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C. e altri contro il Ministero della giustizia, con ordinanza del 16 novembre 2023, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di A. M., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento di S. S. e altri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 30 ottobre 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata Maria Immacolata Amoroso per A. 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In punto di rilevanza, il rimettente espone di dovere rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da alcune assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria contro l\u0026#8217;approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno a 606 posti della qualifica iniziale del ruolo maschile di ispettori della Polizia penitenziaria e contro gli atti connessi e presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dopo aver disatteso l\u0026#8217;eccezione di tardivit\u0026#224; del ricorso, afferma di dover applicare le disposizioni censurate, che rappresentano il fondamento dei provvedimenti impugnati e non si prestano a un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, in considerazione del chiaro tenore testuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In ordine al profilo della non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato, in linea preliminare, evidenzia che \u0026#232; doverosa l\u0026#8217;interlocuzione con questa Corte, chiamata a tutelare l\u0026#8217;eguaglianza e la certezza del diritto mediante decisioni efficaci \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto, in primo luogo, con il \u0026#171;principio della parit\u0026#224; di trattamento tra uomini e donne\u0026#187;, principio \u0026#171;ormai consolidato nell\u0026#8217;ordinamento comunitario\u0026#187; e dunque rilevante alla stregua dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale riguardo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evoca la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all\u0026#8217;attuazione del principio della parit\u0026#224; di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l\u0026#8217;accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, l\u0026#8217;art. 3, paragrafo 2, del Trattato sull\u0026#8217;Unione europea, l\u0026#8217;art. 8 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea, gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u0026#224; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl requisito della differenza di genere per l\u0026#8217;accesso alla qualifica di ispettore non sarebbe giustificato dalle \u0026#171;funzioni effettivamente e prevalentemente esercitate nello svolgimento delle mansioni ordinarie da assegnare in esito alla procedura concorsuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;accesso al lavoro \u0026#171;sulla base della sola valutazione del genere di appartenenza\u0026#187; sarebbe lesiva, inoltre, dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto non avrebbe alcuna correlazione con lo svolgimento del servizio e darebbe \u0026#224;dito a una discriminazione \u0026#171;ingiustificata ed arbitraria\u0026#187;, dimostrandosi \u0026#171;eccedente rispetto allo scopo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio A. M., parte ricorrente nel giudizio principale, e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Sono intervenute in giudizio S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C., che hanno chiesto di ammettere l\u0026#8217;intervento, rassegnando, quanto al merito, le medesime conclusioni della parte costituita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, hanno depositato memorie illustrative di identico tenore sia la parte costituita che le intervenienti e hanno chiesto, in via principale, di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate e, in subordine, di adottare una pronuncia interpretativa, al fine di escludere la distinzione tra ruoli maschili e ruoli femminili \u0026#171;per le sedi e i servizi \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; per quelle mansioni che non prevedono un contatto diretto e continuativo con i detenuti all\u0026#8217;interno delle sezioni penitenziarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Non \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica, la parte costituita ha ribadito le conclusioni formulate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 57 del 2024), il Consiglio di Stato, prima sezione, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell\u0026#8217;allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, \u0026#171;nella parte in cui distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente denuncia, anzitutto, il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., \u0026#171;che impone il rispetto dei vincoli posti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, il Consiglio di Stato menziona la direttiva 76/207/CEE, che interviene sulla parit\u0026#224; di trattamento tra uomo e donna, materia oggi disciplinata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l\u0026#8217;attuazione del principio delle pari opportunit\u0026#224; e della parit\u0026#224; di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente richiama, inoltre, l\u0026#8217;art. 3, paragrafo 2, TUE, l\u0026#8217;art. 8 TFUE, gli artt. 21 e 23 CDFUE, la direttiva 2000/78/CE, la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, che ha confermato l\u0026#8217;importanza del principio di non discriminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl trattamento deteriore per le donne che partecipino al concorso a ispettore della Polizia penitenziaria non si correlerebbe con requisiti essenziali e determinanti ai fini dello svolgimento