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Puglia n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La disposizione, che sostituisce l\u0026#8217;art. 12, comma 8, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede che \u0026#171;[i]l limite di et\u0026#224; massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario \u0026#232; quello previsto dalla normativa nazionale in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il ricorrente ravvisa la violazione del principio di parit\u0026#224; di trattamento e di proporzionalit\u0026#224; nella differenziazione non giustificata tra gli ambulatori specialistici non accreditati e tutti gli altri tipi di strutture sanitarie. Non sarebbe chiara la ratio di tale disposizione, n\u0026#233; sarebbe illustrato il regime applicabile alle strutture esonerate dal rispetto del limite di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl trattamento differenziato cos\u0026#236; disposto non troverebbe fondamento nella disciplina statale di riferimento, individuata nell\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), il quale si limita a prevedere l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; della nomina di un \u0026#171;direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell\u0026#8217;organizzazione tecnica e funzionale dei servizi\u0026#187; in tutte le strutture sanitarie sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all\u0026#8217;art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata si discosterebbe dalla disciplina statale concernente l\u0026#8217;et\u0026#224; dei dirigenti sanitari di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cos\u0026#236; ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (sulla riconducibilit\u0026#224; a tale materia della disciplina in tema di rapporto di lavoro e attivit\u0026#224; professionale del dirigente sanitario, \u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 181 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La Regione Puglia si \u0026#232; costituita in giudizio per chiedere di dichiarare inammissibili o comunque non fondate le questioni in esame, alla luce di argomenti ribaditi anche nella memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; In via preliminare, la parte resistente eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di interesse, non essendo chiaro quale sarebbe il vulnus arrecato alle competenze statali in materia di tutela della salute, e, comunque, per difetto di motivazione, posto che il ricorrente non avrebbe individuato il principio fondamentale che imporrebbe il limite di et\u0026#224; massimo del responsabile sanitario delle strutture ambulatoriali non accreditate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la censura riferita alla asserita disparit\u0026#224; di trattamento tra le tipologie di strutture sanitarie sarebbe inammissibile in quanto n\u0026#233; il ricorso n\u0026#233; la delibera di impugnazione contengono l\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. quale parametro di riferimento (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 128 del 2018 e n. 239 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremessa la ricostruzione del sistema sanitario come configurato dal d.lgs. n. 502 del 1992, che distingue tra strutture sanitarie autorizzate e strutture accreditate che operano in regime di convenzione, e richiamata la giurisprudenza amministrativa sul tema (ex multis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 gennaio 2018, n. 321), la parte resistente osserva che il principio di libert\u0026#224; di iniziativa economica sancito dall\u0026#8217;art. 41 Cost. non consentirebbe di imporre alle strutture che operano in regime privatistico i vincoli previsti a carico degli enti che fanno parte del servizio sanitario regionale, e che il requisito dell\u0026#8217;et\u0026#224; del responsabile sanitario \u0026#171;non [sarebbe] ravvisabile nelle norme fondamentali dettate dal d.lgs. n. 502 del 1992\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; poi richiamata la segnalazione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato del 24 giugno 2020, avente a oggetto la disposizione regionale previgente (art. 12, comma 8, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017), che fissava il limite massimo di et\u0026#224; per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario di struttura sanitaria e socio-sanitaria privata, anche di carattere ambulatoriale, attraverso il richiamo all\u0026#8217;art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992. Secondo l\u0026#8217;Autorit\u0026#224;, l\u0026#8217;applicazione del limite di et\u0026#224; indicato nella citata norma statale ai responsabili sanitari delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private determinerebbe una ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendone l\u0026#8217;offerta, oltre che una compressione ingiustificata della libert\u0026#224; di iniziativa economica e dell\u0026#8217;autonomia gestionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, precludendo di avvalersi di un medico che ha superato il limite di et\u0026#224; previsto per rivestire il ruolo di direttore sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con il secondo motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. l\u0026#8217;art. 1, comma 13, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La disposizione regionale, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, prevedendo che \u0026#171;[l]e strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati, e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio e dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale\u0026#187;, avrebbe realizzato un accorpamento, a fini di semplificazione, che non rispetta la diversit\u0026#224; di struttura e funzione degli istituti dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; sanitaria e dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale. Quest\u0026#8217;ultimo provvedimento, con il quale si riconosce alla struttura pubblica o privata gi\u0026#224; autorizzata lo status di soggetto erogatore di prestazioni sanitarie nell\u0026#8217;ambito e per conto del servizio sanitario nazionale, \u0026#232; concesso, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, subordinatamente alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti ai fini dell\u0026#8217;autorizzazione e di coerenza delle funzioni svolte con gli indirizzi della programmazione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato, pertanto, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. per il tramite del principio fondamentale richiamato, e non si sarebbe tenuto conto di quanto previsto dalle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 e il 19 febbraio 2015 con riferimento alle attivit\u0026#224; di verifica spettanti all\u0026#8217;organismo tecnicamente accreditante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La Regione Puglia ha chiesto, in entrambe le memorie di costituzione e illustrativa, che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; In via preliminare, la parte resistente osserva, per un verso, che la disposizione impugnata sarebbe identica a quella contenuta nella versione originale dell\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. n. 9 del 2017, non impugnata dallo Stato, e, per altro verso, che il ricorrente non avrebbe chiarito il vulnus asseritamente arrecato alle competenze statali, n\u0026#233; i termini della prospettata violazione delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre 2012 e 19 febbraio 2015, sicch\u0026#233; la questione sarebbe inammissibile per tardivit\u0026#224; del ricorso ovvero per genericit\u0026#224; della motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Nel merito, la questione non sarebbe fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; La disposizione regionale si limiterebbe a consentire ai soggetti interessati di richiedere, con un\u0026#8217;unica istanza, l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; e l\u0026#8217;accreditamento istituzionale, ferma restando la necessit\u0026#224; della verifica del possesso dei requisiti come prescritti dalla normativa vigente. Sarebbe perci\u0026#242; preservata l\u0026#8217;autonomia dei due procedimenti, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dagli artt. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.4.