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M. e il Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ascoli Piceno, con sentenza non definitiva del 9 marzo 2020, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con sentenza non definitiva del 9 marzo 2020, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2020, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 6, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice rimettente \u0026#232; investito del ricorso proposto dal sig. V. M. contro il Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ascoli Piceno, per l\u0026#8217;annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 6 dicembre 2018, con cui la citata Prefettura ha revocato la misura di accoglienza nei confronti del ricorrente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente \u0026#232; un cittadino extracomunitario a cui \u0026#232; stato rilasciato, il 4 ottobre 2018, un permesso di soggiorno per motivi umanitari;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche lo stesso giorno \u0026#232; stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 113 del 2018, entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e successivamente convertito in legge n. 132 del 2018; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il citato decreto-legge ha, per un verso (art. 1, comma 1, lettera b), abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall\u0026#8217;art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sostituendolo con il permesso di soggiorno per \u0026#171;casi speciali\u0026#187;, e ha previsto, per altro verso (art. 12, comma 6), limitatamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, che \u0026#171;[i] titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all\u0026#8217;articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente rileva \u0026#171;un possibile contrasto\u0026#187; della norma censurata con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in ragione del fatto che \u0026#171;la disposizione transitoria salvaguarda solo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari che, per mera casualit\u0026#224;, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018 erano stati gi\u0026#224; ammessi in strutture di accoglienza appartenenti al sistema SPRAR e non anche coloro che, sempre per mera casualit\u0026#224;, non vi sono stati ammessi per mancanza di posti\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il TAR Marche sottolinea che il d.l. n. 113 del 2018, come convertito, consente l\u0026#8217;accesso al nuovo \u0026#171;Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati\u0026#187;, denominato SIPROIMI, dei titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rientranti in determinate casistiche (ad esempio, cure mediche, vittime di tratta o di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ci\u0026#242; nondimeno, \u0026#171;le esigenze primarie a cui rispondono le misure di accoglienza sono le medesime, a prescindere dallo status individuale del cittadino extracomunitario\u0026#187;, trattandosi pur sempre di individui che, in quanto titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, \u0026#171;non sono equiparabili ai migranti c.d. economici n\u0026#233; tantomeno sono migranti clandestini\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, da quanto appena detto, il rimettente deduce il diritto di questi migranti a beneficiare delle misure di accoglienza nel tempo occorrente per la ricerca di un\u0026#8217;occupazione; e che, inoltre, nel caso di specie, l\u0026#8217;assenza di una disposizione transitoria applicabile a tutti i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari \u0026#171;ha determinato il brusco allontanamento degli interessati dai centri di accoglienza temporanei e, quindi, la perdita dei mezzi minimi di sostentamento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo afferma che \u0026#171;nel caso di specie non si pu\u0026#242; applicare [\u0026#8230;] il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 29460 del 24 settembre 2019, dal TAR Brescia e dal TAR Basilicata nelle sentenze nn. 649/2019 e 564/2019 [\u0026#8230;], e ci\u0026#242; in quanto [\u0026#8230;] il permesso di soggiorno \u0026#232; stato rilasciato al sig. V. M. il giorno 4 ottobre 2018, per cui la domanda di ammissione al sistema SPRAR \u0026#232; stata presentata dopo l\u0026#8217;entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, sebbene la posizione del ricorrente rientri nella casistica oggetto delle pronunce appena richiamate, \u0026#171;la peculiare cadenza temporale che ha connotato la vicenda ha reso di fatto impossibile presentare la richiesta di disponibilit\u0026#224; in tempo utile (richiesta che, dal 5 ottobre 2018, non \u0026#232; stato pi\u0026#249; possibile presentare)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa statale precisa, tra l\u0026#8217;altro, che \u0026#171;l\u0026#8217;inserimento nel circuito SPRAR non era atto dovuto bens\u0026#236; condizionato all\u0026#8217;accertamento preliminare della