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B., di E. V. e di D. B., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 novembre 2020 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Stefano Pietrobon per B. B., Guido Aldo Carlo Camera e Marco Bisceglia per E. V., Salvatore Salidu e Stefano Borsacchi per D. B. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;11 aprile 2019 (r.o. n. 183 del 2019), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante \u0026#171;Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilit\u0026#224; per taluni reati in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;, nella parte in cui non ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale, denunciandone il contrasto con gli artt. 76, 77, primo comma, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito dell\u0026#8217;opposizione a un decreto penale di condanna emesso nei confronti di un imputato per il reato previsto dall\u0026#8217;art. 590-bis, primo e ottavo comma, cod. pen., per avere, alla guida della propria autovettura, omesso di rispettare il segnale di stop e svolta obbligatoria a destra e di concedere la precedenza a un\u0026#8217;altra autovettura, in violazione degli artt. 7, commi 1 e 14, e 145, commi 5 e 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cos\u0026#236; cagionando a una persona lesioni personali gravi, con prognosi di guarigione in oltre quaranta giorni, nonch\u0026#233; lesioni lievi ad altre tre persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il giudice a quo riferisce che l\u0026#8217;imputato ha proposto tempestiva opposizione al decreto penale di condanna; che non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti a effetto speciale previste dall\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., essendo quella delineata al suo ottavo comma (lesioni cagionate a pi\u0026#249; persone) un\u0026#8217;ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo quoad poenam (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 20 settembre 1982, n. 8083); che nessuna delle persone offese ha sporto querela; che, tuttavia, il delitto risulta perseguibile d\u0026#8217;ufficio, non essendo annoverato tra quelli per i quali il d.lgs. n. 36 del 2018 ha previsto la procedibilit\u0026#224; a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo preliminarmente espone che l\u0026#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario) aveva delegato il Governo a \u0026#171;prevedere la procedibilit\u0026#224; a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all\u0026#8217;articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224;; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell\u0026#8217;articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;esercitare la delega con l\u0026#8217;adozione del d.lgs. n. 36 del 2018, il Governo non ha annoverato l\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilit\u0026#224;, sostenendo, nella relazione illustrativa al provvedimento, che il delitto in questione rientrasse nelle ipotesi eccettuate dalla punibilit\u0026#224; a querela, essendo la malattia, derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale, equiparabile all\u0026#8217;infermit\u0026#224; che cagioni incapacit\u0026#224; della vittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE per\u0026#242;, il legislatore delegante avrebbe inteso collegare l\u0026#8217;esclusione della procedibilit\u0026#224; a querela alla commissione del reato in danno della persona offesa che si trovi in uno stato di incapacit\u0026#224; preesistente alla condotta criminosa e, dunque, in condizioni di particolare vulnerabilit\u0026#224; e di minorata difesa. L\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di attendere alle ordinarie occupazioni, derivante da lesioni gravi o gravissime in conseguenza di un sinistro stradale, non porrebbe invece la vittima in condizione di \u0026#171;soggezione\u0026#187; all\u0026#8217;autore del reato, sicch\u0026#233; non si giustificherebbe la necessit\u0026#224; di una tutela rafforzata della persona offesa, la quale, ove impossibilitata a sporgere personalmente querela, potrebbe farlo attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 121 cod. pen. e 77 del codice di procedura penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, la Commissione giustizia della Camera dei deputati avrebbe condizionato il proprio parere favorevole allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo all\u0026#8217;inclusione della fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati procedibili a querela; condizione che, invece, il Governo avrebbe disatteso, invocando il \u0026#171;particolare allarme sociale\u0026#187; connesso al delitto in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe lesioni personali stradali, nell\u0026#8217;ipotesi base di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen. \u0026#8211; caratterizzata dalla generica violazione delle norme in materia di circolazione stradale \u0026#8211; non si connoterebbero tuttavia per particolare gravit\u0026#224;, a differenza delle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi, caratterizzate dalla violazione di regole cautelari specifiche o dall\u0026#8217;uso di sostanze alcooliche o stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.1.\u0026#8211; La lettura della delega data dal Governo comporterebbe una violazione dei principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante, con conseguente vulnus all\u0026#8217;art. 76 Cost. La scelta del legislatore delegato frustrerebbe infatti la ratio deflattiva sottesa alla legge n. 103 del 2017, che aveva delegato il Governo ad aumentare le ipotesi di procedibilit\u0026#224; a querela e contestualmente introdotto l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.), al fine di \u0026#171;evitare la celebrazione di processi ai quali le stesse persone offese non hanno (pi\u0026#249;) interesse, una volta ottenuta soddisfazione (in termini risarcitori) dall\u0026#8217;autore del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.2.\u0026#8211; La mancata inclusione del delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati perseguibili a querela determinerebbe altres\u0026#236; una lesione dell\u0026#8217;art. 77, primo comma, Cost., \u0026#171;disciplinante i limiti (qui violati per difetto) entro i quali l\u0026#8217;esecutivo pu\u0026#242; emanare decreti aventi valore di legge ordinaria\u0026#187;, poich\u0026#233; il Governo avrebbe \u0026#171;oltrepassato il chiaro limite dettatogli dal Parlamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.3.