GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2023/167

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(Testo A)\u0026#187;, promosso dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, sezione civile, sull\u0026#8217;istanza proposta da I. P., con ordinanza del 23 novembre 2022, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 23 novembre 2022, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2022, il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di essere investito della decisione sul ricorso con il quale il pubblico ministero presso il medesimo Tribunale ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una cittadina ucraina che gode della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell\u0026#8217;equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell\u0026#8217;accoglienza degli stessi, della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l\u0026#8217;esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall\u0026#8217;Ucraina ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l\u0026#8217;introduzione di una protezione temporanea, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall\u0026#8217;Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce, inoltre, di avere, con ordinanza del 21 ottobre 2022, nominato un interprete per procedere all\u0026#8217;ascolto della beneficiaria ai sensi dell\u0026#8217;art. 407, secondo comma, del codice civile, non parlando quest\u0026#8217;ultima la lingua italiana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone, ancora, che, espletata l\u0026#8217;audizione all\u0026#8217;udienza del 15 novembre 2022, l\u0026#8217;ausiliario designato, con istanza depositata il 21 novembre 2022, ha richiesto la liquidazione dell\u0026#8217;onorario per l\u0026#8217;opera prestata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Tanto premesso, il rimettente ritiene che l\u0026#8217;art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui \u0026#8211; nel prevedere che \u0026#171;[n]el processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall\u0026#8217;articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell\u0026#8217;interdicendo o dell\u0026#8217;inabilitando, e all\u0026#8217;ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall\u0026#8217;erario\u0026#187; \u0026#8211; non contempla il procedimento per l\u0026#8217;apertura dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno promosso dal pubblico ministero, determini una evidente disparit\u0026#224; di trattamento tra gli ausiliari nominati nel procedimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 404 e seguenti cod. civ. e quelli designati nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., non ravvisandosi ragioni che giustifichino una disciplina differenziata degli istituti posti a confronto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che, all\u0026#8217;epoca dell\u0026#8217;adozione del d.P.R. n. 115 del 2002, il procedimento per la nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno non era ancora contemplato dall\u0026#8217;ordinamento, essendo stato introdotto soltanto con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonch\u0026#233; relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi rileva nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione che \u0026#171;tale spiegazione ovviamente non giustifica la lacuna e la conseguente disparit\u0026#224; di trattamento che in tal modo si sono venute a creare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, all\u0026#8217;evidenziata lacuna non potrebbe porsi rimedio in via ermeneutica, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi, secondo il rimettente, il tenore testuale del citato art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia, il quale si riferisce soltanto all\u0026#8217;interdizione e all\u0026#8217;inabilitazione, nonch\u0026#233; la \u0026#171;diversit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno\u0026#187; rispetto alla interdizione e alla inabilitazione. Solo una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale additiva o l\u0026#8217;intervento del legislatore potrebbero, quindi, emendare il vizio denunciato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Osserva, inoltre, il rimettente che, considerata la natura del procedimento di cui si tratta, non vi sono altri soggetti a carico dei quali possa essere posto l\u0026#8217;onorario spettante all\u0026#8217;interprete, n\u0026#233; tale compenso pu\u0026#242; gravare sulla persona in favore della quale \u0026#232; stata chiesta l\u0026#8217;apertura dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno \u0026#171;specie l\u0026#224; dove il ricorso del pubblico ministero sia rigettato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Sotto altro profilo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 1, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost., in quanto, alla stregua del suo contenuto precettivo, nel caso di specie, l\u0026#8217;ausiliario del giudice dovrebbe svolgere la propria opera gratuitamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Da ultimo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel presupposto che le questioni sollevate assumano rilevanza soltanto ai fini della pronuncia