del servizio e integrerebbe, pertanto, \u0026#171;una forma di discriminazione in contrasto con le richiamate direttive europee e pronunce della Corte di giustizia UE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le disposizioni censurate, inoltre, lederebbero il principio di eguaglianza e sarebbero prive di ogni \u0026#171;ragionevole giustificazione\u0026#187; (art. 3, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disparit\u0026#224; di trattamento si rivelerebbe arbitraria, alla luce delle peculiarit\u0026#224; delle mansioni attribuite agli ispettori, che si esplicano anche al di fuori degli istituti penitenziari, non includono \u0026#171;esclusivamente o prevalentemente compiti \u0026#8220;operativi\u0026#8221;\u0026#187; e, dunque, \u0026#171;non richiedono necessariamente la distinzione uomo/donna ai fini del raggiungimento degli scopi del servizio da espletare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre esaminare, preliminarmente, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento spiegato da S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C., che sostengono di aver impugnato i medesimi atti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, instaurando un giudizio definito da una sentenza oramai irrevocabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; A supporto dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento, le parti deducono di non essere state ammesse al primo corso di formazione. Il ritardo dell\u0026#8217;immissione in ruolo, rispetto agli altri vincitori del concorso, pregiudicherebbe anche la mobilit\u0026#224; ordinaria. L\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, infine, offrirebbe \u0026#171;maggiori opportunit\u0026#224;\u0026#187; non soltanto in relazione alla mobilit\u0026#224; ordinaria annuale, ma anche in vista della promozione a sostituto commissario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nessuno degli argomenti prospettati nell\u0026#8217;atto di intervento avvalora la titolarit\u0026#224; di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, di norma circoscritta alle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4, commi 1 e 2, delle Norme integrative), si estende anche ai terzi, a condizione che siano titolari di una posizione giuridica che l\u0026#8217;esito del giudizio incidentale sia idoneo a pregiudicare in modo immediato e irrimediabile (fra le molte, ordinanza allegata alla sentenza n. 144 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA corroborare un interesse cos\u0026#236; caratterizzato, non \u0026#232; sufficiente, tuttavia, che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale (ordinanze allegate alle sentenze n. 140 e n. 22 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, peraltro, \u0026#232; passata in giudicato la sentenza che ha respinto l\u0026#8217;impugnazione proposta dalle parti e l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate non potrebbe produrre quelle conseguenze immediate e dirette sul rapporto sostanziale, che sole possono radicare la legittimazione all\u0026#8217;intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Dai rilievi svolti consegue che l\u0026#8217;intervento dev\u0026#8217;essere dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La motivazione sulla rilevanza \u0026#232; analitica e coerente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il rimettente, in prima battuta, reputa tempestiva l\u0026#8217;impugnazione del bando e degli atti presupposti, in base al rilievo che\u003cem\u003e \u003c/em\u003esoltanto la graduatoria finale fonda \u0026#171;l\u0026#8217;interesse concreto e attuale delle ricorrenti all\u0026#8217;impugnazione\u0026#187;. Il bando, per contro, condiziona in modo imprevedibile il collocamento in graduatoria e non racchiude alcuna clausola che di per s\u0026#233; precluda l\u0026#8217;ammissione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli argomenti enunciati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, al fine di sgombrare il campo dalle eccezioni pregiudiziali articolate nel giudizio principale dal Ministero della giustizia, superano il vaglio di non implausibilit\u0026#224; devoluto a questa Corte in ordine al requisito della rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Adeguata \u0026#232; la motivazione anche per quel che concerne l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Consiglio di Stato osserva che il concorso straordinario, cui hanno partecipato le ricorrenti, \u0026#232; stato bandito in conformit\u0026#224; a tali disposizioni: la disciplina in esame, nell\u0026#8217;inscindibile connessione delle previsioni che la compongono, costituisce il fondamento normativo di tutti i provvedimenti impugnati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inquadramento della vicenda controversa rispecchia l\u0026#8217;interrelazione tra le previsioni censurate, intese in una prospettiva unitaria anche alla luce della complessiva \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e che le ispira.