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Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale del disegno di legge n. 1147 approvato dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante \u0026#171;Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39\u0026#187;, e del disegno di legge n. 1176 approvato dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, recante \u0026#171;Estensione dell\u0027applicazione dell\u0027articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10\u0026#187;, promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificati il 27 aprile e il 9 maggio 2001, depositati in cancelleria il 7 e il 16 maggio successivi ed iscritti ai nn. 23 e 28 del registro ricorsi 2001. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eVisti\u003c/I\u003e gli atti di costituzione della Regione Siciliana; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eudito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica dell\u00278 aprile 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003euditi\u003c/I\u003e l\u0027avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Germana Civiletti, Paolo Chiapparrone e Michele Arcadipane per la Regione Siciliana. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ricorso notificato il 27 aprile 2001, depositato il successivo 7 maggio (reg. ricorsi n. 23 del 2001), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo \u0026#171;Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La delibera legislativa impugnata estende (a) al personale immesso in ruolo ai sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni nonch\u0026#233; del personale di cui all\u0027art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8), in servizio presso le aziende unit\u0026#224; sanitarie locali e le aziende ospedaliere, (b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, nonch\u0026#233; (c) ai dipendenti (dei soppressi patronati scolastici) inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, la disciplina inerente al riequilibrio di anzianit\u0026#224; e al salario individuale di anzianit\u0026#224; previsto dall\u0027art. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall\u0027accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali); disciplina gi\u0026#224; oggetto di estensione, a beneficio del personale degli enti locali, a opera dell\u0027art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1.1. - Il Commissario dello Stato denuncia l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della delibera legislativa regionale per violazione degli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; dell\u0027art. 17, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si sostiene, nel ricorso, che l\u0027estensione della disciplina del riequilibrio di anzianit\u0026#224; e del salario individuale di anzianit\u0026#224;, \u0026#171;frutto [\u0026#8230;] di accordi con i rappresentanti sindacali di lavoratori appartenenti a categoria (quella del personale degli enti locali) affatto diversa da quella oggetto della attuale disposizione\u0026#187;, oltre a riguardare categorie non omogenee di personale, non sarebbe sorretta da alcuna plausibile motivazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tale normativa si porrebbe in contrasto con l\u0027art. 17, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), dello Statuto speciale, che, in materia di personale appartenente al servizio sanitario nazionale, attribuirebbe alla Regione una competenza meramente integrativa - e in tal senso si menziona la sentenza di questa Corte n. 484 del 1991 -, dalla quale \u0026#171;palesemente\u0026#187; la delibera legislativa esorbiterebbe, introducendo una nuova disciplina per la determinazione di una componente del trattamento economico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il provvedimento impugnato, inoltre, nell\u0027individuare soltanto alcune categorie di beneficiari della rideterminazione dell\u0027anzianit\u0026#224; di servizio, sarebbe all\u0027origine di ulteriori disparit\u0026#224; di trattamento, sia tra il personale gi\u0026#224; individuato dalla legge regionale n. 39 del 1985 (\u0026#171;giacch\u0026#233; non vengono richiamati tutti gli uffici sede di servizio dei soggetti ivi contemplati\u0026#187;), sia nei confronti della generalit\u0026#224; dei dipendenti delle aziende del Servizio sanitario e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, cui la disciplina non si estende; con conseguenti inevitabili ripercussioni negative sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni interessate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le disposizioni denunciate, la cui applicazione comporta necessariamente nuovi e maggiori oneri finanziari a carico degli enti e delle amministrazioni presso cui i beneficiari prestano servizio, violerebbero, infine, l\u0027art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto esse non farebbero alcun riferimento n\u0026#233; alla quantificazione della spesa n\u0026#233; alle risorse con le quali farvi fronte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1.2. - Con atto depositato il 23 maggio 2001, si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sia dichiarata infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa regionale rileva come la delibera legislativa non riguardi soltanto la materia sanitaria, ma si inserisca, al pari della richiamata legge regionale n. 39 del 1985, \u0026#171;nel filone della legislazione speciale risalente alle leggi n. 285 del 1977 e n. 138 del 1984 sulla c.d. occupazione giovanile\u0026#187;. La disciplina impugnata, rientrando nella \u0026#171;sub-materia\u0026#187; dell\u0027occupazione, inciderebbe dunque su un ambito che \u0026#171;comporta per sua natura un intervento a largo raggio in vari settori materiali\u0026#187; (a tal riguardo, si fa riferimento alla sentenza n. 988 del 1988 di questa Corte) e si inserirebbe \u0026#171;nel \u0026#171;sistema di valori\u0026#187; delineato dalla citata legislazione in tema di occupazione giovanile, ispirato ai principi sanciti dagli articoli 4 (diritto al lavoro) e 31, secondo comma (tutela della giovent\u0026#249;), della Costituzione. In quest\u0027ottica, si porrebbe anche l\u0027intento perequativo - proprio della delibera legislativa denunciata e gi\u0026#224; perseguito, per il personale degli enti locali, con la legge regionale n. 10 del 2000 - relativo al trattamento economico dei giovani a suo tempo inquadrati nelle aziende USL ed ospedaliere, rispetto a quelli che vennero immessi nei ruoli dell\u0027amministrazione regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Cos\u0026#236; ricostruita la \u003cI\u003eratio\u003c/I\u003e della normativa impugnata, la Regione sottolinea che essa si porrebbe come un \u0026#171;intervento correttivo\u0026#187;, destinato a dare una \u0026#171;sistemazione definitiva\u0026#187; al trattamento del personale interessato. Sarebbe quindi frutto di un \u0026#171;evidente travisamento\u0026#187;, ad avviso della difesa regionale, differenziare - solo sulla base della diversa ampiezza della competenza legislativa regionale nei rispettivi settori - la normativa sul personale degli enti locali [per il quale l\u0027art. 14, lettera \u003cI\u003eo\u003c/I\u003e), dello Statuto speciale attribuisce alla Regione una competenza esclusiva] e quella sul personale delle aziende sanitarie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con specifico riguardo alla asserita disparit\u0026#224; di trattamento denunciata dal Commissario dello Stato, la resistente rimarca altres\u0026#236; come il vizio non sarebbe configurabile sotto il profilo della parzialit\u0026#224; dell\u0027estensione dei benefici per il personale delle aziende del Servizio sanitario, data la onnicomprensivit\u0026#224; del riferimento, contenuto nella normativa impugnata, ai \u0026#171;dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione\u0026#187;, tra i quali, si sottolinea, rientrano quelli inquadrati da tali enti ai sensi della legge regionale n. 39 del 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La disparit\u0026#224; di trattamento non sussisterebbe neppure in relazione alla mancata estensione alla generalit\u0026#224; dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio in Sicilia, poich\u0026#233; il personale del comparto sanitario avrebbe gi\u0026#224; fruito di un meccanismo (disciplinato all\u0027art. 54 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348) di valutazione dell\u0027anzianit\u0026#224; maturata, non dissimile dal \u0026#171;riequilibrio di anzianit\u0026#224;\u0026#187; di cui \u0026#232; causa; i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, d\u0027altro canto, potrebbero fruire, \u0026#171;ove necessario\u0026#187;, della clausola relativa ai dipendenti degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione (essendo tali gli enti in cui si articola il Servizio sanitario nazionale che hanno sede in Sicilia). