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U., con ordinanza del 9 giugno 2022, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 giugno 2022, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Grosseto ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente deve giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilit\u0026#224; penale di A. U., rinviato a giudizio per il delitto di rapina di cui all\u0026#8217;art. 628, primo comma, cod. pen., per avere costretto due dipendenti di un supermercato a consegnargli la somma di dieci euro mediante l\u0026#8217;uso di minaccia, consistita nelle frasi \u0026#171;se non mi date 10 euro torno con la pistola\u0026#187; e \u0026#171;ti spacco la testa\u0026#187;.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitenuto che il fatto addebitato all\u0026#8217;imputato sia provato dalle risultanze delle indagini, e che sia giuridicamente inquadrabile nella fattispecie di rapina anzich\u0026#233; in quella di estorsione (non avendo le persone offese altra scelta se non quella di consegnare la somma richiesta, a fronte delle pressanti minacce proferite dall\u0026#8217;imputato), il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e stima peraltro che sussistano gli estremi della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen., consistente, per quel che qui rileva, nell\u0026#8217;avere l\u0026#8217;agente, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuit\u0026#224;; circostanza applicabile anche, per costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, a reati plurioffensivi come la rapina, nei quali il patrimonio \u0026#232; soltanto uno dei beni giuridici che il legislatore ha inteso tutelare.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;imputato \u0026#232; stata per\u0026#242; correttamente contestata, prosegue il rimettente, la circostanza aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.; circostanza che ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve anche essere concretamente applicata, dal momento che l\u0026#8217;imputato ha riportato gravi condanne per delitti contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; individuale, nonch\u0026#233; per cessione di sostanze stupefacenti in un arco temporale che va dal 1994 all\u0026#8217;ultima condanna irrevocabile, risalente al 2019. Inoltre, l\u0026#8217;imputato ha manifestato la propria pericolosit\u0026#224; sociale anche in epoca recente, nonostante abbia da poco concluso l\u0026#8217;espiazione di altre pene detentive.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; d\u0026#8217;altronde, ad avviso del rimettente, potrebbe prescindersi dell\u0026#8217;applicazione della circostanza aggravante della recidiva in funzione dell\u0026#8217;esigenza di evitare all\u0026#8217;imputato un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravit\u0026#224; del fatto, \u0026#171;perch\u0026#233; si tratterebbe di un espediente finalizzato a eludere il divieto normativo di cui all\u0026#8217;art. 69, comma 4, c.p.\u0026#187;.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di adeguare la pena all\u0026#8217;effettivo disvalore del fatto giustificherebbe invece, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la dichiarazione di prevalenza dell\u0026#8217;attenuante sulla recidiva, tenuto conto dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del minimo edittale di cinque anni di reclusione previsto dall\u0026#8217;art. 628, primo comma, cod. pen. Una tale pena \u0026#8211; anche ove si tenesse conto della riduzione connessa alla scelta del rito \u0026#8211; sarebbe infatti \u0026#171;del tutto sproporzionata rispetto alla condotta commessa, consistita nel conseguimento di un profitto di dieci euro con pari danno per la parte offesa\u0026#187;.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. precluderebbe tuttavia un tale esito: dal che la rilevanza delle questioni sollevate.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta anzitutto i numerosi precedenti di questa Corte con i quali la disposizione censurata \u0026#232; stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui vietava la prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen., sottolineando in particolare quelle pronunce che hanno riguardato circostanze espressive di una minore gravit\u0026#224; del fatto (sono citate le sentenze n. 251 del 2012, n. 105 del 2014 e n. 205 del 2017).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tali circostanze sarebbe assimilabile quella prevista dall\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen., che parimenti presuppone una minore lesivit\u0026#224; di un delitto contro il patrimonio, o che comunque offende il patrimonio. N\u0026#233; rileverebbe che la circostanza in parola sia un\u0026#8217;attenuante a effetto comune, alla luce di recenti pronunce di questa Corte relative all\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., che hanno investito anche circostanze di tale natura (sono citate le sentenze n. 143 e n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParticolare significato assumerebbe proprio la sentenza n. 143 del 2021, relativa alla circostanza del fatto di lieve entit\u0026#224; nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in cui questa Corte ha sottolineato la peculiare funzione, svolta da tale attenuante, di