\u0026#8211; Allo stesso modo, la disciplina regionale sarebbe in linea con quanto sancito dalle richiamate intese, avendo demandato la verifica dei requisiti ulteriori per l\u0026#8217;accreditamento istituzionale all\u0026#8217;organismo tecnicamente accreditante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con il terzo motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, ancora in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La disposizione censurata, che sostituisce l\u0026#8217;ultimo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, prevede che, \u0026#171;[f]erma restando la necessit\u0026#224; di verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle soprariportate ipotesi l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il ricorrente riferisce che l\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017 \u0026#232; gi\u0026#224; stato modificato dall\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), a sua volta oggetto di impugnativa statale nella parte in cui ha previsto che l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento con riferimento a tre fattispecie concernenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di diagnostica per immagini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ulteriore intervento del legislatore regionale, oggetto dell\u0026#8217;odierna questione, pur facendo salva la verifica dei requisiti dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale, prevede effetti vincolanti che scaturirebbero dall\u0026#8217;autorizzazione, e pertanto si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale espresso dall\u0026#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui l\u0026#8217;accreditamento istituzionale pu\u0026#242; essere concesso solo previa verifica del possesso effettivo dei requisiti prescritti in capo alla struttura gi\u0026#224; autorizzata all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La Regione Puglia ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, o che venga accertata la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; In particolare, con la memoria illustrativa la parte resistente ha preso atto della sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 36 del 2021, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, con l\u0026#8217;effetto di espungere dal testo dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017 le fattispecie per le quali era previsto che l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; producesse effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale sopravvenienza avrebbe reso priva di significato, e quindi di lesivit\u0026#224;, la disposizione oggetto della questione in esame, con conseguente relativa inammissibilit\u0026#224;, o, in alternativa, cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.2.\u0026#8211; La difesa regionale segnala, infine, che l\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata farebbe rivivere la versione originaria dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, che prevedeva una fattispecie generica di estensione dell\u0026#8217;accreditamento, in contrasto con il principio fondamentale espresso dall\u0026#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con il quarto motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., l\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La disposizione oggetto di censura prevede che \u0026#171;[n]el limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della spesa sanitaria derivante dalle norme vigenti, il personale gi\u0026#224; titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia \u0026#232; confermato nei ruoli di quest\u0026#8217;ultima a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale \u0026#8211; che porrebbe dubbi gi\u0026#224; sul piano interpretativo, con ricadute sulla individuazione del personale che dovrebbe essere confermato nei ruoli dell\u0026#8217;amministrazione sanitaria regionale \u0026#8211; avrebbe introdotto un meccanismo di \u0026#171;stabilizzazione\u0026#187; del personale precario in violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, che costituisce la regola generale di accesso al pubblico impiego ai sensi dell\u0026#8217;art. 97, terzo comma, Cost., non sussistendo nella specie le condizioni che, secondo la giurisprudenza costituzionale, legittimano eccezionalmente la deroga a tale regola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; In tema di superamento del precariato, il ricorrente richiama la normativa statale contenuta nei commi 1, 2, 11 e 11-bis dell\u0026#8217;art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, i citati commi 11 e 11-bis dell\u0026#8217;art. 20 prevedono, con riferimento al personale del servizio sanitario nazionale, l\u0026#8217;applicazione del disposto dei commi 1 e 2 del medesimo art. 20, i quali, oltre a fissare i requisiti che il lavoratore deve possedere cumulativamente ai fini della stabilizzazione, impongono alle amministrazioni l\u0026#8217;espletamento di procedure concorsuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn termini non dissimili, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale la possibilit\u0026#224; di attivare procedure di reclutamento del personale previo avviso pubblico e selezione per titoli, colloquio e procedura comparativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La disposizione regionale, in quanto non coerente con la normativa statale richiamata, violerebbe non solo l\u0026#8217;art. 97 Cost., che impone la regola del pubblico concorso, ma anche il riparto di competenze, intervenendo nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; La Regione, con le memorie di costituzione ed illustrativa, ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, prive di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.1.\u0026#8211; La parte resistente osserva che con la disposizione impugnata il legislatore regionale avrebbe inteso disciplinare e organizzare la struttura degli uffici sanitari regionali, in particolare limitando l\u0026#8217;attribuzione di incarichi a tempo determinato, e che, pertanto, l\u0026#8217;ambito materiale di riferimento sarebbe quello dell\u0026#8217;organizzazione degli uffici regionali, attribuito alla competenza residuale delle Regioni, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della questione promossa per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per erroneit\u0026#224; del parametro evocato (sono citate le sentenze n. 75 del 2011 e n. 235 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale richiama diffusamente l\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui sono ascrivibili alla competenza esclusiva statale gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi gi\u0026#224; in essere, mentre rientrano nella competenza residuale delle Regioni i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0026#8217;impiego pubblico regionale, compresa la regolamentazione delle modalit\u0026#224; di accesso al lavoro (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 194 del 2020 e n. 141 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina dettata dal legislatore regionale, collocata in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro, riguarderebbe i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0026#8217;impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 25 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.2.\u0026#8211; La censura sarebbe comunque inconferente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata avrebbe previsto, infatti, una procedura semplificata di mobilit\u0026#224; del personale dipendente verso le aziende del Servizio sanitario regionale, alle quali sarebbe consentito di confermare nei ruoli dell\u0026#8217;amministrazione, su domanda, il personale gi\u0026#224; operativo e in servizio alla data del 31 dicembre 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.3.