217;art. 42 Cost. e dall\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, traendo spunto dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di limitazioni del diritto di propriet\u0026#224; del locatore consentite per esigenze di interesse generale della comunit\u0026#224; e per la salvaguardia dei diritti del conduttore e, tuttavia, dubita dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di tali principi in favore di proprietari di immobili che siano lasciati per un lungo periodo di tempo in condizioni di abbandono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;asserto del rimettente \u0026#232; che \u0026#171;[n]el caso di immobili per tanto tempo inutilizzati, lasciati in totale stato di abbandono\u0026#187;, la funzione sociale della propriet\u0026#224; \u0026#171;scompare\u0026#187;, e anzi gli immobili stessi divengono \u0026#171;fonte di rischi e pregiudizi per l\u0026#8217;ambiente circostante\u0026#187;, nonch\u0026#233; possibili cause di \u0026#171;alterazione dell\u0026#8217;assetto urbanistico del territorio programmato dalle autorit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione sostiene, inoltre, che lo stato di abbandono degli immobili \u0026#171;appare tanto pi\u0026#249; irrispettoso della prevista funzione sociale della propriet\u0026#224; privata ove si consideri la persistente emergenza abitativa che connota la realt\u0026#224; italiana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;carenza di soluzioni abitative dignitose per le fasce meno abbienti della popolazione\u0026#187; riceverebbe significativa conferma dai plurimi interventi legislativi volti a fronteggiare il disagio nella reperibilit\u0026#224; di alloggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Firenze osserva, cos\u0026#236;, che \u0026#171;[i]n tale contesto, se \u0026#232; forse legittimo accordare comunque una tutela sul piano civilistico ai proprietari di immobili lasciati in stato di abbandono contro eventuali occupazioni abusive, appare irragionevole perseguire queste ultime anche penalmente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSembra al rimettente irragionevole \u0026#171;incriminare la condotta di chi \u0026#8211; per soddisfare un bisogno fondamentale, oggetto di un diritto inviolabile che il nostro Stato democratico dovrebbe garantire \u0026#8211; occupi un immobile (eventualmente anche a destinazione teorica abitativa, come nel caso di specie), ma concretamente lasciato dal proprietario da anni in stato di abbandono\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, infine, sarebbe possibile pervenire ad una interpretazione costituzionalmente conforme dell\u0026#8217;art. 633 cod. pen., emergendo dalla costante applicazione giurisprudenziale l\u0026#8217;attribuzione di rilevanza penale alla condotta di chi occupi, anche se per finalit\u0026#224; abitative, edifici in stato di abbandono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Ha depositato atto di intervento nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale sottolinea che la disposizione censurata \u0026#232; posta a salvaguardia dell\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; del patrimonio immobiliare, pubblico o privato, nei confronti di atti diretti a turbare il rapporto di fatto sui beni, instaurato sia dal proprietario che da terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il termine \u0026#171;altrui\u0026#187; viene ampliato l\u0026#8217;oggetto della tutela, costituito non solo dal diritto di propriet\u0026#224;, ma da ogni altro rapporto con l\u0026#8217;immobile, instaurato anche da soggetto diverso dal proprietario, comunque interessato allo stesso modo alla libert\u0026#224; e alla integrit\u0026#224; del bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la fattispecie incriminatrice persegue condotte che necessariamente evocano un \u003cem\u003equid \u003c/em\u003e\u003cem\u003epluris\u003c/em\u003e rispetto al semplice ingresso arbitrario nell\u0026#8217;immobile, denotando una turbativa riconducibile ad una sorta di \u0026#8220;spoglio funzionale\u0026#8221;, idoneo a comprimere, in tutto o in parte, le facolt\u0026#224; di godimento o la destinazione del bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai parametri evocati dal rimettente, la difesa statale rileva che l\u0026#8217;art. 47 Cost. favorisce l\u0026#8217;accesso alla \u0026#171;propriet\u0026#224;\u0026#187; della casa e non all\u0026#8217;abitazione in quanto tale, ottenuta attraverso un\u0026#8217;illecita occupazione. N\u0026#233; l\u0026#8217;art. 2 Cost. offrirebbe tutela ad un diritto all\u0026#8217;abitazione in qualsiasi forma procurato. Inoltre, l\u0026#8217;art. 42 Cost. non consentirebbe di dare risposta al disagio abitativo, trasformando la propriet\u0026#224; privata in un servizio pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura sostiene che gli imputati non potrebbero neanche lamentare alcuna irragionevole limitazione di un diritto riconosciuto dal legislatore, n\u0026#233; invocare una pretesa di conservazione dell\u0026#8217;alloggio (che non