GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2026/18

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2026:18
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.379258
    "namelookup_time" => 0.000358
    "connect_time" => 0.001199
    "pretransfer_time" => 0.143607
    "size_download" => 22183.0
    "speed_download" => 58490.0
    "starttransfer_time" => 0.358185
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 57032
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 143434
    "connect_time_us" => 1199
    "namelookup_time_us" => 358
    "pretransfer_time_us" => 143607
    "starttransfer_time_us" => 358185
    "total_time_us" => 379258
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1772231562.6377
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2026:18"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1067
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1019 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1049 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2026:18 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Fri, 27 Feb 2026 22:32:42 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Fri, 27 Feb 2026 22:32:42 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2026","numero":"18","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"NAVARRETTA","relatore":"NAVARRETTA","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"26/01/2026","data_decisione":"26/01/2026","data_deposito":"19/02/2026","pubbl_gazz_uff":"25/02/2026","num_gazz_uff":"8","norme":"Art. 1 della legge della Provincia di Trento 07/12/2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)».","atti_registro":"ric. 3/2023","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 18\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2026\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Provincia di Trento 7 dicembre 2022, n. 16, recante \u0026#171;Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell\u0026#8217;articolo 26 \u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7 febbraio 2023, depositato in cancelleria il successivo 8 febbraio, iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ricorso notificato il 7 febbraio 2023 e depositato il successivo 8 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Provincia di Trento 7 dicembre 2022, n. 16, recante \u0026#171;Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell\u0026#8217;articolo 26\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la legge provinciale impugnata \u0026#232; composta di un unico articolo, che ha modificato l\u0026#8217;art. 26-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e della legge prov. Trento n. 4 del 1998, inserendovi i commi da 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e a 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali disposizioni perseguono l\u0026#8217;obiettivo di attenuare gli effetti della crisi energetica, consentendo ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche di presentare, prima della scadenza della concessione, un piano industriale v\u0026#242;lto alla realizzazione di misure di efficientamento e di miglioramento della produzione (art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il piano \u0026#8211; sottoposto all\u0026#8217;approvazione della Provincia (art. 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) \u0026#8211; \u0026#232; articolato in due fasi: la prima con scadenza il 31 dicembre 2024, la seconda da concludere entro il termine stabilito dall\u0026#8217;art. 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell\u0026#8217;energia elettrica), ossia entro il trentesimo anno dall\u0026#8217;entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 79 del 1999;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la presentazione del piano, il concessionario si impegna a versare un canone aggiuntivo, parametrato ai valori di mercato dell\u0026#8217;energia, i cui introiti sono destinati dalla Provincia al sostegno dei costi per i consumi energetici (art. 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il comma 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e prevede la sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico concernenti gli impianti interessati dal piano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e stabilisce, infine, che il piano industriale comprende investimenti da ammortizzare entro la durata del medesimo piano e che, in caso di cessazione anticipata rispetto all\u0026#8217;ammortamento degli investimenti relativi alle cosiddette \u0026#8220;opere bagnate\u0026#8221; previste dall\u0026#8217;art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la Provincia corrisponda un indennizzo pari al valore della parte degli investimenti non ammortizzata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le disposizioni provinciali impugnate, introducendo una sospensione delle procedure di assegnazione delle concessioni relative a impianti per cui sia stato presentato un piano industriale, assegnino ai concessionari che ne sono attualmente titolari un vantaggio, che consiste nella possibilit\u0026#224; di proseguire le concessioni in regime di sostanziale proroga e che ci\u0026#242; si pone in contrasto con molteplici parametri costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso denuncia, in primo luogo, la violazione dell\u0026#8217;art. 13 dello statuto speciale, il quale \u0026#8211; come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall\u0026#8217;art. 7, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) \u0026#8211; attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto dell\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea e degli accordi internazionali, nonch\u0026#233; dei principi fondamentali dell\u0026#8217;ordinamento statale, le modalit\u0026#224; e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, dall\u0026#8217;art. 