\u0026#8211; Secondo la difesa regionale risulterebbe priva di fondamento anche la questione promossa per violazione del principio del pubblico concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accesso alla procedura semplificata di mobilit\u0026#224; riguarderebbe personale che ha gi\u0026#224; superato un concorso pubblico per accedere al Servizio sanitario nazionale, e che, alla data del 31 dicembre 2019, risulti incaricato, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso un\u0026#8217;azienda o ente del Servizio sanitario regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe, in definitiva, di una procedura di mobilit\u0026#224; volontaria di personale dipendente gi\u0026#224; inserito nei ruoli del Servizio sanitario nazionale e non, come sostenuto dalla difesa statale, della stabilizzazione di personale precario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 21 settembre 2021, le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso iscritto al n. 81 del registro ricorsi del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, commi 11 e 13, 9 e 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con il primo motivo di ricorso \u0026#232; impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di parit\u0026#224; di trattamento e di proporzionalit\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 1, comma 11, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con riferimento alla figura del responsabile sanitario, la disposizione regionale impugnata ha previsto che \u0026#171;[i]l limite di et\u0026#224; massimo previsto per lo svolgimento della funzione [\u0026#8230;] \u0026#232; quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il ricorrente prospetta il contrasto con il principio di parit\u0026#224; di trattamento e di proporzionalit\u0026#224;, perch\u0026#233; la disposizione regionale non chiarirebbe le ragioni della differenziazione in parte qua tra ambulatori specialistici non accreditati e tutte le altre strutture sanitarie, n\u0026#233; indicherebbe il regime applicabile alle strutture esonerate dal rispetto del limite di et\u0026#224; massimo di permanenza in servizio dei dirigenti medici del ruolo del Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione cos\u0026#236; disposta, del resto, non troverebbe fondamento nella disciplina statale di riferimento, individuata nell\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che si limita a prevedere l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; della figura del responsabile sanitario in qualsiasi struttura \u0026#8211; pubblica o privata \u0026#8211; autorizzata a erogare prestazioni sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta, quindi, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perch\u0026#233; la previsione regionale contrasterebbe con i principi fondamentali in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La Regione Puglia ha eccepito, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sotto un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Per un verso, sarebbe inammissibile la censura riferita alla disparit\u0026#224; di trattamento in quanto non corredata dall\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., quale parametro asseritamente violato, che risulta assente sia nel ricorso sia nella delibera di impugnazione; per altro verso, il ricorrente non avrebbe indicato il vulnus arrecato alle competenze statali in materia di tutela della salute e, comunque, non avrebbe individuato il principio fondamentale che imporrebbe il limite di et\u0026#224; massimo del responsabile di struttura ambulatoriale non accreditata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Le eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur nella maggiore pregnanza che l\u0026#8217;onere di motivazione assume nei giudizi in via principale (tra le molte, sentenza n. 170 del 2021), l\u0026#8217;indicazione del parametro costituzionale violato pu\u0026#242; essere ricavata dalla motivazione se, come nel ricorso in esame, le espressioni utilizzate dal ricorrente sono univoche. La mancata indicazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; dunque superata dal contenuto della censura, che, in aderenza alla delibera di impugnazione, fa riferimento esplicito al principio di eguaglianza e di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione addotta a supporto della violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per quanto sintetica, raggiunge quella \u0026#171;soglia minima di chiarezza e completezza\u0026#187; che rende ammissibile l\u0026#8217;impugnativa proposta (tra le molte, sentenze n. 25 del 2020 e n. 32 del 2017), giacch\u0026#233; individua il principio fondamentale in assunto violato nella disciplina del limite di et\u0026#224; massimo di permanenza in servizio dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni, pertanto, sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Nel merito, la questione prospettata con riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Occorre preliminarmente ricostruire il contesto normativo in cui la disposizione regionale si colloca, partendo dall\u0026#8217;esame della disciplina statale che fissa il limite massimo di et\u0026#224; per la dirigenza medica, per poi valutare l\u0026#8217;articolazione dell\u0026#8217;offerta di prestazioni sanitarie, secondo il sistema configurato dal legislatore con il d.lgs. n. 502 del 1992, e l\u0026#8217;inquadramento della figura del responsabile sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 (inserito dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante \u0026#171;Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419\u0026#187;) fissa il limite massimo di et\u0026#224; per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge statale prevede, per quanto qui rileva, il limite massimo di et\u0026#224; per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di et\u0026#224;, ovvero, su istanza dell\u0026#8217;interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non pu\u0026#242; superare il settantesimo anno di et\u0026#224; e la permanenza in servizio non pu\u0026#242; dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome chiarito dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, con l\u0026#8217;art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, il legislatore ha ribadito che il personale medico dirigenziale cessa dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di et\u0026#224;; regola, quest\u0026#8217;ultima, gi\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unit\u0026#224; sanitarie locali), in linea con la previsione generale che riguarda il pubblico impiego contenuta nell\u0026#8217;art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Si tratta di disposizioni ispirate a esigenze occupazionali, cui fanno eccezione le sole categorie dei magistrati e dei docenti universitari (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 giugno 2020, n. 11008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.3.\u0026#8211; Il sistema sanitario, come riformato dal d.lgs. n. 502 del 1992 e poi significativamente rimodulato con il d.lgs. n. 229 del 1999, configura il rapporto pubblico-privato dell\u0026#8217;offerta sanitaria secondo un sistema progressivo, in base al quale i soggetti che intendono erogare prestazioni sanitarie devono essere autorizzati e solo se autorizzati possono chiedere l\u0026#8217;accreditamento istituzionale, che li rende potenziali erogatori di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale. Ci\u0026#242; si realizza solo a seguito della conclusione di contratti con l\u0026#8217;amministrazione, e nei limiti di spesa ivi previsti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autorizzazione, disciplinata dall\u0026#8217;art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, si articola sul duplice versante della realizzazione della struttura e dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sanitaria. Essa \u0026#232; subordinata alla verifica, da parte della Regione interessata, della realizzabilit\u0026#224; della struttura in relazione alla localizzazione territoriale, tenuto conto del fabbisogno complessivo di assistenza che considera anche le prestazioni extra livelli essenziali di assistenza (sentenza n. 7 del 2021), e al possesso dei requisiti minimi di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;obbligo di autorizzazione sono sottoposti anche gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessit\u0026#224; o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonch\u0026#233; le strutture dedicate esclusivamente ad attivit\u0026#224; diagnostiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.4.\u0026#8211; Per ottenere l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, la struttura deve possedere requisiti minimi, anche organizzativi, ed \u0026#232; questo il profilo che rileva ai fini dell\u0026#8217;odierno scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che, \u0026#171;[f]erma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private a norma dell\u0026#8217;art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanit\u0026#224;, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicit\u0026#224; dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, \u0026#232; avvenuta con il d.