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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5, 6 e 31, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u0026#224; per l\u0026#8217;anno 2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 28 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 4 marzo 2020, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Liguria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 13 aprile 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Aurelio Domenico Masuelli per la Regione Liguria, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso spedito per la notificazione il 28 febbraio e depositato il 4 marzo 2020 (reg. ric. n. 31 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, tra le altre, degli artt. 5, 6 e 31, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u0026#224; per l\u0026#8217;anno 2020), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 31, comma 1, della legge regionale impugnata attribuisce alle \u0026#171;aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e integrazioni\u0026#187; la facolt\u0026#224; di \u0026#171;costituire societ\u0026#224; in house che abbiano per oggetto attivit\u0026#224; di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali, anche riguardanti le attivit\u0026#224; logistico-alberghiere comprendenti servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione interverrebbe in un ambito \u0026#8211; la disciplina delle societ\u0026#224; in house \u0026#8211; \u0026#171;che appartiene alla \u0026#8220;tutela della concorrenza\u0026#8221; di competenza \u0026#8220;legislativa esclusiva statale\u0026#8221;\u0026#187;, s\u0026#236; da porsi in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il ricorrente, inoltre, \u0026#171;fa presente che la disposizione in esame \u0026#232; in contrasto con i vincoli di scopo e di attivit\u0026#224;\u0026#187; fissati dall\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), nella parte in cui consente la costituzione di societ\u0026#224; in house \u0026#171;riguardanti le attivit\u0026#224; logistico-alberghiere comprendenti servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, ancora, che l\u0026#8217;art. 9-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che, al di fuori dei programmi di sperimentazione dallo stesso disciplinati, alle aziende del Servizio sanitario nazionale sia vietata la costituzione di \u0026#171;societ\u0026#224; di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il ricorrente assume, infine, che il comma 2 dell\u0026#8217;impugnato art. 31, nel prevedere che \u0026#171;[l]e procedure assunzionali del personale delle societ\u0026#224; di cui al comma 1 si conformano alle disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni e integrazioni\u0026#187;, avrebbe carattere superfluo, in quanto riproduttivo dell\u0026#8217;art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, destinato ad applicarsi a tutte le societ\u0026#224; a controllo pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 5 prevede invece che, \u0026#171;[n]el quadro dell\u0026#8217;economia di spesa derivante dall\u0026#8217;impiego in pi\u0026#249; enti del settore regionale allargato del medesimo personale con qualifica dirigenziale, nel caso in cui a un dirigente a tempo indeterminato, anche esterno alla dirigenza regionale, sia assegnato l\u0026#8217;incarico di direzione apicale di pi\u0026#249; di un ente ovvero di struttura anche regionale, l\u0026#8217;incarico si pu\u0026#242; configurare quale struttura organizzativa complessa con determinazione dell\u0026#8217;ente di appartenenza. Con determinazione del Direttore generale competente possono essere affidate e delegate, nell\u0026#8217;ambito del Dipartimento di afferenza e senza oneri per il bilancio regionale, al suddetto dirigente, titolare di struttura regionale, incaricato della responsabilit\u0026#224; di struttura organizzativa complessa, le funzioni anche vicarie di cui all\u0026#8217;articolo 15-bis della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo art. 6 dispone, poi, la soppressione delle parole \u0026#171;da almeno un quinquennio\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 24, comma 6, della menzionata legge reg. Liguria n. 59 del 2009, norma contenente i requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali di struttura organizzativa complessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate \u0026#8211; quantunque ricondotte dal legislatore regionale a finalit\u0026#224; di riduzione della spesa pubblica \u0026#8211; si porrebbero in contrasto con quanto previsto dagli artt. 19 e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), \u0026#171;tanto sotto il profilo procedimentale del conferimento, quanto in ordine ai requisiti che i candidati all\u0026#8217;incarico debbono possedere\u0026#187;, tra i quali ultimi, in particolare, \u0026#232; annoverato il riferimento all\u0026#8217;esperienza quinquennale che l\u0026#8217;art. 6 ha invece eliminato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tali ragioni sarebbe violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione Liguria si \u0026#232; costituita in giudizio con memoria depositata il 6 aprile 2020, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Con riferimento alla questione relativa all\u0026#8217;art. 31 della legge impugnata, la Regione ha anzitutto rilevato che l\u0026#8217;assunto in base al quale detta norma interferirebbe con la materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; non \u0026#232; stato adeguatamente motivato dal ricorrente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, ha evidenziato che la disposizione inerisce, in realt\u0026#224;, alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in quanto destinata ad incidere sull\u0026#8217;organizzazione delle attivit\u0026#224; delle aziende e degli enti del servizio sanitario, e dunque ad una sfera di attribuzioni oggetto di competenza legislativa ripartita. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Ad avviso della resistente, peraltro, quand\u0026#8217;anche ricondotto alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, l\u0026#8217;intervento normativo regionale sarebbe conforme al dettato dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, che consente agli enti del Servizio sanitario di costituire societ\u0026#224; in house aventi ad oggetto attivit\u0026#224; di produzione dei beni e servizi \u0026#171;strettamente necessarie\u0026#187; al perseguimento delle loro finalit\u0026#224; istituzionali; la norma impugnata, infatti, delimita l\u0026#8217;ambito operativo di tali societ\u0026#224; alle attivit\u0026#224; strumentali alla funzione di tutela della salute e ad essa complementari. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSiffatto rapporto di complementariet\u0026#224;, peraltro, esclude che ricorra un\u0026#8217;ipotesi di \u0026#171;svolgimento di compiti diretti di tutela della salute\u0026#187;, con conseguente insussistenza del dedotto contrasto con l\u0026#8217;art. 9-bis, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Quanto, infine, al comma 2 dell\u0026#8217;impugnato art. 31, la Regione ha osservato che la mera deduzione della sua \u0026#171;superfluit\u0026#224;\u0026#187; da parte del Governo non consente neppure di ravvisare una vera e propria questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, ed in ogni caso non tiene conto della natura ricognitiva, e non riproduttiva, della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Con riferimento agli artt. 5 e 6 della legge regionale impugnata, la Regione Liguria ha evidenziato che si tratta di norme volte esclusivamente a disciplinare la sfera dell\u0026#8217;organizzazione interna dell\u0026#8217;ente, senza alcuna interferenza con la materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5, infatti, consente che gli incarichi apicali assegnati ai dirigenti in pi\u0026#249; enti possano essere configurati \u0026#171;quale struttura organizzativa complessa con determinazione dell\u0026#8217;ente di appartenenza\u0026#187;, mentre l\u0026#8217;art. 6 dispone che per i dirigenti regionali di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non sia pi\u0026#249; necessario, ai fini del conferimento dell\u0026#8217;incarico di struttura organizzativa complessa, il requisito dell\u0026#8217;inquadramento nella qualifica dirigenziale da almeno cinque anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione, pertanto, le norme impugnate non regolerebbero l\u0026#8217;accesso alla qualifica dirigenziale, ma atterrebbero ai profili pubblicistico-organizzativi dell\u0026#8217;amministrazione regionale, limitandosi a disporre circa profili del rapporto aventi mera valenza interna; nessun rilievo, inoltre, avrebbe la dedotta violazione del \u0026#171;profilo procedimentale del conferimento\u0026#187; regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di aspetto completamente estraneo al contenuto delle norme oggetto di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive argomentazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, in particolare, ha osservato che l\u0026#8217;art. 31 determinerebbe una lesione delle prerogative legislative statuali anche sotto il profilo dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., richiamando \u0026#171;l\u0026#8217;insegnamento della giurisprudenza costituzionale che ha ricondotto la normativa inerente alle attivit\u0026#224; delle societ\u0026#224; partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, tra le altre, degli artt. 5, 6 e 31, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u0026#224; per l\u0026#8217;anno 2020), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (reg. ric. n. 31 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri su altre disposizioni della legge regionale impugnata sono state riservate a separate pronunce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 5 della legge impugnata prevede che, \u0026#171;[n]el quadro dell\u0026#8217;economia di spesa derivante dall\u0026#8217;impiego in pi\u0026#249; enti del settore regionale allargato del medesimo personale con qualifica dirigenziale, nel caso in cui a un dirigente a tempo indeterminato, anche esterno alla dirigenza regionale, sia assegnato l\u0026#8217;incarico di direzione apicale di pi\u0026#249; di un ente ovvero di struttura anche regionale, l\u0026#8217;incarico si pu\u0026#242; configurare quale struttura organizzativa complessa con determinazione dell\u0026#8217;ente di appartenenza. Con determinazione del Direttore generale competente possono essere affidate e delegate, nell\u0026#8217;ambito del Dipartimento di afferenza e senza oneri per il bilancio regionale, al suddetto dirigente, titolare di struttura regionale, incaricato della responsabilit\u0026#224; di struttura organizzativa complessa, le funzioni anche vicarie di cui all\u0026#8217;articolo 15-bis della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 6 modifica, poi, l\u0026#8217;art. 24, comma 6, della menzionata legge reg. Liguria n. 59 del 2009, eliminando dal novero dei requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura organizzativa complessa il possesso di incarico dirigenziale \u0026#171;da almeno un quinquennio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, tali norme si porrebbero in contrasto con quanto previsto dagli artt. 19 e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), \u0026#171;tanto sotto il profilo procedimentale del conferimento, quanto in ordine ai requisiti che i candidati all\u0026#8217;incarico debbono possedere\u0026#187;, cos\u0026#236; invadendo la materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 31 della legge regionale impugnata dispone, poi, al comma 1, che aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), \u0026#171;possono costituire societ\u0026#224; in house che abbiano per oggetto attivit\u0026#224; di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali, anche riguardanti le attivit\u0026#224; logistico-alberghiere