mitigare \u0026#8211; in rapporto alla minore gravit\u0026#224; oggettiva del fatto \u0026#8211; una risposta punitiva di eccezionale asprezza, incapace di adattarsi alla variet\u0026#224; delle situazioni concrete riconducibili al modello legale. Analoghe considerazioni varrebbero, ad avviso del rimettente, per l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen. in relazione al delitto di rapina, la cui pena minima di cinque anni di reclusione \u0026#232; anch\u0026#8217;essa assai elevata, e il cui perimetro applicativo si estende a \u0026#171;una variet\u0026#224; di situazioni concrete anche molto dissimili in termini di offensivit\u0026#224;\u0026#187;, con conseguente rischio che la pena in concreto irrogata risulti sproporzionata rispetto ai fatti di minore impatto lesivo. Un rischio che proprio l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen. sarebbe chiamata a schermare, come risulterebbe anche dalla circostanza che l\u0026#8217;art. 278 del codice di procedura penale attribuisce eccezionalmente rilievo a tale attenuante in deroga alla regola generale della irrilevanza di ogni altra circostanza a effetto comune.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl divieto di soccombenza della recidiva reiterata rispetto all\u0026#8217;attenuante in esame violerebbe, dunque, il \u0026#171;principio della necessaria proporzione della pena rispetto all\u0026#8217;offensivit\u0026#224; del fatto, attraverso una abnorme enfatizzazione della recidiva\u0026#187; (sono citate, ancora, le sentenze n. 251 del 2012, n. 205 del 2017 e n. 185 del 2015), ponendosi cos\u0026#236; in contrasto con il principio della proporzione della pena \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 27, terzo comma, Cost.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la disciplina censurata violerebbe il principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando l\u0026#8217;assoggettamento alla medesima pena di condotte significativamente diverse in termini di offensivit\u0026#224;.\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza di cui in epigrafe, il GUP del Tribunale di Grosseto ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Non implausibile \u0026#232; il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, relativo alla qualificazione come rapina del fatto contestato all\u0026#8217;imputato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Lo stesso rimettente argomenta tale qualificazione sulla base del carattere asseritamente irresistibile delle minacce proferite dall\u0026#8217;imputato, determinanti come tali una coazione \u003cem\u003ecui resisti non potest\u003c/em\u003e, e per mezzo delle quali egli avrebbe in effetti \u0026#8220;sottratto\u0026#8221; la somma di dieci euro ai dipendenti di un supermercato (sulla sufficienza della verifica di non implausibilit\u0026#224; del presupposto interpretativo del rimettente nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 113 e n. 25 del 2023, n. 264, n. 254 e n. 203 del 2022).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, anche qualora il fatto fosse qualificato quale estorsione \u0026#8211; muovendo dall\u0026#8217;opposta prospettiva secondo cui l\u0026#8217;imputato, a mezzo di minacce di per s\u0026#233; non irresistibili (anche in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui l\u0026#8217;azione ha avuto luogo), avrebbe \u0026#8220;costretto\u0026#8221; i soggetti passivi a consegnargli la somma di denaro in questione, nei termini dunque di una coazione meramente \u0026#8220;relativa\u0026#8221; \u0026#8211; permarrebbe comunque per il giudice l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, della quale egli si duole, di considerare prevalente sulla contestata recidiva reiterata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuit\u0026#224;, applicabile tanto alla rapina quanto all\u0026#8217;estorsione, per effetto dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche laddove il rimettente avesse optato per questa diversa ipotesi ricostruttiva, dunque, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate avrebbero mantenuto la loro rilevanza.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono fondate.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nel dichiarare costituzionalmente illegittimo, per contrasto con i medesimi parametri oggi evocati, l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell\u0026#8217;ergastolo, prevedeva il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante sulla recidiva reiterata di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen., la recente sentenza n. 94 del 2023 di questa Corte ha rammentato tutte le precedenti pronunce \u0026#8211; di cui anche il rimettente d\u0026#224; puntualmente conto \u0026#8211; con le quali \u0026#232; stato ritenuto incompatibile con la Costituzione, e segnatamente con il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all\u0026#8217;aggravante della recidiva reiterata, riconducibile alla regola generale di cui all\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. (punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE in quella stessa sentenza si sono, altres\u0026#236;, passate in rassegna le diverse \u003cem\u003erationes decidendi\u003c/em\u003e sottese a quelle pronunce (punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), riconducibili