13 dello statuto si ricaverebbe non solo che le grandi concessioni idroelettriche devono essere attribuite mediante procedure di selezione che diano adeguate garanzie di imparzialit\u0026#224;, trasparenza e pubblicit\u0026#224;, ma anche che \u0026#171;non \u0026#232; possibile prevedere la procedura di rinnovo automatico, n\u0026#233; accordare altri vantaggi, ad imprese le cui concessioni siano scadute o in scadenza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, a parere dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la sospensione delle procedure di assegnazione si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione sia all\u0026#8217;art. 49 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea, che sancisce la libert\u0026#224; di stabilimento sul territorio dell\u0026#8217;Unione europea, sia all\u0026#8217;art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in forza del quale i provvedimenti abilitativi allo sfruttamento economico di beni pubblici quantitativamente scarsi devono essere adottati all\u0026#8217;esito di procedure di selezione assistite da adeguate garanzie di imparzialit\u0026#224; e trasparenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, il ricorso ravvisa nelle disposizioni provinciali impugnate un contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in quanto capaci di determinare una invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, anche in riferimento all\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, posto che tale ultima previsione \u0026#8211; oggetto di recenti modifiche a opera della legge n. 118 del 2022 \u0026#8211; costituirebbe al tempo stesso norma attuativa della direttiva UE relativa al mercato interno dell\u0026#8217;energia elettrica e principio fondamentale dell\u0026#8217;ordinamento statale, capace di svolgere il ruolo di norma interposta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, secondo il ricorrente, le grandi derivazioni idroelettriche sono una risorsa scarsa, che esige l\u0026#8217;espletamento della gara pubblica al fine di tutelare e promuovere la concorrenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, la legge provinciale impugnata, nell\u0026#8217;introdurre un\u0026#8217;ipotesi surrettizia di proroga delle concessioni in atto, avrebbe l\u0026#8217;effetto di posticipare lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, ponendosi cos\u0026#236; in contrasto tanto con i parametri interni quanto con quelli sovranazionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Provincia autonoma di Trento si \u0026#232; costituita nel giudizio con atto depositato il 17 marzo 2023, sollevando alcune eccezioni di inammissibilit\u0026#224; del ricorso e contestandone nel merito i contenuti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la Provincia osserva come il ricorrente diriga le proprie censure solo verso la previsione contenuta nel comma 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 1 della legge provinciale impugnata, che disciplina la sospensione delle procedure di assegnazione, mentre sui restanti commi il ricorso sarebbe privo di ogni argomentazione: se dunque si dovesse ritenere che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia impugnato l\u0026#8217;intero art. 1, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di motivazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riferimento al parametro interposto evocato, costituito dall\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2006/123/CE, la difesa provinciale fa valere un difetto di motivazione, in ordine a due profili: da un lato, l\u0026#8217;art. 12 riguarda le modalit\u0026#224; di indizione delle procedure di gara, mentre le disposizioni impugnate non disciplinano tale aspetto, limitandosi a prevedere \u0026#171;una sospensione temporalmente limitata delle procedure stesse\u0026#187;, n\u0026#233; il ricorso spiegherebbe altrimenti la ragione di contrasto delle disposizioni provinciali con la norma interposta; da un altro lato, il ricorso non indicherebbe i motivi per cui le grandi derivazioni idroelettriche rientrerebbero nel raggio applicativo dello stesso art. 12 della direttiva servizi, il quale impone l\u0026#8217;indizione di procedure selettive caratterizzate da imparzialit\u0026#224;, trasparenza e adeguata pubblicit\u0026#224; \u0026#171;qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivit\u0026#224; sia limitato per via della scarsit\u0026#224; delle risorse naturali o delle capacit\u0026#224; tecniche utilizzabili\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, la difesa provinciale sostiene che la disposizione impugnata rientri nella competenza legislativa provinciale primaria e sia rispettosa dei limiti imposti dall\u0026#8217;art. 13 dello statuto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa provinciale osserva, in ogni caso, che, ove questa Corte ritenesse fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, della legge provinciale impugnata, la relativa declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale non dovrebbe estendersi ai restanti commi, riguardanti il piano industriale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, anche ove, per effetto della sentenza di accoglimento, la sospensione delle procedure di nuova assegnazione delle concessioni dovesse venir meno e si procedesse a nuove gare, della realizzazione del piano industriale, eventualmente presentato dai concessionari attuali, potrebbero farsi carico i concessionari subentranti, s\u0026#236; da non paralizzare gli investimenti volti all\u0026#8217;efficientamento degli impianti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, secondo la difesa provinciale, qualora questa Corte dovesse ritenere impugnato l\u0026#8217;intero art. 1 della legge prov. Trento n. 16 del 2022, anche nella parte