comprendenti servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari\u0026#187;; e precisa, al comma successivo, che l\u0026#8217;assunzione del personale di tali societ\u0026#224; avviene con procedure conformi alle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 19, comma 2, del citato d.lgs. n. 175 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, anche tali disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime perch\u0026#233; interverrebbero in materie riservate alla competenza legislativa dello Stato, quali la \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; e l\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, ponendosi inoltre in contrasto con i vincoli di scopo fissati, per la costituzione di societ\u0026#224; in house, dall\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, e con il divieto, per le aziende del Servizio sanitario nazionale, \u0026#171;di costituire societ\u0026#224; di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute\u0026#187;, divieto previsto dall\u0026#8217;art. 9-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Seguendo l\u0026#8217;ordine delle censure adottato dal ricorrente, va esaminata per prima la questione relativa all\u0026#8217;art. 31.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi in via principale il ricorrente ha l\u0026#8217;onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, svolgendo una motivazione che non sia meramente assertiva; il ricorso, in particolare, \u0026#171;deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 25 del 2020; n. 261 e n. 32 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;onere di adeguata motivazione impone, quindi, che, a supporto delle censure prospettate, il ricorrente chiarisca \u0026#171;il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato\u0026#187;; inoltre, nel prospettare un vizio in relazione a norme interposte specificamente richiamate, il ricorso deve \u0026#171;evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato\u0026#187; (sentenza n. 232 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La censura non si pone in linea con tali indicazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, infatti, si limita a denunziare l\u0026#8217;invasione, da parte del legislatore regionale, della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, con affermazione priva di idoneo supporto argomentativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure il riferimento alle leggi statali che il Presidente del Consiglio assume quali parametri interposti, denunziandone il contrasto da parte della norma impugnata, appare utile a connotare la censura della necessaria chiarezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio l\u0026#8217;art. 31, comma 1, violerebbe anzitutto \u0026#171;i vincoli di scopo e di attivit\u0026#224;\u0026#187; previsti dall\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del menzionato d.lgs. n. 175 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, la norma censurata si limita ad affermare che enti ed aziende del Servizio sanitario \u0026#171;possono\u0026#187; costituire societ\u0026#224; in house, ma \u0026#171;nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175\u0026#187; e nell\u0026#8217;ambito di attivit\u0026#224; che vengono circoscritte ai \u0026#171;beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali\u0026#187;; si tratta, pertanto, di una previsione che, in s\u0026#233; considerata, sembra ricalcare espressamente il vincolo di scopo gi\u0026#224; stabilito dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, al richiamo all\u0026#8217;art. 9-bis del menzionato d.lgs. n. 502 del 1992, si tratta di norma afferente alla disciplina di riordino del Servizio sanitario nazionale, riconducibile \u0026#8211; per il suo contenuto obiettivo e per il fine al quale \u0026#232; rivolta \u0026#8211; alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;. In relazione a tale disposizione, pertanto, il ricorso non chiarisce il nesso di pertinenza con il parametro costituzionale evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Le stesse considerazioni valgono per il comma 2 dell\u0026#8217;art. 31, del quale il ricorrente denunzia apoditticamente il carattere \u0026#171;superflu[o]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione, concernente le procedure di assunzione del personale delle societ\u0026#224; in house, si limita infatti a richiamare quanto previsto, al riguardo, dalla norma statale di riferimento, ossia dall\u0026#8217;art. 19, comma 2, del menzionato d.lgs. n. 175 del 2016; si tratta, pertanto, di una norma di rinvio, in relazione alla quale \u0026#8211; in mancanza di pi\u0026#249; specifiche indicazioni \u0026#8211; il ricorso non consente di cogliere alcun elemento significativo della dedotta illegittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Quanto, infine, all\u0026#8217;invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, come gi\u0026#224; osservato, essa \u0026#232; stata dedotta per la prima volta dal Governo con la memoria integrativa depositata il 23 marzo 2021; per costante giurisprudenza costituzionale, tuttavia, con tale atto \u0026#232; possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni cos\u0026#236; come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni volte ad ampliare il thema decidendum (per tutte, sentenza n. 261 del 2017). Da ci\u0026#242; consegue l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche la questione concernente gli artt. 5 e 6 della legge regionale impugnata \u0026#232; inammissibile per difetto di adeguata motivazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sostegno della stessa, infatti, il ricorrente si limita ad evocare i parametri interposti rappresentati dagli artt. 19 e 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, osservando, in particolare, che le norme impugnate si porrebbero in contrasto con gli stessi \u0026#171;tanto sotto il profilo procedimentale\u0026#187; del conferimento di incarico