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L. e C. V., con ordinanza dell\u0026#8217;11 settembre 2020, iscritta al n. 196 del registro ordinanze del 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di A. L., di C. V., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Comitato \u0026#8220;Venditori 18135\u0026#8221; e del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 settembre 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Romano Vaccarella per il Comitato \u0026#8220;Venditori 18135\u0026#8221;, Antonio Corvasce per A. L., Marco Casciana per C. V. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;11 settembre 2020, iscritta al n. 196 del registro ordinanze del 2020, l\u0026#8217;Arbitro unico di Roma \u0026#8211; adito in virt\u0026#249; di convenzione di arbitrato rituale \u0026#8211; ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell\u0026#8217;art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal citato art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;arbitro rimettente premette di essere stato investito della decisione sulle domande, proposte da A. L. nei confronti di C. V., di accertamento della nullit\u0026#224; parziale del contratto di compravendita stipulato il 5 luglio 2013, con il quale il convenuto ha trasferito all\u0026#8217;attore la propriet\u0026#224; superficiaria di un alloggio di edilizia convenzionata, e di condanna dell\u0026#8217;alienante \u0026#8211; previa sostituzione automatica del prezzo pattuito con il corrispettivo massimo di cessione determinato ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilit\u0026#224;; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell\u0026#8217;edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e dell\u0026#8217;art. 14 della convenzione attuativa del piano di zona formato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l\u0026#8217;acquisizione di aree fabbricabili per l\u0026#8217;edilizia economica e popolare) \u0026#8211; alla restituzione del corrispettivo percepito in eccedenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce che, a sostegno di tali domande, l\u0026#8217;attore ha dedotto che l\u0026#8217;immobile in questione \u0026#232; alloggio sociale di edilizia residenziale agevolata convenzionata, in quanto parte di un complesso edificato in regime di edilizia residenziale pubblica su area espropriata e concessa dal Comune di Roma all\u0026#8217;Apriliana Domus societ\u0026#224; cooperativa edilizia in diritto di superficie per novantanove anni, in virt\u0026#249; di convenzione urbanistica stipulata per atto pubblico del 21 gennaio 2004; che, pur avendone il venditore garantito la libert\u0026#224; da vincoli al libero trasferimento, il bene risulta gravato dal prezzo massimo di cessione ai sensi del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 35 della legge n. 865 del 1971 e dell\u0026#8217;art. 14 della convenzione urbanistica; che, quindi, come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 16 settembre 2015, n. 18135, il contratto di compravendita inter partes, in quanto concluso a prezzo libero, \u0026#232; affetto da nullit\u0026#224; parziale per la parte eccedente il corrispettivo vincolato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte delle pretese dell\u0026#8217;attore \u0026#8211; soggiunge l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; il convenuto ha eccepito, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; delle domande, avendo in data 30 giugno 2020 presentato presso il Comune di Roma istanza di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione ai sensi dell\u0026#8217;art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge n. 448 del 1998, come novellati dall\u0026#8217;art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito. Ci\u0026#242; in quanto le disposizioni richiamate, che si applicano anche agli immobili oggetto di contratti stipulati anteriormente all\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 136 del 2018, consentono di instaurare la procedura di affrancazione a chiunque vi abbia interesse e prevedono che, in pendenza di tale procedimento, il contratto \u0026#232; colpito da inefficacia parziale, con riferimento alla differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo imposto, e che, in seguito alla rimozione del vincolo, il giudizio avente ad oggetto il rimborso delle somme versate in eccedenza si estingue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente assume l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; delle disposizioni censurate a incidere sull\u0026#8217;esito del giudizio principale, evidenziando che, alla stregua della disciplina ridefinita retroattivamente dalla novella del 2018, l\u0026#8217;avvenuto deposito, da parte del venditore, dell\u0026#8217;istanza di rimozione del vincolo, costituisce un ostacolo alla decisione della controversia nel merito, tanto che la parte convenuta, in linea con l\u0026#8217;interpretazione accolta dal Tribunale di Roma, ha chiesto dichiararsi \u0026#171;improcedibile o improseguibile [\u0026#8230;] o, comunque, inammissibile\u0026#187; la domanda attorea di ripetizione dell\u0026#8217;indebito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In linea con le sollecitazioni dell\u0026#8217;attore, l\u0026#8217;Arbitro unico di Roma prospetta, quindi, la violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., sul rilievo che l\u0026#8217;art. 25-undecies, aggiunto al testo del d.l. n. 119 del 2018 in sede di conversione, riguardando la materia edilizia, sarebbe privo di connessione rispetto al contenuto e alle finalit\u0026#224; del ridetto decreto-legge recante, invece, disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le disposizioni censurate sarebbero poi costituzionalmente illegittime per contrasto con il principio della tutela dell\u0026#8217;affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, in quanto, influendo sul consistente contenzioso sorto a seguito della indicata pronuncia della Corte di cassazione, n. 18135 del 2015, si tradurrebbero in un\u0026#8217;indebita ingerenza del legislatore nell\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale e in una violazione del principio della \u0026#8220;parit\u0026#224; delle armi\u0026#8221;, stabilito dall\u0026#8217;art. 6 CEDU. La portata retroattiva della novella in scrutinio non sarebbe, infatti, giustificata da ragioni imperative di interesse generale, ma perseguirebbe il solo fine di contrastare l\u0026#8217;interpretazione giurisprudenziale consolidata per agevolare una delle parti in causa, cos\u0026#236; interferendo sull\u0026#8217;esito dei giudizi in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Arbitro unico di Roma denuncia, altres\u0026#236;, la violazione del principio di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 31, comma 49-quater, della legge n. 448 del 1998, stabilendo che, in pendenza della rimozione dei vincoli, il contratto produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato e che la pretesa di rimborso azionata dall\u0026#8217;acquirente dell\u0026#8217;alloggio di edilizia convenzionata a prezzo di mercato si estingue con l\u0026#8217;eliminazione del vincolo, impedirebbe al solvens di agire per la restituzione della differenza, cos\u0026#236; derogando irragionevolmente a un principio fondamentale dell\u0026#8217;ordinamento, quale \u0026#232; quello della ripetizione dell\u0026#8217;indebito, e ingenerando una disparit\u0026#224; di trattamento tra gli acquirenti di cui si tratta e tutti gli altri soggetti, legittimati ad invocare l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 2033 del codice civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Ancora, secondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;ampliamento della legittimazione all\u0026#8217;affrancazione si tradurrebbe nell\u0026#8217;attribuzione del potere di modificare unilateralmente il regime giuridico di un bene immobile anche a chi non \u0026#232; pi\u0026#249; titolare di un diritto reale sullo stesso, paralizzando l\u0026#8217;azione restitutoria dell\u0026#8217;acquirente, in contrasto con il diritto di propriet\u0026#224;, garantito dall\u0026#8217;art. 42 Cost. e dall\u0026#8217;art. 1, primo comma, primo Prot. addiz. CEDU. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Le disposizioni censurate, inoltre, contrasterebbero con il favor costituzionale, espresso dall\u0026#8217;art. 47 Cost., per la destinazione degli immobili di edilizia convenzionata alle esigenze abitative delle categorie sociali meno abbienti, e recherebbero ancora vulnus al principio di uguaglianza. Il comma 49-bis dell\u0026#8217;art. 31 della legge n. 448 del 1998 non consentirebbe a tutti i cittadini aventi diritto di accedere alla propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;abitazione alle condizioni agevolate previste nelle convenzioni di cui all\u0026#8217;art. 35 della legge n. 865 del 1971.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA giudizio del rimettente, inoltre, la mancanza o la perdita dell\u0026#8217;abitazione renderebbe impossibile la pari dignit\u0026#224; sociale dei cittadini davanti alla legge ed integrerebbe un ostacolo di ordine economico e sociale alla libert\u0026#224;, al pieno sviluppo della persona umana e all\u0026#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u0026#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Ancora, la novella legislativa osterebbe alla compensazione del sacrificio derivante dall\u0026#8217;esproprio delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di edilizia economica e popolare con il soddisfacimento del bisogno di abitare e tale vulnus sarebbe aggravato dall\u0026#8217;attitudine dell\u0026#8217;affrancazione, intervenuta per iniziativa del terzo alienante, a paralizzare la pretesa dell\u0026#8217;acquirente di recuperare le somme indebitamente corrisposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.7.\u0026#8211; A giudizio dell\u0026#8217;arbitro rimettente, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 42 Cost. anche sotto un ulteriore profilo, in quanto il meccanismo introdotto dalla novella in scrutinio, attribuendo al primo assegnatario dell\u0026#8217;alloggio di edilizia convenzionata una sorta di \u0026#171;patente speculativa\u0026#187;, vanificherebbe la funzione sociale della propriet\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.8.