a \u0026#171;una triplice direttrice\u0026#187; ma al tempo stesso \u0026#171;a principi comuni\u0026#187;, e segnatamente all\u0026#8217;esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravit\u0026#224; (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severit\u0026#224; della risposta sanzionatoria, evitando in particolare quella che la sentenza \u0026#8220;capostipite\u0026#8221; n. 251 del 2012 gi\u0026#224; aveva definito l\u0026#8217;\u0026#171;abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato\u0026#187; (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) creata dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Questa medesima ragione di fondo non pu\u0026#242; che condurre, anche nel caso ora all\u0026#8217;esame, alla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale auspicata dal giudice rimettente.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attenuante del danno di particolare tenuit\u0026#224; si applica, per espresso dettato normativo, ai delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio. Tra tali delitti assumono particolare rilievo prasseologico i delitti di rapina ed estorsione, caratterizzati da una pena minima edittale particolarmente elevata, pari a cinque anni di reclusione nelle ipotesi non aggravate; una pena minima che \u0026#232; essa stessa frutto di successivi interventi legislativi che hanno alterato le originarie scelte sanzionatorie del codice del 1930, determinando una \u0026#171;pressione punitiva [\u0026#8230;] ormai diventata estremamente rilevante\u0026#187;, rispetto alla quale questa Corte ha recentemente invocato una \u0026#171;attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato\u0026#187; (sentenza n. 190 del 2020, punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa latitudine dello schema legale dei delitti in parola, d\u0026#8217;altra parte, fa s\u0026#236; che essi si prestino ad abbracciare anche condotte di modesto disvalore: non solo con riferimento all\u0026#8217;entit\u0026#224; del danno patrimoniale cagionato alla vittima, che pu\u0026#242; anche ammontare (come nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) a pochi euro sottratti alle casse di un supermercato; ma anche con riferimento alle modalit\u0026#224; della condotta, che pu\u0026#242; esaurirsi in forme minimali di violenza (come una lieve spinta) ovvero, come ancora nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia gi\u0026#224; integra la modalit\u0026#224; alternativa di condotta costituita dalla minaccia.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche rispetto a simili fatti, la disciplina vigente impone una pena minima di cinque anni di reclusione: una pena che risulterebbe, per\u0026#242;, manifestamente sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; oggettiva dei fatti medesimi \u0026#8211; anche in rapporto alle pene previste per la generalit\u0026#224; dei reati contro la persona \u0026#8211;, se l\u0026#8217;ordinamento non prevedesse meccanismi per attenuare la risposta sanzionatoria nei casi meno gravi.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in quest\u0026#8217;ottica, del resto, la recentissima sentenza n. 120 del 2023 ha ritenuto costituzionalmente necessaria, con riferimento al delitto di estorsione, la previsione di una circostanza attenuante comune per i fatti di lieve entit\u0026#224;. Questi ultimi sono essi pure riconducibili allo schema legale di quel delitto, ma \u0026#8211; all\u0026#8217;evidenza \u0026#8211; non risultano meritevoli di un trattamento sanzionatorio che, nel minimo, il legislatore ha calibrato su una tipologia criminosa di significativa gravit\u0026#224;; un trattamento per\u0026#242; che, per la sua asprezza, risulterebbe manifestamente sproporzionato rispetto ai fatti meno offensivi, in relazione ai quali non pu\u0026#242; mancare una \u0026#171;valvola di sicurezza\u0026#187; (punto 7.6. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), che consenta al giudice di irrogare una pena meno afflittiva.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;effetto \u0026#8220;calmierante\u0026#8221; di tutte le circostanze attenuanti \u0026#8211; ivi compresa quella relativa al danno patrimoniale di particolare tenuit\u0026#224; (art. 62, numero 4, cod. pen.) che viene in considerazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; rispetto all\u0026#8217;elevato minimo edittale previsto dal legislatore per i delitti di rapina ed estorsione \u0026#232; per\u0026#242; destinato a essere sistematicamente eliso, allorch\u0026#233; all\u0026#8217;imputato venga contestata la recidiva reiterata \u0026#8211; ci\u0026#242; che spesso accade nella prassi, rispetto a questa specifica tipologia di imputati \u0026#8211;, e allorch\u0026#233; il giudice ritenga di dover altres\u0026#236; applicare tale circostanza aggravante, in ragione delle accentuate colpevolezza e pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, rivelate in particolare dal non essersi lasciato distogliere dal commettere ulteriori reati, nonostante l\u0026#8217;ammonimento ricevuto con le precedenti condanne (sentenza n. 56 del 2021, punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ulteriori precedenti ivi citati). In tal caso, infatti, l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. non