GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2021/159

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:159
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 3.240104
    "namelookup_time" => 0.000429
    "connect_time" => 0.225595
    "pretransfer_time" => 2.27698
    "size_download" => 14717.0
    "speed_download" => 4542.0
    "starttransfer_time" => 3.239521
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 43522
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 2276867
    "connect_time_us" => 225595
    "namelookup_time_us" => 429
    "pretransfer_time_us" => 2276980
    "starttransfer_time_us" => 3239521
    "total_time_us" => 3240104
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770773469.3715
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:159"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:159 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Wed, 11 Feb 2026 01:31:12 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Wed, 11 Feb 2026 01:31:12 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2021","numero":"159","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"CORAGGIO","redattore":"AMOROSO","relatore":"AMOROSO","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"23/06/2021","data_decisione":"24/06/2021","data_deposito":"20/07/2021","pubbl_gazz_uff":"21/07/2021","num_gazz_uff":"29","norme":"Art. 213, c. 8°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).","atti_registro":"ord. 187/2020","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 159\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano           AMATO, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Maria Rosaria     SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Brindisi nel procedimento vertente tra S. T. e la Prefettura di Brindisi con ordinanza del 4 dicembre 2019, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza depositata il 4 dicembre 2019 (reg. ord. n. 187 del 2020), il Giudice di pace di Brindisi ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo riferisce che, in data 21 maggio 2019, i Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco contestavano a S. T. la circolazione abusiva del veicolo di sua propriet\u0026#224;, sottoposto a sequestro il 20 maggio 2019, per violazione dell\u0026#8217;art. 193, comma 2, cod. strada e del quale il proprietario era stato nominato custode;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in data 29 luglio 2019, il Prefetto di Brindisi contestava a S. T. la violazione dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada, disponendo la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ci\u0026#242; premesso, il rimettente afferma che la disposizione censurata, nel prevedere, per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la perdita della propriet\u0026#224; dello stesso e la revoca della patente, reca un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il giudice a quo, la confisca, la quale trova causa nel mancato pagamento dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria, \u0026#171;sembra gi\u0026#224; sufficientemente punitiva, senza doversi anche aggiungere la revoca del titolo di guida (patente)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, ad avviso del rimettente, \u0026#171;la sanzione accessoria attiene ad un\u0026#8217;afflizione personale che nulla ha a che vedere con l\u0026#8217;abuso del titolo di guida di cui al provvedimento prefettizio, perch\u0026#233; astrattamente legata alla violazione degli obblighi della custodia e non all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di conduzione del veicolo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per tali ragioni, il giudice a quo ha proceduto a sospendere l\u0026#8217;efficacia esecutiva dell\u0026#8217;ordinanza impugnata e ha disposto l\u0026#8217;immediata restituzione della patente di guida a S. T., sollevando la questione nei termini indicati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto del 27 gennaio 2021, \u0026#232; intervenuto nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la difesa statale osserva che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; assolutamente carente in punto di motivazione circa il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., essendosi il giudice a quo limitato a denunciare l\u0026#8217;eccessiva afflittivit\u0026#224; della sanzione comminata dalla disposizione censurata senza l\u0026#8217;indicazione di un tertium comparationis alla stregua del quale individuare profili di disparit\u0026#224; di trattamento, o di irragionevolezza della scelta legislativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, sempre secondo la difesa statale, il rimettente ha chiesto a questa Corte di sindacare una scelta sanzionatoria appartenente alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Giudice di pace di Brindisi ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in aggiunta alla confisca del veicolo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo, essendo la sanzione della confisca \u0026#171;gi\u0026#224; sufficientemente punitiva\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione \u0026#232; manifestamente inammissibile per plurimi motivi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, anzitutto, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non contiene una adeguata descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e neanche illustra, in particolare, le circostanze per le quali sarebbe stata comminata, in aggiunta alla sanzione della revoca della patente, la confisca dell\u0026#8217;autovettura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale carenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, impedendo di verificare l\u0026#8217;effettiva rilevanza della questione sollevata, \u0026#232; causa di manifesta inammissibilit\u0026#224; della stessa (ex plurimis, ordinanze n. 92 del 2019, n. 191, n. 85 e n. 64 del 2018);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; carente anche in punto di non manifesta infondatezza della questione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, quanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., il giudice a quo si \u0026#232; limitato a dedurre che la revoca della patente, aggiungendosi alla sanzione della confisca, appare eccessivamente afflittiva, non trovando alcun nesso con la violazione degli obblighi di custodia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la giurisprudenza di questa Corte richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri siano invocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione proposta (ex multis, ordinanze n. 261 del 2012, n. 180 e n. 31 del 2011);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, nel richiedere a questa Corte un intervento che modifichi il trattamento sanzionatorio accessorio dell\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada, non chiarisce neppure se si invochi senz\u0026#8217;altro la eliminazione della sanzione accessoria della revoca della patente ovvero se si intenda eliminare l\u0026#8217;automatismo della sua applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Brindisi, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Circolazione stradale - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Previsione che, in caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44115","titoletto":"Circolazione stradale - Circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro - Sanzione accessoria della revoca della patente di guida in aggiunta alla confisca del veicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo - Carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione - Incertezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata manifestamente inammissibile - per carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza e incertezza del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Brindisi, in riferimento all\u0027art. 3 Cost., dell\u0027art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede, per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in aggiunta alla confisca del veicolo. L\u0027ordinanza di rimessione non contiene una adeguata descrizione dei fatti oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e neanche illustra, in particolare, le circostanze per le quali sarebbe stata comminata, in aggiunta alla sanzione della revoca della patente, la confisca dell\u0027autovettura, in tal modo impedendo di verificare l\u0027effettiva rilevanza della questione. La motivazione dell\u0027ordinanza di rimessione è carente anche in punto di non manifesta infondatezza della questione e, nel richiedere un intervento che modifichi il trattamento sanzionatorio accessorio dell\u0027illecito amministrativo di cui alla disposizione censurata, non chiarisce neppure se si invochi senz\u0027altro la eliminazione della sanzione accessoria della revoca della patente ovvero se si intenda eliminare l\u0027automatismo della sua applicazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, la carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, impedendo di verificare l\u0027effettiva rilevanza della questione sollevata, è causa di manifesta inammissibilità della stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 92 del 2019, n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eLa giurisprudenza costituzionale richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri siano invocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità della questione proposta. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 261 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 31 del 2011\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"213","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]