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AZZARITI - Rel. CAPPI                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Dott. GAETANO  AZZARITI,  Presidente  -  Avv.  \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof.  \r\n ERNESTO  BATTAGLINI  -  Dott.  MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO  \r\n GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof.   ANTONINO PAPALDO  -  \r\n Prof.  MARIO BRACCI - Prof.  NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO -  \r\n Prof. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI, Giudici,                     \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 26 del D.P.R.  \r\n 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1958  \r\n dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra  Galigani  \r\n Roberto e l\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.  \r\n 22  del  Registro  ordinanze  del  1958  e  pubblicata  nella  Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 148 del 21 giugno 1958.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 marzo  1959  la  relazione  del  \r\n Giudice Giuseppe Cappi;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  gli  avv.  Giorgio Balladore Pallieri e Luciano Stanghellini  \r\n per il Galigani, e l\u0027avv. Guido Nardone per l\u0027Istituto nazionale  della  \r\n previdenza sociale.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Galigani Roberto era un invalido del lavoro e godeva della relativa  \r\n pensione  da parte dell\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale. In  \r\n forza del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222  (assunzione  obbligatoria  \r\n dei  mutilati  ed  invalidi del   lavoro, di guerra e per servizio), fu  \r\n assunto in qualit\u0026#224; di operaio presso il cotonificio Villa  Cortese  di  \r\n Pistoia, continuando a  percepire la pensione.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  data  26  aprile 1957, venne emanato il D.P.R. n.  818 il quale  \r\n all\u0027art. 26 disponeva la sospensione del pagamento  della  pensione  di  \r\n invalidit\u0026#224;   \"quando   l\u0027avente  diritto  presti  la  sua  opera  alle  \r\n dipendenze  di  terzi  in  forza  della  legislazione  speciale   sulla  \r\n assunzione  obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, di guerra  \r\n e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno  \r\n normale  che aveva anteriormente al riconoscimento dell\u0027invalidit\u0026#224;, se  \r\n si tratta di operaio, della met\u0026#224;, se si tratta di impiegato\".           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il Galigani, il quale si trovava nelle condizioni di essere colpito  \r\n dal provvedimento di sospensione della pensione, con atto notificato il  \r\n 31 ottobre 1957 citava avanti il Tribunale di Pistoia l\u0027Istituto  della  \r\n previdenza  sociale  esponendo  che  l\u0027Istituto  col primo novembre gli  \r\n avrebbe sospeso il pagamento della pensione di invalidit\u0026#224;, in base  al  \r\n predetto  art.  26, del quale l\u0027Istituto aveva reso nota l\u0027applicazione  \r\n anche con appositi comunicati stampa.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ci\u0026#242;  premesso,  il  Galigani  testualmente   concludeva:   \"previa  \r\n sospensione   del   giudizio  e  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  \r\n costituzionale, in accoglimento  della  istanza  formulata  dall\u0027attore  \r\n perch\u0026#233;  sia  dichiarata  la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 26  \r\n del D.P.R. n. 818 del 1957 per violazione degli art. 76 e 77 p.p. della  \r\n Costituzione,  condannare  l\u0027Istituto  della   previdenza   sociale   a  \r\n ripristinare  il pagamento della  pensione di invalidit\u0026#224; finora goduta  \r\n da Galigani Roberto a far tempo dal giorno successivo  a  quello  della  \r\n pubblicazione   della  decisione     della  Corte  costituzionale;  con  \r\n condanna, ove del caso, alla corresponsione  degli  arretrati  e  cogli  \r\n interessi dalle scadenze successive alla pubblicazione in questione\".    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  costituiva  in giudizio l\u0027Istituto della previdenza sociale, il  \r\n quale  preliminarmente  eccepiva  l\u0027improponibilit\u0026#224;  dell\u0027azione,   in  \r\n quanto il Galigani, in base alla norma generale contenuta nell\u0027art. 460  \r\n Cod.    proc.  civ.,  avrebbe  dovuto,  prima  di  promuovere  l\u0027azione  \r\n giudiziaria, esperire la via amministrativa e, precisamente,  adire  il  \r\n Comitato  esecutivo dell\u0027Istituto come previsto dell\u0027art. 97 del R.D.L.  \r\n 4 ottobre 1935, n. 1827.  Per  quanto  poi  riguardava  l\u0027eccezione  di  \r\n illegittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957,  \r\n n.  818,  l\u0027Istituto  sosteneva  che  l\u0027eccezione  era   manifestamente  \r\n infondata.