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M., con ordinanza del 7 luglio 2022, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di C.G. M., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2023 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Riccardo Magarelli per C.G. M. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 7 luglio 2022, il Tribunale ordinario di Torino, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede \u0026#171;il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 c.p. sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, numero 3 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della medesima disposizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente procede nei confronti di C.G. M., imputata di tentata rapina pluriaggravata, per avere compiuto, in data 14 febbraio 2022, atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di beni e denaro del proprio partner M. N., all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;abitazione di quest\u0026#8217;ultimo e brandendo un coltello contro di lui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;istruttoria dibattimentale, ritiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che la condotta tenuta dall\u0026#8217;interessata integri effettivamente un tentativo di rapina, aggravata dall\u0026#8217;uso di un\u0026#8217;arma (art. 628, terzo comma, numero 1, cod. pen.) e della commissione del fatto in luogo di privata dimora (art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. pen.). Non rileverebbe che la stessa imputata dimorasse nell\u0026#8217;abitazione, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), cod. pen. \u0026#171;prevede l\u0026#8217;aggravio di pena evocando il luogo ove \u0026#232; avvenuta la rapina (tentata o consumata) e non le modalit\u0026#224; clandestine o le ragioni illegittime per cui il rapinatore si trovava all\u0026#8217;interno di un luogo di privata dimora\u0026#187;; sicch\u0026#233; la rapina potrebbe avvenire addirittura nella dimora del rapinatore (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 luglio-2 settembre 2021, n. 32781).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla perizia medico-legale disposta in giudizio sarebbe peraltro emerso che C.G. M. soffre di un disturbo schizoaffettivo \u0026#8211; connesso anche all\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti \u0026#8211; con sintomi psicotici di tipo delirante e di alterazione dell\u0026#8217;umore di tipo prevalentemente disforico; valutazione, questa, fondata tra l\u0026#8217;altro sulla consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio espletata in sede civile nel procedimento volto alla nomina di un amministratore di sostegno. In ragione di tale condizione patologica, la capacit\u0026#224; di intendere e di volere dell\u0026#8217;imputata al momento del fatto dovrebbe ritenersi grandemente scemata, s\u0026#236; da giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi dovrebbero altres\u0026#236; applicare in favore di C.G. M. le circostanze attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale, della \u0026#171;complicata situazione sociale dell\u0026#8217;imputata\u0026#187; e della \u0026#171;necessit\u0026#224; di giungere ad una commisurazione della pena coerente con le esigenze di risocializzazione costituzionalmente connesse all\u0026#8217;irrogazione della sanzione penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il Tribunale osserva che l\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), cod. pen. \u0026#232; sottratta all\u0026#8217;ordinario giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in forza dell\u0026#8217;ultimo comma della disposizione, secondo cui \u0026#171;[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall\u0026#8217;articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette aggravanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, le circostanze attenuanti di cui agli artt. 89 e 62-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. potrebbero incidere sulla determinazione della sanzione da infliggere \u0026#171;solo dopo che la pena base \u0026#232; stata inasprita per effetto dell\u0026#8217;aggravante c.d. privilegiata\u0026#187;. N\u0026#233; sarebbe possibile una diversa interpretazione dell\u0026#8217;art. 628, ultimo comma, cod. pen., stante il tenore letterale della disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama ampi stralci della sentenza n. 73 del 2020 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen. Rammenta il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e come tale divieto sia stato ritenuto contrario sia al principio di proporzionalit\u0026#224; della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.) \u0026#8211; che esige che quest\u0026#8217;ultima sia calibrata tanto all\u0026#8217;offensivit\u0026#224; del fatto di reato, quanto al suo disvalore soggettivo \u0026#8211; sia al principio di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale (art. 27, primo comma, Cost.) \u0026#8211; che impone di tenere conto, nella commisurazione della sanzione, del grado di rimproverabilit\u0026#224; soggettiva che connota ciascun fatto di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI principi espressi nella citata pronuncia, poi ripresi nella sentenza di questa Corte n. 55 del 2021, sarebbero applicabili anche al caso di specie, pur a fronte della diversit\u0026#224; tra il meccanismo previsto dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. \u0026#8211; che comportava l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, per la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di esplicare effetto, se non in termini di \u0026#8220;neutralizzazione\u0026#8221; della recidiva reiterata \u0026#8211; e quello contemplato dall\u0026#8217;art. 628, ultimo comma, cod. pen., ove invece \u0026#171;l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 c.p. pu\u0026#242; concretamente esplicare effetto, sebbene partendo da una dimensione sanzionatoria che \u0026#232; aggravata \u0026#8220;a monte\u0026#8221; dalla concorrenza delle circostanze privilegiate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rammenta altres\u0026#236; che questa Corte, nella sentenza n. 117 del 2021, ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che censuravano l\u0026#8217;analogo meccanismo di privilegio dell\u0026#8217;incidenza di determinate circostanze aggravanti, previsto dall\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene tuttavia che le argomentazioni espresse nella sentenza n. 73 del 2020 con riferimento alla diminuente del vizio parziale di mente \u0026#171;conservino la loro valenza\u0026#187; anche nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, atteso che detta pronuncia avrebbe individuato la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen. nell\u0026#8217;esigenza di valorizzare la condizione di minor rimproverabilit\u0026#224; del seminfermo di mente; condizione cui dovrebbe corrispondere l\u0026#8217;irrogazione di una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parit\u0026#224; di disvalore del fatto in assenza di tale stato, in ossequio ai principi di proporzionalit\u0026#224; e individualizzazione della pena, desumibili dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, tali principi sarebbero vulnerati dal meccanismo previsto dall\u0026#8217;art. 628, ultimo comma, cod. pen., atteso che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; \u0026#171;[s]i verrebbero a parificare situazioni diverse (l\u0026#8217;autore di reato che abbia agito in condizioni di normalit\u0026#224; psichica vs. l\u0026#8217;autore di reato affetto da vizio parziale di mente), con potenziale contrasto con il dettato dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; \u0026#171;[s]i verrebbe a determinare un inasprimento del regime sanzionatorio, tale da potere comportare l\u0026#8217;applicazione di pene potenzialmente sproporzionate rispetto al grado di colpevolezza dell\u0026#8217;imputato (con potenziale contrasto [\u0026#8230;] rispetto al principio di proporzionalit\u0026#224; della risposta sanzionatoria discendente dagli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; \u0026#171;[s]i verrebbe a misconoscere \u0026#8211; o quantomeno fortemente sottovalutare \u0026#8211; la valenza della diminuita rimproverabilit\u0026#224; soggettiva dell\u0026#8217;autore di reato semi-imputabile, con sacrificio del principio di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale discendente dall\u0026#8217;art. 27, comma 1, della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il censurato art. 628, ultimo comma, cod. pen. sarebbe infine affetto da intrinseca irragionevolezza, in quanto il meccanismo ivi previsto non opererebbe \u0026#8211; con ritorno all\u0026#8217;ordinario giudizio di bilanciamento \u0026#8211; nel caso in cui con le aggravanti \u0026#8220;privilegiate\u0026#8221; concorra la circostanza attenuante della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen.; ossia una diminuente parimenti fondata sul minor grado di rimproverabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;autore di reato, di applicazione obbligatoria (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 20 ottobre 2020-16 marzo 2021, n. 10134; sezione terza penale, sentenze 7 aprile-28 luglio 2015, n. 33004 e 11 ottobre-15 novembre 2007, n. 42105), che \u0026#232; collocata nello stesso Capo I del Titolo IV del Libro I del codice penale ove ha sede l\u0026#8217;art. 89 cod. pen., e che comporta una identica diminuzione di pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl mantenimento della piena operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinario giudizio di bilanciamento in presenza dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen. sarebbe frutto di un emendamento (16.1) proposto al disegno di legge AC 2180 \u0026#8211; poi esitato nella legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha introdotto il censurato quinto comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. \u0026#8211;, in sede di esame in Commissione referente, nella seduta del 28 aprile 2009, le cui ragioni non sarebbero tuttavia state esplicitate n\u0026#233; nella proposta, n\u0026#233; nella relazione svolta in assemblea nella seduta del 30 aprile 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conseguenza di tale assetto, l\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. consentirebbe l\u0026#8217;ordinario giudizio di bilanciamento delle aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), 3\u003cem\u003e-ter\u003c/em\u003e) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e),\u003cem\u003e \u003c/em\u003econ l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen. \u0026#8211; ossia una diminuente fondata sulla minor rimproverabilit\u0026#224; soggettiva dell\u0026#8217;autore di reato \u0026#8211; ma non, irragionevolmente, con l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen. \u0026#171;per molti versi analoga\u0026#187;. Tale attenuante sarebbe dunque \u0026#171;destinata a soccombere (ed operare solo dopo l\u0026#8217;inasprimento di pena determinato dalle aggravanti privilegiate)\u0026#187;, \u0026#171;in frizione\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, contenuto nell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. avrebbe chiarito che deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell\u0026#8217;ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio (sono citate le sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, non sarebbe irragionevole la scelta legislativa espressa dal censurato art. 628, ultimo comma, cod. pen., di considerare circostanza aggravante privilegiata la commissione della rapina nei luoghi di cui all\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e. Questa stessa Corte avrebbe infatti sottolineato la particolare offensivit\u0026#224; della condotta posta in essere in tali luoghi, che offende l\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; del