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IV, n. 10-A) che ha negato l\u0027autorizzazione all\u0027utilizzo di captazioni informatiche nell\u0027ambito del giudizio davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, R.G. n. 93/2019, nei confronti dell\u0027onorevole Cosimo Maria Ferri.","atti_registro":"confl. pot. mer. 8/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 157\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A), che ha negato l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo di captazioni informatiche nell\u0026#8217;ambito del giudizio davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, R.G. n. 93/2019, nei confronti dell\u0026#8217;onorevole Cosimo Maria Ferri, promosso dalla medesima Sezione con ordinanza-ricorso notificata il 13 ottobre 2022, depositata in cancelleria il 27 ottobre 2022, iscritta al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022, fase di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Camera dei deputati, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento di Cosimo Maria Ferri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 aprile 2023 il Giudice relatore Franco Modugno, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Luigi Antonio Paolo Panella per Cosimo Maria Ferri, Marco Cerase per la Camera dei deputati e Luisa Torchia per il Consiglio superiore della magistratura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza-ricorso notificata il 13 ottobre 2022 e depositata in cancelleria il 27 ottobre 2022, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, (reg. confl. poteri n. 8 del 2022) in riferimento alla deliberazione del 12 gennaio 2022 della Camera dei deputati (doc. IV, n. 10-A).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon tale atto, adottato ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, della Costituzione, \u0026#232; stata negata l\u0026#8217;autorizzazione \u0026#8211; richiesta dalla ricorrente ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) \u0026#8211; all\u0026#8217;utilizzazione di captazioni informatiche di conversazioni del deputato Cosimo Maria Ferri, nell\u0026#8217;ambito del procedimento disciplinare a suo carico, nella sua qualit\u0026#224; di magistrato fuori ruolo, effettuate nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale R.G. n. 6652/18, iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia nei confronti di L. P.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente ritiene che la Camera dei deputati abbia esercitato in maniera illegittima le proprie attribuzioni, cos\u0026#236; interferendo sull\u0026#8217;esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute al CSM.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di fatto, il ricorso premette che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha promosso il procedimento disciplinare R.G. n. 93/2019 nei confronti di Cosimo Maria Ferri, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, in aspettativa per mandato parlamentare perch\u0026#233; deputato della Repubblica, per i seguenti illeciti disciplinari:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) violazione degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante \u0026#171;Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilit\u0026#224;, nonch\u0026#233; modifica della disciplina in tema di incompatibilit\u0026#224;, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 25 luglio 2005, n. 150\u0026#187;, in quanto \u0026#8211; unitamente ad alcuni membri del CSM, a L. P. e a L. L., anch\u0026#8217;egli parlamentare \u0026#8211; non osservando i doveri di correttezza ed equilibrio nella qualit\u0026#224; di magistrato, avrebbe tenuto un \u0026#171;comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura\u0026#187;, idoneo a \u0026#171;influenzare, in maniera occulta, la generale attivit\u0026#224; funzionale della V Commissione\u0026#187;, in particolare fornendo \u0026#8211; per quanto da una posizione di formale estraneit\u0026#224; alla funzione e all\u0026#8217;attivit\u0026#224; consiliare \u0026#8211;, nel corso di una riunione tenuta nella notte del 9 maggio 2019, un contributo consultivo, organizzativo e decisorio sul futuro conferimento di vari uffici direttivi, tra cui quello di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, di diretto personale interesse per almeno due dei soggetti presenti estranei alle funzioni consiliari, quali L. P. (concorrente all\u0026#8217;incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio) e L. L. (imputato in un procedimento penale di risonanza nazionale pendente davanti al Tribunale di Roma, nei cui confronti il nominando Procuratore della Repubblica avrebbe dovuto sostenere la funzione di accusa);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) violazione degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 109 del 2006, poich\u0026#233;, non osservando i doveri di correttezza ed equilibrio nella qualit\u0026#224; di magistrato, avrebbe tenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo dianzi indicate, un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell\u0026#8217;ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, precostituendo e concordando, fin nei dettagli, la strategia da seguire per pervenire alla nomina di uno dei concorrenti, indipendentemente dagli eventuali meriti degli altri candidati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) violazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del citato decreto legislativo, per avere, anche attraverso le condotte oggetto dei precedenti capi di incolpazione, posto in essere un uso strumentale della propria qualit\u0026#224; e posizione, diretto a condizionare le funzioni costituzionali del CSM.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Sezione disciplinare, con ordinanza del 30 luglio 2021, ha respinto le eccezioni preliminari dell\u0026#8217;incolpato, secondo il quale non potrebbero essere utilizzate nei suoi confronti in sede disciplinare le captazioni di conversazioni effettuate, tramite un cosiddetto \u003cem\u003etrojan\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehorse\u003c/em\u003e inoculato sull\u0026#8217;utenza telefonica in uso a L. P. nell\u0026#8217;ambito del ricordato procedimento penale: ci\u0026#242;, in quanto non si tratterebbe di intercettazioni di natura \u0026#8220;indiretta\u0026#8221;, utilizzabili solamente a seguito dell\u0026#8217;adozione della previa autorizzazione parlamentare prevista dall\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Sezione ha ritenuto insufficienti le argomentazioni addotte dall\u0026#8217;incolpato al fine di giustificare una conclusione diversa da quella da essa gi\u0026#224; adottata con l\u0026#8217;ordinanza 10 luglio 2019 \u0026#8211; confermata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione \u0026#8211;, laddove si \u0026#232; motivatamente escluso che egli fosse stato inserito nel perimetro investigativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia e si \u0026#232; quindi accertata la natura \u0026#8220;casuale\u0026#8221; delle intercettazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di tale qualificazione e reputando le intercettazioni necessarie ai fini del giudizio disciplinare, la Sezione ha quindi richiesto alla Camera dei deputati l\u0026#8217;autorizzazione al loro utilizzo ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, con specifico riferimento alle captazioni effettuate nei giorni 9, 21, 28 e 29 maggio 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la contestata deliberazione del 12 gennaio 2022, la Camera dei deputati ha negato l\u0026#8217;autorizzazione, recependo la proposta della Giunta per le autorizzazioni, secondo la quale l\u0026#8217;autorit\u0026#224; inquirente, ponendo sotto controllo l\u0026#8217;utenza di L. P., avrebbe in realt\u0026#224; inteso sottoporre a intercettazione anche l\u0026#8217;on. Ferri e, non avendo chiesto e ottenuto la previa autorizzazione della Camera di appartenenza imposta dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003, avrebbe violato l\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso della Sezione ricorrente, il diniego di autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo delle intercettazioni \u0026#171;avrebbe conseguenze sulla prosecuzione del giudizio disciplinare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalle captazioni emergerebbero, infatti, sia la partecipazione dell\u0026#8217;on. Ferri all\u0026#8217;incontro svoltosi nella notte tra l\u0026#8217;8 e il 9 maggio 2019 presso l\u0026#8217;Hotel Champagne di Roma con taluni componenti dell\u0026#8217;epoca del CSM, nonch\u0026#233; L. P. e L. L., cui si fa riferimento nei capi di incolpazione; sia il comportamento tenuto \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;ipotesi accusatoria \u0026#8211; in quella riunione da ciascuno dei partecipanti per influire sulle determinazioni dello stesso Consiglio, relativamente al conferimento degli incarichi direttivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La Sezione disciplinare ritiene che la Camera dei deputati abbia esercitato in maniera non corretta le proprie attribuzioni, interferendo sulle funzioni giurisdizionali della ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammenta la Sezione medesima che la Camera dei deputati ha fondato il diniego di autorizzazione sull\u0026#8217;assunto che si tratti di intercettazioni \u0026#8220;indirette\u0026#8221;, soggette ad autorizzazione preventiva, in quanto sin dall\u0026#8217;origine rivolte ad accedere alla sfera comunicativa del parlamentare, anche se disposte a carico di altri soggetti, assunto che la delibera impugnata fonda sui seguenti elementi:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) il nominativo dell\u0026#8217;on. Ferri compare gi\u0026#224; nella richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia di sottoporre a