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  Tribunale,  con  sentenza  parziale  24 aprile 1958, respingeva  \r\n l\u0027eccezione  di  improponibilit\u0026#224;  dell\u0027azione  e  nella  stessa  data,  \r\n ritenuta  rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata  \r\n la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, pronunciava ordinanza  con  \r\n la  quale disponeva la sospensione del processo e la trasmissione degli  \r\n atti alla Corte costituzionale.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  veniva  regolarmente  notificata  al  Presidente   del  \r\n Consiglio  dei  Ministri,  comunicata  ai Presidenti delle due Camere e  \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1958, n. 148.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Circa la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  l\u0027ordinanza  del  \r\n Tribunale sostanzialmente osserva quanto segue. L\u0027art. 37 della legge 4  \r\n aprile  1952, n.   218 (legge delegante), aveva disposto: \"Entro cinque  \r\n anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con  decreto  \r\n del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro  \r\n e  la  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro,  \r\n potranno essere emanate, in conformit\u0026#224; dei principi e dei criteri  cui  \r\n si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione,  \r\n nonch\u0026#233; norme intese a:                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1)  coordinare  le  vigenti  norme  sulle assicurazioni sociali con  \r\n quelle della presente legge, anche per  quanto  riflette  l\u0027ordinamento  \r\n dei servizi;                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2)  raccogliere  in  un unico testo le disposizioni che regolano la  \r\n materia\".                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il Tribunale, ritenuto che relativamente al citato  art.    26  non  \r\n poteva  trattarsi  -  come  \u0026#232;  pacifico  inter partes - n\u0026#233; di   norma  \r\n transitoria n\u0026#233; di redazione di un testo unico, osserv\u0026#242;  che  non  era  \r\n manifestamente  infondata  l\u0027eccezione  che  il  D.P.R. n. 818 del 1957  \r\n avesse ecceduto i limiti della delega contenuti nel  citato  art.    37  \r\n della legge delegante e fosse quindi costituzionalmente illegittimo. Al  \r\n riguardo  il Tribunale osserv\u0026#242; che l\u0027art. 26 del decreto presidenziale  \r\n non poteva costituire norma di attuazione  della  legge  delegante  n\u0026#233;  \r\n effetto  di  coordinamento fra tale legge e le vigenti norme in materia  \r\n di assicurazioni sociali.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Avanti  questa  Corte  si  costituiva  l\u0027attore  Galigani  Roberto,  \r\n rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Ignazio  Granelli  e Luciano  \r\n Stanghellini, i quali, in  data  11  luglio  1958,  depositavano  nella  \r\n cancelleria  le  proprie  deduzioni, nelle quali concludevano chiedendo  \r\n che la Corte dichiarasse l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art..  26  \r\n del D.P.R. 26 aprile 1957, n.  818.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si   costituiva   pure   l\u0027Istituto   della   previdenza   sociale,  \r\n rappresentato  e  difeso   dagli   avvocati   Massimo   Aureli,   Mario  \r\n Pizzicannella,  Guido  Nardone  e  Pierino  Pierini, i quali nelle loro  \r\n deduzioni, depositate il  10  luglio  1958,  chiedevano  che  la  Corte  \r\n dichiarasse infondata l\u0027eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  patrocinio  dell\u0027attore  Galigani  fonda  la propria tesi sulle  \r\n seguenti argomentazioni, che  riecheggiano  quelle  dell\u0027ordinanza  del  \r\n Tribunale.  La  questione  consiste  nel vedere se il pi\u0026#249; volte citato  \r\n articolo 26 possa rientrare nella categoria delle norme di attuazione o  \r\n in quella del coordinamento. Il patrocinio dell\u0027attore  lo  nega  e  al  \r\n riguardo osserva che non pu\u0026#242; trattarsi di norma di attuazione, perch\u0026#233;  \r\n tale  norma  non pu\u0026#242; per definizione creare ipotesi nuove, sconosciute  \r\n alla legge attuata, ma solo dettare con crete particolari  disposizioni  \r\n necessarie  per  l\u0027applicazione  delle  norme  gi\u0026#224; impartite in via di  \r\n massima. In altri termini, la norma di attuazione pu\u0026#242;  solo  stabilire  \r\n le  specifiche  modalit\u0026#224;  con  cui in concreto dovranno attuarsi nelle  \r\n particolari ipotesi  quelle  norme  che,  per  la  loro  ampia  portata  \r\n generale, presenterebbero delle difficolt\u0026#224; di pratica applicazione.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella  specie  -  continua il patrocinio del Galigani - l\u0027art.  26,  \r\n lungi dal costituire una attuazione particolare e   concreta  di  norme  \r\n generali  contenute  nella  legge  delegante,    rappresenta una vera e  \r\n propria innovazione. Infatti, mentre l\u0027art. 12 di tale  legge  sancisce  \r\n che  ai  titolari  di pensione che prestino la propria opera retribuita  \r\n alle dipendenze di terzi la pensione  viene  ridotta  di  un  quarto  e  \r\n comunque  non  oltre il 25% della retribuzione, l\u0027art. 26 prescrive che  \r\n la pensione viene  completamente  sospesa  quando  la  retribuzione  di  \r\n titolare  risulta  superiore  al  terzo  del guadagno normale che aveva  \r\n anteriormente al  riconoscimento  dell\u0027invalidit\u0026#224;,  se  si  tratta  di  \r\n operaio, o della met\u0026#224;, se si tratta di impiegato.