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S. e il Ministero dell\u0026#8217;interno e altri, con ordinanza del 30 maggio 2024, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 28 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ordinanza del 30 maggio 2024, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2024, il Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 38 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera \u003cem\u003ea-bis\u003c/em\u003e), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione subordina la concessione della cittadinanza italiana allo straniero o all\u0026#8217;apolide \u0026#8722; per matrimonio o per naturalizzazione di cui agli artt. 5 e 9 della legge n. 91 del 1992 \u0026#8722; al possesso di un\u0026#8217;adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), dimostrato dal possesso di un titolo di studio o di apposita certificazione linguistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il giudice amministrativo riferisce di essere chiamato a decidere dell\u0026#8217;impugnazione da parte di una cittadina straniera del provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 della legge n. 91 del 1992, per mancanza di un\u0026#8217;adeguata conoscenza della lingua italiana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn fatto, la ricorrente ha prospettato di essere nell\u0026#8217;oggettiva impossibilit\u0026#224; di conseguire la richiesta competenza linguistica a causa di deficit cognitivo, derivante da numerose patologie, oltre che dall\u0026#8217;et\u0026#224;, e di averne offerto prova in sede procedimentale con produzione di un certificato medico dell\u0026#8217;Azienda unit\u0026#224; sanitaria locale (AUSL), che attestava che era affetta \u0026#171;da gravi limitazioni alla capacit\u0026#224; di apprendimento linguistico derivanti da et\u0026#224; [...] handicap\u0026#187;. Il TAR d\u0026#224; anche conto che tale condizione di disabilit\u0026#224; era stata ulteriormente suffragata, in sede processuale, con il deposito dei verbali della competente commissione medica per l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;invalidit\u0026#224; civile dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che l\u0026#8217;aveva dichiarata invalida ultrasessantacinquenne medio-grave \u0026#171;con difficolt\u0026#224; persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua et\u0026#224;\u0026#187; e \u0026#171;portat[rice] di handicap in situazione di gravit\u0026#224;\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l\u0026#8217;assistenza, l\u0026#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn diritto, la parte ha dedotto per pi\u0026#249; profili il vizio di cattivo esercizio del potere discrezionale, ma principalmente la violazione dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992: di tale articolo, posto a fondamento della motivazione del provvedimento sfavorevole, il ricorso ha prospettato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale nella parte in cui precluderebbe il conseguimento della cittadinanza anche se l\u0026#8217;apprendimento linguistico sia impedito da una grave e accertata disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Tanto premesso, il TAR rimettente motiva sui presupposti per sollevare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollecitate dalla parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, l\u0026#8217;ordinanza si sofferma sull\u0026#8217;infondatezza del motivo di eccesso di potere, in ragione del chiaro tenore dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 che non lasciava all\u0026#8217;amministrazione la possibilit\u0026#224; di una diversa determinazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePiuttosto, ai fini della decisione del ricorso, il rimettente assume che sarebbe decisiva la doglianza di violazione di legge per illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione: dalla invocata pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impeditiva dell\u0026#8217;acquisto dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecivitatis\u003c/em\u003e per chi \u0026#232; nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; oggettiva di apprendere l\u0026#8217;italiano deriverebbe, infatti, l\u0026#8217;accoglimento della domanda di annullamento dell\u0026#8217;atto negativo, proposta dalla ricorrente che presenta menomazioni cognitive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Alla illustrazione delle ragioni di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003epremette una breve ricostruzione del quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammentati i diversi casi in cui, in virt\u0026#249; degli artt. 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, lo straniero e l\u0026#8217;apolide possono acquisire la cittadinanza per matrimonio (art. 5) o per naturalizzazione (art. 9), l\u0026#8217;ordinanza si sofferma sulla condizione posta alla attribuzione dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecivitatis\u003c/em\u003e da parte dell\u0026#8217;art. 9.1: il possesso di un\u0026#8217;adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 secondo il QCER.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale padronanza linguistica deve essere dimostrata tramite \u0026#171;il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u0026#8217;istruzione, dell\u0026#8217;universit\u0026#224; e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell\u0026#8217;istruzione, dell\u0026#8217;universit\u0026#224; e della ricerca\u0026#187; ovvero tramite \u0026#171;apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell\u0026#8217;istruzione, dell\u0026#8217;universit\u0026#224; e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell\u0026#8217;istruzione, dell\u0026#8217;universit\u0026#224; e della ricerca\u0026#187;. Ne sono, invece, esentati coloro che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che abbiano sottoscritto l\u0026#8217;accordo di integrazione, rispettivamente ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 e dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eche il grado di conoscenza dell\u0026#8217;italiano assurgerebbe a metro di valutazione del grado di inserimento dello straniero nel tessuto sociale nazionale: il riscontro della abilit\u0026#224; linguistica servirebbe a verificare la sussistenza di un elevato livello di integrazione nella societ\u0026#224; italiana e dimostrerebbe, in uno al possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del richiedente a conseguire lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi cittadino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8722; Alla luce del delineato quadro, il Tribunale amministrativo regionale assume che la rigida interpretazione dell\u0026#8217;art. 9.1, inteso come preclusivo dell\u0026#8217;acquisto della cittadinanza anche per il richiedente impossibilitato ad acquisire tale conoscenza della lingua per \u0026#171;gravi disabilit\u0026#224; e certificati deficit cognitivi\u0026#187;, contrasti