intercettazioni l\u0026#8217;utenza di L. P. e nel relativo decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia del 21 e 22 febbraio 2019, poich\u0026#233; in detti atti si faceva riferimento al fatto che l\u0026#8217;avvocato P. A., indagato in altri procedimenti presso le autorit\u0026#224; giudiziarie di Roma e Messina, aveva operato \u0026#171;riferimenti chiari al Consiglio Superiore della Magistratura\u0026#187;, nelle persone di L. P. e dell\u0026#8217;on. Ferri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) nel decreto di autorizzazione alle intercettazioni veniva dato risalto al fatto che L. P. facesse uso del suo pregresso ruolo nel CSM, in particolare per quanto concerne il conferimento degli incarichi direttivi, per ottenere utilit\u0026#224; diverse, e analoghe considerazioni venivano svolte nelle successive autorizzazioni del marzo 2019, quando erano gi\u0026#224; emersi contatti telefonici tra L. P. e l\u0026#8217;on. Ferri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) nella richiesta di proroga delle intercettazioni del 3 aprile 2019 si faceva richiamo a intercettazioni di conversazioni di L. P., tra cui una del 12 marzo 2019 con l\u0026#8217;on. Ferri, da cui si trarrebbe come L. P. fosse in grado di orientare le nomine presso diversi uffici giudiziari, cos\u0026#236; come rimarcato in un decreto del 4 aprile 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ed) nella richiesta di proroga del 19 aprile 2019 e nel relativo decreto del 20 successivo viene dato atto della stretta frequentazione tra L. P. e l\u0026#8217;on. Ferri e di un incontro tra i due in data 12 marzo 2019, affermando che il rapporto tra i predetti magistrati si inseriva in \u0026#171;contesti connotati quanto meno da elementi di opacit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ee) la richiesta di ulteriore proroga del 15 maggio 2019, basata su una nota del Gruppo d\u0026#8217;investigazione sulla criminalit\u0026#224; organizzata (GICO) della Guardia di finanza del 13 maggio, sottolinea come il rapporto tra l\u0026#8217;on. Ferri e L. P. non fosse da ricondurre solo a ragioni associative, ma dovesse essere esteso \u0026#171;ad altri contesti non meglio specificati\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ef) la circostanza che la richiesta di proroga del 15 maggio, bench\u0026#233; successiva all\u0026#8217;incontro presso l\u0026#8217;Hotel Champagne, faceva riferimento anche al contenuto di intercettazioni del 17 e 18 aprile 2019, sicch\u0026#233; sarebbe inattendibile ricondurre la \u0026#8220;casualit\u0026#224;\u0026#8221; delle captazioni al fatto che la lettura delle trascrizioni di tali intercettazioni e l\u0026#8217;ascolto dell\u0026#8217;intercettazione telefonica dell\u0026#8217;8 maggio 2019 fossero avvenuti solo dopo che l\u0026#8217;incontro aveva avuto luogo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eg) una nota indirizzata al GICO dal Pubblico ministero di Perugia in data 10 maggio 2019 invitava gli operatori a non attivare le captazioni qualora fosse emerso con certezza un prossimo incontro di L. P. con un parlamentare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eh) la risposta del GICO segnalava la registrazione di una conversazione con l\u0026#8217;on. Ferri in data 8 maggio 2019, inerente alla programmazione dell\u0026#8217;incontro registrato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ei) l\u0026#8217;esistenza di altre quattro conversazioni indicative della finalit\u0026#224; di organizzare l\u0026#8217;incontro;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003el) le irregolarit\u0026#224; delle registrazioni, emergenti da alcuni intervalli nei numeri progressivi e dal transito presso \u003cem\u003eserver\u003c/em\u003e intermedi esposti ad accessi esterni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Ad avviso della ricorrente, la valutazione della Camera dei deputati non sarebbe condivisibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;on. Ferri non sarebbe stato mai inserito nel perimetro dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; investigativa svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale nei confronti di L. P., nel cui ambito sono state effettuate le captazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa conclusione cui \u0026#232; giunta la Camera risulterebbe d\u0026#8217;altronde smentita da tutti gli organi giurisdizionali che, a vario titolo, si sono pronunciati sui fatti di cui si tratta, in particolare dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sono richiamate le sentenze 4 agosto 2021, n. 22302 e 15 gennaio 2020, n. 741), che hanno sempre riconosciuto il carattere \u0026#8220;casuale\u0026#8221; delle captazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Sussisterebbe la materia di un conflitto di attribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel qualificare le captazioni come \u0026#8220;indirette\u0026#8221;, la Camera dei deputati non avrebbe correttamente applicato i principi ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte e per di pi\u0026#249; avrebbe esorbitato dall\u0026#8217;ambito delle proprie competenze, reinterpretando il compendio probatorio trasmesso dalla ricorrente, in contrasto con gli elementi di fatto emergenti dagli atti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la Camera dei deputati sembrerebbe avere valutato le intercettazioni come se fossero state effettuate all\u0026#8217;interno del procedimento disciplinare o comunque in vista del promovimento di un\u0026#8217;azione disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale presupposto non sarebbe corretto, poich\u0026#233; la legge n. 140 del 2003 esige che la valutazione sul carattere casuale delle captazioni venga svolta con riferimento alla \u0026#171;direzione dell\u0026#8217;indagine penale, non di quella disciplinare\u0026#187;, non essendo l\u0026#8217;ambito disciplinare la sede in cui le captazioni sono effettuate, ma solo il luogo processuale in cui esse vengono recepite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altri termini, per valutare se l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria abbia aggirato le garanzie di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., occorrerebbe guardare solo alla prospettiva penale e, quindi, all\u0026#8217;esistenza di un fatto-reato, non a quella dell\u0026#8217;illecito disciplinare funzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;avere impedito, con il diniego di autorizzazione, l\u0026#8217;utilizzazione del materiale probatorio in questione, \u0026#171;penalmente neutro\u0026#187;, avrebbe leso la giurisdizione disciplinare, \u0026#171;funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; La Sezione disciplinare, richiamando la sentenza n. 270 del 2002 di questa Corte, ritiene sussistente la propria legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo in posizione di indipendenza costituzionale, competente a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartiene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel pari dovrebbe riconoscersi la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del conflitto, in quanto anch\u0026#8217;essa organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224;, in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il conflitto \u0026#232; stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 208 del 2022, \u0026#171;impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Camera dei deputati, la quale ha chiesto, in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il conflitto sarebbe inammissibile \u0026#171;per il suo evidente carattere contraddittorio e ancipite\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa della resistente, la ricorrente, per un verso, opinerebbe che nessuno degli indici cui questa Corte ha riferito la natura indiretta delle intercettazioni a carico del parlamentare sussisterebbe nel caso di specie; al tempo stesso, essa sembra tuttavia affermare la radicale estraneit\u0026#224; del procedimento disciplinare all\u0026#8217;ambito di applicazione della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; rivelerebbe \u0026#171;la posizione incerta di parte ricorrente\u0026#187; e la natura ancipite e contraddittoria dell\u0026#8217;atto introduttivo, come confermerebbe lo stesso \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del ricorso, nel quale si domanda l\u0026#8217;annullamento della delibera della Camera dei deputati, ma non una pronunzia sulla spettanza del potere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il ricorso sarebbe comunque non fondato, perch\u0026#233; la Camera avrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCirca l\u0026#8217;intercettazione del 9 maggio 2019, la resistente osserva che la protratta attivit\u0026#224; investigativa era consistita anche nelle captazioni informatiche nell\u0026#8217;apparecchio di L. P. e aveva fatto subito emergere la partecipazione dell\u0026#8217;on. Ferri alle conversazioni e agli incontri dell\u0026#8217;indagato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe persuasiva l\u0026#8217;affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui l\u0026#8217;intercettazione in parola non poteva fungere da avvisaglia dello svolgimento di un atto investigativo diretto anche contro l\u0026#8217;on. Ferri, in quanto tale intercettazione sarebbe stata ascoltata solo successivamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, una prerogativa costituzionale non potrebbe dipendere da fattori casuali, dovuti a comportamenti omissivi o negligenti, e comunque rimessi alla discrezionalit\u0026#224; degli operatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Quanto alle intercettazioni successive, correttamente la Camera avrebbe dato rilievo alla nota del Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Perugia del 10 maggio 2019, con la quale gli operatori