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Z., con ordinanza del 28 marzo 2025, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 28 marzo 2025 (reg. ord. n. 82 del 2025), il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 del codice di procedura penale, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente espone di essere investito, in sede di dibattimento, del processo penale nei confronti di un medico \u0026#171;c.d. \u0026#8220;strutturato\u0026#8221;\u0026#187;, in quanto dipendente a tempo indeterminato di una Azienda unit\u0026#224; locale socio-sanitaria, imputato del delitto di omicidio colposo commesso nell\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria, di cui agli artt. 589 e 590-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;ipotesi di accusa, l\u0026#8217;imputato, in qualit\u0026#224; di dirigente medico in servizio presso l\u0026#8217;unit\u0026#224; operativa di chirurgia di una struttura sanitaria di Verona, avrebbe provocato, \u0026#171;per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonch\u0026#233; per colpa specifica non avendo osservato le linee guida\u0026#187;, la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sede di udienza preliminare, il 10 ottobre 2024 si erano costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il 29 gennaio 2025 il difensore dell\u0026#8217;imputato aveva chiesto \u0026#171;la citazione, quale responsabile civile, dell\u0026#8217;assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l\u0026#8217;imputato [stesso] \u0026#232; (ed era anche all\u0026#8217;epoca dei fatti) dipendente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante in quanto l\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen. \u0026#171;non consente all\u0026#8217;imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022\u0026#187;, a cui non \u0026#232; riconducibile il caso di specie\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;istanza dell\u0026#8217;imputato dovrebbe, pertanto, essere rigettata alla luce dell\u0026#8217;attuale formulazione della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#8211; \u003c/em\u003erichiamata la giurisprudenza costituzionale sulla citazione del responsabile civile ad opera dell\u0026#8217;imputato nel processo penale \u0026#8211; osserva come, nella fattispecie al suo esame, ricorrano gli stessi requisiti che hanno \u0026#171;condotto alle dichiarazioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 c.p.p. [con le] sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e 159 del 2022\u0026#187;, relative all\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u0026#224; civile verso terzi derivante, rispettivamente, dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilit\u0026#224; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dall\u0026#8217;uso delle armi o degli arnesi utili all\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche l\u0026#8217;assicurazione per la responsabilit\u0026#224; civile verso terzi della struttura sanitaria, pubblica o privata, \u0026#171;per danni cagionati dal personale \u0026#8220;a qualunque titolo operante presso\u0026#8221;\u0026#187; la stessa \u0026#232;, infatti, obbligatoria ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017. Rileva, inoltre, il rimettente che \u0026#232; prevista l\u0026#8217;azione diretta del danneggiato contro l\u0026#8217;assicuratore (art. 12, comma 1) \u0026#8211; azione che \u0026#171;\u0026#232; divenuta pienamente operativa [\u0026#8230;] solo dal 16.3.2024, con l\u0026#8217;entrata in vigore del decreto interministeriale 232/2023\u0026#187; \u0026#8211; e che sussiste \u0026#171;un rapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo, che consent[e] di ravvisare una funzione \u0026#8220;plurima\u0026#8221; della garanzia, a salvaguardia quindi sia del danneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso del \u0026#171;medico c.d. \u0026#8220;strutturato\u0026#8221;\u0026#187;, dipendente della struttura sanitaria, potrebbe ben ritenersi, insomma, che l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria sia tenuto dalla legge civile a rispondere per il fatto dell\u0026#8217;imputato ai sensi dell\u0026#8217;art. 185, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, sussisterebbe, quindi, \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#8211; con conseguente violazione del principio di uguaglianza, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; tra l\u0026#8217;imputato assoggettato all\u0026#8217;azione risarcitoria nel processo penale (a cui \u0026#232; precluso, in forza dell\u0026#8217;attuale previsione dell\u0026#8217;art. 83 c.p.p., di ottenere la citazione dell\u0026#8217;assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece pu\u0026#242; chiamare in garanzia, ai sensi degli artt. 1917, 4\u0026#186; comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore), gi\u0026#224; riscontrata nelle sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe ritenersi \u0026#171;un ostacolo alla sussistenza della cennata disparit\u0026#224; di trattamento il fatto che, nel caso di specie, sia stata chiesta la citazione, quale responsabile civile, dell\u0026#8217;assicuratore della struttura, ossia di un soggetto che \u0026#232; parte di un contratto stipulato con una persona (giuridica) diversa\u0026#187;. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; \u0026#8211; precisa il rimettente \u0026#8211; si sarebbe in presenza di \u0026#171;un\u0026#8217;assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all\u0026#8217;art. 1891 c.c., in forza del quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il professionista sanitario quella di assicurato\u0026#187;. Anche in tal caso, quindi, \u0026#171;l\u0026#8217;assicuratore, pur avendo stipulato il contratto di assicurazione con la struttura sanitaria (contraente), deve rispondere \u0026#8211; anche direttamente nei confronti del danneggiato \u0026#8211; per il fatto dell\u0026#8217;imputato-danneggiante (assicurato)\u0026#187;, con conseguente configurabilit\u0026#224; di una \u0026#171;responsabilit\u0026#224; civile \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e, a nulla rilevando che l\u0026#8217;imputato non sia parte del rapporto contrattuale tra l\u0026#8217;assicuratore e la struttura sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio, con atto depositato il 3 giugno 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa erariale, la questione sarebbe \u0026#171;priva del requisito della rilevanza\u0026#187;, perch\u0026#233; l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria \u0026#171;\u0026#232; gi\u0026#224; stat[o] citat[o] in giudizio quale responsabile civile, ad opera delle parti civili, per il fatto dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;. Non \u0026#232;, pertanto, \u0026#171;nemmeno in astratto [\u0026#8230;] ammissibile un\u0026#8217;ulteriore chiamata [\u0026#8230;] del medesimo assicuratore, per il medesimo fatto illecito e per il medesimo titolo di assicurazione\u0026#187;, stante l\u0026#8217;evidente \u0026#171;difetto d\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;imputato stesso, che risulterebbe gi\u0026#224; garantito, in caso di condanna\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe inammissibile anche per \u0026#171;l\u0026#8217;errata ricostruzione del quadro normativo\u0026#187;, avendo il rimettente \u0026#171;obliterato del tutto la \u0026#8220;dirimente circostanza\u0026#8221; che il fatto di reato \u0026#232; datato 25.10.2020 (data del decesso della persona offesa)\u0026#187; ed \u0026#232;, quindi, \u0026#171;precedente rispetto al tempo dell\u0026#8217;effettiva vigenza della legge [n. 24 del 2017], che \u0026#232; divenuta pienamente operativa (quanto all\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; diretta da parte del danneggiante prevista dall\u0026#8217;art. 12) solo dal 16.3.2024, con l\u0026#8217;entrata in vigore del decreto interministeriale [15 dicembre 2023, n. 232] (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativit\u0026#224; delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un\u0027impresa di assicurazione, nonch\u0026#233; la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa citazione dell\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria, quale responsabile civile, da parte del medico strutturato non sarebbe pertanto possibile, perch\u0026#233; detta responsabilit\u0026#224; riguarderebbe \u0026#171;fatti pregressi per cui la [legge del 2017] non risulta applicabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, comunque, la questione sarebbe non fondata, perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 12 della legge n. 24 del 2017 subordina, a pena di improcedibilit\u0026#224;, l\u0026#8217;azione civile diretta del danneggiato nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria all\u0026#8217;esperimento della consulenza tecnica preventiva o al tentativo obbligatorio di conciliazione, che non potrebbero essere promossi in sede penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5, comma 6, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), peraltro, esonera l\u0026#8217;\u0026#171;azione civile esercitata nel processo penale\u0026#187; dal tentativo di conciliazione, ma non anche dall\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo, che \u0026#171;rimane necessario a pena di improcedibilit\u0026#224; della domanda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 82 del 2025), il Tribunale di Verona, sezione penale, in composizione monocratica, dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 [\u0026#8230;], l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette che il giudizio riguarda un dirigente medico in servizio presso l\u0026#8217;unit\u0026#224; operativa di chirurgia di una struttura sanitaria di Verona, imputato di omicidio colposo per aver provocato, \u0026#171;per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonch\u0026#233; per colpa specifica non avendo osservato le linee guida\u0026#187;, la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sede