dirigenziale, \u0026#171;quanto in ordine ai requisiti che i candidati all\u0026#8217;incarico debbono possedere\u0026#187;, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Tale rilievo, che il ricorso non correda di ulteriori considerazioni, non consente di individuare alcun profilo di pertinenza con l\u0026#8217;ambito di competenza legislativa che si assume invaso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, infatti, il ricorso non chiarisce in quali termini le norme impugnate afferiscano al \u0026#171;profilo procedimentale\u0026#187; del conferimento di incarico dirigenziale, n\u0026#233;, tantomeno, quali siano i termini di contrasto con la normativa statale evocata che consentano di ravvisare la sussistenza della denunziata violazione di un ambito riservato allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, \u0026#232; erronea la deduzione di un contrasto fra l\u0026#8217;impugnato art. 6 \u0026#8211; che ha espunto dal novero dei requisiti per il conferimento dell\u0026#8217;incarico di direzione di struttura organizzativa complessa il possesso di esperienza quinquennale \u0026#8211; e l\u0026#8217;art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo, infatti, prescrive tale requisito per una fattispecie estranea al perimetro applicativo della norma impugnata, ossia per il transito dalla seconda alla prima fascia dirigenziale, distinzione \u0026#8211; questa \u0026#8211; estranea all\u0026#8217;organizzazione amministrativa regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tutte le questioni promosse vanno dunque dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5, 6 e 31, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u0026#224; per l\u0026#8217;anno 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per l\u0027anno 2020 - Costituzione di societ\u0026#224; in house nell\u0027ambito delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale - Previsione che le procedure assunzionali del personale di tali societ\u0026#224; si conformano alle disposizioni di cui all\u0027art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016.\r\nImpiego pubblico - Disposizioni in materia di organizzazione e sulla dirigenza e in materia di conferimento di incarichi di direzione apicale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43864","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Liguria - Incarichi dirigenziali - Disciplina dei presupposti per la configurabilità dell\u0027incarico quale struttura organizzativa complessa - Soppressione del requisito soggettivo del possesso dell\u0027incarico da almeno un quinquennio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell\u0027ordinamento civile - Difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure - Inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 19 e 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 - degli artt. 5 e 6 della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che sopprimono il requisito soggettivo del possesso dell\u0027incarico dirigenziale da almeno un quinquennio ai fini della sua configurabilità quale struttura organizzativa complessa. Il ricorso non chiarisce quali siano i termini di contrasto con la normativa statale evocata che consentano di ravvisare la sussistenza della denunziata violazione di un ambito riservato allo Stato.","numero_massima_successivo":"43865","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"31","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"31","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","numero":"165","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","numero":"165","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43865","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Liguria - Costituzione di società in house nell\u0027ambito di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) - Previsione che le procedure assunzionali del relativo personale si conformano alle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell\u0027ordinamento civile - Difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 31, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, secondo cui le procedure assunzionali del personale di società \u003cem\u003ein house\u003c/em\u003e nell\u0027ambito di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) si conformano alle disposizioni del t.u. in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016). La lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza è priva di idoneo supporto argomentativo, mentre quella in materia di ordinamento civile è stata dedotta per la prima volta con la memoria integrativa, con la quale non è possibile svolgere deduzioni volte ad ampliare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale il ricorrente ha l\u0027onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, svolgendo una motivazione che non sia meramente assertiva; il ricorso, in particolare, deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure. Inoltre, nel prospettare un vizio in relazione a norme interposte specificamente richiamate, il ricorso deve evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 232 del 2019, n. 261 del 2017 e n. 32 del 2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, con la memoria integrativa è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni volte ad ampliare il \u003cem\u003ethema decidendum. (Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"43864","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"31","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"31","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40676","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n.91 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"2673","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43945","autore":"Carnevale P.","titolo":"Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43944_2021_91.pdf","nome_file_fisico":"132-2020+altre Carnevale.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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