con la Costituzione per quattro profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8722; In primo luogo, la disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eImpedire a un soggetto di ottenere la cittadinanza per la sua incapacit\u0026#224;, oggettiva e insuperabile, di apprendere la lingua italiana, determinata dalle condizioni psicofisiche, significherebbe non garantire \u0026#171;l\u0026#8217;acquisizione di un diritto fondamentale, qual \u0026#232; lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di cittadino\u0026#187;. Infatti, sarebbe ostacolato l\u0026#8217;inserimento completo ed effettivo della persona disabile nella collettivit\u0026#224; cui oramai appartiene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8722; La disciplina di cui all\u0026#8217;art. 9.1 confliggerebbe anche con l\u0026#8217;art. 3 Cost., che garantisce, anche a protezione dei diritti inviolabili, il principio di uguaglianza a prescindere dalle condizioni personali, tra cui si colloca indubbiamente la condizione di menomazione cognitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il requisito della conoscenza della lingua pretesa dalla disposizione per l\u0026#8217;attribuzione della cittadinanza, concretizzerebbe una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra soggetti \u0026#171;\u0026#8220;sani\u0026#8221;\u0026#187;, capaci di apprenderla, e soggetti \u0026#171;\u0026#8220;non sani\u0026#8221;\u0026#187;, impediti nell\u0026#8217;apprendimento e di conseguenza nell\u0026#8217;acquisto della condizione di cittadino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8722; In terzo luogo, la disposizione censurata, in \u003cem\u003eparte qua\u003c/em\u003e, vulnererebbe l\u0026#8217;art. 38, primo e terzo comma, Cost. che, per \u0026#171;evitare che la disabilit\u0026#224; [sia] fattore limitativo dell\u0026#8217;uguaglianza, delinea un sistema [che] riconosc[e] il diritto all\u0026#8217;assistenza sociale per gli \u0026#8220;inabili\u0026#8221; al lavoro e [\u0026#8230;] il diritto all\u0026#8217;educazione e alla formazione professionale agli \u0026#8220;inabili\u0026#8221; e ai \u0026#8220;minorati\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.5.\u0026#8722; Inoltre, per il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la disciplina contestata violerebbe anche il quadro normativo sovranazionale \u0026#171;cui l\u0026#8217;ordinamento dello Stato \u0026#232; tenuto a conformarsi a mente dell\u0026#8217;art. 10\u0026#187; Cost. e, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224; approvata dall\u0026#8217;Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell\u0026#8217;Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilit\u0026#224;) e il cui spettro di protezione \u0026#8211; secondo la lettera definitoria del suo art. 1, secondo comma \u0026#8211; ricomprende anche le menomazioni mentali, intellettuali o sensoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 18 della Convenzione impone agli Stati firmatari il riconoscimento alle persone con disabilit\u0026#224; \u0026#171;su base di uguaglianza con gli altri\u0026#187;, tra l\u0026#8217;altro, del \u0026#171;diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilit\u0026#224;: (\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilit\u0026#224;; (\u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) non siano private a causa della disabilit\u0026#224;, della capacit\u0026#224; di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l\u0026#8217;esercizio del diritto alla libert\u0026#224; di movimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl cos\u0026#236; riconosciuto diritto di acquisire, mantenere e cambiare la cittadinanza a prescindere dalle condizioni personali di disabilit\u0026#224; si troverebbe garantito solo se la legislazione degli Stati aderenti alla Convenzione impedisca che la disabilit\u0026#224;, in qualsiasi forma essa si declini, possa costituire elemento impeditivo all\u0026#8217;acquisto della cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.6.\u0026#8722; Infine, il tribunale amministrativo si premura di escludere la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme dell\u0026#8217;art. 9.1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl di fuori delle ipotesi della sottoscrizione dell\u0026#8217;accordo di integrazione e dei titolari del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, il chiaro tenore letterale della disposizione non contemplerebbe alcuna deroga all\u0026#8217;obbligo del richiedente la cittadinanza di dimostrare una adeguata conoscenza della lingua italiana per chi sia impedito ad apprenderla per condizioni di grave disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.7.\u0026#8722; A sostegno delle sollevate questioni, l\u0026#8217;ordinanza richiama la sentenza n. 258 del 2017 di questa Corte. L\u0026#8217;art. 9.1 soffrirebbe di profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale analoghi a quelli riscontrati da tale pronuncia in relazione all\u0026#8217;art. 10 della medesima legge n. 91 del 1992 ove precludeva l\u0026#8217;efficacia del decreto di concessione della cittadinanza, per mancato giuramento, anche ai soggetti incapaci di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; In via preliminare, l\u0026#8217;interveniente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per differenti profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8722; In primo luogo, la pronuncia richiesta invaderebbe la sfera riservata al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente chiederebbe una pronuncia additiva, volta a inserire una norma di eccezione nella disposizione che subordina il riconoscimento della cittadinanza alla conoscenza della lingua italiana: cos\u0026#236; facendo, si riconoscerebbe in via innovativa la cittadinanza a taluni soggetti, a prescindere dal requisito linguistico che il legislatore ha configurato come elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecivitatis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale sostiene in proposito che \u0026#8211; diversamente dalla prospettiva dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; la conoscenza della lingua italiana non sarebbe un requisito esterno al riconoscimento della cittadinanza, ma un suo elemento costitutivo interno, al pari degli altri richiesti dagli artt. 5 e 9 della legge n. 91 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;atto di intervento rammenta in proposito che il valore della lingua italiana \u0026#232; gi\u0026#224; stato evidenziato dalla sentenza n. 210 del 2018 di questa Corte, secondo cui l\u0026#8217;italiano \u0026#232;\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;unica lingua ufficiale del sistema costituzionale e, tra l\u0026#8217;altro, elemento di identit\u0026#224; individuale e collettiva di importanza basilare in quanto \u0026#232; mezzo primario di trasmissione dei valori culturali che essa esprime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8722; In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per