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I magistrati presentatori non possono presentare pi\u0026#249; di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell\u0026#8217;articolo 23, n\u0026#233; possono candidarsi a loro volta\u0026#187;, giudizio iscritto al n. 178 del registro referendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVista l\u0026#8217;ordinanza del 29 novembre 2021, depositata il 1\u0026#176; dicembre 2021, con la quale l\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato conforme a legge detta richiesta; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna, Mario Bertolissi e Giovanni Guzzetta per i delegati dei Consigli regionali di Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; I Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Umbria, Veneto e Sicilia \u0026#8211; con atto depositato presso la Corte di cassazione il 21 settembre 2021 \u0026#8211; hanno promosso un referendum abrogativo con riguardo al seguente quesito: \u0026#171;Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole \u0026#8220;unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare pi\u0026#249; di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell\u0026#8217;articolo 23, n\u0026#233; possono candidarsi a loro volta\u0026#8221;?\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione interessata dall\u0026#8217;iniziativa referendaria concerne in generale la \u0026#171;[c]onvocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede\u0026#187;, relativamente alla designazione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Il comma 3 regola la presentazione delle candidature, subordinandola tra l\u0026#8217;altro al sostegno, mediante apposita sottoscrizione, di un gruppo di magistrati elettori, in numero non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. Ai sottoscrittori \u0026#232; preclusa la presentazione di una propria candidatura, ed \u0026#232; preclusa altres\u0026#236; la sottoscrizione di sostegno per pi\u0026#249; di un candidato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl 29 novembre 2021, deliberando in via definitiva dopo una ordinanza interlocutoria del 26 ottobre precedente, l\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme alla legge la proposta referendaria in questione, ed ha stabilito per essa una intitolazione del seguente tenore: \u0026#171;Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl quesito referendario \u0026#232; stato cos\u0026#236; approvato: \u0026#171;Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole \u0026#8220;unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. 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In particolare, l\u0026#8217;iniziativa referendaria si propone lo scopo di favorire candidature individuali dei magistrati, al fine di ridurre l\u0026#8217;influenza dei gruppi associativi sulla procedura elettorale. Il quesito referendario, di autentica natura abrogativa e non propositiva, paleserebbe una ratio omogenea e puntuale ed il suo accoglimento non inciderebbe n\u0026#233; su contenuti costituzionalmente vincolati, n\u0026#233; sulla capacit\u0026#224; della disciplina residua di garantire il rinnovo della componente togata del Consiglio superiore della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; Sempre in data 11 febbraio 2022, il Presidente della Regione autonoma Sardegna ha depositato, a sua volta, una memoria a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del referendum. Da un lato, rileva che le disposizioni indicate nel quesito non rientrano tra le materie per le quali l\u0026#8217;art. 75 della Costituzione esclude il ricorso al referendum. Dall\u0026#8217;altro, la richiesta sarebbe compatibile con i limiti \u0026#8220;ulteriori\u0026#8221; individuati dalla giurisprudenza costituzionale: la necessit\u0026#224;, cio\u0026#232;, che il quesito referendario sia chiaro, univoco ed omogeneo, che non attenga a contenuti costituzionalmente necessari e che non dia luogo, in caso di accoglimento, ad una disciplina di risulta non suscettibile di autonoma applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, invece, non si \u0026#232; avvalso della facolt\u0026#224; di intervento nel giudizio di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La richiesta di referendum abrogativo ha per oggetto una porzione del comma 3 dell\u0026#8217;art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), articolo dedicato, in generale, al procedimento per l\u0026#8217;elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quel che qui rileva, a partire dalle modifiche introdotte con legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), il citato art. 25 \u0026#232; specialmente dedicato alla presentazione di liste e candidature. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la previsione del necessario sostegno di un certo numero di elettori per l\u0026#8217;esercizio del diritto a candidarsi \u0026#232; stata introdotta, nel corpo del suddetto articolo, mediante l\u0026#8217;art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura), nell\u0026#8217;ambito di un sistema elettorale che contemplava la competizione tra liste contrapposte, ciascuna delle quali, appunto, doveva raccogliere firme di presentazione presso almeno centocinquanta magistrati. La prescrizione \u0026#232; rimasta immutata, pur nel variare del quadro generale di riferimento, in occasione dell\u0026#8217;approvazione della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e della legge 22 novembre 1985, n. 655 (Modifiche al sistema per l\u0026#8217;elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste \u0026#232; stato invece modificato in occasione del frazionamento della base territoriale