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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l\u0026#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonch\u0026#233; in materia di energia), promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel procedimento vertente tra la Ruffolo srl e altri e Terna-Rete elettrica nazionale spa e altri, con ordinanza del 19 luglio 2019, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Ruffolo srl e altri e della Terna-Rete elettrica nazionale spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 maggio 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera, sostituito per la redazione della decisione dalla Giudice Daria de Pretis; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Pietro Greco per Ruffolo srl e altri e Mario Esposito per Terna-Rete elettrica nazionale spa, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2021. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 19 luglio 2019 (r.o. n. 197 del 2019) il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l\u0026#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonch\u0026#233; in materia di energia), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, dopo avere attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, alcune controversie in materia di impianti energetici, come specificamente individuate dalla norma stessa, aggiunge che, in caso di processi pendenti, le parti hanno l\u0026#8217;onere di riassumerli avanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 99 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa vicenda di cui il rimettente si occupa concerne una controversia regolata dall\u0026#8217;art. 41, comma 5, della menzionata legge n. 99 del 2009, poich\u0026#233; sono censurati gli atti con cui \u0026#232; stata imposta una servit\u0026#249; di elettrodotto sui fondi di propriet\u0026#224; dei ricorrenti, al fine di completare una infrastruttura energetica di rilievo nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa causa \u0026#8211; riferisce il giudice a quo \u0026#8211; fu decisa in primo grado dal TAR Calabria, avanti al quale era stata radicata nel 2005, nonostante fosse gi\u0026#224; in vigore la norma censurata, che ha efficacia dal 15 agosto 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa pronuncia del TAR Calabria fu perci\u0026#242; annullata con rinvio per difetto di competenza, con conseguente riassunzione della causa innanzi al TAR Lazio, divenuto competente nelle more del giudizio di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, la riassunzione \u0026#232; stata operata solo nel 2012 (in applicazione della \u0026#171;disciplina ordinaria della riassunzione\u0026#187;), anzich\u0026#233; entro il termine del 14 novembre 2009, risultante per effetto della norma censurata e della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. Il TAR Lazio ha perci\u0026#242; dichiarato estinto il giudizio, in applicazione dell\u0026#8217;art. 50 del codice di procedura civile \u0026#171;pacificamente ritenuto applicabile al processo amministrativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa pronuncia del giudice di primo grado \u0026#232; stata appellata innanzi all\u0026#8217;odierno rimettente, che, su eccezione di parte, censura l\u0026#8217;art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui fa decorrere il termine perentorio di riassunzione della causa dall\u0026#8217;entrata in vigore della medesima legge n. 99 del 2009, anzich\u0026#233; \u0026#171;dalla data di ricezione dell\u0026#8217;avviso dell\u0026#8217;onere di riassunzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente premette che la norma censurata \u0026#232; stata abrogata e sostituita dall\u0026#8217;art. 135, comma 1, dell\u0026#8217;Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), secondo il quale, quanto alla individuazione del giudice, resta competente il TAR Lazio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe per\u0026#242; rilevante, posto che \u0026#232; stata la norma ora abrogata ad avere applicazione nel giudizio a quo, determinandone l\u0026#8217;estinzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La disposizione censurata, inoltre, non sarebbe suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata. Essa, infatti, sarebbe univoca nell\u0026#8217;imporre l\u0026#8217;onere di riassunzione a tutte le controversie appartenenti alla tipologia indicata, anche quando non vi fossero state concesse misure cautelari, come nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il rimettente esclude che la norma censurata sia viziata, nella parte in cui ha imposto l\u0026#8217;onere di riassunzione avanti al TAR Lazio anche delle controversie pendenti, ma sospetta che sia manifestamente irragionevole e contrario al diritto di difesa, nonch\u0026#233; al principio del giusto processo, che il termine di riassunzione decorra da un \u0026#171;fatto processuale\u0026#187; (ovverosia, l\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 99 del 2009), anzich\u0026#233; da uno specifico avviso, dato alle parti, in ordine all\u0026#8217;onere di riassumere la causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; A sostegno del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, viene in particolare ricordata la sentenza n. 111 del 1998, con cui questa Corte dichiar\u0026#242; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma che, a pena di estinzione, onerava le parti dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale di depositare una istanza di trattazione, nel termine di sei mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della norma stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; ritenne lesi gli artt. 3 e 24 Cost., poich\u0026#233; il termine decorreva dall\u0026#8217;entrata in vigore della legge, anzich\u0026#233; \u0026#171;dalla data della ricezione dell\u0026#8217;avviso dell\u0026#8217;onere di proposizione dell\u0026#8217;istanza stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del rimettente, la norma censurata si esporrebbe ad identiche censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa, infatti, incidendo sul \u0026#171;ragionevole e preciso affidamento delle parti a che il processo si svolga secondo le norme vigenti nel momento in cui esse lo hanno instaurato\u0026#187;, introdurrebbe un adempimento \u0026#171;eccezionale e derogatorio rispetto al sistema\u0026#187;, senza il correttivo di rimediare ad una \u0026#171;situazione di non facile conoscibilit\u0026#224;\u0026#187;, con l\u0026#8217;introduzione di un avviso da comunicare alle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn considerazione del grave effetto conseguente alla mancata riassunzione, ovvero la \u0026#171;estinzione a sorpresa del giudizio\u0026#187;, il rimettente ritiene pregiudicato il diritto di difesa \u0026#171;a prescindere dalla maggiore o minore complessit\u0026#224; tecnica del processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esercizio del diritto sarebbe stato reso, infatti, \u0026#171;estremamente difficile\u0026#187;, non tanto in forza di un termine di sessanta giorni reputato dal rimettente \u0026#171;non irragionevole\u0026#187;, ma a causa del suo dies a quo, nonostante, con l\u0026#8217;art. 42, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), il legislatore, in un caso affine, avesse invece gravato la segreteria del giudice amministrativo dell\u0026#8217;avviso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il 22 novembre 2019 si sono costituite in giudizio Ruffolo srl e altri, parti ricorrenti nel giudizio a quo, concludendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti ripercorrono il testo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, condividendolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa processuale censurata sarebbe stata inserita \u0026#171;in una legge dai contenuti sostanzialmente ed apparentemente economici\u0026#187;, recante \u0026#171;disposizioni per lo sviluppo e l\u0026#8217;internazionalizzazione delle imprese in materia di energia\u0026#187;, cos\u0026#236; da restare celata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione menzionata, inoltre, sarebbe del tutto eccentrica se posta a raffronto con la disciplina della perenzione dei ricorsi ultra-quinquennali nel processo amministrativo, che opera quale causa di estinzione del processo per inattivit\u0026#224; delle parti, solo se queste ultime hanno ricevuto un apposito avviso di segreteria e non hanno assunto ulteriori iniziative processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti private deducono, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, perch\u0026#233; sarebbe stato leso l\u0026#8217;affidamento dei consociati, con un \u0026#171;ingiusto favor del legislatore\u0026#187; per l\u0026#8217;amministrazione resistente nel giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; avrebbe determinato anche una \u0026#171;interferenza legislativa nel processo pendente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il 2 dicembre 2019 si \u0026#232; costituita in giudizio Terna-Rete elettrica nazionale spa, parte resistente nel giudizio principale, la quale, nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, ha depositato memoria, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, nel merito, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dal fatto che n\u0026#233; la parte ricorrente nel giudizio principale, n\u0026#233; il rimettente hanno, rispettivamente, chiesto e valutato la concessione della rimessione in termini per riassumere la causa ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il rimettente non avrebbe specificato se, a seguito di accoglimento delle questioni, l\u0026#8217;obbligo di avvisare le parti dell\u0026#8217;onere di riassunzione dovrebbe competere al giudice, ovvero alla sua segreteria. Ci\u0026#242; comporterebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per \u0026#171;invasione del potere legislativo\u0026#187; e \u0026#171;difetto di legittimazione del Giudice a quo a prefigurare e modulare il tipo e il contenuto di decisione da adottarsi dalla Corte costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero inammissibili anche per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, posto che il giudice rimettente si sarebbe limitato a richiamare la precedente giurisprudenza costituzionale, senza offrire altri argomenti a sostegno del dubbio di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero altres\u0026#236; infondate, poich\u0026#233; il loro accoglimento si porrebbe in contrasto con il principio che assume la generale conoscenza della legge, e dunque \u0026#8211; secondo Terna-Rete elettrica nazionale spa \u0026#8211; con gli artt. 73, terzo comma, Cost., 10 disp. prel. cod. civ. e 5 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale principio, come pi\u0026#249; volte osservato dalla Corte di cassazione, varrebbe in particolare per gli operatori del diritto e, quanto agli avvocati difensori, si tradurrebbe nell\u0026#8217;obbligo di aggiornarsi autonomamente e con diligenza sull\u0026#8217;evoluzione normativa e giurisprudenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione \u0026#8211; aggiunge la parte \u0026#8211; ebbe anche \u0026#171;una importante visibilit\u0026#224; in