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Giudici : Giancarlo          CORAGGIO, Giuliano           AMATO, Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7, recante \u0026#171;Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)\u0026#187;, promosso dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra Giuliano Bocco e l\u0026#8217;Azienda Regionale per l\u0026#8217;Edilizia Abitativa, con ordinanza del 2 agosto 2019, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.          \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento della Regione autonoma Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 2 agosto 2019 (r.o. n. 15 del 2020), il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7 recante \u0026#171;Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere d), g) e h), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata disciplina il canone degli alloggi di servizio destinati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, che sono stati costruiti e sono gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l\u0026#8217;edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa statale prevede che la gestione degli immobili, che rimangono di propriet\u0026#224; dello Stato, spetti agli istituti autonomi delle case popolari, e che a questi ultimi competa un canone di locazione, da determinare con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l\u0026#8217;edilizia residenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, per il caso in cui il decreto manchi e fino a che non sia adottato, stabilisce che il canone sia quantificato in base alla legge della Regione autonoma Sardegna 6 aprile 1989, n. 13, recante \u0026#171;Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio a quo, sulla base di tali previsioni l\u0026#8217;azienda regionale per l\u0026#8217;edilizia abitativa, subentrata agli istituti delle case popolari, ha aggiornato il canone di locazione di un immobile detenuto in godimento da un agente del Corpo di polizia penitenziaria fin dal 1998. Si \u0026#232; applicato, in particolare, l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Sardegna n. 13 del 1989, che prevede i criteri di aggiornamento al costo della vita del canone di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente conosce dell\u0026#8217;opposizione, da parte del conduttore, al decreto ingiuntivo con cui \u0026#232; stato ordinato il pagamento della somma dovuta a tale titolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo, con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224;, premette che gli immobili disciplinati dalla legge n. 52 del 1976 sono destinati a soddisfare l\u0026#8217;interesse dello Stato all\u0026#8217;organizzazione e al buon andamento dei servizi di pubblica sicurezza, permettendo ai dipendenti addetti a questi ultimi di reperire un alloggio a prezzo calmierato presso la sede di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssi, pertanto, esulerebbero dalla disciplina dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica, per essere, invece, oggetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, difesa e organizzazione amministrativa. Tale conclusione, aggiunge il rimettente, dovrebbe concernere non solo gli immobili concessi a titolo gratuito (cosiddetti alloggi di servizio in senso stretto), ma anche quelli goduti dietro corrispettivo, posto che anch\u0026#8217;essi non sono stati costruiti con la finalit\u0026#224; di ampliare l\u0026#8217;offerta abitativa pubblica per i ceti meno abbienti, ma per conseguire l\u0026#8217;interesse dello Stato al buon andamento dei servizi di pubblica sicurezza (come questa Corte avrebbe affermato con la sentenza n. 417 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente esclude, per tale ragione, che la disciplina del canone possa essere ricondotta alla competenza legislativa residuale della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, e dubita, perci\u0026#242;, che la norma impugnata abbia invaso la competenza esclusiva statale tracciata dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere d), g) e h), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, nell\u0026#8217;imporre un canone pi\u0026#249; elevato agli assegnatari di alloggi in Sardegna che non nel resto d\u0026#8217;Italia, la disposizione censurata, non suscettibile di interpretazione costituzionalmente conforme, avrebbe leso il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione premette che il decreto ministeriale di fissazione del canone degli alloggi regolati dalla legge n. 52 del 1976 non \u0026#232; mai stato adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in sede di stipula dei contratti di locazione ad essi relativi, la parte pubblica ha sempre applicato la disciplina relativa agli immobili di edilizia residenziale pubblica. Lo stesso contratto di locazione dedotto nel giudizio principale prevede, infatti, che \u0026#171;[l]\u0026#8217;importo [del] canone \u0026#232; stato determinato ai sensi delle vigenti leggi in materia di E.R.P. [edilizia residenziale pubblica] e potr\u0026#224; essere variato in qualsiasi momento a seguito della applicazione di norme di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, aggiunge la Regione, la stessa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 marzo 1995, n. 21 (Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l\u0026#8217;assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni) eccettuerebbe dal proprio ambito applicativo solo gli alloggi di servizio in senso stretto, ovvero quelli concessi senza contratto di locazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; detto, la Regione eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza, perch\u0026#233;, se anche esse fossero accolte, in ogni caso il conduttore sarebbe tenuto a corrispondere il canone aggiornato, sulla base di quanto previsto dal contratto di locazione. Inoltre, il rimettente non avrebbe motivato a sufficienza sulla non manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale aggiunge che gli alloggi di servizio locati in base alla legge n. 52 del 1976 andrebbero ricompresi nell\u0026#8217;ambito della competenza legislativa residuale della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, a partire dall\u0026#8217;entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che ne ha consentito l\u0026#8217;alienazione, cos\u0026#236; ponendo fine al collegamento della locazione con l\u0026#8217;espletamento del servizio pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale citata in senso contrario dal rimettente non avrebbe asserito il contrario per opporsi all\u0026#8217;aggiornamento di canoni divenuti oramai \u0026#8220;irrisori\u0026#8221;, ma al solo fine di riconoscere allo Stato la competenza ad assegnarli in godimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla gestione dei beni e alla determinazione del canone, la difesa della Regione afferma che essa sarebbe stata trasferita alle Regioni dall\u0026#8217;art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all\u0026#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e sarebbe perci\u0026#242; stata esercitata legittimamente sulla base della norma impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero inoltre non fondate, perch\u0026#233; nel 2013 la propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;immobile relativo al giudizio principale \u0026#232; stata trasferita dallo Stato alla Regione, in forza dell\u0026#8217;art. 14 dello statuto di autonomia recato dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), a seguito dell\u0026#8217;accertamento che esso non \u0026#232; pi\u0026#249; connesso a servizi di competenza statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePerci\u0026#242;, si avrebbe conferma della pertinenza in causa della sola materia dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn caso contrario, conclude sul punto la Regione autonoma Sardegna, lo Stato lederebbe l\u0026#8217;autonomia finanziaria regionale, perch\u0026#233; i costi di gestione degli immobili in oggetto non potrebbero essere coperti dai canoni di locazione non aggiornati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla censura riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost., la difesa regionale osserva che, in assenza del decreto ministeriale di fissazione del canone, \u0026#171;quasi tutte le regioni hanno applicato i criteri di E.R.P.\u0026#187; sicch\u0026#233; la norma impugnata non discriminerebbe affatto i conduttori in Sardegna, posto che tra tali criteri vi \u0026#232; l\u0026#8217;aggiornamento del canone.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7, recante \u0026#171;Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere d), g) e h), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata ha per oggetto l\u0026#8217;aggiornamento del canone degli alloggi di servizio destinati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, che sono stati costruiti e sono gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l\u0026#8217;edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali casi, l\u0026#8217;art. 1, comma 3, della citata legge n. 52 del 1976 prevede che i canoni di locazione siano stabiliti \u0026#171;con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l\u0026#8217;edilizia residenziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, osserva il rimettente, tale decreto non sarebbe mai stato adottato, sicch\u0026#233; nella Regione Sardegna, in cui la relativa azienda regionale per l\u0026#8217;edilizia abitativa \u0026#232; assegnataria della gestione degli alloggi, i contratti sono stati fin dall\u0026#8217;origine stipulati con un rinvio, quanto alla determinazione del canone, alla disciplina dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata \u0026#232; intervenuta sulla materia, prevedendo espressamente che, in attesa del decreto ministeriale, i canoni siano determinati secondo le disposizioni della legge della Regione Sardegna 6 aprile 1989, n. 13, recante la \u0026#171;Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 36 della legge regionale n. 13 del 1989, in particolare, prevede l\u0026#8217;aggiornamento annuale del canone al costo della vita sulla base delle variazioni dell\u0026#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio a quo, il conduttore, che gode di un immobile costruito ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 52 del 1976, fin dal 1998, propone opposizione al decreto ingiuntivo con cui, in applicazione della norma censurata, l\u0026#8217;azienda regionale per l\u0026#8217;edilizia abitativa sarda ha ottenuto la condanna della ricorrente al pagamento della somma dovuta a titolo di aggiornamento del canone dalla data di entrata in vigore della disposizione impugnata, che funge da fondamento della pretesa, fino al 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, con ampi riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte, reputa che gli alloggi di servizio di propriet\u0026#224; dello Stato, e realizzati in base alla legge n. 52 del 1976, esulino dalla materia dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica, assegnata alla competenza legislativa residuale della Regione, per ricadere invece nella sfera delle competenze esclusive statali in materia di difesa, di organizzazione amministrativa dello Stato, di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettere d, g e h, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, assoggettando i canoni, ed il loro aggiornamento, ad una disciplina differenziata territorialmente, la norma censurata avrebbe leso anche l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione \u0026#232; inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente ad una carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell\u0026#8217;immobile avente rilievo nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha infatti osservato la difesa della Regione autonoma Sardegna, nel costituirsi nel presente giudizio incidentale, in base all\u0026#8217;art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all\u0026#8217;art. 39 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), la Regione succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato, quanto agli immobili inseriti nell\u0026#8217;elenco indicato dal medesimo art. 39.