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Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce, in particolare, i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell\u0026#8217;art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), promosso dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, nel procedimento vertente tra l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e Kuwait Petroleum Italia spa, con ordinanza del 4 febbraio 2021, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di Kuwait Petroleum Italia spa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Livia Salvini per Kuwait Petroleum Italia spa e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 febbraio 2021, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2021, la Corte di cassazione, sezione quinta civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce, in particolare, i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell\u0026#8217;art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali periodi prevedono che \u0026#171;[q]ualora sia utilizzato il fondo [di riserva per le spese impreviste del bilancio dello Stato] di cui all\u0026#8217;articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo \u0026#232; corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall\u0026#8217;aumento dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa sul gasolio usato come carburante di cui all\u0026#8217;allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell\u0026#8217;aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, \u0026#232; stabilita con provvedimento del direttore dell\u0026#8217;Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all\u0026#8217;importo prelevato dal fondo di riserva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte di cassazione rimettente riferisce che la questione trae origine dalla presentazione da parte della Kuwait Petroleum Italia spa (in seguito: Kuwait spa) di un\u0026#8217;istanza di rimborso avente ad oggetto il \u0026#171;differenziale di aliquota\u0026#187; dell\u0026#8217;accisa sui carburanti per autotrazione versato per il 28 giugno 2011, giorno di entrata in vigore della determinazione direttoriale dell\u0026#8217;Agenzia delle dogane prot. 77579, adottata in pari data, che, in applicazione dei censurati periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992, ne aveva appunto disposto l\u0026#8217;aumento per il periodo dal 28 al 30 giugno 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa il giudice a quo che la societ\u0026#224; si doleva di non aver potuto esercitare il proprio diritto di rivalsa sui soggetti cessionari poich\u0026#233; la pubblicazione del provvedimento direttoriale sul sito dell\u0026#8217;agenzia fiscale sarebbe avvenuta solo nel pomeriggio del giorno di entrata in vigore, ancorch\u0026#233; con decorrenza fin dalle ore 00.00 del giorno medesimo, e \u0026#171;il prezzo di cessione dei prodotti secondo gli accordi contrattuali, appunto al netto dell\u0026#8217;aumento temporaneo dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa\u0026#187;, sarebbe stato gi\u0026#224; stabilito il giorno precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Riferisce altres\u0026#236; il rimettente che: a) la Kuwait spa aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli avverso il diniego espresso di rimborso eccependo, in via preliminare, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del secondo e terzo periodo dell\u0026#8217;art. 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, come introdotti in sede di conversione del d.l. n. 225 del 2010, unitamente alla deduzione di altri vizi; b) l\u0026#8217;adita CTP, ritenuta manifestamente infondata la prospettata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, aveva rigettato il ricorso; c) la Commissione tributaria regionale della Campania, investita dell\u0026#8217;appello, aveva accolto le richieste della Kuwait spa, ritenendo illegittimo il diniego di rimborso per contrasto sia con il principio di irretroattivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sia con il principio dell\u0026#8217;affidamento e di buona fede di cui all\u0026#8217;art. 10 della medesima legge; d) l\u0026#8217;Agenzia delle dogane aveva impugnato la decisione con ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; esposto, la Corte rimettente precisa che all\u0026#8217;esame di questi ultimi deve, d\u0026#8217;ufficio, premettere il vaglio della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;proposta dalla societ\u0026#224; contribuente fin dal ricorso introduttivo della presente lite\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, il giudice a quo ritiene sufficiente constatare che l\u0026#8217;istanza di rimborso oggetto della controversia riguarda l\u0026#8217;aumento temporaneo dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa sui carburanti per autotrazione disposto dal direttore dell\u0026#8217;Agenzia delle dogane \u0026#171;proprio ed esclusivamente\u0026#187; sulla base delle norme censurate, essendo peraltro \u0026#171;incontestato in fatto\u0026#187; che la societ\u0026#224; contribuente non ha esercitato la rivalsa (facoltativa) nei confronti dei propri clienti cessionari ed essendo \u0026#171;irrilevante in diritto\u0026#187; che ci\u0026#242; fosse o meno avvenuto, \u0026#171;trattandosi di un rapporto meramente privatistico\u0026#187;, quindi \u0026#171;non incidente su quello fiscale esclusivamente intercorrente tra l\u0026#8217;Ente impositore e la Kuwait stessa\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione quinta civile, 7 novembre 2019, n. 28675).