dei collegi elettorali, mediante la creazione di un collegio nazionale per la designazione dei componenti con funzioni di legittimit\u0026#224; e di collegi pi\u0026#249; ristretti per l\u0026#8217;elezione degli ulteriori componenti togati: l\u0026#8217;art. 7 della legge 12 aprile 1990, n. 74 (Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) richiedeva, cos\u0026#236;, almeno cinquanta firme per la candidatura al collegio nazionale e almeno trenta per quella presso i collegi territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) la disciplina raggiunge il suo assetto attuale. Il voto \u0026#232; organizzato in base a tre collegi nazionali e non \u0026#232; possibile la presentazione di liste contrapposte, dovendosi invece aver riguardo alle candidature di singoli magistrati. Nel testo cos\u0026#236; riformato, la disposizione oggetto dell\u0026#8217;odierno quesito referendario prescrive che le candidature individuali siano sostenute mediante sottoscrizione di almeno venticinque e non pi\u0026#249; di cinquanta elettori. I sottoscrittori non possono essere candidati a loro volta, n\u0026#233; accordare sostegno a pi\u0026#249; di un candidato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn caso di accoglimento del quesito referendario, quindi, le candidature individuali sarebbero proposte senza la sottoscrizione di presentatori. Verrebbero conseguentemente meno \u0026#8211; anche formalmente, grazie alla concorrente abrogazione dell\u0026#8217;ultimo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 25 della legge n. 195 del 1958 \u0026#8211; le preclusioni poste per i presentatori, il cui intervento sarebbe appunto soppresso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, occorre rilevare che, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, questa Corte ha consentito \u0026#8211; come pi\u0026#249; volte avvenuto in passato (da ultimo, sentenza n. 10 del 2020) \u0026#8211; l\u0026#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nonch\u0026#233; la presentazione di scritti di un soggetto ulteriore \u0026#8211; nella specie, il Presidente della Regione autonoma Sardegna \u0026#8211; in quanto interessato alla decisione sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle richieste referendarie (ex plurimis: sentenze n. 10 del 2020, n. 5 del 2015, n. 13 del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011, n. 17, n. 16 e n. 15 del 2008). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ammissione di soggetti diversi dai presentatori, orientata ad acquisirne le argomentazioni, non si traduce in un diritto degli stessi a partecipare al procedimento \u0026#8211; che, comunque, \u0026#171;deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita\u0026#187; (sentenza n. 31 del 2000) \u0026#8211; n\u0026#233; in quello di illustrare le relative tesi in camera di consiglio. Questa Corte consente soltanto brevi integrazioni orali degli scritti, come appunto \u0026#232; avvenuto nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; chiamata a giudicare sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta di referendum alla luce, sia dei criteri desumibili dall\u0026#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione, sia del complesso dei \u0026#171;valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie\u0026#187;, stabilendo se, ad integrazione delle ipotesi che la disposizione costituzionale ricordata ha previsto in maniera puntuale ed espressa, \u0026#171;non s\u0026#8217;impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale\u0026#187; (sentenza n. 16 del 1978; da ultimo, sentenza n. 10 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Altre volte, in passato, \u0026#232; stata valutata l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di referendum popolari concernenti la disciplina per l\u0026#8217;elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. E anche quando questa Corte ha concluso nel senso dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della specifica iniziativa (in particolare, con le sentenze n. 28 del 1997 e n. 29 del 1987), la preclusione non \u0026#232; stata fatta discendere dalla lettera o dalla ratio dell\u0026#8217;art. 75 Cost., secondo un giudizio che va qui confermato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; I precedenti finora citati fanno parte di una complessiva giurisprudenza costituzionale che \u0026#8211; per quanto qui particolarmente interessa \u0026#8211; ha considerato ammissibili referendum abrogativi di disposizioni di legge relative all\u0026#8217;elezione dei componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale ad una essenziale condizione, legata al funzionamento degli organi in parola, tra i quali certamente figura il Consiglio superiore della magistratura (sentenze n. 10 del 2020, n. 13 del 2012, n. 17, n. 16 e n. 15 del 2008, n. 34 e n. 33 del 2000, n. 13 del 1999, n. 28 e n. 26 del 1997, n. 10 e n. 5 del 1995, n. 33 e n. 32 del 1993, n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale condizione consiste nel carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta: l\u0026#8217;abrogazione referendaria non pu\u0026#242; infatti esporre l\u0026#8217;organo alla eventualit\u0026#224;, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento (sentenza n. 29 del 1987). Occorre, in altre parole, che il voto popolare eventualmente favorevole all\u0026#8217;abrogazione lasci in vigore una disciplina che consente il rinnovo dell\u0026#8217;organo di rilievo costituzionale (sentenze n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993 e n. 29 del 1987), indipendentemente da un ipotetico, successivo intervento del legislatore (tra le altre, sentenze n. 5 del 1995 e n. 29 del 1987). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, \u0026#232; evidente che, nella specie, la richiesta referendaria si riferisce ad un segmento della disciplina la cui rimozione non ostacolerebbe la procedura per l\u0026#8217;elezione dei nuovi componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe candidature individuali per i collegi nazionali dovrebbero, infatti, essere presentate, entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, all\u0026#8217;Ufficio centrale elettorale, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. Tale dichiarazione, in cui l\u0026#8217;interessato darebbe atto dell\u0026#8217;assenza di cause di ineleggibilit\u0026#224; riconducibili all\u0026#8217;art. 24 della stessa legge n. 195 del 1958, non dovrebbe pi\u0026#249; essere accompagnata da sottoscrizioni di presentatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCorrelativamente, tra le cause di non candidabilit\u0026#224;, verrebbe meno quella fondata sulla sottoscrizione prestata per il sostegno ad una candidatura altrui, cos\u0026#236; come verrebbe meno la causa di esclusione della candidatura prevista dal comma 4 dell\u0026#8217;art. 25 per insufficienza o irregolarit\u0026#224; delle sottoscrizioni di presentazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon crea, inoltre, ostacolo all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del referendum la circostanza che l\u0026#8217;abrogazione proposta riguardi una regola di frequente inserita nelle discipline elettorali, al fine di prevenire un\u0026#8217;eccessiva frammentazione delle candidature e una scarsa decifrabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;offerta elettorale (in senso analogo, da ultimo, sentenza n. 48 del 2021). In disparte ogni comparazione, su questo specifico aspetto, tra natura e scopo dell\u0026#8217;elezione dei componenti di organi con funzioni di rappresentanza politica o politico-amministrativa, per un verso, e le peculiarit\u0026#224; proprie dell\u0026#8217;elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, per l\u0026#8217;altro verso, quel che solo conta, nell\u0026#8217;odierno giudizio di ammissibilit\u0026#224;, \u0026#232;, infatti, che l\u0026#8217;abrogazione della regola che prescrive le firme di presentazione (in numero peraltro assai contenuto, nel minimo e nel massimo) non inciderebbe su contenuti costituzionalmente necessari o vincolati della legge interessata dal referendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il quesito referendario, ancora, ha struttura binaria, carattere omogeneo, ed \u0026#232; semplice e chiaro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa domanda riguarda l\u0026#8217;abrogazione o il mantenimento in vigore di due proposizioni normative strettamente connesse l\u0026#8217;una all\u0026#8217;altra, accomunate perci\u0026#242; dalla medesima ratio, ponendo l\u0026#8217;elettore di fronte all\u0026#8217;alternativa di mantenere le firme di sostegno alle candidature o, al contrario, di eliminarle, consentendo candidature a mera iniziativa individuale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl tempo stesso, risulta evidente il carattere realmente abrogativo, e non surrettiziamente propositivo, del quesito, volto solo ad eliminare una porzione del sistema elettorale vigente (ex multis, ma con specifico riguardo alla stessa materia interessata dall\u0026#8217;iniziativa odierna, sentenza n. 34 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In definitiva, non ostandovi alcuna ragione di ordine costituzionale, la richiesta di referendum deve essere dichiarata ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni ad esso apportate, limitatamente alle parole: \u0026#171;unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare pi\u0026#249; di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell\u0026#8217;articolo 23, n\u0026#233; possono candidarsi a loro volta\u0026#187;, dichiarata legittima dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00278 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata \u0026#171;Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura\u0026#187;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44664","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Facoltà dell\u0027intervento ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti una scansione temporale definita, nell\u0027avvio e nella conclusione. (Classif. 116004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella camera di consiglio di ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, è consentita non solo l\u0027illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi le memorie presentate da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull\u0027ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 27/2011 - mass. 35379; S. 26/2011- mass. 35375; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 24/2011 - mass. 35366; S. 17/2008 - mass. 32096; S. 16/2008 - mass. 32089; S. 15 del 2008 - mass. 32082\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl procedimento per valutare l\u0027ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 31/2000 - mass. 25143\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44665","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/05/1970","numero":"352","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44665","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Oggetto della richiesta - Limiti - Criteri desumibili sia dall\u0027art. 75, secondo comma, Cost. che dal complesso dei valori di ordine costituzionale. (Classif. 