di udienza preliminare, il 10 ottobre 2024 si sono costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il 29 gennaio 2025 \u0026#171;il difensore dell\u0026#8217;imputato ha chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell\u0026#8217;assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l\u0026#8217;imputato [stesso] \u0026#232; (ed era anche all\u0026#8217;epoca dei fatti) dipendente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istanza dovrebbe, per\u0026#242;, essere rigettata alla luce dell\u0026#8217;attuale formulazione della norma censurata, che \u0026#171;non consente all\u0026#8217;imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022\u0026#187;, a cui non \u0026#232; riconducibile il caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa qui la rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente ritiene che la norma censurata violi l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento [\u0026#8230;] tra l\u0026#8217;imputato assoggettato all\u0026#8217;azione risarcitoria nel processo penale (al quale \u0026#232; precluso, in forza dell\u0026#8217;attuale previsione dell\u0026#8217;art. 83 c.p.p., di ottenere la citazione dell\u0026#8217;assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece pu\u0026#242; chiamare in garanzia, ai sensi degli artt. 1917, 4\u0026#186; comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore), gi\u0026#224; riscontrata nelle [ricordate] sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie al suo esame, infatti, ricorrerebbero gli stessi requisiti che hanno \u0026#171;condotto alle [precedenti] dichiarazioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 c.p.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, l\u0026#8217;assicurazione per la responsabilit\u0026#224; civile verso terzi della struttura sanitaria \u0026#171;per danni cagionati dal personale \u0026#8220;a qualunque titolo operante presso\u0026#8221;\u0026#187; la stessa \u0026#232; obbligatoria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017. \u0026#200;, inoltre, prevista l\u0026#8217;azione diretta del danneggiato contro l\u0026#8217;impresa di assicurazione (art. 12, comma 1) e sussiste, infine, \u0026#171;un rapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo, che consent[e] di ravvisare una funzione \u0026#8220;plurima\u0026#8221; della garanzia, a salvaguardia quindi sia del danneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sotto due diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, la questione sarebbe \u0026#171;priva del requisito della rilevanza\u0026#187;, perch\u0026#233; l\u0026#8217;impresa di assicurazione della struttura sanitaria \u0026#171;\u0026#232; gi\u0026#224; stata citata in giudizio quale responsabile civile, ad opera delle parti civili, per il fatto dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, in quanto non risulta che le costituite parti civili abbiano chiesto, n\u0026#233; che il giudice abbia disposto, la citazione dell\u0026#8217;assicuratore della struttura ospedaliera di cui l\u0026#8217;imputato \u0026#232; dipendente, come responsabile civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, la questione sarebbe inammissibile perch\u0026#233; \u0026#171;il fatto di reato \u0026#232; datato 25.10.2020 (data del decesso della persona offesa)\u0026#187; ed \u0026#232;, quindi, \u0026#171;precedente rispetto al tempo dell\u0026#8217;effettiva vigenza della legge [n. 24 del 2017], che \u0026#232; divenuta pienamente operativa (quanto all\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; diretta da parte del danneggiante prevista dall\u0026#8217;art. 12) solo dal 16.3.2024, con l\u0026#8217;entrata in vigore del decreto interministeriale\u0026#187; 15 dicembre 2023, n. 232.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 6, della legge n. 24 del 2017, \u0026#171;[l]\u0026#8217;operativit\u0026#224; delle disposizioni sull\u0026#8217;azione diretta del danneggiato \u0026#232; [\u0026#8230;] subordinata all\u0026#8217;entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all\u0026#8217;art. 10, comma 6, chiamato a stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023). Detto decreto \u0026#232; stato adottato il 15 dicembre 2023 ed \u0026#232; entrato in vigore il 16 marzo 2024, precedentemente all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione per il risarcimento del danno, nel caso di specie avvenuto il 10 ottobre 2024 con la costituzione di parte civile nel processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, stante la natura processuale del citato art. 12, comma 6, l\u0026#8217;azione diretta nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria, quale responsabile civile per il fatto del medico dipendente, sarebbe esperibile sin dall\u0026#8217;entrata in vigore del decreto ministeriale da esso previsto, indipendentemente dal momento di commissione del fatto. Ci\u0026#242; in virt\u0026#249; del principio \u003cem\u003etempus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eact\u003c/em\u003e\u003cem\u003eum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione su tale punto e, quindi, sulla rilevanza della questione \u0026#232; sufficiente e non implausibile; tanto basta per superare il vaglio di ammissibilit\u0026#224;, che per la costante giurisprudenza costituzionale \u0026#171;\u0026#232; meramente estern[o] e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003esentenze n. 108 e n. 62 del 2025 e n. 49 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Questa Corte ha compiutamente ricostruito, nella sentenza n. 182 del 2023, la disciplina degli \u0026#171;obblighi assicurativi previsti dall\u0026#8217;art. 10 della legge n. 24 del 2017\u0026#187;, che riguardano \u0026#171;distintamente tre categorie di soggetti: a) le strutture sanitarie; b) i medici liberi professionisti; c) i medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;obbligo assicurativo delle prime, che qui viene in rilievo, le \u0026#171;strutture sanitarie pubbliche e private [devono] munirsi di polizze assicurative, o [\u0026#8230;] adottare \u0026#8220;altre analoghe misure\u0026#8221;, a copertura di due classi di rischi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse debbono assicurarsi, anzitutto, per la responsabilit\u0026#224; civile verso terzi e prestatori d\u0026#8217;opera, anche per i danni causati dal personale: in altre parole, per la responsabilit\u0026#224; civile derivante, sia da fatto proprio (ad esempio, carenze organizzative), sia da fatto altrui di cui esse debbano rispondere (condotte dei prestatori d\u0026#8217;opera) (art. 10, comma 1, primo e secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe strutture sanitarie hanno, per\u0026#242;, anche l\u0026#8217;obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilit\u0026#224; civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l\u0026#8217;ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all\u0026#8217;art. 7, comma 3)\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome chiarito da questa Corte, \u0026#171;il primo tipo di rischio forma oggetto di un\u0026#8217;assicurazione per conto proprio\u0026#187;, il secondo invece \u0026#171;di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell\u0026#8217;art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221;, quindi, \u0026#171;non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilit\u0026#224; civile verso i pazienti: tale responsabilit\u0026#224; deve essere, infatti, coperta \u0026#8211; come si \u0026#232; visto \u0026#8211; dall\u0026#8217;assicurazione (o analoga misura) imposta alla struttura sanitaria per cui operano\u0026#187; (ancora, sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai medici che operano come liberi professionisti, invece, la legge lascia fermo l\u0026#8217;obbligo di assicurazione, a tutela del cliente, gi\u0026#224; stabilito da disposizioni previgenti (art. 10, comma 2 della legge n. 24 del 2017); essi, quindi, devono assicurarsi autonomamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dall\u0026#8217;odierno rimettente investe l\u0026#8217;assicurazione di cui la struttura sanitaria deve munirsi a copertura della responsabilit\u0026#224; extracontrattuale personale degli esercenti la professione sanitaria che operano nell\u0026#8217;ambito della struttura stessa (i cosiddetti medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221;), ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento a tale assicurazione vi sarebbe, ad avviso del rimettente, una disparit\u0026#224; di trattamento, sul piano delle facolt\u0026#224; difensive, fra l\u0026#8217;imputato nei cui confronti \u0026#232; esercitata l\u0026#8217;azione civile risarcitoria nel processo penale, che non pu\u0026#242; citare come responsabile civile l\u0026#8217;impresa di assicurazione, e il convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale \u0026#232; invece riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore (artt. 1917, ultimo comma, del codice civile e 106 del codice di procedura civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Come \u0026#232; noto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., oggi censurato, il responsabile civile \u0026#8211; ossia la persona che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell\u0026#8217;imputato (art. 185, secondo comma, cod. pen.) \u0026#8211; pu\u0026#242; essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o, nel caso previsto dall\u0026#8217;art. 77, comma 4, cod. proc. pen., del pubblico ministero (quando, cio\u0026#232;, quest\u0026#8217;ultimo, ricorrendo una situazione di \u0026#171;assoluta urgenza\u0026#187;, abbia esercitato l\u0026#8217;azione civile nell\u0026#8217;interesse del danneggiato incapace per infermit\u0026#224; di mente o et\u0026#224; minore).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 112 del 1998, questa Corte ha ritenuto l\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consentiva anche all\u0026#8217;imputato di chiamare nel processo penale l\u0026#8217;assicuratore nella specifica ipotesi dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u0026#224; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla legge n. 990 del 1969 (d\u0026#8217;ora in avanti: r.c.a.