insufficiente motivazione sulla rilevanza sotto due diversi aspetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, la formulazione delle questioni sarebbe generica in quanto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non preciserebbe a quale dei diversi titoli contemplati dall\u0026#8217;art. 9 la ricorrente abbia richiesto la cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;ordinanza presenterebbe carenza argomentativa sulla rilevanza in relazione alla \u0026#171;prognosi di fondatezza del ricorso\u0026#187;, quanto al ricorrere dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; assoluta ad apprendere la lingua ed al suo essere giustificata dall\u0026#8217;insorgenza delle sue cause nella fase iniziale della permanenza in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, il TAR non avrebbe adeguatamente illustrato perch\u0026#233; la documentazione medica acquisita dimostrasse l\u0026#8217;esistenza di una patologia cognitiva (innata o risalente) tale da determinare un\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; assoluta di imparare l\u0026#8217;idioma nazionale. Piuttosto, le \u0026#171;gravi limitazioni alla capacit\u0026#224; di apprendimento linguistico derivanti da et\u0026#224; [e] handicap\u0026#187;, genericamente attestate dal certificato dell\u0026#8217;AUSL, sarebbero prive di riferimento alla natura dei deficit, alla data della loro insorgenza, e al loro grado, mentre i certificati dell\u0026#8217;INPS darebbero conto di malattie fisiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;atto di rimessione non avrebbe dato rilievo alle circostanze che gli interventi chirurgici e le terapie cui era stata sottoposta la ricorrente risalissero all\u0026#8217;incirca al 2017 e che l\u0026#8217;attestazione dell\u0026#8217;AUSL fosse del 2021 e, dunque, che le patologie erano insorte dopo molti anni dall\u0026#8217;ingresso in Italia (2009): risulterebbe, quindi, privo di giustificazione il difetto di conoscenza dell\u0026#8217;italiano al momento della domanda di concessione della cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Nel merito, la difesa statale ha resistito alle diverse questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; Anzitutto, la violazione dell\u0026#8217;art. 2 Cost. non sarebbe fondata perch\u0026#233; il diritto a ottenere la cittadinanza non sarebbe un diritto inviolabile dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;aspirazione dello straniero a ottenere lo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecivitatis\u003c/em\u003e andrebbe bilanciato con i diritti della collettivit\u0026#224; in cui chiede l\u0026#8217;inserimento, sicch\u0026#233; non si configura come un diritto pieno e assoluto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa cittadinanza neppure figura tra i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo o dai suoi protocolli, con la conseguenza che il legislatore nazionale ha ampia discrezionalit\u0026#224; in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta risulterebbe, nella specie, correttamente esercitata, in quanto sarebbe richiesta la prova di una conoscenza medio-bassa dell\u0026#8217;italiano, necessaria a integrarsi nella comunit\u0026#224; nazionale. Secondo la definizione nella normativa europea di riferimento, il livello B1 consisterebbe, infatti, nella capacit\u0026#224; di \u0026#171;comprendere i punti essenziali di messaggi standard chiari in lingua italiana su argomenti che si affrontano normalmente al lavoro, a scuola, in famiglia, nel tempo libero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8722; La disposizione censurata non contrasterebbe neppure con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, in generale, l\u0026#8217;ordinamento italiano prevede l\u0026#8217;integrazione scolastica e formativa dei disabili mediante percorsi dedicati, al termine dei quali possono essere conseguiti i titoli di studio, se necessario mediante prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e con l\u0026#8217;utilizzo di mezzi tecnici o ausili necessari (si citano gli artt. 13 e 16 della legge n. 104 del 1992 e l\u0026#8217;art. 318 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante \u0026#171;Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, quanto al procedimento del riconoscimento della cittadinanza, \u0026#232; parimenti garantita la possibilit\u0026#224;, per le persone con menomazioni,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi acquisire idonee certificazioni linguistiche con percorsi formativi e certificativi modulati sulle specifiche condizioni di disabilit\u0026#224; del soggetto. Cos\u0026#236;, l\u0026#8217;ente certificatore societ\u0026#224; Dante Alighieri garantisce ai candidati con disabilit\u0026#224; attrezzature particolari o misure compensative per lo svolgimento dei test dietro presentazione di apposita certificazione medica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;insufficienza di tali misure configurerebbe \u0026#171;una situazione cos\u0026#236; particolare da porsi come idonea a giustificare un trattamento differenziato\u0026#187;: la parit\u0026#224; di trattamento andrebbe, infatti, correlata al diritto reclamato e per lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di cittadinanza la conoscenza della lingua \u0026#232; elemento indefettibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8722; Ancora, secondo l\u0026#8217;Avvocatura, l\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 non vulnererebbe l\u0026#8217;art. 18 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, la disposizione internazionale vieterebbe tanto la privazione della cittadinanza quanto \u0026#171;pratiche che consistono in provvedimenti\u0026#187; che negano e privano lo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecivitatis\u003c/em\u003e, ma solo in conseguenza diretta della disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contrario, nella fattispecie all\u0026#8217;esame del rimettente, il rigetto dell\u0026#8217;istanza di concessione della cittadinanza non sarebbe fondato sulla menomazione, ma con essa avrebbe un legame solo indiretto: il motivo del diniego sarebbe il difetto del fondamentale requisito linguistico, derivante dal deficit\u003cem\u003e \u003c/em\u003epsico-fisico. Per contro, il diritto convenzionale dei disabili di acquisire e cambiare la cittadinanza risulterebbe garantito attraverso le illustrate misure atte a consentire anche ai portatori di disabilit\u0026#224; le certificazioni linguistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.4.