\u0026#8211; Risulterebbe poi violato l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., poich\u0026#233;, nel disattendere i principi e criteri direttivi impartiti dalla legge delega n. 103 del 2017, il Governo si sarebbe discostato dalle scelte di politica criminale del Parlamento, cos\u0026#236; ledendo il principio della riserva di legge in materia penale, che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e delle materie da depenalizzare (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 127 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.4.\u0026#8211; La mancata previsione della procedibilit\u0026#224; a querela per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. si porrebbe infine irragionevolmente in contrasto con la ratio complessiva della legge n. 103 del 2017, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE invero, la perseguibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio, da un lato, impedirebbe alla persona offesa di scegliere sia se avanzare istanza di punizione dell\u0026#8217;autore del reato, sia se rinunciarvi, rimettendo la querela sporta, una volta conseguito il risarcimento del danno. Dall\u0026#8217;altro lato, tale regime di procedibilit\u0026#224;, rendendo inoperante la causa di estinzione del reato prevista dall\u0026#8217;art. 162-ter cod. pen., disincentiverebbe l\u0026#8217;autore del reato a ristorare la vittima, atteso che al risarcimento del danno non potrebbe comunque conseguire il proscioglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili o infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente evidenzia che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono sovrapponibili a quelle gi\u0026#224; dichiarate non fondate con la sentenza n. 223 del 2019 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato richiama poi le ulteriori sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 119 del 2013 e n. 293 del 2010, per sostenere che nel caso di specie, qualificabile come \u0026#171;ipotetico eccesso di delega in minus\u0026#187;, il rimettente avrebbe omesso di considerare i \u0026#171;margini di delega\u0026#187; spettanti al legislatore delegato, cos\u0026#236; prospettando una questione manifestamente inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, comunque, infondate nel merito, poich\u0026#233; il legislatore delegato si sarebbe attenuto ai principi e criteri direttivi impartiti dal delegante, essendo corretta la scelta \u0026#8211; posta a base della mancata previsione della perseguibilit\u0026#224; a querela del delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. \u0026#8211; di assimilare la malattia conseguente alle lesioni stradali gravi o gravissime allo stato di incapacit\u0026#224;, previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017 come ragione giustificatrice del mantenimento della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore delegato \u0026#171;non [avrebbe potuto] che accoglier[e] la nozione pi\u0026#249; ampia\u0026#187; di incapacit\u0026#224;, considerato che il delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen. integrerebbe una fattispecie criminosa grave e connotata da particolare allarme sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la parte B. B., mediante \u0026#171;atto di intervento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Ad avviso della parte, l\u0026#8217;intervenuta pronuncia della citata sentenza n. 223 del 2019 non inciderebbe sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, fondate su parametri costituzionali diversi (artt. 76, 77, 25, secondo comma, e 3 Cost., in luogo del solo art. 76) e argomentazioni differenti, quanto all\u0026#8217;interpretazione del criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017 e quanto all\u0026#8217;assenza di un legame imprescindibile tra violazione di regole cautelari e procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; In relazione alle censure, sollevate dal giudice a quo, di violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 25 Cost., la parte privata ripercorre adesivamente le motivazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, illustrando l\u0026#8217;iter di approvazione del d.lgs. n. 36 del 2018 e svolgendo ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; In riferimento al parametro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., la parte lamenta che la scelta, operata dal d.lgs. n. 36 del 2018, di mantenere la perseguibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. introdurrebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al regime di procedibilit\u0026#224; (a querela) del delitto di lesioni stradali lievi, ricompreso nell\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 590, primo comma, cod. pen., che sarebbe connotato da un identico evento lesivo; e rispetto al delitto di lesioni personali in ambito sanitario, che, in base agli artt. 590 e 590-sexies cod. pen., risulta procedibile a querela, pur essendo anch\u0026#8217;esso caratterizzato dalla violazione di norme cautelari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8211; Con successiva memoria presentata entro il termine previsto dall\u0026#8217;art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la parte ha precisato che il proprio \u0026#171;atto di intervento\u0026#187; va qualificato come atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 maggio 2019 (r.o. n. 225 del 2019), il Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui, \u0026#171;in contrasto con quanto stabilito all\u0026#8217;art. 1, co. 16, l. n. 103 del 27 giugno 2017, omette di prevedere la procedibilit\u0026#224; a querela per i delitti di cui all\u0026#8217;art. 590 bis co. 1 c.p., commess[i] ai danni di persone che non rientrino nelle categorie di cui all\u0026#8217;art. 1 comma 16 lettera a)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il rimettente deve giudicare della responsabilit\u0026#224; penale di un imputato del reato previsto dall\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., per avere, alla guida della propria autovettura, omesso di concedere la precedenza a un motociclo, in violazione dell\u0026#8217;art. 145 cod. strada, cos\u0026#236; cagionando al conducente del motociclo lesioni giudicate guaribili in cinquanta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo riferisce che dagli atti di causa emerge la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, sicch\u0026#233; il processo non potrebbe che concludersi con una sentenza di condanna. Un diverso esito sarebbe prospettabile solo ove il reato di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. fosse punibile a querela, che, in specie, non \u0026#232; stata