venivano invitati a spegnere il microfono del \u003cem\u003etrojan\u003c/em\u003e \u003cem\u003ehorse\u003c/em\u003e ove L. P. avesse interloquito con membri del Parlamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, nel presente giudizio non avrebbe rilevanza la sentenza emessa dalle sezioni unite della Corte di cassazione su ricorso di L. P., posto che n\u0026#233; la Camera dei deputati n\u0026#233; l\u0026#8217;on. Ferri sono stati parti del relativo procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio l\u0026#8217;on. Cosimo Maria Ferri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In via preliminare, l\u0026#8217;interveniente rileva come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, sussistano i presupposti che legittimano il proprio intervento, essendo egli incolpato nel procedimento disciplinare nel cui ambito \u0026#232; stato sollevato il conflitto di attribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;interveniente assume che la ricorrente muove dall\u0026#8217;erroneo presupposto che l\u0026#8217;interferenza nelle sue funzioni sia ravvisabile gi\u0026#224; nel fatto che la Camera abbia valutato il compendio probatorio in modo difforme da quanto prospettatole dalla Sezione stessa, come se ci\u0026#242; non costituisse una prerogativa del Parlamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;interveniente osserva come l\u0026#8217;argomento fondamentale sul quale la Sezione ricorrente si basa, nel sostenere la natura \u0026#8220;casuale\u0026#8221; e non \u0026#8220;indiretta\u0026#8221; delle captazioni, sia costituito dal fatto che l\u0026#8217;on. Ferri non sia mai stato inserito nel perimetro dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; investigativa penale, come se la protezione prefigurata dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. non fosse totale rispetto alla sfera delle comunicazioni del parlamentare, anche non indagato (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 113 del 2010 e n. 390 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe possibile qualificare come \u0026#8220;casuali\u0026#8221; le captazioni delle conversazioni dell\u0026#8217;on. Ferri alla cui utilizzazione la Sezione disciplinare ha chiesto di essere autorizzata, tanto \u0026#232; vero che \u0026#8211; sostiene l\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; nelle intercettazioni captate sull\u0026#8217;utenza telefonica di L. P. il nome del parlamentare comparirebbe per ben 341 volte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome sottolineato dalla Camera dei deputati, gli incontri tra L. P. e l\u0026#8217;on. Ferri sono stati addirittura monitorati e fotografati, con servizi di osservazione e pedinamento, a conferma che i loro rapporti e le loro conversazioni erano oggetto di attenzione investigativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe inoltre considerato che la prima delle intercettazioni che la Sezione disciplinare chiede di poter utilizzare \u0026#232; stata effettuata nella notte tra l\u0026#8217;8 e il 9 maggio 2019 presso l\u0026#8217;Hotel Champagne, ossia presso l\u0026#8217;albergo di Roma nel quale l\u0026#8217;on. Ferri dimorava.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale intercettazione dovrebbe pertanto qualificarsi come intercettazione ambientale diretta, in quanto effettuata in luogo nella disponibilit\u0026#224; del parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, dall\u0026#8217;annotazione del GICO del 18 aprile 2019 (significativamente anteriore alle intercettazioni a mezzo \u003cem\u003etrojan\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehorse\u003c/em\u003e del 9 maggio 2019) risulterebbe che l\u0026#8217;on. Ferri era stato sottoposto in via indiretta fin dal marzo 2019 a intercettazioni telefoniche, il cui ascolto aveva consentito di rilevare \u0026#8211; per quanto ivi si legge \u0026#8211; come tra l\u0026#8217;on. Ferri e L. P. \u0026#171;intercorresse un rapporto non limitato alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati, bens\u0026#236; ad altri contesti connotati da elementi di opacit\u0026#224;\u0026#187;, onde le conversazioni tra i due erano state ritenute \u0026#171;di interesse investigativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente si riferisce inoltre a una nota datata 8 maggio 2019 con la quale la titolare del procedimento penale a carico di L. P. comunicava al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia che, nell\u0026#8217;ambito di detto procedimento, erano emersi \u0026#171;molteplici contatti tra un indagato e Ferri Cosimo, gi\u0026#224; magistrato, attualmente parlamentare\u0026#187;, e rappresentava \u0026#8211; evidentemente ai fini dell\u0026#8217;astensione \u0026#8211; di aver avuto rapporti di amicizia e colleganza con la moglie dell\u0026#8217;on. Ferri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ulteriore conferma dell\u0026#8217;assenza di casualit\u0026#224;, la stessa titolare del fascicolo, in data 10 maggio 2019, trasmetteva al GICO la nota che invitava gli operatori a non attivare il microfono qualora fosse emerso che L. P. fosse prossimo a incontrare un parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente assume che le decisioni giurisdizionali menzionate a conforto del ricorso siano state assunte sulla base di una rappresentazione dei fatti \u0026#171;assolutamente incompleta e parziale\u0026#187;, derivante dalla mancata sottoposizione alla Corte di cassazione e alla stessa Sezione disciplinare di rilevanti elementi di giudizio, tra cui le informative della Guardia di finanza dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, la pluralit\u0026#224; delle captazioni \u0026#8220;predittive\u0026#8221; dell\u0026#8217;incontro del 9 maggio 2019 e la nota di astensione della titolare del fascicolo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIrrilevante sarebbe poi la dedotta tardivit\u0026#224; dell\u0026#8217;ascolto delle medesime conversazioni \u0026#8220;predittive\u0026#8221;, in quanto una prerogativa costituzionale non potrebbe essere vanificata da una condotta negligente, o comunque discrezionale, delle autorit\u0026#224; inquirenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, anche l\u0026#8217;ascolto tardivo non escluderebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 68 Cost. e dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003, e ne confermerebbe anzi la gravit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn qualsiasi momento abbia ascoltato le conversazioni \u0026#8220;preparatorie\u0026#8221;, la Guardia di finanza avrebbe da allora acquisito la consapevolezza che alla riunione \u0026#8211; ancora non ascoltata \u0026#8211; aveva partecipato l\u0026#8217;on. Ferri e che quindi proseguire nell\u0026#8217;ascolto avrebbe determinato l\u0026#8217;accesso al contenuto delle conversazioni del parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, la Sezione disciplinare, prima di chiedere alla Camera dei deputati l\u0026#8217;autorizzazione ad utilizzare le captazioni in questione, avrebbe dovuto verificarne la regolare esecuzione, minata invece dal riscontro di gravi anomalie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe infatti emerso che, in violazione dell\u0026#8217;art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, le dette captazioni erano convogliate in due \u003cem\u003eserver\u003c/em\u003e della societ\u0026#224; privata fornitrice del \u003cem\u003etrojan\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehorse\u003c/em\u003e, situati in Napoli, mentre l\u0026#8217;unico \u003cem\u003eserver\u003c/em\u003e autorizzato a riceverle era quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; solleverebbe fondati dubbi sulla stessa genuinit\u0026#224; del materiale che la Sezione disciplinare chiede di utilizzare, il che non potrebbe ritenersi estraneo all\u0026#8217;oggetto del conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la Sezione disciplinare del CSM ha depositato memoria, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La ricorrente reputa anzitutto non fondate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; del ricorso, prospettate dalla Camera dei deputati e dall\u0026#8217;on. Ferri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Sezione disciplinare replica di non avere contestato che alla Camera spetti il potere di autorizzazione, ma di avere censurato le modalit\u0026#224; con le quali essa ha esercitato tale potere in concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNegando l\u0026#8217;autorizzazione, la Camera avrebbe impedito l\u0026#8217;utilizzazione di un materiale probatorio penalmente neutro all\u0026#8217;interno di un giudizio disciplinare, con conseguente lesione della giurisdizione disciplinare, nella quale le acquisizioni raccolte in sede penale dovrebbero essere pienamente utilizzabili, nell\u0026#8217;ottica del pi\u0026#249; ampio accertamento della verit\u0026#224; materiale e dei minori limiti di acquisizione applicabili rispetto a quelli esistenti in ambito penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente segnala peraltro che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria di Perugia ha trasmesso alla Sezione disciplinare del CSM numerose captazioni di conversazioni intercorse tra L. P. e terze persone, magistrati e non, le quali hanno dato luogo all\u0026#8217;avvio di diverse iniziative disciplinari, nel comune denominatore dell\u0026#8217;interferenza sui processi decisionali dell\u0026#8217;organo di autogoverno della magistratura, secondo l\u0026#8217;ipotesi di incolpazione di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 109 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa queste risultanze non sarebbero mai scaturite iscrizioni di procedimenti penali, come appunto accaduto con riguardo all\u0026#8217;on. Ferri e alla vicenda della riunione dell\u0026#8217;8-9 maggio 