domicilio, protetta dall\u0026#8217;art. 14 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sentenza n. 216 del 2019 avrebbe infatti escluso l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del divieto di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena per il furto di cui all\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., sul rilievo che tale reato, a differenza del furto con strappo, \u0026#232; \u0026#171;destinato a trasmodare non gi\u0026#224; in rapina semplice, bens\u0026#236; in rapina aggravata \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), cod. pen., titolo, quest\u0026#8217;ultimo, per il quale la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#232; preclusa in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;inclusione nell\u0026#8217;elenco dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;)\u0026#187;; e in ragione della \u0026#171;particolare gravit\u0026#224; del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un\u0026#8217;abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosit\u0026#224; soggettiva manifestata dall\u0026#8217;autore di un simile reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali considerazioni sarebbero trasponibili alla disposizione ora censurata, sicch\u0026#233; \u0026#171;la differenza di trattamento e il privilegio \u0026#8211; in punto di non applicabilit\u0026#224; del giudizio di equivalenza o prevalenza con attenuati comuni \u0026#8211; dell\u0026#8217;aggravante [di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), cod. pen.] non sembra[no] trasmodare nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio atteso che l\u0026#8217;offensivit\u0026#224; patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell\u0026#8217;aggancio con l\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; del domicilio assicurata dall\u0026#8217;art. 14 Cost., domicilio inteso come \u0026#8220;proiezione spaziale della persona\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il meccanismo derogatorio previsto dal censurato art. 628, ultimo comma, cod. pen. non impedirebbe poi al giudice un\u0026#8217;individualizzazione della risposta sanzionatoria, non traducendosi \u0026#8211; diversamente dal congegno di cui all\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. \u0026#8211; nell\u0026#8217;assoluta neutralizzazione delle circostanze attenuanti nel giudizio di commisurazione della pena. E invero, \u0026#171;pur essendo precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza delle attenuanti, \u0026#232; previsto che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate \u0026#8220;sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti\u0026#8221;\u0026#187;. Il che escluderebbe la sussistenza dei \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e costituzionali evocati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Non sussisterebbe, infine, alcuna irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, quanto alla possibilit\u0026#224; di sottrarre al meccanismo di cui all\u0026#8217;art. 628, ultimo comma, cod. pen. l\u0026#8217;attenuante della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen., ma non quella del vizio parziale di mente di cui all\u0026#8217;art. 89, essendo le due situazioni tra loro disomogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio C.G. M., personalmente e con l\u0026#8217;assistenza del proprio amministratore di sostegno C. P., ripercorrendo adesivamente le argomentazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Torino.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Torino, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede \u0026#171;il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 c.p. sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, numero 3 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della medesima disposizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata recita: \u0026#171;[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall\u0026#8217;articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette aggravanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente si duole del divieto per il giudice di considerare equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen. \u0026#8211; che viene specificamente in considerazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; rispetto alla circostanza aggravante speciale, applicabile al delitto di rapina, di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), cod. pen.; aggravante che consiste nell\u0026#8217;avere il soggetto agente commesso il fatto in uno dei luoghi indicati dall\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (e cio\u0026#232; in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il rimettente articola tre censure:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; in primo luogo, la disciplina in questione parificherebbe indebitamente, sul piano sanzionatorio, fatti connotati da differente gravit\u0026#224; dal punto di vista soggettivo (art. 3 Cost.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; in secondo luogo, essa determinerebbe l\u0026#8217;irrogazione di pene sproporzionate rispetto al grado di colpevolezza dell\u0026#8217;imputato e, per la medesima ragione, non rispettose nemmeno del principio di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale (artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; infine, essa risulterebbe intrinsecamente irragionevole, e pertanto in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; non vi sarebbe alcuna ragione per distinguere il trattamento dell\u0026#8217;attenuante del vizio parziale di mente da quello riservato dal legislatore all\u0026#8217;attenuante della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen. \u0026#8211; ritenuta dal rimettente \u0026#171;per molti versi analoga\u0026#187; a quella di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen. \u0026#8211; che la disposizione censurata espressamente eccettua dal divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ben