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Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Parma nel procedimento vertente tra Ghibli srl e l\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; Direzione provinciale di Parma, con ordinanza del 5 maggio 2021, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2022 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 5 maggio 2021 (reg. ord. n. 165 del 2021), la Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 53 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui prevede la deducibilit\u0026#224; parziale al venti per cento dell\u0026#8217;imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili strumentali, dalla base imponibile dell\u0026#8217;imposta sul reddito delle societ\u0026#224; (IRES);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di fatto, il rimettente premette che la Ghibli srl ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull\u0026#8217;istanza di rimborso della \u0026#171;maggiore\u0026#187; IRES \u0026#171;per tutto il triennio 2014/2016\u0026#187; che la societ\u0026#224; riterrebbe di avere versato \u0026#171;a causa della parziale indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU, relativa agli immobili strumentali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la CTP rimettente, la rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe \u0026#171;evidente\u0026#187;, dal momento che la decisione del giudizio principale non potrebbe prescindere dall\u0026#8217;applicazione della norma censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi il principio di capacit\u0026#224; contributiva, atteso che l\u0026#8217;IRES finirebbe per gravare non gi\u0026#224; su un reddito netto, \u0026#171;bens\u0026#236; su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito[gli]\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la deducibilit\u0026#224; nella misura del venti per cento, ancorch\u0026#233; introdotta, ad avviso del rimettente \u0026#8211; con argomentazione che in parte richiama quanto dallo stesso affermato con precedente ordinanza di rimessione \u0026#8211;, \u0026#171;al fine di evitare le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;, non sarebbe idonea a superare il cennato vulnus, \u0026#171;\u0026#8220;non fondandosi su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e deduzione analitica\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;ordinanza richiama due recenti precedenti di questa Corte sull\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e, segnatamente: a) la \u0026#171;ordinanza\u0026#187; [recte: sentenza] n. 163 del 2019, emessa a seguito di un\u0026#8217;ordinanza di rimessione proveniente dalla medesima CTP, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 53 Cost., ritenendo, tra l\u0026#8217;altro, insanabile l\u0026#8217;omissione relativa alla descrizione della fattispecie da cui si assumeva scaturita l\u0026#8217;istanza di rimborso; b) la sentenza n. 262 del 2020 \u0026#8211; di cui ripercorre, facendole proprie, le principali motivazioni \u0026#8211; che ha dichiarato fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., \u0026#171;sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza\u0026#187;, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale avente a oggetto il citato art. 14, comma 1, nella sua formulazione originaria (in vigore per il solo 2012), che prevedeva l\u0026#8217;integrale indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU dalle imposte erariali sui redditi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel rievocare poi in fatto la vicenda da cui \u0026#232; scaturito l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; deciso con la citata sentenza n. 262 del 2020, il rimettente innanzitutto precisa che in quel caso si era trattato di una societ\u0026#224;, operante nel settore immobiliare e proprietaria di diversi immobili, che aveva richiesto il rimborso dell\u0026#8217;IRES sulla base dell\u0026#8217;IMU corrisposta \u0026#171;in riferimento a immobili strumentali alla societ\u0026#224; stessa\u0026#187;; quindi, afferma che si tratterebbe di un caso \u0026#171;speculare a quello oggetto della odierna ordinanza di rimessione\u0026#187; e che la ratio decidendi della suddetta sentenza sarebbe applicabile anche agli anni d\u0026#8217;imposta successivi a quello oggetto della ricordata pronuncia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato il 22 novembre 2021, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso della difesa statale, l\u0026#8217;odierna questione non sarebbe \u0026#171;speculare\u0026#187; a quella da cui \u0026#232; scaturita la sentenza n. 262 del 2020, poich\u0026#233; le relative fattispecie non potrebbero essere equiparate, riguardando, in un caso, la deducibilit\u0026#224; parziale e, nell\u0026#8217;altro caso, l\u0026#8217;integrale indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU disposta per il solo anno 2012;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;interveniente argomenta la non fondatezza del lamentato vulnus ripercorrendo le modifiche normative che nel tempo hanno progressivamente condotto all\u0026#8217;attuale integrale deducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU relativa agli immobili strumentali dalle imposte sui redditi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Avvocatura generale prende le mosse dall\u0026#8217;originaria previsione di integrale indeducibilit\u0026#224; \u0026#8211; dichiarata costituzionalmente illegittima con la pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 262 del 2020 \u0026#8211; rimasta in vigore solo per il 2012, per segnalare che fin dal 2013, con i commi 715 e 716 dell\u0026#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, \u0026#232; stata introdotta, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall\u0026#8217;esercizio di arti e professioni, una deducibilit\u0026#224; parziale dell\u0026#8217;IMU relativa agli immobili strumentali, precisamente nella misura del 30 per cento per il periodo d\u0026#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2013 e del 20 per cento dal 1\u0026#176; gennaio 2014;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa statale d\u0026#224; poi atto delle ulteriori modifiche con cui l\u0026#8217;art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha innalzato al 40 per cento la percentuale di deducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2019 (art. 19 della medesima