presentata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, richiamata la giurisprudenza costituzionale sulle modalit\u0026#224; di esercizio della delega (sono citate le sentenze n. 127 del 2017, n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013, n. 276 del 2000, n. 41 del 1993 e n. 261 del 1992), osserva che la legge n. 103 del 2017, introducendo l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.) e contestualmente delegando il Governo a estendere la procedibilit\u0026#224; a querela a tutti i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, con l\u0026#8217;eccezione delle ipotesi di incapacit\u0026#224; della persona offesa per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224;, avrebbe perseguito il complessivo disegno di \u0026#171;allargare il novero delle fattispecie incriminatrici procedibili a querela in modo tale da consentire il pi\u0026#249; ampio impiego del novello meccanismo estintivo, dando la massima espansione della rilevanza delle condotte riparatorie a fini deflattivi e esprimendo il pi\u0026#249; grande favore verso i meccanismi conciliativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa deliberata scelta del legislatore delegato di non prevedere, nel d.lgs. n. 36 del 2018, la procedibilit\u0026#224; a querela per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., risulterebbe distonica rispetto alla complessiva ratio della legge di delega e perci\u0026#242; lesiva dell\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel prescrivere il mantenimento della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per i reati contro la persona nei quali la vittima sia incapace per infermit\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017 avrebbe inteso riferirsi ai casi in cui detto stato fosse preesistente alla commissione del reato, e non provocato da quest\u0026#8217;ultimo, come emergerebbe dal parere reso sullo schema di decreto legislativo dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Non sussisterebbe infatti alcuna \u0026#171;immediata e ineludibile correlazione\u0026#187; tra i due stati, atteso che, secondo l\u0026#8217;id quod plerumque accidit, le lesioni conseguenti a un sinistro stradale non comprometterebbero la capacit\u0026#224; di autodeterminazione consapevole della vittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.3.\u0026#8211; I delitti di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., poich\u0026#233; connotati da \u0026#171;violazioni lievi delle norme sulla circolazione stradale [\u0026#8230;] prive di quel peculiare disvalore che caratterizza le condotte di guida pi\u0026#249; azzardate e pericolose per gli utenti della strada\u0026#187;, susciterebbero minor allarme sociale rispetto alle condotte aggravate previste dai commi successivi della medesima disposizione, sicch\u0026#233;, in relazione ai primi, il d.lgs. n. 36 del 2018 avrebbe dovuto introdurre la condizione di procedibilit\u0026#224; della querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE invero, rispetto alle condotte sussumibili nell\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. sarebbe preponderante l\u0026#8217;interesse della persona offesa a conseguire speditamente il risarcimento del danno, sicch\u0026#233; \u0026#171;[s]ubordinare le esigenze risarcitorie della vittima alla celebrazione del procedimento penale non frustra soltanto gli interessi della persona offesa ma si risolve altres\u0026#236; in un irragionevole dispendio di risorse processuali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata, sulla base di argomentazioni sovrapponibili a quelle offerte nel giudizio iscritto al n. 183 del r.o. 2019. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;imputato del giudizio a quo, chiedendo preliminarmente a questa Corte di sollevare innanzi a s\u0026#233; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilit\u0026#224; a querela dell\u0026#8217;ipotesi delittuosa ivi prevista, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e in ogni caso di accogliere le questioni prospettate dal Tribunale di Milano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; A sostegno dell\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;istanza preliminare, la parte evidenzia il minor disvalore della fattispecie punita al primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen. (caratterizzata dalla generica violazione di norme in materia di circolazione stradale) rispetto a quelle oggetto delle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi (connotate dalla guida di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o dalla commissione di violazioni \u0026#8220;qualificate\u0026#8221; delle norme sulla circolazione stradale, sempre da parte di conducenti di veicoli a motore), lamentando l\u0026#8217;irragionevolezza e discriminatoriet\u0026#224; \u0026#8211; in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; della previsione del medesimo regime di procedibilit\u0026#224; (d\u0026#8217;ufficio) in relazione a ipotesi marcatamente diverse sul piano delle caratteristiche oggettive della condotta e dell\u0026#8217;elemento soggettivo dell\u0026#8217;autore del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio sottenderebbe inoltre una valutazione di gravit\u0026#224; della condotta delittuosa che non troverebbe riscontro nei lineamenti della fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., rispetto alla quale sarebbe anche possibile la declaratoria di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa perseguibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 24 Cost., ledendo il diritto di difesa sia dell\u0026#8217;imputato, cui sarebbe irragionevolmente precluso l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie, ex art. 162-ter cod. pen., sia della persona offesa, che dovrebbe attendere la celebrazione del processo penale senza poter ottenere in tempi rapidi il risarcimento del danno attraverso l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u0026#224; civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, questa Corte sarebbe pienamente legittimata a sollevare innanzi a s\u0026#233; le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. prospettate dalla parte, ponendosi le stesse in \u0026#171;evidente rapporto di continenza e di presupposizione\u0026#187; con quella sollevata dal giudice rimettente (sono citate le ordinanze n. 197 e n. 183 del 1996, n. 297 e n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 179 del 1984, n. 315 del 1983, n. 258 del 1982 e n. 230 del 1975).