consente al giudice, salve le possibili diminuenti connesse alla scelta del rito, di commisurare una pena inferiore al minimo edittale, e dunque a cinque anni di reclusione; dovendosi al riguardo escludere \u0026#8211; come giustamente sottolinea il rimettente \u0026#8211; che il giudice sia tenuto a non applicare l\u0026#8217;aggravante della recidiva, in presenza di una pi\u0026#249; accentuata colpevolezza e pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, soltanto per evitare di dover irrogare una pena eccessiva rispetto al disvalore del fatto (ancora, sentenza n. 120 del 2023, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimili considerazioni, peraltro, valgono anche rispetto a tutti gli altri delitti cui pu\u0026#242; trovare applicazione la circostanza attenuante in esame. La particolare tenuit\u0026#224; del danno patrimoniale causato determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il solo patrimonio, o che offendono \u0026#8211; accanto ad altri beni giuridici \u0026#8211; anche il patrimonio; e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata dell\u0026#8217;imputato. Circostanza, quest\u0026#8217;ultima, che nulla ha a che vedere con la gravit\u0026#224; oggettiva e soggettiva del singolo fatto di reato, cui la pena \u0026#8211; in un sistema orientato alla \u0026#8220;colpevolezza per il fatto\u0026#8221;, e non gi\u0026#224; alla \u0026#8220;colpa d\u0026#8217;autore\u0026#8221;, o alla mera neutralizzazione della pericolosit\u0026#224; individuale \u0026#8211; \u0026#232; chiamata a fornire risposta.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche rispetto alla circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen. si impone, pertanto, una nuova declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale del meccanismo disegnato dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., sulla falsariga di quelle che l\u0026#8217;hanno preceduta, s\u0026#236; da porre in condizioni il giudice di non dover necessariamente irrogare una pena manifestamente sproporzionata al disvalore del singolo fatto di reato, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Conseguentemente, l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;11 luglio 2023\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto Milana\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, primo comma, n. 4), codice penale sulla recidiva di cui all\u0027art. 99, quarto comma, codice penale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45820","titoletto":"Reati e pene - Concorso di circostanze - Reati contro il patrimonio o che offendono anche il patrimonio - Divieto di prevalenza dell\u0027attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale sull\u0027aggravante della recidiva reiterata - Violazione del principio di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. La particolare tenuità del danno patrimoniale determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il patrimonio, o anche il patrimonio, e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva del reato, cui la pena – in un sistema orientato alla “colpevolezza per il fatto”, e non alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità – è chiamata a dare risposta; ciò tanto più in relazione a delitti – quali, nella specie, la rapina e l’estorsione – caratterizzati da un minimo edittale particolarmente elevato (cinque anni di reclusione), frutto di un progressivo inasprimento rispetto alle scelte originarie del codice, e tuttavia suscettibili di ricomprendere nella propria sfera applicativa anche fatti di modesta gravità sotto il profilo dell’entità del danno e delle modalità della condotta. Il divieto di prevalenza previsto dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Grosseto viola pertanto il principio di proporzionalità della pena perché, non consentendo al giudice di adeguare la sanzione al concreto disvalore del singolo fatto di reato, può comportare l’applicazione di una pena manifestamente sproporzionata per eccesso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 120/2023 - mass. 45595, 45597; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 56/2021; S. 251/2012 - mass. 36711\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44493","autore":"Cerri A.","titolo":"Contributo alla discussione sul \"diritto vivente\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43465","autore":"Diamanti F.","titolo":"Recidiva reiterata e danno di speciale tenuità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44683","autore":"Dolcini E.","titolo":"Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44374","autore":"Faillaci G.","titolo":"Corte costituzionale: introdotta la \"valvola di sicurezza\" dell\u0027attenuante di lieve entità del fatto per il delitto di rapina","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"603","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44341","autore":"Fragasso B.","titolo":"Il sindacato di costituzionalità sulle circostanze aggravanti privilegiate, tra proporzionalità e individualizzazione della pena","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"570","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43822","autore":"Merenda I.","titolo":"Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale. 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