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M., con ordinanza del 3 giugno 2024, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 aprile 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il reclamo debba essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo ai permessi di necessit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il Tribunale di sorveglianza rimettente \u0026#232; chiamato a decidere sul reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha rigettato una richiesta di permesso di necessit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 30 ordin. penit. presentata da V. M. il 22 febbraio 2024. Il richiedente aveva chiesto di essere autorizzato a far visita alla sorella, affetta da patologia tumorale con varie metastasi, e in condizioni tale da impedirle di recarsi a colloquio presso il carcere nel quale egli era detenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon provvedimento depositato il 4 aprile 2024 e notificato all\u0026#8217;interessato il successivo 6 aprile, la richiesta \u0026#232; stata rigettata dal magistrato di sorveglianza, in ragione da un lato della persistente pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;istante, resosi per anni latitante in Venezuela, e dall\u0026#8217;altro dell\u0026#8217;assenza di imminente pericolo di vita della sorella, secondo quanto riferito dal medico legale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso 6 aprile 2024 il detenuto ha proposto reclamo, \u0026#171;con riserva dei motivi a mezzo difensore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;8 aprile 2024 il provvedimento del magistrato di sorveglianza \u0026#232; stato notificato anche al difensore dell\u0026#8217;interessato. Il giorno successivo questi ha chiesto alla cancelleria del Tribunale di sorveglianza il rilascio di copia della relazione del medico legale e delle note della Questura di Reggio Calabria e della Direzione nazionale antimafia. Ricevute le copie il 15 aprile, il giorno seguente il difensore ha proposto reclamo corredato dai motivi, nel quale chiedeva tra l\u0026#8217;altro che fossero sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., nei termini poi ritenuti rilevanti e non manifestamente infondati dal Tribunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ritiene anzitutto pacifico che il termine di ventiquattro ore di cui alla disposizione censurata abbia natura perentoria. Osserva poi che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; assimila il reclamo in oggetto ad un\u0026#8217;impugnazione, nella quale debbono essere enunciati, a pena di inammissibilit\u0026#224;, motivi specifici, senza che sia possibile riservarne l\u0026#8217;articolazione oltre il termine stabilito per il reclamo (sono citate, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, settima sezione penale, ordinanza 29 maggio-13 dicembre 2013, n. 50338; prima sezione penale, sentenze 7 marzo-22 aprile 2013, n. 18339 e 24 gennaio-27 aprile 2006, n. 14542).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn simile assetto normativo contrasta, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, con il diritto di difesa del ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl termine di ventiquattro ore per proporre una impugnazione motivata risulterebbe eccessivamente compresso e non consentirebbe all\u0026#8217;interessato, nella maggior parte dei casi, di redigere e depositare un atto in grado di confutare utilmente il decreto del magistrato di sorveglianza. Emblematica a questo proposito sarebbe la stessa vicenda del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nella quale i risultati dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; istruttoria, non disponibili per le parti fino al deposito del provvedimento impugnato, sarebbero stati decisivi per orientare la decisione del giudice di prima istanza. Nel termine di ventiquattro ore, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere e ottenere copia di tali documenti, redigere il reclamo e depositarlo: adempimenti tutti inesigibili in un lasso di tempo cos\u0026#236; breve. Tanto che il detenuto nel caso in esame aveva potuto soltanto inoltrare il reclamo lo stesso giorno in cui il provvedimento gli era stato comunicato, rinviando poi a una successiva articolazione dei motivi da parte del difensore, il quale a sua volta aveva potuto depositare reclamo motivato soltanto dopo avere ricevuto copia dei documenti, a termine di legge ormai scaduto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ricorda poi come un\u0026#8217;analoga questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sia stata dichiarata fondata da questa Corte con sentenza n. 113 del 2020, con riferimento all\u0026#8217;identico termine di ventiquattro ore, in origine previsto per il reclamo contro il provvedimento di diniego di un permesso premio di cui all\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e ordin. penit. La considerazione che la questione ora all\u0026#8217;esame concerna il permesso di necessit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 30 ordin. penit. non giustificherebbe una conclusione differente con riguardo alla congruit\u0026#224; di tale termine. In particolare, non varrebbe quale ragione giustificativa della diversit\u0026#224; di disciplina l\u0026#8217;urgenza che caratterizza il procedimento di concessione dei permessi di necessit\u0026#224;, dovendosi osservare come sia lo stesso istante ad avere \u0026#171;tutto l\u0026#8217;interesse ad inoltrare