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; La parte evidenzia infine che, successivamente all\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, \u0026#232; stata presentata una proposta di legge (A.C. n. 2227 del 30 ottobre 2019) volta a introdurre la condizione di procedibilit\u0026#224; della querela per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; della pubblica udienza, originariamente fissata al 9 settembre 2020, la parte ha depositato memoria illustrativa, rappresentando che, successivamente alla gi\u0026#224; indicata sentenza n. 223 del 2019, \u0026#232; stato presentato dal Ministro della giustizia un disegno di legge (A.C. 2435 del 13 marzo 2020) il cui art. 8, comma 1, lettera a), delega il Governo a \u0026#171;prevedere la procedibilit\u0026#224; a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall\u0026#8217;articolo 590-bis, primo comma, del codice penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Tale sopravvenienza giustificherebbe una rimeditazione dell\u0026#8217;orientamento espresso nella sentenza n. 223 del 2019, oppure il rinvio della decisione dell\u0026#8217;odierno incidente di costituzionalit\u0026#224;, al fine di consentire al legislatore di modificare il regime di procedibilit\u0026#224; del delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., nel senso previsto dal citato disegno di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;istanza di autorimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la parte, citando a supporto un parere pro veritate allegato alla memoria illustrativa, evidenzia come dette questioni si pongano in rapporto di \u0026#171;pregiudizialit\u0026#224;, strumentalit\u0026#224; e coerenza rispetto al thema decidendum delimitato dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione\u0026#187;, senza indebitamente ampliarlo, alla luce della coincidenza tra le argomentazioni svolte dal rimettente \u0026#8211; sia pure con riferimento al solo art. 76 Cost. \u0026#8211; e quelle contenute nell\u0026#8217;atto di costituzione della parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; A seguito del rinvio d\u0026#8217;ufficio dell\u0026#8217;udienza pubblica al 4 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, nella quale contesta la rilevanza dell\u0026#8217;avvenuta presentazione del disegno di legge A.C. 2435, che concreterebbe \u0026#171;una mera sollecitazione rivolta al legislatore delegante a ripensare la scelta compiuta con la legge 23 marzo 2016, n. 41\u0026#187; di prevedere la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per tutte le ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen.; sollecitazione che spetterebbe poi al Governo decidere se accogliere, attesa \u0026#171;l\u0026#8217;assoluta discrezionalit\u0026#224; di cui [\u0026#8230;] godrebbe comunque il futuro legislatore delegato nell\u0026#8217;attuare o meno la delega o nell\u0026#8217;esercitarla in maniera parziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sussisterebbero i presupposti per l\u0026#8217;autorimessione di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., essendo le argomentazioni spese nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione unicamente finalizzate a sostenere il dubbio di costituzionalit\u0026#224; \u0026#8211; sollevato dal rimettente rispetto all\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#8211; circa l\u0026#8217;effettiva rispondenza ai principi e criteri impartiti dalla legge di delega n. 103 del 2017 della scelta di non prevedere, nel d.lgs. n. 36 del 2018, la procedibilit\u0026#224; a querela per l\u0026#8217;ipotesi base del delitto di lesioni stradali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 luglio 2019 (r.o. n. 5 del 2020), il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede la procedibilit\u0026#224; a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito dell\u0026#8217;opposizione a un decreto penale di condanna emesso nei confronti di un imputato per il reato previsto dall\u0026#8217;art. 590-bis, in relazione all\u0026#8217;art. 583, numero 1), cod. pen., per avere, alla guida di un motociclo e in violazione degli artt. 191, commi 1 e 4, e 223 cod. strada, transitando sulla corsia riservata agli autobus e superando sulla destra un furgone dell\u0026#8217;igiene urbana, omesso di arrestare tempestivamente il proprio veicolo, cos\u0026#236; investendo un pedone e cagionandogli lesioni gravi, con incapacit\u0026#224; di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il giudice a quo riferisce che l\u0026#8217;imputato ha proposto tempestiva opposizione al decreto penale di condanna, prospettando il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 162-ter cod. pen., che disciplina l\u0026#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie; che il delitto di lesioni stradali \u0026#232; perseguibile d\u0026#8217;ufficio, mentre, ove esso fosse perseguibile a querela, la celebrazione del processo penale potrebbe essere evitata, in forza di una rimessione della querela o della declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, premesso di non condividere il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 162-ter cod. pen. prospettato dalla difesa dell\u0026#8217;imputato, ritiene invece non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilit\u0026#224; a querela del delitto di lesioni stradali gravi o gravissime, in assenza dell\u0026#8217;aggravante dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.1.\u0026#8211; La previsione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio, nelle ipotesi non connotate da tale aggravante, sarebbe anzitutto foriera di un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, contraria all\u0026#8217;art. 3 Cost., tra il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime e quello di lesioni personali gravi o gravissime commesse nell\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria, procedibile invece a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.2.