116006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte costituzionale è chiamata a giudicare sull\u0027ammissibilità della richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e alla luce sia dei criteri desumibili dall\u0027art. 75, secondo comma, Cost., sia del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, stabilendo se, ad integrazione delle ipotesi che l\u0027indicata disposizione costituzionale ha previsto in maniera puntuale ed espressa, non s\u0027impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 10/2020 - mass. 42254; S. 16/1978 - mass. 14196\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44666","numero_massima_precedente":"44664","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44666","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Controllo sull\u0027ammissibilità - Referendum sull\u0027elezione di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - Condizioni - Carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta, per assicurare il mantenimento della funzionalità degli organi. (Classif. 116003).","testo":"La giurisprudenza costituzionale considera ammissibili \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativi di disposizioni di legge relative all\u0027elezione dei componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - tra i quali certamente figura il CSM - ad una essenziale condizione, legata al funzionamento di detti organi. Tale condizione consiste nel carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta, non potendo l\u0027abrogazione referendaria esporre l\u0027organo alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento; occorre, quindi, che il voto popolare eventualmente favorevole all\u0027abrogazione lasci in vigore una disciplina che consenta il rinnovo dell\u0027organo indipendentemente da un ipotetico, successivo intervento del legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2020 - mass. 42253; S. 13/2012 - mass. 36047; S. 17/2008 - mass. 32097; S. 16/2008 - mass. 32090; S. 15/2008 - mass. 32083; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 28/1997; S. 26/1997 - mass. 23130; S. 10/1995; S. 5/1995 - mass. 21554; S. 33/1993 - mass. 19083; S. 32/1993 - mass. 19078; S. 47/1991 - mass. 16927; S. 29/1987 - mass. 4043\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44667","numero_massima_precedente":"44665","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44667","titoletto":"Referendum - Referendum abrogativo - Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura - Carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta - Chiarezza e omogeneità del quesito - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 214002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata ammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0027abrogazione dell\u0027art. 25, comma 3, della legge n. 195 del 1958, limitatamente alle parole: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell\u0027articolo 23, né possono candidarsi a loro volta». La richiesta referendaria - in virtù del cui esito positivo le candidature individuali dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura sarebbero proposte senza la sottoscrizione di presentatori e verrebbero meno le preclusioni poste a questi ultimi - si riferisce ad un segmento della disciplina la cui rimozione non ostacolerebbe la procedura; né l\u0027abrogazione proposta inciderebbe su contenuti costituzionalmente necessari o vincolati della legge interessata dal \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e. Il quesito referendario, inoltre, ha struttura binaria, carattere omogeneo, ed è semplice e chiaro, riguardando due proposizioni normative strettamente connesse, accomunate dalla medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e. Risulta, infine, evidente il carattere realmente abrogativo, e non surrettiziamente propositivo, del quesito. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 48/2021 - mass. 43721; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 28/1997 - mass. 23110; S. 29 del 1987 - mass. 4043\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44666","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"24/03/1958","data_nir":"1958-03-24","numero":"195","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41712","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 60/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1170","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41913","autore":"Aprile E.","titolo":"Ammissibile la richiesta di referendum in tema di presentazione delle candidature nelle elezioni dei componenti togati del C.S.M.","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41011","autore":"Arena A.I.","titolo":"questione di fiducia nella formazione delle leggi ordinarie: quali limiti costituzionali?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41011_2022_60.pdf","nome_file_fisico":"60-2022+altre_Arena.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41013","autore":"Biondi F.","titolo":"Procedimenti referendari pendenti ed esercizio dell\u0027attività legislativa parlamentare: l\u0027\"uso\" dell\u0027iniziativa regionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"14","parte_rivista":"Paper","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41013_2022_60.pdf","nome_file_fisico":"60-2022+alre_Biondi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41012","autore":"Cassetti L.","titolo":"Vitalità e prospettive del referendum abrogativo. Appunti per una riflessione a partire dai quesiti in materia di magistratura","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"14","parte_rivista":"Paper","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41012_2022_60.pdf","nome_file_fisico":"60-2022_Cassetti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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