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Da  quanto  sopra  il  patricinio  del  Galigani  deduce che fra la  \r\n riduzione automatica della pensione prevista dall\u0027art. 12  della  legge  \r\n delegante  e  la sospensione disposta dall\u0027art. 26 del decreto delegato  \r\n esiste un contrasto formale e sostanziale, per cui il secondo  articolo  \r\n non  pu\u0026#242;  venir  considerato  come    norma  di attuazione della legge  \r\n delegante.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  carattere  innovativo  dell\u0027art.  26 esclude anche ad evidenza,  \r\n secondo il Galigani, che si possa  trattare  di  coordinamento  fra  le  \r\n vigenti   norme  sulle  assicurazioni  sociali  e  quelle  della  legge  \r\n delegante.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  patrocinio  dell\u0027Istituto   nelle   sue   deduzioni   risolleva  \r\n l\u0027eccezione gi\u0026#224; proposta avanti al Tribunale, fondata come si \u0026#232; visto  \r\n sulla violazione dell\u0027art. 460 Cod. proc. civile. Solleva poi anche una  \r\n eccezione  che  non  figura proposta in sede di  merito, sostenendo che  \r\n l\u0027attore difettava di interesse ad agire, perch\u0026#233; nel momento nel quale  \r\n inizi\u0026#242; l\u0027azione giudiziaria (31 ottobre 1957) nessun provvedimento  di  \r\n sospensione  della    pensione  era  stato  preso  a di lui carico. (Al  \r\n riguardo,  in  linea  di  fatto,  risulta  che  il   provvedimento   di  \r\n sospensione  fu  preso il 4 dicembre 1957). Dalle surriferite eccezioni  \r\n di  improponibilit\u0026#224;  o   improcedibilit\u0026#224;   dell\u0027azione   di   merito,  \r\n l\u0027Istituto   deduce  poi  la  conseguenza  della  improponibilit\u0026#224;  del  \r\n giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, in  quanto,  mentre,  in  base  \r\n all\u0027art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, tale giudizio non pu\u0026#242; avere se  \r\n non  carattere  incidentale,  cio\u0026#232;  sorgere  nel  corso di un giudizio  \r\n principale di merito, nella specie tale  giudizio  non  avrebbe  potuto  \r\n essere proposto e, quindi, non aveva giuridica esistenza.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto  al  merito  della  questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n.   818,  l\u0027Istituto  osserva  che  \r\n esso ben pu\u0026#242; costituire norma di attuazione della legge 4 aprile 1952,  \r\n n. 218.  Al riguardo l\u0027Istituto sostiene che le norme di attuazione non  \r\n possono  venire  equiparate \"a quelle di mera esecuzione di una legge\",  \r\n giacch\u0026#233; per emanare norme del genere non sarebbe certo occorsa  delega  \r\n al  Governo  da parte del potere legislativo. La concessione di delega,  \r\n espressamente  comprensiva  della  facolt\u0026#224;   di   emanare   norme   di  \r\n attuazione,  implica  non  soltanto  la  distinzione fra queste norme e  \r\n quelle regolamentari e di esecuzione, bens\u0026#236; anche la possibilit\u0026#224;  che  \r\n le  norme  del  genere  non siano in immediato, diretto rapporto con le  \r\n disposizioni testuali della legge di delega e possano  anche  attingere  \r\n il  loro  contenuto  a principi insiti nella legge medesima. L\u0027Istituto  \r\n rileva che tali principi  si  possono  sintetizzare  nel  concetto  che  \r\n l\u0027ordinamento   previdenziale   si  propone  \"in  modo  particolare  di  \r\n assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di  vita  in  \r\n caso  di  invalidit\u0026#224; e di vecchiaia, in conformit\u0026#224; dell\u0027art. 38 della  \r\n Costituzione\".                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Alla stregua delle surriferite  osservazioni,  l\u0027Istituto  conclude  \r\n che  nella  specie  non  sussiste il vizio costituzionale di eccesso di  \r\n delega. Che se, prosegue l\u0027Istituto, l\u0027art. 26  non  dovesse  ritenersi  \r\n norma   di  attuazione,  esso  sarebbe  pur  sempre  costituzionalmente  \r\n legittimo in quanto costituirebbe  un  atto  di  coordinamento  fra  le  \r\n vigenti   norme  sulle  assicurazioni  sociali  e  quelle  della  legge  \r\n delegante, coordinamento di cui la legge aveva dato espresso mandato al  \r\n potere esecutivo.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027art.  26  infatti   costituirebbe   coordinamento   fra   diverse  \r\n disposizioni  nascenti  da  principi  generali,  principalmente  quello  \r\n \"secondo il quale la  previdenza  sociale  adempie,  in  aderenza  alle  \r\n finalit\u0026#224;  di  carattere pubblico che le sono proprie, alla funzione di  \r\n \"\u0027sollievo dal bisogno\", garantendo ai lavoratori, in ogni  evento  che  \r\n il bisogno suscita, quei \"mezzi adeguati alle loro esigenze vitali \" di  \r\n cui parla l\u0027art. 38 della Costituzione\".                