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B. e altri con ordinanza dell\u0026#8217;11 aprile 2024, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto \u003c/em\u003eche, con ordinanza dell\u0026#8217;11 aprile 2024, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628 del codice penale, \u0026#171;nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o le circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente espone di dover giudicare nelle forme del rito abbreviato di un\u0026#8217;imputazione per rapina, che egli qualifica come impropria, consistente nella sottrazione, da parte di quattro donne, di detersivi da un supermercato, seguita da una breve colluttazione, nel corso della quale una dipendente dell\u0026#8217;esercizio commerciale, che aveva inseguito le imputate, riceveva un ceffone e qualche graffio, mentre le donne riuscivano a fuggire;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le condotte contestate, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sono consistite in un\u0026#8217;iniziativa occasionale, connotata dal modesto valore dei beni sottratti (185 euro) e da una azione violenta, frutto di una iniziativa estemporanea e circoscritta per guadagnarsi la fuga, risultando sussumibili nella circostanza aggravante non comune a effetto speciale di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 1), cod. pen., per aver commesso il fatto pi\u0026#249; persone riunite;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, in caso di condanna, la misura minima della pena base, fissata dal legislatore per il delitto aggravato di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 1), cod. pen. in sei anni di reclusione, risulterebbe eccessiva rispetto alla effettiva gravit\u0026#224; dei fatti; neppure l\u0026#8217;applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), del medesimo codice risolverebbe il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto il giudice sarebbe vincolato a comminare, anche tenuto conto della riduzione per il rito, una pena minima superiore a due anni di reclusione, precludendo l\u0026#8217;accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il trattamento sanzionatorio disposto dalla disposizione censurata si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale e di funzione rieducativa della pena; esso determinerebbe, innanzitutto, una violazione del principio di eguaglianza, in termini comparativi, rispetto a fattispecie penali, poste anch\u0026#8217;esse a tutela del patrimonio, che prevedono una fattispecie attenuata, richiamando le sentenze di questa Corte n. 120 del 2023, relativa al reato di estorsione, e n. 68 del 2012, relativa al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione; sarebbe affetto, sotto altro profilo, da irragionevolezza intrinseca, per la severit\u0026#224; della sanzione, che priverebbe il giudice della possibilit\u0026#224; di mitigare la risposta punitiva in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravit\u0026#224; del fatto, citando la sentenza di questa Corte n. 179 del 2017; risulterebbe, poi, manifestamente sproporzionato, poich\u0026#233; il reato di rapina si presterebbe a colpire fenomeni criminosi radicalmente dissimili tra loro e finanche condotte minimamente offensive, come quelle ascritte alle imputate; lederebbe, infine, i principi di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale e di finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, commi primo e terzo, Cost., con richiamo rispettivamente alle sentenze di questa Corte n. 7 del 2022 e n. 236 del 2016, essendo il giudice costretto a irrogare alle imputate una pena la cui entit\u0026#224; \u0026#171;non verrebbe da queste compresa, in ragione della modestia del fatto commesso, cos\u0026#236; vanificando la funzione rieducativa della pena ed assumendo i profili di una mera punizione fine a se stessa\u0026#187;; onde la richiesta di addizione al reato di cui all\u0026#8217;art. 628 cod. pen. di una circostanza attenuante ad effetto comune per lieve entit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o le circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, tale omessa previsione violerebbe gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto, non consentendo al giudice di adeguare il severo minimo edittale di sei anni di reclusione alla concreta gravit\u0026#224; del fatto, porrebbe il trattamento sanzionatorio previsto per la rapina aggravata in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale e finalit\u0026#224; rieducativa della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, successivamente a tale ordinanza, questa Corte, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del secondo comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen., che attiene alla rapina impropria e, in via consequenziale, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del suo primo comma, inerente alla rapina propria, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale sentenza ha esteso al reato di rapina \u0026#8211; propria o impropria \u0026#8211; la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendi\u003c/em\u003e espressa dalla sentenza n. 120 del 2023 concernente il reato di estorsione, in quanto \u0026#171;la descrizione tipica operata dall\u0026#8217;art. 628 cod. pen. evidenzia una latitudine oggettiva e una variet\u0026#224; di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poich\u0026#233;, anche nella rapina, la violenza o minaccia pu\u0026#242; essere di modesta portata e l\u0026#8217;utilit\u0026#224; perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo\u0026#187;, e perch\u0026#233; d\u0026#8217;altronde, \u0026#171;[p]er l\u0026#8217;estorsione come per la rapina, il notevole innalzamento del minimo edittale \u0026#8211; a un livello che rende sostanzialmente inaccessibile il beneficio della sospensione condizionale della pena \u0026#8211; \u0026#232; stato realizzato senza introdurre una \u0026#8220;valvola di sicurezza\u0026#8221;, che permetta al giudice di temperare la sanzione quando l\u0026#8217;offensivit\u0026#224; concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione cos\u0026#236; severa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la sopravvenuta declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile all\u0026#8217;odierna, rende quest\u0026#8217;ultima ormai priva di oggetto e, quindi, per giurisprudenza costante, ne determina la manifesta inammissibilit\u0026#224; (da ultimo, tra molte, ordinanze n. 186 del 2024, su questione analoga alla presente, nonch\u0026#233;, sempre in materia penale, n. 24 e n. 11 del 2024, n. 213 e n. 86 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reato di rapina - Trattamento - Mancata previsione che la pena comminata possa essere diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224; - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a fattispecie di pari o di maggiore gravit\u0026#224;.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46695","titoletto":"Reati e pene - Rapina - Rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Possibilità che la pena sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210033).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il reato di rapina impropria possa essere diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Successivamente all’ ordinanza di rimessione, la sentenza n. 86 del 2024, in accoglimento di questioni analoghe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., attinente alla rapina impropria – e, in via consequenziale, del suo primo comma, inerente alla rapina propria – nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 24/2024 - mass. 45976; O. 11/2024 - mass. 45975; O. 213/2023 - mass. 45874; O. 86/2023 - mass. 45496\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"628","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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