viene messa in discussione dalla norma penale, ma semmai dalle regole civilistiche volte a tutelare in via restitutoria e risarcitoria i diritti di propriet\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione mirerebbe, dunque, ad una pronuncia additiva che escluda la punibilit\u0026#224; di un reato a tutela del patrimonio individuale, attribuendo all\u0026#8217;occupante un inedito diritto all\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricostruzione operata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, secondo l\u0026#8217;Avvocatura, non sarebbe nemmeno in linea con l\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo offerta dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo: la nozione europea di diritto alla casa si risolve in una pretesa di conservazione di un alloggio che \u0026#232; gi\u0026#224; nella disponibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato e non nel garantire \u0026#8211; o, come nel caso di specie, nel giustificare \u0026#8211; l\u0026#8217;accesso indiscriminato (o addirittura penalmente rilevante) ad una abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale confuta anche l\u0026#8217;invocazione della funzione sociale della propriet\u0026#224; come giustificazione della disapplicazione di una norma penale. Sarebbe inadeguato altres\u0026#236; il riferimento all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto con le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 633 cod. pen., non verrebbe in gioco il conflitto civilistico tra interessi dominicali ed esigenze abitative, quanto la punibilit\u0026#224; di una condotta, perseguita per esigenze di interesse pubblico ulteriori rispetto a quelle del proprietario privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, avverte ancora l\u0026#8217;Avvocatura, postulerebbe una irragionevole e indeterminata estensione del perimetro di non punibilit\u0026#224; della condotta, in maniera da abbracciare tutte le ipotesi di \u0026#171;invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da pi\u0026#249; anni\u0026#187;, introducendo due elementi negativi nella fattispecie, \u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e \u0026#171;lo stato di abbandono da pi\u0026#249; anni\u0026#187; e lo \u0026#171;scopo abitativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, la difesa statale osserva che il Tribunale di Firenze non riconduce \u0026#8211; e, anzi, positivamente esclude una simile soluzione nel caso sottoposto alla sua cognizione \u0026#8211; la questione nell\u0026#8217;alveo delle cause di giustificazione, in maniera da scriminare eventualmente la condotta in base allo stato di necessit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 54 cod. pen.; n\u0026#233; opera un giudizio di proporzionalit\u0026#224; in concreto tra l\u0026#8217;abbandono dell\u0026#8217;immobile, che potrebbe deporre per una attenuazione dell\u0026#8217;offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, e la finalit\u0026#224; abitativa, che potrebbe aver motivato in via esclusiva il reo.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 633 cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui si applica anche all\u0026#8217;invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da pi\u0026#249; anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eriferisce che il processo pendente riguarda la posizione di quattro imputati citati a giudizio per rispondere del reato di invasione di edifici. L\u0026#8217;istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che: l\u0026#8217;edificio occupato era destinato ad uso abitativo; lo stesso versava in stato di abbandono all\u0026#8217;incirca dal 2000; il liquidatore della societ\u0026#224; immobiliare proprietaria non aveva nemmeno visionato lo stabile, n\u0026#233; sapeva della sua occupazione prima di esserne informato dalla Polizia di Stato; all\u0026#8217;interno del medesimo fabbricato erano state rinvenute numerose persone, tra cui gli imputati, i quali avevano ricavato nell\u0026#8217;immobile spazi abitativi; al momento dell\u0026#8217;accertamento, erano presenti sette nuclei familiari, comprensivi di bambini in tenera et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEscluso che gli imputati versassero in stato di necessit\u0026#224;, essendosi in presenza di un pericolo non attuale, ovvero imminente, quanto \u0026#171;permanente\u0026#187;, giacch\u0026#233; correlato ad un\u0026#8217;esigenza abitativa destinata a prolungarsi nel tempo, il Tribunale di Firenze, ritenuti altres\u0026#236; sussistenti gli elementi soggettivo e oggettivo del reato di invasione di edifici, si \u0026#232; quindi interrogato sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 633 cod. pen. in riferimento agli indicati parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente premette che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto all\u0026#8217;abitazione costituisce un diritto fondamentale della persona. Dubita, quindi, che la funzione sociale della propriet\u0026#224; sia rispettata nel caso in cui il