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AZZARITI - Rel. AMBROSINI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori:  Dott.  GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv.  \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI -  Prof.  \r\n FRANCESCO  PANTALEO  GABRIELI  Prof.  GIUSEPPE  CASTELLI AVOLIO - Prof.  \r\n NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof.  BIAGIO  PETROCELLI  -  \r\n Dott.    ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof.  GIUSEPPE BRANCA -  \r\n Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,                                          \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  decreto   del  \r\n Presidente  della  Repubblica  29  novembre 1952, n. 2717, promosso con  \r\n ordinanza emessa il 20 aprile 1959 dalla Corte di  appello  di  Firenze  \r\n nel  procedimento  civile vertente tra Ricci Carlo Alberto e l\u0027Ente per  \r\n la colonizzazione della Maremma  tosco-laziale  e  del  territorio  del  \r\n Fucino,   il   Ministero   dell\u0027agricoltura   e  delle  foreste  e  con  \r\n l\u0027intervento di Bracci Olga  vedova  Ricci,  iscritta  al  n.  120  del  \r\n Registro  ordinanze  1959  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  \r\n Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita nell\u0027udienza pubblica del 7 dicembre 1960  la  relazione  del  \r\n Giudice Gaspare Ambrosini;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  gli  avvocati  Sebastiano Luigi Noto e Vincenzo Vacirca, per  \r\n Ricci Carlo Alberto, l\u0027avv.   Guido Astuti, per l\u0027Ente  Maremma,  e  il  \r\n sostituto  avvocato  generale  dello  Stato  Francesco  Agr\u0026#242;,  per  il  \r\n Ministero dell\u0027agricoltura e delle foreste.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con decreto  29  novembre  1952,  n.  2717,  del  Presidente  della  \r\n Repubblica,   venne   disposto   il   trasferimento   all\u0027Ente  per  la  \r\n colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,  \r\n di terreni di propriet\u0026#224; di Ricci  Carlo  Alberto  posti  in  Pomarance  \r\n (Pisa),  per  complessivi  Ha. 63.19.67, con reddito dominicale di lire  \r\n 12.704,15 attribuendoglisi l\u0027indennizzo di lire 1.418.994,67.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel corso del giudizio  per  retrocessione  dei  beni  espropriati,  \r\n promosso  contro  il Ministero dell\u0027agricoltura e contro l\u0027Ente Maremma  \r\n davanti al Tribunale di Firenze con atto notificato il 21 e il 24 marzo  \r\n 1953, il Ricci sollev\u0026#242; la  questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n avverso il citato decreto presidenziale per diversi motivi, tra i quali  \r\n quello  concernente  l\u0027applicazione  dei dati del nuovo catasto ai fini  \r\n del calcolo della percentuale di scorporo.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  Tribunale  con  sentenza  25  novembre  1954-12  febbraio  1955  \r\n respingeva  la  domanda  dell\u0027attore.  Proponendo  appello  con atto 26  \r\n aprile 1955 avverso la detta sentenza, il Ricci insistette  sui  motivi  \r\n esposti  nel  giudizio di primo grado, aggiungendone altri e chiedendo,  \r\n quindi, che fosse  disposta  la  sospensione  del  giudizio  e  fossero  \r\n rimesse   le  questioni  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  decreto  \r\n presidenziale  del  29  novembre   1952,   n.      2717,   alla   Corte  \r\n costituzionale.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ordinanza  del  20  aprile 1959 la Corte di appello di Firenze  \r\n respinse  come  manifestamente  infondate   le   varie   questioni   di  \r\n illegittimit\u0026#224;  costituzionale  prospettate dal Ricci, salvo quella con  \r\n la quale egli, premesso che il calcolo della  percentuale  di  scorporo  \r\n fu, nel caso, effettuato applicando i dati del nuovo catasto entrato in  \r\n attuazione  nel  Comune  di  Pomarance  successivamente  all\u0027entrata in  \r\n vigore della legge 21 ottobre 1950, n. 841, assumeva che  con  ci\u0026#242;  il  \r\n decreto  presidenziale  n.  2717  del 1952 aveva violato l\u0027art. 4 della  \r\n legge, secondo cui, ai fini  dello  scorporo,  il  reddito  dell\u0027intera  \r\n propriet\u0026#224;  \u0026#232; determinato dall\u0027applicazione della tariffa di estimo in  \r\n vigore al 1 gennaio 1943, con riferimento alla consistenza stabilizzata  \r\n al 15 novembre 1949.