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In ordine alla denunciata violazione dell\u0027art. 81, quarto comma, della Costituzione, la difesa regionale sottolinea, con riguardo alla mancata quantificazione della spesa, che la materia della determinazione del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti di tutti i comparti sarebbe stata da tempo sottratta all\u0027ambito della legislazione e rimessa alla contrattazione collettiva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto infine alla mancata copertura, il finanziamento delle spese correnti del settore sanitario graverebbe sul bilancio della Regione, ci\u0026#242; che parrebbe sufficiente a ritenere rispettato il parametro costituzionale richiamato dal ricorrente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Con ricorso notificato il 9 maggio 2001, depositato il successivo 16 maggio (reg. ricorsi n. 28 del 2001), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo \u0026#171;Estensione dell\u0027applicazione dell\u0027articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il provvedimento impugnato estende (a) al personale inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985 in atto in servizio presso gli enti locali, le aziende USL e le aziende ospedaliere, (b) agli \u0026#171;altri\u0026#187; dipendenti in servizio presso gli enti locali e le aziende USL e le aziende ospedaliere e (c) al personale (dei soppressi patronati scolastici) di cui alla legge regionale n. 93 del 1982 l\u0027applicazione dell\u0027art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2000, che, nel prevedere (al comma 1) il blocco dei pensionamenti anticipati, attribuisce (\u0026#171;al fine di creare condizioni favorevoli all\u0027avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni\u0026#187;, e \u0026#171;in deroga a quanto disposto dal comma 1\u0026#187;) al personale che abbia raggiunto il sessantesimo anno di et\u0026#224; e conti almeno quindici anni di servizio effettivo nonch\u0026#233; al personale di qualunque et\u0026#224; che abbia maturato venticinque anni di servizio effettivo il \u0026#171;diritto a conseguire l\u0027anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993\u0026#187; (comma 2 del citato art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.1. - Il Commissario dello Stato denuncia l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della delibera legislativa impugnata per violazione degli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana e degli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sottolineando come le pensioni per il personale degli enti locali e per quello appartenente al Servizio sanitario nazionale siano erogate dall\u0027INPDAP, nel ricorso si denuncia, in primo luogo, la \u0026#171;palese incompetenza\u0026#187; del legislatore siciliano a \u0026#171;modificare o introdurre nuovi requisiti per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo di categorie di dipendenti pubblici il cui sistema previdenziale \u0026#232; amministrato da Istituti nazionali soggetti alla esclusiva normativa statale\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La normativa impugnata, inoltre, provocherebbe inevitabili conseguenze negative sul buon andamento delle amministrazioni coinvolte, che risulterebbero private di parte dei propri dipendenti e sarebbero quindi costrette a bandire nuovi concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Alla conseguente violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione si assocerebbe, quindi, anche quella degli articoli 5 e 128 della stessa, derivante dalla \u0026#171;grave compromissione dell\u0027autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre, l\u0027art. 1, comma 3, della delibera impugnata, il quale prevede che gli oneri discendenti dal collocamento a riposo anticipato siano a carico degli enti di appartenenza dei beneficiari del provvedimento, rappresenta, ad avviso del ricorrente, l\u0027\u0026#171;unica soluzione praticabile\u0026#187; per far fronte alle spese derivanti dalla medesima normativa, non essendo possibile assoggettare a tali spese l\u0027ente statale erogatore delle pensioni e neppure porre a carico del bilancio regionale i non quantificati e non quantificabili oneri per la liquidazione dell\u0027indennit\u0026#224; di quiescenza in favore di categorie di personale che non appartengono all\u0027amministrazione regionale. Ci\u0026#242; nondimeno, la previsione introdotta risulterebbe \u0026#171;abnorme\u0026#187; e si porrebbe in contrasto con l\u0027art. 81, quarto comma, della Costituzione, sia per la mancata determinazione degli effetti finanziari cui darebbe origine, sia per la mancata individuazione dei mezzi con i quali gli enti locali e le aziende USL ed ospedaliere dovrebbero far fronte agli oneri posti a carico dei loro bilanci (a sostegno della doglianza, si menziona la sentenza n. 92 del 1981 di questa Corte). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La previsione si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0027art. 119 della Costituzione, ai sensi del quale \u0026#232; preclusa alla Regione - nel quadro del coordinamento con la finanza statale e locale - l\u0027imposizione di oneri agli enti locali non derivanti da decisioni a questi ultimi imputabili. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine, il Commissario dello Stato evidenzia come il diverso trattamento pensionistico riservato ai dipendenti degli enti locali e delle aziende USL ed ospedaliere della Sicilia rispetto a quelli del resto del territorio nazionale risulti \u0026#171;del tutto privo di giustificazione\u0026#187; e pertanto contrastante con il principio di parit\u0026#224; di trattamento di cui all\u0027art. 3 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.2. - Con atto depositato il 4 giugno 2001, si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sia dichiarata infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con riferimento alla denunciata incompetenza del legislatore siciliano, derivante dall\u0027interferenza della previsione impugnata con la disciplina - di esclusiva competenza statale - del sistema previdenziale dei dipendenti di cui si tratta, la difesa regionale sottolinea come, gi\u0026#224; in passato, siano state approvate leggi volte a favorire l\u0027esodo di personale il cui trattamento pensionistico \u0026#232; erogato da istituti previdenziali nazionali, senza con ci\u0026#242; modificare la normativa statale relativa ai requisiti per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Si cita, in tal senso, l\u0027art. 12 della legge della Regione Siciliana 23 maggio 1991, n. 36 (Modifiche ed integrazioni all\u0027attuale legislazione regionale in materia di cooperazione), che, per il pensionamento anticipato dei dipendenti delle cooperative agricole, delle cantine sociali e dei consorzi agrari, ha costituito un fondo gestito dall\u0027Assessorato regionale dell\u0027agricoltura e delle foreste, cui attingere per il pagamento di una rendita mensile dei dipendenti fino al maturare dei requisiti di legge per il conseguimento del diritto alla pensione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La disciplina oggi impugnata presenterebbe forti analogie con queste previsioni, nella misura in cui pone a carico degli enti coinvolti gli oneri connessi all\u0027esodo dei dipendenti. Ci\u0026#242;, peraltro, non si tradurrebbe in una violazione degli articoli 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, in quanto non si tratterebbe di oneri nuovi, \u0026#171;ma di oneri sostitutivi di quelli connessi al pagamento delle retribuzioni ed anzi inferiori a questi ultimi\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infondata sarebbe, ad avviso della difesa regionale, anche la questione inerente alla asserita violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione. Ci\u0026#242; in quanto la diminuzione del numero dei dipendenti che discenderebbe dall\u0027applicazione della normativa non comporterebbe conseguenze irragionevoli o arbitrarie, nella misura in cui, almeno con riguardo alle amministrazioni comunali (\u0026#171;costituenti la fetta pi\u0026#249; larga degli enti coinvolti dall\u0027iniziativa legislativa\u0026#187;), la diminuzione dell\u0027organico corrisponderebbe alla diminuzione dei carichi di lavoro derivante dall\u0027applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa (d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447) e sull\u0027autocertificazione (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonch\u0026#233; dai processi di informatizzazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In ordine alla denunciata violazione degli articoli 5 e 128 della Costituzione, viene pregiudizialmente rilevata l\u0027inammissibilit\u0026#224; della censura, che conseguirebbe alla invocazione di parametri erronei, dovendosi piuttosto fare riferimento all\u0027art. 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, che attribuisce a quest\u0027ultima competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Nel merito, comunque, la censura sarebbe infondata, in quanto la \u0026#171;laconicit\u0026#224;\u0026#187; della normativa impugnata denoterebbe l\u0027intenzione del legislatore regionale di demandare a un regolamento di esecuzione la disciplina di dettaglio sulle modalit\u0026#224; di attuazione dell\u0027esodo: in quella sede si dovr\u0026#224; tenere conto delle esigenze di organico dei singoli enti interessati, assumendo altres\u0026#236; il previsto limite del 45 per cento come soglia massima dell\u0027esodo medesimo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La rilevata non irragionevolezza delle previsioni contenute nella delibera legislativa di cui \u0026#232; causa varrebbe, infine, a dimostrare la non contrariet\u0026#224; delle stesse all\u0027art. 3 della Costituzione, dovendosi anzi sottolineare che l\u0027estensione della disciplina di cui all\u0027art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 avrebbe l\u0027effetto di eliminare un\u0027attuale disparit\u0026#224; di trattamento del personale in ambito regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Il Commissario dello Stato, in data 26 marzo 2003, ha depositato una memoria nel giudizio promosso con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 28 del 2001. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3.1. - Nell\u0027atto si sottolinea come il ricorso sia stato proposto anteriormente all\u0027entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo \u003cI\u003eV\u003c/I\u003e della parte seconda della Costituzione), e ci\u0026#242; comporterebbe la non diretta rilevanza, nel caso di specie, della questione relativa all\u0027incidenza dell\u0027art. 10 della citata legge costituzionale sugli articoli 28 e 29 dello Statuto siciliano, in relazione ai modi e alle forme di proposizione del giudizio di costituzionalit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pur con questa premessa, la memoria si sofferma sui rapporti tra il sistema di impugnazione delle delibere legislative siciliane e quello disegnato dal nuovo art. 127 della Costituzione, sottolineando gli aspetti di differenziazione: (a) il promovimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale spetta, per le leggi siciliane, non al Governo ma al Commissario dello Stato; (b) il ricorso ha ad oggetto, nel caso della Regione Siciliana, deliberazioni assembleari e non gi\u0026#224; leggi regionali promulgate e pubblicate; (c) il termine per ricorrere \u0026#232; individuato, dall\u0027art. 28 dello Statuto speciale di autonomia, nei cinque giorni dal ricevimento della predetta deliberazione, anzich\u0026#233; nei sessanta giorni dalla pubblicazione della legge; (d) contrariamente all\u0027impugnazione \u003cI\u003eex\u003c/I\u003e art. 127 della Costituzione, il ricorso promosso dal Commissario dello Stato ha effetti sospensivi, a decorrere dalla notifica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il ricorrente rileva che la particolare disciplina prevista dagli articoli 28 e 29 dello Statuto \u0026#171;dovrebbe essere considerata come un insieme non scindibile, in quanto espressione di un punto di equilibrio tra differenziati esigenze e poteri\u0026#187;, e sottolinea come tale insieme abbia in sostanza dato nei decenni buoni risultati pratici, prevenendo spesso - grazie alla promulgazione di testi legislativi depurati - le controversie costituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027inscindibilit\u0026#224; dei singoli aspetti della normativa statutaria appare ancora pi\u0026#249; evidente - si osserva - ipotizzando lo spostamento del potere di impugnazione in capo al Governo, poich\u0026#233; ci\u0026#242; renderebbe in concreto impossibile (\u0026#171;per insufficienza palese dei \u0026#8220;tempi tecnici\u0026#8221;\u0026#187;) il mantenimento del termine particolarmente breve per promuovere il ricorso. Tale brevit\u0026#224;, peraltro, costituirebbe, nel sistema dello Statuto, un \u0026#171;bilanciamento\u0026#187; - in termini di garanzia per l\u0027autonomia regionale - della previsione degli effetti sospensivi dello stesso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto all\u0027attribuzione del potere di impugnazione \u0026#171;ad un dipendente dello Stato organo monocratico, anzich\u0026#233; ad un organo collegiale politico\u0026#187; (aspetto che pure potrebbe suscitare - ad avviso dello stesso ricorrente - \u0026#171;qualche perplessit\u0026#224;\u0026#187;), si evidenzia come la questione non possa essere sceverata dalla considerazione della natura del potere di ricorso alla Corte costituzionale, per il quale si pone l\u0027alternativa tra il suo essere \u0026#171;espressione di una facolt\u0026#224; politica (o, in Sicilia, commissariale) \u0026#8220;libera\u0026#8221;\u0026#187; oppure atto di esercizio di una \u0026#171;funzione pubblica, di un potere-dovere a salvaguardia della effettivit\u0026#224; dei parametri costituzionali\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In ordine al nuovo art. 127 della Costituzione, poi, la memoria si sofferma criticamente sulla soppressione dell\u0027istituto del rinvio, la quale \u0026#171;ha fatto venir meno un momento di dialogo, spesso utile e costruttivo, tra Regioni e Stato, ed ha determinato un aumento del contenzioso costituzionale\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorrente conclude nel senso della \u0026#171;possibilit\u0026#224; di una sopravvivenza\u0026#187; della disciplina prevista dallo Statuto siciliano \u0026#171;in quanto \u003cI\u003elex specialis\u003c/I\u003e dopo la riforma del Titolo V\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3.2. - Nel merito, la memoria analizza la disciplina - su cui si innesta, ampliandone l\u0027ambito di applicazione, la delibera legislativa impugnata - dettata dall\u0027art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2000, mettendo in evidenza la contraddizione che si riscontrerebbe tra i commi 1 (che sospende \u0026#171;l\u0027applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianit\u0026#224;\u0026#187;) e 6 (ai sensi del quale \u0026#171;a far data dal 1\u0026#176; gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti\u0026#187;), da un lato, e il comma 2, dall\u0027altro, poich\u0026#233; quest\u0027ultimo riconosce, in favore dei lavoratori che abbiano maturato determinati requisiti, il diritto a conseguire l\u0027anticipato collocamento a riposo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si rileva, altres\u0026#236;, che tale collocamento a riposo \u0026#171;non dovrebbe autonomamente comportare anche un diritto al trattamento di quiescenza\u0026#187;, il quale, tuttavia, parrebbe doversi riconoscere in virt\u0026#249; della applicazione, \u0026#171;implicita nelle intenzioni del legislatore\u0026#187;, dell\u0027art. 1, comma 5, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale). Se cos\u0026#236; fosse, peraltro, gli oneri a carico del bilancio regionale che ne deriverebbero condurrebbero ad una situazione nella quale anche l\u0027art. 39, commi 2, 3, 4 e 5, potrebbe essere incidentalmente sottoposto a scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, in relazione all\u0027art. 17, lettera \u003cI\u003ef\u003c/I\u003e), dello Statuto ed ai principi posti dalla legislazione dello Stato in materia di previdenza sociale ed in materia di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Cos\u0026#236; ricostruita la disciplina vigente, il ricorrente torna ad esaminare la delibera legislativa impugnata, che estende i \u0026#171;benefici\u0026#187; previsti dal citato art. 39 ai dipendenti in servizio presso gli enti locali e le aziende USL e ospedaliere, sottolineando la \u0026#171;palese\u0026#187; incostituzionalit\u0026#224;, da un lato, dell\u0027art. 1, comma 3, che porrebbe a carico degli enti interessati gli oneri conseguenti all\u0027anticipato collocamento a riposo, e, dall\u0027altro, della delibera legislativa nel suo complesso, in quanto essa introdurrebbe un \u0026#171;moltiplicatore\u0026#187; dei \u0026#171;guasti gravi\u0026#187;, in termini di bilancio, gi\u0026#224; prodotti dall\u0027art. 39. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con riferimento alle deduzioni della resistente nell\u0027atto di costituzione, per ci\u0026#242; che concerne l\u0027affermata non necessit\u0026#224; di una copertura finanziaria della legge, in quanto \u0026#171;a costo zero\u0026#187;, nella memoria si stigmatizza l\u0027assenza di qualunque dimostrazione \u0026#171;di questa singolare tesi\u0026#187; e della \u0026#171;quantificazione dei supposti esuberi\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In conclusione, riprendendo le argomentazioni gi\u0026#224; enucleate nel ricorso, si insiste per l\u0027accoglimento della questione, in particolare per le censure concernenti: (a) il \u0026#171;diniego di qualsivoglia autonomia dell\u0027ente od azienda eventualmente interessato\u0026#187;, derivante dalla previsione, in maniera uniforme ed indifferenziata tra i vari enti, dei limiti entro cui consentire il collocamento a riposo anticipato; (b) le ripercussioni della normativa approvata sulla finanza pubblica e sul buon andamento delle amministrazioni, soggette, a seguito di questi \u0026#171;esodi di favore\u0026#187;, ad \u0026#171;inevitabili nuove assunzioni\u0026#187;; (c) gli squilibri finanziari degli enti locali e delle aziende sanitarie, che potrebbero avere ricadute anche sul bilancio statale, potenzialmente \u0026#171;chiamato ad iniettare risorse per fronteggiare [la] crisi\u0026#187; che potrebbe prodursi; (d) la violazione, da parte della Regione, dei confini della propria competenza legislativa, che non comprenderebbe n\u0026#233; lo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari degli enti locali e delle aziende sanitarie n\u0026#233; la disciplina del loro fabbisogno finanziario, atteso che l\u0027art. 36 dello Statuto ha esclusivo riguardo al \u0026#171;fabbisogno finanziario della Regione\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Il Commissario ricorrente ha successivamente depositato in data 28 marzo 2003 copia di un ordine del giorno, approvato in data 29 novembre 2001 dall\u0027Assemblea regionale siciliana, contenente - sulla premessa della particolarit\u0026#224; del sistema di impugnazione delle leggi siciliane, quale elemento fortemente caratterizzante l\u0027autonomia della medesima Regione - l\u0027invito al Presidente della Regione a \u0026#171;continuare ad applicare l\u0027art. 28 dello Statuto speciale\u0026#187;, fino all\u0027approvazione di una nuova disciplina statutaria. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha posto la questione della legittimit\u0026#224; costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall\u0027Assemblea regionale il 20 aprile 2001, che, all\u0027art. 1, estende (a) al personale immesso in ruolo ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso le aziende unit\u0026#224; sanitarie locali e le aziende ospedaliere, (b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione e (c) ai dipendenti (dei soppressi patronati scolastici) inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, l\u0027applicazione delle disposizioni contenute al comma 9 dell\u0027art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Ritiene il Commissario ricorrente che questa disposizione violi gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione nonch\u0026#233; l\u0027art. 17, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), dello Statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con altro ricorso, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha altres\u0026#236; posto la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall\u0027Assemblea regionale il 2 maggio 2001, che, all\u0027art. 1, estende ai dipendenti in servizio presso gli enti locali, le aziende unit\u0026#224; sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonch\u0026#233; al personale (dei soppressi patronati scolastici) di cui alla legge regionale n. 93 del 1982, l\u0027applicazione del comma 2 dell\u0027art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000, il quale attribuisce al personale che abbia maturato venticinque anni di servizio effettivo il diritto a conseguire l\u0027anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti, in ciascuna qualifica, in servizio al 31 dicembre 1993. Ritiene il Commissario ricorrente che le norme impugnate violino gli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione (i due ultimi quali vigenti anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonch\u0026#233; gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Data la contiguit\u0026#224; delle materie e l\u0027identit\u0026#224; di vari parametri costituzionali invocati, i giudizi sulle predette questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale possono essere riuniti ed essere decisi con unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Preliminarmente, deve essere valutata la possibilit\u0026#224; di procedere all\u0027esame del merito dei ricorsi, promossi dal Commissario dello Stato secondo la disciplina dell\u0027impugnazione dei disegni di legge approvati dalla Assemblea regionale contenuta nell\u0027art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, e non invece secondo l\u0027art. 127, nuovo testo, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale valutazione preliminare \u0026#232; resa necessaria dall\u0027art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che impone l\u0027applicazione delle disposizioni della stessa legge costituzionale, tra cui per l\u0027appunto il nuovo art. 127, anche alle Regioni a Statuto speciale (oltre che alle Province autonome di Trento e di Bolzano) \u0026#171;per le parti in cui prevedono forme di autonomia pi\u0026#249; ampie rispetto a quelle gi\u0026#224; attribuite\u0026#187;. Tra le \u0026#171;forme di autonomia\u0026#187; in questione sono comprese anche le modalit\u0026#224; in cui si estrinsecano i controlli che lo Stato svolge sull\u0027esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale e le forme di proposizione del giudizio costituzionale, come da questa Corte gi\u0026#224; ritenuto a partire dalle ordinanze n. 65 e n. 377 e dalle sentenze n. 408 e n. 533 del 2002. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per ci\u0026#242;, qualora si dovesse ritenere che il procedimento di controllo delle leggi regionali previsto dal vigente art. 127 della Costituzione garantisca alla Regione Siciliana un maggior margine di autonomia, rispetto a quello che risulta dall\u0027art. 28 dello Statuto speciale, ne dovrebbe discendere l\u0027improcedibilit\u0026#224; dei ricorsi in questione, ancorch\u0026#233; proposti - come nella specie - anteriormente all\u0027entrata in vigore della modifica del Titolo V della II Parte della Costituzione, conformemente a ci\u0026#242; che gi\u0026#224; \u0026#232; stato deciso in riferimento ad altre Regioni ad autonomia speciale (o Province autonome), nelle pronunce sopra ricordate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3.1. - L\u0027art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 configura un particolare rapporto tra norme degli Statuti speciali e norme del Titolo V della seconda parte della Costituzione, un rapporto di preferenza, nel momento della loro \u0026#171;applicazione\u0026#187;, in favore delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia \u0026#171;pi\u0026#249; ampie\u0026#187; di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie. Condizione, dunque, dell\u0027operativit\u0026#224; di tale rapporto tra fonti \u0026#232; che il loro contenuto, con riferimento all\u0027autonomia prevista, si presti a essere valutato comparativamente, secondo una scala omogenea di grandezze. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questo tipo di comparazione \u0026#232; risultato possibile, come gi\u0026#224; si \u0026#232; detto, nei casi in cui si \u0026#232; trattato di valutare il rapporto tra la disciplina dell\u0027impugnazione delle leggi regionali prevista da norme statutarie speciali e la disciplina del vigente art. 127 della Costituzione. Quest\u0027ultimo, prevedendo un controllo successivo da parte della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, \u0026#232; stato ritenuto rispondente a una logica di maggiore garanzia dell\u0027autonomia legislativa regionale, rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente alla disposizione del previgente art. 127 della Costituzione, basato (a) sull\u0027opposizione governativa tramite rinvio al Consiglio regionale della delibera legislativa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (in alternativa all\u0027apposizione del visto da parte del Commissario del Governo); (b) sull\u0027insuperabilit\u0026#224; dell\u0027opposizione, se non tramite riapprovazione della delibera da parte dell\u0027assemblea legislativa regionale, senza limiti temporali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e (c) sul ricorso alla Corte costituzionale, promosso dal Governo nei quindici giorni successivi alla comunicazione della seconda approvazione, con effetto preclusivo della promulgazione della legge fino all\u0027eventuale rigetto della questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In sintesi: i due procedimenti sono stati considerati confrontabili sotto il profilo della pi\u0026#249; o meno ampia autonomia regionale, stante l\u0027ingerenza che l\u0027uno, allora, consentiva al Governo di esercitare nel procedimento legislativo regionale e l\u0027altro, oggi, esclude. Il divieto di promulgazione della legge fino all\u0027esito favorevole del controllo e la possibilit\u0026#224; di rinviarla al Consiglio regionale, con la speciale maggioranza prevista per la riapprovazione, consentivano al Governo di esercitare una funzione che, in qualche caso, si \u0026#232; potuta dire di co-legislazione (positiva o negativa), orientando nel merito le scelte del legislatore regionale o rendendole comunque proceduralmente pi\u0026#249; difficili. Il controllo previsto dal vigente art. 127 della Costituzione, invece, \u0026#232; totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, il quale si svolge secondo le regole ordinarie e si conclude con la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale, indipendentemente da eventuali obiezioni del Governo; obiezioni che possono tradursi esclusivamente, dopo l\u0027entrata in vigore della legge, in censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale per \u0026#171;eccesso di competenza\u0026#187;, di fronte alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3.2. - Il caso della Regione Siciliana, tuttavia, sotto questo riguardo, \u0026#232; a parte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le regole dell\u0027impugnazione delle leggi regionali siciliane sono state previste nello Statuto speciale del 1946 nell\u0027ambito di quel particolare sistema di garanzia costituzionale che faceva capo all\u0027Alta Corte prevista dall\u0027art. 24 dello Statuto. Esse stabiliscono (art. 28) che \u0026#171;le leggi dell\u0027Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall\u0027approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni pu\u0026#242; impugnarle davanti l\u0027Alta Corte\u0026#187; la quale \u0026#171;decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell\u0027impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell\u0027Alta Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione\u0026#187; (art. 29). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane si caratterizza dunque per la sua singolarit\u0026#224;, rispetto a quello previsto tanto per le altre Regioni ad autonomia speciale quanto per le Regioni ad autonomia ordinaria dall\u0027art. 127 della Costituzione, sia nella sua versione originaria, sia in quella riformata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, per: (a) essere preventivo, anteriore alla promulgazione e pubblicazione, pur non essendo necessariamente preventiva la pronuncia della Corte costituzionale, potendo questa intervenire a legge promulgata e pubblicata, cio\u0026#232; successivamente alla decorrenza del termine previsto dall\u0027art. 29 dello Statuto; (b) non essere preceduto dal rinvio all\u0027Assemblea legislativa e quindi da una seconda deliberazione di questa; (c) svolgersi in termini particolarmente brevi; (d) essere promosso da un organo, il Commissario dello Stato, specificamente previsto dallo Statuto siciliano, nel quadro dei rapporti da questo originariamente tracciati tra Regione e Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con la sentenza n. 38 del 1957 (cui si \u0026#232; uniformata la giurisprudenza successiva, a partire dalle sentenze n. 111 e n. 112 del 1957), questa Corte, dopo avere affermata l\u0027unit\u0026#224; della giurisdizione costituzionale sulle leggi, e perci\u0026#242; l\u0027assorbimento nelle proprie competenze di quelle gi\u0026#224; assegnate dallo Statuto speciale all\u0027Alta Corte, ha peraltro riconosciuto la permanenza in vita dello speciale procedimento previsto originariamente per l\u0027impugnativa delle leggi siciliane, osservando che \u0026#171;le particolari forme e condizioni di autonomia di cui \u0026#232; parola nell\u0027art. 116 della Costituzione [anteriore alla riforma del 2001] (\u0026#8230;) giustificano le particolarit\u0026#224; dell\u0027impugnazione delle leggi siciliane (\u0026#8230;) e dei termini relativi. L\u0027esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimit\u0026#224; - il Commissario dello Stato -, e i termini pi\u0026#249; brevi che l\u0027art. 28 stabilisce, perch\u0026#233; l\u0027impugnativa sia valida, bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana. E lo stesso \u0026#232; da dire del termine di venti giorni per la decisione della Corte (art. 29), fermo restando, peraltro, nei rapporti di detto termine, il carattere ordinatorio, quale, del resto, \u0026#232; stato gi\u0026#224; ammesso nella prassi dell\u0027Alta Corte per la Sicilia\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il carattere ordinatorio del termine predetto ha poi aperto ulteriori problemi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Innanzitutto, con le sentenze n. 9 e n. 60 del 1958 e n. 31 del 1961, si \u0026#232; precisato che il decorso del termine di trenta giorni, previsto dall\u0027art. 29 dello Statuto per la comunicazione della decisione di annullamento della Corte, \u0026#171;crea non gi\u0026#224; un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto una facolt\u0026#224; della Regione di promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto giudizio di legittimit\u0026#224;\u0026#187; e che \u0026#171;l\u0027esercizio di tale facolt\u0026#224; rientra nell\u0027apprezzamento e, quindi, nella responsabilit\u0026#224; degli organi della Regione\u0026#187;, restando peraltro indiscutibile che \u0026#171;la successiva decisione della Corte, che eventualmente dichiari la illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe se la promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute\u0026#187;. In pendenza dell\u0027impugnazione, si \u0026#232; poi sviluppata la prassi della \u0026#171;promulgazione e pubblicazione parziali\u0026#187; della legge, con omissione delle parti sottoposte al giudizio di costituzionalit\u0026#224;: una prassi dettata dal duplice intento di non impedire alla delibera legislativa di entrare in vigore come legge, almeno per le parti indenni da censure e, al contempo, di evitare le responsabilit\u0026#224; anche giuridiche che sarebbero potute derivare a carico degli organi politici e amministrativi regionali, che avessero posto in esecuzione una legge, nella parte censurata e poi dichiarata incostituzionale. Con le sentenze n. 142 del 1981 e n. 13 del 1983, questa Corte ha preso atto di questa certamente anomala prassi e, sulla base del principio di non frazionabilit\u0026#224; nel tempo e nell\u0027oggetto della promulgazione, espressione di un potere che si esaurisce in un solo atto di esercizio, ha considerato che le parti impugnate, escluse dalla promulgazione medesima, non sarebbero state pi\u0026#249; suscettibili di altra, successiva promulgazione, anche nell\u0027ipotesi di una pronuncia di non-incostituzionalit\u0026#224; che le avesse riguardate. Conseguentemente, in presenza della promulgazione parziale, ha ritenuto essersi verificata la cessazione della materia del contendere: esito che consegue anche all\u0027ipotesi, frequente, di promulgazione integrale con contestuale approvazione di legge abrogativa o sostitutiva delle disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalit\u0026#224; (v., ad esempio, sentenze n. 466 del 1994; n. 64 del 1995; n. 456 del 1999). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La configurazione del controllo di costituzionalit\u0026#224; sulle leggi siciliane, in base agli articoli 28 e 29 dello Statuto, \u0026#232; venuto ormai stabilmente a connotarsi, nonostante l\u0027anomalia del potere del Presidente della Regione di scindere l\u0027atto legislativo con la promulgazione della parte della legge che non \u0026#232; stata impugnata, e con l\u0027abbandono di quella che lo \u0026#232; stata, pur sostenuta dalla deliberazione dell\u0027Assemblea legislativa, non diversamente da quella promulgata; potere che, con la sentenza n. 205 del 1996, si \u0026#232; inteso razionalizzare almeno entro i rapporti politico-fiduciari che collegano l\u0027Assemblea legislativa e l\u0027esecutivo regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Queste difficolt\u0026#224; spingerebbero indubbiamente a considerare con favore l\u0027eventualit\u0026#224; di equiparare la Regione Siciliana, con riguardo al problema qui in esame, alle altre Regioni ad autonomia speciale e quindi a estendere anche a essa, tramite l\u0027art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il sistema di impugnativa comune delle leggi regionali previsto ora dal riformato art. 127 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sennonch\u0026#233;, alla Corte costituzionale non \u0026#232; demandato un giudizio di merito, sulla preferibilit\u0026#224; dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali. Essa deve limitarsi ad accertare, alla stregua dell\u0027art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, se il sistema di impugnazione previsto dall\u0027art. 127 della Costituzione configuri una \u0026#171;forma di autonomia pi\u0026#249; ampia\u0026#187; rispetto al sistema vigente di impugnazione delle leggi siciliane. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La risposta \u0026#232; che si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano a essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal menzionato art. 10. Il controllo sulle leggi siciliane \u0026#232; preventivo, quanto alla sua attivazione; ma i termini per promuoverlo sono assai pi\u0026#249; stretti di quelli previsti per il controllo successivo delle leggi delle altre regioni. Quest\u0027ultimo non ha di per s\u0026#233; effetti sospensivi sull\u0027efficacia della legge impugnata; ma la legge siciliana pu\u0026#242; essere comunque promulgata e pubblicata decorsi i trenta giorni previsti dall\u0027art. 29, secondo comma, dello Statuto. Il ricorso contro le leggi siciliane \u0026#232; promosso dal Commissario dello Stato nella Regione Siciliana, organo il cui titolare - residente nel capoluogo della Regione, secondo l\u0027art. 1 del d. lgs. C. p. S. 10 maggio 1947, n. 307 (Norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana) - \u0026#232; bens\u0026#236; nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri (art. 2 del citato d. lgs. C. p. S. n. 307 del 1947), ma, pur non essendo pi\u0026#249; riconducibile all\u0027originaria figura di \u0026#171;garante imparziale del \u0026#8220;patto di autonomia\u0026#8221; tra l\u0027ordinamento siciliano e l\u0027ordinamento statale\u0026#187; (secondo le parole della sentenza n. 545 del 1989), esercita pur tuttavia un proprio potere di controllo e attivazione del giudizio costituzionale, avente natura essenzialmente giuridica, non spettantegli in qualit\u0026#224; di tramite del Governo ma affidatogli direttamente da norma di rango costituzionale; mentre il controllo sulle leggi delle altre Regioni \u0026#232; attivato da una delibera del Consiglio dei ministri, espressiva dell\u0027indirizzo politico-giuridico del Governo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In presenza di questi dati di differenziazione, si deve rilevare l\u0027eccentricit\u0026#224; del sistema di controllo vigente per le leggi siciliane e concludere per l\u0027impossibilit\u0026#224; di assegnare la prevalenza a questo procedimento o a quello previsto dall\u0027art. 127 della Costituzione, alla stregua della nozione di \u0026#171;forma di autonomia pi\u0026#249; ampia\u0026#187; adottata dall\u0027art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La conclusione \u0026#232; che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto del resto anche dall\u0027art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0027adeguamento dell\u0027ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale, sostituendo l\u0027art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa espressamente salva \u0026#171;la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana\u0026#187;. Tutto ci\u0026#242; fino all\u0027eventuale adeguamento dello Statuto alle norme del nuovo Titolo V della II Parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dallo stesso citato art. 10. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale oggetto dei presenti ricorsi, cos\u0026#236; riconosciuti \u0026#171;procedibili\u0026#187;, devono quindi essere esaminate nel merito, alla stregua del sistema costituzionale, anteriore al nuovo Titolo V della Costituzione, vigente al momento della proposizione dei ricorsi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata nei confronti del disegno di legge n. 1147, approvato dall\u0027Assemblea regionale il 20 aprile 2001, \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per comprendere il significato della normativa impugnata - ricordata al paragrafo n. 1 di questo \u0026#171;Considerato in diritto\u0026#187; e formulata, come di consueto ma non perci\u0026#242; meno reprensibilmente, attraverso multipli rinvii che ne rendono impossibile la diretta percezione del significato - \u0026#232; necessario procedere dall\u0027inizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e (a) Il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, ha recepito, alla stregua della disciplina a quell\u0027epoca vigente per la contrattazione nel pubblico impiego, l\u0027accordo del 29 aprile 1983 per il personale degli enti locali. L\u0027art. 41 di tale regolamento prevede un meccanismo di \u003cI\u003eriequilibrio tra anzianit\u0026#224; economica e anzianit\u0026#224; giuridica\u003c/I\u003e collegato all\u0027inquadramento del personale degli enti locali secondo qualifiche funzionali, nonch\u0026#233; un \u003cI\u003esalario individuale d\u0027anzianit\u0026#224;\u003c/I\u003e in luogo della \u0026#171;progressione economica per scatti e classi\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e (b) Il comma 9 dell\u0027art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 ha stabilito che il predetto art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983 si applica altres\u0026#236; al personale degli enti locali inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo dei predetti enti, ai sensi della legge regionale n. 39 del 1985 - vale a dire ai soggetti risultati idonei negli esami, espletati ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, riservati a coloro che si erano avvalsi di diversi provvedimenti per l\u0027occupazione giovanile, alla cui collocazione in ruolo la medesima legge regionale n. 39 del 1985 destinava i posti in organico all\u0027epoca disponibili presso la Regione, le province, i comuni, le comunit\u0026#224; montane, le unit\u0026#224; sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato -. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e (c) Con la delibera legislativa impugnata, la predetta disciplina del comma 9 dell\u0027art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 - cio\u0026#232; il sistema di \u003cI\u003eriequilibrio tra anzianit\u0026#224; economica e anzianit\u0026#224; giuridica\u003c/I\u003e e il \u003cI\u003esalario individuale d\u0027anzianit\u0026#224;\u003c/I\u003e, previsti dall\u0027art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983 - viene estesa, questa volta, a) al personale immesso in ruolo ai sensi della gi\u0026#224; ricordata legge regionale n. 39 del 1985 sull\u0027occupazione giovanile, in atto in servizio presso le aziende unit\u0026#224; sanitarie locali e le aziende ospedaliere; b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, e c) ai dipendenti inquadrati ai sensi della legge regionale n. 93 del 1982, cio\u0026#232; al personale dei soppressi patronati scolastici, inquadrato nei ruoli organici comunali e provinciali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il Commissario dello Stato ricorrente mette in campo contro la delibera legislativa impugnata una serie di norme costituzionali, con le quali si contesta sia l\u0027esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, sia la violazione di norme costituzionali attinenti al merito delle scelte legislative della Regione: precisamente, l\u0027art. 17, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), dello Statuto della Regione Siciliana e gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Assorbente risulta la censura mossa per contestare la competenza legislativa della Regione Siciliana. Indipendentemente infatti dalla riconducibilit\u0026#224; (almeno parziale) della competenza legislativa nella specie esercitata alla materia della sanit\u0026#224; pubblica di cui alla lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) dell\u0027art. 17 dello Statuto speciale, come sostenuto dal ricorrente, ovvero alla lettera \u003cI\u003eo\u003c/I\u003e) dell\u0027art. 14, con riguardo alla pretesa \u0026#171;sub-materia\u0026#187; della occupazione, come sostenuto dalla Regione, ci\u0026#242; che in ogni caso rileva \u0026#232; che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - come definite, queste ultime, dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0027ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) -, disciplina alla quale intende concorrere per le fattispecie particolari previste la normativa impugnata, \u0026#232; attualmente oggetto di contrattazione collettiva. Questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell\u0027art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall\u0027art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanit\u0026#224;, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), stabilisce per l\u0027appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Poich\u0026#233; tale principio, secondo lo Statuto, si impone a qualunque tipo di potest\u0026#224; legislativa regionale, rientri essa nell\u0027art. 14 o nell\u0027art. 17 dello Statuto regionale, ed \u0026#232; violato dalla disciplina impugnata, la relativa delibera legislativa dell\u0027Assemblea regionale siciliana deve essere annullata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027annullamento che su questa base deve essere disposto rende superfluo l\u0027esame delle ulteriori censure prospettate dal ricorrente, in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Anche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata nei confronti del disegno di legge n. 1176, approvato dall\u0027Assemblea regionale il 2 maggio 2001, \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con la delibera in questione, il legislatore siciliano ha inteso estendere i \u0026#171;benefici\u0026#187; dell\u0027art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 (a) al personale inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985 - cio\u0026#232;, di nuovo, ai soggetti inseriti nei ruoli organici di Regione ed enti locali in applicazione di diversi provvedimenti per l\u0027occupazione giovanile - in atto in servizio presso gli enti locali, le aziende unit\u0026#224; sanitarie locali e le aziende ospedaliere (art. 1, comma 1, della delibera); (b) agli \u0026#171;altri dipendenti\u0026#187; degli enti locali e delle aziende unit\u0026#224; sanitarie locali e aziende ospedaliere (art. 1, comma 2), e (c) al personale di cui alla legge regionale n. 93 del 1982 (art. 1, comma 2), cio\u0026#232; al personale dei soppressi patronati scolastici, inquadrato nei ruoli organici comunali e provinciali. I \u0026#171;benefici\u0026#187; previsti dall\u0027art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000, estesi alle anzidette categorie di pubblici dipendenti, consistono nel \u0026#171;diritto\u0026#187; riconosciuto ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione) - vale a dire il raggiungimento del sessantesimo anno di et\u0026#224; con almeno quindici anni di servizio effettivo, ovvero la prestazione di almeno venticinque anni di servizio effettivo, indipendentemente dall\u0027et\u0026#224; - di conseguire l\u0027anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993 (art. 39, comma 2). Gli oneri conseguenti alla suddetta estensione del \u0026#171;beneficio\u0026#187; sono posti a carico degli enti presso i quali il personale beneficiario presta servizio (art. 1, comma 3, della delibera impugnata). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche in questo caso, il Commissario dello Stato ricorrente invoca, contro la legittimit\u0026#224; costituzionale della delibera legislativa impugnata, numerosi parametri costituzionali, e precisamente gli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97 e 128 (nel testo anteriore alla riforma del 2001) della Costituzione, nonch\u0026#233; gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, contestando, innanzitutto, la competenza della Regione a legiferare in materia di condizioni soggettive per il collocamento a riposo e per il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali, posto che tali prestazioni sono erogate da un ente pubblico statale, in base a requisiti stabiliti esclusivamente dalla legislazione dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Indipendentemente da ci\u0026#242;, tali condizioni soggettive risultano da una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come tale idonea a imporsi a qualunque tipo di potest\u0026#224; legislativa regionale, ci\u0026#242; che rende evidentemente superflua ogni eventuale discussione circa il possibile inquadramento della materia oggetto della delibera in questione alla stregua degli elenchi di competenze contenuti negli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale, evocati dal ricorrente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Qualora anche si volesse ritenere che il previsto diritto al collocamento a riposo anticipato e l\u0027accesso alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni risultanti dalla delibera impugnata siano da intendere come misure straordinarie di riforma di apparati pubblici pletorici, tramite l\u0027eliminazione anticipata - secondo l\u0027espressione corrente - dei cosiddetti \u0026#171;esuberi\u0026#187;, piuttosto che come disciplina derogatoria rispetto al sistema previdenziale generale, non per questo le determinazioni del legislatore siciliano potrebbero legittimarsi costituzionalmente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche ad ammettere, in tal caso, che possa invocarsi la competenza legislativa regionale di cui alla lettera \u003cI\u003eo\u003c/I\u003e) dell\u0027art. 14 dello Statuto speciale (\u0026#171;regime degli enti locali\u0026#187;), l\u0027esodo di una quota cos\u0026#236; rilevante di pubblici dipendenti ritenuti pletorici, fissata nella misura massima del 45 per cento e generalizzata a tutti gli enti presi in considerazione - pur dopo avere agevolato con norme speciali, negli anni e in ogni modo, l\u0027inquadramento in ruolo di nuovo personale -, senza alcuna valutazione analitica e selettiva e senza alcuna considerazione delle esigenze specifiche degli enti colpiti dalla misura, viola lo \u003cI\u003estatus\u003c/I\u003e di autonomia degli enti locali previsto dagli articoli 5 e 128 (nella versione anteriore alla riforma del 2001) della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questo motivo di incostituzionalit\u0026#224; \u0026#232; ulteriormente rafforzato dalla disposizione del terzo comma dell\u0027art. 1 della delibera, che in modo del tutto generico (ma tale, comunque, da smentire l\u0027affermazione di parte regionale, secondo cui il pensionamento anticipato previsto dalla delibera impugnata avverrebbe \u0026#171;a costo zero\u0026#187;), pone a carico degli enti presso i quali il personale presta servizio gli oneri finanziari conseguenti. In tal modo, non solo non si adempie all\u0027onere costituzionalmente imposto dall\u0027art. 81, quarto comma, della Costituzione, di indicare i mezzi finanziari necessari per fare fronte alle spese previste, in quanto ci si limita esclusivamente a menzionare i soggetti su cui tale onere verrebbe a gravare, ma si finisce per incidere negativamente una seconda volta sull\u0027autonomia degli enti locali, imponendo loro di impegnare proprie risorse per finanziare decisioni incidenti sui propri apparati da altri assunte e, potenzialmente, anche in contrasto con l\u0027interesse al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La difesa regionale, rendendosi conto dell\u0027insostenibilit\u0026#224;, sotto numerosi profili costituzionali, della normativa impugnata, si appoggia sulla possibilit\u0026#224; di adottare, a norma dell\u0027art. 12, ultimo comma, dello Statuto speciale, un regolamento di esecuzione con il quale, par di capire, si dovrebbero dettare norme analitiche per regolare l\u0027esodo di personale dalle diverse amministrazioni interessate e per prevedere meccanismi incentivanti che non si risolvano necessariamente in un aggravio della spesa previdenziale dell\u0027ente pubblico nazionale competente. Ma a tale regolamento non v\u0027\u0026#232; nemmeno un accenno nella delibera impugnata ed esso, comunque, non potrebbe limitare quello che lo stesso art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2000 qualifica come diritto dei dipendenti, regolando, nel comma 4, le modalit\u0026#224; di esercizio e, nel comma 5, le priorit\u0026#224;, per il caso che le domande superino la prevista percentuale del 45 per cento. N\u0026#233; potrebbe tale regolamento sopperire alla previsione delle risorse necessarie per far fronte alle spese conseguenti alle determinazioni legislative, previsione che deve essere anch\u0027essa fatta per legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Conclusivamente, l\u0027impugnata delibera che estende ad amministrazioni diverse da quella regionale il diritto a conseguire l\u0027anticipato collocamento a riposo, originariamente previsto per i soli dipendenti della Regione dall\u0027art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 - norma, a suo tempo non impugnata, sulla quale il Commissario dello Stato nutre ora dubbi di costituzionalit\u0026#224; - risulta, per i molteplici motivi indicati, costituzionalmente illegittima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027annullamento che cos\u0026#236; deve essere disposto rende superfluo l\u0027esame dell\u0027ulteriore censura prospettata dal ricorrente in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e riuniti i giudizi, \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1) \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo \u0026#171;Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39\u0026#187;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2) \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo \u0026#171;Estensione dell\u0027applicazione dell\u0027articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Riccardo CHIEPPA, Presidente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Il Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"28005","titoletto":"Impugnazione delle leggi regionali - Sopravvenuta riforma costituzionale - Sistema speciale di impugnativa anteriormente previsto per le leggi della regione siciliana - Perdurante applicabilità.","testo":"Procedibilità dei ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana relativi alle questioni di legittimità costituzionale della delibera legislativa (disegno di legge n. 1147) approvata dall’Assemblea regionale il 20 aprile 2001 e della delibera legislativa (disegno di legge n. 1176) approvata dall’Assemblea regionale il 2 maggio 2001. Essendo, infatti, demandato alla Corte costituzionale, alla stregua dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, soltanto di accertare se il sistema previsto dall’art. 127 della Costituzione configuri una “forma di autonomia più ampia” rispetto al sistema vigente di impugnazione delle leggi siciliane, e non già di emettere un giudizio di merito sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali, si deve concludere che si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano ad essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal menzionato art. 10. Ne consegue che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come del resto riconosciuto anche dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, fino all’eventuale adeguamento dello Statuto medesimo alle norme del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dallo stesso citato art. 10. \r\n\r\n– In tema di procedimento speciale per l’impugnativa delle leggi siciliane, ricordata la sentenza n. 38/1957, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva, a partire dalle sentenze n. 111 e 112/1957.\r\n\r\n– In materia di termini, e del carattere dei medesimi, nel procedimento di impugnazione, citate le sentenze n. 9 n. 60/1958 e n. 31/1961.\r\n\r\n– In riferimento alla prassi di “promulgazione e pubblicazione parziali” della legge, citate le sentenze n. 142/1981; n. 13/1983.\r\n\r\n– Relativamente all’ipotesi di promulgazione integrale con contestuale approvazione di legge abrogativa o sostitutiva delle disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalità, citate, ad esempio, le sentenze n. 466/1994; n. 64/1995; n. 456/1999.\r\n\r\n– Relativamente alla razionalizzazione, nell’ambito dei rapporti politico-fiduciari, del potere del Presidente della Regione di scindere l’atto legislativo con la promulgazione della parte non impugnata e con l’abbandono di quella impugnata, nonostante la delibera legislativa, citata la sentenza n. 205/1996.