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T., con ordinanza del 12 dicembre 2022, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 dicembre 2022, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 2023, il Giudice di pace di Forl\u0026#236; ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione, anzich\u0026#233; entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce di dover procedere nei confronti di una persona imputata del reato di percosse (art. 581 del codice penale), attribuito alla competenza del giudice di pace (art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 274 del 2000), perch\u0026#233; a seguito di un diverbio scaturito per motivi inerenti la circolazione stradale, colpiva con un pugno al volto la persona offesa, senza che dal fatto derivasse una malattia nel corpo o nella mente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il Giudice di pace evidenzia che all\u0026#8217;udienza di comparizione svoltasi il 21 giugno 2021, le parti dichiaravano che erano pendenti trattative e chiedevano un rinvio per la loro definizione; alla successiva udienza del 25 ottobre 2021, veniva confermata la pendenza delle trattative e, contestualmente, il difensore dell\u0026#8217;imputato formulava istanza di definizione del giudizio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, riservandosi di formulare l\u0026#8217;offerta risarcitoria. Dopo un rinvio disposto per impedimento della difesa, all\u0026#8217;udienza del 28 febbraio 2022, prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, l\u0026#8217;imputato formulava \u003cem\u003ebanco \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicis\u003c/em\u003e l\u0026#8217;offerta della somma di trecento euro a titolo risarcitorio, che non veniva ritenuta congrua dalla persona offesa querelante, mentre il pubblico ministero si dichiarava favorevole all\u0026#8217;accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMa, prima di ogni valutazione sull\u0026#8217;adeguatezza di tale offerta, il giudice osservava che la stessa sarebbe comunque tardiva perch\u0026#233; formulata nel corso dell\u0026#8217;udienza di comparizione, anzich\u0026#233; prima; a fronte di ci\u0026#242;, il difensore dell\u0026#8217;imputato eccepiva l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;offerta risarcitoria possa essere effettuata fino al momento dell\u0026#8217;apertura del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla successiva udienza del 12 dicembre 2022, il Giudice di pace di Forl\u0026#236;, in accoglimento di tale eccezione, ha sollevato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nello stabilire che l\u0026#8217;imputato debba dimostrare di aver proceduto alla condotta riparatoria prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione, determinerebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento tra colui che deve essere giudicato per la commissione di un reato rientrante nella competenza del giudice di pace e l\u0026#8217;imputato che provveda alla riparazione del danno cagionato per effetto di un reato attribuito alla competenza del tribunale. In tale ultimo caso, infatti, l\u0026#8217;analogo istituto di cui all\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. (introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante \u0026#171;Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario\u0026#187;), per i reati di competenza del tribunale, consente di accedere alla dichiarazione di estinzione del reato, se l\u0026#8217;imputato abbia interamente riparato il danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il giudice rimettente, i due istituti \u0026#8211; introdotti in momenti diversi \u0026#8211; presenterebbero numerose similitudini, in quanto si applicano a reati procedibili a querela;  in entrambi i casi l\u0026#8217;imputato deve dare dimostrazione di avere riparato il danno cagionato alla persona offesa e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; inoltre, entrambe le disposizioni prevedono che il giudice debba valutare la congruit\u0026#224; del risarcimento anche se la persona offesa non abbia accettato l\u0026#8217;offerta risarcitoria; infine, in relazione ad entrambe le fattispecie il giudice dichiara l\u0026#8217;estinzione del reato, in caso di esito positivo delle condotte risarcitorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; nonostante, soltanto l\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 richiede l\u0026#8217;anteriorit\u0026#224; della riparazione del danno rispetto all\u0026#8217;udienza di comparizione, mentre nei giudizi innanzi al tribunale il termine massimo per la condotta riparatoria \u0026#232; quello successivo della dichiarazione di apertura del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto tale profilo, il rimettente richiama la sentenza n. 206 del 2011 di questa Corte secondo cui lo \u0026#171;\u0026#8220;sbarramento\u0026#8221; procedimentale rappresentato dall\u0026#8217;udienza di comparizione [\u0026#8230;] risponde non solo alla logica deflattiva, che pure caratterizza la disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, ma altres\u0026#236; alla necessit\u0026#224; di assicurare, per riprendere un\u0026#8217;espressione utilizzata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Cass. pen., Sez. V, n. 41297 del 26 settembre 2008), la \u0026#8220;spontaneit\u0026#224;\u0026#8221; della condotta dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;; aggiungendo che \u0026#171;[\u0026#232;] in questa prospettiva, del resto, che la Corte di cassazione ha letto l\u0026#8217;analogo \u0026#8220;sbarramento\u0026#8221; previsto dall\u0026#8217;art. 62, numero 6), cod. pen. (che prevede, come circostanza attenuante, la riparazione del danno prima del giudizio), ritenendo che lo stesso non dia luogo ad una \u0026#8220;irragionevole compressione del diritto di difesa\u0026#8221;, ma si ponga \u0026#8220;in sintonia con la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell\u0026#8217;attenuante, che \u0026#232; di dare rilevanza solo a comportamenti che, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento\u0026#8221; (Cass. pen., Sez. I, n. 3340 del 13 gennaio 1995)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, afferma il rimettente, con il progressivo affermarsi dei princ\u0026#236;pi in tema di giustizia riparativa e con la previsione anche per i reati di competenza del tribunale, attraverso l\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ecod. pen., del medesimo istituto previsto dall\u0026#8217;art. 35 del\u003cem\u003e \u003c/em\u003ed.lgs. n. 274 del 2000, il diverso termine non sarebbe pi\u0026#249; giustificabile, dando luogo ad una ingiustificata disparit\u0026#224;, potendo solo nei procedimenti innanzi al tribunale l\u0026#8217;imputato beneficiare di un termine pi\u0026#249; ampio per evitare la celebrazione del processo e l\u0026#8217;inflizione della pena; mentre quello di un reato di competenza del giudice di pace per ottenere il