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Giudici : Giuliano           AMATO, Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, 2, e, in via consequenziale, 3, 4 e 5 della legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29 (Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-28 novembre 2019, depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019, ed iscritto al n. 112 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Marche;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella udienza pubblica del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Marche;  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 25 novembre 2019 e depositato il successivo 3 dicembre (reg. ric. n. 112 del 2019) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29 (Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 136 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 impugnato \u0026#171;definisce i criteri per l\u0026#8217;individuazione dei luoghi idonei ad accogliere gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS) e quelli rientranti nelle tipologie di cui ai punti 1 e 10 dell\u0026#8217;Allegato 2, Suballegato 1 (Norme tecniche per l\u0026#8217;utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia), del decreto del Ministero dell\u0026#8217;Ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 2 prevede a tal fine che \u0026#171;[g]li impianti di cui all\u0026#8217;articolo 1 devono essere ubicati ad una distanza minima di 5 chilometri dai centri abitati, come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e da funzioni sensibili\u0026#187; (comma 1), e che \u0026#171;[l]a distanza dai centri abitati di cui al comma 1 va considerata dal perimetro esterno delle zone residenziali consolidate, di completamento e di espansione come individuate dagli strumenti urbanistici\u0026#187; (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente osserva che, con la sentenza n. 142 del 2019, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 \u0026#8220;Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati\u0026#8221;), che escludeva la collocazione, sul territorio regionale, di impianti di gestione dei rifiuti mediante combustione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe conseguirebbe che le norme regionali impugnate sarebbero lesive dell\u0026#8217;art. 136 Cost., poich\u0026#233;, eludendo il giudicato costituzionale, perseguirebbero un obbiettivo corrispondente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, vi sarebbe la lesione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso che la normativa sui rifiuti appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema, il ricorrente osserva che gli artt. 195, comma 1, lettera p), e 196, comma 1, lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) consentono alla Regione, sulla base dei criteri generali dettati dalla normativa statale, di definire criteri per l\u0026#8217;individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme regionali impugnate, viceversa, vietano l\u0026#8217;installazione degli impianti a 5 chilometri di distanza dai centri abitati e da \u0026#171;funzioni sensibili\u0026#187;, ovvero, aggiunge il ricorrente, da \u0026#171;strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo e case circondariali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, anzich\u0026#233; un criterio di localizzazione coerente con la normativa statale, si sarebbe introdotta una illegittima limitazione alla localizzazione, che non permetterebbe n\u0026#233; di identificare con certezza le aree interdette, n\u0026#233; di individuare in positivo le aree idonee. Mancherebbe, inoltre, a causa del carattere legale del divieto, la \u0026#171;concreta istruttoria tecnica preordinata all\u0026#8217;equo contemperamento degli interessi coinvolti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente auspica, infine, che gli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale impugnata siano dichiarati incostituzionali in via consequenziale, in quanto privi di autonomia rispetto alle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio in data 3 gennaio 2020 la Regione Marche, chiedendo che le questioni promosse con il ricorso siano dichiarate inammissibili, e comunque infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione eccepisce anzitutto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso, nella parte relativa all\u0026#8217;art. 1 impugnato, posto che la delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla proposizione del ricorso non lo menziona tra le disposizioni da censurare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, sarebbe inammissibile, per analoga ragione, la censura basata sull\u0026#8217;art. 136 Cost., a sua volta non indicato nella suddetta delibera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 2, impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la difesa regionale sostiene anzitutto che la sola norma statale pertinente, tra quelle richiamate dall\u0026#8217;Avvocatura, sarebbe l\u0026#8217;art. 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152 del 2006 (d\u0026#8217;ora in avanti cod. ambiente) cod. ambiente, perch\u0026#233; gli artt. 195, comma 1, lettera p), e 196, comma 1, lettera o), del medesimo d.lgs., avrebbero per oggetto i soli \u0026#8220;impianti di smaltimento\u0026#8221;, mentre gli impianti regolati dalle norme regionali impugnate sarebbero \u0026#8220;di recupero\u0026#8221;, in base alla classificazione recata dall\u0026#8217;art. 35, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l\u0026#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l\u0026#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivit\u0026#224; produttive) convertito, con modificazioni, nella legge n. 164 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, la difesa regionale conclude che l\u0026#8217;art. 2 impugnato abbia provveduto a definire i criteri ai quali le Province dovranno attenersi per la individuazione delle aree non idonee, per l\u0026#8217;appunto in esecuzione di quanto demandato alla Regione dall\u0026#8217;art. 196, comma 1, lettera n), del cod. ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe perci\u0026#242; manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale sottolinea che l\u0026#8217;impugnato art. 1 della legge reg. Marche n. 19 del 2019 impugnata \u0026#232; strettamente connesso all\u0026#8217;art. 2, sicch\u0026#233; deve ritenersi che il Consiglio dei ministri abbia autorizzato la proposizione del ricorso, anche quanto alla prima di tali disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti, la relazione allegata alla delibera del Consiglio dei ministri reca la sottolineatura che le disposizioni regionali impugnate sono state introdotte \u0026#8220;surrettiziamente\u0026#8221;, per riproporre la disciplina gi\u0026#224; dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 142 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la questione relativa all\u0026#8217;art. 136 Cost. sarebbe ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la difesa statale ribadisce che agli \u0026#8220;impianti di recupero\u0026#8221;, da considerare parte dell\u0026#8217;insieme costituito dagli \u0026#8220;impianti di smaltimento\u0026#8221;, si applicano le norme relative a questi ultimi, e tra queste gli artt. 195, comma 1, lettera p), e 196, comma 1, lettera o), del cod. ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La Regione Marche, a sua volta, ha insistito sulle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29 (Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 136 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la legge regionale impugnata il legislatore marchigiano ha inteso esercitare la competenza attribuita alla Regione dall\u0026#8217;art. 196, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quanto alla definizione dei criteri per l\u0026#8217;individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con riguardo alla tipologia di impianti individuata dall\u0026#8217;impugnato art. 1, l\u0026#8217;art. 2 seguente ne vieta l\u0026#8217;ubicazione ad una distanza inferiore a 5 chilometri dai centri abitati, nonch\u0026#233; dai luoghi ove siano esercitate \u0026#8220;funzioni sensibili\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente deduce che tali disposizioni ledano l\u0026#8217;art. 136 Cost., perch\u0026#233; con esse il legislatore regionale avrebbe riprodotto norme gi\u0026#224; dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 142 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale pronuncia, in particolare, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 \u0026#8220;Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati\u0026#8221;), che escludeva la collocazione, sull\u0026#8217;intero territorio regionale, di impianti di gestione dei rifiuti mediante combustione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, sarebbe violata la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), alla quale va pacificamente ricondotta la disciplina dei rifiuti (ex plurimis, sentenza n. 289 del 2019), per due profili distinti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, somministrando alle Province, con la legge regionale impugnata, i criteri per individuare le aree non idonee ad accogliere gli impianti, sarebbe stato eluso l\u0026#8217;obbligo, formulato dalla normativa statale, di valutare \u0026#171;in concreto\u0026#187; i luoghi, \u0026#171;in sede procedimentale\u0026#187;, e sarebbe perci\u0026#242; mancata una adeguata \u0026#171;istruttoria tecnica preordinata all\u0026#8217;equo contemperamento degli interessi coinvolti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il divieto di localizzazione prescelto sarebbe carente quanto alla parallela necessit\u0026#224; di selezionare le aree invece idonee e, in ogni caso, non previsto dalla normativa statale. Esso si rivelerebbe, perci\u0026#242;, un illegittimo limite alla localizzazione, anzich\u0026#233; un criterio di localizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Marche, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni concernenti l\u0026#8217;art. 1 impugnato, poich\u0026#233; esso non \u0026#232; indicato tra le disposizioni di cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato l\u0026#8217;impugnativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata, perch\u0026#233; questa Corte ha costantemente affermato che la questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l\u0026#8217;ha autorizzato, \u0026#232; inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 e n. 239 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La resistente ha anche eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni (artt. 1 e 2) basata sulla violazione dell\u0026#8217;art. 136 Cost., perch\u0026#233; neppure tale parametro sarebbe stato indicato nella delibera del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso rinvia, infatti, alla relazione del Ministro per gli affari regionali, ove si osserva che \u0026#171;[l]a disposizione regionale in esame, surrettiziamente, ripropone dunque il medesimo divieto generalizzato gi\u0026#224; censurato\u0026#187; con la sentenza n. 142 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233; l\u0026#8217;art. 