\u0026#8211; Sarebbe poi intrinsecamente irragionevole \u0026#8211; con ulteriore lesione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; la previsione indiscriminata della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno dell\u0026#8217;aggravante relativa all\u0026#8217;ebbrezza alcolica o all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, atteso il diverso grado di disvalore delle fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, l\u0026#8217;inserzione nel codice penale, a opera della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonch\u0026#233; disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), della fattispecie delittuosa di cui all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen. mirava a sanzionare severamente la causazione di lesioni gravi o gravissime per effetto di condotte di guida poste in essere sotto l\u0026#8217;effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, atteso l\u0026#8217;alto grado di disvalore e di pericolosit\u0026#224; sociale che le connota. Tali caratteristiche non sussisterebbero nell\u0026#8217;ipotesi di mera violazione delle norme del codice della strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente \u0026#8211; presumibilmente riferendosi all\u0026#8217;iter di emanazione del d.lgs. n. 36 del 2018 \u0026#8211; rammenta altres\u0026#236; come \u0026#171;la commissione Giustizia della Camera ave[sse] chiesto al Governo di introdurre la procedibilit\u0026#224; a querela della fattispecie non aggravata delle lesioni stradali gravi o gravissime\u0026#187; ma come il Governo non avesse dato seguito a tale richiesta, sul rilievo che si sarebbe trattato di \u0026#171;fattispecie criminose di particolare allarme sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ultima considerazione non sarebbe condivisibile, posto che la circolazione stradale appartiene al novero dei settori essenziali dell\u0026#8217;odierna \u0026#171;societ\u0026#224; del rischio\u0026#187;, sicch\u0026#233; il diverso grado di rischio connesso rispettivamente alla guida in violazione delle norme sulla circolazione stradale e a quella sotto l\u0026#8217;effetto di alcool o sostanze stupefacenti dovrebbe ricevere una risposta punitiva differenziata quanto al regime di procedibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.3.\u0026#8211; Con riferimento al parametro di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost., il giudice a quo afferma che la mancata previsione della procedibilit\u0026#224; a querela per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., non aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, risulterebbe incostituzionale anche per \u0026#171;ragioni di opportunit\u0026#224; e di realt\u0026#224; processuale, posto che il Tribunale in composizione monocratica viene ad essere investito di casi che presentano un minimo grado di pericolosit\u0026#224; sociale, nell\u0026#8217;ambito dei quali l\u0026#8217;interesse prevalente della persona offesa \u0026#232; quello di ottenere il risarcimento per l\u0026#8217;inabilit\u0026#224; conseguente alla malattia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;imputato nel giudizio a quo, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Ad avviso della parte, la contrariet\u0026#224; ai \u0026#171;parametri di uguaglianza, ragionevolezza e obiettivit\u0026#224;\u0026#187; della previsione della procedibilit\u0026#224; a querela per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., non aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si coglierebbe ancora pi\u0026#249; nitidamente alla luce della delega, contenuta all\u0026#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017, con la quale il legislatore avrebbe conferito al Governo il mandato \u0026#8211; disatteso sulla base di un\u0026#8217;opinabile lettura dei principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante \u0026#8211; di prevedere, nell\u0026#8217;ambito della riforma del regime di procedibilit\u0026#224; di taluni reati, la perseguibilit\u0026#224; a querela del delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEmergerebbe poi un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra il regime di procedibilit\u0026#224; delle lesioni stradali (sempre procedibili d\u0026#8217;ufficio), da un lato, e quello delle lesioni commesse nell\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria (invece perseguibili a querela, a norma dell\u0026#8217;art. 590 cod. pen., come richiamato dall\u0026#8217;art. 590-sexies, primo comma, cod. pen.), dall\u0026#8217;altro lato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl d.lgs. n. 36 del 2018 avrebbe d\u0026#8217;altro canto introdotto la procedibilit\u0026#224; a querela per fattispecie di pari o maggiore allarme sociale rispetto al delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., prima fra tutti la violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca della previsione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per tutte le ipotesi delittuose contemplate dall\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., la parte evidenzia che dalla stessa sentenza n. 88 del 2019 di questa Corte \u0026#8211; che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorch\u0026#233; non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell\u0026#8217;art. 590-bis \u0026#8211; potrebbero trarsi spunti per ritenere irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio sia per le fattispecie di lesioni stradali connotate dalla mera violazione delle norme sulla circolazione stradale, sia per quelle caratterizzate dalla guida sotto l\u0026#8217;effetto di alcool o sostanze stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.3.\u0026#8211; La norma censurata sarebbe infine contraria ai principi di economia processuale e di \u0026#171;effettivit\u0026#224; degli standard minimi previsti per la tutela delle garanzie difensive\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 183 del r.o. 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante \u0026#171;Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilit\u0026#224; per taluni reati in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;, nella parte in cui non ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale, denunciandone il contrasto con gli artt. 76, 77, primo comma, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 225 del r.o. 2019, il Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui, \u0026#171;in contrasto con quanto stabilito all\u0026#8217;art. 1, co. 16, l. n. 103 del 27 giugno 2017, omette di prevedere la procedibilit\u0026#224; a querela per i delitti di cui all\u0026#8217;art. 590 bis co. 1 c.p., commess[i] ai danni di persone che non rientrino nelle categorie di cui all\u0026#8217;art. 1 comma 16 lettera a)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 5 del r.o. 2020, il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede la procedibilit\u0026#224; a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le tre ordinanze sollevano questioni analoghe, sicch\u0026#233; i relativi giudizi meritano di essere riuniti per la decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Invocando vari parametri costituzionali, i giudici a quibus si dolgono della mancata previsione della procedibilit\u0026#224; a querela del delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., limitatamente al primo comma (ordinanze del GIP del Tribunale