2019, che rappresenta il nucleo della contestazione disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La ricorrente rileva altres\u0026#236; che le autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 costituiscono, al tempo stesso, una prerogativa parlamentare e una deroga al principio di parit\u0026#224; di trattamento dei cittadini davanti alla giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome emerge dalla giurisprudenza di questa Corte, dovrebbero essere quindi evitate improprie letture estensive, limite che vale anzitutto per il legislatore, cui \u0026#232; preclusa ogni integrazione o ampliamento della prerogativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al criterio di necessit\u0026#224;, cui la legge n. 140 del 2003 subordina il compimento dell\u0026#8217;intercettazione ad autorizzazione preventiva e l\u0026#8217;utilizzazione dell\u0026#8217;intercettazione ad autorizzazione successiva, la ricorrente osserva che, per giurisprudenza costituzionale, la relativa valutazione spetta all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, pur tenuta a darne conto nella richiesta di autorizzazione rivolta alla Camera (sul punto si richiama la sentenza n. 188 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sua volta, il Parlamento non potrebbe negare l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;utilizzazione di una intercettazione \u0026#8220;fortuita\u0026#8221; in base a criteri scelti discrezionalmente, di volta in volta, n\u0026#233; disporrebbe di un potere di riesame dei dati processuali gi\u0026#224; vagliati dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, potendo solo verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l\u0026#8217;impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa (in proposito \u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 74 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, la delibera impugnata avrebbe omesso di considerare la natura delle intercettazioni per le quali si richiedeva l\u0026#8217;autorizzazione, adducendo, al tempo stesso, elementi a sostegno del diniego del tutto estranei a quella verifica, perch\u0026#233; indirizzati a riesaminare dati probatori gi\u0026#224; valutati dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nel procedimento penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La deliberazione della Camera dei deputati avrebbe poi omesso di considerare che il procedimento penale R.G. n. 66542/2018 \u0026#232; stato iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in ragione dell\u0026#8217;emersione di un\u0026#8217;ipotesi di corruzione, qualificata ai sensi degli artt. 318, 319, 319-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 321 del codice penale, a carico anche di L. P.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali accuse non hanno per\u0026#242; mai coinvolto l\u0026#8217;on. Ferri, rispetto al quale anche la partecipazione alla riunione presso l\u0026#8217;Hotel Champagne di Roma assumerebbe un significato differente nella prospettiva degli investigatori, rimanendo priva di rilevanza penale, come dimostrato dal successivo svolgimento dell\u0026#8217;indagine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMancherebbero, quindi, gli aspetti essenziali per la qualificazione delle intercettazioni come \u0026#8220;indirette\u0026#8221;: da un lato, difetterebbe del tutto un intento persecutorio nei confronti dell\u0026#8217;on. Ferri, dato che il soggetto intercettato \u0026#232; stato sempre e soltanto L. P., con conseguente raccolta di numerose intercettazioni, pochissime delle quali relative a colloqui con l\u0026#8217;on. Ferri; d\u0026#8217;altro canto, sarebbe provata l\u0026#8217;incidentalit\u0026#224; della partecipazione del parlamentare alla conversazione con L. P.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Anche la Camera dei deputati ha depositato memoria, insistendo per la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso, a causa della sua natura ancipite, contraddittoria e incerta; in subordine, per la dichiarazione di non fondatezza, a motivo dell\u0026#8217;esattezza delle conclusioni della Giunta per le autorizzazioni, fatte proprie dall\u0026#8217;Assemblea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con ordinanza dibattimentale letta all\u0026#8217;udienza pubblica del 4 aprile 2023, questa Corte ha dichiarato ammissibile l\u0026#8217;intervento in giudizio dell\u0026#8217;on. Ferri.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza-ricorso notificata il 13 ottobre 2022 e depositata in cancelleria il 27 ottobre 2022, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, (reg. confl. poteri n. 8 del 2022) in riferimento alla deliberazione del 12 gennaio 2022 della Camera dei deputati (doc. IV, n. 10-A).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale atto, adottato ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., \u0026#232; stata negata l\u0026#8217;autorizzazione \u0026#8211; richiesta dalla ricorrente ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 \u0026#8211; all\u0026#8217;utilizzazione di captazioni informatiche di conversazioni del deputato Cosimo Maria Ferri, nel procedimento disciplinare a suo carico, nella sua qualit\u0026#224; di magistrato fuori ruolo, effettuate nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale R.G. n. 6652/18, iscritto presso la Procura della Repubblica di Perugia nei confronti di L. P. e altri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente ritiene che la Camera dei deputati abbia esercitato in maniera illegittima le proprie attribuzioni, cos\u0026#236; interferendo sull\u0026#8217;esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute al CSM.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;interferenza sarebbe dovuta alla riqualificazione, indebitamente operata dalla Camera dei deputati, delle intercettazioni in questione come aventi natura \u0026#8220;indiretta\u0026#8221;, in quanto sin dall\u0026#8217;inizio preordinate a captare anche conversazioni cui ha preso parte l\u0026#8217;on. Ferri e per le quali non \u0026#232; stata acquisita l\u0026#8217;autorizzazione preventiva richiesta dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Sezione ricorrente assume, al contrario, che \u0026#8211; per la loro natura e in considerazione del giudizio disciplinare in cui esse vengono in rilievo \u0026#8211; le medesime intercettazioni non possano che avere carattere \u0026#8220;casuale\u0026#8221;, sicch\u0026#233; il loro ingresso nel compendio probatorio del giudizio disciplinare non necessitava dell\u0026#8217;autorizzazione preliminare alla loro effettuazione, ma unicamente della autorizzazione al loro utilizzo, prevista e disciplinata dall\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, ritualmente richiesta dalla ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere confermata l\u0026#8217;ordinanza dibattimentale con cui \u0026#232; stato dichiarato ammissibile l\u0026#8217;intervento dell\u0026#8217;on. Cosimo Maria Ferri, in quanto parte del giudizio disciplinare nel cui ambito \u0026#232; stato promosso l\u0026#8217;odierno ricorso per conflitto e sul cui esito la pronuncia di questa Corte \u0026#232; suscettibile di influire, tenuto conto che le intercettazioni, della cui utilizzabilit\u0026#224; si discute, rilevano direttamente quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di incolpazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di regola, non \u0026#232; ammesso l\u0026#8217;intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Questa regola, tuttavia, non opera quando l\u0026#8217;interveniente sia parte di un giudizio, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte sia suscettibile di condizionare (sentenze n. 259 del 2019, n. 169 del 2018 e n. 107 del 2015). In caso contrario, infatti, gli interessi dell\u0026#8217;interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare va confermata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto gi\u0026#224; dichiarata da questa Corte, in sede di prima e sommaria delibazione, con l\u0026#8217;ordinanza n. 208 del 2022, che ha accertato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione della Sezione disciplinare del CSM a sollevare conflitto di attribuzione, poich\u0026#233; essa, nell\u0026#8217;ambito del giudizio disciplinare nei confronti di magistrati, \u0026#232; organo competente a dichiarare, in via definitiva e in posizione di indipendenza, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (ordinanza n. 530 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti sussiste la legittimazione della Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare, in modo definitivo, la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;esercizio dei poteri e delle prerogative riconosciute dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; dubitarsi della ricorrenza dei presupposti oggettivi del conflitto, considerato che la Sezione ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, per effetto dell\u0026#8217;adozione della delibera impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Specifiche eccezioni di inammissibilit\u0026#224; del ricorso sono state avanzate dalla Camera dei deputati e dall\u0026#8217;interveniente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La Camera resistente eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto \u0026#171;contraddittorio e ancipite\u0026#187;. La Sezione disciplinare, infatti, per un verso, avrebbe richiesto l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo delle intercettazioni che vedevano coinvolto l\u0026#8217;on. Ferri nell\u0026#8217;ambito del procedimento disciplinare, ma, per altro verso, avrebbe posto a fondamento delle sue censure nei confronti della delibera parlamentare l\u0026#8217;argomento secondo cui l\u0026#8217;alternativa tra intercettazioni \u0026#8220;indirette\u0026#8221; e \u0026#8220;casuali\u0026#8221; non