disponibilit\u0026#224; di posti a livello nazionale perch\u0026#233; la rete SPRAR \u0026#8211; come anche l\u0026#8217;attuale SIPROIMI \u0026#8211; aveva un numero limitato di posti in tutta Italia (circa 30 mila), e non ha mai potuto accogliere tutti i potenziali beneficiari che ne chiedevano l\u0026#8217;accesso\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in questo quadro normativo si \u0026#232; inserito il d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che ha in parte mutato le condizioni di accesso alla seconda fase di accoglienza, sostituendo il sistema SPRAR con quello SIPROIMI, che, in ragione della ratio e della finalit\u0026#224; dei centri facenti parte di questo sistema, fornisce accoglienza \u0026#171;unicamente ai soggetti a cui sia stata riconosciuta una qualche forma di protezione\u0026#187; (beneficiari della \u0026#171;protezione internazionale \u0026#8211; rifugio politico o sussidiaria\u0026#187;, \u0026#171;titolari dei permessi di soggiorno \u0026#8220;speciali\u0026#8221;\u0026#187;, \u0026#171;stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravit\u0026#224;\u0026#187;, \u0026#171;vittime di violenza domestica\u0026#187;, \u0026#171;vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento\u0026#187;, \u0026#171;stranieri il cui Paese di origine viva una situazione di contingente ed eccezionale calamit\u0026#224;\u0026#187;, \u0026#171;vittime di situazioni di particolare sfruttamento lavorativo\u0026#187; e \u0026#171;stranieri che abbiano compiuto atti di particolare valore civile\u0026#187;);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il legislatore del 2018 si \u0026#232; comunque preoccupato di dettare una disciplina transitoria per i \u0026#171;soggetti titolari dei (soppressi) permessi di soggiorno per protezione umanitaria che fossero gi\u0026#224; presenti nel sistema SPRAR\u0026#187;, con la previsione contenuta nel censurato art. 12, comma 6, del d.l. n. 113 del 2018, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il citato servizio centrale, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero dell\u0026#8217;interno, ha interpretato questa disposizione nel senso di consentire esclusivamente la permanenza all\u0026#8217;interno del sistema di accoglienza (e per la sola durata del progetto cui erano stati assegnati) dei soggetti che vi fossero gi\u0026#224; presenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il principio di diritto individuato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenze 13 novembre 2019, n. 29459, n. 29460 e n. 29461) \u0026#171;afferisc[e] al solo esame dell\u0026#8217;istanza di protezione, con particolare riferimento alla verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per il rilascio del titolo di soggiorno \u0026#8220;per motivi umanitari\u0026#8221; [\u0026#8230;] anche se la sussistenza dei presupposti comporta il rilascio non del permesso per motivi umanitari ex art. 5 pre-novella, perch\u0026#233; giuridicamente ormai inesistente, ma di un permesso per \u0026#8220;casi speciali\u0026#8221;, introdotto, appunto, dalla nuova legge\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche n\u0026#233; nelle sentenze citate n\u0026#233; nella prima pronuncia sul regime intertemporale del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4890) \u0026#171;vi \u0026#232; alcun riferimento, neppure in semplici obiter dicta, alle disposizioni sull\u0026#8217;accoglienza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non esisterebbero obblighi derivanti da norme internazionali o dell\u0026#8217;Unione europea volti a garantire l\u0026#8217;accesso alle misure di inserimento e di integrazione sociale ai titolari di protezione umanitaria, trattandosi di \u0026#171;una forma di protezione nazionale che non trova corrispondenza nella normativa europea\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione sollevata dal TAR Marche sarebbe inammissibile, poich\u0026#233; il giudice a quo non avrebbe chiarito se sia richiesto un intervento meramente ablativo della norma censurata o un intervento manipolativo-additivo della stessa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il legislatore, nel regolare il regime transitorio, eserciterebbe un potere altamente discrezionale, censurabile in sede di giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale solo entro limiti molto precisi (\u0026#232; citata la sentenza n. 231 del 2015 di questa Corte), e avrebbe, quindi, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, \u0026#171;la facolt\u0026#224; di delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 194 del 2018 di questa Corte);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, il rimettente sarebbe incorso in una contraddizione nel sostenere, allo stesso tempo, che l\u0026#8217;accoglienza \u0026#232; una misura essenziale e che il legislatore \u0026#232; libero di determinare la durata e l\u0026#8217;entit\u0026#224; del servizio da erogare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe erroneo il presupposto sul quale si basa l\u0026#8217;atto