\u0026#8722; In ultimo, sarebbe non fondata anche la questione riferita all\u0026#8217;art. 38 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe modalit\u0026#224; agevolative offerte dagli istituti certificatori garantirebbero i diritti sociali riconosciuti agli inabili dalla disposizione costituzionale e, comunque, tali diritti non presupporrebbero la cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; A conclusione della difesa, l\u0026#8217;interveniente assume l\u0026#8217;inconferenza del richiamo della citata sentenza n. 258 del 2017 di questa Corte per la soluzione delle questioni sollevate dal TAR Emilia-Romagna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, in quel precedente veniva in rilievo l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, per il disabile, di prestare il giuramento e, dunque, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di assolvere a un adempimento successivo al decreto che ha concesso la cittadinanza, in esito al riscontro \u0026#171;\u0026#8220;[del]le altre condizioni previste dalla legge che regola l\u0026#8217;acquisizione della cittadinanza\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contrario, nella specie si discorrerebbe di uno degli elementi costitutivi per l\u0026#8217;acquisto della cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il TAR Emilia-Romagna dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera \u003cem\u003ea-bis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, nella parte in cui, imponendo il requisito della conoscenza linguistica per l\u0026#8217;attribuzione della cittadinanza italiana, precluderebbe la sua concessione \u0026#171;a quei soggetti che, in ragione della impossibilit\u0026#224; di apprendere la lingua per gravi disabilit\u0026#224; e certificati deficit cognitivi, non siano nelle condizioni di documentar[ne] la conoscenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; denunciato il contrasto della disposizione con gli artt. 2, 3, 10 e 38 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e solleva le questioni nel corso di un giudizio di impugnazione di un provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile l\u0026#8217;istanza di una straniera di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 della legge n. 91 del 1992, sul presupposto del difetto del possesso del suddetto requisito linguistico. La ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003e\u0026#8722; premesso di essere nell\u0026#8217;oggettiva incapacit\u0026#224; di conseguire la richiesta competenza linguistica per deficit cognitivo, derivante da numerose patologie, oltre che dall\u0026#8217;et\u0026#224; \u0026#8722; ha dedotto quale motivo principale di ricorso l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 su cui si fonda la motivazione dell\u0026#8217;atto amministrativo sfavorevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8722; In punto di rilevanza, il TAR rimettente osserva che, dall\u0026#8217;eventuale pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, deriverebbe l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8722; In relazione alla non manifesta infondatezza, l\u0026#8217;ordinanza \u0026#8211; esclusa la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, alla luce del suo chiaro tenore letterale \u0026#8722; assume, per quattro profili, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma che subordina l\u0026#8217;acquisto della cittadinanza alla prova della conoscenza della lingua anche per l\u0026#8217;individuo incapace, in termini oggettivi e insuperabili, di apprenderla a causa di deficit\u003cem\u003e \u003c/em\u003epsico-fisici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, sarebbe leso l\u0026#8217;art. 2 Cost.: la condizione impedirebbe alla persona disabile di ottenere \u0026#171;un diritto fondamentale, qual \u0026#232; lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di cittadino\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, l\u0026#8217;imposizione generalizzata della dimostrazione della adeguata conoscenza dell\u0026#8217;italiano violerebbe il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in quanto concretizzerebbe una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra soggetti \u0026#171;\u0026#8220;sani\u0026#8221;\u0026#187;, capaci di apprenderlo, e soggetti \u0026#171;\u0026#8220;non sani\u0026#8221;\u0026#187;, impediti nell\u0026#8217;apprendimento e, di conseguenza, nell\u0026#8217;acquisizione della cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, l\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, vulnererebbe l\u0026#8217;art. 38, primo e terzo comma, Cost. che, per \u0026#171;evitare che la disabilit\u0026#224; [sia] fattore limitativo dell\u0026#8217;uguaglianza, delinea un sistema [che] riconosc[e] il diritto all\u0026#8217;assistenza sociale per gli \u0026#8220;inabili\u0026#8221; al lavoro e [\u0026#8230;] il diritto all\u0026#8217;educazione e alla formazione professionale agli \u0026#8220;inabili\u0026#8221; e ai \u0026#8220;minorati\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il mancato esonero dalla prova del requisito linguistico contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 10 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilit\u0026#224;. Il parametro sovranazionale riconosce il diritto di acquisire, mantenere e cambiare la cittadinanza agli individui con menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali e tale diritto non sarebbe garantito dal legislatore italiano che, con la norma censurata, ostacolerebbe l\u0026#8217;acquisto dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecivitatis\u003c/em\u003e alle persone con disabilit\u0026#224; nelle sue diverse forme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato, innanzi tutto, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni con due eccezioni: per un verso, la pronuncia additiva richiesta invaderebbe la sfera discrezionale riservata al legislatore, riconoscendo la condizione di cittadino a prescindere dal possesso della competenza linguistica; e, per altro verso, sarebbe insufficiente la motivazione sulla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; vanno disattese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio che il legislatore goda di ampia discrezionalit\u0026#224; nella disciplina dell\u0026#8217;attribuzione della cittadinanza. Ma le scelte del legislatore, al pari che in altre discipline connotate da elevata discrezionalit\u0026#224;, non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalit\u0026#224;, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224; rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194 del 2019, n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011), cui si deve aggiungere, per quanto qui segnatamente interessa, il rispetto delle garanzie riservate alle persone con disabilit\u0026#224; (sentenza n. 3 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, invero, non chiede una pronuncia additiva tesa a colmare un vuoto di tutela o a introdurre elementi di novit\u0026#224; nel procedimento di attribuzione della cittadinanza, ma dubita della compatibilit\u0026#224;, con gli evocati parametri costituzionali, della compiuta scelta legislativa di esigere la prova della competenza linguistica per tutti i richiedenti la cittadinanza, senza esonero per quelli che non abbiano la capacit\u0026#224; di acquisirla a causa di disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, quanto