moltissime riviste e quotidiani giuridici\u0026#187;. Essa, dettata nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; legislativa in tema di istituti processuali, non imporrebbe oneri eccessivamente gravosi per il diritto di difesa e risponderebbe all\u0026#8217;esigenza di concentrare le controversie energetiche pi\u0026#249; significative presso il TAR Lazio in tempi celeri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; I ricorrenti del giudizio principale hanno a propria volta depositato una memoria conclusiva, con la quale reiterano gli argomenti gi\u0026#224; spesi, con ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInsistono altres\u0026#236; sulla violazione degli artt. 6, 13 e 18 CEDU, posto che il legislatore sarebbe arbitrariamente intervenuto su processi in corso, comprimendo senza proporzionalit\u0026#224; il fondamentale diritto di difesa, anche allo scopo di ottenere un \u0026#171;azzeramento del contenzioso giurisdizionale\u0026#187; a favore delle \u0026#171;forti oligarchie, pubbliche o private che siano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, infine, non potrebbe superare il test di ragionevolezza, poich\u0026#233; avrebbe compromesso il diritto di difesa per tutelare interessi di minor rango costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 19 luglio 2019 (r.o. n. 197 del 2019) il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l\u0026#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonch\u0026#233; in materia di energia), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, al comma 1, non oggetto di censura, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio \u0026#171;tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell\u0026#8217;amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonch\u0026#233; quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 5, oggetto del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, ha poi previsto che tale previsione in punto di giurisdizione e competenza si applica \u0026#171;anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187; e che \u0026#171;l\u0026#8217;efficacia delle misure cautelari emanate da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l\u0026#8217;onere di riassumere il ricorso e l\u0026#8217;istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio a quo \u0026#232; appellata la sentenza, con la quale il TAR Lazio ha preso atto che una controversia rientrante tra quelle indicate dall\u0026#8217;art. 41, comma 1, della legge n. 99 del 2009, inizialmente proposta avanti al TAR Calabria, secondo il riparto della competenza vigente ratione temporis, non \u0026#232; stata riassunta nel termine decadenziale di sessanta giorni previsto dal successivo comma 5, censurato, e si \u0026#232; pertanto estinta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale di detta disposizione, nella parte in cui impone che il termine per la riassunzione decorra dalla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, anzich\u0026#233; dalla data di ricezione dell\u0026#8217;avviso dell\u0026#8217;onere di riassunzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, in altri termini, non pone in discussione n\u0026#233; la legittimit\u0026#224; costituzionale della scelta legislativa di derogare al principio della perpetuatio iurisdictionis, sancito dall\u0026#8217;art. 5 del codice di procedura civile, modificando la competenza anche con riguardo ai processi in corso; n\u0026#233; la gravosit\u0026#224; dell\u0026#8217;adempimento consistente nella riassunzione nel termine di sessanta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dubbio di costituzionalit\u0026#224; cade, invece, sulla opzione legislativa di non accompagnare la previsione normativa con la garanzia che le parti, mediante un avviso, siano rese edotte dell\u0026#8217;onere di riassumere la causa di fronte al giudice divenuto competente per effetto dell\u0026#8217;art. 41, comma 1, della legge censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente reputa tale omissione manifestamente irragionevole, nonch\u0026#233; lesiva del diritto di difesa e del principio del giusto processo (artt. 3, 24 e 111 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel costituirsi nel giudizio incidentale, Ruffolo srl e altri, parti ricorrenti del processo principale, hanno introdotto nuovi e autonomi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, con riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Tali censure, tuttavia, non sono ammissibili, poich\u0026#233; spetta alla sola ordinanza di rimessione determinare il thema decidendum sottoposto a questa Corte (da ultimo, sentenza n. 49 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio Terna-Rete elettrica nazionale spa, parte resistente nel processo principale, la quale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni dedotte, anzitutto per difetto di rilevanza, poich\u0026#233; il rimettente non avrebbe valutato l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; al caso di specie dell\u0026#8217;art. 37 dell\u0026#8217;Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che consente la rimessione in termini per errore scusabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata, posto che, in linea logica e a prescindere dall\u0026#8217;effettiva pertinenza dell\u0026#8217;art. 37 dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lsg. n. 104 del 2010 (d\u0026#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.) al caso oggetto di giudizio, il dubbio sulla legittimit\u0026#224; costituzionale di una norma impositiva di un onere processuale precede la questione della applicabilit\u0026#224; di un rimedio eventualmente offerto dall\u0026#8217;ordinamento (anche) per il caso di inosservanza di tale norma. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Terna-Rete elettrica nazionale spa ha altres\u0026#236; eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, perch\u0026#233; il rimettente non avrebbe chiarito se, in caso di accoglimento del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;avviso alle parti debba essere dato dal giudice, ovvero dalla segreteria del Tribunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata. Omettendo ogni altra considerazione, \u0026#232; assorbente rilevare che dal tenore dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si pu\u0026#242; univocamente concludere che, nella prospettiva del giudice rimettente, l\u0026#8217;avviso competa agli uffici amministrativi del Tribunale, secondo lo schema introdotto da questa Corte con la sentenza n. 111 del 1998, che il giudice a quo reputa attenere ad un caso analogo all\u0026#8217;odierno, e che si \u0026#232; risolto appunto in tale modo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa aggiunto che, nelle ipotesi in cui il giudice amministrativo ravvisi la propria incompetenza, pronuncia ordinanza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15 cod. proc. amm. \u0026#200; perci\u0026#242; evidente che il rimettente, omettendo ogni riferimento a tale ordinaria disciplina del rilievo del difetto di competenza, e riferendosi viceversa ad un \u0026#8220;avviso\u0026#8221;, abbia ritenuto che, in caso di accoglimento delle questioni, quest\u0026#8217;ultimo debba spettare alla segreteria del Tribunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La parte resistente ha infine eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per difetto di motivazione sul requisito della non manifesta infondatezza, che il rimettente avrebbe illustrato con un mero rinvio alla sentenza n. 111 del 1998 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata, poich\u0026#233; i richiami a tale pronuncia si inseriscono in una trama motivazionale del tutto congrua, con cui essi sono resi calzanti alle odierne questioni, ampiamente illustrate con riferimento ai parametri costituzionali indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La disposizione censurata \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, numero 43 dell\u0026#8217;Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, e nella sostanza riprodotta dall\u0026#8217;art. 135, comma 1, lettera f), cod. proc. amm.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha rilevato il rimettente, essa continua a trovare applicazione nel giudizio principale, nel quale l\u0026#8217;effetto estintivo causato dalla omessa riassunzione si \u0026#232; determinato fin dal 2009, ed \u0026#232; quindi interamente disciplinato dalla norma censurata. N\u0026#233; vi sono ragioni per reputare implausibile la valutazione del giudice a quo, al quale essa spetta, in ordine all\u0026#8217;effetto processuale conseguente all\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;onere, ovvero l\u0026#8217;estinzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; fondata la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata riconnette all\u0026#8217;inerzia delle parti la pi\u0026#249; grave delle conseguenze, poich\u0026#233; esse incorrono nell\u0026#8217;effetto estintivo appena rammentato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; accade in conseguenza di una deroga (la cui legittimit\u0026#224; costituzionale in s\u0026#233; il rimettente non pone in dubbio) ad un principio di carattere generale (codificato dall\u0026#8217;art 5 cod. proc. civ. e applicabile al processo amministrativo ai sensi dell\u0026#8217;art. 39 cod. proc. amm.), ovvero che giurisdizione e competenza sono determinate con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda giudiziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEventuali deroghe a tale principio, se costituzionalmente legittime, devono nondimeno essere accompagnate, allorch\u0026#233; comportino l\u0026#8217;onere per la parte di riassumere il giudizio davanti al giudice competente entro un termine perentorio, da accorgimenti che garantiscano alle parti stesse l\u0026#8217;effettiva conoscenza del mutamento normativo, medio tempore intervenuto. E ci\u0026#242; in ragione, per un verso, del naturale affidamento che le parti ripongono nella stabilit\u0026#224; della competenza del giudice, una volta che il processo abbia avuto inizio, e, per altro verso, della particolare gravit\u0026#224; della sanzione della decadenza che presidia il mancato adempimento dell\u0026#8217;onere nel termine prescritto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon a caso, con riguardo a ipotesi normative di estinzione del giudizio amministrativo a causa della inattivit\u0026#224; delle parti, il legislatore ha posto a carico delle segreterie l\u0026#8217;adempimento di doveri informativi, volti ad agevolare l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDepone nel senso anzidetto l\u0026#8217;art. 