beneficio dell\u0026#8217;estinzione del reato deve aver provveduto alle riparazioni ancor prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conforto della disparit\u0026#224; segnalata il rimettente rimarca come, in entrambi i giudizi, la spontaneit\u0026#224; della condotta riparativa e la valutazione del sincero ravvedimento sarebbero comunque garantiti dall\u0026#8217;anteriorit\u0026#224; della condotta riparatoria rispetto all\u0026#8217;espletamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; istruttoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la previsione dello sbarramento anticipato sarebbe di per s\u0026#233; irragionevole, in quanto in contrasto con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del processo innanzi al giudice di pace, il quale risponde in via prioritaria a logiche conciliative, proprio per la minore gravit\u0026#224; dei reati trattati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente evidenzia che \u0026#171;l\u0026#8217;imputato ha formulato l\u0026#8217;offerta risarcitoria astrattamente idonea ad eliminare il danno conseguente al reato contestato, dopo la prima udienza, ma comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento\u0026#187; con la conseguenza che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale si pone come preliminare per la prosecuzione del giudizio, in rapporto alla disciplina di cui all\u0026#8217;art.162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., concernente un caso sostanzialmente identico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, la difesa statale sostiene che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione difetterebbe di motivazione in ordine alla idoneit\u0026#224; della condotta riparatoria dell\u0026#8217;imputato a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione; tale accertamento sarebbe espressamente richiesto dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di merito, poi, l\u0026#8217;Avvocatura osserva come l\u0026#8217;assunto della piena equiparazione tra la causa di estinzione di cui all\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 e quella prevista dall\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. sia destituito di fondamento, in quanto si tratta di istituti con profonde differenze strutturali: mentre, infatti, ai sensi del comma 2 dell\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, le condotte riparative devono essere idonee a soddisfare le esigenze di prevenzione, l\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. pretende l\u0026#8217;integralit\u0026#224; del risarcimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la citata sentenza di questa Corte n. 206 del 2011, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, avrebbe giustificato lo sbarramento procedimentale rappresentato dall\u0026#8217;udienza di comparizione, il quale oltre a perseguire una finalit\u0026#224; deflattiva, connotante l\u0026#8217;istituto in questione, risponde anche \u0026#171;alla necessit\u0026#224; di assicurare, per riprendere un\u0026#8217;espressione utilizzata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Cass. pen., Sez. V, n. 41297 del 26 settembre 2008), la \u0026#8220;spontaneit\u0026#224;\u0026#8221; della condotta dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la disposizione censurata \u0026#8211; nel prevedere che l\u0026#8217;imputato debba procedere alla riparazione del danno prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione \u0026#8211; in quanto tesa a consentire al giudice di verificare la spontaneit\u0026#224; della condotta, non si porrebbe in contrasto con il parametro costituzionale evocato, vieppi\u0026#249; considerando che il giudice pu\u0026#242; disporre la sospensione dell\u0026#8217;udienza per consentire all\u0026#8217;imputato di adottare la condotta riparativa ove non gli sia stato possibile farlo in precedenza.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 dicembre 2022 (reg. ord. n. 8 del 2023), il Giudice di pace di Forl\u0026#236; ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede, per i reati rientranti nella competenza del giudice di pace, che l\u0026#8217;imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione, anzich\u0026#233; entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, premesso di procedere nei confronti di una persona imputata del reato di percosse (art. 581 cod. pen.), riferisce che nel corso dell\u0026#8217;udienza di comparizione, svoltasi in pi\u0026#249; date per effetto di alcuni rinvii, il difensore dell\u0026#8217;imputato formulava istanza di definizione del giudizio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 e, prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, l\u0026#8217;imputato effettuava \u003cem\u003ebanco \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicis\u003c/em\u003e l\u0026#8217;offerta della somma di trecento euro a titolo risarcitorio, somma che non veniva ritenuta congrua dalla persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, riscontrata la non tempestivit\u0026#224; dell\u0026#8217;offerta in quanto formulata all\u0026#8217;udienza di comparizione anzich\u0026#233; prima, sollevava questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, nei termini sopra indicati, accogliendo l\u0026#8217;eccezione della difesa dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, in quanto, stante l\u0026#8217;affinit\u0026#224; tra l\u0026#8217;istituto di cui all\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 (rubricato \u0026#171;Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie\u0026#187;) e l\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. (\u0026#171;Estinzione del reato per condotte riparatorie\u0026#187;) determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra l\u0026#8217;imputato che provveda alla riparazione del danno cagionato per la commissione di un reato rientrante nella competenza del giudice di pace e l\u0026#8217;imputato che provveda alla riparazione del danno cagionato per effetto di un reato attribuito alla competenza del tribunale, in relazione al quale \u0026#232; stabilito che vi possa adempiere entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, inoltre, sussisterebbe la violazione del medesimo parametro costituzionale anche in riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza, in quanto l\u0026#8217;anteriorit\u0026#224; della riparazione del danno rispetto all\u0026#8217;udienza di comparizione si porrebbe in contrasto con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del processo innanzi al giudice di pace che risponde, in via prioritaria, a logiche conciliative per la minore gravit\u0026#224; dei reati trattati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano della rilevanza, il rimettente evidenzia che l\u0026#8217;imputato aveva formulato \u0026#171;l\u0026#8217;offerta risarcitoria astrattamente idonea ad eliminare il danno conseguente al reato contestato dopo la prima udienza, ma comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento\u0026#187;, con la conseguenza che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale si pone come preliminare per la prosecuzione del giudizio, in rapporto alla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. concernente un caso sostanzialmente identico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, per non avere il rimettente adeguatamente motivato in ordine alla idoneit\u0026#224; della condotta riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, trattandosi di valutazione espressamente richiesta dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, al comma 1, richiede che, al fine della dichiarazione di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, l\u0026#8217;imputato abbia proceduto \u0026#171;alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento\u0026#187; ed abbia \u0026#171;eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato\u0026#187;; tutto ci\u0026#242; \u0026#171;prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve rilevarsi, innanzi tutto, che il rimettente muove dal corretto presupposto interpretativo circa la perentoriet\u0026#224; della preclusione temporale stabilita dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa formulazione letterale del comma 1 dell\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 \u0026#232; chiara nello stabilire la necessit\u0026#224; che gli adempimenti riparatori e risarcitori siano realizzati prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#232; oramai consolidato l\u0026#8217;orientamento interpretativo che afferma la natura non prorogabile del termine, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, non pu\u0026#242; essere dichiarata l\u0026#8217;estinzione del reato (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 8 novembre-13 dicembre 2022, n. 47007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, l\u0026#8217;offerta \u003cem\u003ebanco \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicis\u003c/em\u003e, fatta dall\u0026#8217;imputato solo all\u0026#8217;udienza di comparizione, pur se prima dell\u0026#8217;apertura del dibattimento, \u0026#232; \u003cem\u003eex se \u003c/em\u003etardiva, a prescindere da (e prima ancora di) qualsivoglia valutazione di inidoneit\u0026#224;, da parte del giudice, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valutazione dell\u0026#8217;adeguatezza, o meno, dell\u0026#8217;offerta \u0026#232; logicamente successiva a quella dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; di tale termine, sicch\u0026#233; la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione che prevede il termine stesso \u0026#232; rilevante, anche solo quanto al percorso argomentativo della decisione che il giudice rimettente \u0026#232; chiamato ad adottare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la rilevanza si configura come \u0026#171;necessit\u0026#224; di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione\u0026#187; (sentenza n. 254 del 2020); ci\u0026#242; che \u0026#232; sufficiente a fondare la rilevanza della questione sollevata (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 59 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; costante la giurisprudenza di questa Corte (recentemente, sentenza n. 164 del 2023) nell\u0026#8217;affermare che, ai fini della rilevanza delle questioni, \u0026#232; sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale (tra le altre, sentenze n. 247 e n. 215 del 2021), quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo della decisione nel processo principale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 25 del 2024, n. 249 e n. 154 del 2021; ordinanza n. 194 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame del merito della questione sollevata \u0026#232; opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, cui \u0026#232; riconducibile la disposizione oggetto di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In attuazione dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla\u0026#160;legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell\u0026#8217;articolo 593 del codice di procedura penale), l\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, inserito nel Capo V dedicato alle \u0026#171;[d]efinizioni alternative del procedimento\u0026#187;, ha introdotto, nel giudizio penale innanzi al giudice di pace, la causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie o risarcitorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione stabilisce al comma 1 che il giudice di pace, \u0026#171;sentite le parti e l\u0026#8217;eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l\u0026#8217;imputato dimostra di aver proceduto, prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato\u0026#187;; il comma 2 precisa che il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato \u0026#171;solo se ritiene le attivit\u0026#224; risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice pu\u0026#242; per\u0026#242; disporre, ai sensi del comma 3, \u0026#171;la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l\u0026#8217;imputato chiede nell\u0026#8217;udienza di comparizione di poter provvedere\u0026#187; ai predetti adempimenti, dovendo per\u0026#242; dimostrare \u0026#171;di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice pu\u0026#242; imporre specifiche prescrizioni\u0026#187; e, nel caso in cui venga concessa tale sospensione, secondo il disposto del comma 4, deve fissare una nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione (durante il quale l\u0026#8217;effettivo svolgimento delle attivit\u0026#224; risarcitorie e riparatorie \u0026#232; soggetto al controllo di personale incaricato dal medesimo giudice).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, se le attivit\u0026#224; risarcitorie o riparatorie hanno avuto esecuzione, \u0026#232; previsto, al comma 5, che \u0026#171;il giudice, sentite le parti e l\u0026#8217;eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo\u0026#187;; in caso contrario, ai sensi del comma 6, deve disporre la prosecuzione del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa causa estintiva introdotta dal legislatore del 2000 ha costituito uno strumento di profonda innovazione del sistema penale, in quanto alle condotte di tipo riparatorio, fino a quel momento, era stato attribuito rilievo ai soli fini dell\u0026#8217;attenuazione della pena per avere \u0026#8211; \u0026#171;prima del giudizio\u0026#187; \u0026#8211; riparato interamente il danno mediante il suo risarcimento (art. 62, numero 6, cod. pen.) o come presupposto per ottenere alcuni benefici, anche relativi alla pena, quali la sospensione condizionale (art. 165 cod. pen.) e la liberazione condizionale (art. 176 cod. pen.), ma non anche al fine del proscioglimento dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, una speciale causa di estinzione del reato per aver riparato interamente il danno \u0026#8211; \u0026#171;prima del