HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:30
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.759983
    "namelookup_time" => 0.000511
    "connect_time" => 0.01081
    "pretransfer_time" => 0.181945
    "size_download" => 65787.0
    "speed_download" => 86563.0
    "starttransfer_time" => 0.698371
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 56172
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 181821
    "connect_time_us" => 10810
    "namelookup_time_us" => 511
    "pretransfer_time_us" => 181945
    "starttransfer_time_us" => 698371
    "total_time_us" => 759983
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770544783.7175
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:30"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:30 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sun, 08 Feb 2026 09:59:44 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sun, 08 Feb 2026 09:59:44 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"30","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"PETITTI","relatore":"PETITTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"25/02/2025","data_decisione":"25/02/2025","data_deposito":"18/03/2025","pubbl_gazz_uff":"19/03/2025","num_gazz_uff":"12","norme":"Art. 41 bis, c. 2° quater, lett. f), della legge 26/07/1975, n. 354.","atti_registro":"ord. 188/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 30\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, sull\u0026#8217;opposizione presentata da G. B. con ordinanza del 18 marzo 2024, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di G. B. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 febbraio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Valerio Vianello Accorretti per G. B. e gli avvocati dello Stato Ettore Figliolia e Massimo Di Benedetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 marzo 2024, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), \u0026#171;nella parte in cui prevede che la permanenza all\u0026#8217;aperto non sia superiore a due ore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di essere chiamato a decidere sull\u0026#8217;opposizione presentata da G. B., detenuto presso la Casa circondariale di Sassari-Bancali in regime differenziato \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari, che ha dichiarato inammissibile il reclamo dallo stesso detenuto avanzato nei confronti delle determinazioni della direzione dell\u0026#8217;istituto penitenziario, riguardo al tempo di permanenza all\u0026#8217;aperto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone il rimettente che il detenuto, fruendo allo stato di due ore d\u0026#8217;aria al giorno, ha chiesto di goderne \u0026#171;almeno quattro\u0026#187;, come prevede, per i detenuti in regime ordinario, l\u0026#8217;art. 10, primo comma, ordin. penit., sostituito dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante \u0026#171;Riforma dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), \u003cem\u003er\u003c/em\u003e), \u003cem\u003et\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eu\u003c/em\u003e), della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta che l\u0026#8217;attuale formulazione della norma censurata, nel prevedere che il detenuto in regime differenziato non possa permanere all\u0026#8217;aperto pi\u0026#249; di due ore al giorno, n\u0026#233; in gruppi superiori a quattro persone, riflette le modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 2, comma 25, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), poich\u0026#233; il testo anteriore della norma censurata stabiliva una permanenza all\u0026#8217;aperto fino a quattro ore al giorno, e un\u0026#8217;ampiezza dei gruppi fino a cinque persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, il limite massimo di due ore, sancito per la permanenza all\u0026#8217;aperto in regime differenziato, non avrebbe alcuna giustificazione in termini di sicurezza, pregiudicherebbe la finalit\u0026#224; rieducativa della pena e lederebbe il diritto del detenuto alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Innanzitutto, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; le ragioni di sicurezza verrebbero soddisfatte dalla selezione del gruppo di socialit\u0026#224;, operata discrezionalmente dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, e non dal limite di tempo che il gruppo stesso trascorre all\u0026#8217;aperto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale rilievo varrebbe in particolare per la Casa circondariale di Sassari-Bancali, nella quale il reparto di detenzione differenziata \u0026#232; strutturato in modo da impedire contatti tra i diversi gruppi di socialit\u0026#224;, ma non tra i componenti del singolo gruppo, sicch\u0026#233; una pi\u0026#249; estesa permanenza di questi ultimi all\u0026#8217;aperto non aumenterebbe il rischio di accordi illeciti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, la rigida limitazione massima della permanenza all\u0026#8217;aperto sarebbe irragionevole per il suo carattere inutilmente astratto, poich\u0026#233; esigenze specifiche e motivate gi\u0026#224; consentirebbero alla direzione dell\u0026#8217;istituto di ridurre la permanenza esterna in concreto, fermo il minimo legale di un\u0026#8217;ora d\u0026#8217;aria al giorno, sancito dal testo originario dell\u0026#8217;art. 10, primo comma, ordin. penit., oggetto di un richiamo recettizio da parte della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Sarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo del finalismo rieducativo della pena, in quanto, nel regime differenziato, che comprime notevolmente le attivit\u0026#224; trattamentali, una congrua permanenza all\u0026#8217;aperto sarebbe necessaria \u0026#171;a scaricare la inevitabile tensione\u0026#187; accumulata in camera detentiva, dovendosi in ogni caso rammentare che \u0026#171;l\u0026#8217;esecuzione della pena non pu\u0026#242; risolversi in privazioni irragionevoli o assumere caratteristiche di vessazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Infine, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 32 Cost., poich\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;esposizione alla luce naturale ed ai raggi del sole risulta essenziale per il mantenimento di una accettabile condizione