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la decisione ha posto in risalto due aspetti: in primo luogo, la circostanza che il danneggiato avesse azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore e che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l\u0026#8217;assicuratore, dovesse essere chiamato anche il responsabile del danno, configurandosi cos\u0026#236; un litisconsorzio necessario fra tali soggetti; in secondo luogo, la connessione tra la possibilit\u0026#224; di chiamare in causa l\u0026#8217;assicuratore \u0026#8211; offerta al danneggiante convenuto in sede civile \u0026#8211; e il diritto dell\u0026#8217;assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l\u0026#8217;assicuratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, infatti, evidenziato che a tale \u0026#8220;funzione plurima\u0026#8221; del rapporto di garanzia \u0026#8211; in quanto destinato a salvaguardare direttamente, sia la vittima, sia il danneggiante \u0026#8211; dovesse necessariamente corrispondere l\u0026#8217;allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di \u0026#8220;chiamata\u0026#8221; riconosciuti in sede civile, onde evitare che l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della predetta funzione venisse pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anzich\u0026#233; nella sede naturale. Da qui la riscontrata violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell\u0026#8217;ambito del processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti principi sono stati puntualmente ribaditi nella successiva sentenza n. 159 del 2022, che ha nuovamente dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che l\u0026#8217;assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato, questa volta nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u0026#224; civile conseguente all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, prevista dall\u0026#8217;art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in tale ipotesi, infatti, non solo si era di fronte ad un obbligo di assicurazione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e con \u0026#171;funzione plurima\u0026#187; di garanzia (tanto del cacciatore assicurato, quanto delle vittime degli incidenti di caccia), ma era altres\u0026#236; prevista l\u0026#8217;azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice (art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992). Tuttavia, poich\u0026#233;, diversamente che per l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria della r.c.a., con riguardo all\u0026#8217;assicurazione obbligatoria in materia di caccia non risultava espressamente previsto il litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno nel giudizio promosso contro il primo, questa Corte ha evidenziato come \u0026#171;il solo elemento realmente indispensabile affinch\u0026#233; l\u0026#8217;assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile \u0026#232; la previsione normativa [\u0026#8230;] dell\u0026#8217;azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito dell\u0026#8217;assicurato integri un\u0026#8217;ipotesi di reato, l\u0026#8217;assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima, in virt\u0026#249; di una disposizione della legge civile, a risarcire i danni causati dal reato in solido con l\u0026#8217;imputato, conformemente allo schema delineato dal codice penale\u0026#187; (sentenza n. 159 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Ritiene questa Corte che, nella fattispecie in esame, debba ravvisarsi la medesima ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, gi\u0026#224; riscontrata dalle ricordate sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd invero, l\u0026#8217;assicurazione delle strutture sanitarie per la responsabilit\u0026#224; civile del personale medico di cui le stesse si avvalgono, per l\u0026#8217;ipotesi in cui questo personale sia chiamato a rispondere in proprio del danno a titolo di illecito aquiliano, \u0026#232; un\u0026#8217;assicurazione obbligatoria \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obbligo assicurativo \u0026#8211; previsto dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017 \u0026#8211; grava sulla struttura sanitaria, invece che sul medico \u0026#8220;strutturato\u0026#8221;, perch\u0026#233; \u0026#171;si vuole che i costi dell\u0026#8217;assicurazione \u0026#8211; anche per quanto attiene alla responsabilit\u0026#224; extracontrattuale del [medico] verso il paziente \u0026#8211; restino a carico della struttura sanitaria\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023). Si \u0026#232; al cospetto, come gi\u0026#224; rilevato, \u0026#171;di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell\u0026#8217;art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato\u0026#187; (ancora, sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto dell\u0026#8217;obbligo assicurativo normativamente previsto \u0026#232;, quindi, pur sempre la responsabilit\u0026#224; civile del medico \u0026#8220;strutturato\u0026#8221; verso il paziente, indipendentemente dal soggetto su cui detto obbligo grava.