\u0026#8211; Infine, le disposizioni in scrutinio si porrebbero in contrasto con la normativa comunitaria di divieto degli aiuti di Stato e, in particolare, con le disposizioni in materia di Servizi di interesse economico generale, come reso evidente dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008, recante disposizioni in materia di \u0026#171;Definizione di alloggio sociale ai fini dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunit\u0026#224; europea\u0026#187;, e dalla decisione n. 2012/21/UE della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale A. L., parte attrice nel giudizio a quo, concludendo per la dichiarazione di fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, la parte deduce che, avendo la controparte presentato istanza di affrancazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge n. 448 del 1998, come modificati e integrati dalla legge n. 136 del 2018, alla stregua della nuova normativa, le proprie domande di nullit\u0026#224; e di ripetizione di indebito sarebbero destinate a una statuizione di improseguibilit\u0026#224; o, comunque, di inammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, A. L. ripropone argomentazioni analoghe a quelle spese nel procedimento a quo, soffermandosi, in merito al prospettato contrasto dell\u0026#8217;art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., sulle indicazioni interpretative rese da questa Corte nella sentenza n. 247 del 2019 e ribadendo, a sostegno della denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 42 Cost., che le norme in scrutinio permetterebbero la soppressione del vincolo del prezzo massimo di cessione e di locazione dopo soli cinque anni dalla data di prima assegnazione dell\u0026#8217;alloggio sociale e per un corrispettivo che, per la sua esiguit\u0026#224;, non varrebbe a compensare le agevolazioni concesse dallo Stato, n\u0026#233; includerebbe un ristoro per i proprietari dei suoli espropriati per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, l\u0026#8217;attore nel procedimento a quo opina che le disposizioni indubbiate comporterebbero una discriminazione tra il primo assegnatario, che abbia acquistato l\u0026#8217;alloggio a prezzo calmierato, e il successivo acquirente che, invece, per il medesimo immobile abbia versato il corrispettivo di mercato, e confliggerebbero anche con la normativa comunitaria che vieta gli aiuti di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte privata ripercorre, quindi, le ragioni del prospettato contrasto tra l\u0026#8217;art. 31, commi 49-bis e 49-quater, della legge n. 448 del 1998 e gli artt. 3, primo e secondo comma, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., oltre che con l\u0026#8217;art. 6 CEDU e con il primo Prot. addiz. CEDU, ricordando, altres\u0026#236;, come la novella legislativa in esame introduca un meccanismo di sospensione automatica degli effetti della clausola contrattuale del prezzo (condicio iuris sospensiva) capace di paralizzare il diritto alla ripetizione dell\u0026#8217;indebito, essendo previsto che tale ultima pretesa si estingua in conseguenza della rimozione dei vincoli unilateralmente operata dal venditore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, in merito alla dedotta violazione degli artt. 42 e 47 Cost. e dell\u0026#8217;art. 1 del primo Prot. addiz. CEDU, la parte lamenta che, in forza delle norme censurate, \u0026#232; costretta a subire la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione gravante sul proprio immobile, con conseguente lesione dei suoi diritti di difesa e di propriet\u0026#224;, oltre che del diritto di godere dei benefici pubblici di un alloggio sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio dinanzi a questa Corte si \u0026#232; costituito anche C. V., parte convenuta nel giudizio a quo, svolgendo analitiche controdeduzioni alle argomentazioni spese dal rimettente a sostegno delle censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte esclude un vulnus agli artt. 3, 24, primo comma, 42, 102, 104, 107, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU ed all\u0026#8217;art. 1 del primo Prot. addiz. CEDU, sul rilievo che l\u0026#8217;intervento del legislatore sarebbe, nella specie, giustificato dall\u0026#8217;esigenza di comporre il conflitto sociale generato dall\u0026#8217;interpretazione nomofilattica della normativa in scrutinio e di scongiurare il rischio che gli acquirenti di alloggi di edilizia convenzionata a prezzi di mercato speculino sul carattere retrospettivo della pronuncia della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, n. 18135 del 2015 e sull\u0026#8217;irretroattivit\u0026#224; della disciplina recata dalla legge n. 448 del 1998, nel testo anteriore alla riforma in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva, ancora, C. V. che le disposizioni censurate non incidono su una specifica controversia, essendo, al contrario, dirette a dirimere un ampio contenzioso, conseguito alla pi\u0026#249; volte citata pronuncia delle Sezioni unite, attraverso un contemperamento di interessi in forza del quale i venditori possono presentare istanza di affrancazione, sostenendone i costi e controbilanciando l\u0026#8217;arricchimento conseguito con l\u0026#8217;alienazione a prezzo di mercato, e gli acquirenti, che abbiano cos\u0026#236; ottenuto la liberazione dall\u0026#8217;onere reale a spese della controparte, possono rivendere i beni a prezzo libero. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto pervenuto il 5 febbraio 2021 \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate non fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn merito alla prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., l\u0026#8217;interveniente ritiene che l\u0026#8217;art. 25-undecies, bench\u0026#233; aggiunto in sede di conversione, non sia eterogeneo rispetto alla materia finanziaria regolata dal d.l. n. 119 del 2018, in quanto, nel ridelineare la disciplina sulla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione, detta anche disposizioni sul corrispettivo di affrancazione, il cui versamento produce effetti benefici sui bilanci degli enti territoriali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione indubbiata riguarderebbe, perci\u0026#242;, una materia coerente con quella oggetto del decreto-legge da convertire, considerato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la violazione del parametro evocato si configura solo nel caso di inserimento di disposizioni totalmente estranee o addirittura \u0026#8220;intruse\u0026#8221;, tali, cio\u0026#232;, da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure le argomentazioni spese dal rimettente per configurare un vulnus al principio di uguaglianza sarebbero, a parere della difesa statale, meritevoli di condivisione, in quanto la novella censurata, nella parte in cui estende la legittimazione a presentare la domanda di affrancazione a coloro che non sono pi\u0026#249; titolari di un diritto reale sul bene \u0026#8211; e, quindi, a chi ha gi\u0026#224; alienato l\u0026#8217;immobile \u0026#8211;, introdurrebbe una fattispecie di sanatoria della clausola di determinazione del prezzo, la quale, alla stregua della disciplina vigente al momento della conclusione del contratto traslativo, sarebbe stata colpita da nullit\u0026#224; per contrasto con una norma imperativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn merito al prospettato vulnus al principio di irretroattivit\u0026#224; espresso dall\u0026#8217;art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, l\u0026#8217;Avvocatura generale assume che, nel caso di specie, il legislatore si sarebbe attenuto ai limiti all\u0026#8217;efficacia retroattiva delle norme, identificati dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU nella ricorrenza di motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto del principio di ragionevolezza e di parit\u0026#224; di trattamento, nell\u0026#8217;affidamento, nella coerenza e certezza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico, nel rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario. L\u0026#8217;intervento legislativo in scrutinio si collocherebbe, infatti, in un contesto interpretativo della disciplina previgente connotato da incertezza e chiarito soltanto nel 2015, attraverso la citata pronuncia nomofilattica, la quale, optando per la soluzione dell\u0026#8217;opponibilit\u0026#224; erga omnes della nullit\u0026#224; del prezzo superiore a quello legale, avrebbe reso necessario un nuovo intervento del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale reputa l\u0026#8217;estensione della legittimazione all\u0026#8217;affrancazione coerente con la ratio dell\u0026#8217;istituto, la quale, in entrambe le ipotesi di rimozione del vincolo \u0026#8211; anteriore o successiva alla cessione del bene \u0026#8211; sarebbe da identificarsi nell\u0026#8217;eliminazione di un limite all\u0026#8217;autonomia negoziale dietro il versamento di un contributo all\u0026#8217;ente concedente, diretto a compensare il vantaggio derivante dalla vendita a prezzo di mercato di un immobile acquistato ad un prezzo agevolato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn merito alla sospettata violazione del legittimo affidamento, l\u0026#8217;interveniente ricorda che la tutela di tale valore non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modifichino, in senso sfavorevole agli interessati, la disciplina di rapporti giuridici, purch\u0026#233; non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, l\u0026#8217;affidamento nella sicurezza giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al denunciato vulnus all\u0026#8217;art. 47 Cost., l\u0026#8217;Avvocatura generale osserva che gli acquirenti, ai quali, per effetto dell\u0026#8217;estensione della facolt\u0026#224; di affrancazione introdotta dalla novella in esame, viene preclusa l\u0026#8217;azione di nullit\u0026#224; e di ripetizione, non rientrano tra i soggetti in possesso dei requisiti per l\u0026#8217;assegnazione di alloggi popolari. Di conseguenza, ove al dante causa non fosse concessa la possibilit\u0026#224; di rimuovere il vincolo del prezzo, la richiesta restitutoria dell\u0026#8217;acquirente, che abbia liberamente accettato di pagare il corrispettivo di mercato, si tradurrebbe in un abuso del diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto pervenuto a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 9 febbraio 2021, \u0026#232; intervenuto ad opponendum il Comitato \u0026#8220;Venditori 18135\u0026#8221;, chiedendo dichiararsi ammissibile il proprio intervento e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal rimettente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della sua partecipazione al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;interveniente ha dedotto di essersi costituito a seguito della sentenza delle Sezioni unite n. 18135 del 2015, allo scopo, enunciato nell\u0026#8217;art. 2 del proprio atto costitutivo, di \u0026#171;tutelare i diritti dei venditori ubicati nei c.d. piani di zona i quali, negli anni, con totale buona fede hanno venduto a prezzi di mercato i loro immobili giuste indicazioni dei Notai, Banche, intermediari, Enti pubblici e Giurisprudenza\u0026#187;, e di promuovere \u0026#171;la difesa dei diritti e lo sviluppo giuridico e culturale dei suoi membri attraverso iniziative di carattere giuridico, mediatico e politico\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, le disposizioni censurate, alla cui introduzione avrebbe contribuito con iniziative mediatiche e sollecitazioni, rappresenterebbero la ragione stessa della propria esistenza e tanto varrebbe a fondare un interesse qualificato e diretto all\u0026#8217;esito del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, il predetto Comitato ha svolto, anche attraverso la memoria illustrativa depositata in vista dell\u0026#8217;udienza, analitiche obiezioni alle argomentazioni articolate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il 5 febbraio 2021 l\u0026#8217;Associazione \u0026#8220;Comitato Acquirenti Piani di Zona\u0026#8221; ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta, in qualit\u0026#224; di amicus curiae.