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Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, e 5, comma 47, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilit\u0026#224; 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passivit\u0026#224; pregresse e disposizioni varie\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 febbraio 2024, depositato in cancelleria il successivo 22 febbraio, iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enell\u0026#8217;udienza pubblica del 15 ottobre 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 19 febbraio 2024, depositato il successivo 22 febbraio e iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, e 5, comma 47, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilit\u0026#224; 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passivit\u0026#224; pregresse e disposizioni varie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, rubricato \u0026#171;Disposizioni in materia di indennit\u0026#224; dei consiglieri metropolitani e modifiche alla legge regionale n. 3 del 2022 e alla legge regionale n. 7 del 2021 in materia di assetto territoriale regionale\u0026#187;, modifica parzialmente la previgente disciplina regionale in tema di indennit\u0026#224; dei consiglieri metropolitani. Esso \u0026#232; impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente ai commi 1 e 2, per violazione degli artt. 3, 9, 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), e terzo, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 24, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e all\u0026#8217;art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 1 stabilisce quanto segue: \u0026#171;[a]i consiglieri metropolitani, quando non investiti da deleghe da parte del sindaco metropolitano, \u0026#232; corrisposta una indennit\u0026#224; equiparata a quella prevista per i consiglieri del comune capoluogo della citt\u0026#224; metropolitana, ai sensi e per gli effetti dell\u0026#8217;articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali)\u0026#187;. A norma del comma 2, \u0026#171;[i] consiglieri metropolitani delegati dal sindaco metropolitano sono equiparati, ai sensi e per gli effetti dell\u0026#8217;articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai componenti della giunta del comune capoluogo della citt\u0026#224; metropolitana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA giudizio del ricorrente, il rinvio all\u0026#8217;art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), non sarebbe \u0026#171;corretto\u0026#187;, in quanto l\u0026#8217;indennit\u0026#224; dei consiglieri metropolitani troverebbe piuttosto disciplina, a livello nazionale, nell\u0026#8217;art. 1, comma 24, della legge n. 56 del 2014, che stabilisce la gratuit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico da loro svolto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni regionali impugnate, nel prevedere un\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione equiparata a quella dei consiglieri del comune capoluogo (ovvero, in caso di deleghe, a quella dei componenti della Giunta del comune capoluogo), comporterebbero un \u0026#171;aumento della spesa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;istituzione di un emolumento che si pone in contrasto con la normativa statale menzionata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero dunque violati i parametri costituzionali prima richiamati, in relazione sia alla norma interposta statale, che stabilisce la gratuit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico, sia all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna, che non include la \u0026#171;materia finanziaria\u0026#187; tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, sotto la rubrica \u0026#171;Disposizioni finanziarie in materia di sanit\u0026#224; e politiche sociali\u0026#187;, al comma 47, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), sopprime il comma 1 dell\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica e borse di studio di area sanitaria). La disposizione soppressa, che era stata introdotta dall\u0026#8217;art. 54, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), stabiliva quanto segue: \u0026#171;[l]a Regione finanzia borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica in favore di: biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione abrogatrice per contrasto con gli artt. 3, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, il comma 2 dell\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e (non interessato dalla novella) presenterebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ambiguit\u0026#224;\u0026#187; nella parte in cui, quanto alla concessione delle borse di studio regionali per l\u0026#8217;area \u0026#171;non medica\u0026#187;, che era stata prevista dal soppresso comma 1, continua a fare riferimento alla normativa nazionale, dettata dall\u0026#8217;art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull\u0026#8217;organizzazione e sul personale del settore sanitario), e dall\u0026#8217;art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni nazionali richiamate \u0026#8211; osserva il ricorrente \u0026#8211; prevedono finanziamenti per la frequenza delle scuole di specializzazione esclusivamente per l\u0026#8217;area medica, definendo le modalit\u0026#224; di distribuzione delle relative borse di studio. Esse non potrebbero dunque applicarsi alla diversa area delle specializzazioni non