di salute\u0026#187;, vieppi\u0026#249; per detenuti che, come G. B., sono condannati ad una pena di lunga durata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dall\u0026#8217;omessa motivazione sulla rilevanza, poich\u0026#233; nulla il rimettente avrebbe argomentato \u0026#171;sulle ragioni per le quali, allorch\u0026#233; fosse pronunciata declaratoria d\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224; della norma che prevede il limite massimo di due ore, al condannato del caso che ne occupa sarebbero riconosciute ore d\u0026#8217;aria in numero superiore a due\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sarebbero fondate, essendo la norma censurata frutto di un ragionevole bilanciamento tra i diritti del detenuto in regime differenziato e le esigenze di sicurezza a questo regime sottese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, a parere della difesa statale, per quanto la norma in questione non garantisca con certezza l\u0026#8217;assenza di contatti illeciti tra i detenuti, tuttavia, \u0026#171;riducendo le ore d\u0026#8217;aria, si riducono le probabilit\u0026#224; di tali contatti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente reputa meramente fattuale, e quindi \u0026#171;assolutamente neutrale\u0026#187;, l\u0026#8217;argomento speso dal rimettente circa la particolare strutturazione del reparto speciale della Casa circondariale di Sassari-Bancali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl limite massimo di permanenza all\u0026#8217;aperto sarebbe comunque ragionevole in s\u0026#233;, a prescindere dalla possibilit\u0026#224; di riduzione correlata a specifiche esigenze organizzative, dovendosi peraltro escludere che la compressione dei diritti del detenuto, prodotta da tale limite, sia cos\u0026#236; intensa che \u0026#171;di quei diritti sia intaccato il nucleo essenziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero poi \u0026#171;assolutamente generiche\u0026#187; le censure riferite agli artt. 27, terzo comma, e 32 Cost., non essendo specificato \u0026#171;per quale ragione i due parametri all\u0026#8217;esame risulterebbero violati allorch\u0026#233; siano concesse ai condannati soltanto due ore d\u0026#8217;aria, mentre non lo sarebbero a fronte di quattro ore d\u0026#8217;aria\u0026#187;, anche perch\u0026#233; \u0026#171;il limite minimo (che non \u0026#232; oggetto di censure di difetto di costituzionalit\u0026#224;) \u0026#232; inferiore alle due ore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio G. B., chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la parte sostiene che il numero di ore trascorso all\u0026#8217;aperto sia di per s\u0026#233; ininfluente rispetto alle esigenze di sicurezza proprie del regime detentivo differenziato, esigenze che sarebbero soddisfatte piuttosto dall\u0026#8217;accorta selezione dei componenti del gruppo di socialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sintonia con il rimettente, la parte deduce altres\u0026#236; che la rigida limitazione massima della permanenza all\u0026#8217;aperto non troverebbe giustificazione a fronte della possibilit\u0026#224; di riduzione per esigenze specifiche, valutate con apposito provvedimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte, infine, insiste sull\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; della fruizione di un numero adeguato di ore d\u0026#8217;aria nella prospettiva della tutela della salute del detenuto, rispetto alla quale la permanenza all\u0026#8217;aperto costituirebbe una necessit\u0026#224; autonoma, differente da quella della socialit\u0026#224; al chiuso; si menzionano al riguardo le relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nelle quali l\u0026#8217;Italia viene sollecitata ad ampliare a quattro le ore giornaliere che il detenuto in regime speciale pu\u0026#242; trascorrere fuori dalla camera detentiva, insieme al proprio gruppo di socialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), ordin. penit., \u0026#171;nella parte in cui prevede che la permanenza all\u0026#8217;aperto non sia superiore a due ore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover decidere sull\u0026#8217;opposizione presentata da un detenuto in regime differenziato \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., ristretto presso la Casa circondariale di Sassari-Bancali, il quale, fruendo attualmente di due ore al giorno di permanenza all\u0026#8217;aperto, ha chiesto di goderne \u0026#171;almeno quattro\u0026#187;, come prevede, per i detenuti in regime ordinario, l\u0026#8217;art. 10, primo comma, ordin. penit., sostituito dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 123 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che il limite massimo di due ore, sancito dalla norma censurata per effetto della modifica operata dall\u0026#8217;art. 2, comma 25, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), numero 3), della legge n. 94 del 2009, non abbia alcuna giustificazione in termini di sicurezza, pregiudichi la finalit\u0026#224; rieducativa della pena e leda il diritto del detenuto alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; le ragioni di sicurezza verrebbero soddisfatte dalla selezione del gruppo di socialit\u0026#224;, eseguita discrezionalmente dall\u0026#8217;amministrazione, e non dal limite di tempo che il gruppo stesso trascorre all\u0026#8217;aperto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., per il profilo del finalismo rieducativo della pena, in quanto il censurato limite massimo di permanenza all\u0026#8217;aperto inasprirebbe la sanzione in maniera contrastante con il suo scopo di risocializzazione, con un sovrappi\u0026#249; di afflittivit\u0026#224; che potrebbe rivestire \u0026#171;caratteristiche di vessazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 32 Cost., essendo l\u0026#8217;esposizione alla luce naturale necessaria a preservare la salute del detenuto, soprattutto quando si tratti, come nella specie, di un condannato a pena di lunga durata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente non avrebbe spiegato le \u0026#171;ragioni per le quali, allorch\u0026#233; fosse pronunciata declaratoria d\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224; della norma che prevede il limite massimo di due ore, al condannato del caso che ne occupa