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell\u0026#8217;atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), che ha previsto i requisiti minimi generali e specifici, riservando alle Regioni la fissazione degli standard di qualit\u0026#224; che costituiscono requisiti ulteriori per l\u0026#8217;accreditamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (definite come luoghi intra o extraospedalieri preposti ad erogare prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno), \u0026#232; richiesta la presenza, durante lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attivit\u0026#224; cliniche svolte nell\u0026#8217;ambulatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; costante nel ricondurre la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie nella pi\u0026#249; generale potest\u0026#224; legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Le Regioni sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, dovendosi peraltro distinguere, \u0026#171;dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che attengono all\u0026#8217;\u0026#8220;autorizzazione\u0026#8221; prevista per l\u0026#8217;esercizio di tutte le attivit\u0026#224; sanitarie, da quelli che riguardano l\u0026#8217;\u0026#8220;accreditamento\u0026#8221; delle strutture autorizzate\u0026#187; (sentenza n. 292 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenze n. 106 del 2020 e n. 7 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con riferimento all\u0026#8217;autorizzazione, le disposizioni contenute negli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevedono i requisiti minimi di sicurezza e qualit\u0026#224; per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali della materia che le Regioni sono tenute ad osservare \u0026#171;indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno chiedere l\u0026#8217;accreditamento\u0026#187; (sentenza n. 292 del 2012, che richiama le sentenze n. 245 e n. 150 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Quanto alla figura del responsabile sanitario, presente gi\u0026#224; nella legislazione pi\u0026#249; risalente (l\u0026#8217;art. 83 del Regolamento generale sanitario del 1901 richiedeva, per l\u0026#8217;apertura e il mantenimento in esercizio di ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, la presenza di un dottore in medicina e chirurgia che assumesse la direzione tecnica dell\u0026#8217;istituto), essa \u0026#232; prevista dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 412 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale norma, dettata prima della riforma del sistema sanitario, stabilisce che le Regioni possono stipulare convenzioni anche con istituzioni sanitarie private, sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all\u0026#8217;art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) \u0026#171;e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell\u0026#8217;organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUlteriori riferimenti al responsabile sanitario si rinvengono nella legislazione pi\u0026#249; recente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e per la concorrenza), all\u0026#8217;art. 1, commi da 153 a 155, prevede la presenza obbligatoria di un direttore sanitario iscritto all\u0026#8217;albo degli odontoiatri per le societ\u0026#224; operanti nel settore, e per le strutture sanitarie polispecialistiche in cui sia presente un ambulatorio odontoiatrico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Codice di deontologia medica del 2018, all\u0026#8217;art. 69 impone al responsabile sanitario di struttura privata la comunicazione tempestiva dell\u0026#8217;assunzione dell\u0026#8217;incarico (nonch\u0026#233; della rinuncia) all\u0026#8217;ordine di appartenenza, e pone il divieto di incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), all\u0026#8217;art. 1, comma 536, prevede che \u0026#171;[t]utte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all\u0026#8217;albo dell\u0026#8217;ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.7.\u0026#8211; La ricognizione normativa fin qui svolta conferma l\u0026#8217;assenza di un principio fondamentale espressamente ricavabile da una norma statale, o che si possa evincere in via sistematica, in forza del quale il responsabile sanitario di struttura privata oltre a possedere i requisiti di professionalit\u0026#224;, debba avere et\u0026#224; inferiore ai settanta anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la differenziazione, sempre pi\u0026#249; nettamente definita dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 febbraio 2021, n. 1249), tra strutture autorizzate, che operano in regime privatistico, e strutture che, invece, attraverso l\u0026#8217;accreditamento istituzionale, entrano a far parte del sistema sanitario pubblico, erogando prestazioni per conto del servizio sanitario, converge nella direzione della legittimit\u0026#224; di una disciplina regionale che riconosca alle prime la possibilit\u0026#224; di avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario, di un professionista che abbia superato il limite massimo di et\u0026#224; previsto per la permanenza in servizio nelle strutture pubbliche ed equiparate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiverse, in quest\u0026#8217;ambito, sono le esigenze che si apprezzano nei due settori \u0026#8211; privato e pubblico \u0026#8211; dell\u0026#8217;offerta sanitaria. Se, come si \u0026#232; visto, il limite di et\u0026#224; fissato dall\u0026#8217;art. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 si inserisce nel quadro normativo della disciplina del lavoro pubblico, rispondendo a esigenze di carattere organizzativo/occupazionale, quel limite non pu\u0026#242; essere esteso alle strutture che operano nel settore privato, cui deve essere riconosciuta una spiccata autonomia gestionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo senso si \u0026#232; espressa anche l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 24 giugno 2020, avente a oggetto la disposizione contenuta nel previgente testo dell\u0026#8217;art. 12, comma 8, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa ha ritenuto, infatti, che l\u0026#8217;applicazione del limite previsto dall\u0026#8217;art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, \u0026#171;precludendo loro di avvalersi di un medico che ha superato il limite di et\u0026#224; previsto per rivestire il ruolo di direttore sanitario\u0026#187;, determini \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendo cos\u0026#236; l\u0026#8217;offerta di tali servizi\u0026#187;, oltre alla compressione ingiustificata della libert\u0026#224; di iniziativa economica e dell\u0026#8217;autonomia gestionale delle strutture anzidette.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.7.1.\u0026#8211; Per altro verso, si deve evidenziare che, quando questa Corte ha ritenuto sussistente un collegamento tra efficienza dell\u0026#8217;organizzazione e gestione dei servizi sanitari, da un lato, e limite di et\u0026#224; dei soggetti che ricoprono incarichi in posizione apicale, dall\u0026#8217;altro (sentenze n. 295 del 2009 e n. 422 del 2006), lo ha affermato a fronte di norme statali che specificamente prevedevano (e prevedono) il limite del sessantacinquesimo anno di et\u0026#224; per lo svolgimento di incarichi di vertice nelle strutture ospedaliere ed equiparate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle decisioni prima citate si \u0026#232; ritenuto, infatti, che l\u0026#8217;art. 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell\u0026#8217;articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e l\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 esprimano un principio fondamentale in materia di tutela della salute. Proprio il carattere apicale della posizione ricoperta (nell\u0026#8217;un caso \u0026#8211; sentenza n. 422 del 2006 \u0026#8211; di direttore amministrativo e direttore sanitario di IRCCS; nell\u0026#8217;altro caso \u0026#8211; sentenza n. 295 del 2009 \u0026#8211; di direttore amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e di IRCCS) rivela \u0026#171;l\u0026#8217;incidenza che la disciplina relativa alle modalit\u0026#224; di cessazione di tali incarichi, per sopraggiunti limiti di et\u0026#224;, esercita sull\u0026#8217;organizzazione e la gestione dei servizi sanitari e, di riflesso, anche sull\u0026#8217;efficienza degli stessi\u0026#187; (cos\u0026#236; la sentenza n. 422 del 2006, al punto 5.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalle citate pronunce non si traggono elementi per affermare l\u0026#8217;esistenza di un principio fondamentale che impone, in modo generalizzato, il limite massimo di et\u0026#224; per lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232;, dunque, fondata la questione di costituzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 1, comma 11, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.8.