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(Testo A)\u0026#187;, nonch\u0026#233; degli artt. 5, 8 e 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), promossi dal Tribunale ordinario di Pordenone con ordinanza del 23 giugno 2021 e dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 24 agosto 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 175 e 185 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 46 e 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di A. C., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 12 settembre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 23 giugno 2021 (reg. ord. n. 175 del 2021), il Tribunale ordinario di Pordenone ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 36 della Costituzione \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 74, comma 2, 75, comma 1, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il giudice a quo denuncia, altres\u0026#236;, gli artt. 5, 8 e 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le suddette norme sono denunciate nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato in relazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; difensiva svolta nell\u0026#8217;ambito della mediazione obbligatoria di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il successivo giudizio non viene instaurato per l\u0026#8217;intervenuta conciliazione delle parti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sull\u0026#8217;istanza di liquidazione dei compensi a spese dello Stato avanzata per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; difensiva espletata, appunto, nel corso di un procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi della norma appena citata conclusosi con esito positivo, con la conseguenza che il processo non \u0026#232; stato poi introdotto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, tale istanza non potrebbe essere accolta, poich\u0026#233; gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia \u0026#8211; i quali, rispettivamente, istituiscono il beneficio de quo e ne definiscono l\u0026#8217;ambito applicativo \u0026#8211; fanno riferimento soltanto al processo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, esclusa la praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, il Tribunale di Pordenone ritiene che l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; del patrocinio a spese dello Stato comporti, anzitutto, un vulnus all\u0026#8217;art. 2 Cost., in quanto la mediazione rappresenterebbe uno \u0026#171;strumento di pacificazione sociale condivisa e non imposta\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la preclusione oggetto di doglianza lederebbe, inoltre, l\u0026#8217;art. 3 Cost., in riferimento ai principi di eguaglianza formale e di ragionevolezza, generando una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra gli stessi non abbienti e all\u0026#8217;interno della categoria degli avvocati, peraltro proprio con riguardo alle ipotesi in cui la mediazione ha raggiunto lo scopo deflattivo cui \u0026#232; preordinata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche risulterebbe, altres\u0026#236;, compromesso l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa delle persone non abbienti \u0026#8211; volto a garantire loro l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale \u0026#171;in posizione di parit\u0026#224; con quanti dispongono dei mezzi necessari\u0026#187; \u0026#8211; con la conseguente violazione degli artt. 3, in riferimento al principio di uguaglianza sostanziale, e 24 Cost.; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232;, infine, dedotta la violazione dell\u0026#8217;art. 36 Cost., poich\u0026#233; gli avvocati presterebbero \u0026#171;attivit\u0026#224; lavorativa obbligatoria gratuitamente\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato il 6 dicembre 2021, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito, in limine, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate per inadeguata motivazione sull\u0026#8217;asserita impossibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha dedotto la non fondatezza, in particolare, della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost., in quanto l\u0026#8217;assunzione della difesa della parte ammessa al patrocinio non sarebbe obbligatoria e, comunque, perch\u0026#233; la relativa attivit\u0026#224; sarebbe svolta dall\u0026#8217;avvocato solo occasionalmente; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si \u0026#232; costituito in giudizio il ricorrente nel processo principale, chiedendo la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 74, comma 2, 75, comma 1, e 76 t.u. spese di giustizia negli stessi termini auspicati dal giudice a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con successiva ordinanza del 24 agosto 2021 (reg. ord. n. 185 del 2021), il Tribunale ordinario di Milano ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non consentono l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto del patrocinio a spese dello Stato al procedimento di mediazione, quando il suo espletamento \u0026#232; condizione di procedibilit\u0026#224; della domanda in determinate materie e il processo non viene poi introdotto per essere intervenuta la conciliazione fra le parti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche il Tribunale di Milano \u0026#8211; dopo avere riferito di essere investito della richiesta di liquidazione dei compensi a spese dello Stato avanzata in relazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; difensiva svolta nel corso di un procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 \u0026#8211; ritiene che tale richiesta non possa trovare accoglimento, alla luce del tenore letterale delle norme censurate, in quanto detto procedimento si \u0026#232; concluso con successo, sicch\u0026#233; il giudizio non \u0026#232; stato instaurato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le norme censurate \u0026#8211; sostiene il giudice milanese in forza di argomenti e sotto profili largamente sovrapponibili a quelli dedotti dal Tribunale di Pordenone \u0026#8211; recherebbero un vulnus: a) all\u0026#8217;art. 3 Cost., per contrasto con i principi di eguaglianza formale e di ragionevolezza; b) agli artt. 3 e 24 Cost., per violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza sostanziale; c) infine, all\u0026#8217;art. 36 Cost., in quanto il diritto del difensore al compenso per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; prestata risulterebbe \u0026#171;definitivamente compromesso\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche in questo giudizio \u0026#232; intervenuto, con atto depositato il 17 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che \u0026#8211; sulla scorta di deduzioni sostanzialmente identiche a quelle svolte in relazione all\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Pordenone \u0026#8211; ha chiesto la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate o, in via gradata, di non fondatezza di quella prospettata in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ordinanze, rispettivamente, del 