sarebbero riconosciute ore d\u0026#8217;aria in numero superiore a due\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, nel dispositivo, si concentra sul limite massimo delle due ore giornaliere, del quale sollecita la rimozione; tuttavia, nella parte motiva, essa integra il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e con riferimento alle quattro ore del regime detentivo ordinario. Infatti vi si legge: \u0026#171;la restrizione a due delle ore all\u0026#8217;aperto non pare venga incontro a reali esigenze di sicurezza, sicch\u0026#233; non trova giustificazione la differenziazione rispetto al regime ordinario per i detenuti comuni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla lettura complessiva dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerge, quindi, con sufficiente chiarezza, la motivazione sulla rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento delle stesse determinerebbe, infatti, nella prospettiva del rimettente, l\u0026#8217;estensione al regime differenziato della disciplina generale della permanenza all\u0026#8217;aperto, in corrispondenza con l\u0026#8217;istanza del detenuto, oggetto del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, questa Corte deve considerare una propria anteriore pronuncia, che ha dichiarato inammissibili questioni apparentemente simili alle odierne (sentenza n. 190 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAvendo colto allora specifici profili di \u0026#171;ambivalenza del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u0026#187;, che non ricorrono nelle censure ora in esame, tale precedente non risulta qui ostativo all\u0026#8217;esame nel merito delle sollevate questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rammentata sentenza osservava che, riguardo alla congruit\u0026#224; del numero di ore d\u0026#8217;aria, questa Corte \u0026#171;non pu\u0026#242; sovrapporre le proprie scelte a quelle del legislatore\u0026#187;, ed \u0026#232; un rilievo che va tenuto fermo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;attuale rimettente non chiede una rideterminazione discrezionale del tempo di permanenza all\u0026#8217;aperto nel regime detentivo speciale, bens\u0026#236; un\u0026#8217;estensione a tale regime della pertinente disciplina legislativa del regime detentivo comune, la quale peraltro, per effetto della gi\u0026#224; ricordata novella del 2018, si \u0026#232; notevolmente distanziata da quella contenuta nella norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242; quindi accedersi al merito delle questioni, che, giova precisare, non pone in alcun modo in discussione l\u0026#8217;impianto complessivo del regime speciale di cui all\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., ma interessa esclusivamente un segmento particolare della relativa disciplina, qual \u0026#232; quello concernente la permanenza del detenuto all\u0026#8217;aperto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; opportuno premettere una pur sintetica ricostruzione del quadro normativo, poich\u0026#233; la disciplina della permanenza all\u0026#8217;aperto ha conosciuto un\u0026#8217;evoluzione non sempre lineare, in rapporto ai diversi regimi di detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nel regime detentivo ordinario, il legislatore ha disposto un consistente ampliamento delle ore quotidiane d\u0026#8217;aria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl testo originario dell\u0026#8217;art. 10, primo comma, ordin. penit. stabiliva che al detenuto \u0026#171;\u0026#232; consentito di permanere almeno per due ore al giorno all\u0026#8217;aria aperta\u0026#187;, periodo riducibile \u0026#171;a non meno di un\u0026#8217;ora al giorno soltanto per motivi eccezionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto della pi\u0026#249; volte ricordata modifica di cui al d.lgs. n. 123 del 2018, l\u0026#8217;art. 10 ordin. penit., nella sua nuova formulazione, stabilisce che al detenuto \u0026#171;\u0026#232; consentito di permanere all\u0026#8217;aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno\u0026#187; (primo comma), tempo riducibile \u0026#171;fino a due ore al giorno\u0026#187;, dal direttore dell\u0026#8217;istituto penitenziario, \u0026#171;[p]er giustificati motivi\u0026#187; (secondo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, con la riforma del 2018 il legislatore ha preso atto che la permanenza all\u0026#8217;aperto costituisce un momento fondamentale per garantire l\u0026#8217;equilibrio psicofisico dei detenuti, tanto da raddoppiare la relativa durata per i detenuti comuni, elevando, altres\u0026#236;, sempre per i ristretti in regime ordinario, il limite minimo, pari a due ore (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 maggio-12 ottobre 2022, n. 38400); contestualmente all\u0026#8217;estensione del tempo di permanenza all\u0026#8217;aperto \u0026#232; stata tuttavia riservata una maggiore discrezionalit\u0026#224; all\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, riguardo alla possibilit\u0026#224; di ridurre le ore d\u0026#8217;aria, essendo la nozione di \u0026#8220;giustificati motivi\u0026#8221; suscettibile di interpretazione evidentemente pi\u0026#249; vasta, rispetto alla nozione di \u0026#8220;motivi eccezionali\u0026#8221; di cui al precedente testo dell\u0026#8217;art. 10, primo comma, ordin. penit. (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 novembre-20 dicembre 2023, n. 50847).