eccepito dal Presidente del Consiglio dei ministri attiene semmai al merito e non alla ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate (in termini analoghi, sentenze n. 196 e n. 134 del 2024 e n. 171 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Con riferimento alla dedotta insufficiente motivazione sulla rilevanza, l\u0026#8217;eccezione \u0026#232; svolta sotto due diversi profili: perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non preciserebbe a quale dei diversi titoli contemplati dall\u0026#8217;art. 9 della legge n. 91 del 1992 la ricorrente abbia presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana; e perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon avrebbe n\u0026#233; esposto le ragioni per le quali la cittadina straniera si trovi, a causa delle specifiche disabilit\u0026#224; comprovate dalla documentazione medica prodotta, nell\u0026#8217;oggettiva impossibilit\u0026#224; di apprendimento della lingua, n\u0026#233; considerato che le patologie erano insorte dopo molti anni dall\u0026#8217;ingresso in Italia, sicch\u0026#233; non sarebbe giustificato il difetto di conoscenza dell\u0026#8217;italiano al momento della presentazione della domanda di cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto ambedue i profili, l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; La precisazione sul titolo a sostegno dell\u0026#8217;istanza era infatti superflua, posto che la prova della lingua \u0026#232; richiesta per tutti i casi di naturalizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.2.\u0026#8722; Quanto al secondo profilo dedotto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; del provvedimento, che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza per mancanza del requisito linguistico, in via derivata dalla illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata che lo impone e, inoltre, prospetta che, nel concreto, il richiedente versi in una condizione di disabilit\u0026#224; tale da rivendicare l\u0026#8217;auspicato esonero dalla prova della conoscenza della lingua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto \u0026#232; sufficiente ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione: il giudizio sulla rilevanza \u0026#232; riservato al rimettente e, rispetto a esso, questa Corte effettua un controllo meramente \u0026#8220;esterno\u0026#8221;, limitato ad accertare l\u0026#8217;esistenza di una motivazione non implausibile, non palesemente erronea o contraddittoria (per tutte, sentenze n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021), senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a determinate conclusioni, potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (sentenza n. 218 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 10 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl parametro costituzionale evocato risulta, infatti, del tutto inconferente (tra le altre, sentenze n. 189 e n. 96 del 2024, n. 171 del 2023 e n. 259 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eassume che l\u0026#8217;ordinamento interno \u0026#171;\u0026#232; tenuto a conformarsi a mente\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 10 Cost. alla suddetta Convenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale parametro costituzionale, tuttavia, non \u0026#232; quello per il tramite del quale la norma internazionale assume la capacit\u0026#224; di condizionare la normazione interna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon lo \u0026#232; con riferimento al suo primo comma, in quanto non si lamenta la violazione del diritto internazionale consuetudinario, bens\u0026#236; di quello pattizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon lo \u0026#232; neppure con riferimento al suo secondo comma, poich\u0026#233; la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilit\u0026#224; non \u0026#232; un trattato avente a oggetto la \u0026#171;condizione giuridica dello straniero\u0026#187;, configurandosi semmai come obbligo internazionale la cui violazione sarebbe in ipotesi riconducibile all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 168 del 2023 e n. 236 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; L\u0026#8217;esame del merito delle questioni sollevate richiede un breve inquadramento dell\u0026#8217;obbligo della dimostrazione della competenza linguistica per talune ipotesi di acquisto della cittadinanza e delle relative clausole esonerative codificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Tra le diverse ipotesi di acquisizione della cittadinanza previste dalla legge n. 91 del 1992 e, in particolare, per le sole fattispecie di acquisto per matrimonio (art. 5) e per naturalizzazione (art. 9), il d.l. n. 113 del 2018, come convertito, ha imposto, con l\u0026#8217;inserimento della disposizione censurata, il requisito del \u0026#171;possesso [\u0026#8230;] di un\u0026#8217;adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)\u0026#187;. L\u0026#8217;onere probatorio pu\u0026#242; essere assolto alternativamente con l\u0026#8217;attestazione del possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, riconosciuto dai ministeri competenti, o con la produzione di un\u0026#8217;apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore, riconosciuto ancora dai ministeri competenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il predetto sistema di certificazione delle lingue straniere \u0026#8722; elaborato dal Consiglio d\u0026#8217;Europa ed il cui utilizzo \u0026#232; stato promosso con la raccomandazione del 28 settembre 2001 \u0026#8722;, il livello B1 \u0026#232; un livello intermedio di conoscenza della lingua ed \u0026#232; definito come proprio di colui che \u0026#171;\u0026#232; in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.; se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione; sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse; \u0026#232; in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; La \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell\u0026#8217;introduzione della competenza linguistica quale requisito costitutivo della fattispecie acquisitiva dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecivitatis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003erisiede nella volont\u0026#224; del legislatore di riscontrare, per il suo tramite, un rilevante grado di integrazione dello straniero nella comunit\u0026#224; nazionale cui \u0026#232; richiesto di accoglierlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Il legislatore, nella disposizione censurata, ha previsto solo due casi di esonero dal riscontro della abilit\u0026#224; linguistica per il richiedente la cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono, infatti, esclusi dalla relativa dimostrazione, a mente del secondo alinea dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, il cittadino di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea e l\u0026#8217;apolide che versino in due alternative condizioni: a) se, al