quanto prima reclamo motivato avverso un provvedimento di diniego\u0026#187;; sicch\u0026#233; il termine \u0026#8220;ordinario\u0026#8221; di quindici giorni, stabilito dalla stessa sentenza n. 113 del 2020 in luogo di quello originario di ventiquattro ore, \u0026#171;non determinerebbe aggravi e disfunzioni di sorta\u0026#187; nemmeno con riferimento ai permessi di necessit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tale ultima considerazione discenderebbe \u0026#171;l\u0026#8217;ulteriore contrasto con l\u0026#8217;art. 3\u0026#187; Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Nessun dubbio sussisterebbe, infine, sulla rilevanza delle questioni prospettate, \u0026#171;atteso che dalla documentazione medica in atti emerge che la sorella del detenuto \u0026#232; affetta da gravissima patologia tumorale con vari[e] metastasi [\u0026#8230;], che fonda la richiesta di permesso ex art. 30\u0026#187; ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene che la brevit\u0026#224; del termine perentorio in esame trova \u0026#171;la propria ragion d\u0026#8217;essere nella necessit\u0026#224; di improntare\u0026#187; la procedura di reclamo \u0026#171;ad estrema semplicit\u0026#224; e rapidit\u0026#224;\u0026#187;, assicurando tempi il pi\u0026#249; possibile brevi per il riesame del provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;istituto dei permessi di necessit\u0026#224;, fondato sul principio di umanit\u0026#224; della pena e connesso a \u0026#171;presupposti oggettivi ed eccezionali\u0026#187; non connaturati alle dinamiche dell\u0026#8217;esecuzione della pena, non sarebbe assimilabile a quello dei permessi premio, come affermato altres\u0026#236; in varie pronunce di questa Corte (sono citate le sentenze n. 113 del 2020 e n. 235 del 1996). Pertanto, la disciplina dei permessi premio non potrebbe costituire un idoneo \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e da cui far discendere una violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza. Con riferimento ai permessi di necessit\u0026#224;, d\u0026#8217;altra parte, la brevit\u0026#224; del termine per il reclamo sarebbe correlata alla situazione di urgenza allegata dall\u0026#8217;interessato a fondamento della propria richiesta.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, ordin. penit., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il reclamo debba essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. disciplina il procedimento di concessione al detenuto dei cosiddetti \u0026#8220;permessi di necessit\u0026#224;\u0026#8221;, previsti dal precedente art. 30 e cos\u0026#236; denominati nella prassi per distinguerli dai permessi premio di cui al successivo art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato terzo comma dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e prevede che il provvedimento (positivo o negativo) che statuisce sulla richiesta di permesso formulata dal detenuto sia comunicato immediatamente al pubblico ministero e all\u0026#8217;interessato, \u0026#171;i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo\u0026#187; contro il provvedimento medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tale termine \u0026#232; inadeguato a garantire il diritto di difesa del detenuto, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la previsione del termine in parola si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in relazione alla parallela disciplina oggi vigente del reclamo contro il provvedimento in materia di permessi premio. La sentenza n. 113 del 2020 di questa Corte ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 7, ordin. penit., nella parte in cui prevedeva \u0026#8211; mediante rinvio al terzo comma dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, in questa sede censurato \u0026#8211; che il provvedimento relativo ai permessi premio era soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anzich\u0026#233; entro quindici giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve infatti decidere sul reclamo di un condannato contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che gli aveva negato un permesso di necessit\u0026#224;. Il reclamo era stato presentato lo stesso giorno in cui il provvedimento di diniego gli era stato comunicato, ma senza articolazione dei motivi. Dieci giorni pi\u0026#249; tardi, il difensore del condannato \u0026#8211; dopo avere ottenuto copia dei documenti posti alla base del provvedimento \u0026#8211; aveva nuovamente presentato reclamo, questa volta corredato dei motivi, con ci\u0026#242; esercitando il proprio autonomo potere di impugnazione del provvedimento (in questo senso, Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 30 marzo-30 maggio 2023, n. 23559).