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), rammentato dal rimettente, con il quale si stabil\u0026#236; che la segreteria del giudice dovesse avvisare le parti, in occasione del trasferimento dei ricorsi pendenti presso qualsiasi autorit\u0026#224; giurisdizionale, affinch\u0026#233; decorresse il termine perentorio per chiedere la fissazione dell\u0026#8217;udienza di trattazione della causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via strutturale, inoltre, l\u0026#8217;estinzione del giudizio amministrativo per perenzione del ricorso ultra-quinquennale (ovvero, che pende da 5 anni, senza che sia stata avanzata nuova istanza di fissazione di udienza) non pu\u0026#242; essere rilevata, se non a seguito di avviso alle parti costituite dalla segreteria del Tribunale, per permettere loro di attivarsi (art. 82 cod. proc. amm., preceduto dall\u0026#8217;analogo art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di giustizia amministrativa\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle ipotesi in cui la legge connetta all\u0026#8217;inerzia delle parti l\u0026#8217;estinzione nel processo amministrativo, pur a fronte di oneri immediatamente ricavabili dalla normativa vigente, si pu\u0026#242; pertanto rilevare la tendenza del legislatore a favorire l\u0026#8217;adempimento processuale, grazie alla collaborazione degli uffici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA simile tendenza la norma censurata si \u0026#232; sottratta. Si deve infatti considerare che la perenzione per inattivit\u0026#224; processuale \u0026#232; effetto tipico del giudizio amministrativo, mentre l\u0026#8217;onere di riassunzione di una causa pendente avanti al giudice divenuto competente discende da un\u0026#8217;iniziativa del legislatore del tutto peculiare, e derogatoria rispetto all\u0026#8217;ordinario andamento del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAppare perci\u0026#242; manifestamente irragionevole la scelta di negare alla parte il concorso degli uffici del giudice nel predisporre le attivit\u0026#224; processuali necessarie alla prosecuzione della causa, in un\u0026#8217;ipotesi peculiare e derogatoria, bench\u0026#233; esso sia invece offerto, pur non sistematicamente, ma comunque per casi connaturati all\u0026#8217;andamento del processo, in applicazione di una regola generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa aggiunto che il legislatore ben avrebbe potuto assegnare al giudice preventivamente adito il compito di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e di competenza, secondo quanto ordinariamente accadeva per effetto dell\u0026#8217;art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224;, nonch\u0026#233; in materia di processo civile), che, nel medesimo tratto temporale in cui \u0026#232; maturata la norma censurata, ha optato per tale soluzione ai fini di garantire la translatio iudicii nei casi di carenza di giurisdizione. Non diversamente il legislatore si era in precedenza orientato con l\u0026#8217;art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, con il quale si \u0026#232; previsto che, in un\u0026#8217;ipotesi di incompetenza del primo giudice per ius superveniens, spettasse a tale giudice dichiararsi incompetente con sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta di imporre un diretto onere di riassunzione a carico delle parti, pur in assenza di analoga pronuncia giurisdizionale, non \u0026#232; in s\u0026#233; costituzionalmente illegittima, atteso che essa persegue un obiettivo di celerit\u0026#224; nella trattazione di delicate controversie attinenti ad interessi significativi. Allorch\u0026#233; tuttavia, come nel caso in esame, l\u0026#8217;onere stesso non sia accompagnato dalla previsione di un avviso alle parti costituite, avviso dal quale soltanto decorra il termine breve fissato per la riassunzione, e sia invece previsto che esso decorra senz\u0026#8217;altro dall\u0026#8217;entrata in vigore della legge, la scelta medesima si espone ad un tratto di devianza dalla comune trama legislativa, che sfocia in una eccentricit\u0026#224; lesiva del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 41, comma 5, della legge censurata va perci\u0026#242; dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Spetta al giudice rimettente decidere quali effetti tale pronuncia produca nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Sono assorbite le questioni poste in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l\u0026#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonch\u0026#233; in materia di energia), nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Giustizia amministrativa - Controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell\u0027amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati in materia di produzione energetica, in particolare, relative a infrastrutture di trasporto ricomprese, o da ricomprendere, nella rete di trasmissione nazionale - Competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Onere per la parte interessata di riassunzione dei giudizi in corso entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, anzich\u0026#233; dalla data di ricezione dell\u0027avviso dell\u0027onere di riassunzione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43915","titoletto":"Thema decidendum - Ulteriori motivi di censura dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell\u0027ordinanza di rimessione - Inammissibilità.