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AMBROSINI - Rel. JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott.  ANTONIO MANCA - Prof.  \r\n ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof.  MICHELE FRAGALI -  Prof.  \r\n COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; -  \r\n Dott.  GIOVANNI  BATTISTA BENEDETTI - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,  \r\n Giudici,                                                                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4 della legge  \r\n 19 gennaio 1963, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1965  \r\n dal Pretore di Cinquefrondi nel procedimento penale a carico di Bombino  \r\n Girolamo, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1965  e  pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita  nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del  \r\n Giudice Nicola Jaeger.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel corso di un procedimento di  opposizione  a  decreto  penale  a  \r\n carico  di  Bombino  Girolamo, imputato del reato preveduto dall\u0027art. 4  \r\n della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per avere omesso  di  corrispondere  \r\n al  lavoratore  Pasquale  Pulitano\u0027,  rimasto  vittima di un infortunio  \r\n mentre lavorava alle  sue  dipendenze,  le  competenze  previste  dalla  \r\n legge,  il Pretore di Cinquefrondi pronunciava una ordinanza in data 28  \r\n maggio  1965,  disponendo  la  trasmissione  degli  atti   alla   Corte  \r\n costituzionale   per  la  pronuncia  sulla  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale della norma contenuta  nell\u0027art.  4  della  legge  sopra  \r\n indicata, in relazione agli articoli 38 e 36 della Costituzione.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  veniva  notificata in data 8 giugno 1965 al Presidente  \r\n del Consiglio dei Ministri, comunicata il 24 settembre e il 5  novembre  \r\n 1965  rispettivamente  ai  Presidenti  della  Camera dei Deputati e del  \r\n Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 326  del  31  dicembre  \r\n 1965.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Davanti  alla  Corte  non  si  costituivano  ne  il  Bombino n\u0026#233; il  \r\n Pulitano\u0027, e neppure  faceva  intervento  l\u0027Avvocatura  generale  dello  \r\n Stato  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri.   Pertanto il  \r\n Presidente della Corte disponeva, in applicazione dell\u0027art. 26, secondo  \r\n comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell\u0027art.  9,  primo  comma,  \r\n delle \"Norme integrative per i giudizi\", la convocazione della Corte in  \r\n camera di consiglio per la decisione della questione.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con  una  recente sentenza - la quale non poteva essere nota ancora  \r\n al Pretore di Cinquefrondi al momento della pronuncia  della  ordinanza  \r\n oggetto   del   presente  giudizio  (28  maggio  1965),  essendo  stata  \r\n depositata in cancelleria successivamente a quella data (9 giugno 1965)  \r\n -  la  Corte  ha  avuto  occasione  di  pronunciarsi  in  merito   alla  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  della  disposizione  ora  denunciata,  ma  \r\n soltanto in riferimento agli articoli 3, primo comma, 23 e  38,  quarto  \r\n comma, della Costituzione, richiamati nella ordinanza di rimessione del  \r\n Pretore di Ferrara.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel  caso  in  esame,  l\u0027ordinanza  del Pretore di Cinquefrondi non  \r\n soltanto solleva la medesima questione di legittimit\u0026#224; in relazione  al  \r\n quarto  comma dell\u0027art. 38 della Costituzione, ma richiama anche l\u0027art.  \r\n 36 di questa, \"dove \u0026#232; sancito che il  lavoratore  ha  diritto  ad  una  \r\n retribuzione   proporzionata  alla  quantit\u0026#224;  e  qualit\u0026#224;  del  lavoro  \r\n effettivamente prestato, per cui, se il lavoratore non  presta  la  sua  \r\n opera,  il datore di lavoro, per il precetto costituzionale citato, non  \r\n \u0026#232; tenuto a corrispondere la retribuzione\".                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per quanto concerne la supposta violazione  della  norma  contenuta  \r\n nell\u0027art. 38, comma quarto, della Costituzione, la Corte non ritiene di  \r\n doversi  discostare  dalla  decisione  contenuta  nella  gi\u0026#224; ricordata  \r\n sentenza n. 44 del 1965.  Le considerazioni esposte  nella  motivazione  \r\n di essa valgono infatti anche per la soluzione della questione proposta  \r\n dal   Pretore  di  Cinquefrondi;  in  particolare,  deve  ribadirsi  il  \r\n principio che, se il quarto  comma  dell\u0027art.  38  della  Costituzione,  \r\n inteso  a  concedere  maggiori  garanzie  ai prestatori d\u0027opera, impone  \r\n obblighi allo Stato e ad organi e istituti  da  questo  predisposti  od  \r\n integrati,  non  vieta certamente che esso intervenga mediante apposite  \r\n leggi a dare attuazione a tali fini anche imponendo alcune  prestazioni  \r\n a  carico degli imprenditori, come \u0026#232; accaduto ed accade frequentemente  \r\n proprio in materia di assicurazioni sociali.