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A.","relatore":"SANDULLI M. 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Disposizione, quest\u0026#8217;ultima, introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), che \u0026#232; stato, a sua volta, impugnato dallo Stato, con il ricorso iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2024 e deciso da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale, in premessa, rileva che il citato art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, secondo periodo, prevede la possibilit\u0026#224; di richiamare in servizio i medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale, senza escludere i medici di medicina generale, per i quali, invece, l\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ej\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 4 aprile 2024 (d\u0026#8217;ora in avanti: ACN) preclude espressamente il rientro in servizio, se gi\u0026#224; in quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025 (oggetto dell\u0026#8217;odierno giudizio) sostituendo, al citato art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, cos\u0026#236; come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024, le parole \u0026#171;sino al 31 dicembre 2024\u0026#187; con la frase \u0026#171;sino all\u0026#8217;espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025\u0026#187;, proroga gli effetti della disposizione senza incidere sul contenuto del citato art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, lo stesso art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, nella versione risultante dalla modifica impugnata nel presente giudizio, dispone che \u0026#171;[l]e ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalit\u0026#224; di individuare misure organizzative atte ad assicurare l\u0026#8217;assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale i ricettari di cui all\u0026#8217;articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell\u0026#8217;andamento dei conti pubblici). La disposizione \u0026#232;, altres\u0026#236;, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attivit\u0026#224; e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino all\u0026#8217;espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, dunque, presenterebbe i medesimi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale contestati all\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024 con il menzionato ricorso iscritto al n. 39 reg. ric. del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, esso eccederebbe dalle competenze statutarie della Regione autonoma della Sardegna di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ej\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;ACN, violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente sottolinea che l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025 non introduce misure correttive, ma si limita a intervenire, prorogandolo, sull\u0026#8217;ambito temporale di applicazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, che rimane, cos\u0026#236;, immutata nel contenuto sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl medico di medicina generale gi\u0026#224; in quiescenza potrebbe continuare, quindi, ad aderire al progetto assistenziale attivato dall\u0026#8217;azienda sanitaria locale (ASL), a disporre del ricettario e a riprendere, di fatto, funzioni analoghe \u0026#8211; per natura e per strumenti impiegati \u0026#8211; a quelle che aveva prima del pensionamento; in tal modo ponendosi in contrasto con il citato art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ej\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;ACN.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge, altres\u0026#236;, il Presidente del Consiglio dei ministri che ai medici di medicina generale non potrebbe neppure estendersi la deroga di cui all\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di richiamare in servizio personale sanitario in quiescenza per far fronte all\u0026#8217;impatto dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSolo ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN) sarebbe possibile, infatti, rientrare dalla quiescenza con incarichi di lavoro autonomo, in quanto espressamente previsto dalla normativa statale, mentre tale possibilit\u0026#224; sarebbe preclusa, dall\u0026#8217;ACN, ai medici di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuello dei medici di medicina generale, infatti, \u0026#232; un rapporto di lavoro in regime convenzionale, caratterizzato dall\u0026#8217;autonomia professionale e, nella specie \u0026#8211; come chiarito dalla Corte di cassazione (si citano sezioni unite civili, ordinanza 21 ottobre 2005, n. 20344 e sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2008, n. 9142) \u0026#8211; \u0026#171;un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene poi osservato che il legislatore statale ha demandato la disciplina del rapporto di lavoro del personale medico di medicina generale in regime di convenzione alla negoziazione collettiva gi\u0026#224; con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e che tale sistema \u0026#232; stato ribadito e precisato dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale rimette la disciplina del rapporto tra il SSN e i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta a specifiche convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali. Si ricorda, inoltre, che l\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003eno\u003c/em\u003e\u003cem\u003en\u003c/em\u003e\u003cem\u003eies\u003c/em\u003e del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138, ha confermato \u0026#171;la struttura di regolazione del contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale\u0026#187;, garantito mediante la conclusione di accordi all\u0026#8217;esito di un procedimento di contrattazione collettiva, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, la disciplina di riferimento non potrebbe, nel caso di specie, che essere rappresentata dalle disposizioni dell\u0026#8217;ACN, e, come avrebbe ricordato questa Corte con la sentenza n. 186 del 2016, la contrattazione collettiva nazionale del settore sarebbe certamente parte della materia dell\u0026#8217;ordinamento civile; ci\u0026#242; al fine di garantire la necessaria uniformit\u0026#224; di regolamentazione su tutto il territorio nazionale, nonch\u0026#233; la conformit\u0026#224; del rapporto di lavoro non solo alle prescrizioni della legislazione statale, ma anche a quanto previsto dagli accordi collettivi di settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, la difesa statale rileva che non sarebbe possibile superare i dedotti profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale ricorrendo a una interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 1, in quanto essi non deriverebbero dall\u0026#8217;assenza di un richiamo testuale dell\u0026#8217;art. 21, comma 1 lettera \u003cem\u003ej\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;ACN, ma piuttosto dal contrasto che sussisterebbe tra quest\u0026#8217;ultimo \u0026#171;e quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1 della legge regionale in esame, che, prorogando l\u0026#8217;efficacia della disposizione, continua a violare i divieti posti dalla contrattazione collettiva di settore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tali ragioni, il ricorrente ritiene che l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025 violi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, Cost., per invasione del perimetro riservato alla contrattazione collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 7 maggio 2025, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo di dichiarare non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente premette che l\u0026#8217;assistenza di base e la continuit\u0026#224; assistenziale sono aree dell\u0026#8217;assistenza distrettuale, che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), rientrano tra i LEA, definiti, nell\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992, come le prestazioni che devono essere obbligatoriamente erogate con costi totalmente o parzialmente a carico del SSN, in quanto strumenti di attuazione del diritto fondamentale alla tutela della salute di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione osserva, quindi, che la mancata erogazione dell\u0026#8217;assistenza di base e della continuit\u0026#224; assistenziale a tutti i cittadini costituirebbe una violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost. e che essa sarebbe tenuta, facendosi carico della relativa spesa, al finanziamento dei suddetti LEA e all\u0026#8217;adozione delle misure organizzative necessarie a garantirne l\u0026#8217;effettiva attuazione: obiettivo per il cui raggiungimento la disponibilit\u0026#224; di un numero adeguato di medici qualificati sarebbe elemento imprescindibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in via preliminare, la Regione ricorda, poi, di aver gi\u0026#224; evidenziato, nel giudizio precedentemente svoltosi davanti a questa Corte e conclusosi con la sentenza n. 26 del 2024, le criticit\u0026#224; riscontrate nel garantire \u0026#8211; sia a causa della propria conformazione territoriale e delle carenze strutturali, sia per la scarsa attrattivit\u0026#224; delle posizioni lavorative \u0026#8211; l\u0026#8217;assistenza primaria e la continuit\u0026#224; assistenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale situazione si sarebbe vieppi\u0026#249; aggravata, a causa, per un verso, dell\u0026#8217;accesso al pensionamento anticipato introdotto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e, per l\u0026#8217;altro, dell\u0026#8217;impatto negativo sull\u0026#8217;attrattivit\u0026#224; della professione medica provocato dall\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDato tale contesto, la resistente mette in evidenza di aver intrapreso, a partire dal 2023, una serie di azioni volte a fronteggiare le suddette criticit\u0026#224;. In un primo momento, ha temporaneamente aumentato, su base volontaria, il massimale dei medici di medicina generale operanti in sedi disagiate e, successivamente, data la scarsa adesione alla misura, ha destinato risorse alle ASL, per finanziare progetti aziendali volti a rafforzare l\u0026#8217;assistenza primaria e la continuit\u0026#224; assistenziale, incentivando prioritariamente proprio i suddetti medici di