titolare lasci il proprio immobile per un lungo periodo di tempo in condizioni di abbandono, considerandosi altres\u0026#236; la persistente emergenza abitativa che connota la realt\u0026#224; italiana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale ha cos\u0026#236; osservato che, ove pure sia legittimo riconoscere la tutela civilistica al proprietario di un immobile lasciato in stato di abbandono, contro una eventuale occupazione abusiva, sarebbe irragionevole perseguire quest\u0026#8217;ultima anche penalmente, vieppi\u0026#249; ove tale condotta sia attribuibile a chi abbia agito per soddisfare un bisogno fondamentale, quale quello abitativo. Sarebbero, quindi, violati gli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, il rimettente esclude la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme dell\u0026#8217;art. 633 cod. pen., emergendo dalla costante applicazione giurisprudenziale l\u0026#8217;attribuzione di rilevanza penale alla condotta di chi occupi edifici in stato di abbandono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 633 cod. pen. punisce, a querela della persona offesa, la condotta di \u0026#171;[c]hiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto\u0026#187;. Nel secondo comma, l\u0026#8217;art. 633 cod. pen. prevede una ipotesi aggravata, per la quale si procede d\u0026#8217;ufficio, nel caso in cui il fatto sia commesso da pi\u0026#249; di cinque persone o da persona palesemente armata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo un consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la nozione di \u0026#171;invasione\u0026#187;, elemento tipico della fattispecie in questione, postula non modalit\u0026#224; esecutive violente o l\u0026#8217;uso di una forza soverchiante, quanto un accesso arbitrario, senza autorizzazione del titolare, e perci\u0026#242; solo illecito, nella propriet\u0026#224; altrui. La conseguente \u0026#171;occupazione\u0026#187; costituisce, poi, l\u0026#8217;estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalit\u0026#224; per la quale viene posta in essere l\u0026#8217;abusiva invasione; sicch\u0026#233;, ove essa si protragga nel tempo, il delitto rivela natura permanente (tra le tante, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 27 marzo-8 luglio 2019, n. 29657 e 11 novembre-14 dicembre 2016, n. 53005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl reato di cui all\u0026#8217;art. 633 cod. pen. viene quindi inteso come volto a perseguire una condotta di \u0026#8220;spoglio funzionale\u0026#8221;, che sia idonea a comprimere, in tutto o in parte, le facolt\u0026#224; di godimento e destinazione del bene spettanti al titolare dello \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexcludendi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealios\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione, pur senza specificare quando avesse avuto inizio l\u0026#8217;occupazione dell\u0026#8217;edificio, conclude che le condotte sono state perpetrate \u0026#171;in assenza di uno stato di necessit\u0026#224; ex art. 54 c.p.\u0026#187;, facendo difetto il connotato di attualit\u0026#224; del pericolo; pericolo da intendersi, piuttosto, \u0026#171;permanente proprio perch\u0026#233; l\u0026#8217;esigenza abitativa \u0026#8211; ove non sia transeunte [\u0026#8230;] \u0026#8211; necessariamente \u0026#232; destinata a prolungarsi nel tempo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl profilo cronologico delle condotte contestate potrebbe rivestire un rilievo decisivo, giacch\u0026#233; la stessa Corte di cassazione - ispirandosi alla giurisprudenza di questa Corte che colloca il diritto all\u0026#8217;abitazione \u0026#171;fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialit\u0026#224; cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 145 del 2023, n. 87 e n. 43 del 2022, n. 128 e n. 112 del 2021), e riconosciuto cos\u0026#236; al medesimo diritto all\u0026#8217;abitazione il rango di diritto fondamentale riferibile alla sfera dei beni primari collegati alla personalit\u0026#224; - afferma costantemente che l\u0026#8217;invasione di edifici pu\u0026#242; essere scriminata dallo stato di necessit\u0026#224; conseguente anche alla compromissione di tale diritto, purch\u0026#233; l\u0026#8217;inevitabilit\u0026#224; della condotta e l\u0026#8217;attualit\u0026#224; del pericolo perdurino per tutto il tempo in cui l\u0026#8217;occupazione prosegue (ad esempio, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 16 aprile-3 maggio 2013, n. 19147, 11 febbraio-4 marzo 2011, n. 8724, 27 giugno-26 settembre 2007, n. 35580 e 19 marzo-4 giugno 2003, n. 24290, nonch\u0026#233;, sezione sesta penale, sentenza 5-13 luglio 2012, n. 28115). Queste interpretazioni non trasmodano in una anomala forma di definitiva ablazione reale del bene, ma sono soltanto volte a privare di antigiuridicit\u0026#224;, agli effetti della norma incriminatrice di cui all\u0026#8217;art. 633 cod. pen., la condotta dell\u0026#8217;occupante finch\u0026#233; l\u0026#8217;esigenza di occupare l\u0026#8217;alloggio