136 Cost. non sia espressamente menzionato, \u0026#232; evidente la volont\u0026#224; dell\u0026#8217;organo politico, titolare del potere di impugnativa, di porre a questa Corte, a mezzo della intermediazione tecnica dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la questione di costituzionalit\u0026#224; concernente la violazione del giudicato costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn presenza di tale volont\u0026#224;, questa Corte ha gi\u0026#224; affermato che \u0026#171;spetta alla parte ricorrente \u0026#8220;la pi\u0026#249; puntuale indicazione dei parametri del giudizio\u0026#8221;, giacch\u0026#233; la discrezionalit\u0026#224; della difesa tecnica ben pu\u0026#242; integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura [\u0026#8230;]\u0026#187; (sentenza n. 128 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 136 Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa violazione del giudicato costituzionale si ha ogni qual volta una disposizione di legge intende mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale (da ultimo, sentenza n. 256 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 142 del 2019 \u0026#232; stata dichiarata costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore marchigiano di impedire sull\u0026#8217;intero territorio regionale qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario, dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione oggi impugnata, viceversa, prescrive criteri di localizzazione degli impianti di trattamento, sul presupposto che sia venuto meno il divieto assoluto colpito dalla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, pertanto, non lede il giudicato costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La questione di costituzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 2 impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ha anzitutto sostenuto che, nell\u0026#8217;ambito di una materia assegnata alla competenza legislativa esclusiva statale, la Regione non avrebbe potuto fissare nella forma della legge regionale i criteri di individuazione delle aree non idonee all\u0026#8217;installazione degli impianti, perch\u0026#233;, invece, sarebbe stato necessario pronunciarsi all\u0026#8217;esito di un procedimento amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha recentemente affermato che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto \u0026#171;\u0026#8220;[\u0026#232;] nella sede procedimentale [\u0026#8230;] che pu\u0026#242; e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l\u0026#8217;interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunit\u0026#224;, e che trovano nei princ\u0026#236;pi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l\u0026#8217;emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonch\u0026#233; la pubblicit\u0026#224; e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princ\u0026#236;pi di cui all\u0026#8217;art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241[\u0026#8230;]: efficacia, imparzialit\u0026#224;, pubblicit\u0026#224; e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della scelta, alla stregua dell\u0026#8217;art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo pi\u0026#249; adeguato ed efficace, dell\u0026#8217;interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost. (sentenza n. 69 del 2018)\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 116 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; aggiunto che \u0026#171;se la materia, per la stessa conformazione che il legislatore le ha dato, si presenta con caratteristiche tali da enfatizzare il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo, ci\u0026#242; deve essere tenuto in conto nel vagliare sotto il profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto\u0026#187; (sentenza n. 116 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali asserzioni di carattere generale trovano una speculare corrispondenza nella prerogativa, propria del legislatore statale nelle materie affidate alla sua competenza legislativa esclusiva, di vincolare la Regione ad esercitare in forma procedimentale l\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa che la normativa statale abbia allocato a livello regionale, precludendo il ricorso alla funzione legislativa (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2019, n. 66 del 2018 e n. 20 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Con riferimento al procedimento di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti tale principio ha gi\u0026#224; trovato reiterate conferme nella giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 142, n. 129 e n. 28 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 199, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (d\u0026#8217;ora in avanti cod. ambiente) disciplina i piani regionali di gestione dei rifiuti, attribuendo loro un contenuto in parte eventuale, in parte necessario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntro quest\u0026#8217;ultimo si colloca proprio la specificazione dei \u0026#171;criteri per l\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti\u0026#187; (art. 199, comma 3, lettera l, del cod. ambiente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; perci\u0026#242; il suddetto piano la sede che il legislatore competente ha scelto, al fine di ponderare i complessi interessi coinvolti dalla decisione, all\u0026#8217;esito di un procedimento amministrativo aperto alla partecipazione del pubblico, e nel quale sono sentiti gli enti locali e le Autorit\u0026#224; d\u0026#8217;ambito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, l\u0026#8217;art. 199, comma 1, del cod. ambiente \u0026#232; infatti esplicito nel prevedere che \u0026#171;[l]\u0026#8217;approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Va aggiunto che un simile indirizzo legislativo rappresenta un coerente sviluppo delle premesse formulate con l\u0026#8217;individuazione degli obiettivi che il piano si prefigge, e con l\u0026#8217;ulteriore contenuto che esso assume.