sull\u0026#8217;istanza avanzata dall\u0026#8217;interprete designato, e non anche della decisione sul ricorso per la nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno, ha ritenuto di disporre la sospensione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del solo procedimento di liquidazione del compenso per l\u0026#8217;ausiliario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Le parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non si sono costituite nel presente giudizio, n\u0026#233; in esso \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, sezione civile, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata stabilisce che \u0026#171;[n]el processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall\u0026#8217;articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell\u0026#8217;interdicendo o dell\u0026#8217;inabilitando, e all\u0026#8217;ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall\u0026#8217;erario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, tale previsione, non contemplando anche il procedimento relativo alla istituzione dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno introdotto dal pubblico ministero, realizzerebbe una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#171;rispetto agli ausiliari nominati nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione instaurati su ricorso del pubblico ministero, in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187;, non essendo ravvisabili ragioni che giustifichino una disciplina differenziata delle fattispecie in comparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia violerebbe, altres\u0026#236;, gli artt. 1, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost., in quanto, non essendo individuabili, nel procedimento di nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero, soggetti ai quali possa imputarsi l\u0026#8217;onere delle spettanze dell\u0026#8217;ausiliario del giudice, la mancata inclusione di tale procedimento tra quelli espressamente previsti dalla norma censurata comporterebbe che il professionista designato svolga la sua opera a titolo gratuito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Lo scrutinio delle questioni sollevate richiede una ricostruzione della portata e della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione oggetto di censura, oltre che delle caratteristiche essenziali del sistema normativo in cui essa si inserisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, introducendo un\u0026#8217;eccezione al principio generale espresso dall\u0026#8217;art. 8 dello stesso testo unico, secondo il quale, nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, ciascuna parte \u0026#232; onerata di \u0026#171;provvede[re] alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede\u0026#187; e di anticiparle per gli atti necessari al processo \u0026#171;quando l\u0026#8217;anticipazione \u0026#232; posta a suo carico dalla legge o dal magistrato\u0026#187;, detta una speciale disciplina delle spese processuali, in forza della quale, nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, opera \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e il regime degli effetti dell\u0026#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato dettato dall\u0026#8217;art. 131 del medesimo testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi fa eccezione per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell\u0026#8217;interdicendo o dell\u0026#8217;inabilitando, e all\u0026#8217;ausiliario del magistrato, che sono anticipati dall\u0026#8217;erario. Nella previsione originaria del citato art. 131, comma 3, in effetti, gli onorari e le indennit\u0026#224; dovuti al consulente tecnico di parte e all\u0026#8217;ausiliario del magistrato erano prenotati a debito, a domanda, qualora non fosse stata possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale erano poste le spese processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, con la sentenza n. 217 del 2019, ha poi dichiarato la illegittimit\u0026#224; costituzionale della citata disposizione nella parte in cui non prevedeva, per le spese ivi indicate, l\u0026#8217;anticipazione da parte dell\u0026#8217;erario, per contrasto con il principio di ragionevolezza, alla stregua del rilievo che essa solo assicura l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del pagamento dei compensi di cui si tratta, sottraendolo all\u0026#8217;alea dell\u0026#8217;annotazione a futura memoria, condizionata alla eventualit\u0026#224; del recupero della somma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia, del resto, come evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema dello stesso d.P.R., ha recepito la statuizione additiva della sentenza n. 112 del 1967, con la quale questa Corte aveva dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del previgente art. 436 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 (Col quale \u0026#232; approvata la Tariffa per gli atti giudiziari in materia civile), abrogato dal testo unico in materia di spese di giustizia del 2002, nei limiti in cui non prevedeva l\u0026#8217;anticipazione, da parte dell\u0026#8217;erario, degli onorari spettanti al consulente tecnico e agli altri ausiliari del giudice nei processi