fosse riferibile al procedimento disciplinare. In questo modo, la ricorrente avrebbe lasciato intendere che la domanda di autorizzazione avrebbe potuto anche non essere presentata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Sezione ricorrente non lamenta, infatti, l\u0026#8217;esercizio di un potere astrattamente non spettante alla Camera dei deputati, ma si duole unicamente delle modalit\u0026#224; costituzionalmente non corrette con le quali questo \u0026#232; stato esercitato nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente evidenzia la diversit\u0026#224; dei presupposti applicativi delle autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 (relative, rispettivamente, alle intercettazioni \u0026#8220;indirette\u0026#8221; e a quelle \u0026#8220;occasionali\u0026#8221;, definizione quest\u0026#8217;ultima da ritenersi pi\u0026#249; appropriata rispetto a quella di \u0026#8220;casuali\u0026#8221;) a seconda che la relativa richiesta provenga dal giudizio penale o, come nel caso di specie, da quello disciplinare. Ma ci\u0026#242; non scalfisce in alcun modo l\u0026#8217;assunto da cui muove il ricorso, e cio\u0026#232; che le intercettazioni in questione abbiano natura occasionale e il loro utilizzo sia subordinato al rispetto dei requisiti previsti dal richiamato art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;interveniente eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso, poich\u0026#233; la ricorrente muoverebbe dal presupposto che alla Camera dei deputati sia inibito un riesame del compendio probatorio svolto in modo autonomo e difforme da quanto prospettato dalla medesima Sezione disciplinare. Riesame che, al contrario, non potrebbe che costituire un\u0026#8217;essenziale \u0026#171;prerogativa del Parlamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione deve essere disattesa, in quanto avente ad oggetto un profilo che involge valutazioni sul merito dell\u0026#8217;odierno conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Giova premettere che l\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. \u0026#8211; all\u0026#8217;esito della revisione costituzionale compiuta con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione), che ha sostituito l\u0026#8217;originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari con un sistema basato su specifiche autorizzazioni \u003cem\u003ead acta\u003c/em\u003e \u0026#8211; stabilisce la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione della Camera d\u0026#8217;appartenenza \u0026#171;per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla previsione costituzionale \u0026#232; stata data attuazione, quanto ai presupposti e alle modalit\u0026#224; della sua applicazione, dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo di tali articoli dispone che, laddove occorra eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, o acquisire tabulati di comunicazioni, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente richiede direttamente l\u0026#8217;autorizzazione alla Camera alla quale il soggetto appartiene. Si tratta, in tal caso, di un\u0026#8217;autorizzazione preventiva, che precede il compimento dell\u0026#8217;atto d\u0026#8217;indagine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 6, comma 2, prevede che \u0026#171;[q]ualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all\u0026#8217;articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l\u0026#8217;autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;applicazione della garanzia di cui al richiamato art. 68, terzo comma, Cost., come anche nell\u0026#8217;interpretazione delle disposizioni della legge n. 140 del 2003 che sono state prima richiamate, questa Corte si \u0026#232; costantemente attenuta al principio per cui la garanzia in parola \u0026#171;non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libert\u0026#224; della funzione che il soggetto esercita, in conformit\u0026#224; alla natura stessa delle immunit\u0026#224; parlamentari, volte primariamente alla protezione dell\u0026#8217;autonomia e dell\u0026#8217;indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione (sentenza n. 9 del 1970)\u0026#187; (sentenza n. 38 del 2019; ordinanza n. 129 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;autorizzazione preventiva di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003 deve essere richiesta non solo se l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilit\u0026#224; (intercettazioni cosiddette \u0026#8220;dirette\u0026#8221;), ma anche quando la captazione sia comunque volta a conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso, essendo a tal fine dirimente, in sostanza, non la titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;utenza o del luogo, ma la direzione dell\u0026#8217;atto d\u0026#8217;indagine: cosiddette intercettazioni \u0026#8220;indirette\u0026#8221; (sentenza n. 390 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa diversa fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 1, della medesima legge n. 140 del 2003 (\u0026#171;[f]uori dalle ipotesi previste dall\u0026#8217;art. 4\u0026#187;) si riferisce alla richiesta, sempre rivolta alla Camera di appartenenza del parlamentare, di autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo in giudizio di un atto d\u0026#8217;indagine gi\u0026#224; svolto e ha ad oggetto il caso in cui l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ritenga necessario avvalersi di intercettazioni o tabulati gi\u0026#224; acquisiti, rispetto ai quali, proprio per il carattere occasionale dell\u0026#8217;interlocuzione del parlamentare, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria non avrebbe potuto munirsi preventivamente dell\u0026#8217;autorizzazione della Camera d\u0026#8217;appartenenza (sentenze n. 114 e n. 113 del 2010, n. 390 del 2007; ordinanza n. 263 del 2010). Come gi\u0026#224; chiarito da questa Corte, la richiesta in questione mira a \u0026#171;prevedere \u0026#8211; in un\u0026#8217;ottica di prevenzione di ipotizzabili condizionamenti sullo svolgimento del mandato elettivo \u0026#8211; forme speciali di tutela della riservatezza del parlamentare, rispetto ad un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo, come le intercettazioni\u0026#187; (sentenza n. 390 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Alla base dell\u0026#8217;odierno conflitto vi \u0026#232; la richiesta di autorizzazione della Sezione disciplinare del CSM, presentata ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, all\u0026#8217;utilizzo di quattro intercettazioni (del 9, 21, 28 e 29 maggio 2019), acquisite nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia (R.G. n. 6652/18) a carico di L. P. e altri per i delitti di cui agli artt. 319, 319-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 321 cod. pen., trasmesse al Procuratore generale della Corte di cassazione dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente, ai fini dell\u0026#8217;eventuale promovimento dell\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti dell\u0026#8217;on. Ferri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo, non attinto da indizi di reit\u0026#224; nel procedimento penale n\u0026#233; all\u0026#8217;epoca delle intercettazioni, n\u0026#233; successivamente, \u0026#232; chiamato a rispondere di una serie di illeciti disciplinari, la cui configurazione emerge dal compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini penali, e, in particolare, dalle richiamate captazioni informatiche disposte sull\u0026#8217;utenza di L. P. Tali captazioni hanno evidenziato la partecipazione dell\u0026#8217;on. Ferri alle condotte volte \u0026#8211; secondo, in particolare, i primi due capi di incolpazione \u0026#8211; a \u0026#171;influenzare, in maniera occulta, la generale attivit\u0026#224; funzionale della V Commissione dell\u0026#8217;organo di autogoverno\u0026#187; anche per il fatto di \u0026#171;precostitui[re] e concorda[re], fin nei dettagli, la strategia da seguire ai fini di pervenire dapprima alla proposta di nomina e, quindi, alla successiva nomina di uno dei concorrenti per la funzione di Procuratore della Repubblica di Roma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiesta di autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo delle suddette captazioni nel giudizio disciplinare, avanzata dalla Sezione ricorrente alla Camera dei deputati ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, \u0026#232; stata respinta da quest\u0026#8217;ultima con l\u0026#8217;impugnata deliberazione del 12 gennaio 2022, sul presupposto che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine svolta nel corso del procedimento penale fosse in realt\u0026#224; diretta sin dall\u0026#8217;origine ad accedere alla sfera di comunicazioni dell\u0026#8217;on. Ferri, figurando quest\u0026#8217;ultimo come un \u0026#171;chiaro bersaglio delle indagini\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto assunto sarebbe ricavabile, con ritenuta evidenza, dalla ricorrenza del nome dell\u0026#8217;on. Ferri sin dai primi atti di indagine e dal contenuto di alcune captazioni di carattere \u0026#8220;predittivo\u0026#8221; sulla partecipazione del parlamentare stesso a incontri con L. P. (in particolare, all\u0026#8217;incontro del 9 maggio 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; ha portato la Camera dei deputati a ritenere non \u0026#8220;occasionali\u0026#8221;, ma \u0026#8220;indirette\u0026#8221; le captazioni in questione: da qui la loro radicale illegittimit\u0026#224; siccome acquisite in origine \u0026#8211; nel corso, cio\u0026#232;, del procedimento penale \u0026#8211; in assenza dell\u0026#8217;autorizzazione preventiva di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La decisione sul conflitto in esame richiede, innanzi tutto, che sia evidenziata la specificit\u0026#224; della vicenda da cui esso promana, costituita dalla diversit\u0026#224; di procedimenti all\u0026#8217;interno dei quali, in un primo momento, sono state effettuate le captazioni in questione, e, successivamente, si \u0026#232; posto il problema della loro utilizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale dato, correttamente rilevato dalla deliberazione impugnata, rende necessario un chiarimento sui presupposti di applicabilit\u0026#224; degli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 e, in particolare, sui termini di esercizio dei poteri attribuiti all\u0026#8217;autorit\u0026#224; intenzionata a utilizzare intercettazioni gi\u0026#224; acquisite (nel caso di specie, la Sezione disciplinare del CSM) e la Camera di appartenenza del parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, occorre chiarire che la Sezione disciplinare del CSM, investita dell\u0026#8217;azione disciplinare, deve ritenersi pienamente legittimata a utilizzare in via eccezionale le intercettazioni acquisite nel corso del procedimento penale in deroga ai limiti fissati dall\u0026#8217;art. 270 cod. proc. pen. per la restante generalit\u0026#224; dei procedimenti, ci\u0026#242; che \u0026#8211; secondo la costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; \u0026#171;risulta funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 aprile 2021, n. 9390).