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non ha preso in considerazione tale normativa, che invece ha trovato applicazione proprio all\u0026#8217;immobile per il quale pende il giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Sardegna ha infatti dedotto che tale bene \u0026#232; transitato nel patrimonio regionale, sulla base del meccanismo normativo appena ricordato, e a seguito di un protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, al quale si riferisce l\u0026#8217;elenco dei beni trasferiti. In ragione di ci\u0026#242;, a decorrere dal 22 luglio 2013 \u0026#232; stata accertata l\u0026#8217;insuscettibilit\u0026#224; di utilizzo per fini di competenza statale dell\u0026#8217;immobile concesso in godimento all\u0026#8217;opponente nel processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOmettendo di considerare la normativa statutaria e di attuazione dello statuto speciale cos\u0026#236; ricordata, per trarne conseguenze in ordine alla peculiare vicenda del bene oggetto del giudizio a quo, il rimettente ha dunque mancato di motivare sulla necessaria applicabilit\u0026#224; della norma impugnata in tale giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, infatti, regola i canoni degli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del 1976, che, quand\u0026#8217;anche ne sia affidata la gestione alle Regioni, \u0026#171;rimangono di propriet\u0026#224; dello Stato\u0026#187; (art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1976).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche ammesso che tale presupposto, sia pure a partire dal 2013, sia venuto meno, quanto all\u0026#8217;alloggio per cui pende il giudizio principale, e che la pretesa creditoria azionata avanti al rimettente concerna anche tale arco di tempo, non \u0026#232; stata offerta una adeguata motivazione sulla perdurante applicabilit\u0026#224; della norma impugnata al caso di specie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale omissione si traduce in una ragione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 146, n. 30 del 2020 e n. 13 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7 recante \u0026#171;Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere d), g) e h), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Locazione di immobili urbani - Norme della Regione autonoma Sardegna - Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare - Applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 13 del 1989 sulle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora non siano stati adottati i decreti ministeriali di determinazione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43103","titoletto":"Locazione di immobili urbani - Norme della Regione autonoma Sardegna - Aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell\u0027Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato - Applicazione, in assenza del relativo decreto ministeriale, della disciplina in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e della competenza esclusiva statale in materia della difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, ordine pubblico e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 4 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2003, secondo cui - con riguardo ai canoni di locazione degli alloggi di servizio destinati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell\u0027Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del 1976, e in attesa del d.m. di cui all\u0027art. 1, comma 3, della citata legge - i canoni sono determinati secondo le disposizioni della legge reg. autonoma Sardegna n. 13 del 1989, che all\u0027art. 36 dispone l\u0027aggiornamento annuale del canone al costo della vita sulla base delle variazioni dell\u0027indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La ricostruzione del quadro normativo applicabile è carente, in quanto il rimettente non ha preso in considerazione la normativa di cui all\u0027art. 14 dello statuto speciale per la Sardegna e all\u0027art. 39 delle relative Norme di attuazione, in base alla quale, a seguito di un protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, l\u0027immobile per il quale pende il giudizio principale è transitato nel patrimonio regionale, mentre, ai sensi dell\u0027art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1976, la normativa in parola regola i canoni degli alloggi che, quand\u0027anche ne sia affidata la gestione alle Regioni, rimangono di proprietà dello Stato. Anche ammesso che tale presupposto, sia pure a partire dal 2013, sia venuto meno, quanto all\u0027alloggio per cui pende il giudizio principale, e che la pretesa creditoria azionata avanti al rimettente concerna anche tale arco di tempo, non è stata offerta una adeguata motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso di specie. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 146 del 2020, n. 30 del 2020, n. 13 del 2020\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"03/07/2003","data_nir":"2003-07-03","numero":"7","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera d)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera g)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera h)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"33816","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost. sent. 228/2020","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"12","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3667","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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