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attivit\u0026#224; di pianificazione \u0026#232; per propria natura devoluta a realizzare una trama unitaria nell\u0026#8217;assetto del territorio, ove confluiscono i pi\u0026#249; vari, e talvolta divergenti, interessi che la legge persegue. Sempre pi\u0026#249; presente nell\u0026#8217;ordinamento, e tipica dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa, \u0026#232; perci\u0026#242; l\u0026#8217;esigenza di raggiungere un punto di sintesi, adottando scelte non frazionate, ma sensibili al contesto di pianificazione al quale vengono a sovrapporsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 199, comma 5, del cod. ambiente, stabilendo che \u0026#171;il piano regionale di gestione dei rifiuti \u0026#232; coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente\u0026#187; persegue proprio tale scopo. Ad esso la disposizione regionale impugnata viceversa si sottrae, ricorrendo ad un divieto di localizzazione insensibile alla concomitante pianificazione regionale, oltre che frutto di una scelta lontana da ogni concreto apprezzamento in ordine alla conformazione del territorio marchigiano. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; invece necessario che il citato piano adatti i criteri di esclusione di certe porzioni di territorio alla effettiva conformazione dello stesso, fuggendo divieti astratti che, anche in quanto formulati senza una visione sinottica della pianificazione, rischiano di tradursi in un forte ostacolo alla (se non persino nella impossibilit\u0026#224; di), realizzazione degli impianti, con conseguente illegittimit\u0026#224; costituzionale (sentenze n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali profili sono gi\u0026#224; di per s\u0026#233; sufficienti per concludere nel senso della fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019 in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Non vi \u0026#232; perci\u0026#242; la necessit\u0026#224; di soffermarsi sulle ulteriori ragioni di illegittimit\u0026#224; denunciate dal ricorrente, con riguardo al medesimo parametro costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; A seguito della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnato art. 2, l\u0026#8217;intero testo della legge reg. Marche n. 29 del 2019, esclusivamente riferita al divieto di localizzazione ora dichiarato incostituzionale, \u0026#232; divenuto privo di ogni significato giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) va perci\u0026#242; dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Marche n. 29 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29 (Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Marche n. 29 del 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Marche n. 29 del 2019, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Marche n. 29 del 2019, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 136 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Marche - Criteri di localizzazione degli impianti di combustione dei rifiuti e del combustibile solido secondario [CSS] - Ubicazione a una distanza minima di cinque chilometri dai centri abitati e da funzioni sensibili - Criteri per la considerazione della distanza dai centri abitati.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43245","titoletto":"Ricorso in via principale - Mancata corrispondenza della disposizione impugnata con quelle indicate nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 1 della legge reg. Marche n. 29 del 2019. Tale disposizione non è indicata tra quelle di cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato l\u0027impugnativa.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l\u0027ha autorizzato, è inammissibile. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 del 2016 e n. 239 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43246","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/09/2019","data_nir":"2019-09-18","numero":"29","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43246","titoletto":"Ricorso in via principale - Ricognizione dei parametri evocati - Inclusione di quello che, benché non menzionato nella delibera autorizzativa dell\u0027impugnazione, può considerarsi implicitamente evocato - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di corrispondenza tra parametro evocato nel ricorso e delibera ad impugnare, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019. Benché l\u0027art. 136 Cost. non sia espressamente menzionato nella delibera del Consiglio dei ministri, è evidente la volontà dell\u0027organo politico, titolare del potere di impugnativa, di porre, a mezzo della intermediazione tecnica dell\u0027Avvocatura generale, la questione di costituzionalità concernente la violazione del giudicato costituzionale ai sensi del parametro indicato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSpetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenza n. 128 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43247","numero_massima_precedente":"43245","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/09/2019","data_nir":"2019-09-18","numero":"29","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/09/2019","data_nir":"2019-09-18","numero":"29","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43247","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Marche - Impianti di trattamento dei rifiuti - Criteri per la localizzazione delle aree non idonee - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di giudicato costituzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 136 Cost. - dell\u0027art. 