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AMBROSINI - Rel. JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof.   GIOVANNI  CASSANDRO  -  \r\n Prof.  BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI -  \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA  -  Prof.  MICHELE  FRAGALI  -  Prof.  COSTANTINO  \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.  GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI  \r\n - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,       \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.  513, primo  \r\n comma, ultima parte, del  Codice  di  procedura  civile,  promosso  con  \r\n ordinanza  emessa  il  28  novembre  1965  dal  Pretore  di  Fermo  nel  \r\n procedimento di esecuzione mobiliare contro Minervini Renato,  iscritta  \r\n al  n.  9  del  Registro  ordinanze  1966  e  pubblicata nella Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio  1967  la  relazione  \r\n del Giudice Nicola Jaeger.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  verbale  in  data  23  novembre  1965  l\u0027ufficiale giudiziario  \r\n Antonio Vitolo, addetto all\u0027ufficio esecuzioni del Tribunale di  Fermo,  \r\n attestava  che  egli  si  era  recato  alla  abitazione di certo Renato  \r\n Minervini a  Porto  S.  Giorgio,  per  eseguirvi  un  pignoramento,  in  \r\n relazione  ad  un  credito  spettante alla cancelleria della Pretura di  \r\n Civitanova Marche per spese  di  giustizia  e  pena  pecuniaria  dovute  \r\n all\u0027Erario dello Stato; che egli aveva appreso sul luogo, per\u0026#242;, che il  \r\n debitore  non  risultava  reperibile  nella  sua  abitazione  nelle ore  \r\n indicate nell\u0027art.  519  del  Codice  di  procedura  civile  (il  quale  \r\n richiama  l\u0027art.  147 del Codice stesso), ma soltanto a tarda ora e nei  \r\n giorni festivi. Pertanto  l\u0027ufficiale  giudiziario  faceva  istanza  al  \r\n Pretore di Fermo, quale giudice della esecuzione, per essere dispensato  \r\n dai termini di cui al suddetto art. 519 ed autorizzato a pignorare beni  \r\n da  ricercare  sulla  persona  del  debitore ai sensi dell\u0027art. 513 del  \r\n Codice di procedura civile.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In seguito a tale istanza, il Pretore pronunciava  il  28  novembre  \r\n successivo  una  ordinanza, con la quale elevava d\u0027ufficio l\u0027\"eccezione  \r\n di incostituzionalit\u0026#224; del disposto dell\u0027art. 513, alinea ultima  parte  \r\n (scilicet  del  Cod.  proc. civ.), che recita: \"l\u0027ufficiale giudiziario  \r\n pu\u0026#242;  anche  ricercarle  (le  cose  da  pignorare)  sulla  persona  del  \r\n debitore...\",  in  riferimento  all\u0027art.  13, alinea e primo capoverso,  \r\n della Costituzione,  sospendendo  la  procedura  in  corso\".  Disponeva  \r\n quindi  l\u0027immediata  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale  \r\n per il giudizio di sua competenza.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  osserva  nell\u0027ordinanza che l\u0027art. 513, primo comma, del Codice  \r\n di procedura civile, consente all\u0027ufficiale giudiziario di ricercare le  \r\n cose da pignorare sulla persona del debitore, e che siffatta ricerca si  \r\n sostanzia in una perquisizione personale, e comunque in una costrizione  \r\n o limitazione alla libert\u0026#224; personale.  Si aggiunge che l\u0027art. 13 della  \r\n Costituzione, concernente le guarentigie  supreme  dell\u0027habeas  corpus,  \r\n fondamento della convivenza civile in un regime democratico, afferma il  \r\n principio  della  inviolabilit\u0026#224; della libert\u0026#224; personale, e stabilisce  \r\n che non \u0026#232; ammessa forma alcuna di ispezione o perquisizione personale,  \r\n n\u0026#233;  qualsiasi  altra   restrizione,   se   non   per   atto   motivato  \r\n dell\u0027Autorit\u0026#224; giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Vi  si  legge  quindi  che  nella specie l\u0027ufficiale giudiziario ha  \r\n manifestato il proposito di procedere alla ricerca dei beni pignorabili  \r\n sulla persona del debitore, e all\u0027uopo ha chiesto di essere autorizzato  \r\n ad agire \"fuori orario  ed  in  giorni  festivi\",  sicch\u0026#233;  concedergli  \r\n l\u0027invocata  dispensa  dall\u0027osservanza dei termini equivarrebbe di fatto  \r\n ad accordare \"diritto di  cittadinanza\"  anche  nel  nuovo  ordinamento  \r\n vigente  alla  norma che attribuisce agli ufficiali giudiziari, in sede  \r\n di pignoramento, il potere di coercizione  e  perquisizione  personale,  \r\n potere   svincolato   dal   preventivo   atto  motivato  dell\u0027Autorit\u0026#224;  \r\n giudiziaria; e ci\u0026#242; \"in  contrasto,  come  sembra,  con  il  richiamato  \r\n disposto della Carta costituzionale\".                