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In proposito, la Corte di Firenze si \u0026#232; richiamata alla sentenza 15  \r\n novembre 1958, n. 70, della Corte costituzionale, la  quale,  decidendo  \r\n una  identica  questione,  ha  affermato il principio che ai fini della  \r\n applicazione della tabella di scorporo annessa alla legge stralcio,  si  \r\n deve  tenere  conto dei dati risultanti dal catasto in vigore alla data  \r\n del 15 novembre 1949.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  della  Corte  di  appello   di   Firenze   ritualmente  \r\n notificata  alle  parti  e  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri,  \r\n comunicata ai  Presidenti  delle  Camere,  \u0026#232;  stata  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1959, n. 295.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nei  termini  di  legge  si  sono  costituiti nel presente giudizio  \r\n l\u0027ing. Carlo  Alberto  Ricci,  l\u0027Ente  Maremma  e  il  Ministero  della  \r\n agricoltura e delle foreste.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  del  Ricci  ha  depositato  delle deduzioni nelle quali  \r\n sostiene, riferendosi a varie sentenze della Corte costituzionale,  che  \r\n l\u0027impugnato D.P.R.  29 novembre 1952, n. 2717, \u0026#232; viziato di eccesso di  \r\n delega  legislativa per avere applicato, ai fini dello scorporo, i dati  \r\n del nuovo  catasto  entrato  in  attuazione  nel  Comune  di  Pomarance  \r\n successivamente  all\u0027entrata  in vigore della legge 21 ottobre 1950, n.  \r\n 841, e non, invece, le risultanze catastali  al  15  novembre  1949,  e  \r\n inoltre  per  avere incluso nello scorporo anche i boschi che in Comune  \r\n di  Pomarance  sono  soggetti  al  vincolo   idrogeologico,   come   da  \r\n attestazione     dell\u0027Ispettorato    dipartimentale    del    Ministero  \r\n dell\u0027agricoltura.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa dell\u0027Ente Maremma fa del pari riferimento  alle  sentenze  \r\n della  Corte  costituzionale  nn.  70 e 71 del 1958, con le quali venne  \r\n deciso che ai fini dello scorporo si deve aver  riguardo  ai  dati  del  \r\n catasto  in  conservazione  alla  data  del  15  novembre  1949  per il  \r\n classamento, la qualit\u0026#224; di coltura  e  l\u0027estensione  dei  terreni;  ma  \r\n assume  che  nelle  fattispecie  decise  dalla  Corte  si  trattava  di  \r\n propriet\u0026#224;  che  in  base ai dati catastali vigenti al 15 novembre 1949  \r\n avevano un reddito dominicale imponibile inferiore alla somma  di  lire  \r\n 30.000,  e  cio\u0026#232;  inferiore alla quota base esente da scorporo, mentre  \r\n nel caso in esame trattasi,  invece,  di  una  propriet\u0026#224;  che  sarebbe  \r\n suscettibile di espropriazione anche secondo i dati del catasto vigente  \r\n al  15  novembre  1949,  avendo un reddito superiore a lire trentamila.  \r\n Sostiene, poi, che il termine \"consistenza\"  usato  dall\u0027art.  4  della  \r\n legge  21  ottobre  1950,  n.  841,  significa  \"quantit\u0026#224;\",  non  gi\u0026#224;  \r\n classificazione catastale, e che la data del  15  novembre  1949  debba  \r\n tenersi  presente  unicamente per quanto concerne la determinazione del  \r\n patrimonio dei soggetti passivi  al  fine  di  rendere  irrilevanti  le  \r\n alienazioni  e  gli  acquisti avvenuti dopo tale data e da assoggettare  \r\n all\u0027espropriazione solo i patrimoni che a tale data avevano un  reddito  \r\n imponibile dominicale totale superiore a lire trentamila.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Questa  interpretazione dell\u0027art. 4 troverebbe conferma nella norma  \r\n del successivo art. 6 della stessa legge n. 841, per  cui  \"nelle  zone  \r\n dove  sono  in  vigore  i  vecchi  catasti  l\u0027Ente  espropriante  e  il  \r\n proprietario espropriato  hanno  facolt\u0026#224;  di  ricorso  ai  fini  della  \r\n determinazione  definitiva  del  reddito dominicale imponibile per ogni  \r\n questione riflettente  la  non  corrispondenza  dell\u0027estensione,  della  \r\n classe di produttivit\u0026#224; e della quantit\u0026#224; di coltura del fondo rispetto  \r\n ai  dati  risultanti  dal  catasto\".  