\u0026#8211; Ugualmente non fondata, con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#232; la censura che riguarda la deroga, introdotta dal legislatore pugliese, all\u0026#8217;et\u0026#224; massima per il conferimento dell\u0026#8217;incarico di responsabile sanitario degli ambulatori specialistici non accreditati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura, per come prospettata, si risolve nell\u0026#8217;addebitare alla disposizione regionale una mancata giustificazione del differente trattamento previsto per i dirigenti medici degli ambulatori specialistici non accreditati rispetto a quelli delle altre strutture sanitarie, in assenza di una norma statale che possa dare fondamento a tale differenziazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente richiama l\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge n. 412 del 1991, evidenziando che tale norma si limita a prevedere l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; della nomina del responsabile sanitario nelle strutture private e non contiene alcun riferimento alla \u0026#171;diversa regola\u0026#187; introdotta dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta prospettazione non pu\u0026#242; essere condivisa. Essa si sostanzia nel ritenere che il sistema imponga un trattamento identico della figura del responsabile sanitario con riferimento al limite massimo di et\u0026#224;. Un tale argomento, come gi\u0026#224; evidenziato, non appare esaustivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale, nei limiti della propria competenza e ispirandosi al canone della ragionevolezza, pu\u0026#242; differenziare il trattamento delle strutture private da quelle pubbliche ed equiparate senza incorrere nella violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sono, infatti, comparabili i criteri organizzativi cui si ispirano le strutture pubbliche e private.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina regionale della figura del responsabile sanitario (art. 12 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017), che indica il contenuto effettivo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; da svolgere nella cura dell\u0026#8217;organizzazione tecnico-sanitaria sotto il profilo igienico e organizzativo e nella garanzia delle funzioni previste dalle norme vigenti, prevedendo l\u0026#8217;obbligo di presenza, e il correlato divieto, salvo eccezioni, di svolgere le funzioni indicate in pi\u0026#249; di una struttura, vale a definire il regime applicabile anche al responsabile sanitario degli ambulatori non accreditati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe strutture sanitarie private sono, tuttavia, caratterizzate da una maggiore apertura al mercato e alle regole della concorrenza e possono, nella scelta del direttore sanitario, adottare criteri riferiti alla professionalit\u0026#224; e alle competenze acquisite, senza necessariamente attenersi ai limiti di et\u0026#224; previsti per le strutture pubbliche. Per le finalit\u0026#224; indicate, l\u0026#8217;et\u0026#224; non costituisce un requisito essenziale nell\u0026#8217;esercizio della funzione disciplinata dal legislatore regionale e non appare, pertanto, irragionevole che al vertice di tali strutture si collochi un direttore sanitario che abbia superato il settantesimo anno di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con il secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 1, comma 13, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La disposizione in esame consente alle strutture pubbliche e private, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e agli enti ecclesiastici di richiedere con unica istanza il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; e dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il ricorrente argomenta che tale disposizione contrasta con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e con i principi fondamentali in materia di tutela della salute espressi dagli artt. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, che differenziano, rendendoli autonomi, i procedimenti di autorizzazione e di accreditamento, e subordinano l\u0026#8217;accreditamento al possesso di requisiti ulteriori da parte della struttura gi\u0026#224; autorizzata, oltre che alla coerenza dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; della struttura con la programmazione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la disposizione impugnata non sarebbe in linea con quanto previsto dalle intese raggiunte in sede di Conferenza unificata in data 20 dicembre 2012 e 19 febbraio 2015, \u0026#171;in merito alle attivit\u0026#224; di verifica spettanti all\u0026#8217;organismo tecnicamente accreditante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La Regione ha eccepito preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per tardivit\u0026#224; e per genericit\u0026#224; della motivazione. Nel merito ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Entrambe le eccezioni preliminari non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.2.\u0026#8211; La asserita tardivit\u0026#224; della questione si basa sul rilievo che la disposizione impugnata sarebbe stata preceduta da altra identica, che non \u0026#232; stata a suo tempo fatta oggetto di gravame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente che la circostanza non vale a far venire meno l\u0026#8217;interesse attuale del ricorrente a sottoporre a scrutinio la disposizione in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome costantemente affermato da questa Corte, infatti, l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;acquiescenza non opera nei giudizi in via principale, atteso che la norma censurata, anche se preceduta da altra di identico contenuto e non impugnata, reitera comunque la lesione alla ripartizione delle competenze, da cui deriva l\u0026#8217;interesse a ricorrere (ex multis, sentenze n. 124 e n. 107 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.3.\u0026#8211; Neppure si riscontra la eccepita genericit\u0026#224; della censura, che risulta, invece, sufficientemente articolata con la chiara indicazione dei principi fondamentali che differenziano i procedimenti di autorizzazione e di accreditamento, imponendo verifiche e valutazioni autonome. Se sussista effettiva lesione \u0026#232; profilo che attiene al merito della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Nel merito, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; La disciplina dettata dalla Regione Puglia in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale non contrasta con il principio di differenziazione dei due procedimenti. La legge regionale n. 9 del 2017, che regola entrambi i procedimenti, all\u0026#8217;art. 19, comma 3, ribadisce il principio secondo cui l\u0026#8217;autorizzazione non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, e, all\u0026#8217;art. 23, comma 1, affida all\u0026#8217;organismo tecnicamente accreditante la verifica e l\u0026#8217;effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento, in linea con quanto previsto nelle intese del 20 dicembre 2012 e 19 febbraio 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo contesto normativo, la prevista facolt\u0026#224; di presentare con un\u0026#8217;unica istanza la richiesta di rilascio, sia dell\u0026#8217;autorizzazione, sia dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale, rappresenta una mera semplificazione, senza incidere sulla progressione delle verifiche e degli accertamenti che connotano i due procedimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre considerare, infatti, che l\u0026#8217;art. 8-quater, comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 esige, ai fini dell\u0026#8217;accreditamento, la \u0026#171;verifica positiva dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta e dei risultati raggiunti\u0026#187; dalle strutture autorizzate che intendano accreditarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma statale, espressione di principio fondamentale in materia di tutela della salute (per tutte, sentenze n. 106 del 2020 e n. 132 del 2013), chiaramente delinea uno iato temporale tra la fase dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta in regime di autorizzazione \u0026#8211; oggetto di valutazione da parte dell\u0026#8217;amministrazione ai fini dell\u0026#8217;accreditamento \u0026#8211; e l\u0026#8217;inizio del procedimento di accreditamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;unicit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza non comporta alcuna sovrapposizione dei due procedimenti, n\u0026#233; contestualit\u0026#224; delle valutazioni e verifiche proprie di ciascuno di essi. Pertanto, la disposizione regionale impugnata risulta priva di lesivit\u0026#224; del parametro evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con il terzo motivo \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La disposizione censurata, che sostituisce