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C., con ordinanza del 18 dicembre 2023, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 18 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche con ordinanza del 18 dicembre del 2023 (reg. ord. n. 6 del 2024), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; alla funzione di trattazione dell\u0026#8217;udienza preliminare del giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce che l\u0026#8217;imputato veniva rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per aver ceduto sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con il consenso del pubblico ministero e a mezzo del difensore e procuratore speciale, l\u0026#8217;imputato, all\u0026#8217;udienza preliminare, chiedeva l\u0026#8217;applicazione di una pena pari a mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, in continuazione con la pena irrogata con altra sentenza definitiva, emessa dal medesimo giudice per fatti analoghi e divenuta irrevocabile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, ritenuto l\u0026#8217;imputato non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche per la gravit\u0026#224; delle molteplici condotte e dell\u0026#8217;aggravante contestata, respingeva l\u0026#8217;istanza di patteggiamento e, ritenuta la propria incompatibilit\u0026#224;, dichiarava di astenersi dalla trattazione dell\u0026#8217;udienza preliminare disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di conseguenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, respinta la richiesta di astensione, il processo veniva riassegnato al rimettente, il quale, su eccezione della difesa e con l\u0026#8217;opposizione del pubblico ministero, sollevava le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nei termini sopra indicati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale formatasi in riferimento alla disposizione censurata indicando, in particolare, la pronuncia di questa Corte n. 186 del 1992, la quale ha evidenziato che la sentenza che applica la pena concordata presuppone l\u0026#8217;accertamento negativo circa l\u0026#8217;esistenza delle condizioni legittimanti \u0026#171;il proscioglimento \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 129 c.p.p. nonch\u0026#233; la congruenza alle [\u0026#8230;] risultanze [delle indagini preliminari] della qualificazione giuridica del fatto e/o delle circostanze ritenute nella richiesta\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce di essere consapevole che, con l\u0026#8217;ordinanza n. 123 del 2004, questa Corte ha limitato l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento al solo caso in cui si trovi in una diversa fase del giudizio, sul rilievo decisivo secondo cui per la ricorrenza di un\u0026#8217;ipotesi di incompatibilit\u0026#224; del giudice \u0026#171;occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, secondo il rimettente, prima l\u0026#8217;art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105 (Modifica all\u0026#8217;articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere), poi l\u0026#8217;art. 23 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all\u0026#8217;ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennit\u0026#224; spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) e, infine, l\u0026#8217;art. 23 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), hanno determinato un progressivo ampliamento degli ambiti di intervento del giudice in sede di udienza preliminare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224;, gi\u0026#224; all\u0026#8217;indomani della legge n. 479 del 1999, l\u0026#8217;udienza preliminare aveva perduto il carattere di sommariet\u0026#224; che in precedenza la connotava, competendo al giudice un apprezzamento nel merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria e del suo oggetto, divenendo la stessa un \u0026#171;momento di \u0026#8220;giudizio\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; sarebbe tanto pi\u0026#249; vero alla luce della riformulazione della disposizione di cui all\u0026#8217;art. 425, comma 3, cod. proc. pen., operata dall\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2022, in forza della quale il giudice deve valutare gli atti per verificare se sussista una ragionevole previsione di condanna secondo un canone prognostico che \u0026#232; ora di colpevolezza o di innocenza e con poteri decisori pi\u0026#249; ampi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, le questioni sono certamente rilevanti, in quanto il giudizio non pu\u0026#242; essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, giacch\u0026#233; lo stesso rimettente \u0026#232; chiamato a celebrare l\u0026#8217;udienza preliminare nonostante la sussistenza della menzionata situazione pregiudicante, anche in considerazione del rigetto della dichiarazione di astensione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche\u003cem\u003e \u003c/em\u003eil Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale di Isernia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; alla funzione di trattazione dell\u0026#8217;udienza preliminare del giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non \u0026#232; dubitabile che l\u0026#8217;udienza preliminare costituisca una sede pregiudicante o pregiudicabile, in quanto divenuto momento delibativo privo di \u0026#171;caratteri di sommariet\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 335 del 2002);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, dalla originaria formulazione dell\u0026#8217;art. 425 cod. proc. pen., che collegava il proscioglimento alla evidenza della prova (requisito, poi, soppresso dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 105 del 1993) si \u0026#232; passati, con l\u0026#8217;art. 23 della legge n. 479 del 1999, dapprima, alla regola di giudizio secondo cui il giudice doveva escludere il dibattimento anche quando la prova era insufficiente o contraddittoria o, comunque, non idonea a sostenere l\u0026#8217;accusa in giudizio, e poi, con il recente intervento di riforma, all\u0026#8217;attuale comma 3 dell\u0026#8217;art. 425 cod. proc. pen., che richiede la valutazione della ragionevole previsione di condanna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, questa Corte, con la sentenza n. 224 del 2001, ha affermato che \u0026#171;a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l\u0026#8217;udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ci\u0026#242; che attiene alla pi\u0026#249; estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice \u0026#232; chiamato ad adottare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nella medesima sentenza si \u0026#232;, altres\u0026#236;, evidenziato che \u0026#171;[l\u0026#8217;]alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell\u0026#8217;udienza preliminare, riposa, dunque, su una valutazione del merito della accusa ormai non pi\u0026#249; distinguibile \u0026#8211; quanto ad intensit\u0026#224; e completezza del panorama delibativo \u0026#8211; da quella propria di altri momenti processuali, gi\u0026#224; ritenuti non solo \u0026#8220;pregiudicanti\u0026#8221;, ma anche \u0026#8220;pregiudicabili\u0026#8221;, ai fini della sussistenza della incompatibilit\u0026#224;\u0026#187; (cos\u0026#236; anche sentenze n. 400 del 2008 e n. 335 del 2002; Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 febbraio-6 luglio 2022, n. 25951);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, l\u0026#8217;art. 23, comma 1, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto una nuova regola per il giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare, ora chiamato a disporre il rinvio a giudizio solo quando, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza, ritenga possibile \u0026#171;formulare una ragionevole previsione di condanna\u0026#187;, sicch\u0026#233; la natura di giudizio risulta ulteriormente rafforzata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, tale potenziata natura non comporta un \u0026#8220;nuovo\u0026#8221; caso di incompatibilit\u0026#224; nel senso auspicato dal rimettente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, con l\u0026#8217;ordinanza n. 123 del 2004, questa Corte, superando il precedente isolato, costituito dalla sentenza n. 186 del 1992, ha gi\u0026#224; dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede, \u0026#171;in mancanza di una richiesta di rito abbreviato\u0026#187;, un obbligo di astensione del giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare \u0026#171;che abbia in precedenza rigettato la richiesta di applicazione della pena nel corso della medesima udienza preliminare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nella richiamata pronuncia si \u0026#232; evidenziato che le censure di incostituzionalit\u0026#224; erano dirette all\u0026#8217;affermazione di una causa di incompatibilit\u0026#224; per la funzione di trattazione dell\u0026#8217;udienza preliminare del giudice che, dopo avere rigettato la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (e in mancanza di una richiesta di rito abbreviato), fosse chiamato a svolgere detta funzione nei confronti dei medesimi imputati e per gli stessi fatti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai fini della soluzione di manifesta infondatezza, la Corte ha ritenuto decisivo il rilievo \u0026#171;secondo cui per la ricorrenza di un\u0026#8217;ipotesi di incompatibilit\u0026#224; del giudice occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase (cfr. \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999, sentenza n. 131 del 1996)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il rigetto della richiesta di patteggiamento \u0026#8211; pur presupponendo la valutazione del merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria, esprimendo il giudice il proprio convincimento sulla responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato \u0026#8211; si colloca immediatamente prima della decisione conclusiva dell\u0026#8217;udienza preliminare ponendosi come momento \u0026#8223;endofasico\u0026#8221; prodromico alla sua naturale definizione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pi\u0026#249; specificamente, il provvedimento che respinge la richiesta di applicazione della pena, cui il rimettente