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ambedue  le parti hanno presentato memorie. In quella del Galigani,  \r\n a firma dell\u0027avvocato Giorgio Balladore  Pallieri  e  avvocato  Luciano  \r\n Stanghellini,  si  sostiene  anzitutto  che,  data  l\u0027indipendenza  del  \r\n giudizio di merito a quo da quello di legittimit\u0026#224;  costituzionale,  la  \r\n eccezione  di   improponibilit\u0026#224;  dell\u0027azione,  decisa e respinta dalla  \r\n sentenza del Tribunale, non deve formare oggetto di giudizio  da  parte  \r\n della Corte.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sul  punto  della  costituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 26 del D.P.R. n. 818  \r\n del 1957, il Galigani sviluppa gli argomenti  da  lui  gi\u0026#224;  esposti  a  \r\n sostegno della illegittimit\u0026#224;.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Istituto  della previdenza sociale si rimette alle sue precedenti  \r\n deduzioni per  quanto  riguarda  le  questioni  di  improponibilit\u0026#224;  o  \r\n improcedibilit\u0026#224;,  sia  dell\u0027azione  di  merito  che  del  giudizio  di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale; questioni che poi ha sviluppato ampiamente  \r\n nella discussione orale.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sul punto  della  costituzionalit\u0026#224;  dell\u0027art.  26,  l\u0027Istituto  ne  \r\n sostiene   la   legittimit\u0026#224;,   osservando  che  esso  ben  pu\u0026#242;  venir  \r\n considerato  norma  di   attuazione   o   effetto   di   coordinamento,  \r\n specialmente  perch\u0026#233;  discenderebbe come conseguenza e applicazione di  \r\n principi generali ai quali si informano e la legge di delega e le varie  \r\n altre in materia di assicurazioni sociali.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - L\u0027Istituto della previdenza sociale nelle sue deduzioni avanti  \r\n la  Corte  ha  insistito  nelle  eccezioni  di  improponibilit\u0026#224;  e  di  \r\n improcedibilit\u0026#224; dell\u0027azione di merito, che gi\u0026#224; aveva sollevato avanti  \r\n al  Tribunale.  Si sosteneva che in base al disposto dell\u0027art. 460 Cod.  \r\n proc. civ. il Galigani, prima di iniziare l\u0027azione  avanti  l\u0027autorit\u0026#224;  \r\n giudiziaria   avrebbe   dovuto  esperire  la    via  amministrativa,  e  \r\n precisamente adire il Comitato esecutivo dell\u0027Istituto,  come  previsto  \r\n dall\u0027art.  97  del  R.D.  4  ottobre 1935, n. 1827. Nella sua memoria e  \r\n nella discussione orale il patrocinio dell\u0027Istituto  sollev\u0026#242;  un\u0027altra  \r\n eccezione.  Sostenne cio\u0026#232; che il Galigani, al quale nel momento in cui  \r\n spicc\u0026#242; la citazione (31 ottobre 1957) non era ancora stata sospesa  la  \r\n pensione,  mancava  di  interesse  ad  agire, non potendosi chiedere il  \r\n ripristino del pagamento di una  pensione  che  non  era  stato  ancora  \r\n sospeso.  (Nella  narrativa  del  fatto  gi\u0026#224;  si  \u0026#232;  rilevato  che il  \r\n pagamento era stato  poi  sospeso  il  4  dicembre  1957.  La  sentenza  \r\n parziale  che  dichiar\u0026#242;  proponibile  l\u0027azione  del Galigani \u0026#232; del 24  \r\n aprile 1958).                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Circa le due surriferite eccezioni di  improponibilit\u0026#224;  o  di  \r\n improcedibilit\u0026#224;  dell\u0027azione  di merito la Corte osserva quanto segue.  \r\n Per ci\u0026#242; che riguarda la seconda (mancanza  di interesse ad  agire)  \u0026#232;  \r\n evidente  che  non  pu\u0026#242;  venir  presa  in  considerazione, giacch\u0026#233; \u0026#232;  \r\n attinente al giudizio di merito, sul  quale  la  Corte,  investita  del  \r\n giudizio  di  costituzionalit\u0026#224;, non pu\u0026#242; interferire, salvo che per la  \r\n verifica  del  presupposto   della   rilevanza   della   questione   di  \r\n costituzionalit\u0026#224;  per  la  decisione  di merito; presupposto che nella  \r\n specie risulta dall\u0027ordinanza di rinvio. Lo stesso \u0026#232; a  dirsi  per  la  \r\n prima  eccezione  (violazione  dell\u0027art.  460 Cod. proc.   civ.) che il  \r\n Tribunale ha respinto con la motivata sentenza parziale 24 aprile 1958.  \r\n Il patrocinio dell\u0027Istituto ha criticato  la  sentenza  del  Tribunale,  \r\n contro  la quale ha dichiarato di aver interposto appello; ma \u0026#232; chiaro  \r\n che trattasi anche qui  di  una  questione  attinente  al  giudizio  di  \r\n merito, sulla quale la Corte, che \u0026#232; investita soltanto delle questioni  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale, non pu\u0026#242; interferire.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.   -  Dalle  surriferite  eccezioni  l\u0027Istituto  deduce  poi  che  \r\n improponibile    sarebbe    l\u0027attuale    giudizio    di    legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale, in quanto tale giudizio non pu\u0026#242; avere se non carattere  \r\n incidentale,  sorgere  cio\u0026#232;  nel  corso  di  un  giudizio  principale,  \r\n giudizio che, nel caso, non avrebbe potuto essere proposto  e,  quindi,  \r\n non  aveva  giuridica esistenza. Al riguardo la Corte osserva che se \u0026#232;  \r\n vero che nei casi previsti dall\u0027art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  \r\n 87,  il  giudizio  di legittimit\u0026#224; costituzionale non pu\u0026#242; avere se non  \r\n carattere incidentale, altrettanto \u0026#232; vero che all\u0027uopo \u0026#232;  sufficiente  \r\n che  un  giudizio di merito sia stato di fatto instaurato, il che nella  \r\n specie non \u0026#232; dubbio. La Corte, data  l\u0027indipendenza  del  giudizio  di  \r\n merito  da  quello di legittimit\u0026#224; costituzionale, non pu\u0026#242; scendere ad  \r\n esaminare se il  primo  sia  stato  iniziato  in  modo  proceduralmente  \r\n regolare.  Quanto  infine  al rilievo che la  sentenza del Tribunale di  \r\n Pistoia sarebbe stata appellata, \u0026#232; ovvio rilevare che nessuna norma di  \r\n legge  impone  che  per  dare  ingresso  all\u0027azione   di   legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale le questioni di proponibilit\u0026#224; o  di altre pregiudiziali  \r\n del  giudizio  di merito debbano  essere definite con sentenza non pi\u0026#249;  \r\n impugnabile. La definitiva decisione di  tali  questioni  potr\u0026#224;  avere  \r\n riflessi  sulla  singola  causa,  ma  non  pu\u0026#242;  toccare il giudizio di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, il quale  \u0026#232;  assolutamente  autonomo  nel  \r\n proprio   svolgimento,   e   indipendente   dalle  sorti  del  giudizio  \r\n principale.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pertanto le eccezioni pregiudiziali sollevate dall\u0027Istituto  devono  \r\n essere respinte.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4. - Il vizio denunciato \u0026#232; di eccesso di delega.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  legge  di  delega  \u0026#232;  quella  del  4  aprile  1952,  n.   218,  \r\n sull\u0027ordinamento delle pensioni dell\u0027assicurazione obbligatoria per  la  \r\n invalidit\u0026#224;,  la  vecchiaia  e  i  superstiti.  Essa  contiene numerose  \r\n disposizioni. Il titolo I dice: \"Modificazioni e integrazioni al  regio  \r\n decreto  legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio  \r\n 1939, n. 1272, e successive modificazioni\". Il titolo II:  \"Adeguamenti  \r\n delle  pensioni  per  l\u0027invalidit\u0026#224;,  la  vecchiaia e i superstiti\". Il  \r\n titolo III: \"Disposizioni transitorie e   finali\",  diviso  in  ben  12  \r\n lunghi  articoli  con  numerose tabelle. Si comprende pertanto come sia  \r\n apparsa opportuna la concessione di delega al Governo, tanto  pi\u0026#249;  che  \r\n numerose  disposizioni  legislative  in  materia esistevano anche prima  \r\n della legge 4 aprile  1952,  n.    218.  La  delegazione  \u0026#232;  contenuta  \r\n nell\u0027art.  37 cos\u0026#236; formulato: \"Entro cinque anni dalla data di entrata  \r\n in vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  della  \r\n Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  del lavoro e della previdenza  \r\n sociale di  concerto  col  Ministro  per  il  tesoro,  potranno  essere  \r\n emanate,  in  conformit\u0026#224;  dei  principi e dei criteri direttivi cui si  \r\n informa la presente legge, disposizioni  transitorie  e  di  attuazione  \r\n nonch\u0026#233; norme intese a:                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1)  coordinare  le  vigenti  norme  sulle assicurazioni sociali con  \r\n quelle della presente legge, anche per  quanto  riflette  l\u0027ordinamento  \r\n degli organi e dei servizi;                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2)  raccogliere  in  un unico testo le disposizioni che regolano la  \r\n materia\".                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In base alla citata legge di delega fu emanato il D.P.R. 26  aprile  \r\n 1957,  n.  818, contenente fra gli altri l\u0027art. 26 del seguente tenore:  \r\n \"Il pagamento della pensione di invalidit\u0026#224; \u0026#232; sospeso quando  l\u0027avente  \r\n diritto   presti  opera  alle  dipendenze  di  terzi,  in  forza  della  \r\n legislazione  speciale  sulla  assunzione  obbligatoria  dei mutilati o  \r\n invalidi del lavoro, di guerra e per  servizio,  con  una  retribuzione  \r\n superiore  ad  un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al  \r\n riconoscimento dell\u0027invalidit\u0026#224; se si tratta di operaio, o alla  met\u0026#224;,  \r\n se si tratta di impiegato\".                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Oggetto  della  censura  di  legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; appunto  \r\n l\u0027art.  26  dinanzi  citato,  sostenendosi  dall\u0027attore    Galigani,  e  \r\n contestandosi   dall\u0027Istituto,   che   esso  eccede  i    limiti  della  \r\n delegazione.