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina censurata, il provvedimento direttoriale, che nella stessa affonda le proprie radici, smarrirebbe la propria \u0026#171;base normativa\u0026#187;, dando cos\u0026#236; \u0026#171;sicuro fondamento alla pretesa creditoria restitutoria azionata dalla societ\u0026#224; contribuente, sicch\u0026#233; non \u0026#232; dubbia la rilevanza della questione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, ad avviso del rimettente non si potrebbe prescindere dalla gi\u0026#224; intervenuta dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, come convertito, nella parte in cui ha aggiunto i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992, pronunciata da questa Corte con sentenza n. 22 del 2012, in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., essendo \u0026#171;palese l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; delle norme impugnate rispetto all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; del decreto-legge cosiddetto \u0026#8220;milleproroghe\u0026#8221; [\u0026#8230;]\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi sarebbe, infatti, in presenza della stessa tecnica normativa, costituita dall\u0026#8217;introduzione nel decreto-legge (caratterizzato da un contenuto omogeneo), ad opera della legge di conversione, di nuove disposizioni \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; del tutto \u0026#171;spurie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, le motivazioni del richiamato precedente di questa Corte avrebbero un\u0026#8217;evidente \u0026#171;portata generale\u0026#187; nella configurazione dei limiti di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;oggetto normativo di un decreto-legge da parte della legge di conversione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa qui, il giudice a quo conclude che, anche con riferimento ai periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992, si rinverrebbero le stesse caratteristiche \u0026#171;genetiche\u0026#187; e quindi \u0026#171;ontologiche\u0026#187; delle disposizioni gi\u0026#224; dichiarate costituzionalmente illegittime. Le norme censurate, infatti, ne condividerebbero la \u0026#171;genesi\u0026#187; e la \u0026#171;ratio\u0026#187;, ponendo gli stessi dubbi di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzi, proprio la natura \u0026#171;complementare\u0026#187; del potere affidato al direttore dell\u0026#8217;Agenzia delle dogane, di aumento dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa, rispetto all\u0026#8217;analogo potere conferito al Presidente della regione dal precedente comma 5-quater renderebbe evidente la \u0026#171;\u0026#8220;comunanza\u0026#8221; a dette disposizioni del \u0026#8220;vizio procedimentale\u0026#8221; in violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., quale realizzato con la loro introduzione nella legge di conversione in aggiunta, innovativa ed eterogenea, del testo originario del d.l. 225/2010\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; confermerebbe che, come rilevato dalla sentenza n. 22 del 2012, tali disposizioni nulla avevano a che fare con lo scopo del decreto-legge ovverosia con la proroga dei termini legali in scadenza di tipo tributario e per il sostegno delle imprese e delle famiglie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Kuwait spa ha depositato atto di costituzione in giudizio, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento della questione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della non manifesta infondatezza, dopo aver ripercorso i passaggi fondamentali della citata sentenza n. 22 del 2012, la parte richiama le numerose pronunce di questa Corte che hanno confermato il medesimo indirizzo interpretativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Kuwait spa precisa poi che la natura \u0026#171;latamente \u0026#8220;tributaria\u0026#8221;\u0026#187; della disciplina censurata non potrebbe consentire di ravvisare una omogeneit\u0026#224; di fondo con il contenuto del decreto-legge. Ci\u0026#242; sia perch\u0026#233; l\u0026#8217;aumento temporaneo delle accise sarebbe \u0026#171;funzionale al finanziamento degli interventi di Protezione civile nelle situazioni di dichiarata emergenza nazionale\u0026#187;, sia perch\u0026#233; il potere affidato al direttore dell\u0026#8217;Agenzia delle dogane non sarebbe riferibile \u0026#171;ex ante a situazioni particolari e contingenti (per le quali sono state pensate le disposizioni del decreto mille-proroghe)\u0026#187;, ma deve essere esercitato \u0026#171;pro-futuro e in via permanente per una serie indefinita di situazioni di emergenza nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale premette che l\u0026#8217;eventuale accoglimento resterebbe circoscritto al periodo di vigenza della disciplina censurata. Ci\u0026#242; in quanto il giudizio verte sull\u0026#8217;art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, come convertito, nella parte in cui ha introdotto i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992, e quest\u0026#8217;ultima disposizione, all\u0026#8217;esito della citata sentenza n. 22 del 2012, \u0026#232; stata dapprima interamente sostituita dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera c), numero 10), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2012, n. 100, e successivamente nuovamente modificata fino alla definitiva abrogazione disposta con l\u0026#8217;art. 48, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale rileva che le motivazioni della citata pronuncia d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale non sarebbero \u0026#171;meccanicamente\u0026#187; applicabili al secondo e al terzo periodo dell\u0026#8217;art. 