di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata pronuncia aveva osservato che la disposizione censurata, per come interpretata, recava \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eal principio di eguaglianza, \u0026#171;non risultando giustificata la destinazione (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: distinzione) operata fra processo penale e processo civile, allorquando il P.M., esercitando in entrambi i casi il diritto di azione nel pubblico interesse, richiede l\u0026#8217;opera di un ausiliare. Il P.M. che promuove l\u0026#8217;azione civile per la tutela degli interessi delle persone incapaci, e cio\u0026#232; di quegli stessi interessi che sono tutelati dalla legge, esercita una funzione non dissimile da quella penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe derivava, a giudizio della Corte, \u0026#171;una identit\u0026#224; di posizione \u0026#8211; avvalorata altres\u0026#236; dagli argomenti addotti dalla giurisprudenza a sostegno della tesi che il P.M. non pu\u0026#242; essere condannato al pagamento delle spese in caso di soccombenza \u0026#8211;, la quale non consente discriminazioni, per quanto attiene alla anticipazione di onorari, tra gli ausiliari la cui opera viene richiesta da un identico organo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In continuit\u0026#224; con la disciplina derivata dalla pronuncia ora ricordata, l\u0026#8217;art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha istituito, dunque, per quanto interessa il presente giudizio, un\u0026#8217;ipotesi di anticipazione erariale del compenso spettante all\u0026#8217;ausiliario nominato nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, che si giustifica in ragione della impossibilit\u0026#224; di porre il relativo onere economico a carico della parte attrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;ammissione d\u0026#8217;ufficio dell\u0026#8217;interdicendo e dell\u0026#8217;inabilitando al patrocinio a spese dello Stato e alla conseguente anticipazione erariale delle stesse spettanze dell\u0026#8217;ausiliario del magistrato viene seguita, peraltro, da una verifica dei dati reddituali del soggetto della cui capacit\u0026#224; si discute, prodromica all\u0026#8217;eventuale recupero delle somme anticipate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso art. 145, al comma 2, dispone, infatti, che, \u0026#171;[p]assata in giudicato la sentenza, l\u0026#8217;ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualit\u0026#224;, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall\u0026#8217;articolo 79, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e); alla scadenza del termine, l\u0026#8217;ufficio chiede all\u0026#8217;ufficio finanziario gli adempimenti di cui all\u0026#8217;articolo 98, comma 2, trasmettendo l\u0026#8217;eventuale documentazione pervenuta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 della medesima disposizione stabilisce, infine, che \u0026#171;[l]o Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualit\u0026#224;, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l\u0026#8217;ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, l\u0026#8217;ufficio del pubblico ministero non pu\u0026#242; essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell\u0026#8217;ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli delle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d\u0026#8217;ufficio e nell\u0026#8217;interesse pubblico (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, da ultimo, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 novembre 2021, n. 35513).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa Corte di cassazione ha precisato che il pubblico ministero, cos\u0026#236; come non pu\u0026#242; sostenere l\u0026#8217;onere delle spese processuali nell\u0026#8217;ipotesi di soccombenza, non pu\u0026#242; neppure essere destinatario di una pronuncia di condanna alla rifusione delle spese quando risulti soccombente uno dei suoi contraddittori (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 marzo 2004, n. 5165).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.2.\u0026#8211; Tali affermazioni muovono dal presupposto per il quale il pubblico ministero, quando promuove l\u0026#8217;azione civile, rimane estraneo alla \u003cem\u003eres controversa\u003c/em\u003e, tanto che il giudicato che si forma all\u0026#8217;esito del giudizio riguarda soltanto i soggetti del rapporto sostanziale in esso dedotto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto, i casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui tale organo \u0026#232; legittimato a esperire l\u0026#8217;azione civile, riflettono l\u0026#8217;interesse pubblico alla tutela di determinate situazioni giuridiche soggettive, per l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; in cui manchi, o rimanga inerte ovvero non sia in grado di agire in giudizio, un titolare che faccia valere dette situazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Poich\u0026#233;, dunque, il pubblico ministero \u0026#232; escluso dal riparto delle spese dei processi di interdizione e di inabilitazione in cui \u0026#232; attore, in caso di sua soccombenza, l\u0026#8217;ausiliario del giudice, valendosi del carattere solidale \u0026#8211; derivante dalla finalizzazione della propria attivit\u0026#224; all\u0026#8217;interesse comune di tutte le parti (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3239) \u0026#8211; dell\u0026#8217;obbligazione di pagamento delle proprie spettanze, potrebbe richiederne l\u0026#8217;adempimento all\u0026#8217;interdicendo e all\u0026#8217;inabilitando, ma tali soggetti non potrebbero, nei rapporti interni, rivalersi sul loro contraddittore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.1.