La legge, cio\u0026#232;, avrebbe preso in  \r\n considerazione le risultanze catastali al momento della sua entrata  in  \r\n vigore,  non  alla  data  del 15 novembre 1949. Secondo l\u0027Ente la prova  \r\n della fondatezza della sua tesi \u0026#232; costituita dagli artt. 1 e  4  della  \r\n legge  15  marzo 1956, n. 156, in quanto l\u0027art. 1, secondo comma, lett.  \r\n a,  fa  riferimento  esplicito  alla  ipotesi  di  terreni  espropriati  \r\n \"secondo  redditi  rilevati  dal  nuovo  catasto, gi\u0026#224; in conservazione  \r\n all\u0027atto   della   pubblicazione   dei   piani   particolareggiati   di  \r\n espropriazione\",  e l\u0027art. 4 dispone che nei Comuni \"dove era in vigore  \r\n il  vecchio   catasto,   alla   data   di   pubblicazione   dei   piani  \r\n particolareggiati di espropriazione, l\u0027indennit\u0026#224; viene liquidata nella  \r\n misura   indicata   nei   decreti   di  espropriazione\";  cosicch\u0026#233;  il  \r\n riferimento alla data di pubblicazione dei piani sarebbe determinante.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In via subordinata, la difesa  dell\u0027Ente  rileva  che,  qualora  la  \r\n Corte  dovesse ritenere la illegittimit\u0026#224; costituzionale del decreto in  \r\n questione, il vizio di illegittimit\u0026#224; dovrebbe incidere solo pro  parte  \r\n sul  contenuto  del  provvedimento, in quanto abbia potuto determinare,  \r\n con riferimento ai dati del nuovo catasto anzich\u0026#233; a quelli del vecchio  \r\n catasto vigente il 15 novembre 1949, l\u0027espropriazione di una estensione  \r\n superiore a quella da calcolare in base all\u0027art. 4 della legge n.  841.  \r\n Conclude chiedendo che venga dichiarata infondata la proposta questione  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per  il  Ministero dell\u0027agricoltura e foreste l\u0027Avvocatura generale  \r\n dello Stato ha presentato le deduzioni in data 22 settembre 1959, nelle  \r\n quali  anzitutto  sostiene  l\u0027inammissibilit\u0026#224;   della   questione   di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale proposta dalla Corte di appello di Firenze  \r\n con l\u0027ordinanza in esame, adducendo che questa, nonostante  l\u0027apparente  \r\n completezza  della  motivazione, \u0026#232; lacunosa, in quanto non rende conto  \r\n della rilevanza della questione ai fini della  decisione  del  giudizio  \r\n principale,  e, in definitiva, lascia incerti sull\u0027oggetto stesso della  \r\n questione medesima.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel   merito  esprime  dubbi  e  perplessit\u0026#224;  circa  il  principio  \r\n affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1958, ove  \r\n allo stesso si dia valore generale ed assoluto. Sembra alla difesa  del  \r\n Ministero dell\u0027agricoltura che l\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.  \r\n 841,  debba essere considerato nella luce interpretativa che su di esso  \r\n proietterebbe l\u0027art. 1 della legge 15 marzo 1956, n.  156, che  prevede  \r\n espressamente  l\u0027ipotesi  che  terreni,  ricadenti  in  zone  a vecchio  \r\n catasto alla data del 28 marzo 1947, siano  stati  espropriati  secondo  \r\n redditi rilevati dal nuovo catasto, gi\u0026#224; in conservazione alla data dei  \r\n piani particolareggiati di espropriazione.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dalla lettera della disposizione in esame, l\u0027Avvocatura dello Stato  \r\n desume   che   il   legislatore   non  solo  ha  considerato  legittima  \r\n l\u0027espropriazione avvenuta sulla base di dati (e  di  redditi),  vigenti  \r\n all\u0027atto  della  pubblicazione dei piani di esproprio, anche se diversi  \r\n da quelli in vigore al 15 novembre 1949, ma che ha dettato una speciale  \r\n disciplina normativa ad hoc. Il disposto dell\u0027art. 1, primo  capoverso,  \r\n lett. a, della citata legge non sarebbe un precetto autonomo e slegato,  \r\n ma  formerebbe  sistema con il meccanismo legislativo escogitato per la  \r\n liquidazione dell\u0027indennit\u0026#224;, tanto nel primo comma dello  stesso  art.  \r\n 1, quanto nel successivo art. 4.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Pertanto,  l\u0027Avvocatura  dello  Stato  conclude  perch\u0026#233;  la  Corte  \r\n costituzionale dichiari inammissibile  quanto  meno  allo  stato  degli  \r\n atti,  o comunque infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n proposta dalla Corte di appello di Firenze con l\u0027ordinanza  di  cui  in  \r\n epigrafe.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Successivamente  e  nei  termini  le  parti  hanno presentato delle  \r\n memorie.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella memoria a stampa del 24 novembre 1960, la  difesa  del  Ricci  \r\n insiste nelle precedenti tesi.  Combattendo l\u0027eccezione sollevata dalle  \r\n controparti in ordine all\u0027insufficienza del giudizio di rilevanza della  \r\n questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  formulato  dalla  Corte di  \r\n appello, richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 60  del  25  \r\n maggio 1957 e n. 4 del 27 gennaio 1959, sostenendo che \u0026#232; inammissibile  \r\n il  sindacato  della  Corte  costituzionale  sul merito del giudizio di  \r\n rilevanza. Il carattere meramente delibativo dell\u0027atto del giudice  che  \r\n prospetta  la  questione  di  legittimit\u0026#224; costituzionale permetterebbe  \r\n che, una volta affermata la identit\u0026#224; della questione stessa con  altra  \r\n gi\u0026#224;  decisa alla Corte (sent. n. 70 del 15 novembre 1958), l\u0027ordinanza  \r\n sia sufficientemente motivata, anche se soltanto per relationem.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per quanto riguarda la diversit\u0026#224; delle  fattispecie  tra  il  caso  \r\n presente  e  quello  della  citata  sentenza n.   70 del 1958, asserita  \r\n dall\u0027Ente Maremma, la difesa del Ricci si richiama  a  quanto  essa  ha  \r\n sostenuto  nel  giudizio  di merito - e cio\u0026#232; che il reddito dominicale  \r\n della  propriet\u0026#224;,  ai  fini  dello  scorporo,  avrebbe  dovuto  essere  \r\n valutato  in  lire 28.699,58 (vale a dire, come nel caso della sentenza  \r\n n. 70, in una somma inferiore a lire 30.000, e quindi esente) assumendo  \r\n che l\u0027ordinanza della Corte di appello ha accolto implicitamente questi  \r\n dati come un suo presupposto  logico-giuridico.  Ammettere  che  l\u0027Ente  \r\n Maremma  possa  ora fornire il calcolo della quota scorporabile in base  \r\n al vecchio catasto  si  risolverebbe,  si  dice,  in  un  inammissibile  \r\n sindacato sul merito del giudizio di rilevanza.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  del  Ricci, infine, nega che la legge 15 marzo 1956, n.  \r\n 156, possa essere invocata al fine di  ottenere  un  cambiamento  della  \r\n giurisprudenza della Corte sull\u0027interpretazione dell\u0027art. 4 della legge  \r\n n.  841  del  1950, giacch\u0026#233; la legge del 1956 non avrebbe a che vedere  \r\n con i criteri attinenti al calcolo della quota di scorporo, limitandosi  \r\n ad integrare le norme per la liquidazione della indennit\u0026#224;.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella  memoria  del 21 novembre 1960 l\u0027Ente Maremma dichiara di non  \r\n insistere,  di  fronte  alla  costante   giurisprudenza   della   Corte  \r\n costituzionale,  nella  richiesta  di svincolare dalla data 15 novembre  \r\n 1949 il riferimento dei dati catastali; ma sostiene che non potrebbe in  \r\n ogni  caso   arrivarsi   ad   una   dichiarazione   di   illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale totale del decreto impugnato, sibbene soltanto parziale.  \r\n Adduce   all\u0027uopo  dei  dati  di  confronto  tra  la  situazione  della  \r\n propriet\u0026#224; terriera del Ricci secondo il nuovo  catasto  e  quella  del  \r\n vecchio   catasto;  dai  quali  dati  si  desumerebbe  che  secondo  le  \r\n risultanze del vecchio catasto la propriet\u0026#224; del Ricci  sarebbe  sempre  \r\n sottoposta  a  scorporo  pur  in  misura  inferiore  a  quella  fissata  \r\n dall\u0027impugnato decreto di espropriazione.