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel sollecitare l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal rimettente, l\u0026#8217;associazione osserva che la novella legislativa in scrutinio esibirebbe numerosi profili di irrazionalit\u0026#224; e irragionevolezza, in quanto, precludendo agli acquirenti di conseguire alloggi di edilizia convenzionata al prezzo imposto da norme imperative, introdurrebbe un\u0026#8217;ingiustificata discriminazione nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione di ripetizione dell\u0026#8217;indebito tra persone fisiche e giuridiche. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, la novella legislativa, inserendo ex post una condicio iuris nei contratti di compravendita degli alloggi di edilizia convenzionata, impedirebbe agli acquirenti l\u0026#8217;esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e \u0026#8220;occulterebbe\u0026#8221; la responsabilit\u0026#224; dei Comuni per mancata vigilanza sul rispetto delle convenzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, ad avviso dell\u0026#8217;amicus curiae, le disposizioni indubbiate, per un verso, sottrarrebbero alla finalit\u0026#224; sociale immobili realizzati con contributi pubblici, immettendoli nel mercato speculativo e privando i subacquirenti dei benefici convenzionali riconosciuti ai primi assegnatari; per altro verso, paralizzerebbero la ripetizione dell\u0026#8217;indebito esperita dall\u0026#8217;acquirente, ma non quella del locatario, con la conseguenza che il primo non potrebbe agire nei confronti del suo dante causa, ma dovrebbe subire l\u0026#8217;azione del conduttore se ha locato l\u0026#8217;alloggio per un canone superiore a quello imposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Con atto depositato il 9 febbraio 2021 l\u0026#8217;Associazione \u0026#8220;Area 167\u0026#8221; ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta di analogo tenore, nella quale, sulla scorta di argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli svolti dall\u0026#8217;arbitro rimettente, da A. L. e dall\u0026#8217;Associazione \u0026#8220;Comitato Acquirenti Piani di Zona\u0026#8221;, ha sollecitato l\u0026#8217;accoglimento delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;amicus curiae contesta, anzitutto, l\u0026#8217;assunto dei fautori della novella legislativa del 2018, secondo il quale, prima della sentenza delle Corte di cassazione, Sezioni unite civili, n. 18135 del 2015, un quadro normativo incerto aveva indotto in errore sia i venditori che gli acquirenti in merito all\u0026#8217;alienabilit\u0026#224; degli alloggi secondo le regole di mercato, evidenziando come, al contrario, gi\u0026#224; anteriormente a quella sentenza fosse possibile cogliere in diverse pronunce di legittimit\u0026#224; i prodromi dell\u0026#8217;orientamento recepito dalle Sezioni unite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, l\u0026#8217;Associazione \u0026#8220;Area 167\u0026#8221; avversa l\u0026#8217;affermazione dei venditori secondo la quale la novella in scrutinio si sarebbe fatta carico di risolvere la drammatica situazione dei venditori esposti alle domande di ripetizione dell\u0026#8217;eccedenza di prezzo avanzate dagli acquirenti, evidenziando che, come confermato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, non sarebbe ravvisabile \u0026#171;alcun abuso del diritto nel fatto che gli acquirenti abbiano agito nei confronti dei venditori per ripetere l\u0026#8217;eccedenza di prezzo e [\u0026#8230;] separatamente pagato il corrispettivo per rimuovere il vincolo e rivendere l\u0026#8217;immobile a prezzo di mercato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, rammentata la destinazione dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica al soddisfacimento dell\u0026#8217;esigenza abitativa di soggetti con limitate capacit\u0026#224; economiche o ritenuti per altre ragioni meritevoli di tutela, l\u0026#8217;amicus curiae opina che, al fine di risolvere l\u0026#8217;anomalia denunciata dai venditori, sarebbe stato preferibile, nell\u0026#8217;interesse pubblico, eliminare del tutto la rimozione del vincolo ovvero, in alternativa, prevedere un aumento significativo del corrispettivo di affrancazione che attualmente \u0026#232; fissato in misura irrisoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza della udienza, A. L. ha depositato memoria illustrativa replicando alle difese svolte da C. V. e dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato. Ha formulato rilievi critici sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento del Comitato \u0026#8220;Venditori 18135\u0026#8221; e ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate nell\u0026#8217;atto di costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte privata ha anche segnalato la sopravvenuta modifica dell\u0026#8217;art. 31, comma 49-bis della legge n. 448 del 1998 ad opera dell\u0026#8217;art. 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, evidenziando che, poich\u0026#233; le modifiche apportate dalla novella alla normativa previgente sarebbero \u0026#8220;non satisfattive\u0026#8221;, la Corte potrebbe valutare la praticabilit\u0026#224; del trasferimento o dell\u0026#8217;estensione dello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale alle nuove disposizioni, ovvero del ricorso alla declaratoria di illegittimit\u0026#224; conseguenziale ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). In via subordinata, ha prospettato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dello ius superveniens per contrasto con gli artt. 11, 77, 81 e 117 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa per ribadire le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Arbitro unico di Roma \u0026#8211; adito in virt\u0026#249; di convenzione di arbitrato rituale \u0026#8211; dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell\u0026#8217;art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal citato art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la prima delle disposizioni censurate contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., a causa della sua estraneit\u0026#224; rispetto alla materia fiscale e finanziaria disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui essa \u0026#232; stata inserita in sede di conversione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Inoltre, tutte le norme in scrutinio, modificando retroattivamente il regime della rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili di edilizia convenzionata, in contrasto con i principi di tutela dell\u0026#8217;affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, regolerebbero diritti sorti da contratti soggetti alla normativa previgente e interferirebbero su \u0026#171;singole cause o su determinate tipologie di controversie gi\u0026#224; pendenti\u0026#187; a vantaggio di una delle parti del giudizio e in assenza di motivi imperativi di interesse generale, traducendosi in un\u0026#8217;indebita ingerenza del legislatore nell\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La novella frustrerebbe, altres\u0026#236;, la consolidata aspettativa degli acquirenti degli alloggi di edilizia convenzionata di conseguire la restituzione della differenza tra il corrispettivo versato e il prezzo vincolato e comporterebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra costoro e tutti gli altri soggetti, legittimati ad invocare l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 2033 del codice civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il rimettente ravvisa anche un vulnus ai canoni di ragionevolezza e di \u0026#171;stabilit\u0026#224; e coerenza\u0026#187; della disciplina generale del contratto, sul rilievo che l\u0026#8217;estensione della facolt\u0026#224; di affrancazione a tutte le persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non pi\u0026#249; titolari di diritti reali sul bene immobile, consentirebbe alla parte alienante di modificare unilateralmente il regime giuridico di un bene in propriet\u0026#224; altrui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Viene poi prospettata ancora la violazione del diritto di propriet\u0026#224;, sul presupposto che la normativa in esame concederebbe all\u0026#8217;assegnatario che abbia venduto l\u0026#8217;alloggio a prezzo di mercato la possibilit\u0026#224; di paralizzare l\u0026#8217;azione restitutoria dell\u0026#8217;acquirente e di trattenere le somme da quest\u0026#8217;ultimo versate in eccedenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Sarebbero, altres\u0026#236;, vulnerati gli artt. 3 e 47 Cost., poich\u0026#233; le disposizioni in scrutinio consentirebbero di distogliere dalla destinazione pubblicistica al soddisfacimento dell\u0026#8217;esigenza abitativa immobili costruiti su aree espropriate e inserite nei piani per l\u0026#8217;edilizia economica e popolare, decorsi soltanto cinque anni dalla prima assegnazione. In tal modo non sarebbe consentito a tutti i cittadini aventi diritto di accedere alla propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;abitazione alle condizioni agevolate previste nelle convenzioni ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilit\u0026#224;; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell\u0026#8217;edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), in contrasto, altres\u0026#236;, con la funzione sociale della propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.7.