l\u0026#8217;ultimo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, prevede che, \u0026#171;[f]erma restando la necessit\u0026#224; di verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle soprariportate ipotesi l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il ricorrente argomenta il prospettato contrasto sull\u0026#8217;assunto che la disposizione regionale, pur facendo salva la verifica dei requisiti ulteriori per l\u0026#8217;accreditamento istituzionale, prevede \u0026#171;effetti vincolanti\u0026#187; scaturenti dall\u0026#8217;autorizzazione, in contrasto con l\u0026#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, che, in quanto espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute, esige il possesso di \u0026#171;requisiti ulteriori\u0026#187; in capo alla struttura che intenda ottenere l\u0026#8217;accreditamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La resistente ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile, per carenza di lesivit\u0026#224; o, comunque, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della sopravvenuta sentenza n. 36 del 2021 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Prima di esaminare le eccezioni preliminari occorre illustrare la successione temporale degli interventi del legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4.4.1.\u0026#8211; Con il ricorso iscritto al n. 13 del registro ricorsi dell\u0026#8217;anno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017 prevedendo tre fattispecie, concernenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di diagnostica per immagini, in riferimento alle quali si stabiliva che l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio producesse effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella pendenza del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, il legislatore regionale \u0026#232; intervenuto nuovamente con l\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 per sostituire l\u0026#8217;ultimo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso oggi in esame, ha impugnato anche tale ultima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente al promovimento del ricorso odierno, \u0026#232; stata pubblicata la sentenza di questa Corte n. 36 del 2021, che ha deciso il ricorso n. 13 del 2020 con declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, nella parte in cui sostituiva il comma 3 dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 36 del 2021 \u0026#232; intervenuta sul testo dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, espungendo le fattispecie in riferimento alle quali era previsto che l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sanitaria producesse effetti vincolanti ai fini dell\u0026#8217;accreditamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ritenuto integrata la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e, specificamente, del principio di autonomia dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione oggi impugnata non \u0026#232; stata oggetto di scrutinio in quella sede, in quanto successiva e fatta oggetto di autonomo ricorso statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; A seguito della sentenza n. 36 del 2021, non \u0026#232; venuta meno la lesivit\u0026#224; della disposizione oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio, che prevede effetti vincolanti dell\u0026#8217;autorizzazione. Permane dunque l\u0026#8217;interesse del ricorrente all\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242; dichiarare cessata la materia del contendere perch\u0026#233; non ricorrono i presupposti cui questa Corte costantemente subordina tale accertamento (ex multis, sentenze n. 36 del 2021, punto 6.1. del Considerato in diritto, e n. 16 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.1.\u0026#8211; Come affermato nella sentenza n. 36 del 2021 (punto 6.3. del Considerato in diritto), secondo la giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute. Il legislatore statale (artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992) ha inteso vincolare le strutture socio-sanitarie private all\u0026#8217;osservanza di requisiti essenziali da cui far dipendere l\u0026#8217;erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale (sentenza n. 106 del 2020, punto 5.1. del Considerato in diritto; in precedenza, nello stesso senso, sentenze n. 238 del 2018, n. 161 del 2016 e n. 132 del 2013)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale cornice si \u0026#232; evidenziato che occorre \u0026#171;distinguere [\u0026#8230;] gli aspetti che attengono all\u0026#8217;\u0026#8220;autorizzazione\u0026#8221;, prevista per l\u0026#8217;esercizio di tutte le attivit\u0026#224; sanitarie, da quelli che riguardano l\u0026#8217;\u0026#8220;accreditamento\u0026#8221; delle strutture autorizzate\u0026#187;, precisando che, quanto all\u0026#8217;autorizzazione, \u0026#171;gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono \u0026#8220;requisiti minimi\u0026#8221; di sicurezza e qualit\u0026#224; per poter effettuare prestazioni sanitarie\u0026#187;, e che, quanto all\u0026#8217;accreditamento, \u0026#171;occorrono, invece, \u0026#8220;requisiti ulteriori\u0026#8221; (rispetto a quelli necessari all\u0026#8217;autorizzazione) e l\u0026#8217;accettazione del sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992\u0026#187; (sentenza n. 292 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto). Nell\u0026#8217;impianto fondamentale dei gi\u0026#224; ricordati articoli del d.lgs. n. 502 del 1992, che anche in questa sede il ricorrente invoca come norme interposte, \u0026#171;le vicende del processo di accreditamento restano tendenzialmente estranee alla determinazione del fabbisogno che rileva per la verifica di compatibilit\u0026#224; delineata dall\u0026#8217;indicato art. 8-ter, comma 3\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2021, punto 4.4.1. del Considerato in diritto). I due procedimenti \u0026#8211; di autorizzazione e di accreditamento \u0026#8211; sono, in base ai richiamati principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo, fra l\u0026#8217;altro, ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.2.\u0026#8211; Deve ritenersi preclusa, pertanto, al legislatore regionale la previsione di effetti vincolanti da attribuire all\u0026#8217;autorizzazione, ai fini dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale. Ne deriva l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, perch\u0026#233; in contrasto con il principio fondamentale di autonomia dei due procedimenti, che integra la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con il quarto motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La disposizione regionale impugnata prevede: \u0026#171;1.Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della spesa sanitaria derivante dalle norme vigenti, il personale gi\u0026#224; titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia \u0026#232; confermato nei ruoli di quest\u0026#8217;ultima a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Il ricorrente assume che con la disposizione impugnata il legislatore regionale avrebbe stabilizzato personale precario in violazione del principio sancito dall\u0026#8217;art. 97 Cost., e specificamente della regola che impone il concorso pubblico per l\u0026#8217;assunzione di personale a tempo indeterminato nei ruoli dell\u0026#8217;amministrazione. Tale regola, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#232; derogabile solo in casi eccezionali (sentenza n. 363 del 2006), che rispondano a \u0026#171;peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico\u0026#187; (sentenza n. 81 del 2006), al fine di evitare privilegi a favore di categorie pi\u0026#249; o meno ampie di soggetti (sentenza n. 205 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, sarebbero assenti le condizioni che legittimano la deroga alla regola del pubblico concorso. Infatti, la normativa statale in tema di superamento del precariato dettata dall\u0026#8217;art. 20, commi 1, 2, 11 e 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, oltre a fissare i requisiti che il lavoratore deve possedere cumulativamente ai fini della stabilizzazione, impone alle amministrazioni l\u0026#8217;espletamento di procedure concorsuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; La disposizione regionale violerebbe anche il riparto delle competenze, intervenendo nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, riservata alla competenza esclusiva statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La resistente eccepisce preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione riferita alla violazione del riparto di competenza, per erroneit\u0026#224; del parametro evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la disposizione impugnata la Regione avrebbe inteso disciplinare e organizzare la struttura degli uffici sanitari regionali, in particolare limitando l\u0026#8217;attribuzione di incarichi a tempo determinato, e dunque l\u0026#8217;ambito materiale di riferimento sarebbe riconducibile alla competenza residuale attribuita dall\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. alle Regioni (sono richiamate le sentenze n. 165 del 2007 e n. 368 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ha prospettato la censura sulla base del rilievo che la previsione regionale introduce un meccanismo di stabilizzazione del personale precario, e in coerenza con tale prospettazione ha evocato il parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa verifica della correttezza di tale impostazione attiene al merito della questione, non alla sua ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Nel merito entrambe le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.1.