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per quanto riguarda i boschi inclusi nello scorporo l\u0027Ente  Maremma  \r\n afferma  che  \"la  pretesa  illegittimit\u0026#224; costituzionale non sussiste,  \r\n perch\u0026#233; la norma dell\u0027art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n.  841,  cui  \r\n la  controparte  si  riferisce,  \u0026#232;  stata modificata dall\u0027art. 7 della  \r\n legge 18 maggio  1951,  n.  333\",  che  autorizza  l\u0027espropriazione  di  \r\n limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella  memoria  del  22  novembre  1960,  la  difesa  del Ministero  \r\n dell\u0027agricoltura e foreste insiste nelle  argomentazioni  gi\u0026#224;  svolte,  \r\n sottolineando  che, dato che il Ricci non ha fornito la prova del torto  \r\n subito, la questione di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  decreto  di  \r\n espropriazione   \u0026#232;  prematura,  e  che,  in  ogni  caso,  non  essendo  \r\n l\u0027interessato esente totalmente dallo scorporo, il Ricci potrebbe  solo  \r\n fare  una  questione di indennit\u0026#224; - non ammissibile peraltro in questa  \r\n sede.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Sull\u0027eccezione  di   inammissibilit\u0026#224;   sollevata   dall\u0027Avvocatura  \r\n generale  dello  Stato  in  ordine  alla  rilevanza  della questione di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale proposta dalle Corte di appello di  Firenze  \r\n con l\u0027ordinanza del 20 aprile 1959, \u0026#232; da osservare che questa Corte ha  \r\n ripetutamente  affermato  che il giudizio di rilevanza \u0026#232; di competenza  \r\n esclusiva del giudice di merito, e che \u0026#232; insindacabile da parte  della  \r\n Corte   costituzionale,  salvo  nel  caso  di  omessa  o  insufficiente  \r\n motivazione.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora, l\u0027ordinanza in esame  non  pu\u0026#242;  considerarsi,  come  sostiene  \r\n l\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato, lacunosa, non soltanto perch\u0026#233; da  \r\n tutto il suo contesto risulta la rilevanza della proposta questione  ai  \r\n fini  della  decisione  del  giudizio  principale, ma anche perch\u0026#233; nel  \r\n passo specifico riguardante la questione, l\u0027ordinanza, riferendosi agli  \r\n assunti  del  Ricci,  richiama,  da  un  lato,  l\u0027addotto   errore   di  \r\n applicazione  dei  dati  del  nuovo  catasto  di  Pomarance  entrato in  \r\n attuazione dopo  il  15  novembre  1949,  ed  indica,  dall\u0027altro,  con  \r\n chiarezza  l\u0027oggetto  di  essa  questione,  l\u0027assunta  violazione cio\u0026#232;  \r\n dell\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027eccezione  pregiudiziale  di  inammissibilit\u0026#224;   della   proposta  \r\n questione va, quindi, respinta.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per  quanto riguarda il merito, le difese delle parti hanno addotto  \r\n dati e rilievi di  fatto  relativi  alla  condizione  della  propriet\u0026#224;  \r\n terriera  del Ricci secondo le risultanze del vecchio catasto in vigore  \r\n nel Comune di Pomarance al 15 novembre 1949,  sottoponendoli  all\u0027esame  \r\n della  Corte  al fine di dimostrare rispettivamente i loro contrastanti  \r\n assunti: la difesa del Ricci, da una parte, per dimostrare che, in base  \r\n ai dati da essa indicati come risultanti dal vecchio catasto, la di lui  \r\n propriet\u0026#224; terriera  aveva  un  reddito  imponibile  dominicale  totale  \r\n inferiore  alla  somma  di  lire  30.000,  e che pertanto era esente da  \r\n scorporo ed in ogni caso non sottoponibile che  allo  scorporo  di  una  \r\n estensione irrilevante di ettari; e, d\u0027altra parte, la difesa dell\u0027Ente  \r\n Maremma  e  del  Ministero  dell\u0027agricoltura  per dimostrare che, anche  \r\n secondo le risultanze del vecchio catasto, la propriet\u0026#224;  terriera  del  \r\n Ricci aveva un reddito dominicale imponibile totale superiore alle lire  \r\n 30.000,  e  che,  pertanto,  il  decreto presidenziale impugnato non \u0026#232;  \r\n inficiato dall\u0027indicato vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, e che  in  \r\n ogni  caso  non ne sarebbe viziato che in parte, in quanto, riferendosi  \r\n ai dati del nuovo catasto, possa avere  disposto  lo  scorporo  di  una  \r\n estensione  superiore  a  quella  prevista dall\u0027art.   4 della legge 21  \r\n ottobre 1950, n. 841.