HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:131 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 1.91424 "namelookup_time" => 0.000294 "connect_time" => 0.111513 "pretransfer_time" => 0.661288 "size_download" => 33316.0 "speed_download" => 17404.0 "starttransfer_time" => 1.796864 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 53108 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 661143 "connect_time_us" => 111513 "namelookup_time_us" => 294 "pretransfer_time_us" => 661288 "starttransfer_time_us" => 1796864 "total_time_us" => 1914240 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770778833.9465 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:131" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:131 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Wed, 11 Feb 2026 03:00:35 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Wed, 11 Feb 2026 03:00:35 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2021","numero":"131","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"CORAGGIO","redattore":"VIGANÒ","relatore":"VIGANÒ","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"26/05/2021","data_decisione":"09/06/2021","data_deposito":"24/06/2021","pubbl_gazz_uff":"30/06/2021","num_gazz_uff":"26","norme":"Artt. 206 e 222 del codice penale; art. 3 ter del decreto-legge 22/12/2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17/02/2012, n. 9, come modificato dall\u0027art. 1, c. 1°, lett. a), del decreto-legge 31/03/2014, n. 52, convertito, con modificazioni, nella legge 30/05/2014, n. 81.","atti_registro":"ord. 110/2020","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N.131\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell\u0026#8217;art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli nel procedimento penale a carico di P. G., con ordinanza dell\u0026#8217;11 maggio 2020, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRilevato che, con ordinanza dell\u0026#8217;11 maggio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell\u0026#8217;art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014 n. 81;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali disposizioni violerebbero nel loro complesso, in primo luogo, gli artt. 27 e 110 della Costituzione, \u0026#171;nella parte in cui, attribuendo l\u0026#8217;esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all\u0026#8217;esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, esse violerebbero gli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., \u0026#171;nella parte in cui consentono l\u0026#8217;adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice rimettente espone di aver disposto, nel giugno del 2019, l\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero presso una REMS di P. G. \u0026#8211; indagato, tra l\u0026#8217;altro, per il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale \u0026#8211; che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero aveva ritenuto affetto da infermit\u0026#224; psichica e socialmente pericoloso, anche in correlazione al sistematico abuso di alcolici, e di avere altres\u0026#236; ordinato che \u0026#8211; sin tanto che non fosse stato possibile collocarlo in una REMS \u0026#8211; fosse provvisoriamente applicata nei suoi confronti la libert\u0026#224; vigilata presso una struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo (SRTR), da individuarsi a cura del centro di salute mentale (CSM) territorialmente competente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il pubblico ministero aveva quindi chiesto al Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia di indicare la REMS presso la quale\t potesse essere eseguito il ricovero;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riferimento a tale richiesta, il DAP aveva comunicato un elenco di strutture, precisando per\u0026#242; che, essendo la loro gestione affidata al servizio sanitario regionale (SSR), conformemente al decreto emanato il 1\u0026#176; ottobre 2012 dal Ministero della salute di concerto con il Ministero della giustizia, la responsabilit\u0026#224; della presa in carico di P. G. competeva alla Regione Lazio e al relativo SSR, sicch\u0026#233; lo stesso DAP rilevava di non avere alcuna possibilit\u0026#224; \u0026#8211; allo stato della legislazione vigente \u0026#8211; di \u0026#171;incidere sulle manifestazioni di volont\u0026#224; di quelle REMS che [\u0026#8230;] rifiutavano di ricevere l\u0026#8217;internando non dando esecuzione al provvedimento emesso dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel corso dei dieci mesi successivi il pubblico ministero aveva invano tentato di eseguire l\u0026#8217;ordinanza di ricovero, ricevendo sempre dinieghi dalle locali aziende sanitarie a causa della indisponibilit\u0026#224; di posti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, la persona sottoposta a indagini si era nel frattempo sistematicamente sottratta a tutte le terapie e agli obblighi inerenti alla misura di sicurezza della libert\u0026#224; vigilata, disposta in via provvisoria in attesa della disponibilit\u0026#224; di un posto in una REMS; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nell\u0026#8217;aprile del 2020 il pubblico ministero aveva trasmesso gli atti al giudice rimettente per i provvedimenti di competenza in ordine alle disposte misure di sicurezza, che erano risultate non eseguibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo d\u0026#224; atto di avere disposto, con separata ordinanza in pari data rispetto all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la revoca della misura di sicurezza della libert\u0026#224; vigilata, in ragione delle plurime e gravi trasgressioni degli obblighi relativi da parte dell\u0026#8217;interessato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione il giudice d\u0026#224; atto della persistente necessit\u0026#224; di disporre il