medicina generale. Le ASL avrebbero conseguentemente avviato progetti di ambulatori straordinari di comunit\u0026#224; territoriale (ASCOT), i quali, integrando l\u0026#8217;assistenza primaria nelle aree carenti, in attesa dell\u0026#8217;assegnazione delle sedi vacanti secondo quanto previsto dall\u0026#8217;ACN, sarebbero finalizzati a garantire agli utenti privi di medico di medicina generale le prestazioni ordinarie di competenza di tali professionisti, quali prescrizioni, visite, rinnovo di piani terapeutici, attivazione di assistenza domiciliare e certificazioni di malattia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione, peraltro, ricorda di aver comunque provveduto annualmente a svolgere le procedure per l\u0026#8217;assegnazione delle sedi vacanti, senza esito positivo: tanto che nel 2024 sarebbero risultate prive di copertura 527 sedi su 1427 e \u0026#171;oltre mezzo milione di persone\u0026#187; non avrebbero \u0026#171;nel proprio ambito il MMG [medico di medicina generale], in particolare quelle che non risiedono in prossimit\u0026#224; delle grandi aree urbane\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ragione di tali criticit\u0026#224; \u0026#8211; rileva la difesa di parte resistente \u0026#8211; la Regione non avrebbe potuto esimersi dal dare continuit\u0026#224;, con la disposizione impugnata nell\u0026#8217;odierno giudizio, a una misura regionale volta a garantire la dovuta assistenza sanitaria, in attesa dell\u0026#8217;esito della procedura di assegnazione delle sedi vacanti e, comunque sia, in attesa di interventi statali che pongano rimedio alle conseguenze della pluriennale assenza di programmazione che ha portato all\u0026#8217;attuale scenario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale ricorda, inoltre, che le criticit\u0026#224; dell\u0026#8217;assistenza primaria, alle quali la norma regionale impugnata cercherebbe di dare risposta, sarebbero attestate anche dal rapporto del 4 marzo 2025 della Fondazione GIMBE sul Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConclusa l\u0026#8217;ampia ricostruzione in fatto sulle rilevate criticit\u0026#224; nell\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;assistenza primaria e di continuit\u0026#224; assistenziale, cui sarebbe stata chiamata a ovviare l\u0026#8217;impugnata disposizione legislativa regionale, la resistente ritiene che non sussisterebbe la dedotta invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in cui, secondo lo Stato, sarebbe incorso il legislatore regionale per essere intervenuto su aspetti del rapporto tra il Servizio sanitario regionale (SSR) e i medici di medicina generale e continuit\u0026#224; assistenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe innanzitutto erroneo il presupposto da cui muove il ricorrente per denunciare la dedotta invasione della propria competenza legislativa esclusiva. Si rileva, in particolare, che l\u0026#8217;impugnata disposizione non consentirebbe ai medici di medicina generale in quiescenza di partecipare alle procedure per l\u0026#8217;assegnazione delle sedi di assistenza primaria a ciclo di scelta (cosiddetti medici di base) e ad attivit\u0026#224; oraria (guardie mediche) disciplinate dall\u0026#8217;ACN e cos\u0026#236; di (re)instaurare il relativo rapporto convenzionale con il SSR. Dal che deriverebbe la non rilevanza nel caso di specie delle \u0026#171;incompatibilit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;ACN per la partecipazione alle predette procedure (art. 19, comma 2) e per l\u0026#8217;inserimento nel ruolo dell\u0026#8217;assistenza primaria oggetto dell\u0026#8217;ACN (art. 21, comma 1, lett. \u003cem\u003ej)\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere della Regione, infatti, i medici di medicina generale convenzionati, cui farebbe riferimento l\u0026#8217;ACN, non sarebbero \u0026#8211; contrariamente a quanto sostiene il ricorrente \u0026#8211; tutti i medici che hanno rapporti libero professionali con il SSR, ma esclusivamente quelli di cui agli artt. 19 e seguenti del medesimo accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; chiarito, secondo la resistente il ricorso sarebbe, comunque, non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto, la Regione ribadisce che la mancata erogazione dei LEA determinerebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost. e che \u0026#8211; come avrebbe affermato anche questa Corte nella sentenza n. 62 del 2020 \u0026#8211; alla piena realizzazione di tale diritto fondamentale concorrerebbero anche la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;indefettibilit\u0026#224; del servizio sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu queste basi, la resistente evidenzia che alle regioni \u0026#8211; come chiarito anche dalla citata sentenza n. 62 del 2020 \u0026#8211; spetta il compito di organizzare sul territorio il suddetto servizio e garantire l\u0026#8217;erogazione delle relative prestazioni nel rispetto di standard costituzionalmente conformi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in presenza di situazioni che non consentirebbero la piena attuazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost., tanto pi\u0026#249; ove lo Stato non appronti alcuna