legge n. 145 del 2018); percentuale in seguito ulteriormente rimodulata con l\u0026#8217;art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, e, infine, con l\u0026#8217;art. 1, commi 4, 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che hanno stabilito le percentuali di deducibilit\u0026#224; del:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e- 50 per cento per il periodo d\u0026#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e- 60 per cento per il periodo d\u0026#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e- 60 per cento per il periodo d\u0026#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e- 100 per cento per i periodi d\u0026#8217;imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la difesa statale, proprio una tale modulazione diacronica delle percentuali di deducibilit\u0026#224; avrebbe consentito al legislatore, da un lato, di assicurare il perseguimento \u0026#171;graduale\u0026#187; dell\u0026#8217;obiettivo dell\u0026#8217;integrale deducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU e, dall\u0026#8217;altro lato, di rispettare i vincoli di bilancio dello Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; sarebbe confermato \u0026#8211; osserva ancora l\u0026#8217;Avvocatura generale \u0026#8211; dalla citata sentenza n. 262 del 2020, che avrebbe infatti ritenuto non sussistenti i presupposti per estendere la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale alle annualit\u0026#224; successive al 2012;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, del resto, secondo la difesa statale, questa Corte anche in altre pronunce avrebbe pi\u0026#249; volte ribadito, per un verso, \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di un continuo e ragionevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi\u0026#187;, e, per altro verso, la necessit\u0026#224; di impedire \u0026#8211; eventualmente anche attraverso la modulazione nel tempo delle decisioni \u0026#8211; che una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale determinasse \u0026#171;effetti ancor pi\u0026#249; incompatibili con la Costituzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche la scelta normativa dell\u0026#8217;introduzione di percentuali di deducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU in progressivo aumento fino alla sua integrale deducibilit\u0026#224; dalle imposte sul reddito risponderebbe alla medesima ratio, in quanto essa sarebbe il risultato di un bilanciamento finalizzato a evitare il rischio della violazione del principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;interveniente, queste considerazioni deporrebbero nel senso della insussistenza del denunciato vulnus;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la difesa statale, la questione prospettata dal rimettente sarebbe non fondata anche in quanto atterrebbe \u0026#171;sostanzialmente al quantum della deduzione\u0026#187;, ovverosia a un aspetto della disciplina riservato alla scelta discrezionale del legislatore, risolvendosi \u0026#8211; in pratica \u0026#8211; in una riduzione di aliquota, \u0026#171;che \u0026#232; compito esclusivo dello stesso legislatore valutare e fissare in relazione ai diversi obiettivi della politica economica e fiscale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (UNCAT) e la Fondazione Telos, Centro studi dell\u0026#8217;Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma hanno depositato opinioni, in qualit\u0026#224; di amici curiae, in adesione alla prospettazione del rimettente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con decreto del Presidente di questa Corte del 25 marzo 2022, le opinioni sono state ammesse nel giudizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in data 12 aprile 2022, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha depositato memoria ribadendo quanto gi\u0026#224; argomentato nell\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ordinanza del 5 maggio 2021 (reg. ord. n. 165 del 2021), la Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 53 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui prevede la deducibilit\u0026#224; parziale al venti per cento dell\u0026#8217;imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili strumentali, dalla base imponibile dell\u0026#8217;imposta sul reddito delle societ\u0026#224; (IRES);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe il principio di capacit\u0026#224; contributiva, atteso che, in conseguenza di tale parziale deducibilit\u0026#224;, l\u0026#8217;IRES finirebbe per gravare non gi\u0026#224; su un reddito netto, \u0026#171;bens\u0026#236; su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito[gli]\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, ad avviso del giudice a quo, \u0026#8211; con argomentazione che in parte richiama quanto dallo stesso affermato con precedente ordinanza di rimessione \u0026#8211;, la deduzione nella misura del venti per cento, ancorch\u0026#233; introdotta \u0026#171;al fine di evitare le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;, non sarebbe idonea a superare il cennato vulnus, \u0026#171;\u0026#8220;non fondandosi su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e deduzione analitica\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce che la Ghibli srl ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull\u0026#8217;istanza di rimborso della \u0026#171;maggiore\u0026#187; IRES \u0026#171;per tutto il triennio 2014/2016\u0026#187; che la societ\u0026#224; riterrebbe di avere versato \u0026#171;a causa della parziale indeducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;IMU relativa agli immobili strumentali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, bench\u0026#233; il giudice a quo non lo abbia precisato esplicitamente, dal riferimento testuale operato alla \u0026#171;deducibilit\u0026#224; parziale del 20%\u0026#187;, si pu\u0026#242; desumere che la sollevata questione ha ad oggetto, precipuamente, il primo periodo del comma 1, dell\u0026#8217;art. 14, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche se, dunque, pur nella sua stringatezza, la questione sollevata, valutata alla luce dell\u0026#8217;intera ordinanza di rimessione, \u0026#232; espressa in modo sufficiente a consentire a questa Corte di individuare il thema decidendum, essa risulta, tuttavia, irrimediabilmente viziata da una insufficiente motivazione sulla rilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la