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, \u0026#232; indubitabile che l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u0026#224; civile del medico verso il paziente assolva a quella \u0026#171;funzione plurima\u0026#187; di garanzia cui ha fatto riferimento, da ultimo, la sentenza n. 159 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assicurazione obbligatoria tutela, anzitutto, i pazienti danneggiati dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. La conclusione \u0026#232; avvalorata dalla circostanza, gi\u0026#224; evidenziata da questa Corte, che, \u0026#171;[a]nalogamente alla normativa sull\u0026#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u0026#224; civile automobilistica, la legge n. 24 del 2017 consente [\u0026#8230;] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore (prevedendo, altres\u0026#236;, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), [\u0026#8230;] quando si tratti dell\u0026#8217;impresa che assicura la struttura sanitaria\u0026#187; a copertura della responsabilit\u0026#224; extracontrattuale personale dei medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221; che operano nell\u0026#8217;ambito della struttura stessa (art. 12, commi 1 e 4) (sentenza n. 182 del 2023). Al riguardo, non coglie nel segno l\u0026#8217;obiezione dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, basata sul rilievo che l\u0026#8217;art. 8 della legge n. 24 del 2017 subordina, a pena di improcedibilit\u0026#224;, l\u0026#8217;azione civile diretta del danneggiato nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria all\u0026#8217;esperimento della consulenza tecnica preventiva, che non sarebbe possibile in sede penale. \u0026#200; dirimente, infatti, la considerazione che il citato art. 8 configura, quale \u0026#171;condizione di procedibilit\u0026#224;\u0026#187; (comma 2), il \u0026#171;ricorso ai sensi dell\u0026#8217;articolo 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile\u0026#187; per la sola azione promossa \u0026#171;innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilit\u0026#224; sanitaria\u0026#187; (comma 1), e non anche per la medesima azione esercitata mediante la costituzione di parte civile nel processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, come ogni forma di assicurazione, anche quella di cui si discute tutela l\u0026#8217;assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l\u0026#8217;assicuratore qualora le abbia soddisfatte. Trattandosi, nel caso di specie, di un\u0026#8217;assicurazione per conto altrui, come si \u0026#232; gi\u0026#224; posto in evidenza \u0026#232; il medico che assume la veste di assicurato, \u0026#171;abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi dell\u0026#8217;art. 1891, secondo comma, cod. civ., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023). Del resto, non pu\u0026#242; ignorarsi che una tra le finalit\u0026#224; che la legge n. 24 del 2017 persegue, attraverso la previsione dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria e la sua disciplina, \u0026#232; quella di garantire un pi\u0026#249; sereno esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti, traslando tra l\u0026#8217;altro i costi della copertura assicurativa della relativa responsabilit\u0026#224; civile sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera, come gi\u0026#224; dianzi evidenziato. Tale obiettivo rischierebbe di rimanere frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell\u0026#8217;assicuratore solo \u0026#8220;a valle\u0026#8221; della propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. Si tratta, dunque, di misure che mirano anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, anche al medico \u0026#8220;strutturato\u0026#8221;, contro il quale sia esercitata un\u0026#8217;azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facolt\u0026#224; di chiedere la citazione dell\u0026#8217;impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile. In mancanza, \u0026#171;l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo\u0026#187;, instaurato ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, rimarrebbe \u0026#171;compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese\u0026#187;, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. (sentenza n. 159 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017, l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Osserva questa Corte che, come gi\u0026#224; posto in evidenza, l\u0026#8217;obbligo di assicurazione per la responsabilit\u0026#224; civile verso il paziente grava anche sui medici che operano come liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, che lascia fermo, a tutela del cliente, l\u0026#8217;obbligo