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma l\u0027accertamento e la valutazione degli addotti dati di fatto,  su  \r\n cui  per  giunta  le parti non sono d\u0027accordo, competono al giudice del  \r\n cos\u0026#236; detto giudizio principale.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora nell\u0027ordinanza  in  esame  la  questione  proposta  \u0026#232;  una,  e  \r\n precisamente  questa:  \"se  il  sopracitato  decreto  presidenziale  29  \r\n novembre 1952, n. 2717,  tenendo  conto,  ai  fini  del  calcolo  della  \r\n percentuale  di  scorporo,  dei  dati  del  nuovo  catasto  entrato  in  \r\n attuazione nel Comune di Pomarance nel 1951,  abbia  violato  l\u0027art.  4  \r\n della  legge  21  ottobre  1950,  n.  841,  e sia, pertanto, viziato di  \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale\".                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione, della quale la Corte si \u0026#232; diverse volte occupata, \u0026#232;  \r\n stata da essa risolta sempre nel senso che bisogna, secondo il disposto  \r\n dell\u0027art. 4 della legge n. 841 del 1950,  tenere  conto,  ai  fini  del  \r\n calcolo  dell\u0027eventuale scorporo, dei dati risultanti dal catasto al 15  \r\n novembre 1949, e che conseguentemente sono  viziati  di  illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  quei  provvedimenti  di scorporo che hanno posto a base  \r\n del calcolo i dati del nuovo catasto entrato in  attuazione  dopo  quel  \r\n giorno.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  difesa  dell\u0027Ente  Maremma  e l\u0027Avvocatura generale dello Stato  \r\n assumono che l\u0027art. 4 suddetto dovrebbe essere considerato  nella  luce  \r\n interpretativa  che  su  di  esso proietterebbe l\u0027art. 1 della legge 15  \r\n marzo  1956,  n.  156,  e  che   conseguentemente   sarebbe   legittimo  \r\n l\u0027esproprio  avvenuto  sulla  base  di  dati  approvati anche nel tempo  \r\n successivo al 15 novembre 1949 sino al giorno della  pubblicazione  dei  \r\n piani di esproprio.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma   quest\u0027ultima   legge  detta  \"norme  per  il  pagamento  delle  \r\n indennit\u0026#224; dovute in forza delle  leggi  di  riforma  agraria\",  e  non  \r\n apporta  innovazioni  ai  criteri stabiliti nell\u0027art. 4 della legge del  \r\n 1950,   n.      841,   per   i   calcoli   relativi   alla    procedura  \r\n dell\u0027espropriazione.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel  sistema  dell\u0027art.  4,  la data anzidetta del 15 novembre 1949  \r\n costituisce un termine  costante  ed  invalicabile  di  riferimento  in  \r\n riguardo  agli elementi che debbono prendersi in considerazione ai fini  \r\n dello scorporo e della determinazione della superficie da scorporare.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il provvedimento di espropriazione che, come quello  in  esame,  \u0026#232;  \r\n stato  emesso  sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato  \r\n in attuazione dopo il 15 novembre 1949, ha, quindi,  violato  le  norme  \r\n dell\u0027art. 4 della legge del 1950, n.  841, e perci\u0026#242; non pu\u0026#242; sottrarsi  \r\n alla  dichiarazione  di  illegittimit\u0026#224;  nella parte che risulti essere  \r\n superiore a quella che  in  base  al  vecchio  catasto  era  consentito  \r\n espropriare.                                                             \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinta ogni eccezione pregiudiziale;                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale del decreto del Presidente  \r\n della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2717, in relazione all\u0027art. 4  \r\n della  legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e  \r\n 77 della Costituzione, in quanto il computo ai fini dell\u0027espropriazione  \r\n \u0026#232; stato eseguito sulla base dei dati  del  nuovo  catasto  entrato  in  \r\n attuazione nel Comune di Pomarance dopo i 15 novembre 1949.