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base, dunque, dell\u0026#8217;attuale formulazione della disposizione censurata, il Tribunale di sorveglianza rimettente, per un verso, dovrebbe dichiarare inammissibile il reclamo del condannato in quanto privo di motivi (in questo senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 17 settembre 2013-10 aprile 2014, n. 15982); e, per altro verso, dovrebbe dichiarare tardivo il reclamo del difensore, in quanto presentato oltre il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento. In caso, invece, di accoglimento delle questioni prospettate \u0026#8211; e in particolare nell\u0026#8217;ipotesi in cui il termine fosse esteso a quindici giorni, sul modello di quanto stabilito dalla citata sentenza n. 113 del 2020 \u0026#8211; quanto meno il secondo reclamo dovrebbe essere considerato ammissibile e dovrebbe essere esaminato nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl che assicura la rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, \u0026#232; fondata la questione formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost., restando assorbita la censura ex art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; come osservato nella sentenza n. 113 del 2020 in relazione ai permessi premio, \u0026#171;[i]ngiustificatamente pregiudizievole rispetto all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost. \u0026#232; [\u0026#8230;] un termine cos\u0026#236; breve rispetto alla necessit\u0026#224;, per l\u0026#8217;interessato, di articolare compiutamente nello stesso reclamo, a pena di inammissibilit\u0026#224;, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovr\u0026#224; esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo giudice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non solo con riferimento \u0026#8211; come gi\u0026#224; osservato in quella pronuncia \u0026#8211; \u0026#171;alla oggettiva difficolt\u0026#224;, per il detenuto, di ottenere in un cos\u0026#236; breve lasso di tempo l\u0026#8217;assistenza tecnica di un difensore, che pure \u0026#232; \u0026#8211; in via generale \u0026#8211; parte integrante del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (sentenze n. 143 del 2013, n. 120 del 2002, n. 175 del 1996, e ulteriori precedenti ivi richiamati)\u0026#187;; ma anche in relazione alla pratica impossibilit\u0026#224;, per una persona ristretta in carcere, di ottenere entro il termine di ventiquattro ore copia di tutti i documenti acquisiti \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e dal giudice che ha pronunciato il provvedimento di cui il ricorrente si duole. Documenti che il reclamante potrebbe non conoscere affatto, dal momento che il provvedimento impugnato \u0026#232; assunto \u003cem\u003ede plano\u003c/em\u003e dal giudice, al di fuori di ogni contraddittorio con le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il rimedio al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e riscontrato, anche in questo caso, pu\u0026#242; essere assicurato dalla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. sul reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorit\u0026#224; penitenziarie che riguardano il detenuto, che \u0026#171;fornisce [\u0026#8230;] un \u0026#8220;precis[o] punto di riferimento, gi\u0026#224; rinvenibil[e] nel sistema legislativo\u0026#8221; (sentenza n. 236 del 2016) [\u0026#8230;] ancorch\u0026#233; non costituente l\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata (sentenze n. 242, n. 99 e n. 40 del 2019, nonch\u0026#233; n. 233 e n. 222 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 113 del 2020; in senso analogo ora, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 37 del 2025, punto 6.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 31 del 2025, punto 8.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 46 del 2024, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pur indubitabile differenza di \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dei permessi di necessit\u0026#224; rispetto ai permessi premio, sulla quale pone l\u0026#8217;accento l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, non osta a che il termine per proporre reclamo, per il detenuto, sia reso omogeneo dalla presente pronuncia in relazione a entrambi i benefici, come gi\u0026#224; \u0026#8211; del resto \u0026#8211; accadeva nell\u0026#8217;originario disegno del legislatore. In presenza di ragioni di particolare urgenza, sar\u0026#224; interesse del detenuto presentare il pi\u0026#249; presto possibile la propria impugnazione, s\u0026#236; da porre il giudice del reclamo in condizione di pronunciarsi a sua volta entro i dieci giorni successivi, come prescritto dal quarto comma dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon muta, invece, l\u0026#8217;attuale termine di ventiquattro ore per il reclamo da parte del pubblico ministero stabilito dal terzo comma dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. La questione ora decisa \u0026#232;, in effetti, unicamente calibrata sull\u0026#8217;esigenza di garantire il diritto di difesa del detenuto che si sia visto respingere la propria istanza di permesso di necessit\u0026#224;. D\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;estensione del termine anche per il reclamo del pubblico ministero, nel caso opposto in cui l\u0026#8217;istanza del detenuto sia accolta, determinerebbe la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione del provvedimento in pendenza dell\u0026#8217;intero nuovo termine per l\u0026#8217;impugnazione, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., quanto meno con riferimento ai permessi per eventi familiari di particolare gravit\u0026#224; previsti dall\u0026#8217;art. 30, secondo comma, ordin. penit. Il che comporterebbe \u0026#8211; rispetto alla disciplina ora vigente \u0026#8211; un effetto pregiudizievole per lo stesso detenuto, frustrando le stesse ragioni di urgenza poste alla base del permesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eValuter\u0026#224; il legislatore se riconsiderare la complessiva disciplina in esame, eventualmente ricalibrando per entrambe le parti i termini per l\u0026#8217;impugnazione e la complessiva disciplina relativa alla sospensione dell\u0026#8217;esecuzione