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Per il regime di sorveglianza particolare, il comma 4 dell\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e ordin. penit. stabilisce che le restrizioni di trattamento determinate dalla necessit\u0026#224; di fronteggiare la pericolosit\u0026#224; intramuraria del detenuto non possono riguardare \u0026#171;la permanenza all\u0026#8217;aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall\u0026#8217;articolo 10\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssendo stato l\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e ordin. penit. inserito dall\u0026#8217;art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), ed essendo quindi anteriore alla modifica dell\u0026#8217;art. 10 ordin. penit. \u0026#8211; avvenuta, come detto, nel 2018 \u0026#8211;, il rinvio che esso fa all\u0026#8217;art. 10 medesimo viene considerato statico o recettizio, sicch\u0026#233; il detenuto in regime di sorveglianza particolare ha diritto ad almeno due ore d\u0026#8217;aria al giorno, riducibili a un\u0026#8217;ora soltanto per motivi eccezionali (Cass., sez. prima, n. 38400 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Per quanto concerne il regime detentivo speciale di cui all\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., in occasione della tipizzazione delle restrizioni \u0026#8211; operata tramite l\u0026#8217;inserimento nel medesimo art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e da parte dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario) \u0026#8211; era stata prevista \u0026#171;la limitazione della permanenza all\u0026#8217;aperto, che non pu\u0026#242; svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell\u0026#8217;articolo 10\u0026#187; (art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un contesto di forte irrigidimento del regime detentivo differenziato, manifestatosi anche sul piano dell\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; delle limitazioni elencate dal comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 2, comma 25, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), numero 1), della legge n. 94 del 2009 ha infatti stabilito che la sospensione delle regole di trattamento \u0026#171;prevede\u0026#187;, anzich\u0026#233;, com\u0026#8217;era in precedenza, \u0026#171;pu\u0026#242; comportare\u0026#187;, le restrizioni indicate nel medesimo comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e \u0026#8211;, la limitazione della permanenza all\u0026#8217;aperto \u0026#232; stata inasprita, sia in ordine alla quantit\u0026#224; di ore fruibili, sia in ordine all\u0026#8217;ampiezza del gruppo all\u0026#8217;interno del quale il detenuto \u0026#232; inserito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, a seguito delle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 2, comma 25, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), numero 3), della legge n. 94 del 2009, la lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) del comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. prescrive oggi \u0026#171;la limitazione della permanenza all\u0026#8217;aperto, che non pu\u0026#242; svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell\u0026#8217;articolo 10\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche per il regime detentivo \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., come si \u0026#232; visto per la sorveglianza particolare, il rinvio all\u0026#8217;art. 10 ordin. penit. viene inteso come rinvio materiale, non dinamico, quindi insensibile alla modifica che la disposizione richiamata ha subito con la riforma del 2018 (Cass., sez. prima, n. 50847 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, in base al testo originario della norma incorporata, le due ore d\u0026#8217;aria sono riducibili a un\u0026#8217;ora, ma soltanto per motivi eccezionali, in analogia con quanto previsto per i detenuti in regime di sorveglianza particolare, sebbene, per questi ultimi, ove l\u0026#8217;amministrazione penitenziaria non ritenga sussistenti ragioni eccezionali, le due ore giornaliere siano il limite minimo, laddove, per i detenuti in regime speciale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, esse sono anche il limite massimo (Cass., sez. prima, n. 38400 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre infatti notare che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, in funzione di garanzia, estende al regime \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. il minimo giornaliero di due ore d\u0026#8217;aria sancito dall\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e per la sorveglianza particolare (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 ottobre 2023-9 febbraio 2024, n. 5832).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base a consolidati orientamenti giurisprudenziali, la riduzione da due a un\u0026#8217;ora non pu\u0026#242; essere disposta da una fonte generale, occorrendo invece un provvedimento della direzione dell\u0026#8217;istituto penitenziario che dia conto, riguardo al singolo detenuto, della sussistenza dei motivi eccezionali (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 febbraio-24 aprile 2019, n. 17580). D\u0026#8217;altra parte \u0026#8211; si afferma \u0026#8211;, la permanenza all\u0026#8217;aperto, essendo funzionale alla tutela della salute, non \u0026#232; la semplice permanenza fuori dalla camera detentiva, ma \u0026#232; quella all\u0026#8217;aria aperta, sicch\u0026#233; dalle due ore d\u0026#8217;aria previste dalla norma censurata non pu\u0026#242; defalcarsi la cosiddetta ora di socialit\u0026#224;, trascorsa al chiuso, nelle salette ricreative (ancora Cass., sez. prima, n. 50847 del 2023, n. 38400 del 2022 e n. 17580 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il quadro normativo ora descritto va raffrontato con la giurisprudenza di questa Corte sulla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e delle limitazioni di trattamento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il regime speciale \u0026#171;intende soprattutto evitare che gli esponenti dell\u0026#8217;organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libert\u0026#224;, e cos\u0026#236; mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attivit\u0026#224; delittuose dell\u0026#8217;organizzazione stessa\u0026#187; (sentenza n. 143 del 2013); in altri termini, tale regime \u0026#171;mira a contenere la pericolosit\u0026#224; dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libert\u0026#224;: collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (sentenze n. 97 del 2020 e n. 186 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 105 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe restrizioni del regime differenziato, \u0026#171;assai pi\u0026#249; onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati \u0026#8220;comuni\u0026#8221;\u0026#187;, sono costituzionalmente legittime solo se \u0026#171;funzionali rispetto alla peculiare finalit\u0026#224; del regime speciale in parola, che mira non gi\u0026#224; ad assicurare un \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e di punizione per gli autori di reati