primo regolare ingresso in Italia, contestualmente alla richiesta del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, abbiano sottoscritto l\u0026#8217;accordo di integrazione di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998; b) se siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe esenzioni si giustificano con la circostanza che, in entrambi i casi, lo straniero d\u0026#224; prova di una conoscenza dell\u0026#8217;italiano \u0026#8722; seppur al livello \u0026#171;elementare\u0026#187; (A2) e, dunque, inferiore a quello \u0026#171;intermedio\u0026#187; (B1) richiesto per la cittadinanza \u0026#8722; e avere cos\u0026#236; avviato un percorso di inserimento nel tessuto sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, infatti, chi ha adempiuto all\u0026#8217;accordo di integrazione ha, tra l\u0026#8217;altro, conseguito il livello A2 della sola \u0026#171;lingua italiana parlata\u0026#187; (art. 2, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante il \u0026#171;Regolamento concernente la disciplina dell\u0026#8217;accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell\u0026#8217;articolo 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286\u0026#187;), mentre chi ha ottenuto il permesso per lungosoggiornanti ha superato il test di conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, nel medesimo livello A2 (combinato disposto dell\u0026#8217;art. 9, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno 7 dicembre 2021, recante \u0026#171;Modalit\u0026#224; di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall\u0026#8217;articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall\u0026#8217;articolo 1, comma 22, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) della legge n. 94/2009\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento a tali discipline deve ancora sottolinearsi che, diversamente da quella censurata, l\u0026#8217;imposizione del requisito di apprendimento linguistico si accompagna a norme che \u0026#8722; con diverse, ma simili formule \u0026#8722; dispensano, rispettivamente dalla sottoscrizione dell\u0026#8217;accordo o dalla sottoposizione al test linguistico, lo straniero che presenti disabilit\u0026#224; gravemente limitative della possibilit\u0026#224; di acquisire la conoscenza dell\u0026#8217;italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 179 del 2011 \u0026#171;[n]on si fa luogo alla stipula dell\u0026#8217;accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilit\u0026#224; tali da limitare gravemente l\u0026#8217;autosufficienza o da determinare gravi difficolt\u0026#224; di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sua volta, l\u0026#8217;art. 1, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.m. 7 dicembre 2021 esclude la necessit\u0026#224; del superamento del test linguistico per il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, \u0026#171;[per lo] straniero affetto da gravi limitazioni alla capacit\u0026#224; di apprendimento linguistico derivanti dall\u0026#8217;et\u0026#224;, da patologie o da \u003cem\u003ehandicap\u003c/em\u003e, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; Per contro, deve darsi atto della circostanza che, in relazione alla prova della conoscenza dell\u0026#8217;italiano nel procedimento per l\u0026#8217;acquisto della cittadinanza, la prassi degli istituti certificatori offre soluzioni agevolative per il richiedente con difficolt\u0026#224; oggettive, ma non assolute, nel relativo apprendimento (o anche di dimostrazione dell\u0026#8217;apprendimento). Infatti, per consentire il superamento degli ostacoli che il disabile pu\u0026#242; incontrare nell\u0026#8217;esame, tali enti predispongono specifiche facilitazioni (quali la fornitura di strutture o attrezzature particolari, l\u0026#8217;aggiunta di tempo e la lettura ad alta voce).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8722; Inoltre, a livello di diritto comparato, risulta utile rilevare che, in pressoch\u0026#233; tutti gli ordinamenti dei Paesi europei in cui \u0026#232; richiesta la conoscenza dell\u0026#8217;idioma nazionale, in relazione a determinati procedimenti di attribuzione della cittadinanza, sono dettate, al contempo, specifiche norme che \u0026#8722; con differenti formulazioni \u0026#8722; esentano dalla prova della predetta competenza coloro che siano impediti ad acquisirla, a causa di determinate condizioni personali di vulnerabilit\u0026#224; (per patologia, per disabilit\u0026#224; fisica o mentale, per anzianit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, ad esempio e tra gli altri, si rinvengono siffatte clausole di esonero: a) nell\u0026#8217;ordinamento francese, a favore di coloro che, secondo una certificazione medica, sono affetti da disabilit\u0026#224; o da condizioni di salute che impediscono di sottoporsi alla valutazione delle competenze linguistiche; b) nell\u0026#8217;ordinamento tedesco, a favore di coloro che non possono dare prova della conoscenza dell\u0026#8217;idioma a causa di una patologia fisica, di un disturbo psichico o mentale, di una condizione di disabilit\u0026#224; o dell\u0026#8217;et\u0026#224;; c) nell\u0026#8217;ordinamento del Regno Unito a favore di coloro che sono affetti da una condizione fisica o psicologica di lungo termine che gli precluda di apprendere l\u0026#8217;inglese o di ottenere una certificazione linguistica, per come attestato da un medico in apposito modulo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata, con assorbimento delle ulteriori questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 impone la verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque presenti l\u0026#8217;istanza di cittadinanza, senza accompagnarsi ad un\u0026#8217;altra norma che, restringendone la portata soggettiva, esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermit\u0026#224; o di una menomazione di natura fisica o psichica. Ci\u0026#242;, peraltro, al contrario di quanto l\u0026#8217;ordinamento preveda per lo straniero cui sia richiesto di sottoscrivere l\u0026#8217;accordo di integrazione o per lo straniero che faccia istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; facendo, la norma censurata tratta, ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse: detta, infatti, una disciplina uniforme \u0026#8211; la prova del possesso della competenza linguistica \u0026#8211; valida anche per persone che, in ragione della loro disabilit\u0026#224;, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalit\u0026#224; dei richiedenti la cittadinanza. In senso opposto, il principio di eguaglianza richiede, nella fattispecie in esame, che per tale specifica categoria di stranieri il riscontro dell\u0026#8217;integrazione avvenga con requisiti commisurati, e quindi proporzionati, alle relative capacit\u0026#224; e, dunque, esige una disciplina differenziata con dispensa dalla prova del requisito linguistico (si vedano, per la violazione del principio di uguaglianza in ragione dell\u0026#8217;ingiustificata omologazione di situazioni differenti, tra le altre, sentenze n. 165 del 2022, n. 185 e n. 143 del 2021, n. 274 del 2016 e, in particolare, n. 163 del 1993).