suo ricovero in una REMS, che da quasi un anno era stato \u0026#8211; tuttavia \u0026#8211; impossibile eseguire;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, tale impossibilit\u0026#224; trova le proprie cause nel vigente assetto normativo che disciplina l\u0026#8217;assegnazione nelle REMS, dettagliatamente ricostruito dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la misura di sicurezza del ricovero in una REMS costituirebbe, \u0026#171;ai sensi degli artt. 2 e 25 comma terzo Cost., una forma di tutela da parte dello Stato dei diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo alla vita e all\u0026#8217;incolumit\u0026#224; per proteggere i terzi dalle condotte violente che possono essere poste in essere dagli autori di reato non imputabili per incapacit\u0026#224; di intendere e di volere, con l\u0026#8217;espressa previsione della riserva di legge per la disciplina dei casi in cui \u0026#232; possibile sottoporre a misura di sicurezza una persona\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sussisterebbe, d\u0026#8217;altra parte, una chiara differenza tra l\u0026#8217;ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 33 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e quella di ricovero in una REMS, quest\u0026#8217;ultima essendo subordinata alla previa commissione di un reato e a un giudizio di pericolosit\u0026#224; sociale della persona affetta da infermit\u0026#224; psichica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale differenza sarebbe rispecchiata dal diverso ruolo assunto dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nelle due ipotesi: di mera convalida della decisione amministrativa che ordina il trattamento sanitario obbligatorio nella prima ipotesi, e di diretta adozione della misura, sulla base di un duplice accertamento relativo, da un lato, alla commissione di un reato, e, dall\u0026#8217;altro, alla pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche pertanto, mentre il trattamento sanitario obbligatorio \u0026#171;trova giustificazione e fondamento costituzionale nell\u0026#8217;esclusivo interesse alla tutela della salute della persona nei cui confronti detto trattamento viene applicato, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 32 Cost., [\u0026#8230;] la limitazione della libert\u0026#224; personale derivante dalla misura di sicurezza detentiva provvisoria del ricovero in REMS trova giustificazione e fondamento costituzionale anche nella tutela dei diritti fondamentali alla vita ed all\u0026#8217;incolumit\u0026#224; personale dei terzi diversi dall\u0026#8217;infermo di mente che vi \u0026#232; sottoposto, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 25 Cost., ferma restando la concorrente tutela della salute del detto infermo di mente ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 Cost.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conseguentemente, il ricovero in una REMS costituirebbe misura giudiziaria penale restrittiva della libert\u0026#224; personale necessariamente rientrante, per gli aspetti organizzativi, nella competenza dell\u0026#8217;\u0026#171;organo che sovrintende l\u0026#8217;Amministrazione penitenziaria, ossia il Ministro della Giustizia al quale spettano ai sensi dell\u0026#8217;art. 110 Cost. l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia con le relative responsabilit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, tale attribuzione costituzionale implicherebbe, ad avviso del giudice a quo, \u0026#171;che spetti a quest\u0026#8217;ultimo la competenza a provvedere in relazione all\u0026#8217;esecuzione dei provvedimenti dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; giudiziaria per motivi di omogeneo, ordinato ed efficace trattamento degli internati nei cui confronti va eseguito il ricovero in REMS\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe per converso incompatibile con l\u0026#8217;art. 110 Cost. la vigente disciplina in materia di REMS, la quale \u0026#8211; imperniata sul principio dell\u0026#8217;esclusiva gestione sanitaria di tali strutture \u0026#8211; estrometterebbe completamente il Ministro della giustizia e i suoi organi amministrativi, come segnatamente il DAP, da qualsiasi funzione in materia di misure di sicurezza nei confronti degli infermi di mente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale disciplina comporterebbe l\u0026#8217;\u0026#171;impossibilit\u0026#224; di fatto di porre in esecuzione il ricovero in REMS al di fuori della Regione e un complessivo incremento di rischi per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dei cittadini e degli stessi infermi di mente, esposti a lunghi periodi nei quali \u0026#232; di fatto impossibile applicare misure di sicurezza a tutela anche della loro salute\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per altro verso, la riserva di legge in materia di misure di sicurezza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 25 Cost., non avrebbe consentito la sostanziale delegificazione della materia attuata dalla normativa vigente, che avrebbe rimesso la regolazione di aspetti sostanziali della disciplina a fonti secondarie e ad accordi tra Governo e autonomie locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che le questioni promosse con l\u0026#8217;ordinanza di rimessione in esame necessitano di apposita istruttoria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata ogni altra decisione,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edispone che, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonch\u0026#233;, limitatamente al quesito di cui alla lettera m), il Presidente dell\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio, tenuto conto anche di quanto illustrato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione indicata in epigrafe, da trasmettersi a cura della Cancelleria alle predette