23 giugno 2021 (reg. ord. n. 175 del 2021) e del 24 agosto 2021 (reg. ord. n. 185 del 2021), il Tribunale ordinario di Pordenone e il Tribunale ordinario di Milano dubitano della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale di Pordenone dubita, inoltre, dell\u0026#8217;art. 76 t.u. spese di giustizia e degli artt. 5, 8 e 17, comma 5-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i rimettenti denunciano le suddette disposizioni nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; difensiva svolta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il successivo giudizio non \u0026#232; stato instaurato per l\u0026#8217;intervenuta conciliazione delle parti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo i giudici a quibus, i cui assunti poggiano su argomenti in buona misura sovrapponibili, tale omessa previsione si porrebbe in contrasto: a) con l\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#8211; evocato dal solo Tribunale di Pordenone \u0026#8211; poich\u0026#233; la mediazione rappresenterebbe uno \u0026#171;strumento di pacificazione sociale condivisa e non imposta\u0026#187;; b) con l\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; sarebbero vulnerati i principi di eguaglianza formale e di ragionevolezza; c) con gli artt. 3 e 24 Cost., per violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza sostanziale; d) con l\u0026#8217;art. 36 Cost., in quanto risulterebbe compromesso il diritto dei difensori al compenso per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa prestata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i giudizi, vertendo su questioni oggettivamente connesse, devono essere riuniti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al giudizio che trae origine dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Pordenone, occorre preliminarmente precisare il thema decidendum, poich\u0026#233; il rimettente, bench\u0026#233; denunci anche l\u0026#8217;art. 76 t.u. spese di giustizia e gli artt. 5, 8 e 17, comma 5-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, incentra e motiva, in realt\u0026#224;, le sue censure soltanto sugli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del citato testo unico: nel dolersi dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria in determinate materie, infatti, riconduce siffatta preclusione precipuamente a tali ultime norme, nelle quali individua il testuale ed esclusivo riferimento al processo che ne limita l\u0026#8217;\u0026#171;operativit\u0026#224;\u0026#187; ai soli procedimenti giurisdizionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, l\u0026#8217;esame delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale deve essere circoscritto ai menzionati artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ancora in via preliminare, va rilevato che lo ius superveniens, rappresentato dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata) \u0026#8211; che conferisce al Governo una delega legislativa recante, per quanto qui interessa, tra i principi e criteri direttivi l\u0026#8217;estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita (art. 1, comma 4, lettera a) \u0026#8211; non spiega effetti negli odierni incidenti, dal momento che, analogamente a quanto osservato da questa Corte in giudizi affini, \u0026#171;la sua entrata in vigore non vale a escludere l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni censurate\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte, con la sentenza n. 10 del 2022, sopravvenuta alle odierne ordinanze di rimessione, ha dichiarato, in senso conforme ai petita dei rimettenti, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all\u0026#8217;attivit\u0026#224; difensiva svolta nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti di mediazione di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi \u0026#232; stato raggiunto un accordo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le questioni ora in scrutinio debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili perch\u0026#233; ormai prive di oggetto (ex plurimis, ordinanze n. 204, n. 172 e n. 116 del 2022, n. 192 e n. 184 del 2021, n. 225 del 2020 e n. 220 del 2019), atteso che, in ragione della intervenuta declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale con effetto ex tunc, \u0026#232; venuta meno la carenza normativa che \u0026#8211; secondo i giudici a quibus \u0026#8211; determinava il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto all\u0026#8217;eccezione preliminare sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sulla scorta dell\u0026#8217;asserita carenza di un\u0026#8217;adeguata motivazione in ordine all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di interpretare le norme denunciate secundum Constitutionem. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Pordenone e di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Patrocinio a spese dello Stato - Procedura di mediazione obbligatoria non seguita dall\u0027instaurazione del giudizio - Ammissione dei non abbienti al patrocinio nel procedimento di mediazione, e assicurazione del pagamento del relativo compenso all\u0027avvocato con oneri a carico dell\u0027erario, quando il suo esperimento \u0026#232; condizione di procedibilit\u0026#224; della domanda e il processo non viene introdotto per intervenuta conciliazione delle parti - Omessa previsione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45101","titoletto":"Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Ambito di applicazione - Estensione alla mediazione obbligatoria conclusa con l\u0027intervenuta conciliazione delle parti - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà e di eguaglianza formale e sostanziale, del diritto di difesa nonché di quello a una retribuzione proporzionata e dignitosa - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 175001).","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Milano, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 Cost. - degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all\u0027attività difensiva svolta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all\u0027art. 5, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il successivo giudizio non è stato instaurato per l\u0027intervenuta conciliazione delle parti. La sentenza n. 10 del 2022, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato, in senso conforme ai \u003cem\u003epetita\u003c/em\u003e dei rimettenti, l\u0027illegittimità costituzionale \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e delle disposizioni censurate. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 204/2022 - mass.45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e44051; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2019 - mass. 40894\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"74","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art74"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art75"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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