guardare, peraltro, la terza censura lamenta non tanto l\u0026#8217;intrinseca irragionevolezza della disposizione, quanto l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento da essa creata tra due circostanze attenuanti: l\u0026#8217;una \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 98 cod. pen. \u0026#8211; espressamente sottratta dal legislatore al divieto di equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti elencate dall\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen.; l\u0026#8217;altra \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 89 cod. pen. \u0026#8211; irragionevolmente ricompresa in tale divieto, nonostante l\u0026#8217;allegata identit\u0026#224; di \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e. L\u0026#8217;art. 98 cod. pen. \u0026#232; dunque qui invocato, in effetti, come \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e di un giudizio triadico di irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra due situazioni ritenute analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le prime due censure, che si prestano ad essere affrontate congiuntamente, non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il rimettente cita estesamente, nella propria ordinanza di rimessione, la sentenza n. 73 del 2020 di questa Corte, con la quale era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabiliva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen. rispetto all\u0026#8217;aggravante della recidiva reiterata di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quell\u0026#8217;occasione, si era rimarcato (punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) che \u0026#171;il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena rispetto alla gravit\u0026#224; del reato, da tempo affermato da questa Corte sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. [\u0026#8230;] esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensivit\u0026#224; del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo [\u0026#8230;]. E il \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volont\u0026#224; criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell\u0026#8217;autore, rendendolo pi\u0026#249; o meno rimproverabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Tra tali fattori\u0026#187; \u0026#8211; proseguiva la sentenza \u0026#8211; \u0026#171;si colloca, in posizione eminente, proprio la presenza di patologie o disturbi significativi della personalit\u0026#224; (cos\u0026#236; come definiti da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163), come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacit\u0026#224; di intendere e di volere dell\u0026#8217;autore del reato. In tali ipotesi, l\u0026#8217;autore pu\u0026#242; s\u0026#236; essere punito per aver commesso un reato che avrebbe pur sempre potuto \u0026#8211; secondo la valutazione dell\u0026#8217;ordinamento \u0026#8211; evitare, attraverso un maggiore sforzo della volont\u0026#224;; ma al tempo stesso merita una punizione meno severa rispetto a quella applicabile nei confronti di chi si sia determinato a compiere una condotta identica, in condizioni di normalit\u0026#224; psichica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233;, concludeva la sentenza, \u0026#171;il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige [\u0026#8230;] in via generale, che al minor grado di rimproverabilit\u0026#224; soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parit\u0026#224; di disvalore oggettivo del fatto\u0026#187;. E ci\u0026#242;, come gi\u0026#224; osservato dalla precedente sentenza n. 222 del 2018 (punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e), \u0026#171;in modo da assicurare altres\u0026#236; che la pena appaia una risposta \u0026#8211; oltre che non sproporzionata \u0026#8211; il pi\u0026#249; possibile \u0026#8220;individualizzata\u0026#8221;, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di \u0026#8220;personalit\u0026#224;\u0026#8221; della responsabilit\u0026#224; penale di cui all\u0026#8217;art. 27, primo comma, Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel riaffermare tali principi (come gi\u0026#224; nelle sentenze n. 55 del 2021, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 197 del 2023, punto 5.2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), questa Corte deve tuttavia rilevare \u0026#8211; conformemente a quanto osservato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; che il divieto previsto dalla disposizione oggi censurata differisce in modo essenziale rispetto a quello esaminato nella sentenza n. 73 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. \u0026#8211; che era stato oggetto di quella sentenza \u0026#8211; stabiliva il divieto di applicare le diminuzioni di pena connesse al riconoscimento di circostanze attenuanti, tra cui quella relativa al vizio parziale di mente di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen., in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata. La disposizione ora censurata, invece, preclude al giudice l\u0026#8217;ordinario giudizio di bilanciamento tra le circostanze ivi specificamente elencate \u0026#8211; tra cui quella, che viene in considerazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, prevista dall\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), cod. pen. \u0026#8211; e qualsiasi circostanza attenuante, con la sola esclusione di quella prevista all\u0026#8217;art. 98 cod. pen.; ma prevede, al tempo stesso, che il giudice effettui la relativa diminuzione sulla pena risultante dall\u0026#8217;applicazione delle aggravanti cos\u0026#236; \u0026#8220;blindate\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale meccanismo di calcolo nella sostanza riproduce quello che \u0026#232; stato in vigore per tutte le circostanze a effetto speciale e per quelle inerenti alla persona del colpevole sino alla riforma dell\u0026#8217;art. 69 cod. pen. ad opera dell\u0026#8217;art. 6 