giudizio\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#232; stata prevista dall\u0026#8217;art. 341-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito, l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), nel prevedere la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato, l\u0026#8217;ha condizionata alla prestazione di condotte volte all\u0026#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonch\u0026#233;, ove possibile, al risarcimento del danno dallo stesso cagionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn epoca pi\u0026#249; recente \u0026#232; stato inserito nella parte generale del codice penale il nuovo istituto disciplinato dall\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. (rubricato \u0026#171;Estinzione del reato per condotte riparatorie\u0026#187;), introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 103 del 2017, modellato proprio sulla fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Non di meno l\u0026#8217;istituto previsto nel processo innanzi al giudice di pace ha conservato la sua peculiarit\u0026#224; in ragione della finalit\u0026#224; di favorire la deflazione del carico giudiziario, coniugata all\u0026#8217;esigenza di verifica che la condotta riparatoria sia anche idonea a soddisfare le \u0026#171;esigenze di riprovazione del reato\u0026#187; e \u0026#171;quelle di prevenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fatto che l\u0026#8217;imputato ponga in essere le condotte previste dal censurato art. 35, consistenti nella riparazione del danno mediante restituzione o risarcimento e nell\u0026#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non \u0026#232; di per s\u0026#233; sufficiente, in quanto \u0026#232; necessario, per la sentenza di proscioglimento, che il giudice ne valuti anche l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; a \u0026#171;soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 23 aprile-31 luglio 2015, n. 33864).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl potere di sindacare la congruit\u0026#224; e idoneit\u0026#224; della condotta riparatoria rispetto al fatto valutato nella sua globalit\u0026#224; e alla personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato \u0026#232; pertanto attribuito al giudice di pace, al quale spetta di valutare se gli adempimenti risarcitori e riparatori soddisfino le esigenze di riprovazione e prevenzione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta del legislatore, compiuta per mezzo del d.lgs. n. 274 del 2000 \u0026#232; stata, dunque, quella di strutturare la causa estintiva nel senso di attribuire al giudice di pace un potere valutativo che \u0026#8211; in linea con la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell\u0026#8217;istituto ispirato, nel suo complesso, all\u0026#8217;obiettivo della composizione non conflittuale della controversia spesso sottostante a reati di minore gravit\u0026#224; \u0026#8211; non si limita alla verifica del risarcimento in termini civilistici, ma si estende alla valutazione della congruit\u0026#224; della condotta riparatoria in rapporto anche all\u0026#8217;interesse pubblico al perseguimento degli obiettivi di prevenzione generale e speciale del sistema penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEvidente \u0026#232; anche la finalit\u0026#224; di alleggerimento del carico giudiziario, posto che la causa estintiva si applica a tutti i reati di competenza del giudice di pace, di cui all\u0026#8217;art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000, tra i quali sono ricompresi oltre i delitti procedibili a querela, anche quelli azionabili di ufficio e i reati contravvenzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Questa generale causa di estinzione del reato pu\u0026#242;, per\u0026#242;, operare, ai sensi della disposizione censurata, solo se l\u0026#8217;adempimento delle condotte riparatorie e risarcitorie avvenga \u0026#171;prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione\u0026#187; innanzi al giudice di pace, di cui all\u0026#8217;art. 29 del d.lgs. n. 274 del 2000; udienza deputata alla verifica della ritualit\u0026#224; della citazione a giudizio e della convocazione delle parti e, soprattutto, a promuovere la conciliazione tra le parti stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;udienza di comparizione l\u0026#8217;imputato pu\u0026#242; anche presentare domanda di oblazione \u0026#171;[p]rima della dichiarazione di apertura del dibattimento\u0026#187;, come prescrive il comma 6 del citato art. 29, in piena simmetria con l\u0026#8217;analoga previsione, nel giudizio ordinario, degli artt. 162 e 162-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., quanto alle contravvenzioni punite rispettivamente con l\u0026#8217;ammenda o con pene alternative (in entrambe le ipotesi la domanda di ammissione all\u0026#8217;oblazione deve esser fatta \u0026#171;prima dell\u0026#8217;apertura del dibattimento\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa stessa fase \u0026#8211; all\u0026#8217;udienza di comparizione, ma prima dell\u0026#8217;apertura del dibattimento \u0026#8211; il giudice di pace accerta la avvenuta \u0026#171;riparazione del danno\u0026#187;, ove l\u0026#8217;imputato dimostri di averla gi\u0026#224; fatta in precedenza, e ne valuta l\u0026#8217;adeguatezza e l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; secondo i parametri suddetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTerminata questa fase, il giudice dichiara aperto il dibattimento, ammette le prove richieste e procede oltre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Invece nel giudizio ordinario, non solo gli artt. 162 e 162-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., quanto all\u0026#8217;oblazione ordinaria e speciale, ma anche il successivo art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, quanto alle condotte riparatorie, prevedono come termine ultimo per perfezionare queste fattispecie di estinzione del reato la dichiarazione di apertura del dibattimento. In particolare, l\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, disposizione analoga a quella censurata, stabilisce, al primo comma, che \u0026#171;[n]ei casi di procedibilit\u0026#224; a querela soggetta a remissione il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l\u0026#8217;imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato\u0026#187;, precisando altres\u0026#236; che l\u0026#8217;estinzione del reato ha luogo anche in presenza di offerta reale ai sensi dell\u0026#8217;art. 1208 e seguenti del codice civile, \u0026#171;formulata dall\u0026#8217;imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruit\u0026#224; della somma offerta a tale titolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, il disallineamento quanto al \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003equem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eper perfezionare le condotte riparatorie tra l\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 (innanzi al giudice di pace) e l\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ecod. pen. (innanzi al giudice ordinario) si ricompone parzialmente quanto alla concessione di una sorta di termine di grazia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000 prevede che, in via eccezionale, ove l\u0026#8217;imputato dimostri di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione del danno, il giudice di pace possa sospendere il processo per un periodo non superiore a tre mesi per consentirgli di provvedere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, l\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003esecondo comma, cod. pen.