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, tale assunto deve essere inteso nel senso che se, in sede penale, l\u0026#8217;imputato nel processo \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003equem\u003c/em\u003e ha la facolt\u0026#224; di eccepire la mancanza o l\u0026#8217;illegalit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione, per opporsi all\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, analoga facolt\u0026#224; compete all\u0026#8217;incolpato in sede disciplinare, in ragione dei richiami al codice di procedura penale contenuti negli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006. La clausola di compatibilit\u0026#224; contenuta in tali articoli, infatti, mentre impedisce che nei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale operi il divieto di cui all\u0026#8217;art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, non impedisce, per contro, che anche nel procedimento disciplinare debbano ritenersi inutilizzabili intercettazioni non legalmente disposte ed effettuate nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 marzo-9 aprile 2010, n. 13426).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; comporta che il magistrato incolpato pu\u0026#242; mettere in discussione la legittimit\u0026#224; delle intercettazioni acquisite al procedimento disciplinare; e, nella specie, l\u0026#8217;on. Ferri ha gi\u0026#224; contestato la legittimit\u0026#224; delle dette intercettazioni attraverso la proposizione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 129 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltrettanto legittimamente la Camera dei deputati, se investita di una richiesta di autorizzazione alla utilizzazione, in sede di procedimento disciplinare a carico di un magistrato parlamentare, di intercettazioni effettuate nel corso di un procedimento penale a carico di soggetti diversi dal parlamentare, potrebbe respingere la richiesta ove risultasse che le comunicazioni del parlamentare fossero state indebitamente acquisite in assenza dell\u0026#8217;autorizzazione di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve poi, avverso il diniego dell\u0026#8217;autorizzazione di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 2, della medesima legge, la Sezione disciplinare proponga conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, compete a questa Corte valutare se le captazioni effettuate nel procedimento penale fossero qualificabili come indirette e quindi necessitassero dell\u0026#8217;autorizzazione preventiva da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Orbene, questa Corte ritiene che le circostanze sulla base delle quali la Camera dei deputati ha negato l\u0026#8217;autorizzazione richiesta dalla Sezione disciplinare del CSM non siano tali da evidenziare che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di captazione fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell\u0026#8217;on. Ferri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; La verifica demandata a questa Corte richiede che la valutazione delle circostanze fattuali dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine sia effettuata in modo complessivo e non atomistico, tenuto conto che l\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;intento perseguito da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente risulterebbe evidente solo ove si accertasse una strategia volta a penetrare nella sfera di ascolto del parlamentare, senza il rispetto delle procedure previste dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003. Al contrario, qualora il difetto di tale strategia sia comprovato dall\u0026#8217;assenza di univocit\u0026#224; dei singoli atti d\u0026#8217;indagine a perseguire tale obiettivo, si deve ritenere che l\u0026#8217;ingresso del parlamentare nel perimetro delle intercettazioni ricada nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 140 del 2003, a ci\u0026#242; non ostando la eventuale ed episodica emersione delle sue comunicazioni tra quelle oggetto di captazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Innanzi tutto, la circostanza che l\u0026#8217;on. Ferri non sia mai stato attinto, n\u0026#233; nel giudizio penale n\u0026#233; successivamente, da indizi di reit\u0026#224;, per quanto non possa solo per questo escludere il carattere mirato degli atti di indagine, richiede che quest\u0026#8217;ultimo sia comunque avvalorato da elementi connotati da particolare evidenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere preordinato dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;indagine non pu\u0026#242;, infatti, essere accertato senza tenere nel debito conto l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; dell\u0026#8217;on. Ferri rispetto ai contorni dell\u0026#8217;accertamento penale operato nella sede da cui proviene l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione ambientale, ci\u0026#242; che si ripercuote sull\u0026#8217;accertamento intorno alla natura \u0026#8220;indiretta\u0026#8221; o \u0026#8220;occasionale\u0026#8221; delle captazioni in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl tempo stesso, l\u0026#8217;emersione di indizi di reit\u0026#224; a carico del parlamentare \u0026#232; un fattore che pu\u0026#242; concorrere a determinare, in seno all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, un mutamento di obbiettivi, \u0026#171;nel senso che \u0026#8211; in ragione anche dell\u0026#8217;obbligo di perseguire gli autori dei reati \u0026#8211; le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell\u0026#8217;organo inquirente, a captare non pi\u0026#249; (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell\u0026#8217;utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilit\u0026#224; penali\u0026#187; (sentenza n. 113 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, quindi, la ricorrenza dell\u0026#8217;intento, associato alla \u0026#171;direzione dell\u0026#8217;atto di indagine\u0026#187;, di attingere direttamente alle conversazioni del parlamentare non presuppone necessariamente la qualit\u0026#224; di indagato dello stesso, \u0026#232; pur vero che l\u0026#8217;assenza di tale qualit\u0026#224; non pu\u0026#242; dirsi del tutto irrilevante quando, come nel caso in esame, si registri il difetto di un qualsivoglia coinvolgimento del parlamentare nel processo penale (sia preventivo che successivo, anche solo come persona offesa o informata sui fatti): tale circostanza, invero, rileva nel senso di ritenere gi\u0026#224; \u003cem\u003eprima \u003c/em\u003e\u003cem\u003efacie\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecorretto l\u0026#8217;agire dell\u0026#8217;organo richiedente l\u0026#8217;autorizzazione successiva e non incongrua la motivazione posta a fondamento della richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Non ricorrono, peraltro, i presupposti necessari a far ritenere che gli atti di indagine siano univocamente rivolti anche a captare le comunicazioni cui ha preso parte l\u0026#8217;on. Ferri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzi tutto, quanto alla circostanza concernente la denunciata intensit\u0026#224; dei contatti tra L. P. e l\u0026#8217;on. Ferri, \u0026#232; ragionevole ritenere, al contrario di quanto asserito nella delibera impugnata, che la stessa non fosse particolarmente rilevante, non solo per la quantit\u0026#224;, ma anche per l\u0026#8217;oggetto delle comunicazioni, legato essenzialmente al loro ruolo nelle associazioni interne alla magistratura e privo di ogni connessione con ipotesi di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ancora, l\u0026#8217;interpretazione che la Sezione disciplinare ha dato della nota del 10 maggio 2019, con la quale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Perugia intimava agli operatori di polizia giudiziaria di non attivare il microfono in caso di constatata partecipazione di un parlamentare alle conversazioni di L. P., ben pu\u0026#242; essere spiegata in chiave meramente precauzionale; ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; in quanto la stessa nota contiene anche un\u0026#8217;indicazione uguale e contraria, e cio\u0026#232; quella di mantenere attivo il microfono ove la presenza di parlamentari apparisse fortuita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, alle vicende relative alla captazione delle comunicazioni intercorse nella riunione svoltasi nella notte tra l\u0026#8217;8 e il 9 maggio 2019, va considerata la circostanza, dedotta dalla Sezione ricorrente, che l\u0026#8217;ascolto di esse \u0026#232; avvenuto