\u0026#8211; Inoltre, come confermato dalla stessa relazione illustrativa che accompagna lo schema del testo unico in materia di spese di giustizia, l\u0026#8217;introduzione, ad opera della norma in scrutinio, di una ipotesi di anticipazione erariale \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e sottende la valutazione secondo la quale, alla stregua della comune esperienza, se l\u0026#8217;azione viene esercitata dal pubblico ministero, \u0026#232; verosimile che la persona della cui capacit\u0026#224; si discute versi in una situazione di solitudine e di indigenza, non avendo parenti che possano esperirla a protezione dei suoi interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Alla luce di tali premesse va esaminata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale oggi sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Essa \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 ammette l\u0026#8217;anticipazione erariale delle spese processuali \u0026#8211; e, dunque, per quanto specificamente interessa il presente giudizio, anche delle spettanze dell\u0026#8217;ausiliario del magistrato \u0026#8211; con esclusivo riferimento ai procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, senza includere, quindi, nel suo ambito di applicazione quello di nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno introdotto dallo stesso organo giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio tale limitazione comporta la violazione del principio di eguaglianza evocato dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La mancata considerazione, nella disposizione censurata, di quest\u0026#8217;ultimo procedimento determina, infatti, una differenziazione del regime del carico delle spese non supportata da una ragionevole giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; evidenziato, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;impegno erariale ivi previsto va rinvenuta nella esigenza di correggere l\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; delle conseguenze derivanti dalla impossibilit\u0026#224; di imputare le spese processuali all\u0026#8217;organo propulsore dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale, in quanto titolare di una legittimazione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e svincolata dal rapporto sostanziale dedotto in giudizio e strumentale alla tutela di un interesse pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Ebbene, anche il procedimento di nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno, quando \u0026#232; introdotto su ricorso del pubblico ministero, soggiace al principio secondo il quale, nei processi civili instaurati da tale organo, la parte attrice \u0026#232; sottratta al carico delle spese processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, ancora, considerato che all\u0026#8217;amministrazione di sostegno richiesta dal pubblico ministero pu\u0026#242; essere riferita la stessa valutazione, sottesa alla fattispecie di patrocinio \u003cem\u003eope\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e oggetto di scrutinio, per la quale, secondo la comune esperienza, qualora il procedimento venga instaurato su iniziativa del pubblico ministero, il soggetto interessato versa presumibilmente in condizioni di solitudine e non dispone di mezzi economici sufficienti per sostenere i costi del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questa ipotesi, infatti, l\u0026#8217;obbligo di pagamento del compenso per l\u0026#8217;ausiliario del giudice, avendo carattere solidale, ma non potendo in nessun caso essere posto a carico del ricorrente, sarebbe destinato a gravare sullo stesso destinatario della misura di protezione, il quale, tuttavia, come gi\u0026#224; rilevato, con ogni probabilit\u0026#224; \u0026#232; insolvibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, nel procedimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 404 e seguenti cod. civ., cos\u0026#236; come in quelli di interdizione e di inabilitazione, sussiste l\u0026#8217;esigenza di scongiurare il rischio che l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;organo propulsore dal carico delle spese processuali, da un lato, e le condizioni di indigenza in cui versa, il pi\u0026#249; delle volte, il beneficiario, dall\u0026#8217;altro, possano comportare la frustrazione, in concreto, delle ragioni creditorie del professionista incaricato dal giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; N\u0026#233; la diversa regolazione delle spese processuali nei procedimenti in comparazione pu\u0026#242; giustificarsi in ragione dei pur significativi profili di specificit\u0026#224; che connotano l\u0026#8217;amministrazione di sostegno rispetto agli istituti di