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque vulnerato il principio di eguaglianza formale con riferimento alle \u0026#171;condizioni personali\u0026#187;, tra le quali \u0026#171;si colloca indubbiamente la condizione di disabilit\u0026#224;\u0026#187; (sentenze n. 114 del 2019 e n. 258 del 2017) \u0026#8211; espressamente considerata e tutelata dall\u0026#8217;art. 38 Cost. e, a livello internazionale, dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilit\u0026#224; e sul cui trattamento giuridico questa Corte ha ripetutamente affermato che confluiscono un complesso di princ\u0026#236;pi \u0026#171;che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale\u0026#187; (sentenze n. 3 del 2025, n. 42 del 2024, n. 110 del 2022, n. 83 del 2019, n. 258 del 2017, n. 275 del 2016 e n. 215 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto diverso angolo di visuale, pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente, da tutti i richiedenti la cittadinanza, si risolve nel porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilit\u0026#224;. Il che costituisce altres\u0026#236; una violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza, e segnatamente del principio \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eimpossibilia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enemo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etenetur\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche trova molteplici applicazioni nel diritto sostanziale e nel diritto processuale (sentenza n. 157 del 2021 e si vedano anche n. 250 del 2010, n. 5 del 2004 e n. 97 del 1973). Analogamente, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione di cui all\u0026#8217;art. 10 della medesima legge n. 91 del 1992 \u0026#8211; che pone quale condizione di efficacia del decreto di concessione della cittadinanza per naturalizzazione il giuramento di fedelt\u0026#224; alla Repubblica \u0026#8211; proprio nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilit\u0026#224; (sentenza n. 258 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE, d\u0026#8217;altra parte, il \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003esussiste anche con riguardo alla declinazione sostanziale del principio di eguaglianza (art. 3, secondo comma, Cost.), in quanto l\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all\u0026#8217;acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta (sentenze n. 3 e n. 1 del 2025, n. 264 del 2013, e ancora n. 163 del 1993), che pu\u0026#242; condurre a \u0026#171;una forma di emarginazione sociale\u0026#187; (sentenza n. 258 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8722; In conclusione, deve ritenersi che l\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede una clausola di esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per lo straniero che versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilit\u0026#224; di acquisirla in ragione di una disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla formula di esonero adeguata al caso di specie, essa pu\u0026#242; essere rinvenuta in quella gi\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;ordinamento in relazione al test di lingua richiesto per l\u0026#8217;ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, dunque, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacit\u0026#224; di apprendimento linguistico derivanti dall\u0026#8217;et\u0026#224;, da patologie o da disabilit\u0026#224;, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8722; Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera \u003cem\u003ea-bis\u003c/em\u003e), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacit\u0026#224; di apprendimento linguistico derivanti dall\u0026#8217;et\u0026#224;, da patologie o da disabilit\u0026#224;, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera \u003cem\u003ea-bis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, sollevata, in riferimento, all\u0026#8217;art. 10 della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettere\u003cem\u003e a\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, approvata dall\u0026#8217;Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell\u0026#8217;Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilit\u0026#224;), dal Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250307134551.pdf","oggetto":"Straniero - Cittadinanza - Concessione subordinata al possesso, da parte dell\u0026#8217;interessato, di un\u0026#8217;adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento - Previsione che non consente l\u0026#8217;acquisizione della cittadinanza, ove la mancata conoscenza della lingua dipenda da condizioni di disabilit\u0026#224;, di deficit cognitivo e invalidit\u0026#224; tali da precludere dall\u0026#8217;inizio l\u0026#8217;apprendimento linguistico - Denunciata disciplina che esclude il soggetto invalido e portatore di deficit cognitivo dall\u0026#8217;inserimento completo ed effettivo nella collettivit\u0026#224; alla quale appartiene, a causa dell\u0026#8217;impedimento determinato da condizioni psicofisiche - Lesione della dignit\u0026#224; e del valore della persona, riconosciuti e garantiti come diritti inviolabili - Disparit\u0026#224; di trattamento tra soggetti \u0026#8220;sani\u0026#8221;, non affetti da alcun disturbo cognitivo e di invalidit\u0026#224;, e \u0026#8220;non sani\u0026#8221; ai quali, a causa di una condizione psicofisica di natura personale, viene preclusa l\u0026#8217;acquisizione della cittadinanza - Lesione del diritto all\u0026#8217;assistenza sociale per gli inabili al lavoro e del diritto all\u0026#8217;educazione e alla formazione professionale degli inabili e dei minorati - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall\u0026#8217;art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, che tutela il loro diritto di acquisire, mantenere e cambiare la cittadinanza.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46653","titoletto":"Straniero - In genere - Acquisto della cittadinanza - Requisiti per la concessione - Dimostrazione di un\u0027adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento - Esonero in caso di gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall\u0027età, da patologie o da disabilità, attestate da certificazione sanitaria pubblica - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli internazionali - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione. (Classif. 