di Treviso e del Tribunale di Milano) ovvero con riferimento a tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma (ordinanza del Tribunale di Pisa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConviene in proposito sinteticamente rammentare che, prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonch\u0026#233; disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), le lesioni commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale costituivano una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali colpose di cui all\u0026#8217;art. 590 cod. pen., mutuandone il regime di procedibilit\u0026#224; a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 41 del 2016 ha delineato, all\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, perseguibile d\u0026#8217;ufficio sia nell\u0026#8217;ipotesi base di cui al primo comma (caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), sia nelle ipotesi aggravate previste dai commi successivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio del delitto non \u0026#232; mutata nemmeno a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, oggetto di censura nelle prime due ordinanze, che pure ha introdotto la procedibilit\u0026#224; a querela per una serie cospicua di altri delitti, in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario). La scelta del legislatore delegato di non includere l\u0026#8217;ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen. tra quelle procedibili a querela \u0026#232; stata nel frattempo scrutinata da questa Corte, sotto il profilo della sua compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 76 Cost., con la sentenza n. 223 del 2019, ove si \u0026#232; ritenuto che il Governo non abbia travalicato i fisiologici margini di discrezionalit\u0026#224; impliciti in qualsiasi legge delega, adottando una interpretazione non implausibile \u0026#8211; e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante \u0026#8211; del criterio dettato dall\u0026#8217;art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, va rilevato quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata, anzitutto, l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni formulata in via generale dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rispetto alle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Milano, i quali avrebbero omesso di considerare i margini di discrezionalit\u0026#224; del legislatore delegato, prospettando un \u0026#171;ipotetico eccesso di delega in minus\u0026#187;. Tale eccezione attiene in effetti al merito della questione, anzich\u0026#233; alla sua ammissibilit\u0026#224; (sentenza n. 223 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Deve, invece, essere dichiarata d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della censura formulata dal Tribunale di Pisa in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost., per insufficiente motivazione sulla sua non manifesta infondatezza, non risultando neppure chiaro dal tenore dell\u0026#8217;ordinanza a quale dei plurimi diritti garantiti dalla norma costituzionale il rimettente intenda riferirsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito, devono anzitutto essere dichiarate manifestamente infondate le censure sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Milano in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., per le ragioni gi\u0026#224; indicate da questa Corte nella sentenza n. 223 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe pur articolate argomentazioni spiegate dai rimettenti \u0026#8211; peraltro in epoca anteriore alla sentenza predetta \u0026#8211;, e le ulteriori considerazioni svolte dalle parti, non offrono, infatti, elementi tali da indurre a un ripensamento delle conclusioni all\u0026#8217;epoca raggiunte, che debbono pertanto \u0026#8211; in questa sede \u0026#8211; essere integralmente confermate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Manifestamente infondate sono, altres\u0026#236;, le questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLamenta il giudice a quo:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che il legislatore delegato si sarebbe irragionevolmente posto in contrasto con la ratio complessiva della legge delega n. 103 del 2017, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che, nel disattendere i principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega stessa, si sarebbe discostato dalle scelte di politica criminale del Parlamento, ledendo il principio della riserva di legge in materia penale di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che la mancata inclusione del delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati perseguibili a querela, ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2016, avrebbe altres\u0026#236; determinato una lesione dell\u0026#8217;art. 77, primo comma, Cost., \u0026#171;disciplinante i limiti (qui violati per difetto) entro i quali l\u0026#8217;esecutivo pu\u0026#242; emanare decreti aventi valore di legge ordinaria\u0026#187;, avendo il Governo \u0026#171;oltrepassato il chiaro limite dettatogli dal Parlamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; argomentate, le tre censure si rivelano tuttavia meramente ancillari rispetto a quella imperniata sulla violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., gi\u0026#224; ritenuta non fondata da questa Corte nella menzionata sentenza n. 223 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Merita, invece, una considerazione pi\u0026#249; estesa la censura formulata con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. dal Tribunale di Pisa, che \u0026#8211; come poc\u0026#8217;anzi rammentato \u0026#8211; dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della mancata previsione della punibilit\u0026#224; a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., il quale delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Secondo il giudice a quo, la previsione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio sarebbe, anzitutto, foriera di una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra il delitto in questione e quello di lesioni gravi o gravissime commesse nell\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria, procedibile invece a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe, inoltre, intrinsecamente irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno dell\u0026#8217;aggravante relativa all\u0026#8217;ebbrezza alcolica o all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, atteso il diverso grado di disvalore di tale fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Al riguardo, non