protezione considerati dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, inaugurato dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 12 giugno 2006, n. 13584, in linea con la sentenza n. 440 del 2005 di questa Corte, il procedimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 404 e seguenti cod. civ. \u0026#232; finalizzato ad offrire a chi si trovi nella impossibilit\u0026#224;, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacit\u0026#224; di agire, distinguendosi, in forza di tale specifica funzione, dall\u0026#8217;interdizione e dall\u0026#8217;inabilitazione. Rispetto a tali istituti, l\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno va, infatti, individuato non gi\u0026#224; in base al diverso, e meno intenso, grado di infermit\u0026#224; del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneit\u0026#224; di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in relazione alla sua flessibilit\u0026#224; e alla maggiore agilit\u0026#224; della relativa procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Deve, tuttavia, considerarsi che il raffronto tra fattispecie normative diverse inteso a verificare se, rispetto al principio di eguaglianza, sia o meno giustificata la scelta legislativa alla base della disciplina non uniforme, da un lato, postula l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; delle situazioni in comparazione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 91 e n. 43 del 2022), e, dall\u0026#8217;altro, implica che la valutazione degli elementi di differenziazione sia condotta tenendo presente la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e delle disposizioni censurate, le finalit\u0026#224; perseguite dal legislatore e il pi\u0026#249; ampio contesto normativo in cui tali disposizioni si collocano (sentenza n. 32 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; Nel caso in esame, i profili di autonomia funzionale e strutturale che caratterizzano \u0026#8211; come pure sottolineato dal giudice rimettente \u0026#8211; l\u0026#8217;amministrazione di sostegno rispetto all\u0026#8217;interdizione e all\u0026#8217;inabilitazione, da un lato, non valgono ad escluderne la sussunzione nella medesima categoria delle \u0026#171;misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia\u0026#187; (cos\u0026#236; essendo stata sostituita, a seguito della entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, la rubrica del Titolo dodicesimo del Libro I cod. civ., che oggi ricomprende gli istituti in esame); dall\u0026#8217;altro, non assumono rilevanza rispetto alla specifica \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e che sorregge l\u0026#8217;art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia. Questa \u0026#232;, infatti, correlata alla peculiare conformazione soggettiva dei procedimenti disciplinati dalla norma censurata, nei quali \u0026#8211; \u0026#232; bene ribadirlo \u0026#8211; la parte attrice \u0026#232; un organo appartenente all\u0026#8217;ordine giudiziario e la parte per la quale \u0026#232; richiesta la misura di protezione potrebbe versare, oltre che in una situazione di incapacit\u0026#224;, totale o parziale, ad attendere ai propri interessi, in condizioni di indigenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per tutto quanto esposto, assorbita ogni altra censura, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze \u0026#8211; e quindi l\u0026#8217;onorario, le spese e le indennit\u0026#224; indicati nell\u0026#8217;art. 49 t.u. spese di giustizia \u0026#8211; dell\u0026#8217;ausiliario del magistrato siano anticipate dall\u0026#8217;erario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, nei limiti anzidetti, dell\u0026#8217;art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 si riflette anche sui commi 2 e 3 della medesima disposizione, recanti la disciplina della fase, successiva all\u0026#8217;ammissione d\u0026#8217;ufficio dell\u0026#8217;interdicendo o dell\u0026#8217;inabilitando al patrocinio erariale, della verifica reddituale finalizzata all\u0026#8217;eventuale recupero, da parte dello Stato, delle somme anticipate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il comma 2 dispone che, \u0026#171;[p]assata in giudicato la sentenza, l\u0026#8217;ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualit\u0026#224;, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall\u0026#8217;articolo 79, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e); alla scadenza del termine, l\u0026#8217;ufficio chiede all\u0026#8217;ufficio finanziario gli adempimenti di cui all\u0026#8217;articolo 98, comma 2, trasmettendo l\u0026#8217;eventuale documentazione pervenuta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 dello stesso art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che \u0026#171;[l]o Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualit\u0026#224;, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l\u0026#8217;ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega le proposizioni normative dell\u0026#8217;art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 comporta che la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, nei limiti anzidetti, del comma 1, si estenda in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, ai commi 2 e 3 della medesima disposizione, nella parte in cui si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell\u0026#8217;ausiliario del magistrato siano anticipate dall\u0026#8217;erario;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia e spese per consulenti e ausiliari - Processo civile - Processo di interdizione e inabilitazione a istanza del pubblico ministero - Anticipazione, a carico dell\u0027erario, degli onorari dell\u0027ausiliario del magistrato nel procedimento per l\u0027istituzione dell\u0027amministrazione di sostegno promosso dal pubblico ministero.