di speciale gravit\u0026#224;, bens\u0026#236; esclusivamente a contenere la persistente pericolosit\u0026#224; di singoli detenuti\u0026#187;, e purch\u0026#233; non risultino \u0026#171;sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo\u0026#187;, o \u0026#171;tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 18 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ultimo periodo, ordin. penit., modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 25, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), numero 2), della legge n. 94 del 2009, circa la previsione di limiti quantitativi ai colloqui difensivi, questa Corte ha affermato che, ove incidano su diritti fondamentali, le limitazioni del regime speciale devono rispettare un principio di congruit\u0026#224; del bilanciamento: \u0026#171;[p]osto, infatti, che i colloqui con i difensori \u0026#8211; diversamente da quelli con i familiari e conviventi o con terze persone \u0026#8211; restano sottratti all\u0026#8217;ascolto e alla videoregistrazione, i limiti di cadenza e di durata normativamente stabiliti sono suscettibili, bens\u0026#236;, di penalizzare la difesa, ma non valgono ad impedire, nemmeno parzialmente, il temuto passaggio di direttive e di informazioni tra il carcere e l\u0026#8217;esterno, n\u0026#233; a circoscrivere in modo realmente significativo la quantit\u0026#224; e la natura dei messaggi che si paventano scambiabili, per il tramite dei difensori, nell\u0026#8217;ambito dei sodalizi criminosi\u0026#187; (sentenza n. 143 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;L\u0026#8217;operazione normativa considerata viene, di conseguenza, a confliggere\u0026#187; \u0026#8211; prosegue la medesima sentenza \u0026#8211; \u0026#171;con il principio per cui, nelle operazioni di bilanciamento, non pu\u0026#242; esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango\u0026#187;; invero, \u0026#171;alla compressione \u0026#8211; indiscutibile \u0026#8211; del diritto di difesa indotta dalla norma censurata non corrisponde, \u003cem\u003eprima facie\u003c/em\u003e, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto interesse alla salvaguardia dell\u0026#8217;ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Sulla stessa linea, questa Corte, con la sentenza n. 97 del 2020, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), ordin. penit., modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 25, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), numero 3), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui vietava lo scambio di oggetti, tra detenuti in regime speciale, all\u0026#8217;interno dello stesso gruppo di socialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale decisione \u0026#8211; pur precisando che non sussiste un diritto fondamentale del detenuto allo scambio di oggetti nell\u0026#8217;ambito del gruppo di socialit\u0026#224; \u0026#8211; \u0026#232; di stretta pertinenza alle questioni ora in esame, poich\u0026#233; incentrata sull\u0026#8217;istituto del gruppo di socialit\u0026#224;, essenziale anche per la permanenza all\u0026#8217;aperto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul presupposto che anche ai detenuti in regime speciale devono assicurarsi \u0026#171;indispensabili momenti e forme di \u0026#8220;socialit\u0026#224;\u0026#8221; intramuraria\u0026#187;, detta sentenza ha sottolineato che \u0026#171;[i] gruppi di socialit\u0026#224; rappresentano la modalit\u0026#224; prescelta dal legislatore per conciliare, da una parte, la finalit\u0026#224; essenziale del regime differenziato (evitare che i detenuti pi\u0026#249; pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento) e, dall\u0026#8217;altra, l\u0026#8217;esigenza di garantire le accennate forme indispensabili di socialit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, ciascun gruppo di socialit\u0026#224; \u0026#232; formato dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria in applicazione di criteri \u0026#171;ispirati alla necessit\u0026#224; di evitare ogni occasione di rafforzamento delle consorterie criminali, nonch\u0026#233; ogni possibilit\u0026#224; che vengano scambiati con l\u0026#8217;esterno ordini, informazioni e notizie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 97 del 2020 ha evidenziato dunque che, \u0026#171;[i]n lesione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialit\u0026#224;, non risulta n\u0026#233; funzionale n\u0026#233; congruo rispetto alla finalit\u0026#224; tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell\u0026#8217;impedire le sue comunicazioni con l\u0026#8217;esterno\u0026#187;, e quindi \u0026#171;la proibizione in parola finisce per assumere un significato meramente afflittivo, in violazione anche dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, \u0026#171;i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialit\u0026#224; hanno varie occasioni di comunicare qualsiasi messaggio tra loro in forma orale\u0026#187;, senza bisogno di affidarsi al simbolismo degli oggetti, cos\u0026#236; nelle \u0026#171;due ore giornaliere d\u0026#8217;aria\u0026#187;, nei \u0026#171;cosiddetti \u0026#8220;cortili passeggio\u0026#8221;\u0026#187;, nelle \u0026#171;comunicazioni da cella a cella\u0026#187; e nelle \u0026#171;\u0026#8220;salette\u0026#8221; \u0026#8211; adibite a biblioteca, palestra e sala \u003cem\u003ehobby\u003c/em\u003e \u0026#8211; per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; in comune di tipo culturale, ricreativo e sportivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene richiamato, per il divieto di scambio di oggetti, il principio di congruit\u0026#224; del bilanciamento, enunciato dalla sentenza n. 143 del 2013: \u0026#171;alla certa compressione di una forma minima di socialit\u0026#224; \u0026#8211; estrinsecantesi, peraltro, nell\u0026#8217;ambito di una cerchia assai ristretta di soggetti, e consistente nello scambio di cose di scarso valore e di immediata utilit\u0026#224;, nella prospettiva di una (assai parziale) \u0026#8220;normalit\u0026#224;\u0026#8221; di rapporti interpersonali \u0026#8211; non corrisponde un accrescimento delle garanzie di difesa sociale e sicurezza pubblica\u0026#187;, ovvero, \u0026#171;[c]omprensibile se riferito a detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialit\u0026#224;, il