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220; meccanismo successivamente ripreso da numerose disposizioni relative a singole circostanze aggravanti, che il legislatore ha inteso cos\u0026#236; sottrarre a possibili esiti di soccombenza o anche solo di equivalenza con attenuanti concorrenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Questa Corte ha, sinora, sempre escluso che un simile meccanismo sia, di per s\u0026#233;, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; in proposito osservato che \u0026#171;quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica, ben pu\u0026#242; il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l\u0026#8217;aggravamento di pena di particolari circostanze\u0026#187;, dal momento che, \u0026#171;[c]ome gi\u0026#224; evidenziato (sentenza n. 251 del 2012), \u0026#8220;[d]eroghe al bilanciamento [\u0026#8230;] sono possibili e rientrano nell\u0026#8217;ambito delle scelte del legislatore\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 88 del 2019, punto 13 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, con riferimento al meccanismo di computo delle circostanze di cui all\u0026#8217;art. 590-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. pen.; analogamente, sentenza n. 117 del 2021, punto 9.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, in relazione a quello di cui all\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDecisiva nell\u0026#8217;orientare la valutazione della Corte in simili ipotesi \u0026#232; stata la considerazione che il meccanismo di calcolo degli aggravamenti e diminuzioni di pena connessi all\u0026#8217;applicazione di circostanze di segno opposto produce s\u0026#236;, nella generalit\u0026#224; dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, conformemente del resto alle intenzioni del legislatore; ma non esclude affatto che il giudice applichi in concreto la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena gi\u0026#224; aumentata per effetto del riconoscimento dell\u0026#8217;aggravante cosiddetta \u0026#8220;blindata\u0026#8221; .\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; La predetta considerazione vale, anche nel caso ora all\u0026#8217;esame, a escludere la fondatezza della censura, formulata con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., di irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente, e segnatamente del fatto commesso da persona in condizioni di normalit\u0026#224; psichica, da un lato, e da persona affetta da vizio parziale di mente, dall\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla disposizione censurata non discende, infatti, una totale \u0026#8220;neutralizzazione\u0026#8221; della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, che il giudice dovr\u0026#224; comunque prendere in considerazione ai fini della commisurazione della sanzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; N\u0026#233; \u0026#232; fondata la doglianza relativa alla violazione dei principi di proporzionalit\u0026#224; e personalit\u0026#224; della pena, riconducibili agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, invero, pi\u0026#249; volte sottolineato la problematicit\u0026#224; dei livelli sanzionatori stabiliti in via generale dal legislatore per taluni delitti contro il patrimonio, per i quali sono previsti minimi e massimi edittali di livello analogo, e spesso ben pi\u0026#249; elevato, di quelli contemplati per delitti che offendono in modo grave beni di carattere personale, come l\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica o la libert\u0026#224; sessuale (sentenza n. 190 del 2020, punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; pi\u0026#249; recentemente, con specifico riferimento ai livelli sanzionatori previsti per il furto semplice e aggravato, sentenza n. 259 del 2021, con un\u0026#8217;ampia ricapitolazione \u0026#8211; al punto 4 e seguenti del \u003cem\u003eConsiderato in diritto \u003c/em\u003e\u0026#8211; delle reiterate perplessit\u0026#224; espresse da questa Corte, gi\u0026#224; a partire dai primi anni Settanta, su tali previsioni sanzionatorie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa sede, tuttavia, non \u0026#232; in discussione il generale trattamento sanzionatorio previsto per la rapina aggravata, bens\u0026#236; \u0026#8211; soltanto \u0026#8211; un asserito eccesso sanzionatorio, al metro dei principi di proporzionalit\u0026#224; e individualizzazione della pena, nella specifica ipotesi di chi commetta una rapina all\u0026#8217;interno di un domicilio, essendo affetto da vizio parziale di mente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tale specifica ipotesi, la gi\u0026#224; sottolineata applicabilit\u0026#224; della diminuzione di pena prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen. esclude che si debba ritenere violato il principio di individualizzazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE la possibilit\u0026#224; di tenere adeguatamente conto, nella commisurazione della pena, della ridotta colpevolezza dell\u0026#8217;autore discendente dal suo vizio parziale di mente rende parimenti non fondata la censura di violazione del canone costituzionale \u0026#8211; declinato nella sentenza n. 73 del 2020 cui il rimettente specialmente si richiama \u0026#8211; secondo cui la pena deve essere proporzionata non solo al disvalore oggettivo del reato, ma anche al grado di colpevolezza del suo autore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; invece fondata la censura di irragionevole disparit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 Cost., fra il trattamento riservato dalla disposizione censurata alla circostanza attenuante della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen., rispetto a quello riservato all\u0026#8217;attenuante del vizio parziale di mente di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della propria discrezionalit\u0026#224;, ha previsto una specifica eccezione alla generale operativit\u0026#224; del divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti menzionate dalla disposizione censurata, in favore soltanto della circostanza della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen. Occorre, pertanto, stabilire se sussista una \u0026#171;medesima\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003ederogandi\u003c/em\u003e\u0026#187; (da ultimo, sentenza n. 98 del 2023, punto 6.9. del \u003cem\u003eConsiderato in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e) tale da rendere contraria al principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. la mancata estensione di tale eccezione anche all\u0026#8217;attenuante, che qui viene in considerazione, del vizio parziale di mente di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Come evidenziato dal rimettente, i lavori preparatori della legge n. 94 del 2009 \u0026#8211; il cui art. 3, comma 27, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ha introdotto il censurato quinto comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. \u0026#8211; non chiariscono la ragione dell\u0026#8217;emendamento (16.1), proposto al disegno di legge AC 2180 in sede di esame delle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) riunite in sede referente della Camera nella seduta del 28 aprile 2009, al quale si deve l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen. dal divieto di prevalenza o equivalenza stabilito dalla nuova disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel silenzio dei lavori preparatori, la sottrazione della sola attenuante della minore et\u0026#224; a una disciplina a sua volta derogatoria rispetto alla regola generale di cui all\u0026#8217;art. 69 cod. pen. potrebbe in ipotesi spiegarsi in ragione dei caratteri peculiari del diritto penale minorile, affidato, con \u0026#171;scelta [\u0026#8230;] costituzionalmente vincolata\u0026#187;, a una \u0026#171;giurisdizione specializzata, i cui operatori [sono] selezionati anche sulla base della specifica competenza professionale in materia di minori, e che oper[a] secondo finalit\u0026#224; e sulla base di regole differenti da quelle che caratterizzano la giurisdizione penale ordinaria\u0026#187; (sentenza n. 2 del 2022, punto 3.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Il trattamento penitenziario per i condannati minorenni al momento del fatto si svolge, inoltre, in istituzioni distinte da quelle per gli adulti, sulla base di regole speciali oggi stabilite dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante \u0026#171;Disciplina dell\u0026#8217;esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la commisurazione della pena nei confronti dei condannati minorenni continua ad essere regolata dal codice penale, sulla base delle medesime regole generali che vigono per gli adulti, con la rilevante eccezione costituita dal divieto di applicare l\u0026#8217;ergastolo ai minori, per effetto della sentenza n. 168 del 1994 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE allora, dal momento che lo scopo sotteso al quinto comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. ora all\u0026#8217;esame \u0026#232; evidentemente quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata \u0026#8211; ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale \u0026#8211; una pena pi\u0026#249; severa di quella cui condurrebbe, nella generalit\u0026#224; dei casi, l\u0026#8217;applicazione dello stesso art. 69 cod. pen., la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella deroga a tale disciplina in favore dei condannati minorenni non pu\u0026#242; che sottendere la valutazione, da parte del legislatore, di una pi\u0026#249; ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto gi\u0026#224; giudicato imputabile dal giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ridotta meritevolezza di pena \u0026#232;, d\u0026#8217;altronde, presunta in via generale dal legislatore nell\u0026#8217;art. 98 cod. pen., ove si dispone la diminuzione della pena sino ad un terzo in tutti i casi in cui il reato sia compiuto da una persona pur ritenuta capace di intendere e di volere, ma di et\u0026#224; compresa tra i quattordici e i diciotto anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl codice penale muove infatti dal dato di comune esperienza secondo cui i ragazzi in quella fascia di et\u0026#224;, anche laddove possiedano un grado di maturit\u0026#224; intellettiva e psicologica sufficiente a consentir loro di comprendere il disvalore del reato e di orientare conformemente la propria condotta, hanno tuttavia una personalit\u0026#224; ancora in formazione (sentenza n. 168 del 1994, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), che in linea generale ne diminuisce in misura significativa la capacit\u0026#224; di autocontrollo, quando non \u0026#8211; ancor prima \u0026#8211; la stessa capacit\u0026#224; di discernere l\u0026#8217;effettiva gravit\u0026#224; delle proprie condotte inosservanti della legge. Ci\u0026#242; rende il fatto di reato dagli stessi commesso meno rimproverabile rispetto al corrispondente fatto compiuto da un adulto; minore rimproverabilit\u0026#224; cui \u0026#8211; nella stessa valutazione del legislatore del 1930, rimasta inalterata sino ad oggi \u0026#8211; deve necessariamente corrispondere una riduzione della pena sino a un terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Una tale diminuzione della colpevolezza per il fatto di reato non pu\u0026#242;, per\u0026#242;, non essere affermata anche con riferimento a chi abbia agito trovandosi in \u0026#171;tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacit\u0026#224; di intendere e di volere\u0026#187;, come recita l\u0026#8217;art. 89 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stato di mente cui si riferisce quest\u0026#8217;ultima disposizione sottende, infatti, un\u0026#8217;anomalia psichica significativa, che comprende \u0026#8211; in base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; le vere e proprie malattie mentali, nonch\u0026#233; i disturbi della