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019, che vieta l\u0027ubicazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all\u0027art. 1 della medesima legge ad una distanza inferiore a 5 chilometri dai centri abitati, nonché dai luoghi ove siano esercitate funzioni sensibili. La disposizione impugnata non lede il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 142 del 2019 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore marchigiano di impedire sull\u0027intero territorio regionale qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario, dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi - poiché prescrive criteri di localizzazione degli impianti di trattamento, sul presupposto che sia venuto meno il divieto assoluto colpito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.\u003c/p\u003eLa violazione del giudicato costituzionale si ha ogni qual volta una disposizione di legge intende mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 256 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43248","numero_massima_precedente":"43246","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/09/2019","data_nir":"2019-09-18","numero":"29","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43248","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Marche - Impianti di trattamento dei rifiuti - Criteri per la localizzazione delle aree non idonee - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019, che vieta l\u0027ubicazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all\u0027art. 1 della medesima legge ad una distanza inferiore a 5 chilometri dai centri abitati, nonché dai luoghi ove siano esercitate funzioni sensibili. La disposizione regionale impugnata viola l\u0027art. 199 cod. amb., il quale impone che sia il piano regionale di gestione dei rifiuti, da approvarsi con atto amministrativo, a specificare i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, al fine di ponderare i complessi interessi coinvolti dalla decisione. È infatti necessario che tale piano adatti i criteri di esclusione di certe porzioni di territorio alla effettiva conformazione dello stesso, fuggendo divieti astratti che, anche in quanto formulati senza una visione sinottica della pianificazione, rischiano di tradursi in un forte ostacolo alla (se non persino nella impossibilità di), realizzazione degli impianti. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 142 del 2019, n. 129 del 2019, n. 28 del 2019, n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione dei diversi interessi coinvolti, in modo da garantire l\u0027imparzialità della scelta, alla stregua dell\u0027art. 97 Cost., ma anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell\u0027interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell\u0027amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 116 del 2020 e n. 69 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore statale, nelle materie affidate alla sua competenza legislativa esclusiva, può vincolare la Regione ad esercitare in forma procedimentale l\u0027attività amministrativa che la normativa statale abbia allocato a livello regionale, precludendo il ricorso alla funzione legislativa. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 28 del 2019, n. 66 del 2018 e n. 20 del 2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43249","numero_massima_precedente":"43247","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/09/2019","data_nir":"2019-09-18","numero":"29","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"03/04/2006","numero":"152","articolo":"199","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43249","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Marche - Impianti di trattamento dei rifiuti - Disposizioni riferite esclusivamente ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Sopravvenuto difetto di ogni significato giuridico - Illegittimità costituzionale consequenziale.","testo":"Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953 - gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Marche n. 29 del 2019. Tali disposizioni sono divenute prive di ogni significato giuridico, in quanto esclusivamente riferite all\u0027impugnato divieto di localizzazione dichiarato incostituzionale.","numero_massima_precedente":"43248","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/09/2019","data_nir":"2019-09-18","numero":"29","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/09/2019","data_nir":"2019-09-18","numero":"29","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/09/2019","data_nir":"2019-09-18","numero":"29","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/09/2019","data_nir":"2019-09-18","numero":"29","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41522","autore":"Vivoli G.","titolo":"Tutela dell\u0027ambiente e gestione dei rifiuti: la Corte costituzionale tra \"materia naturalmente trasversale\", disposizioni regionali programmatiche e riserva di amministrazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"31","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41522_2020_272.pdf","nome_file_fisico":"191-2022+altre_Vivoli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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