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il rimettente, inoltre, esclude in modo persuasivo la praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al ruolo degli ispettori, la distinzione in base al requisito di genere \u0026#232; tratto distintivo della dotazione organica della Polizia penitenziaria, definita dalla Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992. A sua volta, la concreta modulazione della dotazione organica, a pi\u0026#249; riprese modificata nel volgere degli anni, da ultimo con l\u0026#8217;art. 1, comma 863, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), incide sulla ripartizione dei posti messi a concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte dell\u0026#8217;univoco dato normativo, non si pu\u0026#242; esplorare l\u0026#8217;interpretazione adeguatrice che la parte tratteggia nella memoria illustrativa, limitando la distinzione di genere ai servizi destinati a svolgersi \u003cem\u003eintra moenia\u003c/em\u003e, a contatto con i detenuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nessun ostacolo, infine, si frappone all\u0026#8217;esame del merito anche sotto il profilo del contrasto con disposizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, che il rimettente ritiene dotate di efficacia diretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il giudice, ove ravvisi l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del diritto nazionale con il diritto dell\u0026#8217;Unione dotato di efficacia diretta (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, terza sezione, sentenza 1\u0026#176; luglio 2010, in causa C-194/08, Gassmayr), pu\u0026#242; non applicare la normativa interna, all\u0026#8217;occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, e dell\u0026#8217;art. 11 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSar\u0026#224; poi questa Corte a interrogare la Corte di giustizia, ove siano incerte la portata e la latitudine delle garanzie riconosciute dal diritto dell\u0026#8217;Unione, \u0026#171;che si riverberano sul costante evolvere dei precetti costituzionali, in un rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione\u0026#187; (ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; A partire dalla sentenza n. 269 del 2017, nei casi di \u0026#8220;doppia pregiudizialit\u0026#224;\u0026#8221;, questa Corte ha rimesso alla discrezionalit\u0026#224; del giudice la scelta di quale strada percorrere (ordinanze n. 217 e n. 216 del 2021) e ha escluso l\u0026#8217;antitesi oppure un ordine di priorit\u0026#224; fra tali strumenti. Entrambi i rimedi garantiscono il primato del diritto dell\u0026#8217;Unione, uno dei capisaldi dell\u0026#8217;integrazione europea, riconosciuto fin dalle prime pronunce della Corte di giustizia e poi dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 170 del 1984 e, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 67 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche negli Stati membri in cui esiste, come in Italia, un sindacato accentrato di costituzionalit\u0026#224;, tutti i giudici possono controllare la compatibilit\u0026#224; di una legge con il diritto comunitario (Corte di giustizia, sentenza 9 marzo 1978, in causa C-106/77, Simmenthal).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; le competenze delle Corti costituzionali possono ostacolare o limitare il potere dei giudici di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell\u0026#8217;Unione (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, in causa C-430/21, RS), quando esso sia provvisto di efficacia diretta (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 24 giugno 2019, in causa C-573/17, Pop\u0026#322;awski).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Allorch\u0026#233;, invece, si censura la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma Cost., l\u0026#8217;aspetto essenziale \u0026#232; che la legge non ha osservato un \u0026#8220;obbligo comunitario\u0026#8221; ed \u0026#232;, per questa ragione, costituzionalmente illegittima. L\u0026#8217;obbligo dello Stato \u0026#232; quello di assicurare il rispetto del diritto eurounitario e il principio di preminenza; tale obbligo \u0026#232; violato, sia se il contrasto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, sia se il conflitto riguarda un\u0026#8217;altra normativa del diritto dell\u0026#8217;Unione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerch\u0026#233; questa Corte scrutini nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell\u0026#8217;Unione direttamente applicabile, \u0026#232; necessario che la questione posta dal rimettente presenti un \u0026#8220;tono costituzionale\u0026#8221;, per il nesso con interessi o princ\u0026#236;pi di rilievo costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale nesso si rivela in modo esemplare nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa direttiva 2006/54/CE, nell\u0026#8217;attuare il principio di parit\u0026#224; di trattamento tra uomo e donna, gi\u0026#224; sancito dalla direttiva 76/207/CEE, e nel concretizzare gli artt. 21 e 23 della Carta di Nizza (Considerando\u003cem\u003e \u003c/em\u003en. 5), investe princ\u0026#236;pi fondamentali nel disegno costituzionale e con tali princ\u0026#236;pi interagisce nel sindacato che questa Corte \u0026#232; chiamata a svolgere al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in una prospettiva di effettivit\u0026#224; e di integrazione delle garanzie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Il sistema \u0026#232; improntato a un concorso di rimedi, destinato ad arricchire gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, ad escludere ogni preclusione (sentenza n. 20 del 2019, punto 2.