in un momento successivo all\u0026#8217;emersione del contenuto asseritamente \u0026#8220;predittivo\u0026#8221; quanto alla presenza dell\u0026#8217;on. Ferri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto le difese della Camera e dell\u0026#8217;interveniente osservino che le prerogative del parlamentare non possono risentire di un ascolto tardivo del materiale intercettato, la circostanza in questione concorre a far ritenere non univoca la dimostrazione dell\u0026#8217;attuazione di una strategia elusiva in danno dell\u0026#8217;on. Ferri da parte degli organi inquirenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; le denunciate irregolarit\u0026#224; di trasmissione delle captazioni possono apprezzarsi in questa sede, non essendo neppure allegata una loro incidenza sulla qualificazione \u0026#8220;indiretta\u0026#8221; delle captazioni stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, proprio in considerazione della necessit\u0026#224; che la valutazione delle circostanze fattuali avvenga in modo complessivo, e non atomistico, si deve ritenere che anche la nota datata 8 maggio 2019 del sostituto procuratore della Repubblica titolare delle indagini a carico di L. P. \u0026#8211; potendo intendersi come una manifestazione di estrema cautela dell\u0026#8217;inquirente \u0026#8211; non abbia idoneit\u0026#224; a palesare, con la necessaria univocit\u0026#224;, che l\u0026#8217;on. Ferri fosse divenuto il destinatario dell\u0026#8217;atto di indagine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, gli elementi addotti dalla Camera dei deputati e dall\u0026#8217;interveniente non sono idonei a dimostrare univocamente che i singoli atti e la complessiva attivit\u0026#224; di indagine svolta nel procedimento penale riguardante L. P. fossero indirizzati ad acquisire al perimento probatorio anche i contenuti ricavabili dalle captazioni che hanno coinvolto l\u0026#8217;on. Ferri: elemento, quest\u0026#8217;ultimo, che solo consentirebbe in maniera univoca di qualificare come \u0026#8220;indirette\u0026#8221;, anzich\u0026#233; \u0026#8220;occasionali\u0026#8221; le captazioni in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, le conclusioni raggiunte da questa Corte non si discostano da quelle cui sono addivenuti i giudizi di cassazione, instaurati dai ricorsi di L. P. nei confronti del Ministero della giustizia e definiti dalle Sezioni unite civili con le sentenze n. 22302 del 2021 e n. 741 del 2020; sentenze che la Camera dei deputati, nel negare l\u0026#8217;autorizzazione richiesta dalla Sezione disciplinare, non ha considerato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di decisioni \u0026#8211; la prima relativa alla fase cautelare del procedimento disciplinare nei confronti dello stesso L. P., la seconda concernente invece la fase di merito \u0026#8211; nelle quali la questione del rispetto della prerogativa del parlamentare, con specifico riferimento all\u0026#8217;on. Ferri, viene risolta tramite una diffusa motivazione, idonea a fondare un analogo apprezzamento dei fatti da parte dell\u0026#8217;organo disciplinare sulla natura \u0026#8220;non mirata\u0026#8221; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; captativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima delle menzionate sentenze ha infatti giudicato \u0026#171;tutt\u0026#8217;altro che contraddittoria ed illogica\u0026#187; la valutazione di occasionalit\u0026#224; delle contestate intercettazioni, valutazione basata sulla direzione dell\u0026#8217;atto di indagine nei confronti del solo L. P., sull\u0026#8217;assenza di indizi di reit\u0026#224; a carico dell\u0026#8217;on. Ferri e sull\u0026#8217;esiguit\u0026#224; delle sue intercettate comunicazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSoprattutto la successiva decisione delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, intervenuta in una fase pi\u0026#249; matura di acquisizione probatoria, ha offerto un\u0026#8217;ampia disamina di argomenti nel senso della occasionalit\u0026#224; delle intercettazioni riferite all\u0026#8217;on. Ferri, la cui utilizzazione la Sezione disciplinare ha quindi chiesto fosse autorizzata dalla Camera di appartenenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Alla luce di tali considerazioni, correttamente, e nell\u0026#8217;esercizio delle proprie attribuzioni, la Sezione disciplinare ha chiesto alla Camera di pronunciarsi sulla possibilit\u0026#224; di utilizzare quelle captazioni ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, deve ritenersi sussistente la menomazione delle attribuzioni lamentata dalla ricorrente Sezione disciplinare del CSM, derivante dall\u0026#8217;interferenza sull\u0026#8217;esercizio del potere disciplinare ad essa attribuito dall\u0026#8217;art. 105 Cost. del non corretto esercizio del potere della Camera dei deputati previsto dall\u0026#8217;art. 6, comma 2, della citata legge, in attuazione dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, infatti, mediante l\u0026#8217;adozione della deliberazione impugnata, ha esercitato s\u0026#236; attribuzioni ad essa in astratto spettanti, ma, in concreto, travalicandone i limiti per il fatto di avere qualificato come \u0026#8220;indirette\u0026#8221; le captazioni riguardanti l\u0026#8217;on. Ferri e di avere in tal modo ritenuto l\u0026#8217;insussistenza delle condizioni per l\u0026#8217;autorizzazione richiesta, tanto pi\u0026#249; che la delibera impugnata non si confronta adeguatamente con la circostanza che alla Sezione disciplinare non poteva (e non pu\u0026#242;) imputarsi di non aver richiesto l\u0026#8217;autorizzazione preventiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003, essendo tale richiesta demandata unicamente all\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente nel giudizio penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Tuttavia, una volta escluso, per le ragioni suesposte, che le intercettazioni per le quali \u0026#232; stata richiesta l\u0026#8217;autorizzazione fossero inutilizzabili perch\u0026#233; effettuate in violazione dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003, la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l\u0026#8217;utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento \u0026#232; condizionata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, l\u0026#8217;ulteriore esercizio del potere di autorizzazione dovr\u0026#224; conformarsi al canone di leale collaborazione istituzionale, che si svolge \u0026#171;in base ai paradigmi e alle regole della correttezza nei rapporti reciproci e del rispetto dell\u0026#8217;altrui autonomia\u0026#187; (sentenza n. 379 del 1992), canone al quale i poteri in conflitto si sono d\u0026#8217;altronde finora attenuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; In conclusione, il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti della Camera dei deputati deve essere risolto con la statuizione che non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all\u0026#8217;autorizzazione successiva all\u0026#8217;utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nel presupposto che esse fossero state acquisite, nel diverso procedimento penale R.G. n. 6652/18, in assenza dell\u0026#8217;autorizzazione preventiva di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;effetto, deve essere annullata la deliberazione assunta dalla Camera dei deputati in data 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all\u0026#8217;autorizzazione successiva all\u0026#8217;utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nell\u0026#8217;ambito del procedimento disciplinare R.G. n. 93/2019, sul presupposto che le stesse fossero state acquisite, nel diverso procedimento penale R.G. n. 6652/18, in assenza dell\u0026#8217;autorizzazione preventiva di cui all\u0026#8217;art. 4 della stessa legge n. 140 del 2003;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003eannulla\u003c/em\u003e, per l\u0026#8217;effetto, la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 4 aprile 2023\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto \u003c/em\u003eche \u0026#232; intervenuto nel giudizio il dott. Cosimo Maria Ferri, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero il proprio intervento, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; o per il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l\u0027intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando l\u0027oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0027esito dello stesso (sentenza n. 230 del 2017 e ordinanza n. 269 del 2019), come tipicamente avviene quando l\u0027interveniente sia parte di un giudizio comune - e in particolare del giudizio comune che ha originato il conflitto - i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare (sentenza n. 169 del 2018, n. 259 del 2019, n. 107 del 2015, n. 221 e n. 224 del 2014): ipotesi nella quale gli interessi dell\u0027interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale ipotesi ricorre nella specie, essendo il dott. Ferri parte - in veste di incolpato - del giudizio disciplinare nel cui ambito \u0026#232; stato sollevato l\u0027odierno conflitto e sul cui esito la pronuncia di questa Corte \u0026#232; suscettibile di influire, stante il rilievo che - per affermazione della stessa ricorrente - le intercettazioni della cui legittimit\u0026#224; e utilizzabilit\u0026#224; si discute assumono quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di incolpazione;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, alla luce di tali considerazioni, l\u0027intervento del dott. Cosimo Maria Ferri \u0026#232;, dunque, ammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile l\u0027intervento del dott. Cosimo Maria Ferri.