mantiene quei requisiti di assoluta necessit\u0026#224; per il soddisfacimento di un bisogno primario della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Non pu\u0026#242; condividersi l\u0026#8217;assunto del rimettente per cui, esclusa nella specie la sussistenza della causa di giustificazione di cui all\u0026#8217;art. 54 cod. pen., sarebbe comunque irragionevole munire di tutela penale la propriet\u0026#224; di immobili lasciati dal titolare per un lungo periodo di tempo in condizioni di abbandono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze sollecita un intervento manipolativo, che escluda la punibilit\u0026#224; della condotta \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 633 cod. pen. allorch\u0026#233; si tratti di invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da pi\u0026#249; anni, sostenendo che solo ove l\u0026#8217;agente non sia animato da tale scopo e l\u0026#8217;immobile non versi in tali condizioni potrebbero ravvisarsi gli elementi idonei a garantire la reale offensivit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe, infatti, ragionevole che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici abbracci situazioni di fatto in cui l\u0026#8217;immobile sia stato per lungo tempo abbandonato e sia stato successivamente occupato a fini abitativi: ci\u0026#242; che ne assicurerebbe, piuttosto, un adeguato sfruttamento economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sono dunque state sollevate nella prospettiva secondo cui, in vista del soddisfacimento del diritto all\u0026#8217;abitazione, da garantire in un sistema ispirato alla solidariet\u0026#224; economica e sociale e al pieno sviluppo della persona, l\u0026#8217;espandersi della funzione sociale della propriet\u0026#224; determinerebbe una limitazione della rilevanza penale della condotta di occupazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Tali argomentazioni del rimettente, pur evocative della esigenza di tutelare il fondamentale diritto all\u0026#8217;abitazione, non possono essere condivise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; gi\u0026#224; evidenziato che l\u0026#8217;art. 633 cod. pen. sanziona la condotta di \u0026#171;invasione\u0026#187; individuata come comportamento di colui che, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, si introduce in un edificio o in un terreno arbitrariamente, in quanto privo del diritto d\u0026#8217;accesso (tra le altre, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 27 marzo-8 luglio 2019, n. 29657 e 21 maggio-1\u0026#176; ottobre 2013, n. 40571). La \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella disposizione sanzionatoria \u0026#232; volta a punire lo spoglio funzionale che comprime le facolt\u0026#224; di godimento e destinazione del bene spettanti a chi sia ad esso collegato da una relazione di attribuzione tutelata dall\u0026#8217;ordinamento giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto che scopo della incriminazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 633 cod. pen. \u0026#232; la tutela del diritto di godere pacificamente o di disporre dell\u0026#8217;immobile, spettante al proprietario, al possessore o al detentore qualificato, oggetto dell\u0026#8217;azione delittuosa non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, e quindi anche terreni incolti, o non produttivi, nonch\u0026#233; edifici disabitati o abbandonati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, nella parte in cui si applica anche all\u0026#8217;invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da pi\u0026#249; anni, si appalesa quindi non irragionevole e non lesiva dell\u0026#8217;art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexcludendi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealios\u003c/em\u003e riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene, n\u0026#233;, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;incriminazione della condotta di invasione di edifici in stato di abbandono nemmeno appare in contrasto con la \u0026#171;funzione sociale\u0026#187; del diritto di propriet\u0026#224;, sia pure posta in stretta relazione all\u0026#8217;art. 2 Cost., in quanto il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all\u0026#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u0026#224; economica e sociale non significa affatto che la propriet\u0026#224;, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione; n\u0026#233; vi pu\u0026#242; essere interferenza tra il diritto all\u0026#8217;abitazione dell\u0026#8217;agente, quale diritto fondamentale riferibile alla sfera dei beni primari collegati alla personalit\u0026#224;, e l\u0026#8217;interesse tutelato dall\u0026#8217;art. 633 cod. pen., giacch\u0026#233; l\u0026#8217;esercizio del diritto di abitazione non comporta come mezzo indispensabile l\u0026#8217;occupazione dell\u0026#8217;edificio altrui (sentenza n. 220 del 1975).