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl concorso di rimedi si inquadra in un contesto \u0026#171;che vede tanto il giudice comune quanto questa Corte impegnati a dare attuazione al diritto dell\u0026#8217;Unione europea nell\u0026#8217;ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell\u0026#8217;ambito delle rispettive competenze\u0026#187; (sentenza n. 149 del 2022, punto 2.2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sindacato accentrato di costituzionalit\u0026#224;, pertanto, non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre pi\u0026#249; integrate (sentenza n. 15 del 2024, punto 7.3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Sar\u0026#224; il giudice a scegliere il rimedio pi\u0026#249; appropriato, ponderando le peculiarit\u0026#224; della vicenda sottoposta al suo esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interlocuzione con questa Corte, chiamata a rendere una pronuncia \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e, si dimostra particolarmente proficua, qualora l\u0026#8217;interpretazione della normativa vigente non sia scevra di incertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa o le questioni interpretative siano foriere di un impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto, oppure qualora occorra effettuare un bilanciamento tra princ\u0026#236;pi di carattere costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve, poi, sussista un dubbio sull\u0026#8217;attribuzione di efficacia diretta al diritto dell\u0026#8217;Unione e la decisione di non applicare il diritto nazionale risulti opinabile e soggetta a contestazioni, la via della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale consente di fugare ogni incertezza. Questa Corte potr\u0026#224; dichiarare fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, se accerta l\u0026#8217;esistenza del conflitto tra la normativa nazionale e le norme dell\u0026#8217;Unione, indipendentemente dalla circostanza che queste siano dotate di efficacia diretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;offre un \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e di garanzia al primato del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione. Fermo restando, infatti, che all\u0026#8217;obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione \u0026#8211; sicch\u0026#233; ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione \u0026#8211; pu\u0026#242; altres\u0026#236; verificarsi che, per mancata contezza della predetta incompatibilit\u0026#224; o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essere utilizzate e applicate. Proprio per evitare tale evenienza, e fermi restando ovviamente gli altri rimedi che l\u0026#8217;ordinamento conosce per l\u0026#8217;uniforme applicazione del diritto quando ci\u0026#242; accada, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale offre la possibilit\u0026#224;, ove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall\u0026#8217;ordinamento, con l\u0026#8217;efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea\u0026#187; (sentenza n. 15 del 2024, punto 8.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, proprio perch\u0026#233; trascende il caso concreto da cui ha tratto origine, salvaguarda in modo efficace la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale (sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), di cui i singoli giudici e questa Corte sono egualmente garanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, inoltre, grazie alla molteplicit\u0026#224; e alla duttilit\u0026#224; delle tecniche decisorie che adopera, pu\u0026#242; porre rimedio nel modo pi\u0026#249; incisivo alle disarmonie denunciate dal rimettente, anche colmando le lacune che possano derivare dalla caducazione delle norme illegittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la Corte di giustizia (grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, in causa C-350/20, O. D., paragrafo 40) ha valorizzato l\u0026#8217;importanza primaria del ruolo di questa Corte, chiamata a dirimere le questioni \u0026#171;alla luce sia delle norme di diritto nazionale che delle norme del diritto dell\u0026#8217;Unione al fine di fornire non solo al proprio giudice del rinvio, ma anche all\u0026#8217;insieme dei giudici italiani, una pronuncia dotata di effetti \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e, vincolante tali giudici in ogni controversia pertinente di cui potranno essere investiti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, lo stesso primato del diritto dell\u0026#8217;Unione si rafforza e si compenetra con le garanzie costituzionali, in un rapporto di vicendevole arricchimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; In consonanza con il percorso argomentativo cos\u0026#236; tracciato, il rimettente ha posto l\u0026#8217;accento sulle specificit\u0026#224; della vicenda, che ha visto anche approdi difformi: in altri giudizi, difatti, \u0026#232; stato negato ogni profilo di contrasto con i precetti costituzionali e con il diritto dell\u0026#8217;Unione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie emerge, con chiarezza paradigmatica, l\u0026#8217;esigenza di una pronuncia efficace \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e, che travalichi la singola controversia e offra ai consociati e al legislatore indicazioni inequivocabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale esigenza si dimostra ineludibile a fronte di una normativa che coinvolge una vasta platea di interessati e si presta ad applicazioni reiterate, come anche la difesa della parte ha rammentato nel corso della discussione, menzionando il riproporsi di analoghe questioni in un contenzioso ancora pendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni sono fondate, nei termini di seguito esposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. \u0026#171;pone un principio avente un valore fondante, e perci\u0026#242; inviolabile, diretto a garantire l\u0026#8217;eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso \u0026#8211; al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali \u0026#8211; costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone\u0026#187; (sentenza n. 163 del 1993, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSin da epoca risalente questa Corte ha affermato che \u0026#171;oggi, riconosciuta dalla Costituzione l\u0026#8217;eguaglianza di diritto a tutti senza distinzione di sesso, la regola \u0026#232; l\u0026#8217;eguaglianza\u0026#187;: il legislatore pu\u0026#242; tener conto, \u0026#171;nell\u0026#8217;interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purch\u0026#233; non resti infranto il canone fondamentale dell\u0026#8217;eguaglianza giuridica\u0026#187; (sentenza n. 56 del 1958).