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Silvana Sciarra, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230720134832.pdf","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati di diniego, ai sensi dell\u0027art. 68, terzo comma, Costituzione, dell\u0027autorizzazione richiesta, ex art. 6, c. 2, della legge n. 140 del 2003, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura all\u0027utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45655","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Condizioni - Necessaria efficacia del giudizio costituzionale su quello in cui l\u0027interveniente è parte, tale da incidere sui suoi interessi. (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Questa regola, tuttavia, non opera quando l’interveniente sia parte di un giudizio, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte sia suscettibile di condizionare. In caso contrario, infatti, gli interessi dell’interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 259/2019 - mass. 40885; S. 169/2018 - mass. 40140; S. 107/2015 - mass. 38406\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile l’intervento dell’on. Cosimo Maria Ferri nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato tra la sez. disciplinare del CSM e la Camera dei deputati, in quanto parte del giudizio disciplinare nel cui ambito è stato promosso il ricorso per conflitto e sul cui esito la pronuncia costituzionale è suscettibile di influire, tenuto conto che le intercettazioni, della cui utilizzabilità si discute, rilevano direttamente quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di incolpazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45656","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"12/01/2022","data_nir":"2022-01-12","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"(doc. IV, n. 10-A)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45656","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Sezione disciplinare del CSM - Organo competente a dichiarare in via definitiva e in posizione di indipendenza, la volontà del potere cui appartiene - Legittimazione. (Classif. 114003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDeve essere riconosciuta la legittimazione della Sez. disciplinare del CSM a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché essa, nell’ambito del giudizio disciplinare nei confronti di magistrati, è organo competente a dichiarare, in via definitiva e in posizione di indipendenza, la volontà del potere cui appartiene. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 530/2000 - mass. 25886\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45657","numero_massima_precedente":"45655","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45657","titoletto":"Parlamento - Immunità parlamentari - Misure a difesa dell\u0027indipendenza decisionale delle Camere - Tutela strumentale e indiretta a favore delle persone investite della funzione. (Classif. 172005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa natura delle immunità parlamentari è di essere volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 38/2019 - mass. 42192; O. 129/2020 - mass. 43535\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45658","numero_massima_precedente":"45656","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45658","titoletto":"Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati di diniego, ai sensi dell\u0027art. 68, terzo comma, Cost., dell\u0027autorizzazione richiesta dalla Sezione disciplinare del CSM all\u0027utilizzo di captazioni informatiche occasionali nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare - Ricorso per confitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Non spettanza, nei sensi di cui in motivazione, del potere della Camera dei deputati di deliberare il diniego all\u0027autorizzazione successiva all\u0027utilizzo di captazioni informatiche indicate - Necessità di una nuova valutazione conforme al canone di leale collaborazione istituzionale - Conseguente annullamento della delibera che ha negato l\u0027autorizzazione. (Classif. 172005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato, nei sensi di cui in motivazione, che non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all’autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla Sez. disciplinare del CSM, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, nell’ambito del procedimento disciplinare a suo carico, sul presupposto che le stesse fossero state acquisite in diverso procedimento penale in assenza dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4 della medesima legge; ed è annullata, per l’effetto, la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2022. Le circostanze sulla base delle quali la Camera dei deputati ha negato l’autorizzazione richiesta dalla Sez. disciplinare del CSM – valutate in modo complessivo e non atomistico, tenuto conto dell’intento perseguito da parte dell’autorità procedente – non sono tali da evidenziare che l’attività di captazione fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell’on. Ferri, sia perché quest’ultimo non è mai stato attinto da indizi di reità, sia perché non ricorrono i presupposti necessari a far ritenere che gli atti di indagine siano univocamente rivolti anche a captare le comunicazioni cui ha preso parte l’on. Ferri. Inoltre, per quanto le prerogative del parlamentare non possono risentire di un ascolto tardivo del materiale intercettato, si deve ritenere non univoca la dimostrazione dell’attuazione di una strategia elusiva in danno dell’on. Ferri da parte degli organi inquirenti. La richiesta di autorizzazione avanzata dalla ricorrente richiede pertanto una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l’utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2023. L’ulteriore esercizio del potere di autorizzazione dovrà conformarsi al canone di leale collaborazione istituzionale, che si svolge in base ai paradigmi e alle regole della correttezza nei rapporti reciproci e del rispetto dell’altrui autonomia. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 379/1992 - mass. 18809\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45657","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"12/01/2022","data_nir":"2022-01-12","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"(doc. IV, n. 10-A)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43019","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 157/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2297","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43025","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 157/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2364","note_abstract":"all. ord. 4 aprile 2023, s.n.","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43397","autore":"AA.VV. (Forum Gruppo di Pisa)","titolo":"Le intercettazioni nella più recente giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43396_2023_157.pdf","nome_file_fisico":"227-2003+altre_Forum GruppodiPisa-intercettazioni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44071","autore":"Bissaro S.","titolo":"L’incerto \u0027discrimen\u0027 tra intercettazioni “indirette” e “casuali” alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44070_2023_157.pdf","nome_file_fisico":"157_2023+1_Bissaro.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44936","autore":"Buccino S.","titolo":"Le immunità parlamentari alla luce della recente casistica: privilegio corporativo o status funzionale?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Politica del diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"469","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44217","autore":"Campigli V.","titolo":"Le intercettazioni e il sequestro di corrispondenza dei parlamentari: per evitare che la prerogativa si trasformi in privilegio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43404","autore":"Curreri S.","titolo":"La Consulta sui casi Renzi e Ferri: un passo avanti sull’art. 15 Cost. e uno indietro sull’art. 68, comma 3, Cost.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"887","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44372","autore":"Davola A.","titolo":"Intercettazioni “indirette” e “casuali” nella sentenza n. 157 del 2023: un cambio di prospettiva nella giurisprudenza della Corte costituzionale? Nota a Corte cost., sentenza n. 157 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44371_2023_157.pdf","nome_file_fisico":"157_2023_Davola.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44216","autore":"Ferri G.","titolo":"Intercettazioni indirette del parlamentare-magistrato e loro utilizzo nel giudizio davanti alla Sezione disciplinare del C.S.M.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45840","autore":"Ferri G.","titolo":"La giurisprudenza costituzionale sulle intercettazioni dei parlamentari (a proposito di due casi recenti)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Lo Stato : rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"23","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"249","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43199","autore":"Furno E.","titolo":"Libertà di comunicazione e diritto alla riservatezza del parlamentare nelle sentenze nn. 157 e 170 del 2023 della Corte costituzionale in tema di intercettazioni","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"25","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43199_2023_157.pdf","nome_file_fisico":"157 e 170-2023_Furno.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44766","autore":"Girelli F.","titolo":"Immunità parlamentari ed evoluzione tecnologica","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44046","autore":"Longhi L.","titolo":"Libertà delle comunicazioni del parlamentare e intercettazioni: ancora confusione sotto il cielo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44045_2023_157.pdf","nome_file_fisico":"227+2_2023_Longhi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45342","autore":"Orlando G.","titolo":"Il \"caso Ferri\". 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