motivazione sulla rilevanza \u0026#171;\u0026#232; da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialit\u0026#224; della questione sollevata rispetto alla definizione\u0026#187; del processo principale (sentenza n. 160 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 105 del 2018);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella specie, a fronte dell\u0026#8217;assertiva affermazione del rimettente per cui la rilevanza sarebbe \u0026#171;evidente\u0026#187;, in quanto la decisione del giudizio principale non potrebbe prescindere dall\u0026#8217;applicazione della norma censurata, manca una valutazione, sia pure solo sommaria, di tale profilo da parte del giudice a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, risulta del tutto omesso un vaglio circa il rapporto tra l\u0026#8217;oggetto sociale della ricorrente nel giudizio principale, che non viene mai esplicitato, e l\u0026#8217;effettiva strumentalit\u0026#224; degli immobili all\u0026#8217;attivit\u0026#224; da quella esercitata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, tale omissione risulta nella specie ancora pi\u0026#249; singolare se solo si considera che lo stesso giudice a quo, da un lato, si sofferma nel richiamare le ragioni che hanno condotto questa Corte, nella sentenza n. 163 del 2019, a dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di analoga questione di legittimit\u0026#224; costituzionale anche per profili attinenti alla \u0026#171;carenza descrittiva\u0026#187; della fattispecie; dall\u0026#8217;altro lato, richiama specificamente gli elementi posti a fondamento della rilevanza (in particolare relativamente al settore di attivit\u0026#224; della societ\u0026#224; ricorrente, al rapporto proprietario e alla natura strumentale dei beni cui \u0026#232; riferibile l\u0026#8217;IRES oggetto di rimborso) della questione decisa con la sentenza n. 262 del 2020 di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a questo riguardo, va rilevato che, a ben vedere, l\u0026#8217;affermazione del giudice a quo secondo cui \u0026#171;il caso [oggetto dell\u0026#8217;odierno incidente] appare speculare\u0026#187; a quello relativo alla sentenza da ultimo citata non consente di superare le evidenziate omissioni in ordine alla rilevanza, ma anzi le aggrava;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, a volere intendere la \u0026#8220;specularit\u0026#224;\u0026#8221; evocata dal rimettente quale implicita motivazione sulla rilevanza, si dovrebbe concludere che anche in questo caso (come in quello deciso con la citata sentenza n. 262 del 2020) la societ\u0026#224; ricorrente nel giudizio principale operi nel settore immobiliare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche proprio questa evenienza avrebbe richiesto al giudice a quo di accertare, ai fini dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della norma censurata, la effettiva strumentalit\u0026#224; degli immobili in relazione all\u0026#8217;oggetto sociale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale precisazione sarebbe stata ancora pi\u0026#249; necessaria laddove si consideri che l\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalit\u0026#224; immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonch\u0026#233; di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha sostituito il comma 9-bis dell\u0026#8217;art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che \u0026#171;[a] decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2014 sono esenti dall\u0026#8217;imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall\u0026#8217;impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, in particolare dal 2014, la verifica dell\u0026#8217;effettiva strumentalit\u0026#224; dei beni assume specifico rilievo sia agli effetti dell\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;IMU, sia a quelli della sua deducibilit\u0026#224; parziale dall\u0026#8217;IRES;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le descritte carenze in punto di motivazione sulla rilevanza determinano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni (ex plurimis, ordinanza n. 76 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito, dall\u0026#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Imposte e tasse - Deducibilit\u0026#224; dell\u0027imposta municipale propria [IMU] relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d\u0027impresa e del reddito derivante dall\u0027esercizio di arti e professioni, nella misura del 20 per cento [nel caso di specie: periodo di imposta relativo al triennio 2014-2016].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44941","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Necessità di illustrare le ragioni che giustificano l\u0027applicazione della disposizione censurata nel giudizio principale, tale da renderla pregiudiziale per la definizione del medesimo (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di norma statale che prevede la deducibilità parziale al venti per cento dell\u0027imposta municipale propria-IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile dell\u0027imposta sul reddito delle società-IRES). (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l\u0027applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 160/2019 - mass. 42423; S. 105/2018 - mass. 40768\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe carenze in punto di motivazione sulla rilevanza determinano la manifesta inammissibilità delle questioni. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 76/2022 - mass. 44691\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Parma in riferimento all\u0027art. 53 Cost. - dell\u0027art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito, dall\u0027art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la deducibilità parziale al venti per cento dell\u0027IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile dell\u0027IRES. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha omesso un qualsiasi vaglio del rapporto tra l\u0027oggetto sociale della ricorrente e l\u0027effettiva strumentalità degli immobili all\u0027attività dalla stessa esercitata).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"14/03/2011","data_nir":"2011-03-14","numero":"23","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art14"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"715","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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