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La parit\u0026#224; di trattamento tra uomo e donna \u0026#232; anche \u0026#171;un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2 e dell\u0026#8217;articolo 3, paragrafo 2, del trattato, nonch\u0026#233; ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le suddette disposizioni del trattato sanciscono la parit\u0026#224; fra uomini e donne quale \u0026#8220;compito\u0026#8221; e \u0026#8220;obiettivo\u0026#8221; della Comunit\u0026#224; e impongono alla stessa l\u0026#8217;obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attivit\u0026#224;\u0026#187; (direttiva 2006/54/CE, Considerando\u003cem\u003e \u003c/em\u003en. 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe eccezioni al principio di parit\u0026#224; di trattamento devono \u0026#171;essere limitate alle attivit\u0026#224; professionali che necessitano l\u0026#8217;assunzione di una persona di un determinato sesso data la loro natura o visto il contesto in cui si sono svolte, purch\u0026#233; l\u0026#8217;obiettivo ricercato sia legittimo e compatibile con il principio di proporzionalit\u0026#224;\u0026#187; (direttiva 2006/54/CE, Considerando\u003cem\u003e \u003c/em\u003en. 19).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;odierno scrutinio, riveste preminente rilievo la previsione dell\u0026#8217;art. 14 della direttiva 2006/54/CE, ai sensi della quale \u0026#171;\u0026#232; vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) alle condizioni di accesso all\u0026#8217;occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attivit\u0026#224; e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonch\u0026#233; alla promozione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza dell\u0026#8217;art. 14, paragrafo 2, della direttiva citata, \u0026#171;una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso\u0026#187; non assume carattere discriminatorio solo quando, \u0026#171;per la particolare natura delle attivit\u0026#224; lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa, purch\u0026#233; l\u0026#8217;obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e le prescrizioni poste dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea convergono nel rendere effettiva la parit\u0026#224; di trattamento, in una prospettiva armonica e complementare, che consente di cogliere appieno l\u0026#8217;integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; \u0026#200; in quest\u0026#8217;orizzonte che si collocano le questioni sollevate dal Consiglio di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indissolubile correlazione tra i princ\u0026#236;pi evocati impone di scrutinare congiuntamente le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 14 della direttiva 2006/54/CE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) attua il principio di eguaglianza tra uomo e donna con precipuo riguardo all\u0026#8217;espletamento dei servizi di istituto. Tra il personale maschile e quello femminile del Corpo di Polizia penitenziaria vi \u0026#232; piena parit\u0026#224; di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera (art. 6, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valenza generale della regola \u0026#232; poi presidiata dalla delimitazione dell\u0026#8217;ambito applicativo e delle ragioni giustificatrici delle deroghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;interno delle sezioni, il personale del Corpo di Polizia penitenziaria da adibire ai servizi di istituto \u0026#171;deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti\u0026#187; (art. 6, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; A tali esigenze, tuttavia, non si raccorda il trattamento differenziato in base al genere nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, che si associa alla netta preponderanza della presenza maschile: per i sostituti commissari, 590 sono gli uomini e 50 le donne; per gli ispettori superiori, per gli ispettori capo, per gli ispettori e per i vice ispettori, la dotazione organica \u0026#232; di 2640 uomini e 375 donne (Tabella 37, allegata al d.lgs. n. 95 del 2017 e destinata a modificare la Tabella A, allegata a sua volta al d.lgs. n. 443 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; La preponderanza censurata non trova riscontro nelle caratteristiche dei compiti svolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl personale incardinato nel ruolo degli ispettori, ruolo scandito nelle cinque qualifiche di vice ispettore, di ispettore, di ispettore capo, di ispettore superiore, di sostituto commissario, svolge \u0026#171;funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonch\u0026#233; specifiche funzioni nell\u0026#8217;ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante di reparto dell\u0026#8217;istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile\u0026#187; (art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 443 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli ispettori svolgono anche \u0026#171;funzioni di coordinamento di una o pi\u0026#249; unit\u0026#224; operative dell\u0026#8217;area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonch\u0026#233; la responsabilit\u0026#224; per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivit\u0026#224;\u0026#187; (ancora, art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 443 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli appartenenti al