\r\n\r\n– Sul “patto di autonomia” tra “l’ordinamento siciliano e l’ordinamento statale”, citata la sentenza n. 545/1989.","numero_massima_successivo":"28006","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"28","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"127","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/06/2003","numero":"131","articolo":"9","specificazione_articolo":"sostitutivo","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"28006","titoletto":"Regione siciliana - Impiego pubblico - Personale degli enti locali e del servizio sanitario nazionale (inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Disciplina inerente al riequilibrio di anzianità e al salario individuale di anzianità - Ricorso del commissario dello stato per la regione siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della repubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.","testo":"E’ costituzionalmente illegittima la delibera legislativa (disegno di legge n. 1147) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo “Norme per il riconoscimento del periodo pre-ruolo per il personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39”. Indipendentemente, infatti, dalla riconducibilità (almeno parziale) della competenza legislativa esercitata nella specie alla materia della sanità pubblica, di cui alla lettera b) dell’art. 17 dello Statuto speciale, ovvero alla lettera o) dell’art. 14, con riguardo alla pretesa “sub-materia” dell’occupazione, ciò che in ogni caso rileva è che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – alla quale la normativa impugnata intende concorrere – è oggetto di contrattazione collettiva; e che questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia, in proposito, ai principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l’appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico). Tale principio, che si impone, secondo lo Statuto, a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, è invece violato dalla normativa impugnata. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.","numero_massima_successivo":"28007","numero_massima_precedente":"28005","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"lettera b)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","numero":"165","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","numero":"165","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/10/1992","numero":"421","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"28007","titoletto":"Regione siciliana - Previdenza pubblica - Personale inquadrato nei ruoli di enti locali e aziende del servizio sanitario nazionale (a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Anticipato collocamento a riposo disposto con legge regionale, con oneri a carico di altre amministrazioni - Ricorso del commissario dello stato per la regione siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della repubblica e dello status di autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altra censura.","testo":"E’ costituzionalmente illegittima la delibera legislativa (disegno di legge n. 1176) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, nella parte in cui estende ad amministrazioni diverse da quella regionale il diritto a conseguire l’anticipato collocamento a riposo, originariamente previsto per i soli dipendenti della Regione dall’art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000. La disciplina delle condizioni soggettive per il collocamento a riposo ed il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali è, infatti, connessa ad una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art.1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come tale idonea ad imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale. Anche ad ammettere che le determinazioni di cui alla disciplina impugnata siano da intendere come misure straordinarie di riforma di apparati pubblici pletorici – invocandosi, per ciò, una competenza legislativa regionale di cui alla lettera o) dell’art. 14 dello Statuto speciale – si rileva che l\u0027esodo di una quota così rilevante di pubblici dipendenti ritenuti \"in esubero\", fissata in una misura massima e generalizzata a tutti gli enti considerati, senza alcuna valutazione analitica e selettiva e senza alcuna considerazione delle esigenze specifiche degli enti colpiti dalla misura, viola lo \u0027status\u0027 di autonomia degli enti locali previsto dagli articoli 5 e 128 della Costituzione (nella versione anteriore alla riforma del 2001). Questo motivo di incostituzionalità è ulteriormente rafforzato dalla disposizione del terzo comma dell\u0027art. 1 della delibera, che in modo del tutto generico pone a carico degli enti presso i quali il personale presta servizio gli oneri finanziari conseguenti al pensionamento anticipato, in contrasto non solo con l\u0027onere imposto dall\u0027articolo 81, quarto comma, della Costituzione ma, una seconda volta, con il principio di autonomia degli enti locali e, potenzialmente, anche con l\u0027interesse di questi al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi. Né un eventuale regolamento di esecuzione – ipotizzato dalla difesa regionale per la più opportuna e analitica disciplina, ma cui nella delibera impugnata manca qualsiasi accenno – potrebbe sopperire alla previsione delle risorse necessarie per far fronte alle spese conseguenti alle determinazioni legislative, previsione che deve essere anch\u0027essa fatta per legge. Resta superfluo l\u0027esame dell\u0027ulteriore censura prospettata in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione.","numero_massima_precedente":"28006","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/08/1995","numero":"335","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"16913","autore":"Barbero M.","titolo":"Brevi note alla sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 2003. 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La giustizia costituzionale, fra vecchio, attuale e futuro Titolo V, con particolare riferimento alle autonomie speciali e al regime di impugnazione (non più) vigente per la Regione Sicilia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it","anno_rivista":"2016","numero_rivista":"1-2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"28202_2003_314.pdf","nome_file_fisico":"255-2014_Colasante.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"24221","autore":"Mabellini S.","titolo":"L\u0027uniformità in materia culturale delle Regioni speciali: i casi della Sicilia e della Sardegna","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.issirfa.cnr.it","anno_rivista":"2012","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"24221_2003_314.pdf","nome_file_fisico":"114-2012+altre_Mabellini.mht","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"32857","autore":"Mastinu E. 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Note a margine della vicenda concernente i giornalisti assunti presso le giunte e i consigli regionali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"16915","autore":"Padula C.","titolo":"L. cost. n. 3/2001 e statuti speciali: dal confronto fra norme al (mancato) confronto fra \u0027sistemi\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2004","numero_rivista":"0","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"682","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"21960","autore":"Rosini M.","titolo":"La funzione legislativa delle Regioni speciali e il suo \"adeguamento automatico\" all\u0027art. 117 Cost. nella giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2010","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"21960_2003_314.pdf","nome_file_fisico":"45, 167 -2010 + altre_Rosini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"18226","autore":"Rossi E.","titolo":"La Sicilia resta un\u0027isola (anche giuridicamente). Il procedimento di controllo delle leggi siciliane resiste alla riforma dell\u0027art. 127 Cost.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2003","numero_rivista":"0","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3032","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"16916","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Il controllo sulle leggi siciliane ed il \"bilanciamento\" mancato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"0","numero_rivista":"0","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"16916_2003_314.pdf","nome_file_fisico":"314-03 ruggeri.mht","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"25236","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Colpi di maglio della Consulta sul meccanismo di controllo delle leggi siciliane","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2014","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"25236_2003_314.pdf","nome_file_fisico":"114-2014+altra_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"25080","autore":"Stradini F.","titolo":"Autonomia impositiva delle Regioni a statuto speciale: il riconoscimento costituzionale e l\u0027erosione del primato tra Corte costituzionale e diritto comunitario","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista di diritto tributario","anno_rivista":"2013","numero_rivista":"12","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1201","note_abstract":"","collocazione":"C.101 - A.417","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"16918","autore":"Teresi F.","titolo":"La inaspettata cristallizzazione del sistema di sindacato costituzionale delle leggi siciliane prevista dallo statuto speciale in una discutibile sentenza della Corte","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"0","numero_rivista":"0","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"16918_2003_314.pdf","nome_file_fisico":"314-03 teresi.mht","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"18228","autore":"Viceconte N.","titolo":"La Corte costituzionale \"salva\" il sistema d\u0027impugnazione delle leggi regionali siciliane","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2003","numero_rivista":"0","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3969","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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