del permesso in pendenza di tali termini, in modo comunque idoneo a consentire il pieno esplicarsi del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all\u0026#8217;art. 30 \u0026#232; soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anzich\u0026#233; entro quindici giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 giugno 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250603110221.pdf","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Provvedimenti e reclami in materia di permessi - Istanza del permesso di \u0026#8220;necessit\u0026#224;\u0026#8221; - Previsione del reclamo entro il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza - Eccessiva brevit\u0026#224; del termine - Ingiustificata compressione del diritto di difesa anche in considerazione della congruit\u0026#224; del termine \u0026#8220;ordinario\u0026#8221; di quindici giorni per il reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46818","titoletto":"Ordinamento penitenziario - In genere - Reclamo del detenuto avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Termine - Adeguatezza della sua durata al fine di assicurare l\u0027effettività del diritto di difesa e assicurare l\u0027assistenza tecnica del difensore (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede che il termine per il reclamo del detenuto contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che decide sui permessi di necessità sia di ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché di quindici giorni. Valutazione riservata al legislatore, tra l\u0027altro, per l\u0027eventuale rimodulazione dei termini anche per il PM). (Classif. 167001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’effettività del diritto di difesa è ingiustificatamente pregiudicata dall’apposizione di un termine breve rispetto alla necessità, per il detenuto interessato, di articolare compiutamente nel reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo giudice; ciò anche in ragione della oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore, parte integrante del diritto di difesa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 113/2020 - mass. 43326; S. 143/2013 - mass. 37157; S. 120/2002 - mass. 26875; S. 175/1996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 30-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, ordin. penit. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di necessità è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni. La brevità del termine lede l’effettività del diritto di difesa sia in ragione della difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore sia per la pratica impossibilità di ottenere entro tale termine copia di tutti i documenti acquisiti \u003cem\u003eex officio \u003c/em\u003edal giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il rimedio al \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eriscontrato può essere assicurato dalla disciplina del reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto, che fornisce un preciso punto di riferimento, già rinvenibile nel sistema legislativo ancorché non costituente l’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Non muta, invece, il termine di ventiquattro ore per il reclamo da parte del PM, essendo la questione calibrata sull’esigenza di garantire il diritto di difesa del detenuto cui sia stata respinta l’istanza di permesso di necessità. Valuterà, in ogni caso, il legislatore se riconsiderare la complessiva disciplina, eventualmente ricalibrando per entrambe le parti i termini per l’impugnazione e la disciplina della sospensione dell’esecuzione del permesso nella loro pendenza, in modo che sia, comunque, consentito il pieno esplicarsi del diritto di difesa). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 37/2025 - mass. 46714; S. 31/2025 - mass. 46641; S. 46/2024 - mass. 46030; S. 113/2020 - mass. 43326; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 99/2019 - mass. 42190; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 233/2018; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39110\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"30","specificazione_articolo":"bis","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46470","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 2025, n. 78","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1916","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46501","autore":"Aiuti V.","titolo":"Sul termine per il reclamo in materia di permessi di necessità","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1261","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46690","autore":"Aiuti V., Penco E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 78 del 2025","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46312","autore":"Capraro L.","titolo":"La Corte costituzionale estende i termini per il reclamo sui permessi di necessità","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1024","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46542","autore":"D\u0027Amico G.","titolo":"I detenuti e i loro garanti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2/speciale","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"fascicolo speciale: \"carcere e diritti alla prova dell\u0027effettività\"","collocazione":"","nome_file_logico":"46541_2025_78.pdf","nome_file_fisico":"78-2025+altre_D\u0027Amico.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45852","autore":"Donnarumma M. 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