personalit\u0026#224; \u0026#171;di consistenza, intensit\u0026#224;, rilevanza e gravit\u0026#224; tali da concretamente incidere sulla capacit\u0026#224; di intendere e di volere\u0026#187;, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale; con esclusione, comunque, di mere anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalit\u0026#224; che non presentino i caratteri sopra indicati (Cass., n. 9163 del 2005), oltre che dei disturbi della coscienza e della volont\u0026#224; provocati dall\u0026#8217;abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti, in ogni ipotesi in cui tali effetti siano comunque riconducibili a una scelta rimproverabile all\u0026#8217;autore (artt. 92, 93 e 94 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;anomalia psichica cos\u0026#236; definita deve inoltre, per poter rilevare ai sensi dell\u0026#8217;art. 89 cod. pen., comportare una rilevante compromissione della capacit\u0026#224; di intendere e di volere dell\u0026#8217;agente, che deve in conseguenza risultare \u0026#8220;grandemente scemata\u0026#8221;, s\u0026#236; da determinare un \u0026#171;minore grado di discernimento circa il disvalore della propria condotta\u0026#187; e una \u0026#171;minore capacit\u0026#224; di controllo dei propri impulsi\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tale rilevante riduzione della capacit\u0026#224; di intendere e di volere dell\u0026#8217;agente \u0026#8211; cui corrisponde, come la dottrina contemporanea ampiamente riconosce, una diminuzione della colpevolezza per il fatto \u0026#8211; il codice penale, sin dal 1930, impone la riduzione della pena sino a un terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIdentica \u0026#232;, dunque, la conseguenza sulla commisurazione della sanzione che due disposizioni parallele \u0026#8211; gli artt. 89 e 98 cod. pen. \u0026#8211;, collocate nel medesimo capo del codice penale, ricollegano alle situazioni qui oggetto di raffronto; e identica appare la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edelle due diminuenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, a vari altri fini la situazione della persona inferma di mente \u0026#232; equiparata, nell\u0026#8217;ordinamento penale, a quella del minorenne. Ad esempio, l\u0026#8217;art. 112, primo comma, numero 4), cod. pen. prevede un identico aggravamento di pena a carico di chi abbia concorso con un \u0026#171;minore di anni 18 o una persona in stato di infermit\u0026#224; o di deficienza psichica\u0026#187; nella commissione di un reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; certamente significativo che la legislazione pi\u0026#249; recente \u0026#8211; nel cosiddetto \u0026#8220;Codice Rosso\u0026#8221; (legge 19 luglio 2019, n. 69, recante \u0026#171;Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere\u0026#187;) \u0026#8211; abbia confermato questa equiparazione anche sotto lo specifico profilo, che qui direttamente rileva, della sottrazione della diminuzione di pena stabilita tanto dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., quanto dall\u0026#8217;art. 98 cod. pen. al meccanismo di \u0026#8220;blindatura\u0026#8221; della circostanza aggravante consistente nell\u0026#8217;essere stato commesso l\u0026#8217;omicidio nei confronti di un familiare o di una persona legata da un rapporto affettivo (art. 577, terzo comma, cod. pen., come introdotto dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, della legge n. 69 del 2019, recentemente esaminato da questa Corte con la sentenza n. 197 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Si deve dunque ritenere che non superi lo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost. la scelta del legislatore di non estendere al condannato affetto da vizio parziale di mente la stessa regola derogatoria prevista per il condannato minorenne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta, insomma, che il legislatore abbia ritenuto di prevedere una specifica deroga all\u0026#8217;applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto dall\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. in favore dei minorenni, un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige che tale deroga si estenda anche alla posizione, del tutto analoga sotto il profilo che qui rileva, degli imputati affetti da vizio parziale di mente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a questi ultimi, anzi, le ragioni dell\u0026#8217;attenuazione di pena valgono \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e, dal momento che la notevole riduzione della capacit\u0026#224; di intendere e di volere della persona \u0026#232; in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, di solito in esito a una perizia psichiatrica disposta d\u0026#8217;ufficio; mentre nel caso del minorenne \u0026#232; lo stesso legislatore che presume in via generale la sua minore colpevolezza, una volta che ne sia accertata una maturit\u0026#224; sufficiente a fargli comprendere il disvalore del fatto e a dominare i propri impulsi \u0026#8211; e ci\u0026#242; anche nell\u0026#8217;ipotesi limite di un ragazzo alla soglia del diciottesimo anno, psichicamente del tutto maturo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione \u0026#8211; sotto i profili dell\u0026#8217;irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente e della violazione dei principi di proporzionalit\u0026#224; e personalit\u0026#224; della pena \u0026#8211;, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;11 dicembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0027art. 89 codice penale (vizio parziale di mente) sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, n. 3-bis), dell\u0027art. 628 codice penale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45906","titoletto":"Reati e pene - Proporzionalità (principio di) - Necessaria proporzione della sanzione rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato - Incidenza, quanto al profilo soggettivo, di patologie o disturbi significativi della personalità che influiscono, diminuendola, sulla rimproverabilità della condotta.