misura per affrontare tali criticit\u0026#224;, le regioni avrebbero \u0026#171;il dovere di adottare misure organizzative idonee a tutelare il diritto alla salute di chi non ha accesso ai LEA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio a questa esigenza risponderebbe l\u0026#8217;impugnata modifica del comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, secondo periodo, dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, che, approntando misure straordinarie a salvaguardia di un diritto costituzionalmente garantito, esplicherebbe una prevalente finalit\u0026#224; organizzativa, in funzione attuativa dell\u0026#8217;art. 32 Cost., tale da escludere la violazione dedotta dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di ci\u0026#242;, la Regione aggiunge (richiamando ancora la sentenza n. 26 del 2024 di questa Corte) che la disciplina del rapporto in convenzione dei medici dell\u0026#8217;assistenza primaria dovrebbe necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce sul diritto dei cittadini alla tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn merito, poi, all\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ha richiamato a sostegno dell\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnata disposizione, la resistente chiede a questa Corte di autorimettersi la questione diretta ad accertarne l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, nella parte in cui non include i medici di medicina generale in quiescenza tra quelli chiamati a concorrere a garantire i LEA, in quanto, non potendo le prestazioni rese da tali medici essere svolte da altri, di fatto escluderebbe dai LEA le relative prestazioni distrettuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale riguardo la difesa regionale rileva che una disposizione che, al dichiarato fine di garantire i LEA, consente il ricorso eccezionale a medici di ogni categoria e persino ai veterinari, purch\u0026#233; legati al SSR da rapporto di lavoro dipendente, ma non alla categoria di medici che sarebbero chiamati in via esclusiva a erogare le prestazioni afferenti a specifiche e carenti aree dei LEA, sarebbe, per un verso, irragionevole, illogica e contraddittoria, e, per l\u0026#8217;altro, contrastante con gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto, pur avendo la generale finalit\u0026#224; di garantire tali LEA, escluderebbe \u0026#171;ingiustificatamente dalla sua portata una parte dei titolari di tali diritti, ovvero i cittadini che non hanno accesso all\u0026#8217;assistenza primaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce delle considerazioni sopra esposte, la Regione chiede che sia dichiarata la non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione autonoma della Sardegna, in vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, ha depositato memoria, nella quale, insistendo sulle posizioni espresse nell\u0026#8217;atto di costituzione, ha altres\u0026#236; ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 84 del 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024, rilevando, prosegue la resistente, la \u0026#171;chiara \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e organizzativa finalizzata a assicurare la completa copertura delle cure primarie, altrimenti pregiudicata dalla assenza nelle aree pi\u0026#249; disagiate di medici di tale tipologia di assistenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 16 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, che sostituisce, nel comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003esecondo periodo\u003cem\u003e, \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, le parole \u0026#171;sino al 31 dicembre 2024\u0026#187; con la frase \u0026#171;sino all\u0026#8217;espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025\u0026#187;, cos\u0026#236; prorogando gli effetti di tale disposizione normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il citato art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, nella versione risultante dalla modifica impugnata nel presente giudizio, dispone che \u0026#171;[l]e ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalit\u0026#224; di individuare misure organizzative atte ad assicurare l\u0026#8217;assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale i ricettari di cui all\u0026#8217;articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell\u0026#8217;andamento dei conti pubblici). La disposizione \u0026#232;, altres\u0026#236;, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attivit\u0026#224; e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino all\u0026#8217;espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del ricorrente, la disposizione oggetto del presente giudizio perpetuerebbe i vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; denunciati in riferimento all\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024, che ha introdotto il citato comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, impugnato con il ricorso iscritto al n. 39 reg. ric. del 2024, nel frattempo respinto da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore sardo, pertanto, avrebbe ecceduto dalle competenze statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale, e avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale medico di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnata disposizione, infatti, contrasterebbe con \u003cem\u003e\u0026#171;\u003c/em\u003ela normativa statale di riferimento nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera\u003cem\u003e j)\u003c/em\u003e\u0026#187;, dell\u0026#8217;ACN, in base al quale \u0026#232; incompatibile con lo svolgimento delle attivit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;ACN il medico che \u0026#171;fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Come si \u0026#232; gi\u0026#224; ricordato, la disciplina sarda, nella versione antecedente a quella modificata dalla disposizione oggi impugnata, \u0026#232; stata oggetto del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale deciso da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2025. Anche in quell\u0026#8217;occasione era stata denunciata (con argomenti pressoch\u0026#233; identici a quelli odierni) l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pertanto opportuno richiamare alcuni dei passaggi argomentativi della citata pronuncia, che ha rigettato la questione sollevata sul presupposto che la disposizione impugnata dovesse essere ascritta \u0026#171;alla competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna nella materia \u0026#8220;tutela della salute\u0026#8221;, in riferimento ai profili organizzativi dell\u0026#8217;assistenza primaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, questa Corte \u0026#8211; anche alla luce dei pi\u0026#249; recenti approdi in materia (sentenze n. 124 e n. 112 del 2023) \u0026#8211; ha riconosciuto alla disposizione impugnata \u0026#171;una \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e organizzativa, in funzione della tutela della salute\u0026#187;, volta ad \u0026#171;assicurare l\u0026#8217;assistenza primaria ai cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale\u0026#187;; ci\u0026#242; risultando (allora come ora) dalla lettera dello stesso art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, nel quale \u0026#171;\u0026#232; chiaramente indicata la matrice finalistica che ha mosso il legislatore regionale; vi si legge, infatti, che lo \u0026#8220;scopo\u0026#8221; \u0026#232; quello \u0026#8220;di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio\u0026#8221;, con \u0026#8220;la prioritaria finalit\u0026#224; di individuare misure organizzative atte ad assicurare l\u0026#8217;assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tali basi si \u0026#232; riconosciuto che \u0026#171;[l]a disciplina regionale si configura [\u0026#8230;] \u0026#8220;come un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a assicurare la completa copertura delle cure primarie\u0026#8221;\u0026#187; e si \u0026#232; ritenuto, di conseguenza, non sussistente \u0026#171;il denunciato contrasto tra l\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ej)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;ACN e la norma regionale impugnata, la quale non \u0026#232; neppure elusiva della disciplina della medicina generale, considerata nel suo complesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnata disciplina regionale \u0026#232; stata letta come \u0026#171;una risposta all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di ricorrere ai medici di medicina generale regolarmente in convenzione per assicurare le prestazioni \u0026#8220;essenziali\u0026#8221; riconducibili a tali ambiti di assistenza, necessarie a garantire \u0026#8220;la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;indefettibilit\u0026#224; del servizio, ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute\u0026#8221; (sentenza n. 62 del 2020)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; quindi ribadito che \u0026#171;rientra nella \u0026#8220;responsabilit\u0026#224; organizzativa dell\u0026#8217;ente territoriale\u0026#8221; (sentenza n. 124 del 2023) l\u0026#8217;adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di accertata criticit\u0026#224; nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, al fine di assicurare l\u0026#8217;effettivo godimento del diritto alla salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur non potendosi disconoscere la centralit\u0026#224; della \u0026#171;negoziazione collettiva e la vincolativit\u0026#224; delle prescrizioni dell\u0026#8217;ACN\u0026#187;, si \u0026#232;, in conclusione, affermato che non si pu\u0026#242; precludere alle regioni \u0026#171;l\u0026#8217;adozione di misure organizzative straordinarie volte a dare una pronta risposta alle criticit\u0026#224; nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, per di pi\u0026#249; con una valenza temporalmente circoscritta, allorch\u0026#233; potrebbero avere effetti secondari o riflessi sul convenzionamento\u0026#187;. A ragionare diversamente, infatti, si impedirebbe \u0026#171;alle stesse di intervenire con propri strumenti per evitare che tali contingenti criticit\u0026#224; determinino il sacrificio dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del fondamentale diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni svolte nella richiamata sentenza, anche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, deve