245001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per l’Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 18, comma 1, lettere\u003cem\u003e a\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. \u003cem\u003ea-bis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui impone il requisito della conoscenza linguistica per l’attribuzione della cittadinanza italiana senza esonerare il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico. Il parametro costituzionale evocato risulta del tutto inconferente, perché non è quello per il tramite del quale la norma internazionale assume la capacità di condizionare la normazione interna: né con riferimento al suo primo comma, in quanto non si lamenta la violazione del diritto internazionale consuetudinario, bensì di quello pattizio, né con riferimento al suo secondo comma, poiché la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità non è un trattato avente a oggetto la condizione giuridica dello straniero, configurandosi semmai come obbligo internazionale la cui violazione sarebbe in ipotesi riconducibile all’art. 117, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 236/2012 - mass. 36661\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46654","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/02/1992","data_nir":"1992-02-05","numero":"91","articolo":"","specificazione_articolo":"9.1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità","data_legge":"","numero":"","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità","data_legge":"","numero":"","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}]},{"numero_massima":"46654","titoletto":"Cittadinanza - Acquisto - Requisiti per la concessione - Ampia discrezionalità legislativa - Possibile scrutinio di legittimità costituzionale - Criteri - Necessità di rispettare i canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità con particolare riferimento alle tutela delle persone con disabilità (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede, per la concessione della cittadinanza italiana, che il candidato\u{A0}dimostri un\u0027adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento, anche in caso di soggetto con gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall\u0027età, da patologie o da disabilità, attestate da certificazione sanitaria pubblica) (Classif. 048002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina dell’attribuzione della cittadinanza, ma le sue scelte, al pari che in altre discipline connotate da elevata discrezionalità, non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, cui si deve aggiungere il rispetto delle garanzie riservate alle persone con disabilità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 3/2025 - mass. 46571; S. 88/2023; S. 194/2019 - mass. 42905; S. 202/2013 - mass. 37240; S. 183/1973 - mass. 6957\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. \u003cem\u003ea-bis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. La disposizione censurata dal TAR Emilia-Romagna impone la verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque presenti l’istanza di cittadinanza, senza accompagnarsi ad un’altra norma che, restringendone la portata soggettiva, esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermità o di una menomazione di natura fisica o psichica; ciò, peraltro, al contrario di quanto l’ordinamento preveda per lo straniero cui sia richiesto di sottoscrivere l’accordo di integrazione o per lo straniero che faccia istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Così facendo, la norma censurata tratta, ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse: detta, infatti, una disciplina uniforme – la prova del possesso della competenza linguistica – valida anche per persone che, in ragione della loro disabilità, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza. In senso opposto, il principio di eguaglianza richiede, nella fattispecie in esame, che per tale specifica categoria di stranieri il riscontro dell’integrazione avvenga con requisiti commisurati, e quindi proporzionati, alle relative capacità e, dunque, esige una disciplina differenziata con dispensa dalla prova del requisito linguistico. È dunque vulnerato il principio di eguaglianza formale con riferimento alle «condizioni personali», tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità, espressamente considerata e tutelata dall’art. 38 Cost. e, a livello internazionale, dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e sul cui trattamento giuridico confluiscono un complesso di princìpi che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale. Sotto diverso angolo di visuale, pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente da tutti i richiedenti la cittadinanza, si risolve nel porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità, in violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza, e segnatamente del principio \u003cem\u003ead impossibilia nemo tenetur\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche trova molteplici applicazioni nel diritto sostanziale e nel diritto processuale. E, d’altra parte, il \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003esussiste anche con riguardo alla declinazione sostanziale del principio di eguaglianza, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 3, secondo comma, Cost., in quanto l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta, che può condurre a «una forma di emarginazione sociale. Quanto alla formula di esonero adeguata al caso di specie, essa può essere rinvenuta in quella già prevista dall’ordinamento in relazione al test di lingua richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 3/2025 - mass. 46572; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 165/2022 - mass. 45175; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 114/2019 - mass. 41660; S. 83/2019 - mass. 42071; S. 258/2017 - mass. 41001; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 274/2016 - mass. 39190; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 250/2010 - mass. 34825; S. 42/2024 - mass. 46039; S. 5/2004 - mass. 28182; S. 163/1993 - mass. 19539; S. 215/1987 - mass. 4349\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46653","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/02/1992","data_nir":"1992-02-05","numero":"91","articolo":"","specificazione_articolo":"9.1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46736","autore":"Addis P.","titolo":"I test di conoscenza della lingua italiana per l\u0027acquisto della cittadinanza come ostacolo (irragionevole) per le persone con disabilità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"321","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45487","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Rapporti tra diritto interno e diritto eurounitario, dal punto di vista della teoria della Costituzione, e tecniche retorico-argomentative nella recente giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"134","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45486_2025_25.pdf","nome_file_fisico":"7_2025+3_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45631","autore":"Torretta P.","titolo":"Cittadinanza e disabilità: è incostituzionale l’obbligo di provare la conoscenza della lingua italiana","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45630_2025_25.pdf","nome_file_fisico":"25-2025+altra_Torretta.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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