ruolo degli ispettori hanno la facolt\u0026#224; di \u0026#171;partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230\u0026#187; (art. 23, comma 2, secondo periodo), riunioni finalizzate all\u0026#8217;osservazione scientifica della personalit\u0026#224; delle persone sottoposte a pena o a misura di sicurezza e alla compilazione dei programmi individualizzati di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl personale appartenente al ruolo degli ispettori svolge, inoltre, \u0026#171;in relazione alla professionalit\u0026#224; posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria\u0026#187; (art. 23, comma 2, terzo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria) cos\u0026#236; identifica i compiti dei preposti ai singoli servizi, scelti di regola proprio tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti: \u0026#171;1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l\u0026#8217;esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio; 2) controllare l\u0026#8217;esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale; 3) informare il diretto superiore sull\u0026#8217;andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonch\u0026#233; su ogni altro fatto rilevante; 4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonch\u0026#233; dei locali e degli spazi da essi utilizzati; 5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati; 6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi; 7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente; 8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessit\u0026#224;, la sostituzione del personale, richiedendone l\u0026#8217;altro occorrente; 9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell\u0026#8217;ordine di servizio di cui all\u0026#8217;articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Alla collaborazione con i superiori si affianca, dunque, il controllo sui servizi svolti dal personale dipendente. Il diretto e continuativo contatto con i detenuti non assurge a connotazione qualificante e indefettibile del lavoro prestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;evoluzione normativa ha accresciuto l\u0026#8217;importanza dei compiti di coordinamento e direttivi, destinati a proiettarsi anche nell\u0026#8217;ambito della formazione e dell\u0026#8217;istruzione, e ha delineato per gli ispettori un\u0026#8217;essenziale funzione di raccordo tra il ruolo degli agenti e degli assistenti e dei sovrintendenti, da un lato, e il ruolo dei funzionari, dall\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Il notevole divario tra la presenza maschile e quella femminile ricalca, in un contesto radicalmente diverso, un assetto che si riconnette alle particolarit\u0026#224; del ruolo degli agenti e degli assistenti, deputati a svolgere compiti eminentemente operativi, in costante contatto con i detenuti delle sezioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce dei compiti di direzione e di coordinamento, che contraddistinguono le mansioni assegnate agli ispettori, la pi\u0026#249; esigua rappresentanza femminile non rinviene alcuna ragionevole giustificazione in un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa, nei termini rigorosi enucleati dall\u0026#8217;art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sperequazione censurata non persegue, dunque, un obiettivo legittimo, legato all\u0026#8217;esigenza di preservare la funzionalit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del Corpo di Polizia penitenziaria, e confligge con il canone di proporzionalit\u0026#224;, proprio per l\u0026#8217;ampiezza del divario che genera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; Inoltre, le discriminazioni nell\u0026#8217;accesso a un ruolo, che prelude al conseguimento degli incarichi pi\u0026#249; prestigiosi, v\u0026#236;olano il diritto delle donne di svolgere, a parit\u0026#224; di requisiti di idoneit\u0026#224;, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; conforme alle loro possibilit\u0026#224; e alle loro scelte e di concorrere cos\u0026#236; al progresso della societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema censurato, in antitesi con ogni criterio meritocratico, esclude da una collocazione utile in graduatoria anche donne che abbiano conseguito una votazione pi\u0026#249; elevata, sol perch\u0026#233; gli uomini sono rappresentati in misura pi\u0026#249; consistente nella dotazione organica e nei posti messi a concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome la difesa della parte ha specificato nel corso della discussione, tale evenienza si \u0026#232; verificata in concreto e non appartiene al rango di un mero e remoto inconveniente di fatto. L\u0026#8217;incongruenza, addotta a fondamento delle censure, \u0026#232; connaturata allo stesso meccanismo prefigurato dalla legge e ne rivela l\u0026#8217;intrinseca irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disparit\u0026#224; di trattamento ingenera, dunque, effetti distorsivi che si ripercuotono sull\u0026#8217;efficienza stessa dell\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8211; Emblematica \u0026#232; la circostanza che, per la carriera dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria. il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell\u0026#8217;Amministrazione penitenziaria e dell\u0026#8217;Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonch\u0026#233; istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266) abbia gi\u0026#224; superato la distinzione basata sul genere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e19.