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nella controversia erano in discussione  tre  norme  di  legge:  la  \r\n prima,  contenuta  nel  citato art. 26; la seconda,  nell\u0027art. 12 della  \r\n legge di delegazione, dispone: \"Ai titolari di pensione che prestano la  \r\n propria opera retribuita  alle  dipendenze  di  altri,  il  trattamento  \r\n complessivo di pensione previsto dalla presente legge \u0026#232; ridotto di una  \r\n quota  pari  ad  un  quarto  del  trattamento  stesso,  salvo quanto \u0026#232;  \r\n disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a  dichiarare  al  \r\n proprio  datore di lavoro la loro qualit\u0026#224; di pensionati. La trattenuta  \r\n di cui al precedente comma non pu\u0026#242; superare  il  25  per  cento  della  \r\n retribuzione\".  La  terza  norma  infine  \u0026#232; contenuta nell\u0027art. 10 del  \r\n R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,  convertito,  con  modificazioni,  nella  \r\n legge  6 luglio 1939, n. 1272, articolo che \u0026#232; del seguente tenore: \"Si  \r\n considera invalido  l\u0027assicurato  la  cui  capacit\u0026#224;  di  guadagno,  in  \r\n occupazioni  confacenti  alle  sue  attitudini,  sia  ridotta  in  modo  \r\n permanente, per infermit\u0026#224; o difetto fisico o mentale,  a  meno  di  un  \r\n terzo  del  suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della met\u0026#224;,  \r\n per gli impiegati. La pensione di invalidit\u0026#224; \u0026#232;  soppressa  quando  la  \r\n capacit\u0026#224;  di  guadagno  del  pensionato  cessi  di essere inferiore ai  \r\n limiti indicati al primo comma\".                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5. - La controversia, quale si ricava dalle deduzioni delle  parti,  \r\n si  pu\u0026#242; sintetizzare nel modo seguente.  L\u0027attore osserva che la legge  \r\n di delega aveva dato mandato al Governo di emanare norme di  attuazione  \r\n e  di  coordinamento in conformit\u0026#224; dei principi e dei criteri cui essa  \r\n legge si informa; mentre l\u0027art. 26 non potrebbe essere  ritenuto  norma  \r\n di  attuazione  n\u0026#233;  di coordinamento, donde il vizio di illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale per  eccesso  di  delega.  L\u0027Istituto  della  previdenza  \r\n sociale per contro  nega che sussista tale eccesso.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     6.  -  La  Corte ritiene che la norma dell\u0027art. 26 non possa essere  \r\n considerata norma di attuazione o norma  di  coordinamento,  rientrante  \r\n nei limiti della delegazione.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Superfluo  sarebbe  qui  discutere  in generale circa la estensione  \r\n delle potest\u0026#224; conferibili al Governo con le  leggi  di  delegazione  o  \r\n circa  la  nozione di norma di attuazione e il contenuto che \u0026#232; proprio  \r\n delle norme di coordinamento.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Certo \u0026#232; che, per  quanto  ampie  siano  le  facolt\u0026#224;  delegate  al  \r\n Governo  nei  singoli  casi,  con  la legge delegata non possono essere  \r\n dettate norme in contrasto con quelle contenute nella stessa  legge  di  \r\n delegazione;  n\u0026#233;  si  potrebbero  mai  qualificare norme di attuazione  \r\n quelle che contrastassero con le norme della legge alla quale  dovrebbe  \r\n essere data attuazione.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Se  si  raffronta l\u0027art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.  818, con  \r\n l\u0027art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952,  n.  218,  evidente  \r\n appare  il  contrasto,  in  quanto  che in luogo della riduzione di una  \r\n quota del trattamento di pensione che la legge di delega dispone quando  \r\n il  pensionato presta opera alle dipendenze di altri, la legge delegata  \r\n dispone che il pagamento sia sospeso. \u0026#200; chiaro che la sospensione  del  \r\n pagamento  \u0026#232;  cosa  ben diversa dalla riduzione. L\u0027art. 26 della legge  \r\n delegata non \u0026#232; quindi   norma di  attuazione,  onde  non  pu\u0026#242;  essere  \r\n negato  l\u0027eccesso  di  delega che importa la illegittimit\u0026#224; della norma  \r\n contenuta nell\u0027art. 26.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     7. - N\u0026#233; sarebbe possibile considerare la norma dettata nel  l\u0027art.  \r\n 26  come  norma di coordinamento, ricollegata all\u0027art. 10 del R.D.L. 14  \r\n aprile 1939, n.   636, in  quanto  alla    revoca  della  pensione  ivi  \r\n disposta sostituirebbe la semplice sospensione del pagamento, riuscendo  \r\n cos\u0026#236;  pi\u0026#249;  favorevole  ai  pensionati,  come  l\u0027INPS  sostiene  ma il  \r\n Galigani nega.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ai fini della causa \u0026#232; sufficiente rilevare  che  la  funzione  del  \r\n coordinamento  \u0026#232; di armonizzare secondo criteri di logica e di tecnica  \r\n giuridica una serie di norme contenute in uno o pi\u0026#249;  testi  di  legge,  \r\n non   gi\u0026#224;   quello   di   introdurre  norme  nuove,  quale  \u0026#232;  quella  \r\n dell\u0027impugnato art. 26 che nessun riferimento ha con il menzionato art.  \r\n 10 della legge del 1939.  