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;evocazione dell\u0026#8217;art. 47 Cost., peraltro generica e priva di motivazione, va considerato che lo stesso, nel disporre al secondo comma che la Repubblica \u0026#171;[f]avorisce l\u0026#8217;accesso del risparmio popolare alla propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;abitazione\u0026#187;, individua una forma di garanzia privilegiata dell\u0026#8217;interesse primario ad avere un\u0026#8217;abitazione e contiene un principio al quale il legislatore \u0026#232; tenuto ad ispirarsi, ma non rende con ci\u0026#242; legittima l\u0026#8217;occupazione di un edificio altrui da parte di chiunque intenda destinarlo a proprio alloggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sembra, in realt\u0026#224;, mosso dall\u0026#8217;esigenza di far emergere nel singolo caso concreto, per confinarlo entro l\u0026#8217;argine della sussidiariet\u0026#224; dello strumento penale, il bisogno ineludibile dell\u0026#8217;agente di reperire un alloggio per s\u0026#233; e per il proprio nucleo familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve, tuttavia, sia questo lo scopo essenziale ed esclusivo della condotta dell\u0026#8217;agente e ove l\u0026#8217;invasione riguardi terreni o immobili abbandonati o fatiscenti, \u0026#232; compito dell\u0026#8217;interprete esaminare e valutare se sussistano gli estremi dello stato di necessit\u0026#224; dettato dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, nonch\u0026#233; di verificare l\u0026#8217;offensivit\u0026#224; \u0026#8220;in concreto\u0026#8221; della condotta, alla luce della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione incriminatrice, compito che esula dallo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.\u0026#8211; La qualificazione come illecito penale della condotta evoca modalit\u0026#224; esecutive in concreto lesive del bene giuridico, restandosi altrimenti al di fuori dell\u0026#8217;area descritta dal fatto normativamente tipizzato. Delimitata nel suo ambito applicativo, la disposizione censurata, dunque, non solo non si appalesa manifestamente irragionevole, ma non lede neanche il principio di offensivit\u0026#224;, inteso come precetto rivolto al legislatore affinch\u0026#233; limiti la repressione penale a fatti che esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (sentenze n. 207 e n. 139 del 2023, n. 211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, \u0026#232; utile ricordare che la configurazione come illecito penale della condotta di cui all\u0026#8217;art. 633 cod. pen. assume rilievo in una duplice prospettiva: da un lato, il proprietario dell\u0026#8217;immobile o del terreno oggetto di occupazione o il soggetto comunque tutelato dalla medesima disposizione ben possono reagire legittimamente alla condotta di invasione arbitrariamente posta in essere da un terzo; dall\u0026#8217;altro, risulta legittimato l\u0026#8217;intervento delle forze dell\u0026#8217;ordine al fine di far cessare la condotta di occupazione attraverso lo sgombero degli occupanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, come affermato dalle richiamate decisioni di questa Corte, il principio di offensivit\u0026#224; opera anche come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinch\u0026#233;, nella verifica della riconducibilit\u0026#224; della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest\u0026#8217;ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.\u0026#8211; Allo stesso obiettivo di consentire una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarit\u0026#224; della fattispecie concreta di invasione di edifici si presta pure la possibile operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;esimente della particolare tenuit\u0026#224; del fatto \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., alla cui applicazione il giudice pu\u0026#242; procedere, quando la permanenza della condotta delittuosa sia cessata, tenendo conto delle modalit\u0026#224; esecutive, delle finalit\u0026#224; della stessa e delle conseguenze che ne sono derivate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe devono quindi essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 633 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reato di invasione di terreni o edifici - Disciplina - Applicabilit\u0026#224; anche all\u0027invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da pi\u0026#249; anni - Denunciata irragionevole tutela del diritto di propriet\u0026#224;, a discapito del diritto all\u0027abitazione, anche in ambito penale, a fronte dell\u0027incriminazione della condotta di chi per soddisfare un bisogno fondamentale, oggetto di un diritto inviolabile, occupi un immobile lasciato da anni dal proprietario in stato di abbandono","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46017","titoletto":"Abitazione (diritto alla) - In genere - Inclusione nel catalogo dei diritti inviolabili - Riferibilità alla sfera dei beni primari collegati alla personalità - Requisito essenziale caratterizzante la socialità - Obbligo di conformazione e garanzia da parte dello Stato democratico. (Classif. 