\u0026#8211; \u0026#200;, infine, denunciata la violazione del divieto di aiuti di Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Quanto ai profili pregiudiziali, deve essere, anzitutto, confermata la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento spiegato dal Comitato \u0026#8220;Venditori 18135\u0026#8221;, per le ragioni esposte nell\u0026#8217;ordinanza letta nel corso dell\u0026#8217;udienza pubblica e allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via ancora preliminare, non possono essere presi in considerazione i nuovi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale prospettati dalla parte attrice nel procedimento a quo con la memoria illustrativa depositata nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssi investono l\u0026#8217;art. 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale, allo scopo, espressamente enunciato nella rubrica, di \u0026#171;accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica\u0026#187;, ha nuovamente modificato l\u0026#8217;art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998, introducendo, tra l\u0026#8217;altro, misure di semplificazione del procedimento di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione, come la fissazione di un limite massimo nella determinazione del corrispettivo di affrancazione e di un termine di novanta giorni entro il quale l\u0026#8217;amministrazione deve rispondere all\u0026#8217;istanza del richiedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe predette censure, comportando un ampliamento del thema decidendum definito dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;oggetto del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale \u0026#232;, infatti, limitato alle disposizioni e ai parametri indicati dal giudice a quo (tra le ultime, sentenza n. 109 del 2021), con esclusione della possibilit\u0026#224; di estendere l\u0026#8217;oggetto del giudizio incidentale cos\u0026#236; definito (tra le molte, sentenze n. 172 e n. 119 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, peraltro, rilevarsi che lo ius superveniens, limitandosi a integrare, in un\u0026#8217;ottica semplificatoria e acceleratoria, il solo regime procedimentale dell\u0026#8217;affrancazione, non altera la sostanza normativa delle disposizioni qui in esame e, quindi, non incide sul contenuto essenziale delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, la censura incentrata sulla violazione del divieto di aiuti di Stato deve essere dichiarata inammissibile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione si limita ad asserire il contrasto delle disposizioni denunciate con \u0026#171;la normativa comunitaria relativa al divieto di \u0026#8220;aiuti di Stato\u0026#8221; ed in particolare della materia relativa ai Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)\u0026#187;, senza, tuttavia, addurre alcuna comprensibile ragione in merito alla consistenza del vulnus lamentato e, ancor prima, alla pertinenza del richiamo al \u0026#8211; peraltro neanche specificamente individuato \u0026#8211; parametro costituzionale in relazione al contenuto prescrittivo delle disposizioni censurate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, infatti, ritenersi idonea a esplicitare i motivi della paventata illegittimit\u0026#224; costituzionale l\u0026#8217;unica affermazione, spesa a tal fine dal rimettente, secondo la quale \u0026#171;[s]ignificativamente, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 22 aprile 2008 si intitola \u0026#8220;Definizione di alloggio sociale ai fini dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunit\u0026#224; europea\u0026#8221; (oggi art. 106, par. 2 del Trattato di funzionamento U.E.) e della correlata decisione n. 2012/21/UE della Commissione europea in materia di \u0026#8220;aiuti di Stato\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Lo scrutinio delle residue questioni impone una preliminare descrizione del contesto normativo all\u0026#8217;interno del quale si collocano le disposizioni denunciate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 25-undecies, inserito nel d.l. n. 119 del 2018 dalla legge di conversione n. 136 del 2018, ha modificato l\u0026#8217;art. 31 della legge n. 448 del 1998, riscrivendone il comma 49-bis e aggiungendovi il comma 49-quater.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConviene ricordare che il comma 49-bis era stato inserito \u0026#8722; insieme al comma 49-ter, lasciato intatto dalla riforma in esame \u0026#8211; nel corpo dell\u0026#8217;art. 31 della legge n. 448 del 1998 dall\u0026#8217;art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e che nella formulazione originaria prevedeva che il prezzo massimo di cessione potesse essere rimosso a richiesta del solo titolare dell\u0026#8217;alloggio, trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione e dietro versamento di un importo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato dal Comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018 ha modificato il regime dell\u0026#8217;affrancazione cos\u0026#236; definito dal d.l. n. 70 del 2011, estendendo la legittimazione all\u0026#8217;affrancazione alle \u0026#171;persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non pi\u0026#249; titolari di diritti reali sul bene immobile\u0026#187; (art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998); prevedendo che, in pendenza della procedura di rimozione del vincolo, da definirsi mediante la stipula di una convenzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il contratto di trasferimento dell\u0026#8217;alloggio non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato (art. 31, comma 49-quater, della legge n. 448 del 1998); stabilendo che l\u0026#8217;eventuale pretesa di rimborso dell\u0026#8217;eccedenza si estingue con la rimozione del vincolo secondo le modalit\u0026#224; previste e che l\u0026#8217;affrancazione determina, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;eliminazione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva (art. 31, comma 49-quater, della legge n. 448 del 1998); demandando la determinazione del corrispettivo per l\u0026#8217;affrancazione (art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998) a un decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, da emanare entro il 18 gennaio 2019, previa conferenza unificata ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante \u0026#171;Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt\u0026#224; ed autonomie locali\u0026#187; e, dunque, non pi\u0026#249; ai Comuni, come precedentemente stabilito dall\u0026#8217;art. 29, comma 16-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante \u0026#171;Proroga di termini previsti da disposizioni legislative\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 25-undecies, comma 2, del citato d.l. n. 119 del 2018 prevede espressamente che le nuove disposizioni si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La novella introdotta con il d.l. n. 119 del 2018, qui in scrutinio, \u0026#232; intervenuta dopo che la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 16 settembre 2015, n. 18135 aveva affermato che, in difetto della convenzione di rimozione, il prezzo massimo di cessione dell\u0026#8217;immobile in regime di edilizia convenzionata ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge n. 865 del 1971 \u0026#171;segue il bene nei passaggi di propriet\u0026#224;, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la ratio legis di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la predetta pronuncia era stato, inoltre, precisato che, poich\u0026#233; la disciplina vincolistica promana da norme imperative, sia pure per il tramite di convenzioni aventi contenuto inderogabile, stipulate tra il Comune e il concessionario, la violazione del vincolo di prezzo massimo di cessione determina la nullit\u0026#224; parziale del contratto traslativo \u0026#8211; e, segnatamente, della pattuizione relativa al corrispettivo, nei limiti della differenza tra prezzo convenuto e prezzo calmierato \u0026#8211; per contrariet\u0026#224; a norma imperativa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1419, secondo comma, cod. civ., e la sostituzione automatica della clausola viziata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1339 cod. civ. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tanto premesso, nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo il costante orientamento di questa Corte, poich\u0026#233; la legge di conversione rappresenta una legge \u0026#171;funzionalizzata e specializzata\u0026#187;, che non pu\u0026#242; aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel decreto-legge (sentenza n. 181 del 2019), sono ammesse \u0026#171;soltanto disposizioni coerenti con quelle originarie, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare (sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012)\u0026#187; (sentenza n. 226 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte ha, peraltro, precisato che un difetto di omogeneit\u0026#224;, in violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente \u0026#171;estranee\u0026#187; o addirittura \u0026#171;intruse\u0026#187;, cio\u0026#232; tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, ancora, affermato che solo la palese \u0026#171;estraneit\u0026#224; delle norme impugnate rispetto all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; del decreto-legge\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2012) oppure la \u0026#171;evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell\u0026#8217;originario decreto-legge\u0026#187; (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per s\u0026#233; la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (sentenze n. 226 del 2019 e n. 181 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Alla luce dei criteri richiamati, la prospettata eterogeneit\u0026#224; contenutistica non \u0026#232;, nella specie, ravvisabile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza dell\u0026#8217;art. 25-septies, pure aggiunto, in sede di conversione, al d.l. n. 119 del 2018 \u0026#8211; le cui disposizioni in tema di professionalit\u0026#224; del Commissario ad acta per la gestione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale sono state ritenute da questa Corte eccentriche rispetto all\u0026#8217;originario contenuto precettivo, di carattere fiscale e finanziario, del decreto-legge (sentenza n. 247 del 2019) \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 25-undecies, qui in esame, mostra attinenza con la materia finanziaria, in quanto detta, tra le altre, disposizioni sulla determinazione del corrispettivo per l\u0026#8217;affrancazione, di cui \u0026#232; incontestabile l\u0026#8217;inclusione tra le entrate finanziarie del Comune.