Baster\u0026#224; qui considerare che la  ipotesi  per  \r\n la quale il detto art. 10 disponeva la revoca della pensione \u0026#232; diversa  \r\n da  quella  per  la  quale  l\u0027art.  26  della legge delegata dispone la  \r\n sospensione. La revocazione poteva avvenire, secondo la legge del 1939,  \r\n solo quando fosse accertata la  cessazione  della  invalidit\u0026#224;  con  il  \r\n ricupero  della capacit\u0026#224; di guadagno del pensionato. Secondo l\u0027art. 26  \r\n della legge delegata,  la  sospensione  del  pagamento  della  pensione  \r\n deriverebbe  invece  dal  semplice fatto che il pensionato presti opera  \r\n alle dipendenze altrui in forza della legislazione speciale che  impone  \r\n l\u0027assunzione  degli  invalidi. Poich\u0026#233; nessuna indagine viene qui fatta  \r\n sul ricupero o meno della  normale capacit\u0026#224; di guadagno, si  \u0026#232;  fuori  \r\n delle ipotesi dell\u0027art. 10 della legge del 1939, e si rientra in quella  \r\n dell\u0027art.  12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, che, come si \u0026#232;  \r\n detto, consentiva soltanto una riduzione del trattamento  di  pensione,  \r\n mentre   l\u0027art.   26  dispone  la  sospensione  totale  del  pagamento,  \r\n introducendo cos\u0026#236; nel sistema una norma del tutto nuova che  non  pu\u0026#242;  \r\n qualificarsi n\u0026#233; di attuazione n\u0026#233; di coordinamento.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     8.  - Che poi, come afferma l\u0027Istituto, l\u0027art. 26 abbia colmata una  \r\n lacuna della legge e corrisponda allo spirito informatore e ai principi  \r\n e criteri direttivi della medesima, \u0026#232; questione  che  potrebbe  essere  \r\n sostenibile;  senonch\u0026#233;  il  punto  da decidere \u0026#232; se la lacuna potesse  \r\n venire colmata con una norma di attuazione o di coordinamento, dato che  \r\n la  legge  di  delegazione  non      aveva   attribuito   al   Governo,  \r\n genericamente,  il  potere  di  emanare  nuove norme con il solo limite  \r\n della conformit\u0026#224; ai principi e ai criteri direttivi  di  essa;  bens\u0026#236;  \r\n attribuiva  solo  il  potere  di  emanare  norme  di  attuazione  e  di  \r\n coordinamento.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A proposito di principi, l\u0027Istituto insistette sulla  tesi  che  il  \r\n principio informatore della legislazione sulle assicurazioni sociali \u0026#232;  \r\n il   sollievo   dal   bisogno,   con  la  conseguente  alternativa  fra  \r\n retribuzione e prestazione assistenziale; e all\u0027uopo  l\u0027Istituto  cit\u0026#242;  \r\n l\u0027articolo 38 della Costituzione. Ora, a parte che sulla natura e sugli  \r\n scopi di tale legislazione esistono molte divergenze d\u0027opinione, dato -  \r\n fra  l\u0027altro  -  che  le  prestazioni assistenziali   prescindono dalla  \r\n situazione economica degli assistiti, resta  il  fatto  che  il  potere  \r\n conferito  al  Governo con la legge di delegazione \u0026#232; unicamente quello  \r\n di emanare norme di attuazione e di coordinamento, tra le quali non \u0026#232;,  \r\n come si \u0026#232; detto, compresa la disposizione dettata con l\u0027art. 26.        \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinte le eccezioni pregiudiziali;                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 26 del D.P.R. 26  \r\n aprile  1957,  n.  818,  in  relazione all\u0027art. 37 della legge 4 aprile  \r\n 1952, n. 218, e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1959.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GAETANO  AZZARITI  - GIUSEPPE CAPPI -  \r\n                                   TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI  -  \r\n                                   ERNESTO  BATTAGLINI - MARIO COSATTI -  \r\n                                   FRANCESCO   PANTALEO    GABRIELI    -  \r\n                                   GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO - ANTONINO  \r\n                                   PAPALDO -  MARIO  BRACCI  -    NICOLA  \r\n                                   JAEGER   -   GIOVANNI   CASSANDRO   -  \r\n                                   ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.         \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"793","titoletto":"SENT.  24/59  A.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  QUESTIONI  RELATIVE  ALLA  PROPONIBILITA\u0027  E ALLA PROCEDIBILITA\u0027  DELLA  DOMANDA DI MERITO - DECISIONE MOTIVATA DEL GIUDICE A QUO -INSIDACABILITA\u0027.","testo":"Le  eccezioni  di  improponibilita\u0027  e  di improcedibilita\u0027 della domanda  attengono  al  giudizio  di  merito,  sul quale la Corte costituzionale  non  puo\u0027 interferire, salvo che per accertare se la  questione  di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante per la decisione  di  merito,  ove  cio\u0027  non  risulti dall\u0027ordinanza di rinvio. (Nella  specie,  erano  state  sollevate  eccezioni di difetto di interesse   e   di  improcedibilita\u0027  della  domanda  per  omesso esperimento  preventivo  di conciliazione in sede amministrativa: eccezioni  che  il  giudice  a  quo  aveva  respinte con sentenza parziale).","numero_massima_successivo":"794","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"794","titoletto":"SENT.  24/59  B.