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, le disposizioni oggetto di scrutinio avrebbero \u0026#171;chiaramente natura tributaria, poich\u0026#233; regol[erebbero] l\u0026#8217;aumento temporaneo dell\u0026#8217;accisa sul gasolio, in funzione dell\u0026#8217;integrazione del fondo di riserva di cui all\u0026#8217;art. 28 l. 196/2009\u0026#187; e proprio la natura tributaria di tali disposizioni le renderebbe pienamente omogenee \u0026#171;sia all\u0026#8217;oggetto del D.L. 225/2010, (recante \u0026#8220;Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria \u0026#8230;\u0026#8221;), sia alle sue finalit\u0026#224; e alla sua ratio complessiva, risultanti dalla motivazione contenuta nell\u0026#8217;epigrafe\u0026#187;, secondo quanto emergerebbe anche dal preambolo del provvedimento legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ci\u0026#242; l\u0026#8217;interveniente aggiunge che le norme censurate, proprio in forza del loro carattere tributario, risulterebbero coerenti con la finalit\u0026#224; e con la ratio complessiva del decreto-legge in quanto, in sede di conversione, sarebbero state inserite al fine di provvedere, \u0026#171;anche in via integrativa, alla immediata copertura di oneri conseguenti all\u0026#8217;applicazione delle misure urgenti varate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In data 26 settembre 2022 la Kuwait spa ha depositato memoria, con cui replica alle deduzioni dell\u0026#8217;Avvocatura generale, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte contesta che \u0026#171;la natura latamente \u0026#8220;tributaria\u0026#8221;\u0026#187; della normativa censurata consenta di affermarne l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; al decreto-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti l\u0026#8217;aumento delle accise sarebbe stato previsto a regime come metodo di finanziamento degli interventi di protezione civile nelle situazioni di dichiarata emergenza nazionale e solo entro questo ambito, a differenza di quelli considerati nel testo originario del decreto-legge, il direttore dell\u0026#8217;Agenzia delle dogane avrebbe esercitato il potere di incrementare l\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa sui carburanti per autotrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 febbraio 2021, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2021, la Corte di cassazione, sezione quinta civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, inserito in sede di conversione, nella parte in cui introduce, in particolare, i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali periodi prevedono che \u0026#171;[q]ualora sia utilizzato il fondo [di riserva per le spese impreviste del bilancio dello Stato] di cui all\u0026#8217;articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo \u0026#232; corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall\u0026#8217;aumento dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa sul gasolio usato come carburante di cui all\u0026#8217;allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell\u0026#8217;aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, \u0026#232; stabilita con provvedimento del direttore dell\u0026#8217;Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all\u0026#8217;importo prelevato dal fondo di riserva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La Corte di cassazione rimettente precisa che all\u0026#8217;esame dei motivi del ricorso deve premettere il vaglio della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina censurata, posto che, in caso di accoglimento, il provvedimento direttoriale, presupposto di quello inizialmente impugnato e che nella predetta disciplina affonda le proprie radici, smarrirebbe la propria \u0026#171;base normativa\u0026#187;, dando cos\u0026#236; \u0026#171;sicuro fondamento alla pretesa creditoria restitutoria azionata dalla societ\u0026#224; contribuente, sicch\u0026#233; non \u0026#232; dubbia la rilevanza della questione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che non si possa prescindere dalla gi\u0026#224; intervenuta dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, nella parte in cui ha aggiunto i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992, pronunciata da questa Corte con sentenza n. 22 del 2012, in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., essendo \u0026#171;palese l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; delle norme impugnate rispetto all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; del decreto-legge cosiddetto \u0026#8220;milleproroghe\u0026#8221; [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, le motivazioni di tale precedente avrebbero una evidente \u0026#171;portata generale\u0026#187; nella configurazione dei limiti di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;oggetto normativo di un decreto-legge da parte della legge di conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, esse sarebbero \u0026#171;un riferimento univoco ed ineludibile\u0026#187; anche nel caso in esame, rispetto al quale, peraltro, si rinverrebbero le stesse caratteristiche \u0026#171;genetiche\u0026#187; e quindi \u0026#171;ontologiche\u0026#187; delle disposizioni gi\u0026#224; dichiarate costituzionalmente illegittime. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, la disciplina censurata, inserita in sede di conversione in legge, violerebbe l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., in quanto del tutto estranea \u0026#171;rispetto all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; del decreto-legge cosiddetto \u0026#8220;milleproroghe\u0026#8221; [\u0026#8230;]\u0026#187;, che riguardava la \u0026#171;proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese o alle famiglie\u0026#187;. E infatti, la legge di conversione, intervenendo sull\u0026#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992, relativo a \u0026#171;stato di emergenza e potere di ordinanza\u0026#187; nell\u0026#8217;ambito della regolamentazione a regime del servizio della protezione civile, avrebbe \u0026#171;spezza[to] il legame essenziale tra decretazione di urgenza e potere di conversione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, proprio la natura \u0026#171;complementare\u0026#187; del potere affidato al Direttore dell\u0026#8217;Agenzia delle dogane, di aumento dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa, rispetto all\u0026#8217;analogo potere conferito al Presidente della regione dal comma 5-quater del richiamato art. 5, renderebbe evidente la \u0026#171;\u0026#8220;comunanza\u0026#8221; a dette disposizioni del \u0026#8220;vizio procedimentale\u0026#8221; in violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., quale realizzato con la loro introduzione nella legge di conversione in aggiunta, innovativa ed eterogenea, del testo originario del d.l. 225/2010\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost. stabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, che \u0026#232; adottato dal Governo in casi straordinari di necessit\u0026#224; e urgenza, e la legge di conversione, che \u0026#232; caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario (sentenza n. 22 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte \u0026#171;funzionalizzata e specializzata\u0026#187; o \u0026#171;a competenza tipica\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 32 del 2014), il decreto-legge \u0026#232; quindi a emendabilit\u0026#224; limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico (ex plurimis, sentenza n. 8 del 2022), a quelle in esso originariamente contemplate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge di conversione, in altre parole, non pu\u0026#242; aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, \u0026#171;essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare\u0026#187; (sentenza n. 226 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Tale conclusione \u0026#232; stata confermata anche in riferimento a provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, precisandosi che ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata a uno dei contenuti gi\u0026#224; disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante (ex plurimis, sentenza n. 32 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La giurisprudenza di questa Corte ha altres\u0026#236; precisato che la violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost. si verifica solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente \u0026#171;estranee\u0026#187; o addirittura \u0026#171;intruse\u0026#187;, cio\u0026#232; tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014), rimarcando che solo la palese estraneit\u0026#224; delle norme impugnate rispetto all\u0026#8217;oggetto e alle finalit\u0026#224; del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), oppure la \u0026#171;evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell\u0026#8217;originario decreto-legge\u0026#187; (sentenza n. 154 del 2015), possono inficiare di per s\u0026#233; la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (sentenze n. 247 e n. 226 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Nei termini appena ricordati questa Corte, a partire dalla sentenza n. 22 del 2012 \u0026#8211; che ha riguardato norme contigue a quelle qui censurate \u0026#8211;, ha quindi affermato il divieto, in sede di conversione, di alterare \u0026#171;l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario\u0026#187; e ha precisato che \u0026#171;resta ovviamente salva la possibilit\u0026#224; che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 72 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 32 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di preservare l\u0026#8217;ordinaria funzionalit\u0026#224; del procedimento legislativo di cui all\u0026#8217;art. 72, primo comma, Cost. \u0026#8211; che permette una partecipazione parlamentare ben pi\u0026#249; efficace di quella consentita dall\u0026#8217;iter, peculiare e contratto, della legge di conversione \u0026#8211; si pone, del resto, in tendenziale coerenza, ma per diversi profili, con la giurisprudenza di questa Corte sull\u0026#8217;uso improprio e strumentale del decreto-legge, gi\u0026#224; indirizzata a evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e in fondo dalla stessa centralit\u0026#224;, in questo riconosciuta, alla legge ordinaria (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995, nonch\u0026#233; sentenze n. 8 del 2022 e n. 128 del 2008). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Da quanto detto deriva che questa Corte \u0026#232; chiamata a verificare se il contenuto delle disposizioni censurate, introdotte in fase di conversione, sia o meno funzionalmente correlato al d.l. n. 225 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; A tal fine va osservato che quest\u0026#8217;ultimo, nel suo testo originario, si componeva di quattro articoli: l\u0026#8217;art. 1, relativo alle \u0026#171;Proroghe non onerose di termini in scadenza\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 2, relativo alle \u0026#171;Proroghe onerose di termini\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 3, relativo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal predetto art. 2, e l\u0026#8217;art. 4, relativo all\u0026#8217;entrata in vigore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi trattava, in sostanza, di un cosiddetto \u0026#8220;decreto-milleproroghe\u0026#8221;, ovvero di una tipologia di decreto-legge connotato dalla \u0026#171;ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti \u0026#8211; pur attinenti ad oggetti e materie diversi \u0026#8211; che richiedono interventi regolatori di natura temporale\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale provvedimento le norme censurate sono state inserite per il tramite del comma 2-quater, aggiunto, in sede di conversione, all\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 225 del 2010. Si \u0026#232; cos\u0026#236; introdotto il comma 5-quinquies, che include i periodi secondo e terzo oggetto delle odierne censure e si colloca a monte di altre disposizioni inserite anch\u0026#8217;esse per regolamentare \u0026#8220;a regime\u0026#8221; diversi aspetti della disciplina relativa al servizio della protezione civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale comma 2-quater \u0026#232; stato inizialmente previsto nell\u0026#8217;emendamento, presentato nella seduta di gioved\u0026#236; 27 gennaio 2011 delle Commissioni 1\u0026#170; e 5\u0026#170; riunite del Senato della Repubblica (A.S. n. 2518 \u0026#8211; XVI Legislatura), ed \u0026#232; poi confluito, nella versione definitiva, nel maxiemendamento 1.900 presentato dal Governo il giorno seguente, sul quale lo stesso Governo ha posto la questione di fiducia nella seduta del Senato di marted\u0026#236; 15 febbraio 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Da questo punto di vista, la genesi delle norme censurate si presenta del tutto analoga a quella delle disposizioni gi\u0026#224; dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 23, 77, secondo comma, 119, primo, quarto e quinto comma, e 123 Cost., con la sentenza n. 22 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa comunanza attiene anche ai contenuti, dal momento che le norme oggetto dell\u0026#8217;odierna censura sono andate a modificare, come quelle considerate nella sentenza n. 22 del 2012, l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992 con riferimento ai meccanismi ordinari di finanziamento del Servizio nazionale della protezione civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Tali elementi di comunanza, invero, non varrebbero a far ritenere, di per s\u0026#233;, che le conclusioni allora raggiunte nel citato precedente possano \u0026#171;meccanicamente\u0026#187; \u0026#8211; come osserva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; essere trasposte alle norme ora censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la difesa statale queste, avendo \u0026#171;chiaramente natura tributaria\u0026#187;, potrebbero trovare un punto di correlazione con l\u0026#8217;originario contenuto del decreto a motivo del riferimento alla materia tributaria enunciato, in aggiunta al riferimento alla proroga dei termini, nell\u0026#8217;epigrafe e nel preambolo del d.l. n. 225 del 2010. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;epigrafe, infatti, reca \u0026#171;Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie\u0026#187; e il preambolo fa riferimento alla \u0026#171;straordinaria necessit\u0026#224; ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme censurate, quindi, proprio in forza del loro carattere tributario \u0026#8211; ad avviso dell\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; risulterebbero coerenti con la finalit\u0026#224; e con la ratio complessiva del decreto-legge in quanto, in sede di conversione, sarebbero state inserite al fine di provvedere, \u0026#171;anche in via integrativa, alla immediata copertura di oneri conseguenti all\u0026#8217;applicazione delle misure urgenti varate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Tuttavia, l\u0026#8217;assunto dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato non pu\u0026#242; essere condiviso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, le norme censurate, nel pi\u0026#249; ampio contesto in cui sono inserite, stabiliscono che, qualora per il finanziamento delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza per eventi calamitosi non sia sufficiente il ricorso al fondo nazionale della protezione civile e si renda necessario l\u0026#8217;utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste, quest\u0026#8217;ultimo deve essere immediatamente reintegrato per la parte corrispondente all\u0026#8217;utilizzo mediante l\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;accisa sui carburanti deliberato dall\u0026#8217;Agenzia delle dogane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, nell\u0026#8217;insieme, di un meccanismo di carattere ordinamentale che attiene all\u0026#8217;operativit\u0026#224;, a regime, del servizio della protezione civile, cio\u0026#232; a un oggetto nemmeno latamente considerato, ab origine, dal decreto-legge essenzialmente relativo alla proroga di termini, come dimostrato dalle rubriche dei singoli articoli che lo componevano. Le coperture necessarie per gli oneri derivanti dagli interventi in essi originariamente contemplati erano, inoltre, gi\u0026#224; tutte specificamente previste nell\u0026#8217;art. 3 del decreto-legge (senza quindi necessit\u0026#224; delle coperture \u0026#171;anche in via integrativa\u0026#187; sostenute dalla