gi\u0026#224; stabilito da disposizioni previgenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 12, commi 1 e 4, della medesima legge, inoltre, \u0026#171;consente [\u0026#8230;] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore (prevedendo, altres\u0026#236;, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), [\u0026#8230;] quando si tratti dell\u0026#8217;impresa che assicura [\u0026#8230;] il medico libero professionista\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche rispetto a questo rischio, quindi, l\u0026#8217;assicurazione della responsabilit\u0026#224; civile del medico verso il paziente, da un lato, \u0026#232; obbligatoria \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edall\u0026#8217;altro, assolve ad una \u0026#171;funzione plurima\u0026#187; di garanzia, tutelando sia il medico-assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l\u0026#8217;assicuratore qualora le abbia soddisfatte, sia i pazienti-danneggiati dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene pertanto questa Corte che \u0026#8211; anche per non creare disarmonie nel sistema, n\u0026#233; ingiustificate disparit\u0026#224; di trattamento tra medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221; e medici liberi professionisti \u0026#8211; va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato. La norma risulta, infatti, espressiva della stessa logica di quella censurata dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione e affetta dallo stesso vizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco Saverio MARINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 novembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Citazione del responsabile civile - Mancata previsione, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria, con il quale quest\u0026#8217;ultima ha stipulato una polizza ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, c. 1, della legge n. 24 del 2017, possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato - Violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47016","titoletto":"Processo penale - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria dipendenti di strutture sanitarie (medici \"strutturati\") - Citazione dell\u0027assicuratore, a richiesta dell\u0027imputato - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199032).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista per i medici “strutturati” (art. 10, comma 1, terzo periodo, legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disciplina censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto il medico assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale non può esercitare il potere di chiamata dell’assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. L’assicurazione posta a carico delle strutture sanitarie per la responsabilità civile dei medici “strutturati” – ossia gli esercenti la professione sanitaria che operano nell\u0027ambito di una struttura sanitaria – è, infatti, obbligatoria \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e e assolve ad una duplice funzione di garanzia, dei pazienti danneggiati e del medico che assume la veste di assicurato. L’esclusione della citazione dell’assicuratore nel processo penale rischia quindi di compromettere, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese, l’effettività della garanzia assicurativa in favore del medico, che potrà far valere il diritto alla manleva da parte dell’impresa assicuratrice solo dopo la condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 182/2023 - mass. 45791; S. 159/2022 - mass. 45015; S. 112/1998 - mass. 23818\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47017","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47017","titoletto":"Processo penale - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei medici che operano come liberi professionisti - Citazione dell\u0027assicuratore, a richiesta dell\u0027imputato - Omessa previsione - Disciplina analoga a quella già dichiarata costituzionalmente illegittima in relazione ai medici \"strutturati\" - Necessità di evitare disarmonie nel sistema e ingiustificate disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua consequenziale. (Classif. 199032).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista per i medici liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disciplina dell’assicurazione per la responsabilità civile dei medici liberi professionisti (obbligatoria \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e e con una duplice funzione di garanzia) è espressiva della stessa logica di quella prevista per i medici “strutturati” ed è affetta dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale. La possibilità per il medico imputato di citare nel processo penale l’assicuratore deve pertanto essere riconosciuta anche a favore dei liberi professionisti, al fine di non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47016","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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