\u003cem\u003e \u003c/em\u003estabilisce che se l\u0026#8217;imputato \u0026#171;dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, [\u0026#8230;] pu\u0026#242; chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento\u0026#187; e \u0026#171;in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando all\u0026#8217;esame del merito, deve innanzi tutto evidenziarsi che, diversamente da quanto sostenuto dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, questa Corte, con la sentenza n. 206 del 2011, non ha gi\u0026#224; valutato la compatibilit\u0026#224; costituzionale dello sbarramento temporale, oggetto dell\u0026#8217;odierna censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pronuncia ha, infatti, riguardato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 516 del codice di procedura penale e dell\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevedono che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento \u0026#8211; anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che gi\u0026#224; risultava dagli atti di indagine al momento dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale ovvero quando l\u0026#8217;imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni \u0026#8211; l\u0026#8217;imputato possa accedere all\u0026#8217;istituto previsto dall\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto tale disposizione non consente l\u0026#8217;ammissione \u0026#171;oltre l\u0026#8217;udienza di comparizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dichiarare inammissibile la questione per vizi formali dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, questa Corte ha affermato che la definizione del procedimento disciplinata dall\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, non costituisce un rito alternativo attivabile con una richiesta dell\u0026#8217;imputato, ma \u0026#171;una fattispecie estintiva complessa, basata su una condotta riparatoria, antecedente, di regola, all\u0026#8217;udienza di comparizione (a meno che l\u0026#8217;imputato dimostri di non averla potuta tenere in precedenza) e giudicata idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pronuncia non si \u0026#232; espressa sulla compatibilit\u0026#224; costituzionale del limite temporale, ma piuttosto sulla differente fattispecie dell\u0026#8217;accesso alla causa estintiva in caso di modifica dell\u0026#8217;imputazione nel corso del dibattimento, prospettata in analogia alla possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;imputato, nel rito ordinario, di essere ammesso, in tali casi, ai riti alternativi e, in particolare, per effetto della sentenza n. 265 del 1994, al patteggiamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, in ogni caso, sottolinearsi come del tutto differente fosse il contesto normativo nel quale la sentenza n. 206 del 2011 \u0026#232; stata adottata, atteso che, come gi\u0026#224; rilevato, soltanto di recente l\u0026#8217;ordinamento penale si \u0026#232; arricchito di istituti processuali e sostanziali significativamente costruiti attorno al ruolo fondamentale delle condotte risarcitorie e riparatorie, collocando il limite temporale massimo per il loro espletamento nella dichiarazione di apertura del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Inquadrata in questo complessivo contesto normativo, evolutosi nel tempo, la sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della dedotta violazione del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La peculiarit\u0026#224; del processo penale innanzi al giudice di pace, avente ad oggetto fatti di minore gravit\u0026#224;, risiede in un approccio duttile che non \u0026#232; quello della necessaria applicazione della pena come inesorabile conseguenza del reato: i comportamenti illeciti addebitati all\u0026#8217;imputato chiamano in gioco l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di mediazione del giudice e, ancor prima, possono essere valutati alla luce degli specifici istituti di mitigazione della risposta sanzionatoria: quello della esclusione della procedibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000) e quello dell\u0026#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 35, in esame).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostituisce, poi, prescrizione generale quella che richiede che il giudice di pace favorisca, nel corso del procedimento e per quanto possibile, la conciliazione tra le parti (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, in numerose occasioni, ha evidenziato tali peculiari connotazioni del processo penale innanzi al giudice di pace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con la sentenza n. 120 del 2019 e con l\u0026#8217;ordinanza n. 224 del 2021, dando continuit\u0026#224; a precedenti pronunce, \u0026#8211; nell\u0026#8217;affermare che l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. non \u0026#232; applicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace, operando la fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 \u0026#8211; ha evidenziato che le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, l\u0026#8217;alternativit\u0026#224; tra i due regimi risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace \u0026#8211; il quale giudica di reati di ridotta gravit\u0026#224;, espressivi di conflitti interpersonali a carattere privato \u0026#8211; e del procedimento che innanzi a lui si svolge, improntato a finalit\u0026#224; di snellezza, semplificazione e rapidit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloghi rilievi sono contenuti nella sentenza n. 47 del 2014, nella quale \u0026#232; stato affermato che \u0026#171;[i] tratti d\u0026#8217;assieme dell\u0026#8217;apparato sanzionatorio dei reati di competenza del giudice di pace, composto da sanzioni con modesto tasso di afflittivit\u0026#224; e carenti di effetti desocializzanti, da un lato; le peculiari coordinate del procedimento all\u0026#8217;esito del quale dette sanzioni sono applicate, volte a privilegiare soluzioni deflattive e conciliative, anzich\u0026#233; repressive, dall\u0026#8217;altro: sono questi gli elementi che \u0026#8211; alla luce della funzione dianzi evidenziata, intesa a dar corpo alla seconda met\u0026#224; della direttiva del \u0026#8220;diritto mite ma effettivo\u0026#8221; \u0026#8211; impediscono di scorgere nella preclusione denunciata un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al principio di uguaglianza\u0026#187;. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; la funzione del divieto censurato \u0026#232; quella di evitare che le sanzioni restino prive di concreta attitudine dissuasiva e della capacit\u0026#224; di fungere da stimolo alla collaborazione con l\u0026#8217;opera di mediazione del giudice, sicch\u0026#233; il divieto della sospensione condizionale \u0026#171;si inserisce in un sistema diversamente strutturato nel suo complesso: sistema con il quale, per quanto detto, la scelta legislativa di privilegiare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della pena \u0026#8211; allorch\u0026#233; alla sua irrogazione si pervenga \u0026#8211; pu\u0026#242; essere ritenuta ragionevolmente coerente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nella sentenza n. 64 del 2009, questa Corte ha rimarcato come proprio i tratti di semplificazione e snellezza della giurisdizione innanzi al giudice di pace ne esaltano la funzione conciliativa tramite strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima del reato, e ci\u0026#242;, per la natura delle fattispecie criminose devolute alla cognizione di tale giudice, \u0026#171;di ridotta gravit\u0026#224; ed espressive, per lo pi\u0026#249;, di conflitti a carattere interpersonale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza n. 228 del 2005 si \u0026#232;, altres\u0026#236;, affermato che \u0026#171;il decreto legislativo n. 274 del 2000 contempla forme alternative di definizione, non previste dal codice di procedura penale, che si innestano in un procedimento che concerne reati di minore gravit\u0026#224;, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo, in cui il giudice deve favorire la conciliazione tra le parti (artt. 2, comma 2, e 29, commi 4 e 5) e in cui la citazione a giudizio pu\u0026#242; avvenire anche su ricorso della persona offesa (art. 21)\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;l\u0027istituto del patteggiamento, cos\u0026#236; come delineato nel codice di procedura penale, mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della persona offesa nel procedimento davanti al giudice di pace, anche con riferimento alle forme alternative di definizione del procedimento; [\u0026#8230;] infatti, il giudice, da un lato, pu\u0026#242; escludere la procedibilit\u0026#224; per la particolare tenuit\u0026#224; del fatto, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 34, comma 2, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento e, dall\u0026#8217;altro, pu\u0026#242; pronunciare l\u0026#8217;estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 35, commi 1 e 5, solo dopo aver sentito la persona offesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Questa marcata esigenza di favorire, per il tramite dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di mediazione del giudice, la conciliazione tra le parti, anche e soprattutto mediante le condotte riparatorie dell\u0026#8217;imputato, mostra la incoerenza del termine finale, previsto dalla disposizione censurata, per porre in essere e perfezionare tali condotte; termine che scade prima che l\u0026#8217;imputato compaia innanzi al giudice stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ruolo di quest\u0026#8217;ultimo come conciliatore, il cui luogo di fisiologica esplicazione \u0026#232; proprio l\u0026#8217;udienza di comparizione, risulta impedito da un termine perentorio che, previsto prima di tale udienza, frustra la stessa funzione del giudice non consentendogli di avviare le parti, imputato e persona offesa, ad un accordo sull\u0026#8217;entit\u0026#224; della riparazione del danno e delle restituzioni e sulle modalit\u0026#224; di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Ci\u0026#242; che, invece, si imporrebbe alla luce del gi\u0026#224; richiamato principio generale di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui \u0026#171;[n]el corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti\u0026#187;, ma anche per effetto della specifica disciplina dell\u0026#8217;udienza di comparizione che stabilisce che, se il reato \u0026#232; perseguibile a querela, il giudice \u0026#171;promuove la conciliazione tra le parti\u0026#187; anche avvalendosi \u0026#171;dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio\u0026#187; (art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa preclusione, che discende dalla rigida applicazione del termine recato dalla disposizione censurata, costituisce un fattore di irragionevolezza in una sequenza procedimentale che dovrebbe, invece, favorire, proprio nell\u0026#8217;udienza di comparizione, \u0026#171;ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice\u0026#187; (ordinanza n. 11 del 2004), la conciliazione, della quale la condotta riparatoria rappresenta una modalit\u0026#224; di attuazione. L\u0026#8217;attivit\u0026#224; conciliativa e di mediazione del giudice di pace \u0026#232; irragionevolmente pregiudicata dalla previsione di un termine perentorio scaduto \u0026#171;prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo sbarramento temporale censurato finisce, altres\u0026#236;, per determinare ricadute negative sul carico giudiziario, riducendo i casi di definizione anticipata del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, la fissazione del termine \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003equem\u003c/em\u003e nella dichiarazione di apertura del dibattimento, auspicata dal giudice rimettente, consente di realizzare in modo pi\u0026#249; ampio la finalit\u0026#224; deflattiva, con evidente risparmio di attivit\u0026#224; istruttorie e di spese processuali, quando \u0026#8211; integrata la fattispecie estintiva del reato conseguente a condotte riparatorie \u0026#8211; non ha inizio alcuna attivit\u0026#224; dibattimentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Vi \u0026#232;, poi, anche un argomento \u003cem\u003ea fortiori \u003c/em\u003eche emerge dall\u0026#8217;esaminato sviluppo della normativa in proposito e dalla comparazione del distinto ruolo del giudice di pace con quello del giudice ordinario nell\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine del riscontro dei presupposti dell\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., per l\u0026#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie, il giudice ordinario deve essenzialmente valutare la congruit\u0026#224; dell\u0026#8217;offerta fatta dall\u0026#8217;imputato, ove questa non sia accettata dalla persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, al fine dell\u0026#8217;integrazione dei presupposti di cui all\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, il giudice di pace deve non solo apprezzare l\u0026#8217;adeguatezza e la completezza della riparazione, ma anche verificare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di