mediche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn base al quadro normativo nazionale \u0026#8211; completato, come si evidenzia nel ricorso, dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalit\u0026#224; del sistema scolastico e della ricerca), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2016, n. 89 \u0026#8211; alla Regione non sarebbe precluso il finanziamento di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione nell\u0026#8217;area sanitaria non medica. Tuttavia, quanto alla disciplina delle modalit\u0026#224; di erogazione, il legislatore regionale non potrebbe coinvolgere \u0026#171;il livello nazionale e il Ministero dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; e della Ricerca\u0026#187;. Gi\u0026#224; nel corso dell\u0026#8217;esame della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 \u0026#8211; riferisce il ricorrente \u0026#8211; il predetto Ministero aveva sollevato osservazioni sull\u0026#8217;art. 54, chiedendo la soppressione di ogni riferimento alla normativa nazionale, e la Regione autonoma Sardegna \u0026#171;aveva assunto l\u0026#8217;impegno\u0026#187; di provvedere in tal senso. Da tale impegno si discosterebbe la formulazione della disposizione impugnata che, pur sopprimendo il \u0026#171;comma 1\u0026#187;, che si riferiva al finanziamento regionale delle borse di studio per l\u0026#8217;area non medica, ha lasciato invariato il comma 2 dell\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, mantenendo cos\u0026#236; l\u0026#8217;\u0026#171;erroneo\u0026#187; richiamo alla normativa nazionale. In proposito, il ricorso afferma che l\u0026#8217;eliminazione del comma 1, anzich\u0026#233; del comma 2, sarebbe frutto di \u0026#171;un mero errore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe, anzitutto, la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#171;per contrasto con il principio di ragionevolezza\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020 risulterebbe \u0026#171;impossibile da applicare\u0026#187; a seguito della soppressione del comma 1, neppure alla luce di \u0026#171;una lettura sistematica\u0026#187;: i commi successivi, che di conseguenza \u0026#171;non risulta chiaro a cosa si riferiscano\u0026#187;, rimarrebbero privi di senso e, oltretutto, sarebbero in contraddizione tra loro, in quanto il comma 2 fa riferimento alle norme nazionali sulle borse di studio, mentre il comma 3 \u0026#8211; come emendato dall\u0026#8217;art. 5, comma 47, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 \u0026#8211; prevede ora il finanziamento regionale diretto in favore delle universit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per lesione della potest\u0026#224; legislativa dello Stato nella materia concorrente della tutela della salute. Il ricorrente torna a sostenere che, a livello nazionale, non sono attualmente previsti finanziamenti per la frequenza delle scuole di specializzazione nell\u0026#8217;area sanitaria non medica, in un quadro normativo che, coerentemente, non definisce le modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;erogazione delle relative borse di studio. Nel ribadire che le norme statali indicate dall\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020 si riferiscono solo alle borse di studio per l\u0026#8217;area sanitaria medica e non potrebbero essere applicate ad altre forme di finanziamento, il ricorso illustra il conseguente contrasto della previsione impugnata con l\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 42 del 2016, come convertito, recante una deroga alla normativa nazionale proprio per l\u0026#8217;attivazione delle scuole di specializzazione non medica. A giudizio del ricorrente, ci\u0026#242; esporrebbe al \u0026#171;rischio di future richieste all\u0026#8217;amministrazione statale di attivare procedure per l\u0026#8217;erogazione di borse di studio di area sanitaria non medica, mentre tale questione \u0026#232; ancora in fase di definizione a livello nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, infine, violato l\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., per lesione del principio di leale collaborazione \u0026#171;nella sua ampia accezione costituzionale di idoneit\u0026#224; a perseguire il giusto contemperamento delle finalit\u0026#224; perseguite dallo Stato e dalle Regioni\u0026#187;. La lesione lamentata deriverebbe dal mancato rispetto, da parte della Regione autonoma Sardegna, dell\u0026#8217;\u0026#171;impegno precedentemente assunto\u0026#187; di eliminare ogni riferimento alla normativa nazionale nell\u0026#8217;ambito della disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione autonoma Sardegna non si \u0026#232; costituita nel giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato alcune disposizioni della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In questa sede viene in esame, anzitutto, l\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che istituisce un\u0026#8217;\u0026#171;indennit\u0026#224;\u0026#187; in favore dei consiglieri metropolitani. Ai sensi del comma 1, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; \u0026#171;equiparata a quella prevista per i consiglieri del comune capoluogo della citt\u0026#224; metropolitana\u0026#187;, qualora i consiglieri metropolitani non siano investiti da deleghe da parte del sindaco metropolitano. Ai sensi del comma 2, gli stessi sono invece \u0026#171;equiparati [\u0026#8230;] ai componenti della giunta del comune capoluogo della