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 23 dicembre 1960.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE  CAPPI  -  \r\n                                   GASPARE  AMBROSINI  - MARIO COSATTI -  \r\n                                   FRANCESCO   PANTALEO    GABRIELI    -  \r\n                                   GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO  -  NICOLA  \r\n                                   JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -  BIAGIO  \r\n                                   PETROCELLI  -  ANTONIO  MANCA  - ALDO  \r\n                                   SANDULLI GIUSEPPE  BRANCA  -  MICHELE  \r\n                                   FRAGALI.                               \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1153","titoletto":"SENT.  75/60  A.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO  -  SINDACATO  DELLA  CORTE  COSTITUZIONALE  - LIMITE.","testo":"Vedi: Sent. 4/1959 A.","numero_massima_successivo":"1154","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2717","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2717~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"09/02/1948","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"1154","titoletto":"SENT.  75/60  B.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  IMPUGNAZIONE  DI DECRETO DI ESPROPRIO PER RIFORMA FONDIARIA - CONTROLLO DEI DATI DI FATTO IN BASE AI QUALI E\u0027 STATO EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO.","testo":"L\u0027accertamento  e  la  valutazione dei dati di fatto  relativi al reddito imponibile dominicale,  in base ai quali si sia proceduto all\u0027esproprio   in   attuazione   della  riforma  fondiaria,  non riguardano   la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  del decreto  di esproprio, ma la rilevanza della questione stessa per la definizione del giudizio in cui essa e\u0027 sorta, e pertanto sono di   competenza   del   giudice   a   quo   e   non  della  Corte costituzionale.","numero_massima_successivo":"1155","numero_massima_precedente":"1153","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2717","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2717~art0"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"1155","titoletto":"SENT.  75/60 C. RIFORMA FONDIARIA - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA\u0027 TERRIERA   PRIVATA  -  RILEVANZA  ESCLUSIVA  DEI  DATI  CATASTALI RISULTANTI  ALLA  DATA  DEL 15 NOVEMBRE 1949 - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952   N.  2717:  ESPROPRIAZIONE  DI  QUOTA  SUPERIORE  A  QUELLA CONSENTITA  IN  BASE  A  DATI CATASTALI SUCCESSIVI AL 15 NOVEMBRE 1949  -  ILLEGITTIMITA\u0027  COSTITUZIONALE  PARZIALE.","testo":"Ai  sensi  dell\u0027art.  4  della  legge 21 ottobre 1950, n. 841, il calcolo   della  proprieta\u0027  terriera  privata,  per  l\u0027eventuale scorporo, dev\u0027essere fatto in base ai dati risultanti dal catasto al 15 novembre 1949. Questo criterio non risulta modificato dalla legge 15 marzo 1956, n.  156, che ha ad oggetto soltanto \"norme per il pagamento delle indennita\u0027 dovute in forza delle leggi di riforma agraria\". Pertanto  il  D.P.R.  29  novembre  1952,  n. 2717, essendo stato emesso  sulla base  dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato in  attuazione dopo  il 15 novembre 1949, ha violato l\u0027articolo 4 della  legge  n. 841  del  1950  ed  e\u0027 quindi costituzionalmente illegittimo  nella   parte  relativa  alla   quota   che  risulti accedente  quella  che  in  base  al  vecchio  catasto  si poteva espropriare.","numero_massima_precedente":"1154","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2717","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2717~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027"}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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