pu\u0026#242; negarsi che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa. Le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada pi\u0026#249; esperti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai pi\u0026#249; gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantit\u0026#224; di alcool, ovvero superi del doppio la velocit\u0026#224; massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimit\u0026#224; di una curva o di un dosso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell\u0026#8217;opportunit\u0026#224; dell\u0026#8217;indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volont\u0026#224; della persona offesa, specie laddove a quest\u0026#8217;ultima sia stato assicurato l\u0026#8217;integrale risarcimento del danno subito; e ci\u0026#242; anche a fronte dell\u0026#8217;esigenza \u0026#8211; di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale \u0026#8211; di non sovraccaricare quest\u0026#8217;ultima dell\u0026#8217;onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Tuttavia, va rammentato che \u0026#8211; in linea generale \u0026#8211; le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate da questa Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); e che tale standard vige \u0026#8211; pi\u0026#249; in particolare \u0026#8211; anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilit\u0026#224; dei singoli reati (ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale criterio, ritiene questa Corte che le considerazioni sopra svolte \u0026#8211; le quali sono del resto alla base delle diverse iniziative di legge pendenti in Parlamento, miranti a reintrodurre il regime di punibilit\u0026#224; a querela delle lesioni stradali di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. \u0026#8211; non siano sufficienti a connotare in termini di illegittimit\u0026#224; costituzionale la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016 (e confermata, come si \u0026#232; visto, dal d.lgs. n. 36 del 2018), di prevedere la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime; scelta che si iscriveva nel quadro di un complessivo intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale a fronte dell\u0026#8217;elevato numero di vittime di incidenti che ricorre ogni anno sulle strade italiane (sentenze n. 223 e n. 88 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il rimettente sollecita in questa sede un intervento che restauri la procedibilit\u0026#224; a querela non solo con riferimento alle ipotesi specifiche di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., ma anche con riferimento alla generalit\u0026#224; delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al secondo comma. In tal modo verrebbero per\u0026#242; ad essere abbracciate dalla regola della procedibilit\u0026#224; a querela anche fattispecie caratterizzate da violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; altrui, rispetto alle quali il legislatore ha \u0026#8211; non irragionevolmente \u0026#8211; avvertito il bisogno di un\u0026#8217;energica reazione sanzionatoria, finalizzata a rafforzare l\u0026#8217;efficacia deterrente della norma indipendentemente dalla richiesta di punizione della persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto poi alla lamentata disparit\u0026#224; di trattamento, non pu\u0026#242; a ben guardare ritenersi privo di ogni giustificazione il differente regime di procedibilit\u0026#224; previsto per le lesioni stradali e le lesioni provocate nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sanitaria, ove si consideri che quest\u0026#8217;ultima \u0026#232; stata recentemente oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore \u0026#8211; prima con l\u0026#8217;art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e poi con l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell\u0026#8217;art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie) \u0026#8211; miranti proprio a delimitare l\u0026#8217;ambito della responsabilit\u0026#224; degli operatori sanitari rispetto ai criteri applicabili alla generalit\u0026#224; dei reati colposi, onde contenere i rischi necessariamente connessi all\u0026#8217;esercizio di una professione essenziale per la tutela della vita e della salute dei pazienti ed evitare, cos\u0026#236;, il ben noto fenomeno della cosiddetta \u0026#8220;medicina difensiva\u0026#8221;, produttivo di inutili sprechi di risorse pubbliche e scarsamente funzionale rispetto agli stessi scopi di tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; Dal che la non fondatezza della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRientra nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore l\u0026#8217;individuazione delle soluzioni pi\u0026#249; opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali \u0026#8211; pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata \u0026#8211; suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione sulla congruit\u0026#224; dell\u0026#8217;attuale regime di procedibilit\u0026#224; per le diverse ipotesi di reato contemplate dall\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pisa, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante \u0026#171;Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilit\u0026#224; per taluni reati in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Pisa, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco  VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20201125133333.pdf","oggetto":"Reati e pene - Delitti previsti dall\u0027art. 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e dall\u0027art. 590 bis, c. 1\u0026#176;, del codice penale - Regime di procedibilit\u0026#224; - Mancata previsione della procedibilit\u0026#224; a querela anche per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al c. 2\u0026#176; dell\u0027art. 590 bis del codice penale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"42724","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Asserito eccesso di delega in minus - Rilievo attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Nei giudizi di legittimità costituzionale dell\u0027art. 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e del d.lgs. n. 36 del 2018, non è fondata l\u0027eccezione di inammissibilità delle questioni, formulata per avere omesso i rimettenti di considerare i margini di discrezionalità del legislatore delegato, prospettando un ipotetico eccesso di delega in minus. Tale eccezione attiene al merito della questione, anziché alla sua ammissibilità. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 223 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"42725","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"590","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/04/2018","data_nir":"2018-04-10","numero":"36","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42725","titoletto":"Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all\u0027assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata violazione dell\u0027art. 24 Cost. - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all\u0027art. 24 Cost., dell\u0027art. 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. Dal tenore dell\u0027ordinanza non risulta neppure chiaro a quale dei plurimi diritti garantiti dalla norma costituzionale evocata il rimettente intenda riferirsi.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42726","numero_massima_precedente":"42724","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"590","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42726","titoletto":"Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata violazione dei criteri di delega - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Milano, sez. quinta penale, in riferimento all\u0027art. 76 Cost., del d.lgs. n. 36 del 2018 nella parte in cui omette di prevedere la procedibilità a querela per i delitti di lesioni colpose stradali non aggravate di cui all\u0027art. 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma primo, cod. pen. Le pur articolate argomentazioni spiegate dai rimettenti, e le ulteriori considerazioni svolte dalle parti, non offrono elementi tali da indurre a un ripensamento delle conclusioni raggiunte con la precedente sentenza, di non fondatezza, n. 223 del 2019, che debbono pertanto essere integralmente confermate. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 223 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42727","numero_massima_precedente":"42725","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/04/2018","data_nir":"2018-04-10","numero":"36","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42727","titoletto":"Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della riserva di legge in materia penale - Questioni ancillari ad altra dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77, primo comma, Cost., del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui omette di prevedere la procedibilità a querela per i delitti di lesioni colpose stradali non aggravate di cui all\u0027art. 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma primo, cod. pen. Come argomentate, le tre censure si rivelano meramente ancillari rispetto a quella imperniata sulla violazione dell\u0027art. 76 Cost., già dichiarata manifestamente infondata. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 223 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"42728","numero_massima_precedente":"42726","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/04/2018","data_nir":"2018-04-10","numero":"36","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42728","titoletto":"Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all\u0027assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e irragionevolezza - Non fondatezza della questione - Invito al legislatore ad una complessiva rimeditazione del regime di procedibilità delle diverse ipotesi del reato in esame.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all\u0027art. 3 Cost., dell\u0027art. 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma, il quale delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all\u0027assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se, quanto meno nelle ipotesi previste dal primo comma dell\u0027art. 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., non può negarsi che esse appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa, e che a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, potrebbe discutersi dell\u0027opportunità dell\u0027indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, tuttavia tali considerazioni non sono sufficienti a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016 (e confermata dal d.lgs. n. 36 del 2018), di prevedere la procedibilità d\u0027ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ritenute di particolare allarme sociale. D\u0027altra parte, il rimettente sollecita un intervento che restauri la procedibilità a querela anche con riferimento alla generalità delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al secondo comma, così investendo anche violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l\u0027incolumità altrui. Quanto poi alla lamentata disparità di trattamento, non può ritenersi ingiustificato il differente regime di procedibilità rispetto alle lesioni provocate nell\u0027ambito dell\u0027attività sanitaria, ove si consideri che quest\u0027ultima è stata recentemente oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore miranti a evitare il fenomeno della c.d. \"medicina difensiva\". Rientra nella discrezionalità del legislatore l\u0027individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici dell\u0027attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall\u0027art. 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., i quali ne suggeriscono una complessiva rimeditazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 223 del 2019 e n. 88 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn linea generale, le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, standard che vige, più in particolare, anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati. \u003cem\u003e(Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2020, n. 155 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016; ordinanza n. 178 del 2003\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"42727","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"590","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39782","autore":"Aprile E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 248/2020","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"553","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39957","autore":"Baroni M.","titolo":"Il reato di lesioni stradali tra procedibilità d\u0027ufficio e a querela: nuovi tentativi costituzionali di collaborazione con il legislatore","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"277","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"36937","autore":"Bellin M.","titolo":"La (discussa) procedibilità d\u0027ufficio dei reati di lesioni stradali ed il possibile rimedio della particolare tenuità del fatto","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"609","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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