Autorit\u0026#224; unitamente alla presente ordinanza, depositino una relazione, per quanto di rispettiva competenza, sui seguenti quesiti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) quante e quali siano, attualmente, le residenze per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti pazienti siano effettivamente ospitati in ciascuna di esse;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) quanti pazienti provenienti da Regioni diverse siano ospitati attualmente nelle REMS di ciascuna Regione, e come sia regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialit\u0026#224; dell\u0026#8217;esecuzione della misura del ricovero in REMS, previsto dall\u0026#8217;art. 3-ter, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ec) quante persone risultino attualmente collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d\u0026#8217;attesa per l\u0026#8217;ammissione in una REMS e quanto sia il tempo medio di permanenza in tali liste;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ed) quante siano, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una REMS ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ee) quali siano, ovvero siano stati nel caso di persone definitivamente prosciolte per infermit\u0026#224; di mente, i titoli di reato contestati alle persone di cui alla precedente lettera d);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ef) quante di tali persone risultino allo stato collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 del codice di procedura penale), o ancora siano sottoposte medio tempore alla misura di sicurezza della libert\u0026#224; vigilata, come nel caso oggetto del giudizio a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eg) quali siano le principali difficolt\u0026#224; di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS per gli imputati e le persone prosciolte in via definitiva che siano risultati affetti da infermit\u0026#224; mentale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eh) se esistano, e in caso affermativo come operino, forme di coordinamento tra il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali (ASL) e i Dipartimenti di salute mentale, volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, di misure di sicurezza basate su una duplice valutazione di infermit\u0026#224; mentale e di pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ei) quali specifiche competenze esercitino, in particolare, il Ministro della giustizia e il Ministro della salute rispetto a tale obiettivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ej) se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonch\u0026#233; gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libert\u0026#224; vigilata rientrino nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che le Regioni sono tenute a garantire;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ek) se sia attualmente effettuato dal Governo uno specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza in esame;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003el) se sia prevista la possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacit\u0026#224; di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003em) se le riscontrate difficolt\u0026#224; siano dovute a ostacoli applicativi, all\u0026#8217;inadeguatezza delle risorse finanziarie, ovvero ad altre ragioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003en) se siano attualmente allo studio progetti di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa per ovviare alle predette difficolt\u0026#224; e rendere complessivamente pi\u0026#249; efficiente il sistema di esecuzione delle misure di sicurezza applicate dal giudice nei confronti delle persone inferme di mente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20210624114545.pdf","oggetto":"Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria nei confronti di soggetti affetti da infermit\u0026#224; psichica - Ricovero in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza [REMS] - Esecuzione della misura.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43896","titoletto":"Misure di sicurezza - Ricovero provvisorio presso una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Soggetti competenti all\u0027esecuzione - Regioni e organi amministrativi da esse coordinati e vigilati - Conseguente esclusione del Ministro della giustizia - Necessità di attività istruttoria - Richiesta di relazione al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e al Presidente dell\u0027Ufficio parlamentare di bilancio - Ordinanza istruttoria.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 cod. pen. e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 211 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 9 del 2012, come modificato dall\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 52 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 81 del 2014, è disposto che, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché il Presidente dell\u0027Ufficio parlamentare di bilancio, depositino una relazione avente ad oggetto la disciplina, censurata dal GIP del Tribunale di Tivoli, dell\u0027esecuzione del ricovero provvisorio presso una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza. In particolare, ai sensi dell\u0027art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è disposto che i soggetti indicati, per quanto di rispettiva competenza, e il Presidente dell\u0027Ufficio parlamentare di bilancio limitatamente alla lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), riferiscano sui seguenti quesiti: a) quante e quali siano, attualmente, le REMS attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti pazienti siano effettivamente ospitati in ciascuna di esse; b) quanti pazienti provenienti da Regioni diverse siano ospitati attualmente nelle REMS di ciascuna Regione, e come sia regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialità dell\u0027esecuzione della misura del ricovero in REMS, di cui all\u0027art. 