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45772","titoletto":"Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Beneficiari e finalità - Soggetto nell\u0027impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - Strumento di assistenza che sacrifica nella minor misura possibile la capacità di agire - Sua maggiore flessibilità e agilità rispetto all\u0027interdizione e all\u0027inabilitazione. (Classif. 045002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, di cui all’art. 404 e seguenti cod. civ., è finalizzato ad offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, in forza di tale specifica funzione, dall’interdizione e dall’inabilitazione. Rispetto a tali istituti, l’ambito applicativo dell’amministrazione di sostegno va, infatti, individuato non già in base al diverso, e meno intenso, grado di infermità del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 440/2005 - mass. 29996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45773","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"404","specificazione_articolo":"e s.s.","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45773","titoletto":"Eguaglianza (principio di) - In genere - Comparazione di fattispecie diversamente disciplinate - Condizione - Omogeneità delle situazioni - Criteri - Necessità di valutare gli elementi di differenziazione, tenendo conto della ratio, della finalità e del contesto in cui le disposizioni si collocano (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione del t.u. spese di giustizia nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell\u0027amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell\u0027ausiliario del magistrato siano anticipate dall\u0027erario; illegittimità costituzionale in via consequenziale delle disposizioni disciplinanti la fase della verifica reddituale, in quanto caratterizzate da stretta ed esclusiva dipendenza funzionale rispetto alla prima). (Classif. 092001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl raffronto tra fattispecie normative diverse inteso a verificare se, rispetto al principio di eguaglianza, sia o meno giustificata la scelta legislativa alla base della disciplina non uniforme, da un lato, postula l’omogeneità delle situazioni in comparazione, e, dall’altro, implica che la valutazione degli elementi di differenziazione sia condotta tenendo presente la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edelle disposizioni censurate, le finalità perseguite dal legislatore e il più ampio contesto normativo in cui tali disposizioni si collocano. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 91/2022 – mass. 44807; S. 43/2022 – mass. 44528; S. 32/2018 – mass. 39851\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 145, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal PM le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario. La disposizione censurata dal Giudice tutelare del Tribunale di Macerata, sez. civ., ammettendo l’anticipazione erariale delle citate spese solo per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal PM, determina una differenziazione non supportata da una ragionevole giustificazione. Sussiste, infatti, in tutti i procedimenti in comparazione l’esigenza di scongiurare il rischio che, da un lato, l’esclusione dell’organo propulsore dal carico delle spese processuali e, dall’alto, le condizioni di indigenza in cui versa, il più delle volte, il beneficiario possano comportare la frustrazione, in concreto, delle ragioni creditorie del professionista incaricato dal giudice; né la diversa regolazione delle spese processuali può giustificarsi in ragione dei pur significativi profili di specificità che connotano l’amministrazione di sostegno, appartenendo tutti gli strumenti in comparazione alla medesima categoria delle misure di protezione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia. Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale – in ragione del rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega tali proposizioni normative al comma 1– i commi 2 e 3 del medesimo art. 145 t.u. spese di giustizia, nella parte in cui disciplinando la fase, successiva all’ammissione d’ufficio dell’interdicendo o dell’inabilitando al patrocinio erariale, della verifica reddituale – finalizzata all’eventuale recupero, da parte dello Stato, delle somme anticipate – si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell’amministratore di sostegno) (\u003cem\u003ePrecedenti citati: S. 217/2019 – mass. 42151; S. 112/1967 – mass. 4712\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45772","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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