introduttivo del presente giudizio, \u0026#171;atteso che non esisteva [\u0026#8230;] e non sussiste tutt\u0026#8217;ora alcun diritto dell\u0026#8217;immigrato di accedere alla rete di accoglienza (prima SPRAR, ora SIPROIMI)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, a prescindere dalla normativa applicabile ratione temporis, l\u0026#8217;accesso al sistema di seconda accoglienza \u0026#232; subordinato alla previa verifica, da parte dell\u0026#8217;amministrazione, \u0026#171;di una situazione di particolare vulnerabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istante\u0026#187; e, \u0026#171;parallelamente, di una disponibilit\u0026#224; all\u0026#8217;interno del progetto di accoglienza ed inserimento sociale pi\u0026#249; confacente alla particolare condizione del richiedente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il ricorrente nel giudizio a quo \u0026#171;non potrebbe, di diritto, accedere alla rete SIPROIMI\u0026#187;, n\u0026#233; in applicazione del principio di diritto intertemporale enunciato dalle richiamate sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione, in quanto ha presentato richiesta di ingresso nel SIPROIMI solo dopo l\u0026#8217;entrata in vigore della novella, n\u0026#233; in applicazione del principio del tempus regit actum, perch\u0026#233; il provvedimento di rigetto \u0026#232; intervenuto successivamente all\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, n\u0026#233;, eventualmente, in base alla precedente disciplina, in quanto la possibilit\u0026#224; per un titolare di protezione umanitaria di accedere alle misure di accoglienza diffusa (o secondaria) era comunque subordinata alle valutazioni discrezionali dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in prossimit\u0026#224; della data fissata per la camera di consiglio, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa nella quale, in via preliminare, chiede la restituzione al giudice a quo degli atti del presente giudizio per il riesame della rilevanza della questione, e, in via gradata, insiste nella richiesta di una dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; e, comunque, di manifesta infondatezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla richiesta di restituzione degli atti, la difesa erariale fa presente che, nelle more del presente giudizio, la normativa oggetto di censura \u0026#232; stata ulteriormente sostituita dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonch\u0026#233; misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all\u0026#8217;utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il d.l. n. 130 del 2020, come convertito, ha introdotto il \u0026#171;Sistema di accoglienza e integrazione\u0026#187; (SAI), che ha sostituito il sistema SIPROIMI, istituito dal d.l. n. 113 del 2018, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, muovendo dall\u0026#8217;assunto che la norma censurata sarebbe stata abrogata e che ci\u0026#242; sarebbe avvenuto successivamente alla data in cui \u0026#232; stata sollevata la questione, la difesa statale chiede la restituzione degli atti al giudice a quo al fine di rendere una nuova valutazione circa la rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con sentenza non definitiva del 9 marzo 2020, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2020, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 6, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, successivamente alla rimessione dell\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, il quadro normativo di riferimento \u0026#232; stato significativamente modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonch\u0026#233; misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all\u0026#8217;utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, ha modificato, per un verso (comma 1), la normativa in tema di sistema di accoglienza, novellando l\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), per altro verso (comma 3), l\u0026#8217;art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gi\u0026#224; presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il citato art. 4 ha sostituito il \u0026#171;Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati\u0026#187; (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con il nuovo \u0026#171;Sistema di accoglienza e integrazione\u0026#187; (SAI);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le principali novit\u0026#224; introdotte sono consistite, in primo luogo, nell\u0026#8217;ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di \u0026#8220;seconda accoglienza\u0026#8221;, con la conseguenza che l\u0026#8217;inserimento nelle strutture di tale circuito \u0026#232; oggi possibile, nei limiti dei posti disponibili, oltre che per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, per i richiedenti la protezione internazionale, che erano stati esclusi dal d.l. n. 113 del 2018, come convertito, nonch\u0026#233; per i titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e per i neomaggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, il d.l. n. 130 del 2020, come convertito, ha diversificato i servizi del sistema, che ora si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono gi\u0026#224; titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all\u0026#8217;integrazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con specifico riguardo al giudizio a quo, rileva soprattutto la prima delle novit\u0026#224; introdotte dallo ius superveniens, che, pur non abrogando la norma censurata, ha tuttavia reso possibile l\u0026#8217;accesso al sistema di seconda accoglienza anche a soggetti che si trovano nella posizione del ricorrente nel giudizio principale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; pur restando impregiudicata la possibilit\u0026#224; (negata dal rimettente e dall\u0026#8217;Avvocatura generale) di estendere anche alla fase della seconda accoglienza il principio di diritto enucleato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, con le sentenze 13 novembre 2019, n. 29459, n. 29460 e n. 29461, quindi di ritenere applicabile l\u0026#8217;intera normativa introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, come convertito, solo alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte dopo l\u0026#8217;entrata in vigore di questo decreto-legge \u0026#8211; lo ius superveniens, costituito dall\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, ha inciso \u0026#171;profondamente sull\u0026#8217;ordito logico che sta alla base delle censure prospettate\u0026#187; (ordinanza n. 60 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perch\u0026#233; possa procedere alla rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione prospettata, tenendo conto delle intervenute modifiche normative (ex plurimis, ordinanze n. 243 e n. 60 del 2021, n. 269 e n. 185 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Accoglienza dei richiedenti asilo - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Regime transitorio - Previsione che i titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione [SPRAR] alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018 rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del meccanismo del Sistema di protezione e, comunque, non oltre la scadenza del progetto di accoglienza - Omessa estensione della disposizione transitoria ai titolari di protezione umanitaria che, alla medesima data, non avevano avuto accesso al Sistema di protezione per mancanza di posti disponibili.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44823","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Sostituzione, a seguito di novella legislativa, con il permesso di soggiorno per casi speciali - Regime transitorio - Accoglienza dei titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore della disciplina - Estensione per i titolari di protezione umanitaria che non vi avevano avuto accesso - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Ulteriore novella, che ha sostituito il precedente SPRAR con l\u0027attuale sistema di accoglienza e integrazione (SAI) - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ ordinata la restituzione degli atti al TAR Marche, sez. prima, perché possa procedere, tenendo conto delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell\u0027art. 3 Cost., dell\u0027art. 12, comma 6, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, che prevede che solo i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. beneficiano del sistema di accoglienza per il periodo previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza, omettendo di salvaguardare i titolari di protezione umanitaria che non erano stati ammessi nelle strutture di accoglienza per mancanza di posti disponibili. Il quadro normativo di riferimento è stato significativamente modificato dall\u0027intervenuto art. 4 del d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 173 del 2020, che, nel sostituire il «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati» (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con il nuovo «Sistema di accoglienza e integrazione» (SAI), ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di \"seconda accoglienza\", rendendo possibile l\u0027inserimento nelle strutture di tale circuito anche per i soggetti che erano stati esclusi dal d.l. censurato, come il ricorrente nel giudizio principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 243/2021 - mass. 44405, O. 60/2021 - mass. 43750, O. 269/2020 - mass. 43592, O. 185/2020 - mass. 43315\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"113","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-04;113~art12"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"01/12/2018","data_nir":"2018-12-01","numero":"132","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43943","autore":"Carnevale P.","titolo":"Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43942_2022_97.pdf","nome_file_fisico":"132-2020+altre Carnevale.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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