citt\u0026#224; metropolitana\u0026#187; nel caso in cui abbiano ricevuto deleghe dal sindaco metropolitano. In entrambi i casi, la legge regionale richiama l\u0026#8217;art. 82 del d.lgs. n. 267 del 2000, recante la disciplina delle indennit\u0026#224; di funzione e dei gettoni di presenza in favore degli amministratori degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA giudizio del ricorrente, tali previsioni comporterebbero un aumento di spesa, in contrasto con la normativa nazionale, che, all\u0026#8217;art. 1, comma 24, della legge n. 56 del 2014, stabilisce la gratuit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico di consigliere metropolitano. Sarebbero dunque violati gli artt. 3, 9, 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., \u0026#171;riguardanti il coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, proprio in relazione alla previsione nazionale di gratuit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 3 dello statuto regionale di autonomia che non consentirebbe al legislatore sardo \u0026#171;di legiferare in materia finanziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Occorre premettere che l\u0026#8217;istituzione di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; per i consiglieri delle citt\u0026#224; metropolitane, come prevista dalle disposizioni impugnate, costituisce una novit\u0026#224; per lo stesso ordinamento regionale della Sardegna. In precedenza, la legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), stabiliva, infatti, all\u0026#8217;art. 1, comma 6, primo periodo, che \u0026#171;[l]e cariche degli organi delle unioni di comuni, delle province e delle citt\u0026#224; metropolitane sono esercitate a titolo gratuito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima previsione era in linea con il quadro normativo nazionale di riferimento, come evolutosi fino a quel momento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, il t.u. enti locali, oltre ad aver espressamente previsto un\u0026#8217;indennit\u0026#224; per il sindaco metropolitano (art. 82, comma 1), non aveva escluso la possibilit\u0026#224; che anche i consiglieri metropolitani ricevessero un compenso per l\u0026#8217;esercizio della propria funzione. L\u0026#8217;art. 82, comma 8, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), aveva infatti rimesso ad apposito decreto ministeriale la definizione di \u0026#171;speciali indennit\u0026#224; di funzione per gli amministratori delle citt\u0026#224; metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate\u0026#187;. Con ci\u0026#242; si ribadiva la previsione dell\u0026#8217;art. 9 della coeva fonte secondaria, approvata con decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell\u0026#8217;articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), secondo la quale \u0026#171;[g]li amministratori delle citt\u0026#224; metropolitane avranno diritto ad una speciale indennit\u0026#224; di funzione che sar\u0026#224; definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle citt\u0026#224; metropolitane\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl quadro normativo nazionale \u0026#232; poi radicalmente cambiato dapprima con l\u0026#8217;art. 18, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u0026#233; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che \u0026#8211; per quanto in questa sede pi\u0026#249; interessa \u0026#8211; ha introdotto la regola della gratuit\u0026#224; per le cariche di consigliere metropolitano, di sindaco metropolitano e di vicesindaco. \u0026#200; quindi intervenuta la legge n. 56 del 2014 che, in seno a una pi\u0026#249; ampia riforma dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali (e, in particolare, delle citt\u0026#224; metropolitane), all\u0026#8217;art. 1, comma 24, ha ribadito il principio della gratuit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico dei consiglieri metropolitani, al pari degli incarichi del sindaco metropolitano e dei componenti della conferenza metropolitana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale principio, legato all\u0026#8217;esigenza di ottenere risparmi di spesa dal funzionamento degli enti locali, si ispira a tutt\u0026#8217;oggi la normativa statale di riferimento, pur in presenza di alcuni segnali in controtendenza, limitati, peraltro, solo a specifiche cariche pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Questa Corte, con orientamento costante, ha qualificato le norme statali che stabiliscono la gratuit\u0026#224; delle funzioni rimesse agli amministratori degli enti locali come principio fondamentale della materia concorrente \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, rilevando che il legislatore nazionale ha compiuto una \u0026#171;scelta di fondo\u0026#187; che vincola e indirizza la disciplina rimessa alla competenza legislativa concorrente delle regioni (sentenze n. 23 del 2014 e n. 151 del 2012), anche ad autonomia speciale, in modo peraltro coerente con la contemporanea previsione dell\u0026#8217;elezione indiretta degli organi di vertice dei ridisegnati enti territoriali (sentenza n. 168 del 2018). Si \u0026#232; in particolare precisato che \u0026#171;[c]on riguardo ai vincoli di finanza pubblica recati dalla legislazione statale, questa Corte \u0026#232; costante nel ritenere che essi \u0026#8220;si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36 del 2004; in seguito, sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004), poich\u0026#233; funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l\u0026#8217;equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale \u0026#232; parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 80 del 2017)\u0026#8221; (sentenza n. 231 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 141 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;intervento normativo della Regione autonoma Sardegna, nel prevedere un\u0026#8217;indennit\u0026#224; in favore dei consiglieri metropolitani, si \u0026#232; posto dunque in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, tuttora vigente e non disponibile neppure nel dispiegarsi dell\u0026#8217;autonomia speciale della Regione medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con assorbimento delle restanti censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il secondo gruppo di questioni che si esamina nella presente sede riguarda la previsione dell\u0026#8217;art. 5, comma 47, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha soppresso il comma 1 dell\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione da ultimo citata era stata introdotta dall\u0026#8217;art. 54, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che aveva stabilito l\u0026#8217;impegno, per la Regione, di erogare \u0026#171;borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;avvenuta soppressione darebbe luogo, secondo il ricorrente, ad \u0026#171;un\u0026#8217;ambiguit\u0026#224;\u0026#187; della normativa di risulta: \u0026#232; stato infatti mantenuto il comma 2 dello stesso art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che stabilisce le modalit\u0026#224; di erogazione delle borse di studio e che, sul punto, richiama le previsioni nazionali di cui all\u0026#8217;art. 8 della legge n. 401 del 2000 e all\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 368 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla rimarcata ambiguit\u0026#224; deriverebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#171;per contrasto con il principio di ragionevolezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi lamenta, inoltre, il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in relazione alla norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 42 del 2016, come convertito, che non prevede finanziamenti per la frequenza delle scuole di specializzazione dell\u0026#8217;area non medica, pur consentendone transitoriamente l\u0026#8217;attivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost. per lesione del principio di leale collaborazione, in quanto, nell\u0026#8217;approvare la disposizione impugnata, la Regione autonoma Sardegna sarebbe venuta meno ad un \u0026#171;impegno precedentemente assunto\u0026#187; con il Governo, avente ad oggetto proprio l\u0026#8217;eliminazione, nel testo dell\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, di ogni riferimento alla normativa nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Preliminarmente, occorre dar conto di una modifica normativa, intervenuta nelle more del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5, comma 7, della legge della Regione Sardegna 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio), ha, infatti, sostituito il comma 2 dell\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, inserendovi l\u0026#8217;originaria formulazione del comma 1: nella sostanza, \u0026#232; stata dunque reintrodotta la previsione che istituisce le borse di studio per le scuole di specializzazione dell\u0026#8217;area non medica ma, al contempo, \u0026#232; stato eliminato il previgente riferimento (che si rinveniva nel comma 2) alla normativa nazionale di cui all\u0026#8217;art. 8 della legge n. 401 del 2000 e all\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 368 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, in sede di pubblica udienza, ha riconosciuto che tali modifiche hanno escluso il richiamo alle modalit\u0026#224; nazionali di erogazione delle borse di studio. Nondimeno, essa ha insistito nel chiedere la decisione di merito sulle promosse questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, paventando \u0026#8211; analogamente a quanto sostenuto nel ricorso \u0026#8211; che l\u0026#8217;impegno all\u0026#8217;elargizione delle borse, quale discendente dalla legge della Regione Sardegna, possa comunque coinvolgere il livello di governo nazionale, a fronte di richieste di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione non mediche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Ritiene questa Corte, anche alla luce di quanto rappresentato dalla difesa erariale, che lo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e non abbia determinato la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon risultano, infatti, elementi dai quali desumere che la disposizione impugnata, nella formulazione vigente al momento del promovimento delle questioni, non abbia ricevuto \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e applicazione. Essa, invero, ben avrebbe potuto, nel pur breve arco temporale in cui \u0026#232; perdurata la sua vigenza, consentire agli uffici amministrativi competenti anche solo di avviare le procedure prodromiche all\u0026#8217;erogazione di borse di studio in favore degli specializzandi dell\u0026#8217;area sanitaria non medica, e ci\u0026#242; proprio secondo le modalit\u0026#224; praticate a livello nazionale (grazie al richiamo normativo che si rinveniva nel precedente testo dell\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2), come