\u0026#8211; Occorre muovere dallo scrutinio di legittimit\u0026#224; riferito al riparto di competenza, per la priorit\u0026#224; logica che lo stesso riveste nei giudizi in via principale, e quindi stabilire l\u0026#8217;ambito materiale cui deve essere ricondotta la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costante di questa Corte individua il confine fra ci\u0026#242; che \u0026#232; ascrivibile alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile e ci\u0026#242; che, invece, \u0026#232; riferibile alla competenza legislativa residuale regionale, affermando che sono da ricondurre alla prima gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi gi\u0026#224; in essere, e rientrano nella seconda i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0026#8217;impiego pubblico regionale (ex multis, sentenze n. 194 e n. 126 del 2020, n. 191 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale interviene su rapporti di lavoro a tempo determinato gi\u0026#224; in essere e incide sul profilo della durata, trasformandoli in nuovi rapporti a tempo indeterminato, che sorgono proprio per effetto della norma censurata. Essa deve, pertanto, essere ricondotta nell\u0026#8217;ambito materiale dell\u0026#8217;ordinamento civile, con conseguente violazione del riparto di competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.2.\u0026#8211; \u0026#200; fondata anche la censura formulata con riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e il buon andamento della pubblica amministrazione sono assicurate dal principio del pubblico concorso, che costituisce la modalit\u0026#224; generale e ordinaria di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche (ex multis, sentenze n. 36 del 2020 e n. 40 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; espressa su questioni analoghe a quelle ora in esame nella sentenza n. 68 del 2011, che ha scrutinato l\u0026#8217;art. 13 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanit\u0026#224; e servizi sociali), di contenuto sovrapponibile alla disposizione regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quel caso, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella pronuncia citata si legge che \u0026#171;[l]a disposizione impugnata, facendo ricorso all\u0026#8217;istituto della mobilit\u0026#224;, prevede la \u0026#8220;ruolizzazione\u0026#8221; \u0026#8211; ossia l\u0026#8217;inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale \u0026#8211; di personale \u0026#8220;gi\u0026#224; titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato\u0026#8221; presso enti del servizio sanitario nazionale. La norma consente l\u0026#8217;inquadramento di personale e trasforma rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato. Ne discende la violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., perch\u0026#233; la disposizione censurata non prevede il pubblico concorso per l\u0026#8217;inquadramento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242; che ribadire questo percorso argomentativo e dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, perch\u0026#233; in contrasto con entrambi i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9 della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 11, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 13, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Puglia - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che il limite di et\u0026#224; massimo previsto per lo svolgimento della relativa funzione \u0026#232; quello disciplinato dalla vigente normativa nazionale di riferimento, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati.\r\nProcedure di accreditamento - Previsione che le strutture pubbliche e private, tra le altre, possono richiedere con unica istanza il rilascio dell\u0027autorizzazione all\u0027esercizio e dell\u0027accreditamento istituzionale.\r\nDisposizioni in materia di fabbisogno di RMN grandi macchine e RMN a basso campo \"dedicate\" o \"open di nuova generazione\" - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2017 - Accreditamento istituzionale e obbligatoriet\u0026#224; del possesso dei requisiti - Previsione di ipotesi in cui l\u0027autorizzazione all\u0027esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale.\r\nNorme in materia di incarichi a tempo determinato - Personale gi\u0026#224; titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale e in servizio a tempo determinato, alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del Servizio Sanitario della Regione Puglia - Prevista conferma nei ruoli di quest\u0027ultima a tempo indeterminato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44304","titoletto":"Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute - Conseguente necessità, per le Regioni, di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. (Classif. 231002).","testo":"La competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie è riconducibile alla più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Le Regioni sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, dovendosi peraltro distinguere, dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che attengono all\u0027\"autorizzazione\" prevista per l\u0027esercizio di tutte le attività sanitarie, da quelli che riguardano l\u0027\"accreditamento\" delle strutture autorizzate. In particolare, con riferimento all\u0027autorizzazione, le disposizioni contenute negli artt. 8, comma 4, e 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevedono i requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali della materia, da osservare indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o non chiedere l\u0027accreditamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 7/2021 - mass. 43554; S. 106/2020 - mass. 43001; S. 292/2012 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e36791; S. 245/2010 - mass. 34816; S. 150/2010 - mass. 34611)\u003c/em\u003e.","numero_massima_successivo":"44305","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"ter","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44305","titoletto":"Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione Puglia - Responsabile sanitario di strutture private abilitate ad erogare prestazioni sanitarie - Limite di età massimo per lo svolgimento della relativa funzione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di parità di trattamento, di proporzionalità e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon esiste un principio fondamentale in materia di tutela della salute che imponga, in modo generalizzato, il limite massimo di età per lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario. Un collegamento tra efficienza dell\u0027organizzazione e gestione dei servizi sanitari, da un lato, e limite di età dei soggetti che ricoprono incarichi in posizione apicale, dall\u0027altro è stato affermato a fronte di norme statali che specificamente prevedono il limite del sessantacinquesimo anno di età per lo svolgimento di incarichi di vertice nelle strutture ospedaliere ed equiparate, come quello di direttore amministrativo e direttore sanitario. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 295/2009 - mass. 34078; S. 422/2006 - mass. 30841)\u003c/em\u003e. \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nella specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 1, comma 11, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, secondo cui il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44306","numero_massima_precedente":"44304","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"18","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"02/05/2017","data_nir":"2017-05-02","numero":"9","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44306","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Strutture pubbliche e private - Trattamento differenziato (nella specie: limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario) - Possibilità, nel rispetto del canone della ragionevolezza. (Classif. 