\u0026#8211; Rimossa ogni irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, le differenze saranno determinate dal punteggio che ciascun candidato di volta in volta ottiene e non da un meccanismo aleatorio, condizionato dalla pi\u0026#249; cospicua presenza maschile nella dotazione organica e nei posti messi a concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell\u0026#8217;allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria. Resta fermo il totale della dotazione organica, stabilito dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e21.\u0026#8211; Sono assorbite le altre censure.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile l\u0026#8217;intervento in giudizio di S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, dell\u0026#8217;allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 novembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241119130338.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Judgment n. 181 del 2024_EN.pdf","oggetto":"Polizia - Polizia penitenziaria - Concorso straordinario per titoli - Previsioni che distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46444","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti legittimati, oltre quelli ex lege - Terzi titolari di una posizione regolata dalla disposizione sospettata di illegittimità costituzionale - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità degli interventi spiegati, nel giudizio incidentale, da S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C.). (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di norma circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, si estende anche ai terzi, a condizione che siano titolari di una posizione giuridica che l’esito del giudizio incidentale sia idoneo a pregiudicare in modo immediato e irrimediabile. A corroborare un interesse così caratterizzato, non è sufficiente, tuttavia, che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: ordinanze allegate alle sentenze n. 144/2024, n. 140/2024 e n. 22/2024\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, nel giudizio costituzionale avente ad oggetto l’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, l’allegata Tabella 37 e la Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, l’intervento spiegato da S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio; peraltro, la sentenza che ha respinto l’impugnazione da loro proposta è passata in giudicato sicché l’accoglimento delle questioni sollevate non potrebbe comunque produrre conseguenze immediate e dirette sul rapporto sostanziale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46445","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"","specificazione_articolo":"tabella 37","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/10/1992","data_nir":"1992-10-30","numero":"443","articolo":"","specificazione_articolo":"tabella A","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46445","titoletto":"Unione europea - Diritto dell\u0027Unione europea - Disposizioni con efficacia diretta - Eventuale contrasto con norme interne - Doppia pregiudizialità - Concorso di strumenti di tutela, a garanzia del primato del diritto dell\u0027Unione - Possibilità del giudice comune di disapplicare le disposizioni interne, se necessario previo rinvio pregiudiziale, ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale - Cooperazione, anche da parte del sindacato accentrato di costituzionalità, al meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo - Conseguenza dell\u0027eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale in ragione dei\u{A0}suoi effetti erga omnes - Surplus di garanzia al primato del diritto UE, in relazione alla certezza e alla uniforme applicazione. (Classif. 258003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudice, ove ravvisi l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta, può non applicare la normativa interna, all’occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. Nei casi di “doppia pregiudizialità” è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice la scelta di quale strada percorrere, dovendosi escludere l’antitesi oppure un ordine di priorità fra tali strumenti, i quali entrambi garantiscono il primato del diritto dell’Unione, uno dei capisaldi dell’integrazione europea. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 67/2022 - mass. 44764; S. 269/2017 - mass. 41943; S. 170/1984 - mass. 9754; O. 217/2021 - mass. 44359; O. 216/2021 - mass. 44273; O. 182/2020 - mass. 43382\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl controllo di compatibilità con il diritto dell\u0027Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale si collocano in un sistema improntato al concorso di rimedi e perciò destinato ad arricchire gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, ad escludere ogni preclusione. E ciò in un contesto che vede tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. Il sindacato accentrato di costituzionalità, pertanto, non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 15/2024 - mass. 45984; S. 149/2022 - mass. 44925; S. 20/2019 - mass. 42459\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa dichiarazione di illegittimità costituzionale offre un \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e di garanzia al primato del diritto dell’Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione, mediante la possibilità di addivenire alla rimozione dall’ordinamento, con efficacia vincolante, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell’Unione europea. La declaratoria di illegittimità costituzionale, proprio perché trascende il caso concreto da cui ha tratto origine, salvaguarda, così, la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 146/2024 - mass. 46355: S. 15/2024\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46446","numero_massima_precedente":"46444","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46446","titoletto":"Eguaglianza (principio di) - Eguaglianza tra uomo e donna - Valore fondante dell\u0027ordinamento, anche comunitario\u{A0}- Conseguente divieto di discriminazioni basate sul sesso nell\u0027accesso al lavoro - Possibili eccezioni - Natura dell\u0027attività lavorativa o contesto che renda il sesso requisito essenziale e determinante (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione che distingue, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso per la qualifica di ispettore della polizia penitenziaria). (Classif. 