difesa erariale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; il punto di correlazione pu\u0026#242; essere ricavato agganciando il generico riferimento alla \u0026#171;materia tributaria\u0026#187; contenuto nell\u0026#8217;epigrafe e nel preambolo del decreto-legge al profilo fiscale della disciplina introdotta, in quanto questo \u0026#232; meramente e strettamente ancillare alla disciplina sostanziale cui si riferisce, del tutto estranea, come si \u0026#232; detto, al contenuto e alle finalit\u0026#224; del decreto-legge originario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ragionare altrimenti, si giungerebbe, infatti, al paradosso che la semplice evocazione della materia tributaria nell\u0026#8217;epigrafe e/o nel preambolo potrebbe, proprio in un ambito anche storicamente caratterizzato dal rilievo dei parlamenti (evocato dal principio \u0026#8220;no taxation without representation\u0026#8221;), diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all\u0026#8217;emendabilit\u0026#224; del decreto-legge in sede di conversione; ci\u0026#242; a detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare, cos\u0026#236; prefigurando un procedimento legislativo alternativo a quello ordinario, anche mediante il ricorso al maxiemendamento e alla questione di fiducia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha gi\u0026#224; precisato, pi\u0026#249; in generale, che la \u0026#8220;materia finanziaria\u0026#8221; risulta concettualmente \u0026#8220;anodina\u0026#8221; \u0026#171;\u0026#8211; dal momento che ogni intervento normativo pu\u0026#242;, in s\u0026#233;, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura \u0026#8220;finanziaria\u0026#8221; \u0026#8211;\u0026#187;, per cui \u0026#171;il riferimento ad essa, come identit\u0026#224; di ratio, risulta in concreto non pertinente a fronte di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all\u0026#8217;oggetto principale che essa disciplina, giacch\u0026#233; \u0026#8211; ove cos\u0026#236; non fosse \u0026#8211; le possibilit\u0026#224; di \u0026#8220;innesto\u0026#8221; in sede di conversione dei decreti-legge di norme \u0026#8220;intruse\u0026#8221; rispetto al contenuto ed alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza risulterebbero, nei fatti, privat[e] di criteri e quindi anche di scrutinabilit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 247 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, in ogni caso in cui discipline anche tributarie, estranee alla ratio unitaria del decreto-legge, \u0026#171;presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessit\u0026#224; e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Deve quindi essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 10 del 2011, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Va infine precisato che \u0026#8211; come correttamente osservato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; la pronuncia di accoglimento spiega i suoi effetti limitatamente al secondo e terzo periodo dell\u0026#8217;art. 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, come introdotti dall\u0026#8217;art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, come convertito, nel lasso di tempo della loro vigenza, ovverosia dal 27 febbraio 2011 al 16 maggio 2012, stante che, successivamente alla sentenza n. 22 del 2012 di questa Corte, la disciplina censurata \u0026#232; stata sostituita, con decorrenza 17 maggio 2012, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera c), numero 10), del d.l. n. 59 del 2012, come convertito, venendo poi nuovamente modificata, fino all\u0026#8217;abrogazione disposta con l\u0026#8217;art. 48, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 1 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell\u0026#8217;art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Imposte e tasse - Calamit\u0026#224; pubbliche e protezione civile - Oneri connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza - Aumento dell\u0027aliquota delle accise su taluni prodotti energetici [nella specie, carburanti per autotrazione] stabilito con decreto del direttore dell\u0027Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all\u0027importo prelevato dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all\u0027art. 28 della legge n. 196 del 2009 - Disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45226","titoletto":"Decreto-legge - Conversione - Disposizioni aggiunte - Condizioni di ammissibilità - Omogeneità, a tutela delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare - Applicabilità anche ai decreti ab origine a contenuto plurimo - Inidoneità della condizione in riferimento alla materia finanziaria - Illegittimità costituzionale delle disposizioni palesemente estranee rispetto all\u0027oggetto e alle finalità del decreto-legge (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma che, con novella introdotta per mezzo di decreto-legge a contenuto plurimo, avente ad oggetto norme di carattere tributario, prevede un meccanismo ordinario di finanziamento del servizio di protezione civile). (Classif. 076003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, poiché l\u0027art. 77, secondo comma, Cost. stabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, che è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, che è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. Poiché la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata o a competenza tipica, il decreto-legge è quindi a emendabilità limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico, a quelle in esso originariamente contemplate. La legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Tale conclusione è valida anche in riferimento a provvedimenti governativi \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e a contenuto plurimo, con la precisazione che ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata a uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dominante. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 32/2014 - mass. 37669 - mass. 37670; S. 22/2012 - mass. 36070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUn difetto di omogeneità, in violazione dell\u0027art. 77, secondo comma, Cost., si verifica solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all\u0027oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell\u0027originario decreto-legge, possono infatti inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 22/2012 - mass. 36070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027esigenza di preservare l\u0027ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all\u0027art. 72, primo comma, Cost. - che permette una partecipazione parlamentare ben più efficace di quella consentita dall\u0027iter, peculiare e contratto, della legge di conversione - si pone in tendenziale coerenza, ma per diversi profili, con la giurisprudenza costituzionale sull\u0027uso improprio e strumentale del decreto-legge, già indirizzata a evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e in fondo dalla stessa centralità, in questo riconosciuta, alla legge ordinaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa materia finanziaria risulta concettualmente anodina, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria, per cui il riferimento ad essa, come identità di \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, risulta in concreto non pertinente a fronte di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all\u0027oggetto principale che essa disciplina, giacché - ove così non fosse - le possibilità di \"innesto\" in sede di conversione dei decreti-legge di norme \"intruse\" rispetto al contenuto ed alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e complessiva del provvedimento di urgenza risulterebbero, nei fatti, private di criteri e quindi anche di scrutinabilità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 247/2019 - mass. 42854\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 77, secondo comma, Cost., l\u0027art. 2, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 225 del 2010, come convertito, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e dell\u0027art. 5 della legge n. 225 del 1992. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. quinta civile - stabilendo che, qualora per il finanziamento delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza per eventi calamitosi non sia sufficiente il ricorso al fondo nazionale della protezione civile e si renda necessario l\u0027utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste, quest\u0027ultimo deve essere immediatamente reintegrato per la parte corrispondente all\u0027utilizzo mediante l\u0027incremento dell\u0027accisa sui carburanti deliberato dall\u0027Agenzia delle dogane - prevede un meccanismo di carattere ordinamentale che attiene all\u0027operatività, a regime, del servizio della protezione civile, cioè a un oggetto nemmeno latamente considerato, \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e, dal decreto-legge, essenzialmente relativo alla proroga di termini (c.d. \"milleproroghe\"). Né il punto di correlazione può essere ricavato agganciando il generico riferimento alla «materia tributaria» contenuto nell\u0027epigrafe e nel preambolo del decreto-legge al profilo fiscale della disciplina introdotta, in quanto questo è meramente e strettamente ancillare alla disciplina sostanziale cui si riferisce, del tutto estranea al contenuto e alle finalità del decreto-legge originario. La pronuncia di accoglimento spiega i suoi effetti limitatamente ai menzionati periodi e al lasso di tempo della loro vigenza, ovverosia dal 27 febbraio 2011 al 16 maggio 2012, stante che, successivamente alla sentenza n. 22 del 2012, la disciplina censurata è stata sostituita, con decorrenza 17 maggio 2012, dall\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, numero 10, del d.l. n. 59 del 2012, come convertito, venendo poi nuovamente modificata, fino all\u0027abrogazione disposta con l\u0027art. 48, comma 1, lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 1 del 2018).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"29/12/2010","data_nir":"2010-12-29","numero":"225","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"quater","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010-12-29;225~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/02/2011","data_nir":"2011-02-26","numero":"10","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui introduce","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/02/1992","data_nir":"1992-02-24","numero":"225","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quinquies, secondo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/02/1992","data_nir":"1992-02-24","numero":"225","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quinquies, terzo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42961","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 245/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"9","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42662","autore":"Barbareschi","titolo":"Disomogeneità della legge di conversione e potere di rinvio del Presidente della Repubblica. 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