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn ulteriore indice della correlazione con la finanza pubblica pu\u0026#242; cogliersi nel rinvio formale, contenuto nel riformato comma 49-bis dell\u0026#8217;art. 31 della legge n. 448 del 1998, a un \u0026#171;decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\u0026#187; per l\u0026#8217;individuazione dei parametri per la determinazione dell\u0026#8217;importo da versare ai fini della rimozione del prezzo massimo di cessione e dei criteri e delle modalit\u0026#224; \u0026#171;per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Neanche meritano accoglimento le censure incentrate sulla violazione degli artt. 3, 24, 42, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 1 del primo Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Arbitro unico di Roma prospetta anzitutto un vulnus al principio della tutela dell\u0026#8217;affidamento, sul rilievo che le norme censurate, influendo sugli esiti del consistente contenzioso generatosi a seguito della citata pronuncia delle Sezioni unite n. 18135 del 2015, realizzerebbero un\u0026#8217;indebita ingerenza del legislatore nell\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, in violazione dei principi di separazione dei poteri e di uguaglianza, nonch\u0026#233; del canone del giusto processo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ancorch\u0026#233; non sia vietato al legislatore, fatta eccezione per la tutela privilegiata riservata alla materia penale dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., adottare norme retroattive, siano esse innovative a carattere retrospettivo o di interpretazione autentica, non \u0026#232; consentito \u0026#171;risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie [\u0026#8230;], violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi\u0026#187; (sentenze n. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e n. 191 del 2014). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, a proposito del rapporto tra legge retroattiva ed esercizio della funzione giurisdizionale, questa Corte ha precisato che il principio costituzionale della parit\u0026#224; delle parti \u0026#232; violato \u0026#171;quando il legislatore statale immette nell\u0026#8217;ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco\u0026#187; (sentenze n. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e n. 191 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; inoltre necessario, ai fini della conformit\u0026#224; a Costituzione di norme retroattive, che la retroattivit\u0026#224; non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis, sentenze n. 170 del 2013, n. 93 e n. 41 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all\u0026#8217;efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civilt\u0026#224; giuridica, tra i quali sono ricompresi \u0026#171;il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparit\u0026#224; di trattamento; la tutela dell\u0026#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario\u0026#187; (ex multis, sentenze n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.2.\u0026#8211; Tali enunciazioni trovano conferma nella stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, la quale, con indirizzo costante, ha affermato che i principi di preminenza del diritto e del giusto processo sanciti dall\u0026#8217;art. 6 CEDU ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all\u0026#8217;ingerenza del potere legislativo nell\u0026#8217;amministrazione della giustizia al fine di influenzare l\u0026#8217;esito giudiziario di una controversia, precisando altres\u0026#236; che l\u0026#8217;esigenza della parit\u0026#224; tra le parti implica l\u0026#8217;obbligo di offrire a ciascuna una ragionevole possibilit\u0026#224; di preservare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte (tra le tante, Corte EDU, sezione prima, sentenza 30 gennaio 2020, Cicero e altri contro Italia; sezione seconda, sentenza 14 febbraio 2012, Arras e altri contro Italia; sezione seconda, sentenza 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia; sezione seconda, sentenza 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Con specifico riguardo al principio della tutela dell\u0026#8217;affidamento, la giurisprudenza costituzionale ritiene che esso costituisca \u0026#171;ricaduta e declinazione \u0026#8220;soggettiva\u0026#8221;\u0026#187; della certezza del diritto (sentenza n. 108 del 2019), la quale, a propria volta, integra un \u0026#171;elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto\u0026#187; (sentenza n. 16 del 2017), connaturato tanto all\u0026#8217;ordinamento nazionale, quanto al sistema giuridico sovranazionale (sentenze n. 267 e n. 154 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio in parola non esclude che il legislatore possa introdurre disposizioni che modifichino in senso peggiorativo per gli interessati la disciplina di rapporti giuridici, \u0026#171;\u0026#8220;anche se l\u0026#8217;oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti\u0026#8221;, ma esige che ci\u0026#242; avvenga alla condizione \u0026#8220;che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l\u0026#8217;affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009)\u0026#187; (sentenza n. 216 del 2015). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8722; In definitiva, la legge pu\u0026#242; intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti solo in presenza di posizioni giuridiche non riconducibili a un legittimo affidamento. Assumono rilevanza, al riguardo, il tempo trascorso tra il momento della definizione del quadro normativo originario e quello in cui esso viene mutato con efficacia retroattiva (sentenze n. 108 del 2019, n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 e n. 56 del 2015) \u0026#8211; e, dunque, il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall\u0026#8217;intervento normativo retroattivo e peggiorativo \u0026#8211; nonch\u0026#233; la prevedibilit\u0026#224; della stessa modifica retroattiva (sentenza n. 16 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, anche in presenza di tali condizioni, interessi pubblici sopravvenuti possono comunque esigere interventi normativi che incidano su posizioni consolidate, purch\u0026#233; nei limiti della proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;incisione rispetto agli obiettivi perseguiti (sentenza n. 216 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Alla stregua di quanto premesso, l\u0026#8217;esame delle disposizioni in contestazione conduce a escludere che il legislatore abbia operato una scelta irragionevolmente lesiva dei principi evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.1.\u0026#8211; Non \u0026#232;, anzitutto, ravvisabile un vulnus al principio della tutela dell\u0026#8217;affidamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, al riguardo, considerato che la modifica normativa in questione \u0026#232; stata introdotta nel 2018, mentre risale al 2015 la richiamata pronuncia delle Sezioni unite, intervenuta a comporre un quadro normativo connotato da un elevato tasso di incertezza, nel cui contesto si erano perfezionate le fattispecie negoziali relative all\u0026#8217;acquisto di alloggi sociali. E da quella pronuncia hanno avuto origine anche le richieste restitutorie degli acquirenti (nella specie intervenute dopo due anni dalla pronuncia stessa). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSiffatto ambito temporale rende evidente che non poteva essersi consolidato un affidamento particolarmente radicato sul tenore delle disposizioni previgenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.2.\u0026#8722; Neanche ricorre il presupposto dell\u0026#8217;imprevedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento legislativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pi\u0026#249; volte citata sentenza delle Sezioni unite n. 18135 del 2015, pur avendo fornito essenziali indicazioni in merito al regime di commerciabilit\u0026#224; dei beni di edilizia convenzionata e alla sorte dei contratti stipulati in violazione del vincolo del prezzo massimo di cessione, aveva comunque lasciato insoluto \u0026#8211; perch\u0026#233; estraneo alla controversia definita \u0026#8211; il problema della posizione dei venditori che avevano ceduto l\u0026#8217;alloggio a prezzo di mercato sulla base del quadro ermeneutico antecedente e che, tuttavia, non erano nella possibilit\u0026#224; di regolarizzare il regime circolatorio del bene ceduto, in quanto, in base alla disciplina allora vigente, l\u0026#8217;affrancazione era riservata ai soli proprietari. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.3.\u0026#8211; Occorre, inoltre, considerare che, anteriormente all\u0026#8217;intervento delle Sezioni unite, la ricostruzione del regime giuridico della vendita di alloggi di edilizia convenzionata aveva risentito della stratificazione degli interventi legislativi che ne avevano modificato radicalmente l\u0026#8217;assetto originario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe era scaturito un quadro interpretativo eterogeneo, nel quale l\u0026#8217;esegesi che limitava l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del vincolo sulla determinazione del prezzo alla prima assegnazione dell\u0026#8217;immobile, escludendola per i successivi passaggi di propriet\u0026#224;, era accolta da parte della dottrina, oltre che, evidentemente, dai notai che stipulavano gli atti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn giurisprudenza, come evidenziato nella citata sentenza nomofilattica del 2015, a un primo indirizzo che, accordando priorit\u0026#224; all\u0026#8217;autonomia negoziale, sosteneva che sia i divieti di alienazione, sia i criteri normativi di determinazione del prezzo o del canone di locazione fossero applicabili solo al primo avente causa (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenze 4 aprile 2011, n. 7630, 2 ottobre 2000, n. 13006, relative agli immobili di edilizia convenzionata ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante \u0026#171;Norme per la edificabilit\u0026#224; dei suoli\u0026#187;), si contrapponeva l\u0026#8217;opzione ermeneutica che, muovendo dal presupposto della natura imperativa delle norme vincolistiche, assumeva che tutti i contratti conclusi in violazione dei parametri legali sul prezzo fossero affetti da nullit\u0026#224; parziale (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenze 10 febbraio 2010, n. 3018, e 21 dicembre 1994, n. 11032). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, dunque, innegabile che, in un contesto interpretativo connotato da simile complessit\u0026#224;, il sopraggiungere di ulteriori aggiustamenti del quadro normativo non poteva reputarsi evenienza improbabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; In ogni caso, l\u0026#8217;incidenza delle norme censurate sulle pretese restitutorie sorte nel vigore della regolazione originaria e oggetto di giudizi ancora in corso risulta supportata da una \u0026#171;\u0026#8220;causa\u0026#8221; normativa adeguata\u0026#187; (sentenze n. 203 del 2016 e n. 34 del 2015) e non stravolge in modo del tutto sproporzionato l\u0026#8217;assetto definito dalla normativa previgente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.1.\u0026#8211; Questa Corte ha pi\u0026#249; volte ricordato che la stessa giurisprudenza della Corte EDU, nel riconoscere la possibilit\u0026#224; che il legislatore adotti norme retroattive, sia pure potenzialmente incidenti sui processi in corso, ove ricorrano motivi imperativi di interesse generale, \u0026#171;non pu\u0026#242; non lasciare ai singoli Stati contraenti quantomeno una parte del compito e dell\u0026#8217;onere di identificarli, poich\u0026#233; nella posizione migliore per assolverlo, trattandosi, tra l\u0026#8217;altro, degli interessi che sono alla base dell\u0026#8217;esercizio del potere legislativo\u0026#187; (sentenze n. 46 del 2021, n. 156 del 2014, n. 78 e n. 15 del 2012, n. 1 del 2011 e n. 311 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il legislatore, nel rispetto del limite posto per la materia penale dall\u0026#8217;art. 25 Cost., \u0026#171;pu\u0026#242; emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purch\u0026#233; la retroattivit\u0026#224; trovi adeguata giustificazione nell\u0026#8217;esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti \u0026#8220;motivi imperativi di interesse generale\u0026#8221;, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali\u0026#187; (sentenza n. 78 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.2.\u0026#8211; La ragione che giustifica l\u0026#8217;estensione retroattiva della facolt\u0026#224; di affrancazione degli alloggi di edilizia convenzionata a tutte le persone fisiche che vi abbiano interesse \u0026#8211; ivi compresi i soggetti che, avendo alienato l\u0026#8217;immobile, non vantino pi\u0026#249; diritti sullo stesso \u0026#8211; deve essere individuata nell\u0026#8217;esigenza di rimediare all\u0026#8217;asimmetria, evidenziatasi soltanto alla luce delle enunciazioni delle Sezioni unite, tra le prerogative delle parti dei contratti di compravendita stipulati a prezzo libero anteriormente all\u0026#8217;arresto nomofilattico del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome emerge dai lavori preparatori, il legislatore ha inteso risolvere un problema di ampie dimensioni sorto nel mutato quadro interpretativo scaturito dalle indicazioni del giudice di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente da quanto ritenuto dal rimettente, l\u0026#8217;estensione della legittimazione all\u0026#8217;affrancazione in capo ai venditori non si traduce in un ausilio foriero di disparit\u0026#224; di trattamento, ma risponde, invece, a una finalit\u0026#224; di riequilibrio che trova giustificazione proprio nei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, infatti, disconoscersi che, alla stregua dell\u0026#8217;assetto regolatorio chiarito dal diritto vivente, l\u0026#8217;acquirente dell\u0026#8217;alloggio sociale a prezzo di mercato avrebbe potuto agire in ripetizione dell\u0026#8217;indebito e al contempo affrancare, in quanto proprietario, il bene per poi rivenderlo a prezzo libero. Per contro, la formulazione ratione temporis dell\u0026#8217;art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998 non permetteva al venditore attinto dalla pretesa restitutoria di adeguare, attraverso l\u0026#8217;affrancazione, il valore del bene ceduto al prezzo concordato con la controparte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.3.\u0026#8211; Deve, pertanto, escludersi che rispetto alla disciplina oggetto di scrutinio ricorra alcuno degli elementi sintomatici valorizzati dalla Corte EDU ai fini dell\u0026#8217;accertamento di un uso distorto della funzione legislativa, come la circostanza che lo ius novum incida su un singolo processo di cui sia parte lo Stato o altro ente pubblico (Corte EDU, sezione seconda, sentenza 24 giugno 2014, Azienda Agricola Silverfunghi sas e altri contro Italia), l\u0026#8217;imprevedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento normativo (sezione seconda, sentenza 24 giugno 2014, Cataldo e altri contro Italia) e il decorso di molti anni prima che il legislatore decida di intervenire (sezione seconda, sentenza 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la soluzione normativa prescelta dal legislatore appare sproporzionata rispetto al fine di correggere la discrasia sopra evidenziata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, infatti, evidente che la nuova disciplina dell\u0026#8217;affrancazione, se, da un lato, conduce all\u0026#8217;estinzione del credito recuperatorio azionato dagli acquirenti a prezzo di mercato, dall\u0026#8217;altro, tende a soddisfare l\u0026#8217;interesse fondamentale che \u0026#232; all\u0026#8217;origine di tale pretesa, ossia la corrispondenza tra il maggiore importo versato e la libert\u0026#224; del bene compravenduto da vincoli alla commerciabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa novella appare, quindi, giustificata anche con riferimento alle conseguenze prodotte nella sfera patrimoniale degli acquirenti di alloggi di edilizia convenzionata che abbiano agito per la ripetizione delle somme versate in eccedenza, risultando salvaguardato il ragionevole rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, reputato dalla Corte EDU necessario affinch\u0026#233; possa ritenersi rispettato il precetto enunciato dall\u0026#8217;art. 1 del primo Prot. addiz. CEDU (tra le tante, Corte EDU, sezione seconda, sentenza 13 gennaio 2015, V\u0026#233;kony contro Ungheria; sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.4.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni svolte, le finalit\u0026#224;, di riequilibrio e di composizione di interessi in conflitto, perseguite dalla novella in scrutinio possono essere qualificate come \u0026#171;motivi imperativi di interesse generale\u0026#187; in grado di giustificare la modifica retroattiva dell\u0026#8217;originario assetto normativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Il rimettente prospetta, altres\u0026#236;, la violazione del principio di ragionevolezza e dell\u0026#8217;affidamento sulla \u0026#171;stabilit\u0026#224; e coerenza\u0026#187; della disciplina generale del contratto, sul presupposto che le norme censurate consentirebbero a chi non \u0026#232; pi\u0026#249; titolare di diritti sul bene di modificarne unilateralmente il regime giuridico, in contrasto con il principio di intangibilit\u0026#224; della sfera giuridica altrui e con il diritto di propriet\u0026#224; riconosciuto dall\u0026#8217;art. 42 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.1.\u0026#8211; Deve, anzitutto, evidenziarsi che, avvalendosi dell\u0026#8217;affrancazione, il venditore non modifica ex post il contenuto dispositivo del contratto di compravendita, ma incide sul solo regime eteronomo della circolazione del bene con esso trasferito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;estensione soggettiva operata dalla legge in scrutinio abilita il terzo a un\u0026#8217;indebita ingerenza nella sfera patrimoniale dell\u0026#8217;acquirente, rinvenendo l\u0026#8217;affrancazione \u0026#8220;allargata\u0026#8221; il proprio titolo in una fonte normativa che legittimamente consente alla parte alienante di rimuovere un ostacolo alla efficacia della contrattazione sul libero mercato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ratio dell\u0026#8217;estensione soggettiva del potere di affrancazione operata dall\u0026#8217;art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018 deve, dunque, essere individuata nella tutela dell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;alienante ad assolvere, sia pure ex post, l\u0026#8217;impegno, contrattualmente assunto, di trasferire il bene libero da pesi. N\u0026#233; tale qualificata esigenza pu\u0026#242; ritenersi recessiva rispetto ad un eventuale interesse dell\u0026#8217;acquirente alla conservazione del vincolo di prezzo, posto che nelle fattispecie negoziali come quella in scrutinio le parti acquirenti, addivenendo alla stipula del contratto di compravendita secondo le regole di mercato, non hanno inteso avvalersi del regime di favore proprio dell\u0026#8217;edilizia convenzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.