231012).","testo":"Il legislatore regionale, nei limiti della propria competenza e ispirandosi al canone della ragionevolezza, può differenziare il trattamento delle strutture private da quelle pubbliche ed equiparate, i cui criteri organizzativi non sono comparabili, tenuto conto che le prime sono caratterizzate da una maggiore apertura al mercato e alle regole della concorrenza. Pertanto, nella scelta del direttore sanitario, le strutture private possono adottare criteri riferiti alla professionalità e alle competenze acquisite, senza doversi attenere ai limiti di età previsti per i dirigenti delle strutture pubbliche.","numero_massima_successivo":"44307","numero_massima_precedente":"44305","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44307","titoletto":"Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Facoltà di richiedere, con un\u0027unica istanza, l\u0027autorizzazione e l\u0027accreditamento istituzionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231002).","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 1, comma 13, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, che consente alle strutture pubbliche e private, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico-IRCCS privati e agli enti ecclesiastici di richiedere con unica istanza il rilascio dell\u0027autorizzazione all\u0027esercizio di attività e dell\u0027accreditamento istituzionale. L\u0027art. 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 - nell\u0027esigere, quale principio fondamentale in materia di tutela della salute, la verifica positiva dell\u0027attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie autorizzate che intendano accreditarsi - delinea, ai fini dell\u0027accreditamento, uno iato temporale tra la fase dell\u0027attività svolta in regime di autorizzazione e l\u0027inizio del procedimento di accreditamento; tuttavia non preclude la facoltà, in una prospettiva di semplificazione, di presentare con un\u0027unica istanza la richiesta di rilascio, sia dell\u0027autorizzazione, sia dell\u0027accreditamento istituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 106/2020 - mass. 43001; S. 132/2013 - mass. 37423\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44308","numero_massima_precedente":"44306","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"18","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"13","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"02/05/2017","data_nir":"2017-05-02","numero":"9","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"quater","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44308","titoletto":"Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Relativa disciplina statale - Natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute - Autonomia dei due procedimenti. (Classif. 231002).","testo":"Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute, che il legislatore statale, con gli artt. 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, ha inteso disciplinare vincolando le strutture socio-sanitarie private all\u0027osservanza di requisiti essenziali, da cui far dipendere l\u0027erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale. I due procedimenti - di autorizzazione e di accreditamento - sono tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36 del 2021 - mass. 43644; S. 7 del 2021 - mass. 43554; S. 106 del 2020 - mass. 43001; S. 238 del 2018 - mass. 40575; S. 161 del 2016 - mass. 38957; S. 132 del 2013 - mass. 37423; S. 292 del 2012 - mass. 36791\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44309","numero_massima_precedente":"44307","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"quinques","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44309","titoletto":"Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Previsione che l\u0027autorizzazione all\u0027esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231002).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 il quale, sostituendo l\u0027ultimo periodo del comma 3 dell\u0027art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, prevede che l\u0027autorizzazione all\u0027esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale. La disposizione impugnata dal Governo, pur facendo salva la verifica dei requisiti ulteriori per l\u0027accreditamento istituzionale, prevede effetti vincolanti scaturenti dall\u0027autorizzazione, in contrasto con l\u0027art. 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute.","numero_massima_successivo":"44310","numero_massima_precedente":"44308","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"18","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"02/05/2017","data_nir":"2017-05-02","numero":"9","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"ultimo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44310","titoletto":"Impiego pubblico - Concorso pubblico - Modalità generale e ordinaria di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche - Condizioni eccezionali di deroga - Sussistenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. (Classif. 131004).","testo":"L\u0027imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione sono assicurate dal principio del pubblico concorso, che costituisce la modalità generale e ordinaria di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche. Tale principio è derogabile solo in casi eccezionali, che rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, al fine di evitare privilegi a favore di categorie più o meno ampie di soggetti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36/2020 - mass. 42457; S. 40/2018 - mass. 39893; S. 68/2011; S. 363/2006 - mass. 30746; S. 205/2006 - mass. 30419; S. 81/2006 - mass. 30223\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44311","numero_massima_precedente":"44309","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44311","titoletto":"Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione Puglia - Personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato, alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del Servizio sanitario della Regione Puglia (SSR) - Prevista conferma, previa domanda di mobilità, nei ruoli a tempo indeterminato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231007).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 che prevede - per il personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato, alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del Servizio sanitario della Regione Puglia (SSR) - la possibilità di conferma, previa domanda di mobilità, nei ruoli di quest\u0027ultima a tempo indeterminato. La disposizione regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché interviene su rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere e incide sul profilo della durata, trasformandoli in nuovi rapporti a tempo indeterminato. Essa inoltre, facendo ricorso all\u0027istituto della mobilità anche per il personale non di ruolo, vìola il principio del pubblico concorso.","numero_massima_successivo":"44312","numero_massima_precedente":"44310","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"18","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44312","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Rapporti lavorativi già in essere e profili pubblicistico-organizzativi dell\u0027impiego pubblico regionale - Criteri di riparto tra la competenza esclusiva statale e quella residuale regionale. (Classif. 216021).","testo":"Gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere sono da ricondurre alla materia dell\u0027ordinamento civile, mentre i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0027impiego pubblico regionale rientrano nella competenza legislativa residuale regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 194/2020 - mass. 43033; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 191/2017 - mass. 41906\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44311","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46121","autore":"Olivelli F.","titolo":"Le collaborazioni coordinate e continuative nel pubblico impiego: gli incarichi di supporto ai vertici politici, la gratuità e la loro stipulazione con soggetti in quiescenza","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"626","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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