divieto in esame mostra la sua irragionevolezza se necessariamente applicato anche ai detenuti assegnati al medesimo gruppo\u0026#187; (ancora, sentenza n. 97 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce di tali precedenti, risulta chiara la fondatezza delle censure in esame, riferite agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Pur se analoga nella funzione di assecondare l\u0026#8217;inclinazione di ogni essere umano a godere dell\u0026#8217;aria e della luce naturale, la permanenza all\u0026#8217;aperto nel regime speciale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. non \u0026#232; tuttavia comparabile con quella del regime detentivo ordinario, quanto alle modalit\u0026#224; concrete di svolgimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 10, quarto comma, ordin. penit., il detenuto comune fruisce delle ore d\u0026#8217;aria in gruppi indistinti, cosicch\u0026#233; la socialit\u0026#224; che si sviluppa all\u0026#8217;aperto \u0026#232; piena, tanto da potersi accompagnare \u0026#8211; come prevede la stessa norma \u0026#8211; ad esercizi fisici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, quella esprimibile nelle ore d\u0026#8217;aria del regime speciale \u0026#232; una socialit\u0026#224; delimitata, poich\u0026#233; fruita dal detenuto in un gruppo di persone molto ristretto (non pi\u0026#249; di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRigidi e mirati, i criteri di formazione e di eventuale modificazione dei gruppi \u0026#8211; criteri dettagliati dall\u0026#8217;art. 3.1 della circolare 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, del Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP) \u0026#8211; garantiscono che, nel regime \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., sia al chiuso, sia all\u0026#8217;aperto, siano ridotte al minimo le occasioni per quei contatti illeciti che il regime stesso mira a evitare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale obiettivo ha concorso la riduzione dell\u0026#8217;ampiezza del gruppo, che, come gi\u0026#224; ricordato, \u0026#232; stata limitata a un massimo di quattro persone, in luogo delle precedenti cinque, per effetto delle modifiche di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 25, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), numero 3), della legge n. 94 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChe la permanenza all\u0026#8217;aperto sia fruita dal detenuto nelle condizioni di sicurezza presidiate dalla selezione del gruppo di socialit\u0026#224; \u0026#232; fattore necessario, ma anche sufficiente, affinch\u0026#233; le ore d\u0026#8217;aria non si prestino al mantenimento dei rapporti di consorteria delittuosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Non persuade la tesi dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, secondo la quale il bilanciamento sotteso alla norma censurata sarebbe ragionevole in funzione di una riduzione probabilistica dei contatti illeciti, nel senso che, \u0026#171;riducendo le ore d\u0026#8217;aria, si riducono le probabilit\u0026#224; di tali contatti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale argomentazione muove da una premessa \u0026#8211; quella per cui la previsione di un massimo di due ore all\u0026#8217;aperto per i detenuti in regime speciale sia una concessione del legislatore \u0026#8211; che non pu\u0026#242; essere condivisa, perch\u0026#233;, portata alle estreme conseguenze, essa potrebbe giustificare la radicale eliminazione del diritto dei detenuti medesimi a fruire di un qualunque tempo all\u0026#8217;aperto: il che, ovviamente, darebbe luogo a un\u0026#8217;evidente violazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., giacch\u0026#233; il trattamento risulterebbe contrario al senso di umanit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, non pu\u0026#242; sfuggirsi alla seguente alternativa: o il gruppo di socialit\u0026#224; \u0026#232; formato in modo efficace, e allora che esso trascorra all\u0026#8217;aperto pi\u0026#249; di due ore non genera, n\u0026#233; aumenta, il pericolo di contatti illeciti; o il gruppo di socialit\u0026#224; \u0026#232; formato in modo inefficace, e allora che esso trascorra all\u0026#8217;aperto non pi\u0026#249; di due ore non elimina, n\u0026#233; riduce in modo significativo, quel medesimo pericolo, ferme le esigenze di adeguata sorveglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che pregiudica lo scopo del regime speciale, invero, \u0026#232; l\u0026#8217;eventuale errore di selezione del gruppo, non la quantit\u0026#224; di tempo che un gruppo, ben scelto, pu\u0026#242; passare nei cortili. In effetti, la limitazione a tre ore (due all\u0026#8217;aperto e una in saletta) della compresenza dei detenuti del medesimo gruppo di socialit\u0026#224; non garantisce in alcun modo in misura maggiore che nel gruppo non circolino informazioni la cui diffusione il regime speciale intende impedire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La centralit\u0026#224; del gruppo di socialit\u0026#224;, quale mezzo di funzionamento del regime speciale, \u0026#232; attestata dal secondo periodo della lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) del comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., aggiunto dallo stesso art. 2, comma 25, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), numero 3), della legge n. 94 del 2009, laddove viene posto l\u0026#8217;obiettivo di \u0026#171;garantire che sia assicurata la assoluta impossibilit\u0026#224; di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Il divieto di stare all\u0026#8217;aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilit\u0026#224; per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettivit\u0026#224; in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l\u0026#8217;accurata selezione del gruppo di socialit\u0026#224;, unitamente all\u0026#8217;adozione di misure che escludano la possibilit\u0026#224; di contatti tra diversi gruppi di socialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; non corrisponde in alcun modo alla funzione istituzionale del regime differenziato, e determina quindi un improprio \u0026#171;\u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e di punizione\u0026#187; (sentenza n. 18 del 2022), la norma censurata viola il principio di ragionevolezza, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., insieme al finalismo rieducativo della pena, di cui al terzo comma dell\u0026#8217;art. 