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IV-quater, nn. 3 e 4).","atti_registro":"confl. pot. amm. 2/2023","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 154\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle delibere della Camera dei deputati del 27 luglio 2022 (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, numeri 3 e 4), promosso dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, con ricorso depositato in cancelleria il 17 febbraio 2023 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023, fase di ammissibilit\u0026#224;, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 5 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 (reg. confl. poteri n. 2 del 2023), il Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla \u0026#171;delibera\u0026#187; (pi\u0026#249; correttamente due delibere, relative alla posizione di due parlamentari) del 27 luglio 2022 (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, numeri 3 e 4), con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni rese da Giorgio Mul\u0026#233; e Roberto Occhiuto, allora deputati, costituiscono opinioni espresse da membri del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudizio nell\u0026#8217;ambito del quale \u0026#232; sorto il ricorso ha ad oggetto una richiesta risarcitoria per danni non patrimoniali avanzata da Marisa Manzini, all\u0026#8217;epoca dei fatti Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Cosenza, nei confronti dei due ex parlamentari, i quali avrebbero a suo dire pronunciato frasi nei suoi confronti diffamatorie nel corso di una conferenza svoltasi il 13 maggio 2019 presso la sala stampa della Camera dei deputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche durante la conferenza, indetta, secondo quanto afferma il Tribunale di Salerno, \u0026#171;con il dichiarato scopo di reagire ad un complotto ordito nei confronti del sindaco di Cosenza Occhiuto Mario\u0026#187;, fratello dell\u0026#8217;on. Roberto Occhiuto, \u0026#171;gli onorevoli Mul\u0026#233; e Occhiuto\u0026#187; avrebbero parlato, \u0026#171;tra l\u0026#8217;altro\u0026#187;, di \u0026#171;\u0026#8220;mala giustizia\u0026#8221;\u0026#187; e di \u0026#171;\u0026#8220;metodi scorretti\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in questo modo, aggiunge il ricorrente, gli stessi avrebbero \u0026#171;insinua[to] il sospetto che la dr.ssa Manzini avesse agito sotto le direttive del senatore Morra, al fine di ottenere prestigiosi incarichi dalla Commissione Antimafia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel corso del giudizio, i due convenuti hanno prospettato l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; della domanda attorea a motivo della insindacabilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., delle proprie dichiarazioni, giacch\u0026#233; rese nell\u0026#8217;esercizio della funzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tuttavia, riferisce il Tribunale di Salerno, con propria ordinanza in data 13 gennaio 2022, lo stesso ha \u0026#171;sostanzialmente\u0026#187; rigettato tale richiesta \u0026#171;pur in mancanza di un espresso provvedimento in tal senso\u0026#187;, avendo disposto la prosecuzione della fase istruttoria (\u0026#232; citata, sul valore di rigetto implicito dell\u0026#8217;istanza in caso di silenzio, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 16 ottobre-5 dicembre 2014, n. 25739);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, prosegue il ricorrente, con successiva \u0026#171;delibera\u0026#187; del 27 luglio 2022, la Camera dei deputati ha tuttavia ritenuto le dichiarazioni in relazione alle quali \u0026#232; in corso il giudizio insindacabili ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, sarebbe \u0026#171;evidente il contrasto tra quanto deliberato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere ed il contenuto sostanziale della [propria] ordinanza\u0026#187;, \u0026#171;dovendosi anzitutto stabilire [\u0026#8230;] se sussiste nesso eziologico tra le dichiarazioni rese e la funzione parlamentare svolta\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, conclude il ricorrente, \u0026#171;esiste un conflitto, la cui risoluzione non pu\u0026#242; che spettare alla Corte Costituzionale\u0026#187;, alla quale \u0026#232; in definitiva chiesto di dichiarare \u0026#171;la ammissibilit\u0026#224; del presente ricorso\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), \u0026#171;con tutte le conseguenze di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 (reg. confl. poteri n. 2 del 2023), il Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla \u0026#171;delibera\u0026#187; del 27 luglio 2022 (pi\u0026#249; correttamente due delibere, doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, numeri 3 e 4, relative alla posizione di due parlamentari), con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni rese da Giorgio Mul\u0026#233; e Roberto Occhiuto, allora deputati, costituiscono opinioni espresse da membri del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, la Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Salerno a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 34 e n. 1 del 2023, n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 34 e n. 1 del 2023, n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale di Salerno lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell\u0026#8217;esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 34 e n. 1 del 2023, n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edispone\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Salerno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento civile instaurato dalla dott.ssa Marisa Manzini, all\u0027epoca dei fatti Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza, per il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente patiti, a seguito delle dichiarazioni ritenute diffamatorie rese dagli onorevoli Giorgio Mul\u0026#232; e Roberto Occhiuto - Deliberazione di insindacabilit\u0026#224; della Camera dei Deputati.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45694","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera dei deputati - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni dei deputati G. M. e R. O.). (Classif. 114002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 34/2023 - mass. 45357, O. 1/2023 - mass. 45273, O. 35/2022 - mass. 44519, O. 82/2020 - mass. 43323\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 34/2023 - mass. 45357, O. 1/2023 - mass. 45273, O. 35/2022 - mass. 44519, O. 82/2020 - mass. 43323\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Salerno, sez. prima civile, in riferimento alle delibere del 27 luglio 2022, doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, nn. 3 e 4, con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni rese da G. M. e R. O., allora deputati, costituiscono opinioni espresse da membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l’instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell’organo giurisdizionale a promuovere il conflitto e quella della Camera dei deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da membri di quel ramo del Parlamento). (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 34/2023 – mass. 45357, O. 1/2023 – mass. 45273, O. 35/2022 – mass. 44519, O. 82/2020 – mass. 43323\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"27/07/2022","data_nir":"2022-07-27","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"(DOC. 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