\u0026#8211; Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte resta esclusa anche la fondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del primo Prot. addiz. CEDU, sul presupposto che le disposizioni in scrutinio concederebbero all\u0026#8217;assegnatario che abbia alienato l\u0026#8217;alloggio di edilizia convenzionata per un corrispettivo di mercato la possibilit\u0026#224; di paralizzare l\u0026#8217;azione restitutoria dell\u0026#8217;acquirente e di trattenere le somme ricevute in eccedenza rispetto al prezzo massimo di cessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Neanche \u0026#232; fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riconoscimento della facolt\u0026#224; di affrancare l\u0026#8217;alloggio sociale dopo cinque anni dalla prima assegnazione non incide sulla funzione pubblicistica dell\u0026#8217;edilizia convenzionata, ed evidentemente non comporta n\u0026#233; la soppressione n\u0026#233; la limitazione di alcun diritto, ma consente al beneficiario del servizio di scegliere se continuare a fruire dell\u0026#8217;immobile a fini abitativi ovvero se utilizzare, nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;autonomia privata, le potenzialit\u0026#224; reddituali dell\u0026#8217;immobile immettendolo \u0026#8211; previo versamento di un corrispettivo pecuniario al Comune \u0026#8211; nel libero mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Occorre, poi, considerare che il termine per l\u0026#8217;affrancazione \u0026#8211; peraltro presente nell\u0026#8217;art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998, sin dalla sua introduzione ad opera dell\u0026#8217;art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011 \u0026#8211; si mostra coerente con l\u0026#8217;opzione di fondo per la non perpetuit\u0026#224; dei vincoli, che emerge dalla legislazione in materia di edilizia convenzionata e di cui si ha significativa conferma non solo nella previsione, gi\u0026#224; nell\u0026#8217;originario impianto della legge n. 865 del 1971, di un termine ventennale per l\u0026#8217;eliminazione del vincolo di inalienabilit\u0026#224; degli alloggi concessi in piena propriet\u0026#224; (art. 35, comma diciassettesimo), ma anche nella successiva introduzione di moduli consensuali, come le convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in piena propriet\u0026#224; e per la sostituzione dei vincoli originari con quelli della convenzione ai sensi dell\u0026#8217;art. 18 del d.P.R. n. 380 del 2001, disciplinate dall\u0026#8217;art. 31, commi 45 e 46, della legge n. 448 del 1998, dalla cui adozione deriva anche una riduzione della durata del vincolo del prezzo massimo di cessione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Considerazioni non dissimili valgono con riferimento alla pretesa inidoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del contributo di affrancazione a controbilanciare, per un verso, le agevolazioni economiche offerte dal servizio pubblico di edilizia convenzionata, e, per l\u0026#8217;altro, il sacrificio imposto ai proprietari dei suoli espropriati al fine di dare attuazione ai programmi di edilizia economica e popolare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa determinazione dell\u0026#8217;importo dovuto per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione scaturisce da una valutazione di politica economica che, se non travalica il normale ambito di discrezionalit\u0026#224; che la Costituzione riserva alle scelte del legislatore ordinario, non \u0026#232; sindacabile da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la normativa in scrutinio pu\u0026#242; ritenersi manifestamente irragionevole, dal momento che, pur non ragguagliando il corrispettivo di affranco all\u0026#8217;intero surplus conseguibile mediante la cessione dell\u0026#8217;alloggio sociale a prezzo di mercato, ne \u0026#224;ncora, comunque, la commisurazione percentuale al valore venale del bene \u0026#8211; come reso evidente dal rinvio dell\u0026#8217;art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998, qui in scrutinio, al comma 48 del medesimo articolo \u0026#8211; nell\u0026#8217;ottica del contemperamento tra le finalit\u0026#224; di cura dei bisogni abitativi e di promozione della libert\u0026#224; di iniziativa economica nel mercato immobiliare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Alla stregua delle esposte considerazioni, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge n. 448 del 1998, come modificato dal citato art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, sollevata dall\u0026#8217;Arbitro unico di Roma, in riferimento alla \u0026#171;normativa comunitaria relativa al divieto di \u0026#8220;aiuti di Stato\u0026#8221;\u0026#187;, deve essere dichiarata inammissibile, mentre le altre questioni devono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell\u0026#8217;art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal citato art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, sollevata, in riferimento alla \u0026#171;normativa comunitaria relativa al divieto di \u0026#8220;aiuti di Stato\u0026#8221;\u0026#187;, dall\u0026#8217;Arbitro unico di Roma con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge n. 448 del 1998, come modificato dal citato art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dall\u0026#8217;Arbitro unico di Roma con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 5 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 22 settembre 2021\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell\u0027art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal citato art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, promosso dall\u0027Arbitro unico di Roma con ordinanza dell\u002711 settembre 2020, iscritta al n. 196 del registro ordinanze del 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell\u0027anno 2021.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che nel giudizio \u0026#232; intervenuto ad opponendum il Comitato \"Venditori 18135\";\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027interveniente espone di essersi costituito a seguito della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 16 settembre 2015, n. 18135, allo scopo, enunciato nell\u0027art. 2 del proprio atto costitutivo, di \u0026#171;tutelare i diritti dei venditori ubicati nei c.d. piani di zona i quali, negli anni con totale buona fede hanno venduto a prezzi di mercato i loro immobili giuste indicazioni dei Notai, Banche, Intermediari, Enti pubblici e Giurisprudenza\u0026#187;, e di promuovere \u0026#171;la difesa dei diritti e lo sviluppo giuridico e culturale dei suoi membri attraverso iniziative di carattere giuridico, mediatico e politico\u0026#187;;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche il comitato deduce, altres\u0026#236;, che le disposizioni censurate, la cui introduzione si deve anche alle proprie sollecitazioni, rappresentano la ragione stessa della propria esistenza e tanto varrebbe a fondare un interesse qualificato e diretto all\u0027esito del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che l\u0027art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che \u0026#171;[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio\u0026#187;;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 98 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 206 del 2019, n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001), secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche in questo ambito \u0026#232; ammesso esclusivamente l\u0027intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (tra le tante, sentenza n. 46 del 2021);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, l\u0027incidenza sulla posizione soggettiva dell\u0027interveniente deve derivare non gi\u0026#224;, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia di questa Corte sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della legge censurata, ma dall\u0027immediato effetto che detta pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex multis, sentenze n. 46 del 2021, n. 98 del 2019 e n. 345 del 2005; ordinanza allegata alla sentenza n. 180 del 2021);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, alla luce di tali premesse, il Comitato interveniente, quale organismo rappresentativo di soggetti titolari di rapporti giuridici assoggettati alle disposizioni censurate, non pu\u0026#242; ritenersi portatore di un interesse specifico direttamente riconducibile all\u0027oggetto del giudizio principale, bens\u0026#236; di un interesse soltanto riflesso, perch\u0026#233; connesso ai generici scopi statutari di tutela e di promozione delle ragioni degli iscritti;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in difetto di un nesso qualificato con lo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, non pu\u0026#242; essere valorizzato neanche il generico interesse del Comitato alla conservazione delle disposizioni censurate in quanto favorevoli alla posizione giuridica dei suoi membri;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, come gi\u0026#224; da questa Corte evidenziato (ordinanze n. 202 e n. 37 del 2020), le considerazioni che precedono valgono a fortiori alla luce dell\u0027art. 4-ter delle Norme integrative, aggiunto dalla delibera in sede non giurisdizionale di questa Corte dell\u00278 gennaio 2020, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di presentare alla Corte un\u0027opinione scritta in qualit\u0026#224; di amici curiae;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, l\u0027intervento del Comitato \"Venditori 18135\" deve essere dichiarato inammissibile;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche le argomentazioni spese dall\u0027interveniente non possono essere considerate neanche alla stregua di opinione riconducibile alla figura degli amici curiae, in quanto, in disparte ogni altra ragione, l\u0027interesse a ottenere, sia pure in via subordinata, tale qualificazione risulta tardivamente esplicitato soltanto nella memoria depositata nell\u0027imminenza dell\u0027udienza pubblica.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0027intervento del Comitato \"Venditori 18135\".\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giancarlo Coraggio, Presidente\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unit\u0026#224; abitative e loro pertinenze, nonch\u0026#233; del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all\u0027art. 35 della legge n. 865 del 1971 - Procedura amministrativa di \"affrancazione\" dell\u0027immobile dal vincolo reale - Rimozione, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non pi\u0026#249; titolari di diritti reali sul bene immobile, e con il pagamento di un corrispettivo di affrancazione dal vincolo - Previsione che, in pendenza della rimozione dei vincoli, il contratto di trasferimento dell\u0027immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato e che l\u0027eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue con la rimozione dei vincoli - Applicazione anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 - Disposizione introdotta in sede di conversione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44267","titoletto":"Decreto-legge - Conversione - Disposizioni aggiunte - Condizioni di ammissibilità - Omogeneità, a tutela delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Classif. 