riguardante il piano industriale, questa censura dovrebbe reputarsi non fondata, essendo tale previsione conforme all\u0026#8217;art. 13 dello statuto speciale, di cui rispetta i limiti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche hanno depositato opinioni scritte in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003emic\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003e curiae\u003c/em\u003e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, due associazioni private: il 20 marzo 2023, l\u0026#8217;associazione Elettricit\u0026#224; futura \u0026#8211; Unione delle imprese elettriche italiane, e il 21 marzo 2023, l\u0026#8217;associazione Utilitalia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche entrambe le associazioni hanno esposto considerazioni sulla materia oggetto del ricorso, confidando in una dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; o comunque di non fondatezza dello stesso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le due opinioni sono state ammesse con decreto presidenziale il 12 settembre 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche entrambe le associazioni hanno affermato l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; della materia oggetto della legge provinciale impugnata al raggio applicativo del diritto unionale e, in particolare, all\u0026#8217;ambito operativo della direttiva 2006/123/CE: le misure, che compongono il \u0026#8220;pacchetto energia\u0026#8221;, non subirebbero la pressione concorrenziale di stampo europeo e la loro disciplina sarebbe pertanto rimessa ai legislatori nazionali, come dimostrato dal fatto che la Commissione europea ha archiviato le procedure d\u0026#8217;infrazione aperte sul punto nei confronti di vari Paesi UE, tra cui l\u0026#8217;Italia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, le due associazioni hanno affermato che l\u0026#8217;energia sarebbe estranea alla nozione di \u0026#171;servizio\u0026#187;, rientrando piuttosto \u0026#8211; secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia \u0026#8211; in quella di \u0026#171;bene\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, rispetto ai parametri nazionali, gli \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e rammentano che le disposizioni provinciali impugnate non determinano alcuna deroga alla regola della gara pubblica per l\u0026#8217;assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Il principio di messa a gara non \u0026#232; posto in discussione, ma \u0026#171;\u0026#232; solo oggetto di una diversa, contingente, scansione temporale \u0026#8211; dettata, peraltro, dall\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224; del momento storico \u0026#8211;, comunque contenuta nell\u0026#8217;orizzonte temporale stabilito dal Legislatore statale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il 16 aprile 2024 \u0026#232; stata depositata istanza di rinvio da parte della Provincia autonoma di Trento, con adesione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, stante l\u0026#8217;intenzione da parte della prima di modificare la legge provinciale impugnata, \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e non oggetto di applicazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il 5 febbraio 2025, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria con cui ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale a coltivare il ricorso: le norme impugnate prevedevano il termine del 31 dicembre 2024 per la realizzazione delle opere che avrebbero consentito di ottenere un incremento di potenza e di stoccaggio di energia, termine scaduto senza che le disposizioni abbiano nel frattempo trovato applicazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche successivamente, il 12 febbraio 2025, la Provincia autonoma di Trento \u0026#8211; con l\u0026#8217;adesione del ricorrente \u0026#8211; ha presentato istanza di rinvio, considerato l\u0026#8217;impegno ad abrogare la legge provinciale impugnata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, il 20 ottobre 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2025, ha depositato rinuncia al ricorso, a seguito dell\u0026#8217;abrogazione delle disposizioni impugnate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la rinuncia \u0026#232; stata accettata dalla Provincia autonoma di Trento il 5 novembre 2025, previa deliberazione della Giunta provinciale del 31 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la rinuncia \u0026#232; stata accettata dalla Provincia autonoma di Trento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell\u0026#8217;art. 25 delle Norme integrative, l\u0026#8217;estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 194 e n. 92 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003eestinto il processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 febbraio 2026\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Concessioni di grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Integrazione dell\u0027art. 26-septies della l. prov.le n. 4 del 1998 - Previsione della possibilit\u0026#224;, da parte dei concessionari di grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata in vigore della l. prov.le n. 16 del 2022, di presentare alla Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure per l\u0027assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano - Denunciata attribuzione, ai titolari delle concessioni esistenti, di una sostanziale proroga della durata della concessione degli impianti interessati dal piano industriale in assenza della procedura di selezione da bandire secondo la scansione temporale stabilita dalla legislazione statale - Incidenza sulla libert\u0026#224; di stabilimento - Contrasto con il principio, anche sovranazionale, di tutela della concorrenza - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]