\u{A0}(Classif. 210050)","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., esige che la pena sia adeguatamente calibrata al concreto contenuto di offensività del fatto di reato e al suo disvalore soggettivo, il quale dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori – quali principalmente patologie o disturbi significativi della personalità – che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 73/2020 - mass. 43274\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAl minor grado di rimproverabilità soggettiva deve corrispondere una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, in modo che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45907","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45907","titoletto":"Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulla circostanza aggravante dell\u0027avere commesso il fatto in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 628, terzo comma, numero 3-bis, cod. pen.) - Denunciata irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente e violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210033).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Torino, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. e per asserita irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato di differente disvalore e violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena – dell’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, n. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del medesimo articolo. La disposizione censurata, nel precludere al giudice di ritenere equivalenti o prevalenti tutte le circostanze attenuanti diverse dalla minore età rispetto alle aggravanti ivi espressamente elencate, tra cui quella, rilevante nella specie, dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora, prevede al tempo stesso che le relative diminuzioni siano operate sulla pena già aumentata per effetto dell’applicazione delle aggravanti. Diversamente, quindi, dal divieto oggetto della sentenza n. 73 del 2020, richiamata dal rimettente, la preclusione in esame non determina una totale “neutralizzazione” dell’attenuante del vizio parziale di mente, di cui il giudice dovrà comunque tenere conto ai fini della commisurazione della sanzione, secondo il previsto meccanismo di calcolo. Il che consente di escludere, nel caso in esame, la fondatezza delle censure proposte sotto i profili dell’irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore soggettivo differente – e segnatamente del fatto commesso da persona in condizioni di normalità psichica, da un lato, e da persona affetta da vizio parziale di mente, dall’altro – e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 197/23 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 251/2012 - mass. 36711\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45908","numero_massima_precedente":"45906","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"628","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45908","titoletto":"Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulla circostanza aggravante dell\u0027avere commesso il fatto in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 628, terzo comma, numero 3-bis, cod. pen.) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il minore d\u0027età - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210033).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. prima pen. – che prevede un generale divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti diverse dalla minore età rispetto a talune aggravanti, tra cui quella, rilevante nella specie, dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora – viola il principio di eguaglianza in quanto introduce una deroga in favore dei soli condannati minorenni e non anche degli imputati affetti da vizio parziale di mente. La ridotta rimproverabilità e colpevolezza, che è alla base dell’eccezione prevista dal legislatore per la minore età, non può infatti non essere affermata anche con riferimento a chi abbia agito trovandosi in uno stato di mente tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. Identica è, del resto, la conseguenza sulla commisurazione della sanzione collegata alle due situazioni poste a raffronto – equiparate a vari altri fini nell’ordinamento penale – e la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e delle due diminuenti. Un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige pertanto che l’esclusione prevista per il minorenne si estenda anche alla posizione degli imputati affetti da vizio parziale di mente, rispetto ai quali, anzi, le ragioni dell’attenuazione di pena valgono \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e, dal momento che la notevole riduzione della capacità di intendere e di volere della persona è in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, mentre per il minorenne la minore colpevolezza è presunta in via generale dal legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 197/2023 - mass. 45845; S. 98/2023 - mass. 45647; S. 2/2022 - mass. 44463, 44465; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 168/1994 - mass. 20539, 20541, 20542\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45907","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"628","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43706","autore":"de Gioia V.","titolo":"Corte costituzionale: illegittimo il divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente sulle circostanze aggravanti della rapina","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"21","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44338","autore":"Fragasso B.","titolo":"Il sindacato di costituzionalità sulle circostanze aggravanti privilegiate, tra proporzionalità e individualizzazione della pena","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"570","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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