riconnette efficacia pregiudicante, \u0026#232; adottato non gi\u0026#224; in una fase processuale precedente e distinta, ma all\u0026#8217;interno della stessa udienza preliminare, la quale gi\u0026#224; nella disciplina recata dal codice di rito si presenta senza soluzione di continuit\u0026#224;, e dunque, nemmeno suddivisa in \u0026#8220;sub-fasi\u0026#8221; (sentenza n. 64 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le valutazioni sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e debbono essere compiute in diverse fasi procedimentali \u0026#171;perch\u0026#233;, diversamente opinando, si attribuirebbe all\u0026#8217;imputato la potest\u0026#224; di determinare l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dando contestualmente luogo ad una irragionevole frammentazione della serie procedimentale: il processo \u0026#232; per sua natura costituito da una sequenza di atti, ciascuno dei quali pu\u0026#242; astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti incidere sui suoi esiti, cos\u0026#236; che, se si dovesse isolare ogni atto che contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento all\u0026#8217;interno della medesima fase procedimentale, si pregiudicherebbe irrimediabilmente l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; del giudizio\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, nella sentenza n. 64 del 2022, si \u0026#232; affermato che \u0026#171;[l]a giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; [\u0026#8230;] costante, a partire almeno dal 1996, nel ritenere del tutto ragionevole che, all\u0026#8217;interno di ciascuna delle fasi \u0026#8211; intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva \u0026#8211; resti, in ogni caso, preservata l\u0026#8217;esigenza di continuit\u0026#224; e di globalit\u0026#224;, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessit\u0026#224; di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, in continuit\u0026#224; con le precedenti decisioni di questa Corte, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; del giudice - Mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; alla funzione di trattazione dell\u0026#8217;udienza preliminare del giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di applicazione della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento - Irrazionalit\u0026#224; del sistema.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46359","titoletto":"Processo penale - Incompatibilità del giudice - Condizioni - Valutazione \"contenutistica\" sulla medesima res iudicanda in precedente e distinta fase del procedimento - Riconducibilità alla nozione di \"giudizio\" degli esiti dell\u0027udienza preliminare (nel caso di specie: manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l\u0027incompatibilità alla funzione di trattazione dell\u0027udienza preliminare del GUP che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso della medesima udienza). (Classif. 199028).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAlla stregua della fisionomia che l’udienza preliminare è venuta assumendo, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti) e più di recente dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), le decisioni che ne costituiscono l’esito devono essere annoverate tra i “giudizi” idonei a pregiudicarne altri e a essere a loro volta pregiudicati. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 400/2008 - mass. 33001; S. 335/2002 - 27183; S. 224/2001 - 26389\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAi fini della incompatibilità le valutazioni sulla \u003cem\u003emedesima res iudicanda\u003c/em\u003e debbono essere compiute in diverse fasi procedimentali. Diversamente, si attribuirebbe all’imputato la potestà di determinare l’incompatibilità del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dando contestualmente luogo ad una irragionevole frammentazione della serie procedimentale. (\u003cem\u003ePrecedenti S. 74/2024 - mass. 46126; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Isernia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost. – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare del GUP che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento. Pur costituendo ormai l’udienza preliminare un “giudizio” ai fini dell’incompatibilità, il provvedimento che respinge la richiesta di applicazione della pena, al quale il rimettente riconnette nella specie forza pregiudicante, è stato adottato non già – come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale – in una fase processuale precedente e distinta rispetto a quella della quale il giudice è investito, ma all’interno della stessa udienza preliminare, quale momento \"endofasico\" prodromico alla sua naturale definizione). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 186/1992 - mass. 18201\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45196","autore":"Aiuti V.","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 150/2024","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1434","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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