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  legge  infine  nella  stessa  ordinanza  che \"spetta al Pretore  \r\n dirigere, quale giudice dell\u0027esecuzione, ai sensi degli artt. 484,  174  \r\n e  175  del  Codice di procedura civile, l\u0027espropriazione mobiliare, in  \r\n modo che essa si svolga nell\u0027ambito del principio di stretta legalit\u0026#224;,  \r\n e  garantire,  quale   autorit\u0026#224;   giudiziaria,   il   rispetto   delle  \r\n fondamentali  libert\u0026#224;  costituzionali\" e che \"si impone la risoluzione  \r\n dell\u0027insorta questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale,  a  cui  sono  \r\n subordinati  la  concessione  all\u0027ufficiale giudiziario della \"dispensa  \r\n dai  termini\"  (che  rimuoverebbe  nella  fattispecie  un   impedimento  \r\n materiale  all\u0027esercizio da parte dell\u0027ufficiale giudiziario del potere  \r\n di perquisizione personale,  della  cui  legalit\u0026#224;  si  discute)  e  lo  \r\n svolgimento   e   definizione  della  procedura  esecutiva  in  esame\".  \r\n L\u0027ordinanza \u0026#232; stata regolarmente comunicata, notificata  e  pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale (n. 64 del 12 marzo 1966).                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Non  essendovi stati atti di costituzione di alcuna parte, la causa  \r\n \u0026#232; stata rimessa dal Presidente della Corte alla camera di consiglio.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione sollevata dal Pretore di Fermo \u0026#232; priva di fondamento.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La ricerca dei mobili da pignorare \u0026#232; un  atto  di  istruzione  del  \r\n pignoramento  e  si  inserisce nel processo di espropriazione mobiliare  \r\n come una fase essenziale al suo effetto utile. La ricerca sulla persona  \r\n del debitore \u0026#232; una modalit\u0026#224; di  tale  istruttoria,  connaturale  alla  \r\n funzione  del  procedimento  esecutivo al pari della ricerca nella casa  \r\n del debitore. Come non pu\u0026#242; ammettersi che questi impedisca  l\u0027ingresso  \r\n nella sua abitazione all\u0027ufficiale giudiziario, nemmeno pu\u0026#242; ammettersi  \r\n che  egli  sottragga  le  cose da pignorare alla apprensione esecutiva,  \r\n ponendole addosso a s\u0026#233; o addosso a s\u0026#233; occultandole:  si  ammetterebbe  \r\n che   il   debitore   sia  libero  di  sottrarsi  alla  responsabilit\u0026#224;  \r\n patrimoniale.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quello di ricercare sulla persona del debitore ci\u0026#242; di  cui  questi  \r\n deve  essere espropriato \u0026#232; allora un potere dell\u0027ufficiale giudiziario  \r\n che si pone sullo stesso piano del potere che ha di operare nella  casa  \r\n del  debitore.  Il  relativo  esercizio  non richiede un\u0027autorizzazione  \r\n speciale,  perch\u0026#233;  l\u0027autorizzazione  \u0026#232; nel titolo esecutivo; il quale  \r\n abilita a compiere tutti gli atti  coattivi  che  sono  necessari  alla  \r\n realizzazione  forzata  dell\u0027obbligazione.    L\u0027ipotesi rimane distinta  \r\n dalle altre in cui la coazione sulla persona del debitore  deve  essere  \r\n espressamente   autorizzata  o  convalidata  dal  giudice:  in  codeste  \r\n ipotesi, la speciale autorizzazione o la convalida \u0026#232; richiesta perch\u0026#233;  \r\n manca un qualsiasi  titolo  giudiziario  preventivo  che  riconosca  la  \r\n necessit\u0026#224;   di   compiere   l\u0027atto   o  abiliti  a  compierlo,  mentre  \r\n nell\u0027espropriazione  forzata,  preesistendo  quel  titolo,  si  rendono  \r\n inutili interventi singoli del giudice.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;   la   norma   che   affida   ad   un   giudice   la  direzione  \r\n dell\u0027espropriazione forzata (art. 484,  primo  comma,  del  Cod.  proc.  \r\n civ.)  apporta  limitazioni  ai  poteri  dell\u0027ufficiale giudiziario: si  \r\n richiede l\u0027autorizzazione del pretore per l\u0027esecuzione del pignoramento  \r\n fuori orario (art. 519, secondo comma, del Cod. proc. civ.), perch\u0026#233; il  \r\n tempo entro cui l\u0027atto si pu\u0026#242; compiere non ne  \u0026#232;  una  modalit\u0026#224;.  Ma  \r\n l\u0027art.  517  del  Codice suddetto, ove il debitore non esibisca cose di  \r\n sua  scelta,  impone  all\u0027ufficiale   giudiziario   di   preferire   il  \r\n pignoramento  di  danaro  contante,  di oggetti preziosi e di titoli di  \r\n credito che ritiene di sicura realizzazione; le  due  prime  specie  di  \r\n cose,  non  di  rado,  possono  ritrovarsi  soltanto  sulla persona del  \r\n debitore, e la possibilit\u0026#224; di ricercarvele \u0026#232; un modo di assolvere  al  \r\n dovere  di quella scelta, e nello stesso tempo \u0026#232; un modo di soddisfare  \r\n all\u0027esigenza cui \u0026#232; coordinata l\u0027imposizione di  tale  dovere,  rendere  \r\n cio\u0026#232; possibile un sollecito e fruttuoso rendimento dell\u0027esecuzione.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Garantisce,  del  resto,  contro  ogni abuso, da un lato, l\u0027obbligo  \r\n fatto all\u0027ufficiale di aver  rispetto  del  decoro  della  persona  del  \r\n debitore  e,  dall\u0027altro lato, la responsabilit\u0026#224;, anche penale, che su  \r\n lui grava quando va oltre i limiti di ci\u0026#242; che  gli  \u0026#232;  consentito  di  \r\n fare  sulla base del titolo esecutivo, nell\u0027osservanza del procedimento  \r\n apprestato dalla legge; ed \u0026#232; certo che l\u0027ufficiale dovr\u0026#224; tener conto,  \r\n per le  sue  determinazioni,  di  tutte  le  circostanze  che  facciano  \r\n ritenere opportuno l\u0027esercizio del potere di cui si tratta.              \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n della norma contenuta nell\u0027art. 513, ultima parte del primo comma,  del  \r\n Codice  di  procedura  civile,  in  riferimento  alla  norma  contenuta  \r\n nell\u0027art. 13, secondo comma, della Costituzione.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della  \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO  \r\n                                   - NICOLA JAEGER - GIOVANNI  CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -  \r\n                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI  \r\n                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIOVANNI  \r\n                                   BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO  PAOLO  \r\n                                   BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4625","titoletto":"SENT.  67/67.  LIBERTA\u0027  PERSONALE  - ART. 513, PRIMO COMMA, COD. PROC.  CIV.  -  RICERCA DELLE COSE DA PIGNORARE SULLA PERSONA DEL DEBITORE  -  VIOLAZIONE  DEL  PRINCIPIO  DI  LIBERTA\u0027 PERSONALE - ESCLUSIONE.","testo":"La  ricerca  di  beni  da pignorare sulla persona del debitore da parte  dell\u0027ufficiale  giudiziario  e\u0027  un atto di istruzione del pignoramento, che, essendo gia\u0027 autorizzato dal titolo esecutivo, non  richiede  una  speciale  autorizzazione del giudice ai sensi dell\u0027art. 13 secondo comma della Costituzione. Del  resto  contro  ogni  possibile  abuso  garantisce da un lato l\u0027obbligo  fatto  all\u0027ufficiale di aver rispetto del decoro della persona  e,  dall\u0027altro  lato, la  responsabilita\u0027, anche penale, che  su  lui  grava  quando  va oltre i limiti di cio\u0027 che gli e\u0027 consentito.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"0","articolo":"513","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1652","autore":"ANDRIOLI V.","titolo":"RICERCA DI COSE DA PIGNORARE  E LIBERTA\u0027 PERSONALE E DOMICILIARE.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"727","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1653","autore":"FASO I.","titolo":"PIGNORAMENTO MOBILIARE E LIBERTA\u0027  COSTITUZIONALE.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"734","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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