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  quanto  alla  prospettata  violazione  delle  norme   contenute  \r\n nell\u0027art.  35  della  Costituzione occorre tenere presente che anche la  \r\n interpretazione delle sue disposizioni, al pari di quella di  qualsiasi  \r\n altra  norma  giuridica,  non pu\u0026#242; riferirsi soltanto alla formulazione  \r\n del singolo precetto, isolato dal contesto, ma deve integrarsi  con  il  \r\n riferimento  al  sistema  in  cui esso si trova inserito, e quindi tota  \r\n lege perspecta, come suggeriva l\u0027antico insegnamento.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non \u0026#232; dubbio che la disposizione citata  afferma  il  diritto  del  \r\n lavoratore  ad una retribuzione proporzionata alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224;  \r\n del suo lavoro; ma questa  proporzione  deve  essere  intesa  tenendosi  \r\n conto  della  sufficienza  della  retribuzione  stessa ad assicurare al  \r\n lavoratore ed alla sua famiglia un\u0027esistenza libera e dignitosa.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ed \u0026#232; chiaro che sarebbe impossibile accertare l\u0027osservanza di tale  \r\n principio facendo riferimento alle prestazioni d\u0027opera avvenute in ogni  \r\n singola giornata del rapporto di lavoro, il quale non viene risolto nei  \r\n casi  di  infortunio  sul  lavoro,  di  malattia,  di  gravidanza,   di  \r\n puerperio, se non sotto certe modalit\u0026#224; e garanzie appropriate.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Come  \u0026#232;  gi\u0026#224; stato precisato nella precedente sentenza, quando il  \r\n rapporto non venga risolto,  e  le  leggi  speciali  non  prevedano  la  \r\n immediata  corresponsione  delle prestazioni assicurative al lavoratore  \r\n infortunato, si deve ritenere conforme all\u0027orientamento generale  della  \r\n legislazione    ed    ai   principi   costituzionali   la   imposizione  \r\n all\u0027imprenditore   dell\u0027obbligo   di   corrispondere   al   primo   una  \r\n retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni.        \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n della norma contenuta nell\u0027art. 4 della legge 19 gennaio 1963,  n.  15,  \r\n recante  \"Modifiche  e  integrazioni  al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765:\"  \r\n Disposizioni  per  l\u0027assicurazione  obbligatoria  degli  infortuni  sul  \r\n lavoro  e  delle  malattie professionali, e successive modificazioni ed  \r\n integrazioni\", nonch\u0026#233; al D.L. luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450:  \r\n \"Provvedimenti per l\u0027assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  \r\n sul  lavoro  agricolo  \"e successive modificazioni ed integrazioni\", in  \r\n riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della  \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI  - NICOLA JAEGER -  \r\n                                   GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA  -  \r\n                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -  \r\n                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI  \r\n                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE  \r\n                                    VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI  \r\n                                   - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.           \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2640","titoletto":"SENT. 74/66. LAVORO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE INFORTUNATO PER IL PERIODO DI CARENZA DELL\u0027ASSICURAZIONE - LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 4 - VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 35 COST. - ESCLUSIONE.","testo":"Il precetto contenuto nell\u0027art. 36 della Costituzione, secondo il quale  il  lavoratore  ha diritto ad una retribuzione sufficiente proporzionata  alla  quantita\u0027  e  qualita\u0027  del suo lavoro, deve essere  inteso tenendo conto della sufficienza della retribuzione stessa   ad   assicurare   al  lavoratore  e  alla  sua  famiglia un\u0027esistenza  libera  e  dignitosa,  e  non  puo\u0027 pertanto essere accertato  con  riferimento  alla  prestazione  avvenuta  in ogni singola giornata del rapporto di lavoro. Quando tale rapporto non venga  risolto  e  le  leggi  speciali non prevedano la immediata corresponsione   delle  prestazioni  assicurative  al  lavoratore infortunato, si deve ritenere conforme ai principi costituzionali ed  all\u0027ordinamento  generale  della  legislazione  l\u0027imposizione dell\u0027obbligo  di  corrispondere  al primo una retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/01/1963","numero":"15","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;15~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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