001001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto all’abitazione presenta rango di diritto fondamentale riferibile alla sfera dei beni primari collegati alla personalità e si colloca fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 145/2023 - mass. 45683; S. 87/2022 - mass. 44874; S. 43/2022 - mass. 44529; S. 128/2021 - mass. 43961; S. 112/2021 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e44155\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46018","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46018","titoletto":"Proprietà – In genere – Funzione sociale – Doveri del proprietario – Solidarietà economica e sociale – Proprietà in stato di abbandono – Possibilità di occupazione a fini abitativi – Esclusione. (Classif. 206001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa funzione sociale del diritto di proprietà è posta in stretta relazione all’art. 2 Cost., per il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Ciò però non significa che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione: l’esercizio del diritto di abitazione, in questo senso, non comporta come mezzo indispensabile l’occupazione dell’edificio altrui. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 220/1975 - mass. 8033\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46019","numero_massima_precedente":"46017","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46019","titoletto":"Reati e pene - Offensività (principio di) - Caratteri - Precetto rivolto al legislatore e al giudice - Necessità, per il primo, di sanzionare solo fatti lesivi di beni meritevoli di tutela e, per il secondo, di valutare la concreta attitudine lesiva dei comportamenti al suo esame. (Classif. 210049).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di offensività, inteso come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione, opera anche come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinché, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 207/2023 - mass. 45846; S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 – mass. 41830; S. 141/2019 – mass. 41823\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46020","numero_massima_precedente":"46018","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46020","titoletto":"Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Invasione di terreni o edifici - Occupazione di edifici in stato di abbandono - Esclusione della rilevanza penale per le condotte realizzate per esigenze abitative - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi posti a presidio della dignità della persona e della solidarietà sociale, di ragionevolezza, della funzione sociale della proprietà e della tutela del risparmio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210034).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost., dell’art. 633 cod. pen., nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni. La disposizione censurata, la cui \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003esi rinviene nell’esigenza di punire lo spoglio funzionale che comprime le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti a chi sia ad esso collegato da una relazione di attribuzione tutelata dall’ordinamento giuridico, non appare irragionevole né lesiva del principio di offensività o dell’art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono di un edificio un automatico effetto estintivo dello \u003cem\u003eius excludendi alios \u003c/em\u003eriservato al titolare della situazione di attribuzione del bene; né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto. Nemmeno l’art. 47 Cost. rende legittima l’occupazione di un edificio altrui da parte di chiunque intenda destinarlo a proprio alloggio.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46019","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"633","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44797","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 28/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1350","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44688","autore":"Caldiroli M.","titolo":"Non è illegittimo il reato di invasione di terreni o edifici anche nel caso di edifici in stato di abbandono da più anni","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44657","autore":"Ciliberto G.","titolo":"‘Di chi sono le case vuote’? Diritto ad un’abitazione adeguata e sfratti esecutivi di occupanti \u0027sine titulo\u0027 nella prassi del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritti umani e diritto internazionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44329","autore":"Penco E.","titolo":"Invasione a scopo abitativo di edifici da tempo abbandonati: infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"601","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45734","autore":"Vinciullo S.","titolo":"Il reato di invasione di terreni o edifici al vaglio della Consulta: il ripiego sulla logica del “caso concreto” quale soluzione al problema delle occupazioni indotte dall’emergenza abitativa?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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