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  INDIPENDENZA  DAL  GIUDIZIO PRINCIPALE DI MERITO.","testo":"Il  giudizio  di  legittimita\u0027  costituzionale in via incidentale presuppone  l\u0027esistenza  di  un  giudizio (principale) di merito. Perche\u0027  ricorra tale presupposto, e\u0027 sufficiente che il giudizio di  merito,  nel  corso  del  quale  e\u0027  sorta  la  questione  di legittimita\u0027 costituzionale, sia stato di fatto instaurato. La Corte costituzionale,  data  l\u0027indipendenza  del  giudizio  di legittimita\u0027  costituzionale  dal  giudizio  di  merito, non puo\u0027 scendere  ad esaminare se quest\u0027ultimo sia stato iniziato in modo proceduralmente regolare.","numero_massima_successivo":"795","numero_massima_precedente":"793","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"795","titoletto":"SENT.  24/59  C.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  QUESTIONI  PREGIUDIZIALI NEL GIUDIZIO DI MERITO - DECISIONE  DEL  GIUDICE  A  QUO  CON  SENTENZA  NON  DEFINITIVA - IRRILEVANZA.","testo":"Nessuna  norma  di legge impone che, per dare ingresso all\u0027azione di  legittimita\u0027  costituzionale, le questioni pregiudiziali, nel giudizio  principale  di  merito,  debbano  essere  definite  con sentenza passata in giudicato.  Cfr.: 10/1959 B.","numero_massima_successivo":"796","numero_massima_precedente":"794","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"796","titoletto":"SENT.  24/59  D. DECRETO DELEGATO - NORME DI CONTRASTO CON QUELLE CONTENUTE   NELLA   LEGGE   DI  DELEGAZIONE   -    ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Per  quanto  ampie  siano  le  facolta\u0027  delegate  al Governo nei singoli  casi,  con  la legge delegata non possono essere dettate norme  in  contrasto  con  quelle contenute nella stessa legge di delegazione.","numero_massima_successivo":"797","numero_massima_precedente":"795","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"797","titoletto":"SENT.  24/59  E.  DECRETO  DELEGATO  -  DELEGA  AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO  DI PIU\u0027 NORME DI LEGGE - EMANAZIONE DI NORME NUOVE CON  LA  LEGGE  DELEGATA - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  funzione  del coordinamento e\u0027 quella di armonizzare, secondo criteri  di  logica  e  di  tecnica giuridica, una serie di norme contenute in uno o piu\u0027 testi di legge. Quando    gli   siano   stati   conferiti   soltanto   poteri  di coordinamento,  non  puo\u0027  il  Governo,  con  la  legge delegata, emanare norme nuove.","numero_massima_successivo":"798","numero_massima_precedente":"796","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"798","titoletto":"SENT.  24/59 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA\u0027 - ART. 26 D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818 - CONTRASTO CON L\u0027ART. 12 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 4 APRILE 1952, N. 218 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art.  26  del  decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, con cui dispone  che  il  pagamento  della  pensione di invalidita\u0027 resti totalmente  sospeso  quando  l\u0027avente diritto presti la sua opera alle  dipendenze  di  terzi  in forza della legislazione speciale sulla  assunzione  obbligatoria   dei  mutilati  ed  invalidi  di guerra,  e\u0027  costituzionalmente illegittimo, perche\u0027 in contrasto con  l\u0027art.  12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, per  il  quale, ai titolari di pensione di invalidita\u0027 in genere, per  il  solo fatto che prestino la propria opera retribuita alle dipendenze  di  terzi,  e  senza  che  siano  richiesti ulteriori accertamenti,   il  trattamento  di  pensione  e\u0027  ridotto  di un quarto.","numero_massima_precedente":"797","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/04/1957","numero":"818","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;818~art26"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/04/1952","numero":"218","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;218~art12"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/04/1952","numero":"218","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;218~art37"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"70","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"399","autore":"GIANNINI M.S.","titolo":"DELEGA DI NORME DI ATTUAZIONE.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1959","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"340","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"398","autore":"SEPE O.","titolo":"IN TEMA DI STRARIPAMENTO DAI CONFINI DELLA DELEGA.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La rivista italiana di previdenza sociale","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"111","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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