essere dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rileva lo stesso ricorrente, il contenuto precettivo dell\u0026#8217;art. 1, comma 2\u003cem\u003e-ter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003esecondo\u003cem\u003e \u003c/em\u003eperiodo\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, cos\u0026#236; come modificato dall\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, oggetto dell\u0026#8217;odierno giudizio, \u0026#232;, infatti, rimasto inalterato, avendo il legislatore regionale unicamente prorogato il termine massimo di efficacia della disposizione \u0026#171;sino all\u0026#8217;espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa modifica normativa non smentisce pertanto il carattere di misura organizzativa straordinaria che tenta di dare risposta alla contingente situazione di scopertura dell\u0026#8217;assistenza primaria e della continuit\u0026#224; assistenziale nella Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, \u0026#232; plausibile che le rilevate carenze in tale ambito, proprio per la loro gravit\u0026#224;, non avrebbero potuto trovare soluzione nel breve periodo e si sarebbero protratte \u0026#8211; circostanza che, a ogni modo, il ricorrente non ha specificamente messo in discussione \u0026#8211; quando \u0026#232; stato introdotto l\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per le ragioni che precedono, la disposizione impugnata (cos\u0026#236; come il citato art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 nella versione originaria), per la sua finalit\u0026#224; e per i suoi intrinseci contenuti, va ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in riferimento ai profili organizzativi dell\u0026#8217;assistenza primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura relativa alla lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; non \u0026#232; quindi fondata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all\u0026#8217;articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della Costituzione, nonch\u0026#233; agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Alessandra SANDULLI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;1 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Modifiche alla l. reg.le n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Autorizzazione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale i ricettari di cui all\u0027art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attivit\u0026#224; e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino all\u0027espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; allo svolgimento delle attivit\u0026#224; di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"47095","titoletto":"Sanità pubblica – Livelli essenziali di assistenza (LEA) – Norme della Regione autonoma della Sardegna – Assistenza primaria e continuità assistenziale – Proroga, sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle relative sedi e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025, della possibilità che i medici di medicina generale in quiescenza aderiscano al progetto assistenziale attivato dalle Aziende sanitarie locali (ASL), anche con contratti libero professionali, e dispongano del ricettario – Ricorso del Governo – Lamentata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ed eccedenza dalle competenze statutarie – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 231006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost. e 3, 4 e 5 dello statuto spec. Sardegna, dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025 che, nel modificare l’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 – ai sensi del quale i medici di medicina generale in quiescenza possono aderire ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL, anche con contratti libero professionali, e disporre del ricettario, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie – proroga tale possibilità sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025. Il contenuto precettivo della disposizione regionale impugnata rimane inalterato rispetto a quello scrutinato nella sentenza n. 84 del 2025 che lo ha ricondotto alla competenza legislativa della Regione autonoma nella materia della tutela della salute, in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria, con esclusione dell’eccedenza dalle competenze statutarie e dell’invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. La modifica, riguardando unicamente la proroga del termine massimo dell’efficacia della disposizione, non smentisce il carattere di misura organizzativa straordinaria che tenta di dare risposta alla contingente situazione di scopertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nella Regione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2025 - mass. 46885; S. 124/2023; S. 62/2020 - mass. 43127\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"31/01/2025","data_nir":"2025-01-31","numero":"2","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo della"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/05/2023","data_nir":"2023-05-05","numero":"5","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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