tali ritenute non corrette e specificamente contestate dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, a fronte della modifica della disposizione impugnata in un giudizio in via principale, la cessazione della materia del contendere si determina quando ricorrano, in pari tempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione della disposizione impugnata \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 68 del 2024 e n. 92 del 2022). Nel caso di specie, anche a voler ritenere che lo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e sia effettivamente satisfattivo \u0026#8211; circostanza che, invero, la parte ricorrente ha espressamente smentito \u0026#8211; non ricorre comunque, per quanto dianzi osservato, l\u0026#8217;ulteriore condizione richiamata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, nel merito le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Il testo dell\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, nella formulazione vigente al momento della presentazione del ricorso, non era affetto da un livello di ambiguit\u0026#224; cos\u0026#236; serio da farne discendere la concreta inapplicabilit\u0026#224; o, addirittura, la totale incomprensibilit\u0026#224;, come sostenuto nel motivo di censura che invoca l\u0026#8217;art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, pur a fronte della \u0026#8220;soppressione\u0026#8221; del comma 1, permaneva comunque la disciplina del comma 2, che espressamente si riferiva all\u0026#8217;erogazione delle borse di studio, queste ultime peraltro indicate anche dalla rubrica dell\u0026#8217;articolo. Vi era anche gi\u0026#224; il comma 3 che (con richiamo all\u0026#8217;articolo precedente) indicava comunque la misura e gli importi previsti e che, mediante il periodo finale aggiunto dall\u0026#8217;art. 5, comma 47, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, ribadiva la natura \u0026#171;regionale\u0026#187; del finanziamento, \u0026#171;attribuito direttamente alle universit\u0026#224; beneficiarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ricorrono, pertanto gli estremi dell\u0026#8217;assoluta \u0026#171;indeterminatezza dei [\u0026#8230;] presupposti applicativi\u0026#187; in presenza dei quali, secondo la pi\u0026#249; recente giurisprudenza di questa Corte, una disposizione di legge \u0026#232; costituzionalmente illegittima per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. in quanto \u0026#171;irrimediabilmente oscur[a], e pertanto forier[a] di intollerabile incertezza\u0026#187; nella sua applicazione concreta (sentenza n. 110 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;avvenuta soppressione del comma 1 (prima ancora della riproposizione della medesima norma nel novellato comma 2) non comportava neppure la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla norma statale interposta di cui all\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 42 del 2016, come convertito. Il ricorrente si riferisce, qui, al blocco dei finanziamenti che discende da quest\u0026#8217;ultima disposizione, la quale, pur nel periodo transitorio di iniziale attivazione delle scuole di specializzazione di area non medica, attualmente non consente l\u0026#8217;erogazione di borse di studio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur dovendosi parzialmente convenire con il ricorrente circa l\u0026#8217;inquadramento della disciplina impugnata tra le materie di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni \u0026#8211; essendo regolato un aspetto concernente le attivit\u0026#224; di formazione specialistica in area sanitaria, riconducibili, in via prevalente, alle materie delle professioni e della tutela della salute (sentenze n. 112 del 2023, n. 249 del 2018 e n. 126 del 2014) \u0026#8211; non pu\u0026#242;, tuttavia, ritenersi che la previsione del blocco delle borse di studio, imposto a livello statale con la ricordata norma di cui all\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 42 del 2016, come convertito, possa configurare un principio fondamentale idoneo a vincolare il legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiova, al riguardo, ricordare che, a livello di disciplina statale, l\u0026#8217;art. 8 della legge n. 401 del 2000 estende ai \u0026#171;veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi\u0026#187; le modalit\u0026#224;, previste per i medici dall\u0026#8217;art. 35 del d.lgs. n. 368 del 1999, che consentono di determinare ogni tre anni il fabbisogno di laureati iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea, con la precisazione che rimane ferma \u0026#171;la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito delle risorse gi\u0026#224; previste\u0026#187;. Solo in via transitoria, nell\u0026#8217;attesa \u0026#171;di una definizione organica della materia\u0026#187;, il legislatore d\u0026#8217;urgenza del 2016 ha successivamente stabilito di \u0026#8220;attivare\u0026#8221; le scuole di specializzazione per l\u0026#8217;area non medica \u0026#8211; fino a quel momento non ancora operative \u0026#8211; con esplicita deroga a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 8 della legge n. 401 del 2000, senza \u0026#171;nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica\u0026#187; (art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 42 del 2016, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; dunque ravvisabile, quanto all\u0026#8217;attuale situazione che vede non finanziate le borse di studio