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, l\u0026#8217;ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all\u0026#8217;aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta pi\u0026#249; rispondente al senso di umanit\u0026#224;, in conformit\u0026#224; alle specifiche raccomandazioni espresse sul punto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), richiamate dalla parte nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; La declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale del limite massimo delle due ore, stabilito dalla norma censurata per il regime speciale, comporta, coerentemente con la richiesta sostanziale del rimettente, la riespansione della disciplina generale delle quattro ore, contenuta nell\u0026#8217;art. 10 ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon potrebbe d\u0026#8217;altronde individuarsi un diverso limite in quello di due ore al giorno, stabilito dall\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, ordin. penit. per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare. Avendo natura disciplinare, in quanto applicabile ai detenuti che si ritiene possano gravemente compromettere la regolarit\u0026#224; della vita d\u0026#8217;istituto, il regime della sorveglianza particolare non pu\u0026#242; essere esteso in via analogica per determinare, venuto meno il limite massimo di due ore posto dalla norma censurata, la quantit\u0026#224; di tempo che possono trascorre all\u0026#8217;aperto i ristretti nel differente regime speciale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., per i quali deve quindi trovare applicazione il regime ordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Nella stessa prospettiva di un intervento \u0026#8220;per linee interne\u0026#8221; alla legislazione vigente, occorre rilevare che la novella del 2018, come gi\u0026#224; notato, non ha solo aumentato da due a quattro ore il tempo minimo giornaliero di permanenza all\u0026#8217;aperto nel regime detentivo ordinario, ma ha anche temperato questo incremento con un\u0026#8217;estensione della facolt\u0026#224; della direzione degli istituti penitenziari di ridurre il periodo fino a due ore al giorno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAffidata alla formula dei \u0026#171;giustificati motivi\u0026#187; \u0026#8211; in luogo di quella anteriore, ben pi\u0026#249; stringente, dei \u0026#171;motivi eccezionali\u0026#187; \u0026#8211;, la previsione di una maggiore discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria \u0026#232; evidentemente correlata, in una strategia di bilanciamento, al raddoppio del minimo di ore di permanenza all\u0026#8217;aperto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve al regime speciale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. fosse esteso, per riespansione della disciplina generale, solo il maggior numero di ore d\u0026#8217;aria, e non anche, contestualmente, il criterio pi\u0026#249; flessibile per la sua riduzione, si creerebbe, per il medesimo regime differenziato, una disciplina anomala, conforme in parte al testo attuale dell\u0026#8217;art. 10 ordin. penit. e in parte al testo originario, una sorta di disciplina trans-temporale, che questa Corte non ha il potere di determinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale deve quindi investire la norma censurata in entrambi gli aspetti, cio\u0026#232;, oltre che nel limite delle due ore, anche nel rinvio statico al primo comma dell\u0026#8217;art. 10 ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina ordinaria si riespande cos\u0026#236; interamente, sia per la quantit\u0026#224; di ore (\u0026#171;un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno\u0026#187;: art. 10, primo comma, ordin. penit.), sia per il criterio di riduzione (\u0026#171;per giustificati motivi\u0026#187;: art. 10, secondo comma, ordin. penit.), senza spezzare il nesso costruito dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.\u0026#8211; Per tutto quanto esposto, attesa la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), primo periodo, ordin. penit., limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell\u0026#8217;articolo 10\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura riferita all\u0026#8217;art. 32 Cost. resta assorbita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.8.\u0026#8211; L\u0026#8217;odierna decisione non concerne il regime della sorveglianza particolare, che ha d\u0026#8217;altronde, come rilevato, una natura sua propria, di tipo disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve tuttavia sottolineare che tale regime, proprio per la sua autonomia funzionale, pu\u0026#242; concorrere con quello \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 27 settembre 2022-20 gennaio 2023, n. 2555 e 23 ottobre-26 novembre 2008, n. 44072); sicch\u0026#233;, qualora tenesse condotte tali da esigere anche la sorveglianza particolare, il detenuto in regime \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. non fruirebbe pi\u0026#249; del minimo di quattro ore \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 10, primo comma, ordin. penit., ma solo del minimo di due ore \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell\u0026#8217;articolo 10\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250318111228.pdf","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Limitazione della permanenza all\u0027aperto - Previsione che la permanenza all\u0026#8217;aperto non pu\u0026#242; essere superiore a due ore al giorno - Ingiustificata differenziazione rispetto al regime ordinario per i detenuti comuni ai quali \u0026#232; consentito di permanere all\u0027aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46636","titoletto":"Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Finalità delle misure restrittive - Contenimento della pericolosità dei detenuti assoggettati - Necessario rispetto della peculiare finalità del regime speciale e della funzione rieducativa della pena. (Classif. 