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, sono inammissibili i nuovi ed autonomi profili di illegittimità costituzionale proposti dalle parti costituite, relativi alla violazione dell\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 13 e 18 CEDU, poiché spetta alla sola ordinanza di rimessione determinare il \u003cem\u003ethema decidendum \u003c/em\u003esottoposto alla Corte costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 49 del 2021\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43916","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/2009","data_nir":"2009-07-23","numero":"99","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43916","titoletto":"Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009. La mancata valutazione dell\u0027applicabilità al caso di specie dell\u0027art. 37 cod. proc. amm., che consente la rimessione in termini per errore scusabile, non pregiudica la rilevanza della questione, poiché il dubbio sulla legittimità costituzionale di una norma impositiva di un onere processuale precede la questione della applicabilità di un rimedio eventualmente offerto dall\u0027ordinamento (anche) per il caso di inosservanza di tale norma.","numero_massima_successivo":"43917","numero_massima_precedente":"43915","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/2009","data_nir":"2009-07-23","numero":"99","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43917","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Petitum ricavabile dal tenore dell\u0027ordinanza di rimessione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per incertezza del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009. Dal tenore dell\u0027ordinanza di rimessione si può univocamente concludere che, nella prospettiva del rimettente, l\u0027avviso alle parti dell\u0027onere di riassunzione competa non al giudice, bensì alla segreteria del Tribunale, secondo lo schema introdotto dalla sentenza n. 111 del 1998.","numero_massima_successivo":"43918","numero_massima_precedente":"43916","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/2009","data_nir":"2009-07-23","numero":"99","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43918","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Congrua motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sul requisito della non manifesta infondatezza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009. I richiami del rimettente alla sentenza n. 111 del 1998 si inseriscono in una trama motivazionale del tutto congrua, con cui essi sono resi calzanti alle questioni, ampiamente illustrate con riferimento ai parametri costituzionali indicati.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43919","numero_massima_precedente":"43917","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/2009","data_nir":"2009-07-23","numero":"99","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43919","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo della disposizione censurata - Applicabilità della medesima disposizione nel giudizio a quo - Rilevanza delle questioni.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009 - abrogato dall\u0027art. 4, comma 1, n. 43 dell\u0027Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e nella sostanza riprodotto dall\u0027art. 135, comma 1, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), cod. proc. amm. - la norma censurata, secondo una valutazione non implausibile, continua a trovare applicazione nel giudizio principale, in quanto l\u0027effetto processuale lamentato è interamente da essa disciplinato.","numero_massima_successivo":"43920","numero_massima_precedente":"43918","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/2009","data_nir":"2009-07-23","numero":"99","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"abrogato da","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art41"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2010","data_nir":"2010-07-02","numero":"104","articolo":"4","specificazione_articolo":"dell\u0027Allegato 4","comma":"1","specificazione_comma":"n. 43)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art4"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2010","data_nir":"2010-07-02","numero":"104","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art135"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43920","titoletto":"Giustizia amministrativa - Controversie in materia di produzione energetica, in particolare relative a infrastrutture di trasporto ricomprese, o da ricomprendere, nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale dei gasdotti - Competenza funzionale del TAR Lazio, anche per i processi pendenti - Onere per la parte interessata di riassunzione dei giudizi pendenti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, alcune controversie in materia di impianti energetici, prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato impone un diretto onere di riassunzione a carico delle parti, pur in assenza di analoga pronuncia giurisdizionale, perseguendo un obiettivo di celerità nella trattazione di delicate controversie attinenti ad interessi significativi. Tuttavia, nel caso in esame, l\u0027onere stesso non è accompagnato dalla previsione di un avviso alle parti costituite, dal quale soltanto decorra il termine breve fissato per la riassunzione, sfociando in una eccentricità lesiva del principio di ragionevolezza.","numero_massima_successivo":"43921","numero_massima_precedente":"43919","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/2009","data_nir":"2009-07-23","numero":"99","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43921","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di costituzionalità per violazione di uno dei parametri evocati - Assorbimento di ulteriori censure.","testo":"Accolta, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell\u0027art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, sono assorbite le questioni poste in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.","numero_massima_precedente":"43920","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/2009","data_nir":"2009-07-23","numero":"99","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40690","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 119 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"3009","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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