076003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel decreto-legge; pertanto, sono ammesse soltanto disposizioni coerenti con quelle originarie, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 226/2019 - mass. 41887; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 32/2014 - mass. 37669 - mass. 37670; S. 22/2012 - mass. 36070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUn difetto di omogeneità, in violazione dell\u0027art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo la palese estraneità delle norme censurate rispetto all\u0027oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell\u0027originario decreto-legge, possono infatti inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 226/2019 - mass. 41887; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 22/2012 - mass. 36070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44268","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44268","titoletto":"Legge - Leggi retroattive - Limiti, anche convenzionali - Divieto di risoluzione di controversie demandate al potere giurisdizionale - Divieto di contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. (Classif. 141006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027adozione di norme retroattive, siano esse innovative a carattere retrospettivo o di interpretazione autentica, ancorché non sia vietata al legislatore - fatta eccezione per la tutela privilegiata riservata alla materia penale dall\u0027art. 25, secondo comma, Cost. - non è consentita per risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie, in quanto violerebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. È inoltre necessario, ai fini della conformità a Costituzione di norme retroattive, che la retroattività non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 12/2018 - mass. 39752; S. 170/2013 - mass. 37189; S. 93/2011 - mass. 35501; S. 41/2011 - mass. 35330\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSussistono una serie di limiti generali all\u0027efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell\u0027affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell\u0027ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 170/2013 - mass. 37189; S. 78/2012 - mass. 36198; S. 209/2010 - mass. 34739\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio costituzionale della parità delle parti è violato quando il legislatore statale immette nell\u0027ordinamento una fattispecie di \u003cem\u003eius singulare\u003c/em\u003e che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 12/2018 - mass. 39752; S. 191/2014 - mass. 38062\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa giurisprudenza della Corte EDU, nel riconoscere la possibilità che il legislatore adotti norme retroattive, sia pure potenzialmente incidenti sui processi in corso, ove ricorrano motivi imperativi di interesse generale, non può non lasciare ai singoli Stati contraenti quantomeno una parte del compito e dell\u0027onere di identificarli, trattandosi, tra l\u0027altro, degli interessi che sono alla base dell\u0027esercizio del potere legislativo. Pertanto, il legislatore, nel rispetto del limite posto per la materia penale dall\u0027art. 25 Cost., può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell\u0027esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della CEDU. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 156/2014 - mass. 37986; S. 78/2012 - mass. 36198; S. 311/2009 - mass. 35217\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44269","numero_massima_precedente":"44267","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44269","titoletto":"Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Elemento fondamentale dello Stato di diritto - Possibile intervento retroattivo del legislatore - Condizioni - Divieto di scelte irrazionali - Necessaria proporzionalità. (Classif. 007001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio della tutela dell\u0027affidamento costituisce ricaduta e declinazione soggettiva della certezza del diritto, la quale, a propria volta, integra un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, connaturato tanto all\u0027ordinamento nazionale, quanto al sistema giuridico sovranazionale. Nondimeno, il legislatore può introdurre disposizioni che modifichino in senso peggiorativo per gli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche se l\u0027oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l\u0027affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/ 2019 - mass. 42264; S. 154/2017 - mass. 41803; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 302/2010 - mass. 34976; S. 236/2009 - mass. 33732; S. 206/2009 - mass. 33558\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa legge può intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti solo in presenza di posizioni giuridiche non riconducibili a un legittimo affidamento. Assumono rilevanza, al riguardo, il tempo trascorso tra il momento della definizione del quadro normativo originario e quello in cui esso viene mutato con efficacia retroattiva - e, dunque, il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall\u0027intervento normativo retroattivo e peggiorativo - nonché la prevedibilità della stessa modifica retroattiva. Peraltro, anche in presenza di tali condizioni, interessi pubblici sopravvenuti possono comunque esigere interventi normativi che incidano su posizioni consolidate, purché nei limiti della proporzionalità dell\u0027incisione rispetto agli obiettivi perseguiti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2019 - mass. 42264; S. 89/2018 - mass. 40744; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 108/2016 - mass. 38864; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 203/2016 - mass. 39036; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 56/2015 - mass. 38312; 34/2015 - mass. 38270\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44270","numero_massima_precedente":"44268","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44270","titoletto":"Edilizia residenziale pubblica - In genere - Edilizia convenzionata - Regime della rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili - Modifica retroattiva, introdotta in sede di conversione di decreto-legge - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, della tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche, del diritto di difesa, delle prerogative del potere giudiziario, del diritto di proprietà e della funzione sociale dell\u0027edilizia residenziale pubblica - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 091001).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dall\u0027Arbitro unico di Roma in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6 CEDU, nonché all\u0027art. 1 Prot. add. CEDU - dell\u0027art. 25-\u003cem\u003eundecies\u003c/em\u003e del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell\u0027art. 31, commi 49-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 49-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 49-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, della legge n. 448 del 1998, come modificato dal citato art. 25-\u003cem\u003eundecies\u003c/em\u003e del d.l. n. 119 del 2018, che modificano retroattivamente il regime della rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili di edilizia convenzionata. Non sussiste l\u0027asserita lesione dell\u0027art. 77 Cost., perché l\u0027art. 25-\u003cem\u003eundecies\u003c/em\u003e mostra attinenza con la materia finanziaria. Né sussiste un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eal principio della tutela dell\u0027affidamento, attraverso un\u0027indebita ingerenza del legislatore nell\u0027esercizio della funzione giurisdizionale, perché la modifica normativa censurata è stata introdotta nel 2018, mentre risale al 2015 la pronuncia n. 18135 delle Sez. unite della Cassazione, intervenuta - in un quadro normativo eterogeno che rende evidente che non poteva essersi consolidato un affidamento particolarmente radicato sul tenore delle disposizioni previgenti. Né la soluzione normativa prescelta dal legislatore appare sproporzionata rispetto al fine di correggere la discrasia esistente. Infine, quanto alla asserita violazione del principio di ragionevolezza dell\u0027affidamento sulla stabilità e coerenza della disciplina generale del contratto, del principio di intangibilità della sfera giuridica altrui e del diritto di proprietà, il venditore non modifica \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e il contenuto dispositivo del contratto di compravendita, ma incide sul solo regime eteronomo della circolazione del bene con esso trasferito. La \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0027estensione soggettiva del potere di affrancazione deve, dunque, essere individuata nella tutela dell\u0027interesse dell\u0027alienante ad assolvere, sia pure \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e, l\u0027impegno, contrattualmente assunto, di trasferire il bene libero da pesi. Quanto all\u0027entità del contributo di affrancazione, la determinazione dell\u0027importo dovuto per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione scaturisce da una valutazione di politica economica che, se non travalica il normale ambito di discrezionalità, riservata al legislatore ordinario, che non è sindacabile dalla Corte costituzionale, nell\u0027ottica del contemperamento tra le finalità di cura dei bisogni abitativi e di promozione della libertà di iniziativa economica nel mercato immobiliare.","numero_massima_precedente":"44269","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"23/10/2018","data_nir":"2018-10-23","numero":"119","articolo":"25","specificazione_articolo":"undecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-23;119~art25"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/12/2018","data_nir":"2018-12-17","numero":"136","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/12/1998","data_nir":"1998-12-23","numero":"448","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"49","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art31"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/12/1998","data_nir":"1998-12-23","numero":"448","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"49","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art31"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/12/1998","data_nir":"1998-12-23","numero":"448","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"49","specificazione_comma":"quater","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art31"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"23/10/2018","data_nir":"2018-10-23","numero":"119","articolo":"25","specificazione_articolo":"undecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-23;119~art25"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/12/2018","data_nir":"2018-12-17","numero":"136","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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