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 3, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 211 del 2011; c) quante persone risultino attualmente collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d\u0027attesa per l\u0027ammissione in una REMS e quanto sia il tempo medio di permanenza in tali liste; d) quante siano, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una REMS ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice; e) quali siano, ovvero siano stati nel caso di persone definitivamente prosciolte per infermità di mente, i titoli di reato contestati alle persone di cui alla precedente lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e); f) quante di tali persone risultino allo stato collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura, o ancora siano sottoposte \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e alla misura di sicurezza della libertà vigilata, come nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e; g) quali siano le principali difficoltà di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS per gli imputati e le persone prosciolte in via definitiva che siano risultati affetti da infermità mentale; h) se esistano, e in caso affermativo come operino, forme di coordinamento tra il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, le ASL e i Dipartimenti di salute mentale, volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, di misure di sicurezza basate su una duplice valutazione di infermità mentale e di pericolosità sociale dell\u0027interessato; i) quali specifiche competenze esercitino, in particolare, il Ministro della giustizia e il Ministro della salute rispetto a tale obiettivo; j) se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonché gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libertà vigilata rientrino nei LEA che le Regioni sono tenute a garantire; k) se sia attualmente effettuato dal Governo uno specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza in esame; l) se sia prevista la possibilità dell\u0027esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni; m) se le riscontrate difficoltà siano dovute a ostacoli applicativi, all\u0027inadeguatezza delle risorse finanziarie, ovvero ad altre ragioni; n) se siano attualmente allo studio progetti di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa per ovviare alle predette difficoltà e rendere complessivamente più efficiente il sistema di esecuzione delle misure di sicurezza applicate dal giudice nei confronti delle persone inferme di mente.\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"206","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"222","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"211","articolo":"3","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-22;211~art3"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/02/2012","data_nir":"2012-02-17","numero":"9","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-17;9"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/03/2014","data_nir":"2014-03-31","numero":"52","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-03-31;52~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/05/2014","data_nir":"2014-05-30","numero":"81","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-30;81"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"110","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40668","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 131 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"2605","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40125","autore":"Addis P.","titolo":"La Corte costituzionale, le Rems e un uso particolare del potere istruttorio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1361","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41177","autore":"Di Capua O.","titolo":"La Corte alla ricerca di nuove strade per garantire la massima effettività dei diritti fondamentali. Note a margine della sentenza n. 22 del 2022 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41177_2021_131.pdf","nome_file_fisico":"22_2002+1_Di Capua.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41515","autore":"Dolso G.P.","titolo":"I poteri istruttori della Corte costituzionale: profili ricostruttivi e prospettive applicative","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41515_2021_131.pdf","nome_file_fisico":"188-2016_Dolso.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40124","autore":"Groppi T.","titolo":"Nuova vita per i \"vecchi\" poteri istruttori?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1355","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40324","autore":"Leo L.","titolo":"Verso la rinascita del volontariato (in nome della solidarietà)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40324_2021_131.pdf","nome_file_fisico":"131-2021_Leo L.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41024","autore":"Monaco G.","titolo":"Una complessa ordinanza istruttoria della Consulta in tema di misure di sicurezza","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41024_2021_131.pdf","nome_file_fisico":"131-2021_Monaco.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39878","autore":"Olivito E.","titolo":"I poteri istruttori della Corte costituzionale: conoscenza della prassi applicativa della legge o preannuncio di un monito, in anticipo su Strasburgo?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39878_2021_131.pdf","nome_file_fisico":"131-2021_Olivito.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40465","autore":"Rossi S.","titolo":"Il sistema delle Rems di fronte alla Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40465_2021_131.pdf","nome_file_fisico":"131-2021-ROSSI.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|