dell\u0026#8217;area non medica, alcuna compiuta \u0026#8220;scelta di fondo\u0026#8221;, sistematicamente e coerentemente perseguita dal legislatore nazionale. Il mancato finanziamento disposto dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 42 del 2016, come convertito, esplicitamente qualificato come \u0026#171;deroga\u0026#187; rispetto ad una normativa altrimenti ancora applicabile, si risolve in una regola dettata da una particolare contingenza, che non pu\u0026#242; di certo precludere alle regioni di intervenire a regime e con proprie risorse (come, del resto, la stessa difesa erariale riconosce), nell\u0026#8217;ambito delle competenze ad esse costituzionalmente attribuite. Con particolare riguardo alla Regione autonoma Sardegna, va poi sottolineato che essa, a norma dell\u0026#8217;art. 5, primo comma, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del proprio statuto di autonomia, \u0026#171;ha facolt\u0026#224; di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione\u0026#187;, e ci\u0026#242; con riferimento anche alla materia \u0026#171;istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Sardegna, pertanto, conformemente alle previsioni del proprio statuto di autonomia, ben pu\u0026#242; provvedere, con risorse proprie, al finanziamento delle borse di studio per le scuole di specializzazione dell\u0026#8217;area sanitaria non medica, in tal senso dovendosi intendere la disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020 (nella formulazione antecedente alle modifiche da ultimo introdotte con la legge reg. Sardegna n. 13 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata, infine, la censura relativa ad un preteso contrasto con l\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, per essere il legislatore sardo venuto meno a un precedente \u0026#171;impegno\u0026#187; assunto con il Governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, \u0026#232; sufficiente rilevare che il ricorrente non ha depositato alcun atto ufficiale della Regione autonoma Sardegna dal quale sarebbe ricavabile, in tesi, l\u0026#8217;\u0026#171;impegno\u0026#187; in questione, che la Regione avrebbe mancato di rispettare. Ci\u0026#242;, a prescindere da altre considerazioni, di livello pi\u0026#249; generale, in ordine alla effettiva possibilit\u0026#224; di considerare la \u0026#171;leale collaborazione\u0026#187; quale fattore che si impone nel procedimento di formazione delle leggi, anche regionali: possibilit\u0026#224; che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso, fatte salve le eccezionali ipotesi, costituzionalmente previste, di concertazione legislativa (sentenza n. 237 del 2017 e, da ultimo, sentenza n. 139 del 2024), che nella specie non vengono in rilievo.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilit\u0026#224; 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passivit\u0026#224; pregresse e disposizioni varie\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 47, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241213134916.pdf","oggetto":"Comuni, Province e Citt\u0026#224; metropolitane - Consiglieri metropolitani - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Prevista corresponsione a tali consiglieri di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; equiparata a quella prevista per i consiglieri del comune capoluogo della citt\u0026#224; metropolitana, ai sensi e per gli effetti dell\u0027art. 82 del decreto legislativo, n. 267 del 2000 - Prevista equiparazione dei consiglieri metropolitani delegati dal sindaco metropolitano, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 82, ai componenti della giunta del comune capoluogo della citt\u0026#224; metropolitana.\nBilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Finanza regionale - Borse di studio regionali - Modifiche alla l. reg.le n. 6 del 2020 - Previsione che l\u0027erogazione della borsa di studio, in base a quanto previsto dall\u0027art. 8 della legge n. 401 del 2000, avviene secondo le medesime modalit\u0026#224; previste dall\u0027art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999 per gli specializzandi medici - Prevista erogazione della borsa di studio regionale nella misura e negli importi previsti per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali - Prevista attribuzione del finanziamento regionale direttamente alle universit\u0026#224; beneficiarie.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46542","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Gratuità delle funzioni degli amministratori degli enti locali (in particolare: dei consiglieri metropolitani) - Natura - Principio fondamentale della materia - Applicabilità anche ai soggetti ad autonomia speciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che istituisce un\u0027indennità per i consiglieri metropolitani). (Classif. 