167003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl regime speciale di cui all’art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. intende evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa; tale regime mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà, che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale. Le restrizioni del regime differenziato, assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati \"comuni\", sono costituzionalmente legittime solo se funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, e purché non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, o tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 105/2023 - mass. 45659; S. 18/2022 - mass. 44600 - 44601; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 143/2013 - mass. 37157\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46637","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"41","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46637","titoletto":"Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Permanenza all\u0027aperto - Limite non superiore a due ore al giorno e fermo restando il limite minimo di un\u0027ora al giorno anziché, come previsto per i detenuti comuni, per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno, salvo giustificati motivi - Violazione del principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 167003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), primo periodo, ordin. penit. limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10». La disposizione censurata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari stabilisce che la permanenza all’aperto per i detenuti in regime speciale non sia superiore a due ore al giorno, riducibili per motivi eccezionali in ragione di un rinvio materiale e non dinamico all’art. 10 ordin. penit. – ossia alla norma precedente la riforma di cui al d.lgs. n. 123 del 2018 –, mentre la novella indicata prende atto che la permanenza all’aperto costituisce un momento fondamentale per garantire l’equilibrio psicofisico dei detenuti, tanto da raddoppiare la relativa durata per i detenuti comuni, da due a quattro ore, elevando il limite minimo, pari a due ore, e contestualmente riservando una maggiore discrezionalità all’amministrazione penitenziaria, riguardo alla possibilità di ridurre le ore d’aria per giustificati motivi.La permanenza all’aperto nel regime speciale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. non è comparabile con quella del regime detentivo ordinario, quanto alle modalità concrete di svolgimento, perché consente una socialità delimitata, fruita dal detenuto in un gruppo di persone molto ristretto (non più di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria. Ciò che pregiudica lo scopo del regime speciale è l’eventuale errore di selezione del gruppo di socialità, non la quantità di tempo che un gruppo, ben scelto, può passare nei cortili. Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, determinando quindi un improprio \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e di punizione. Nemmeno, infine, potrebbe individuarsi un diverso limite in quello di due ore al giorno, stabilito per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, ordin. penit.), in quanto esso ha natura disciplinare, applicabile ai detenuti che si ritiene possano gravemente compromettere la regolarità della vita d’istituto, e non può essere esteso in via analogica ai ristretti nel differente regime speciale, per i quali deve quindi trovare applicazione il regime ordinario.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46636","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"41","specificazione_articolo":"bis","comma":"2","specificazione_comma":"quater, lett. f), primo periodo.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45756","autore":"Aiuti V.","titolo":"“Carcere duro” e permanenza all’aperto","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"582","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46499","autore":"Cesaris L.","titolo":"I detenuti sottoposti al “carcere duro” tornano a respirare: la Corte costituzionale fa cadere la limitazione delle “ore d’aria”","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"630","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46738","autore":"Colaiacovo G.","titolo":"“Ore d\u0027aria” e “carcere duro”: una nuova declaratoria di illegittimità costituzionale dell\u0027 art. 41-bis ord. penit.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"343","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46544","autore":"D\u0027Amico G.","titolo":"I detenuti e i loro garanti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2/speciale","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46543_2025_30.pdf","nome_file_fisico":"78-2025+altre_D\u0027Amico.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45781","autore":"Mittica F. R.","titolo":"Permanenza all’aperto nel regime speciale del “41-bis”: il limite massimo di due ore lede la salute e la rieducazione del detenuto","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"475","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45916","autore":"Onofrj B.","titolo":"Incostituzionale il limite di due ore per la permanenza all’aperto dei detenuti in regime differenziato: un ulteriore passo nel lento cammino di erosione delle prescrizioni di cui all’art. 41-bis, co. 2-quater L. 354/1975","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45915_2025_30.pdf","nome_file_fisico":"30_2025_Onofrj.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46560","autore":"Pasqua A.","titolo":"Una boccata d’aria… per il 41 bis. Breve commento a Corte costituzionale, sentenza n. 30 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"45","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46559_2025_30.pdf","nome_file_fisico":"30_2025_Pasqua.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45913","autore":"Rossi G.","titolo":"Il “carcere duro” e il diritto all’aria. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 30 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45912_2025_30.pdf","nome_file_fisico":"30_2025_Rossi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46737","autore":"Ruotolo M.","titolo":"La irragionevole riduzione delle “ore d\u0027aria” dei detenuti in regime di 41-bis","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"334","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]