092002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’art. 3, primo comma, della Costituzione pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso – al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali – costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone; il legislatore può, tuttavia, tener conto, nell’interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purché non resti infranto il canone fondamentale dell’eguaglianza giuridica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 163/1993 - mass. 19539; S. 56/1958 - mass. 652\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa parità di trattamento tra uomo e donna è (anche) un principio fondamentale del diritto comunitario, per cui le eccezioni devono essere limitate alle attività professionali che necessitano l’assunzione di una persona di un determinato sesso data la loro natura o visto il contesto in cui si sono svolte, purché l’obiettivo ricercato sia legittimo e compatibile con il principio di proporzionalità.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di eguaglianza e le prescrizioni poste dal diritto dell’Unione europea convergono nel rendere effettiva la parità di trattamento, in una prospettiva armonica e complementare, che consente di cogliere appieno l’integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 14 della direttiva 2006/54/CE, l’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell’allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria. Le disposizioni censurate dal Consiglio di Stato, sez. prima, in sede di parere sul ricorso straordinario al PdR stabiliscono un trattamento differenziato, in base al genere, nella dotazione organica del ruolo degli ispettori del detto Corpo – che si associa alla netta preponderanza della presenza maschile – che non trova alcun riscontro nelle caratteristiche dei compiti svolti. Alla luce dei compiti di direzione e di coordinamento la più esigua rappresentanza femminile non rinviene alcuna ragionevole giustificazione, non trattandosi di un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, nei termini di cui all’art. 14 della direttiva 2006/54/CE. Tale sperequazione non persegue, dunque, un obiettivo legittimo, legato all’esigenza di preservare la funzionalità e l’efficienza del citato Corpo, e confligge con il canone di proporzionalità per l’ampiezza del divario che genera. Tali discriminazioni nell’accesso al ruolo vìolano, inoltre, il diritto delle donne di svolgere, a parità di requisiti di idoneità, un’attività conforme alle loro possibilità e alle loro scelte e di concorrere così al progresso della società. Infine, il sistema, in antitesi col criterio meritocratico, esclude da una collocazione utile in graduatoria anche donne che abbiano conseguito una votazione più elevata – solo perché gli uomini sono rappresentati in misura più consistente nei posti messi a concorso – ingenerando, così, effetti distorsivi che si ripercuotono sull’efficienza stessa dell’amministrazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46445","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art44"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"","specificazione_articolo":"tabella 37","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/10/1992","data_nir":"1992-10-30","numero":"443","articolo":"","specificazione_articolo":"tabella A","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"direttiva CE","data_legge":"05/07/2006","numero":"54","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46683","autore":"Ballestrero M. 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Uno sguardo d’insieme","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Lavoro e diritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"469","note_abstract":"","collocazione":"C.140 - A.393","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45957","autore":"Cardone A.","titolo":"«Tono costituzionale» della questione e \u0027bypass\u0027 del rinvio pregiudiziale interpretativo: cosa resta di “quello che era rimasto” di Granital?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2098","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45384","autore":"Chiappetta A.","titolo":"“Sarà il giudice a scegliere il rimedio più appropriato”: l’inciso definitivo della Corte costituzionale tra sindacato accentrato di costituzionalità e meccanismo diffuso di attuazione del diritto UE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45383_2024_181.pdf","nome_file_fisico":"181-2024+altra_Chiappetta.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46747","autore":"Chinni D.","titolo":"Preservare la Costituzione italiana nello spazio costituzionale europeo. 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La nuova “regola 181” nell’ambito dei rapporti interordinamentali (in margine a Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2024)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"152","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45905_2024_181.pdf","nome_file_fisico":"181_2024_Gambatesa.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45565","autore":"Gennusa M. 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