217005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe norme statali che stabiliscono la gratuità delle funzioni rimesse agli amministratori degli enti locali costituiscono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. Per loro tramite, infatti, il legislatore ha compiuto una scelta di fondo che vincola le regioni, anche ad autonomia speciale, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente; ciò in modo, peraltro, coerente con la contemporanea previsione dell’elezione indiretta degli organi di vertice dei ridisegnati enti territoriali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 168/2018 - mass. 40131; S. 23/2014 - mass. 37640; S. 151/2012 - mass. 36408\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI vincoli di finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica; la finanza delle Regioni a statuto speciale è, infatti, parte della finanza pubblica allargata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 141/2024 - mass. 46229; S. 231/2017 - mass. 41851; S. n. 80 del 2017 - mass. 41271; S. 82/2015 - mass. 38365; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 169/2007 - mass. 31307; S. 82/2007 - mass. 31102; S. 417/2005 - mass. 29946; S. 353/2004 - mass. 28862; S. 36/2004 - mass. 28277\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 che istituisce un’indennità in favore dei consiglieri metropolitani, equiparandola, rispettivamente, a quella prevista per i consiglieri del comune capoluogo della città metropolitana ovvero ai componenti della giunta del comune capoluogo, qualora i consiglieri metropolitani non siano o siano investiti da deleghe da parte del sindaco. La disposizione impugnata dal Governo si pone in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della gratuità per le cariche di consigliere metropolitano, oltreché di sindaco metropolitano e di vicesindaco, legato all’esigenza di ottenere risparmi di spesa dal funzionamento degli enti locali).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46543","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"19/12/2023","data_nir":"2023-12-19","numero":"17","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"19/12/2023","data_nir":"2023-12-19","numero":"17","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46543","titoletto":"Legge - In genere - Violazione del principio di ragionevolezza - Condizioni - Oscurità irrimediabile ovvero intollerabile incertezza nell\u0027applicazione concreta. (Classif. 141001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eUna disposizione di legge è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 3 Cost. quando irrimediabilmente oscura, e pertanto foriera di intollerabile incertezza nella sua applicazione concreta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 110/2023 - mass. 45588\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46544","numero_massima_precedente":"46542","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46544","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica - Finanziamento da parte della Regione di borse di studio per la loro frequenza - Abrogazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione nonché della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 5, comma 47, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 che, sopprimendo il comma 1 dell’art. 3-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edella legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, aveva abrogato la disposizione relativa all’erogazione, da parte della Regione, di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica. Il testo della disposizione impugnata, nella formulazione vigente prima della modifica recata dall’art. 5, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 13 del 2024, non era affetto da un livello di ambiguità così serio da farne discendere la concreta inapplicabilità o la totale incomprensibilità. Inoltre non era violato nemmeno l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla norma interposta di cui all’art. 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 42 del 2016, come conv., avente ad oggetto il blocco dei finanziamenti, non configurando quest’ultimo un principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, della tutela della salute idoneo a vincolare il legislatore regionale, dal momento che non è ravvisabile una scelta di fondo sistematicamente perseguita dal legislatore in tal senso. La Regione, pertanto, conformemente alle previsioni statutarie, può provvedere, con risorse proprie, al finanziamento delle citate borse di studio. Né era violato, infine, il principio di leale collaborazione – il quale, peraltro, non si impone, di norma, al procedimento legislativo, anche regionale, fatte salve le eccezionali ipotesi, costituzionalmente previste, di concertazione legislativa – in quanto il ricorrente non ha comunque depositato alcun atto ufficiale della Regione dal quale sarebbe ricavabile l’impegno asseritamente violato ad erogare dette borse. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 139/2024 - mass. 46223; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 112/2023 - mass. 45611; S. 249/2018 - mass. 40625; S. 126/2014 - mass. 37930\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46543","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"19/12/2023","data_nir":"2023-12-19","numero":"17","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"47","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46200","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 13 dicembre 2024, n. 198","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1259","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45907","autore":"Rassu E.","titolo":"Rappresentanza gratuita: note a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 198 del 2024 sulle indennità dei consiglieri metropolitani della legge regionale sarda n. 17 del 2023","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"173","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45906_2024_198.pdf","nome_file_fisico":"198_2024_Rassu.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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