quelle di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di questo ruolo pi\u0026#249; esteso, reso ancor pi\u0026#249; pregnante dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di conciliazione delle parti che in generale il giudice di pace \u0026#232; tenuto a svolgere, vi \u0026#232;, contraddittoriamente, un termine pi\u0026#249; stretto \u0026#8211; quello dell\u0026#8217;udienza di comparizione \u0026#8211; che stride se lo si pone a raffronto con il termine pi\u0026#249; esteso \u0026#8211; quello dell\u0026#8217;apertura del dibattimento \u0026#8211; che definisce il tempo processuale in cui l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del giudice ordinario, di verifica della sola adeguatezza delle condotte riparatorie, pu\u0026#242; estrinsecarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel processo davanti al giudice di pace, l\u0026#8217;imputato, che prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione non sia riuscito ad ottenere l\u0026#8217;accettazione della persona offesa della sua offerta di riparazione, non pu\u0026#242; contare sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; di mediazione del giudice nell\u0026#8217;udienza di comparizione, perch\u0026#233; \u0026#232; ormai gi\u0026#224; spirato il termine in esame. In mancanza di un contatto con il giudice, tanto pi\u0026#249; necessario perch\u0026#233; deve egli comunque valutare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di quelle di prevenzione, pur in presenza di accettazione della persona offesa, la prospettiva di condotte riparatorie, perfezionate gi\u0026#224; prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione, finisce per essere, quanto meno, non incoraggiata ed anzi resa incerta, frustrando cos\u0026#236; l\u0026#8217;esigenza di deflazionare questi processi per reati minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, l\u0026#8217;imputato nel processo ordinario ha un termine pi\u0026#249; ampio che comprende quello che lo vede comparire innanzi al giudice, il quale pu\u0026#242; contestualmente valutare la congruit\u0026#224; dell\u0026#8217;offerta di riparazione. Il contatto e l\u0026#8217;interlocuzione con il giudice, nell\u0026#8217;udienza di comparizione, ma prima dell\u0026#8217;apertura del dibattimento, non pu\u0026#242; che favorire il perfezionamento delle condotte riparatorie, senza che ne sia pregiudicata la spontaneit\u0026#224; nella misura in cui si tratta pur sempre di una libera scelta dell\u0026#8217;imputato per evitare il processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancanza di giustificazione di questo disallineamento dei termini tra processo innanzi al giudice di pace e processo ordinario \u0026#232; anche indirettamente mostrata dalla convergenza della disciplina, che vi \u0026#232; invece in caso di prova da parte dell\u0026#8217;imputato di non aver potuto porre in essere in precedenza la condotta riparatoria. La previsione \u0026#8211; in entrambe le ipotesi (sia \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 35, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, sia \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen.) \u0026#8211; della sospensione del processo per consentire la condotta riparatoria mostra in realt\u0026#224; la compatibilit\u0026#224; di uno stesso termine per perfezionare la condotta riparatoria e da ci\u0026#242; si rinviene un argomento ulteriore della irragionevolezza della differenziazione recata dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Non \u0026#232;, poi, senza rilievo che la previsione di un termine, che \u0026#232; gi\u0026#224; scaduto all\u0026#8217;udienza di comparizione, \u0026#232; eccentrico e asistematico se si considera che il diverso termine dell\u0026#8217;apertura del dibattimento si rinviene in numerosi altri istituti, oltre quello dell\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.: nell\u0026#8217;oblazione ordinaria (art. 162 cod. pen.) e speciale (art. 162-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen.), nell\u0026#8217;oblazione innanzi allo stesso giudice di pace (art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 274 del 2000), nella richiesta di sospensione con messa alla prova (artt. 464-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 464-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee 464-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003ecod. proc. pen.), nonch\u0026#233; nella diminuente del risarcimento del danno (art. 62, numero 6, cod. pen.) o del ravvedimento operoso (art. 452-\u003cem\u003edecies\u003c/em\u003e cod. pen.) e nella riparazione del danno \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 341-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, con riferimento ai reati a citazione diretta, l\u0026#8217;art. 554-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. pen., recentemente introdotto dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e),\u0026#160;del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della\u0026#160;legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), ha inserito una udienza di comparizione predibattimentale, proprio per favorire il ricorso a strumenti di giustizia riparativa; \u0026#232; risultato infatti ampliato il momento in cui possono esplicarsi le attivit\u0026#224; per le quali \u0026#232; previsto, come termine, l\u0026#8217;apertura del dibattimento e tra queste vi sono, appunto, le condotte riparatorie \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 162-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ecod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; conferma che il riallineamento del termine in esame, con la sua fissazione nell\u0026#8217;apertura del dibattimento, \u0026#232; in linea con il processo penale in generale ed \u0026#232; pienamente compatibile, in particolare, anche con quello innanzi al giudice di pace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In conclusione, la previsione della inderogabile anteriorit\u0026#224; delle condotte riparatorie, previste dalla disposizione censurata, rispetto all\u0026#8217;udienza di comparizione non risponde ad alcuna logica giustificazione, tenendo conto delle peculiarit\u0026#224; che connotano la giurisdizione penale del giudice di pace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata va individuata, nel verso prospettato dal rimettente, collocando al momento dell\u0026#8217;apertura del dibattimento il termine finale perch\u0026#233; l\u0026#8217;imputato possa porre in essere le condotte riparatorie idonee alla dichiarazione di estinzione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell\u0026#8217;estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate \u0026#171;prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;prima della dichiarazione di apertura del dibattimento\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Rimane assorbito l\u0026#8217;ulteriore profilo della sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell\u0026#8217;estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate \u0026#171;prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;prima della dichiarazione di apertura del dibattimento\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240321145801.pdf","oggetto":"Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Mancata previsione che l\u0027imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparit\u0026#224; di trattamento, in considerazione di quanto previsto dall\u0027art. 162-ter codice penale, tra imputati di reati di competenza del giudice di pace e imputati di reati di competenza del tribunale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46077","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Presupposti - Necessità che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull\u0027esercizio della funzione giurisdizionale. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi fini della rilevanza della questione incidentale, è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo della decisione nel processo principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 25/2024 - mass. 46001; S. 164/2023 - mass. 45760; S. 249/2021 - mass. 44409; S. 247/2021- mass. 44378; S. 215/2021 - mass. 44280; S. 154/2021; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 254/2020 - mass. 43014; O. 194/2022 - mass. 44996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46078","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46078","titoletto":"Processo penale - In genere - Procedimento davanti al giudice di pace - Peculiarità - Competenza su reati di ridotta gravità ed espressivi, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale\u{A0}- Conseguente preminente funzione conciliativa assegnata a tale giudice - Prevista estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Ratio - Favor per la composizione non conflittuale della controversia e per l\u0027alleggerimento del carico giudiziario (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell\u0027art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell\u0027estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell\u0027udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»). (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl processo penale innanzi al giudice di pace presenta connotazioni peculiari che si collegano – per la natura dei reati devoluti alla sua cognizione, di ridotta gravità ed espressivi, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale di carattere privato – alla funzione conciliativa assegnata a tale giudice, anche tramite strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima del reato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 47/2014 - mass. 37772, 37773; S. 64/2009 - mass. 33226; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 228/2005 - mass. 29445\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’istituto dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie previsto nel processo innanzi al giudice di pace è ispirato, nel suo complesso, all’obiettivo della composizione non conflittuale della controversia spesso sottostante a reati di minore gravità e a finalità di alleggerimento del carico giudiziario.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Lo sbarramento temporale, previsto dalla disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì per porre in essere e perfezionare le condotte riparatorie, è del tutto incoerente rispetto all’esigenza di favorire nel procedimento davanti al giudice di pace la conciliazione tra le parti tramite l’attività di mediazione assegnata a tale giudice, il cui luogo di fisiologica esplicazione è proprio l’udienza di comparizione: un termine perentorio che scade prima che l’imputato compaia innanzi al giudice ne pregiudica infatti irragionevolmente la funzione conciliativa, non consentendogli di avviare le parti ad un accordo, con ricadute negative anche sul carico giudiziario. Risulta poi contraddittorio che a fronte del ruolo più esteso attribuito al giudice di pace nella verifica dei presupposti per l’estinzione del reato – dovendo egli non solo apprezzare l’adeguatezza e la completezza della riparazione, ma anche verificare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione – sia previsto un termine più stretto rispetto a quello dell’apertura del dibattimento stabilito per il giudice ordinario dall’art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. in relazione all’omologo istituto. Infine, la previsione di un termine, che è già scaduto all’udienza di comparizione, è eccentrica e asistematica, posto che in numerosi altri istituti del processo penale il termine è costituito dall’apertura del dibattimento). (\u003cem\u003ePrecedente: O. 11/2004 - mass. 28185\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46077","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"28/08/2000","data_nir":"2000-08-28","numero":"274","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art35"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44793","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 45/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1330","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44330","autore":"Aiuti V.","titolo":"Estinzione del reato e condotte riparatorie nella giustizia di pace","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"604","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44900","autore":"Caraceni L.","titolo":"Incostituzionale l\u0027art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: il paradigma riparativo “si piega” all\u0027efficienza del processo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44690","autore":"Ciavola A.","titolo":"La Corte costituzionale riallinea il termine per l’adempimento delle condotte riparatorie e rilancia la vocazione conciliativa del procedimento davanti al giudice di pace","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44385","autore":"de Gioia V.","titolo":"Corte costituzionale: davanti al GdP l\u0027imputato può procedere alla riparazione del danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"337","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44911","autore":"De Gioia V.","titolo":"Corte costituzionale: davanti al gdp l’imputato può procedere alla riparazione del danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Archivio giuridico della circolazione, dell\u0027assicurazione e della responsabilità","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"286","note_abstract":"Anche in Riv. Pen. 4/2024.","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45683","autore":"Esposito C.","titolo":"I ruoli e le responsabilità del revisore contabile nel contesto delle società di capitali chiuse","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giustizia civile","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"749","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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